TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 7876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7876 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 21.10.2025 depositate dalla parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 19313/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti SAURO Michela e CUOCO Marzia, con cui elettivamente domicilia in Rivolta D'Adda (CR) alla Via Arte e Mestieri n. 7 (comunicazioni alla PEC: Email_1
) Email_2
-ricorrente-
E
Controparte_1
in
[...] persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l' , in alla Via Ponte della Controparte_1 CP_1
Maddalena n. 55
- convenuti –
Oggetto: personale docente a tempo determinato – indennità ferie non godute
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.9.2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “a) Accertare Controparte_1 e dichiarare il diritto della docente all'indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse non godute nell'anno scolastico dal “2020/2021-2021/2022-2022/2023- 2023/2024” pari al differenziale tra i giorni di ferie e festività soppresse maturati durante l'anno scolastico ed i giorni fruiti obbligatoriamente ex art. 1 comma 54 durante la sospensione delle lezioni ed i giorni di ferie eventualmente richiesti e fruiti, quantificati in €. €. 1.063,11; Per l'effetto, Cont b) Condannare il al pagamento in favore della docente della somma di €. 1.063,11 dovutale a tale titolo, o nella diversa misura che verrà quantificata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16 c.6 L. 412/1991 richiamato dall'art. 22 c.36 L. 724/1994 dal dovuto al saldo effettivo. c) In ogni caso, con vittoria di spese di lite ed onorari di causa, oltre accessori con distrazione in favore dei procuratori antistatari”. Ha rappresentato:
- di essere docente precaria della scuola secondaria di II grado, attualmente in servizio presso l'Istituto Superiore Melissa-Bassi di CP_1 - di avere prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, durante gli anni scolastici 2020/2021-2021/2022-2022/2023- 2023/2024, come docente precaria;
- che, segnatamente, ha prestato servizio per i seguenti periodi (come documentato nei contratti a tempo determinato, all. da 1 a 4): nell'a.s. 2020/2021: dal 25.11.2020 al 12.06.2021, per n. 18 ore settimanali;
nell'a.s. 2021/2022: dal 07.09.2021 al 30.06.2022, per n. 9 ore settimanali;
nell'a.s. 2022/2023: dal 29.09.2022 al 30.06.2023, per n. 10 ore settimanali;
nell'a.s. 2023/2024: dal 09.10.2023 al 30.06.2024 per n. 6 ore settimanali;
- che negli anni di servizio suindicati, pur avendo accumulato un residuo di ferie e festività soppresse non godute, pari alla differenza tra il numero di ferie maturate nell'anno scolastico ed il numero delle giornate di sospensione delle lezioni definite dai calendari scolastici regionali degli anni oggetto di contestazione, non ha ricevuto la relativa indennità sostitutiva;
- che durante i prefati anni di servizio la ricorrente, decurtando i giorni di ferie usufruiti in quanto coincidenti con i giorni di sospensione dalle lezioni, maturava un monte ferie non godute pari a 26,37 gg. Tanto premesso, richiamate le pertinenti norme del CCNL del comparto scuola nonché i principi eurocomunitari in tema di indennità sostitutiva delle ferie non fruite, accolti anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, ha concluso nel modo sopra interamente riportato.
Fissata udienza di discussione al 18.3.2025, con memoria depositata il 7.2.2025 si è costituito tempestivamente il Controparte_3
che ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto sulla
[...] base di articolate deduzioni in fatto e in diritto, eccependo altresì la prescrizione quinquennale dei crediti richiesti in giudizio.
La causa è stata rinviata per la decisione, con termine per il deposito di note. All'udienza del 21.10.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
*****
Il ricorso è fondato nei termini segnati dalla seguente motivazione. Il thema decidendum del presente giudizio riguarda il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute da parte ricorrente durante le supplenze svolte negli anni scolastici indicati (AA.S.S. 2020/2021-2021/2022-2022/2023- 2023/2024). La norma collettiva vigente ratione temporis è l'art. 35 del CCNL 2019 il quale al comma 2 prevede che “
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”. In tale comma non è stato inserito il secondo periodo del previgente art. 19 del CCNL 2007 il quale prevedeva che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. La Suprema Corte, nella sentenza n. 11968 del 7.5.2025, nell'interpretare l'art. 19 cit., ha ben evidenziato che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il personale docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni” e, in relazione alla normativa contrattuale e legale vigente ratione temporis, ha affermato il seguente principio di diritto "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro".
I principi enunciati dai giudici di legittimità si attagliano anche al periodo di causa ove la contrattazione collettiva ha eliminato la facoltatività della fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni e risulta intervenuto l'art. 1 della Legge 228/2012 con cui il legislatore ha dettato una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
Il comma 54 recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Secondo il comma 54 del suddetto articolo 1, dunque il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - gode delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha poi integrato l'articolo 5, comma, 8, del DL n. 95/12, stabilendo che il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non si applica «al personale docente … limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 16715/2024 ha stabilito che i docenti non di ruolo non sono automaticamente in ferie durante la sospensione delle lezioni in assenza di una loro richiesta o di un provvedimento esplicito del dirigente scolastico (esclusi scrutini, esami di Stato e attività valutative: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”. La stessa Corte di cassazione, già nella sentenza n. 14268/2022, recependo i principi comunitari, aveva osservato che non si può perdere il diritto all'indennità per ferie non godute senza una previa verifica che il lavoratore sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare tale diritto, tramite un'adeguata informazione ed è illegittimo decurtare automaticamente i giorni di sospensione delle lezioni dalle ferie maturate. La normativa interna deve quindi essere interpretata in conformità con l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE e in considerazione della giurisprudenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Sentenze della Grande sezione del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569 e C-570/2016; in causa C-619/2016; in causa C-684/2016), che ha confermato la legittimità della disposizione che prevede la perdita delle ferie delle quali il lavoratore non ha chiesto la fruizione e del suo relativo diritto a un'indennità finanziaria, solo previa verifica della circostanza che lo stesso sia stato effettivamente posto in condizione dal datore di lavoro di esercitare il proprio diritto attraverso un'informazione adeguata. Discende, da ciò, che è onere del datore di lavoro informare il lavoratore della possibilità di fruire delle ferie annuali retribuite ed assicurarsi concretamente che quest'ultimo si trovi nella condizione di usufruirne.
Nel caso in esame, parte convenuta, regolarmente convenuta in giudizio non ha fornito la prova di aver adempiuto a tale onere, mancando nella specie l'espresso invito di parte datoriale a fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni. La monetizzazione delle ferie non godute per il personale a tempo determinato è dunque consentita sulla base della differenza tra i giorni di ferie dovuti e i giorni di sospensione delle lezioni, meno i giorni di ferie e/o riposi effettivamente goduti.
I giorni di ferie spettanti al personale a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato, come stabilito dall'articolo 38, comma 2, del CCNL Istruzione e ricerca 2019- 2021 (e precedentemente dall'art. 19, comma 2, del CCNL precedente). Tanto esposto circa il quadro normativo/giurisprudenziale sotteso alla fattispecie, è però a dirsi che la ricorrente ha limitato la domanda al differenziale tra i giorni di ferie e festività soppresse maturati durante l'anno scolastico ed i giorni fruiti obbligatoriamente ex art. 1 comma 54 durante la sospensione delle lezioni (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Solo successivamente, in corso di causa, all'udienza cartolare del 18.3.2025 (vd. Note di trattazione della parte ricorrente) rettificava la domanda assumendo che nell'effettuare il calcolo matematico dell'indennità di ferie, è stato commesso un errore, in quanto dai giorni di ferie e festività maturati dalla docente sono stati sottratti in automatico i giorni di sospensione del calendario scolastico (festività natalizie, pasquali, carnevale), senza che il docente abbia mai richiesto le ferie in tale periodo e senza che il abbia CP_1 mai invitato il docente a godere delle ferie, mediante una informativa dettagliata e completa. Pertanto, dai giorni maturati a titolo di ferie e festività andavano sottratti soltanto i giorni di ferie effettivamente goduti dalla docente, e pertanto deducendo che il monte ferie non godute negli aa.ss. in oggetto era pari a n. 101,36 gg (in luogo dei n. 26,37 gg. indicati in ricorso), richiedeva la condanna dell'Amministrazione scolastica convenuta al pagamento del complessivo importo di euro 4.264,60 (in luogo dei 1.063,11 euro quantificati in ricorso).
Appare opportuno precisare in via preliminare che, come noto, nel rito del lavoro non è consentita la c.d. mutatio libelli e le domande nuove devono essere dichiarate inammissibili anche d'ufficio, a nulla rilevando anche un'eventuale accettazione del contraddittorio, avuto riguardo alla ratio pubblicistica del principio di speditezza che caratterizza il processo del lavoro. Come precisato dalla Suprema Corte “Si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha, invece, semplice "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi", in modo che risulti modificata soltanto
l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul
"petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere” (Cass. Sentenza n. 12621 del 20/07/2012). Nel caso in esame, ritiene il Tribunale che la domanda come riformulata dalla ricorrente nelle note di trattazione del 18.3.2025 costituisca ipotesi di mutatio libelli e non di emendatio, in quanto introduce un fatto nuovo e altera le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda originaria introduttiva. Per tali ragioni, tale successiva domanda va dichiarata inammissibile, dovendo l'indagine dello scrivente essere circoscritta ai soli petitum e causa petendi di cui alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo. In ordine alla quantificazione, va disattesa l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dalla difesa di parte resistente, stante il mancato decorso del termine quinquennale a far data dalla notifica del ricorso introduttivo (avvenuta il 19.9.2024). Quanto al numero di ferie maturate, è corretto il calcolo attoreo come esplicitato nel ricorso e desumibile dalle buste paga di fine rapporto, per ciascuno degli anni scolastici in cui la ricorrente ha lavorato. Pertanto, parte convenuta va condannata al pagamento dell'importo di euro 1.063,11 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute negli anni scolastici 2020/2021- 2021/2022-2022/2023- 2023/2024, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, ex art. 22, co. 36, Legge 724/1994.
Il carattere seriale della controversia giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico dell'Amministrazione soccombente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, giudice unico in funzione di giudice del lavoro, sul ricorso presentato da in data 11.9.2024, così decide: Parte_1 1) dichiara il diritto della ricorrente all'”indennità sostitutiva” per ciascun giorno di ferie non goduto e, per l'effetto, condanna il convenuto a corrispondere alla CP_1 ricorrente l'importo di euro 1.063,11 a titolo di indennità sostitutiva di ferie maturate e non godute negli aa.ss. 2021/2022-2022/2023- 2023/2024, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
2) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il
[...]
, in persona del pro tempore, alla rifusione, in favore Controparte_1 CP_4 della ricorrente, del residuo, che liquida in complessivi euro 1.250,00 oltre rimborso spese generali, I.VA e C.P.A., con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
Napoli 30.10.2025
Il giudice dott. Federico Bile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 21.10.2025 depositate dalla parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 19313/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti SAURO Michela e CUOCO Marzia, con cui elettivamente domicilia in Rivolta D'Adda (CR) alla Via Arte e Mestieri n. 7 (comunicazioni alla PEC: Email_1
) Email_2
-ricorrente-
E
Controparte_1
in
[...] persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l' , in alla Via Ponte della Controparte_1 CP_1
Maddalena n. 55
- convenuti –
Oggetto: personale docente a tempo determinato – indennità ferie non godute
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.9.2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “a) Accertare Controparte_1 e dichiarare il diritto della docente all'indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse non godute nell'anno scolastico dal “2020/2021-2021/2022-2022/2023- 2023/2024” pari al differenziale tra i giorni di ferie e festività soppresse maturati durante l'anno scolastico ed i giorni fruiti obbligatoriamente ex art. 1 comma 54 durante la sospensione delle lezioni ed i giorni di ferie eventualmente richiesti e fruiti, quantificati in €. €. 1.063,11; Per l'effetto, Cont b) Condannare il al pagamento in favore della docente della somma di €. 1.063,11 dovutale a tale titolo, o nella diversa misura che verrà quantificata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16 c.6 L. 412/1991 richiamato dall'art. 22 c.36 L. 724/1994 dal dovuto al saldo effettivo. c) In ogni caso, con vittoria di spese di lite ed onorari di causa, oltre accessori con distrazione in favore dei procuratori antistatari”. Ha rappresentato:
- di essere docente precaria della scuola secondaria di II grado, attualmente in servizio presso l'Istituto Superiore Melissa-Bassi di CP_1 - di avere prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente, durante gli anni scolastici 2020/2021-2021/2022-2022/2023- 2023/2024, come docente precaria;
- che, segnatamente, ha prestato servizio per i seguenti periodi (come documentato nei contratti a tempo determinato, all. da 1 a 4): nell'a.s. 2020/2021: dal 25.11.2020 al 12.06.2021, per n. 18 ore settimanali;
nell'a.s. 2021/2022: dal 07.09.2021 al 30.06.2022, per n. 9 ore settimanali;
nell'a.s. 2022/2023: dal 29.09.2022 al 30.06.2023, per n. 10 ore settimanali;
nell'a.s. 2023/2024: dal 09.10.2023 al 30.06.2024 per n. 6 ore settimanali;
- che negli anni di servizio suindicati, pur avendo accumulato un residuo di ferie e festività soppresse non godute, pari alla differenza tra il numero di ferie maturate nell'anno scolastico ed il numero delle giornate di sospensione delle lezioni definite dai calendari scolastici regionali degli anni oggetto di contestazione, non ha ricevuto la relativa indennità sostitutiva;
- che durante i prefati anni di servizio la ricorrente, decurtando i giorni di ferie usufruiti in quanto coincidenti con i giorni di sospensione dalle lezioni, maturava un monte ferie non godute pari a 26,37 gg. Tanto premesso, richiamate le pertinenti norme del CCNL del comparto scuola nonché i principi eurocomunitari in tema di indennità sostitutiva delle ferie non fruite, accolti anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, ha concluso nel modo sopra interamente riportato.
Fissata udienza di discussione al 18.3.2025, con memoria depositata il 7.2.2025 si è costituito tempestivamente il Controparte_3
che ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto sulla
[...] base di articolate deduzioni in fatto e in diritto, eccependo altresì la prescrizione quinquennale dei crediti richiesti in giudizio.
La causa è stata rinviata per la decisione, con termine per il deposito di note. All'udienza del 21.10.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
*****
Il ricorso è fondato nei termini segnati dalla seguente motivazione. Il thema decidendum del presente giudizio riguarda il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute da parte ricorrente durante le supplenze svolte negli anni scolastici indicati (AA.S.S. 2020/2021-2021/2022-2022/2023- 2023/2024). La norma collettiva vigente ratione temporis è l'art. 35 del CCNL 2019 il quale al comma 2 prevede che “
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico”. In tale comma non è stato inserito il secondo periodo del previgente art. 19 del CCNL 2007 il quale prevedeva che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. La Suprema Corte, nella sentenza n. 11968 del 7.5.2025, nell'interpretare l'art. 19 cit., ha ben evidenziato che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il personale docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni” e, in relazione alla normativa contrattuale e legale vigente ratione temporis, ha affermato il seguente principio di diritto "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro".
I principi enunciati dai giudici di legittimità si attagliano anche al periodo di causa ove la contrattazione collettiva ha eliminato la facoltatività della fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni e risulta intervenuto l'art. 1 della Legge 228/2012 con cui il legislatore ha dettato una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
Il comma 54 recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Secondo il comma 54 del suddetto articolo 1, dunque il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - gode delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha poi integrato l'articolo 5, comma, 8, del DL n. 95/12, stabilendo che il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non si applica «al personale docente … limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 16715/2024 ha stabilito che i docenti non di ruolo non sono automaticamente in ferie durante la sospensione delle lezioni in assenza di una loro richiesta o di un provvedimento esplicito del dirigente scolastico (esclusi scrutini, esami di Stato e attività valutative: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”. La stessa Corte di cassazione, già nella sentenza n. 14268/2022, recependo i principi comunitari, aveva osservato che non si può perdere il diritto all'indennità per ferie non godute senza una previa verifica che il lavoratore sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare tale diritto, tramite un'adeguata informazione ed è illegittimo decurtare automaticamente i giorni di sospensione delle lezioni dalle ferie maturate. La normativa interna deve quindi essere interpretata in conformità con l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE e in considerazione della giurisprudenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Sentenze della Grande sezione del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569 e C-570/2016; in causa C-619/2016; in causa C-684/2016), che ha confermato la legittimità della disposizione che prevede la perdita delle ferie delle quali il lavoratore non ha chiesto la fruizione e del suo relativo diritto a un'indennità finanziaria, solo previa verifica della circostanza che lo stesso sia stato effettivamente posto in condizione dal datore di lavoro di esercitare il proprio diritto attraverso un'informazione adeguata. Discende, da ciò, che è onere del datore di lavoro informare il lavoratore della possibilità di fruire delle ferie annuali retribuite ed assicurarsi concretamente che quest'ultimo si trovi nella condizione di usufruirne.
Nel caso in esame, parte convenuta, regolarmente convenuta in giudizio non ha fornito la prova di aver adempiuto a tale onere, mancando nella specie l'espresso invito di parte datoriale a fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni. La monetizzazione delle ferie non godute per il personale a tempo determinato è dunque consentita sulla base della differenza tra i giorni di ferie dovuti e i giorni di sospensione delle lezioni, meno i giorni di ferie e/o riposi effettivamente goduti.
I giorni di ferie spettanti al personale a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato, come stabilito dall'articolo 38, comma 2, del CCNL Istruzione e ricerca 2019- 2021 (e precedentemente dall'art. 19, comma 2, del CCNL precedente). Tanto esposto circa il quadro normativo/giurisprudenziale sotteso alla fattispecie, è però a dirsi che la ricorrente ha limitato la domanda al differenziale tra i giorni di ferie e festività soppresse maturati durante l'anno scolastico ed i giorni fruiti obbligatoriamente ex art. 1 comma 54 durante la sospensione delle lezioni (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Solo successivamente, in corso di causa, all'udienza cartolare del 18.3.2025 (vd. Note di trattazione della parte ricorrente) rettificava la domanda assumendo che nell'effettuare il calcolo matematico dell'indennità di ferie, è stato commesso un errore, in quanto dai giorni di ferie e festività maturati dalla docente sono stati sottratti in automatico i giorni di sospensione del calendario scolastico (festività natalizie, pasquali, carnevale), senza che il docente abbia mai richiesto le ferie in tale periodo e senza che il abbia CP_1 mai invitato il docente a godere delle ferie, mediante una informativa dettagliata e completa. Pertanto, dai giorni maturati a titolo di ferie e festività andavano sottratti soltanto i giorni di ferie effettivamente goduti dalla docente, e pertanto deducendo che il monte ferie non godute negli aa.ss. in oggetto era pari a n. 101,36 gg (in luogo dei n. 26,37 gg. indicati in ricorso), richiedeva la condanna dell'Amministrazione scolastica convenuta al pagamento del complessivo importo di euro 4.264,60 (in luogo dei 1.063,11 euro quantificati in ricorso).
Appare opportuno precisare in via preliminare che, come noto, nel rito del lavoro non è consentita la c.d. mutatio libelli e le domande nuove devono essere dichiarate inammissibili anche d'ufficio, a nulla rilevando anche un'eventuale accettazione del contraddittorio, avuto riguardo alla ratio pubblicistica del principio di speditezza che caratterizza il processo del lavoro. Come precisato dalla Suprema Corte “Si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha, invece, semplice "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi", in modo che risulti modificata soltanto
l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul
"petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere” (Cass. Sentenza n. 12621 del 20/07/2012). Nel caso in esame, ritiene il Tribunale che la domanda come riformulata dalla ricorrente nelle note di trattazione del 18.3.2025 costituisca ipotesi di mutatio libelli e non di emendatio, in quanto introduce un fatto nuovo e altera le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda originaria introduttiva. Per tali ragioni, tale successiva domanda va dichiarata inammissibile, dovendo l'indagine dello scrivente essere circoscritta ai soli petitum e causa petendi di cui alle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo. In ordine alla quantificazione, va disattesa l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dalla difesa di parte resistente, stante il mancato decorso del termine quinquennale a far data dalla notifica del ricorso introduttivo (avvenuta il 19.9.2024). Quanto al numero di ferie maturate, è corretto il calcolo attoreo come esplicitato nel ricorso e desumibile dalle buste paga di fine rapporto, per ciascuno degli anni scolastici in cui la ricorrente ha lavorato. Pertanto, parte convenuta va condannata al pagamento dell'importo di euro 1.063,11 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute negli anni scolastici 2020/2021- 2021/2022-2022/2023- 2023/2024, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, ex art. 22, co. 36, Legge 724/1994.
Il carattere seriale della controversia giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico dell'Amministrazione soccombente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, giudice unico in funzione di giudice del lavoro, sul ricorso presentato da in data 11.9.2024, così decide: Parte_1 1) dichiara il diritto della ricorrente all'”indennità sostitutiva” per ciascun giorno di ferie non goduto e, per l'effetto, condanna il convenuto a corrispondere alla CP_1 ricorrente l'importo di euro 1.063,11 a titolo di indennità sostitutiva di ferie maturate e non godute negli aa.ss. 2021/2022-2022/2023- 2023/2024, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
2) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il
[...]
, in persona del pro tempore, alla rifusione, in favore Controparte_1 CP_4 della ricorrente, del residuo, che liquida in complessivi euro 1.250,00 oltre rimborso spese generali, I.VA e C.P.A., con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
Napoli 30.10.2025
Il giudice dott. Federico Bile