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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RT NZ Presidente
Cecilia Pratesi Giudice OL OS Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1894 /2025 , introdotta da
(nato il [...], Roma), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
TT LA;
E
(nata il [...], Roma), con il patrocinio dell'avv. TT Controparte_1
LA ; resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e , hanno chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1 Controparte_1 la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 02.10.2015
e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: Per
“1. La signora in attesa di poter trovare altra adeguata sistemazione per e la minore CP_1 vivrà presso la residenza della di lei madre in Roma, via Delle Ebridi, 99 trasferendo successivamente la residenza anagrafica;
2. Il marito risiede in via Galeoni, 35 presso cui ha trasferito la propria residenza e ha regolare contratto di locazione per un canone di €600,00 mensili;
3. La minore è affidata con modalità condivisa ai due genitori, i quali Persona_2 pertanto eserciteranno in modalità congiunte la potestà genitoriale sia per le questioni di ordinaria che straordinaria amministrazione e necessità; il padre potrà vedere quando lo vorrà, Per_2 sempre in ogni caso previo accordo telefonico con la madre e sempre nel rispetto degli impegni della signora (turnista), della figlia minore e tenuto conto degli impegni lavorativi del sig. CP_1 CP_
. In ogni caso il potrà vedere e tener con sé per il momento data la Pt_1 Pt_1 Per_2 tenera età della bimba un fine settimana al mese (e in seguito man mano che la minore crescerà e nel rispetto delle esigenze della stessa i fine settimana diventeranno due alternati) da concordarsi in base ai turni di lavoro dei coniugi dal sabato mattina ore 10 e fino alla domenica ore 21 quando il padre la riporterà presso l'abitazione della madre;
eventuali modifiche saranno comunicate e concordate con congruo anticipo, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei coniugi); nel periodo di permanenza del sig. , lo stesso adempierà agli impegni della figlia (sport, feste, Pt_1 incontri con amici, compiti ecc). Inoltre il padre prenderà con sé la minore ogni lunedì alle ore 16 (prelevandola dalla scuola materna) e la minore pernotterà con il padre e quest'ultimo la riporterà all'asilo il martedì mattina;
4. Il padre preleverà all'uscita la minore tutti i giorni dall'asilo e la riporterà presso l'immobile della signora entro l'ora della cena, mentre la madre accompagnerà all'ingresso la minore ogni CP_1 giorno con esclusione del martedì che ci penserà il padre;
5. Il padre si impegna a tenere la minore tutti i pomeriggi (dopo averla prelevata dall'asilo) e riportarla dopo cena presso l'abitazione della madre nel momento in cui la signora avrà CP_1 un'abitazione autonoma e avrà lasciato definitivamente la residenza della di lei madre in via Delle Ebridi, 99 (presso cui attualmente madre e minore vivranno);
6. La minore trascorrerà alternativamente le Festività Natalizie con i genitori: a partire dal natale 2024: il 25 e 26 dicembre 2024 e primo dell'anno 2025 con il padre e il 24 e 31 dicembre 2024 e 6 gennaio 2025 con la madre;
le festività Pasquali ad anni alternati con la madre o con il padre. Il padre potrà trascorrere con 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, da Per_2 concordarsi preventivamente con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno. Il compleanno della minore sarà festeggiato secondo gli accordi che prenderanno i genitori, ossia in autonomia ognuno per sé o con feste congiunte (come anche comunioni e cresime). Eventuali viaggi all'estero dovranno essere concordati e autorizzati da entrambi i genitori;
7. Non è previsto alcun mantenimento per i coniugi in quanto economicamente autosufficienti;
8. Il padre verserà alla signora per il minore la somma di €150,00 mensili ogni 5 del mese CP_1 sull'IBAN: [...] con aggiornamento ISTAT a partire dal secondo anno;
9. Inoltre, i coniugi provvederanno a dividere al 50% tutte le spese straordinarie nell'interesse esclusivo della figlia, sempre preventivamente concordate e ad ogni modo il coniuge che provvederà anticipatamente all'effettuazione di una spesa nell'esclusivo interesse dei minori, dovrà essere rimborsato tempestivamente, e comunque non oltre 5 gg. dal ricevimento della richiesta corredata della documentazione di spesa;
10.La signora continuerà a percepire l'assegno unico in maniera esclusiva per la minore Per_2 (come già avviene) pari a €190,00 mensili;
11.I coniugi prestano fin d'ora reciproco consenso per il rinnovo del passaporto per sè e per la minore”;
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della figlia minore, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario del giudizio matrimoniale, di cui il Tribunale prende atto. La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in ROMA in data 02.10.2015, trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 00185, Parte 1, Serie 30, Anno
2015, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito relativi all'annotazione sul Registro degli atti dello Stato Civile.
Roma 21/05/2025 Il Giudice estensore Il Presidente
OL OS RT NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
RT NZ Presidente
Cecilia Pratesi Giudice OL OS Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1894 /2025 , introdotta da
(nato il [...], Roma), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
TT LA;
E
(nata il [...], Roma), con il patrocinio dell'avv. TT Controparte_1
LA ; resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione e divorzio congiunti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e , hanno chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1 Controparte_1 la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 02.10.2015
e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: Per
“1. La signora in attesa di poter trovare altra adeguata sistemazione per e la minore CP_1 vivrà presso la residenza della di lei madre in Roma, via Delle Ebridi, 99 trasferendo successivamente la residenza anagrafica;
2. Il marito risiede in via Galeoni, 35 presso cui ha trasferito la propria residenza e ha regolare contratto di locazione per un canone di €600,00 mensili;
3. La minore è affidata con modalità condivisa ai due genitori, i quali Persona_2 pertanto eserciteranno in modalità congiunte la potestà genitoriale sia per le questioni di ordinaria che straordinaria amministrazione e necessità; il padre potrà vedere quando lo vorrà, Per_2 sempre in ogni caso previo accordo telefonico con la madre e sempre nel rispetto degli impegni della signora (turnista), della figlia minore e tenuto conto degli impegni lavorativi del sig. CP_1 CP_
. In ogni caso il potrà vedere e tener con sé per il momento data la Pt_1 Pt_1 Per_2 tenera età della bimba un fine settimana al mese (e in seguito man mano che la minore crescerà e nel rispetto delle esigenze della stessa i fine settimana diventeranno due alternati) da concordarsi in base ai turni di lavoro dei coniugi dal sabato mattina ore 10 e fino alla domenica ore 21 quando il padre la riporterà presso l'abitazione della madre;
eventuali modifiche saranno comunicate e concordate con congruo anticipo, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei coniugi); nel periodo di permanenza del sig. , lo stesso adempierà agli impegni della figlia (sport, feste, Pt_1 incontri con amici, compiti ecc). Inoltre il padre prenderà con sé la minore ogni lunedì alle ore 16 (prelevandola dalla scuola materna) e la minore pernotterà con il padre e quest'ultimo la riporterà all'asilo il martedì mattina;
4. Il padre preleverà all'uscita la minore tutti i giorni dall'asilo e la riporterà presso l'immobile della signora entro l'ora della cena, mentre la madre accompagnerà all'ingresso la minore ogni CP_1 giorno con esclusione del martedì che ci penserà il padre;
5. Il padre si impegna a tenere la minore tutti i pomeriggi (dopo averla prelevata dall'asilo) e riportarla dopo cena presso l'abitazione della madre nel momento in cui la signora avrà CP_1 un'abitazione autonoma e avrà lasciato definitivamente la residenza della di lei madre in via Delle Ebridi, 99 (presso cui attualmente madre e minore vivranno);
6. La minore trascorrerà alternativamente le Festività Natalizie con i genitori: a partire dal natale 2024: il 25 e 26 dicembre 2024 e primo dell'anno 2025 con il padre e il 24 e 31 dicembre 2024 e 6 gennaio 2025 con la madre;
le festività Pasquali ad anni alternati con la madre o con il padre. Il padre potrà trascorrere con 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, da Per_2 concordarsi preventivamente con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno. Il compleanno della minore sarà festeggiato secondo gli accordi che prenderanno i genitori, ossia in autonomia ognuno per sé o con feste congiunte (come anche comunioni e cresime). Eventuali viaggi all'estero dovranno essere concordati e autorizzati da entrambi i genitori;
7. Non è previsto alcun mantenimento per i coniugi in quanto economicamente autosufficienti;
8. Il padre verserà alla signora per il minore la somma di €150,00 mensili ogni 5 del mese CP_1 sull'IBAN: [...] con aggiornamento ISTAT a partire dal secondo anno;
9. Inoltre, i coniugi provvederanno a dividere al 50% tutte le spese straordinarie nell'interesse esclusivo della figlia, sempre preventivamente concordate e ad ogni modo il coniuge che provvederà anticipatamente all'effettuazione di una spesa nell'esclusivo interesse dei minori, dovrà essere rimborsato tempestivamente, e comunque non oltre 5 gg. dal ricevimento della richiesta corredata della documentazione di spesa;
10.La signora continuerà a percepire l'assegno unico in maniera esclusiva per la minore Per_2 (come già avviene) pari a €190,00 mensili;
11.I coniugi prestano fin d'ora reciproco consenso per il rinnovo del passaporto per sè e per la minore”;
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della figlia minore, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario del giudizio matrimoniale, di cui il Tribunale prende atto. La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in ROMA in data 02.10.2015, trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 00185, Parte 1, Serie 30, Anno
2015, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito relativi all'annotazione sul Registro degli atti dello Stato Civile.
Roma 21/05/2025 Il Giudice estensore Il Presidente
OL OS RT NZ