Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5511 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 27326/2020, avente ad oggetto: riconoscimento compenso per l'esecuzione di opere edili e vertente tra
(cod. fisc. e p. iva , in Parte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rapp.te rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. Antonio Lembo
Attrice
e
(C.F. , rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_1 dall'avvocato Antonio Russo
Convenuta attrice in riconvenzionale
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1) Accertare il credito vantato dalla nei Parte_1 confronti della convenuta e, per l'effetto,
2) condannare la convenuta al pagamento della somma di € 11.071,69
I.V.A. compresa, e/o alla maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi maturati fino al soddisfo calcolati ai sensi dell'art. 5 del D.lg. 9 ottobre 2002, n. 231 o, in via subordinata, al tasso legale dalla domanda all'effettivo soddisfo;
4) Condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al procuratore di parte attrice anticipatario;
per la convenuta:
1) rigettare tutte le richieste formulate dalla Parte_1
[...]
2) in subordine, accertare e dichiarare, anche con l'eventuale ausilio di un nominando C.T.U., che le opere realizzate dalla parte attrice al vialetto sono di qualità e qualità inferiore rispetto a quella concordata e commissionata, nonché per i lavori in calcestruzzo e ferri prive delle necessarie certificazioni per conseguire le certificazioni burocratiche amministrative di legge, per cui nulla è dovuto dalla esponente a titolo di differenze somme azionate con l'atto di citazione, risultando sufficiente il pagamento effettuato a saldo;
3) In accoglimento della domanda riconvenzionale: accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla dichiarante alla
[...] per le opere viziate in premessa e per Parte_1
l'effetto disporre la restituzione delle somme pagate quanto ad €.
13.000,00 oltre oneri per il colonnato e dichiari non dovuta alcuna somma per il vialetto viziato, con ripetizione della quota di €. 30.00,00 pagata, oltre alla condanna alla rimozione del manufatto e/o al pagamento per equivalente delle spese necessarie per la rimozione e lo smaltimento a norma e degli accessori;
4) condannare in ogni caso la parte attrice alle spese e competenze di lite, sulla base delle vigenti tariffe professionali di cui al D.M. 147/2022 oltre rimborso spese generali 15%, IVA e
CPA, come per legge e spese, in favore del procuratore di parte convenuta anticipatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE La ha citato in giudizio ed Parte_1 CP_1 ha chiesto di condannarla al pagamento della somma di euro
11071,69.
A sostegno della domanda l'attrice ha dedotto: che era stata incaricata da di eseguire una serie di lavori di CP_1 natura edile presso l'immobile sito in Capri alla Via Veruotto/Via
Marucella; che in particolare le era stato chiesto di realizzare un nuovo viale di ingresso al fabbricato, previa rimozione e smaltimento di quello esistente, una nuova scala di accesso alla quota del fabbricato, previa rimozione e smaltimento di quella esistente;
che aveva predisposto un preventivo di euro 70.898,11 oltre I.V.A., che dopo un importante ribasso, l'importo dei lavori era stato fissato in euro 55.000,00 oltre I.V.A.; che in corso d'opera la convenuta, soddisfatta per la qualità delle opere in corso, aveva chiesto di realizzare un colonnato;
che per l'esecuzione di tale opera aveva richiesto euro 14.959,30 oltre
I.V.A. e su richiesta dalla convenuta aveva ridotto la sua pretesa ad euro 13.000,00 oltre I.V.A.; che ai primi di novembre la convenuta aveva ha chiesto un ulteriore piccolo intervento di impermeabilizzazione e una finta trave in muratura;
che per tale intervento aveva richiesto euro 2.100,00 oltre I.V.A. accettando il minore importo di euro 1.575,00 oltre I.V.A.; che i lavori erano stati eseguiti alla presenza e sotto la direzione dei geometri e che nessuna Controparte_2 Controparte_3 contestazione era mai stata sollevata in ordine alla qualità delle opere e ai materiali utilizzati con l'eccezione di una piccola imperfezione relativa al viale, alla quale era stato prontamente posto rimedio;
che aveva realizzato opere del valore di euro
76.071,69 I.V.A. compresa ed aveva ricevuto acconti per euro
65.000,00 cosicchè era creditrice di euro 11.071,69.
ha chiesto di respingere la domanda dell'attrice CP_1 eccependo: che il vialetto l'ingresso realizzato dall'attrice presentava gravi difetti;
che in particolare il pietrisco aggregante di cui era composto si sgretolava al semplice calpestio;
che il vizio esecutivo non era stato risolto dall'intervento eseguito su sua sollecitazione dall'attrice; che l'attrice non le aveva consegnato i certificati relativi alle prove ed ai ferri delle armature relative al colonnato.
Alla luce di tali deduzioni la convenuta ha chiesto in via riconvenzionale di ordinare alla Porta Costruzione la restituzione degli importi ricevuti per l'esecuzione del vialetto e del colonnato.
Tutto ciò premesso, la domanda dell'attrice non può essere accolta.
La convenuta ha denunciato che il vialetto di accesso all'immobile non era stato eseguito a regola d'arte ed in particolare che lo stesso si sgretolava al semplice passaggio.
Il vizio esecutivo risulta tempestivamente denunciato dalla
(vedi mail del 16.1.2019). CP_1
L'attrice ha sostanzialmente ammesso il fenomeno dello sgretolamento del viale ma ha sostenuto che era la conseguenza di un uso improprio del viale utilizzato non solo per il passaggio pedonale ma anche per il transito di automezzi.
Ciò posto, va ricordato che in tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione(cfr. Cass. Civ. 1701/2025).
Nel caso in esame tale prova non è stata fornita.
I difetti dell'opera, che come detto non sono nemmeno negati dall'attrice, si ricavano in maniera chiara dai rilievi fotografici allegati alla perizia depositata dalla convenuta.
Non convince la tesi della in merito all'uso improprio del Pt_1 viale.
Non è contestato che il viale ha una conformazione ed una posizione che non consente il passaggio di auto. Il passaggio di un motorino o di una falciatrice non giustifica il degrado del viale.
Anche con riguardo alla mancata consegna dei certificati relativi al colonnato l'attrice non ha negato di essere tenuta alla loro consegna ed ha affermato di avere adempiuto a tale obbligo.
L'affermazione dell'assolvimento dell'obbligo non è stata accompagnata dalla dimostrazione dell'adempimento.
Consegue che la domanda dell'attrice non può essere accolta.
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, anche la stessa non può essere accolta.
Il Vizio esecutivo del vialetto e la mancata consegna dei documenti relativi al colonnato non rendono le opere inutilizzabili ed inservibili ma comportano un loro minor valore.
Questo è equivalente all'importo rivendicato dall'attrice.
Consegue che anche la domanda riconvenzionale della convenuta deve essere respinta.
Le spese del giudizio sono compensate stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...] nei confronti di nonché sulla Parte_1 CP_1 domanda riconvenzionale avanzata da quest'ultima nei confronti della prima, ogni diversa istanza difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda dell'attrice;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta;
3) Compensa le spese.
Napoli, 3.6.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa