Art. 6.
L'iscritto nell'elenco provinciale, chiamato a prestare servizio fuori del comune di residenza, ha diritto, oltre al trattamento economico previsto dall'articolo 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 , nel testo sostituito dall'articolo 5 della presente legge, ad un rimborso spese nella misura forfettaria di lire 1.500 lorde, per ogni giorno di effettivo servizio, modificata nella stessa misura percentuale in caso di variazione dell'indennita' di missione prevista dalla legge 15 aprile 1961, n. 291 , e successive modificazioni.
L'iscritto nell'elenco provinciale, chiamato a prestare servizio fuori del comune di residenza, ha diritto, oltre al trattamento economico previsto dall'articolo 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 , nel testo sostituito dall'articolo 5 della presente legge, ad un rimborso spese nella misura forfettaria di lire 1.500 lorde, per ogni giorno di effettivo servizio, modificata nella stessa misura percentuale in caso di variazione dell'indennita' di missione prevista dalla legge 15 aprile 1961, n. 291 , e successive modificazioni.