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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/11/2025, n. 2341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2341 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7154/2021 R.G. e vertente TRA
, nato il [...] a [...], rapp.to e difeso dall' avv.to Parte_1
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t.; CP_1
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22.11.21 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale chiedendo accertarsi che, a seguito dell'infortunio sul lavoro del 5.03.2020, sono residuati postumi permanenti in misura non inferiore al 23%, oppure in via subordinata altra percentuale riconosciuta giudizialmente, purché superiore al 16%, con condanna dell' all'erogazione della rendita. CP_1
La causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. ITER PROCESSUALE Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, iscritto a ruolo il 22.11.21, è stato inizialmente fissato, dalla precedente assegnataria della causa, per l'udienza del 19.06.23, poi sostituita con il deposito di note scritte e rinviata senza mai verificare l'effettivo deposito delle note. Il procedimento, poi, veniva riassegnato sul ruolo della scrivente in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25. IMPROCEDIBILITÀ In assenza di prova in ordine alla rituale instaurazione del contraddittorio il ricorso va dichiarato improcedibile. Invero, non vi è prova che la parte ricorrente, che non ha mai partecipato all'attività processuale, abbia eseguito alcuna notifica dell'atto introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto giudiziale di fissazione della medesima alla controparte, la quale del resto non si è costituita in giudizio. Si versa dunque nell'ipotesi di inesistenza della notificazione, condotta processuale dalla quale si evince inequivocabilmente, in difetto di contraria istanza, la volontà del ricorrente di non coltivare la domanda giudiziale proposta mediante la rinnovazione dell'atto omesso, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 1483 del 2015. L'improcedibilità risulta poi suffragata dalla circostanza per cui, malgrado i rinvii pur disposti in assenza del deposito di note, non si è mai registrata alcuna attività processuale da parte dell'istante. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara improcedibile il ricorso;
2) Nulla per le spese. Così deciso lì, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7154/2021 R.G. e vertente TRA
, nato il [...] a [...], rapp.to e difeso dall' avv.to Parte_1
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t.; CP_1
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22.11.21 la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale chiedendo accertarsi che, a seguito dell'infortunio sul lavoro del 5.03.2020, sono residuati postumi permanenti in misura non inferiore al 23%, oppure in via subordinata altra percentuale riconosciuta giudizialmente, purché superiore al 16%, con condanna dell' all'erogazione della rendita. CP_1
La causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. ITER PROCESSUALE Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, iscritto a ruolo il 22.11.21, è stato inizialmente fissato, dalla precedente assegnataria della causa, per l'udienza del 19.06.23, poi sostituita con il deposito di note scritte e rinviata senza mai verificare l'effettivo deposito delle note. Il procedimento, poi, veniva riassegnato sul ruolo della scrivente in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25. IMPROCEDIBILITÀ In assenza di prova in ordine alla rituale instaurazione del contraddittorio il ricorso va dichiarato improcedibile. Invero, non vi è prova che la parte ricorrente, che non ha mai partecipato all'attività processuale, abbia eseguito alcuna notifica dell'atto introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto giudiziale di fissazione della medesima alla controparte, la quale del resto non si è costituita in giudizio. Si versa dunque nell'ipotesi di inesistenza della notificazione, condotta processuale dalla quale si evince inequivocabilmente, in difetto di contraria istanza, la volontà del ricorrente di non coltivare la domanda giudiziale proposta mediante la rinnovazione dell'atto omesso, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 1483 del 2015. L'improcedibilità risulta poi suffragata dalla circostanza per cui, malgrado i rinvii pur disposti in assenza del deposito di note, non si è mai registrata alcuna attività processuale da parte dell'istante. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara improcedibile il ricorso;
2) Nulla per le spese. Così deciso lì, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli