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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/05/2025, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile ha pronunziato all'udienza del 27 maggio 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nelle forme della trattazione scritta nel giudizio iscritto al n. 11099 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Magarelli e Alfredo Parte_1
Rizzo;
opponente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Liuni Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Servodio;
CP_2
opposti
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
1 **********************************************
Con ricorso depositato il 12.09.2024 parte opponente proponeva opposizione alla intimazione di pagamento oggetto del presente processo in relazione a due cartelle di pagamento.
Le parti opposte si costituivano e si accertava che successivamente alla notifica del ricorso le stesse avevano adempiuto alla prestazione richiesta.
Le parti chiedevano concordemente la cessazione della materia del contendere.
Il giudicante decideva la causa nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza,
ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III,
2 Orbene, nell'ipotesi in esame, le parti hanno dato concordemente atto di non avere più
interesse alla prosecuzione del giudizio, atteso che è stato riconosciuto il diritto richiesto.
Di conseguenza, alla presente udienza i procuratori delle parti hanno richiesto la statuizione di cessata materia del contendere.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che in ragione del principio della soccombenza virtuale e considerato che solo a giudizio instaurato le parti opposte hanno provveduto a riconoscere il diritto della parte opponente deve essere disposta la condanna in favore delle stesse, con liquidazione come da dispositivo, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari, che ne hanno fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 11099 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da contro e , così provvede: Parte_1 Controparte_1 CP_2
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna le parti opposte alla rifusione delle spese processuali in favore di
, che liquida in € 1.800, oltre IVA, CPA e RSG come per legge, da Parte_1
distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
Bari, 27 maggio 2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott.ssa Giovanna Campanile
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).