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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17671 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice dott. Paolo Goggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 23108 Ruolo Generale dell'anno 2021, e rimessa per la decisione al collegio a seguito dell'udienza cartolare del 27.05.2025, vertente
TRA
C.F.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore Ing. elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste Persona_1
n. 85, presso lo studio legale dell'Avv. Emilio Sterpetti, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata all'atto di citazione
Opponente
E
(C.F.: Controparte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa P.IVA_2 [...]
elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste n. 16, presso lo studio legale dell'Avv. CP_2
AT NO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Opposta
OGGETTO: Altri contratti d'opera.
CONCLUSIONI
1 Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'opponente: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda ed eccezione: - dichiarare illegittimo, nullo, inefficace e privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto (Tribunale di Roma n. 2924/2021 – R. G. n. 2973/2021) per i motivi esposti nell'atto introduttivo e per quanto accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio, disponendo la sua revoca e dichiarando per l'effetto che nessuna somma è dovuta dalla società opponente alla CP_1 in via subordinata condizionata al denegato accoglimento della domanda di pagamento avversaria, dichiarare l'estinzione legale del credito portato dal titolo opposto per compensazione con i crediti accertati essere vantati dall'opponente, senza rinuncia da parte dell'opponente medesima ai diritti ed alle azioni per ottenere l'accertamento dell'esistenza di suoi ulteriori crediti nei confronti della - Condannare la in persona del legale rappresentate CP_1 CP_1 pro tempore al pagamento delle spese di giudizio, comprese quelle di CTU, con condanna al rimborso della quota versata da in corso di causa.”; Pt_1
• La difesa della opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: - nel merito, in via principale, per i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, rigettare
l'opposizione proposta dalla in quanto infondata in fatto ed in Parte_1 diritto e sfornita di prova, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via subordinata, per i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, rigettare l'opposizione proposta dalla in quanto infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova Parte_1
e, per l'effetto, condannare la al pagamento in favore della Parte_1
, della somma di € 78.019,61, di cui € Controparte_1
14.069,11 per IVA, oltre agli interessi moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002 maturati e maturandi sino al soddisfo;
- nel merito, in via di estremo subordine, per i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, nella denegata ipotesi di rigetto delle domande sopra formulate, rigettare l'opposizione proposta dalla in quanto Parte_1 infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova e, per l'effetto, condannare la Parte_1 al pagamento in favore della
[...] Controparte_1
, della somma di € 72.612,67, oltre agli interessi moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002
[...] maturati e maturandi sino al soddisfo […]”.
Premesso in fatto che
2 Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio , esponendo: Controparte_1
- che le era stato notificato un provvedimento monitorio, chiesto e ottenuto dalla opposta, con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 78.019,61, a titolo di compensi per integrare l'attività progettuale afferente a lavori di ammodernamento e potenziamento di un edificio della linea Ferroviaria Roma – Civita Castellana – Viterbo, affidati da CP_3
- che la opposta era una società consortile;
- che, in data 19.01.2005, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti aveva bandito la gara in forma di appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione delle predette opere, al quale Consorzio Cooperative Costruzioni, Donati s.p.a. e SO.CO.STRA. e CP_4 [...] avevano partecipato in forma di ATI;
CP_5
- che, successivamente, il Consorzio Cooperative Costruzioni, parte mandataria dell'ATI, era stato sostituito dal;
Controparte_6
- che, quale società di ingegneria, aveva ricevuto l'incarico di prestazione professionale relativo all'appalto integrato, avente ad oggetto l'elaborazione di progetti, da consegnarsi entro il
27.09.2006;
- che aveva diligentemente eseguito l'incarico, tanto da rendere possibile l'aggiudicazione dell'appalto all'ATI;
- che la (già , in data 13.03.2007, aveva sottoscritto il contratto di CP_7 CP_3 appalto con l'ATI e, in data 06.06.2007, era stata costituita la mentre la CCC aveva CP_1 comunicato la lettera di attivazione di imprese, affidandole la realizzazione del progetto esecutivo costruttivo, rientrante nella seconda fase dell'appalto;
- che la le aveva pagato acconti sulla prestazione, nonostante la sussistenza CP_1 ancora di un proprio controcredito;
- che la fattura prodotta dalla opposta a sostegno della propria pretesa, risalente al 10.11.2017, era afferente a costi e a spese sostenuti per emendare errori di progettazione contestati dalla
Committenza;
- che gli errori progettuali non le erano stati mai direttamente addebitati da nemmeno CP_3 sub specie di carenza progettuale, con la conseguenza che il credito odiernamente vantato dalla opposta era insussistente;
- che, al contrario, a fronte di tre varianti richieste dal Comitato Controparte_8 vantava un controcredito pari ad € 113.015,14, da portare in compensazione;
3 - che la predetta fattura era stata emessa in sostituzione di una precedente, emessa a titolo di risarcimento danni per errori di progettazione contestati dalla Committenza, la quale, a seguito di contestazione, era stata quindi sostituita, senza che ne conseguisse alcuna ulteriore richiesta di pagamento sino alla richiesta monitoria;
- che la opposta, dunque, non aveva mai fornito la prova della sussistenza del proprio credito, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo doveva essere revocato, in quanto illegittimamente emesso;
- che, peraltro, non era nemmeno stato allegato l'asserito errore di progettazione asseritamente posto alla base della fattura emessa e oggetto di decreto ingiuntivo;
- che, infatti, la Committenza non le aveva mai mosso alcuna contestazione sul punto;
- che, trattandosi di appalto pubblico, la fattispecie dell'errore progettuale era prevista proprio dal Codice degli Appalti del 2016, che disciplinava anche la modalità della contestazione e l'ubi consistam dell'errore, circostanze non verificatesi nel caso di specie;
- che il contratto sottoscritto con parte opposta non prevedeva, a capo del progettista, un obbligo risarcitorio, ma solo quello di eliminare l'errore senza pretendere alcun corrispettivo ulteriore;
- che non le era mai stato chiesto di modificare o adeguare il proprio progetto;
- che, ricevuta la fattura da parte di l'aveva puntualmente contestata senza CP_1
ricevere risposta, mentre parte opposta, con nota del 18.10.2017, avente ad oggetto errori progettuali, aveva specificato che l'importo fatturato era derivato da tre diversi ordini di servizio non afferenti in alcun modo a presunti errori progettuali;
- che, inoltre, era stata erroneamente calcolata l'IVA;
- che, in via subordinata, comunque il credito vantato da doveva essere CP_1 dichiarato estinto per compensazione con il proprio controcredito e non doveva essere concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo.
Concludeva, pertanto, nei termini seguenti “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda ed eccezione, per le causali di cui in narrativa: - dichiarare illegittimo, nullo, inefficace
e privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto (Tribunale di Roma n. 2924/2021 – R. G.
n. 2973/2021) per i motivi esposti, disponendo la sua revoca;
- dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla società opponente alla per insussistenza del credito azionato, CP_1 eventualmente dichiarando, in via subordinata condizionata al denegato accoglimento della domanda di pagamento avversaria, l'estinzione legale del credito portato dal titolo opposto per
4 compensazione con i crediti vantati dall'opponente, senza rinuncia da parte dell'opponente medesimo alla eccezione di inesistenza del credito avversario per i motivi dedotti. - Condannare la in persona del legale rappresentate pro tempore al pagamento delle spese di CP_1 giudizio.”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
, la quale esponeva:
[...]
- che era subentrata nell'esecuzione dei lavori affidati da CP_3
- che l'ATI aveva conferito alla opponente la progettazione dei lavori, incarico terminato il
17.09.2014;
- che con più ordini di servizio veva contestato la presenza di errori progettuali, CP_3 ai quali aveva dovuto rimediare sostenendone i relativi costi pari ad € 63.950,50 oltre IVA;
- che la opponente le aveva chiesto il riconoscimento del 10% di mancato utile, posto il subentro nell'esecuzione dei lavori, richiesta poi sfociata in un contenzioso definito con la sottoscrizione di una transazione, all'esito della quale erano stati versati alla opponente €
28.000,00;
- che aveva dato la prova della pretesa creditoria oggetto di decreto ingiuntivo;
- che, invero, nel corso del rapporto contrattuale, erano state formulate molteplici contestazioni alla afferenti ad errori progettuali, come da note prodotte;
Parte_1
- che, anche ai sensi della disciplina ratione temporis applicabile, gli errori di progettazione de quibus non rientravano nella previsione normativa per come argomentato dall'opponente, la quale aveva negligentemente eseguito l'incarico affidatole;
- che gli errori erano stati riscontrati solo dopo la realizzazione dei lavori, con ciò non potendosi richiamare la clausola contrattuale a tenore della quale, in ipotesi in cui “gli organi competenti richiedessero modifiche tecniche sia per incompletezza della documentazione che per errate valutazioni tecniche”, la S.A.T.P.I non avrebbe avuto alcun onere di rimborsare i costi o di risarcire i danni;
- che aveva applicato l'IVA come da disposizioni normative al 22%;
- che l'opponente non aveva dato la prova del presunto controcredito da portare in compensazione, né mai aveva rilasciato la polizza a garanzia della responsabilità professionale normativamente prevista, con ciò rendendosi inadempiente ulteriormente;
- che, dunque, l'opposizione doveva essere respinta e il decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione, doveva essere confermato.
5 Concludeva, pertanto, nei termini seguenti “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: - nel merito, in via principale, per i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, rigettare l'opposizione proposta dalla in quanto Parte_1 infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via subordinata, per i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, rigettare
l'opposizione proposta dalla in quanto infondata in fatto ed in Parte_1 diritto e sfornita di prova e, per l'effetto, condannare la al Parte_1 pagamento in favore della , della somma Controparte_1 di € 78.019,61, di cui € 14.069,11 per IVA, oltre agli interessi moratori ai sensi del D. Lgs.
231/2002 maturati e maturandi sino al soddisfo;
- nel merito, in via di estremo subordine, per i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, nella denegata ipotesi di rigetto delle domande sopra formulate, rigettare l'opposizione proposta dalla Parte_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova e, per l'effetto,
[...] condannare la al pagamento in favore della Parte_1 [...]
, della somma di € 72.612,67, oltre agli interessi moratori ai Controparte_1 sensi del D. Lgs. 231/2002 maturati e maturandi sino al soddisfo;
in via istruttoria, disporsi
Consulenza Tecnica d'Ufficio, diretta a dimostrare la sussistenza degli errori progettuali imputabili alla come rappresentati nel presente atto dalla Con vittoria di Parte_1 Controparte_9 spese, diritti ed onorari del procedimento.”.
Con ordinanza del 26.10.2021, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c..
La causa, respinta l'istanza di prova orale formulata dalla opposta, veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU ingegneristica e, a seguito dell'udienza cartolare del 27.05.2025, era rimessa per la decisione al collegio, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
Con la domanda introduttiva la (di seguito ha Parte_1 Pt_1 spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso su ricorso della
[...]
(di seguito , con il quale le era stato ingiunto il Controparte_1 CP_1 pagamento dell'importo di € 78.019,61, a titolo di spese e costi sostenuti dalla società consortile
6 per integrare l'attività progettuale affidata all'opponente in occasione della gara e per l'esecuzione dell'appalto integrato avente ad oggetto gli “interventi di ammodernamento e potenziamento ai fini dell'efficientamento e del risanamento della tratta Piazzale Flaminio – Riano della linea ferroviaria
Roma – Civita Castellana – Viterbo”, per il corrispettivo di € 44.548.055,00, di cui € 3.200.000,00 per oneri relativi alla sicurezza.
In particolare, all'art. 1 del contratto (doc. 1 parte opponente), le parti hanno definito quale oggetto della prestazione professionale assunta da la redazione della “progettazione Pt_1 esecutiva, architettonica, strutturale ed impiantistica (…) in conformità al progetto definitivo fornito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti”.
Il rapporto contrattuale, che ha avuto inizio prima del 27.9.2006, termine fissato dalle parti per la consegna degli elaborati da parte di si è protratto fino al 17.9.2014, una volta ultimata la Pt_1 progettazione esecutiva, come risulta dalla nota inviata da a in tale data (all. 3 parte CP_1 Pt_1 opposta).
L'opponente ha dedotto la insussistenza del credito azionato dall'opposta in via monitoria, sul presupposto che, pur in assenza di contestazioni della Committente pubblica ha CP_3 CP_1 preteso di far valere ipotetici errori progettuali senza peraltro specificarli, come viene richiesto dall'art.106 comma 10 del D. L. n. 50/2016, al solo fine di far ricadere su di essa gli oneri per le, peraltro modeste, “riparazioni” e “manutenzioni” richieste negli Ordini Di Servizio della
Committente, per carenze riferibili integralmente all'appaltatore.
L'opposta, a sua volta, ha dedotto nel ricorso monitorio e nelle memorie difensive depositate nel giudizio di opposizione, di aver dovuto dare corso ai necessari ripristini per gli errori progettuali commessi dall'opponente, sostenendone i relativi esborsi, come risulta dalle fatture emesse dai fornitori e dagli esecutori degli interventi, per l'importo complessivo di € 63.950,50, oltre IVA (all.
7-10 parte opposta).
In via preliminare, occorre rilevare la non pertinenza alla fattispecie per cui è causa della disciplina di cui all'art. 106 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 che, secondo le deduzioni dell'opponente, servirebbe ad escludere che quanto contestato dall'opposta sia da ricondurre all'errore o all'omissione progettuale secondo la definizione in essa contenuta.
Invero, in primo luogo, la richiamata normativa non è applicabile “ratione temporis” al contratto in esame, in quanto stipulato nel 2006.
In secondo luogo, come si evince dalle difese spiegate dall'opposta, viene contestato alla società di progettazione il mancato rispetto delle prescrizioni tecniche previste dalla normativa ai
7 fini della sicurezza e dell'esecuzione dell'opera secondo le regole dell'arte, la quale integrerebbe una ipotesi di violazione dell'obbligo di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali, disciplinata dal principio generale di cui all'art. 1176, comma 2 c.c. (e, comunque, anche dalla norma richiamata dall'opponente). E su tale presupposto ha quindi chiesto la condanna di CP_1
nella sua qualità di progettista delle opere da realizzare, a risarcire i costi da essa sostenuti Pt_1 al fine di ovviare alle carenze del progetto predisposto.
Non può poi trovare applicazione alla fattispecie, a differenza di quanto sostenuto da Pt_1 quanto previsto all'art. 4 del contratto per cui è causa, a mente del quale “nel caso gli organi competenti richiedessero modifiche tecniche sia per incompletezza della documentazione che per errate valutazioni tecniche i professionisti adegueranno il progetto senza chiedere compenso alcuno”, tenuto conto che gli inconvenienti lamentati dalla Committente, oggetto degli oneri ripristinatori asseritamente sostenuti dall'opposta, sono emersi solo dopo che sono stati realizzati i lavori sulla base del progetto esecutivo predisposto dalla opponente.
Ciò posto, in sede istruttoria è stata quindi espletata una CTU con la quale è stato conferito al consulente nominato l'incarico di accertare, sulla base della documentazione agli atti, la sussistenza degli errori progettuali imputabili a come rappresentati nella comparsa di costituzione e Pt_1 risposta di e, in caso positivo, i costi sostenuti dall'opposta al fine di ovviare alle carenze CP_1 del progetto predisposto dalla parte opponente, nonché la sussistenza e la congruità del credito per compensi di cui alle fatture nn. 3 e 4/2016 del 29.2.2016, eccepito dalla parte opponente in compensazione con domanda subordinata condizionata.
Sulla base delle risultanze dell'espletata istruttoria tecnica l'opposizione spiegata dalla è Pt_1 risultata fondata, avendo accertato il CTU la non riconducibilità degli inconvenienti lamentati negli ordini di servizio emessi dalla Committente ad errori progettuali commessi dall'opponente nella redazione del progetto esecutivo.
Occorre premettere che i lavori de quibus si collocano nell'ambito del cd. “appalto integrato”, in cui l'ente appaltante conferisce unitamente all'incarico di esecuzione materiale dell'opera anche la progettazione esecutiva.
Nel caso specifico, più precisamente, la committente ai fini dell'aggiudicazione, CP_3 richiedeva alle società concorrenti la presentazione, unitamente all'offerta economica, di proposte migliorative al proprio progetto definitivo posto a base di gara.
Nella lettera di incarico del 12 marzo 2007 tra l'impresa Consorzio Cooperative Costruzioni
(capogruppo dell'ATI, a cui è subentrata e la società di progettazione si comunicava CP_1 Pt_1
8 che a seguito della prima fase di offerta e proposta, avvenuta l'aggiudicazione sulla base del progetto migliorativo presentato, si sarebbe dato corso alla successiva fase di progettazione esecutiva.
Come rilevato dal CTU, l'articolo di legge che prevede la tipologia di contratto dell'appalto integrato (art. 53 comma 2 D.Lgs. 163/2006) prescrive (comma 5) che l'esecuzione dell'opera può iniziare solo dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del progetto esecutivo.
In tal modo la legge riporta alla titolarità del committente l'idea progettuale dell'opera conformata attraverso l'affidamento esterno ad un soggetto costituito da più componenti, aventi le necessarie qualifiche sia per l'attività di progettazione sia per l'esecuzione dell'opera.
Esaurita la gara di appalto e risultata meritevole la proposta con l'aggiudicazione all'ATI (ora
, si attivava la seconda fase dell'incarico professionale a per la redazione del CP_1 Pt_1 progetto esecutivo/costruttivo.
Oltre alla predisposizione del progetto esecutivo comprendente i particolari costruttivi, anche questa da svolgersi in stretto rapporto con il coordinamento delle imprese, si impegnava a Pt_1 produrre tutta la documentazione per i necessari pareri e nulla osta ed a fornire inoltre la propria collaborazione in fase esecutiva dell'opera ai fini della soluzione di eventuali problemi tecnici e progettuali.
La prima richiesta economica di di cui al ricorso monitorio si riferisce alle CP_1 osservazioni della Commissione di collaudo ed alla necessità conseguente di intervenire sulle strutture metalliche delimitanti le banchine della stazione di Prima Porta, con la motivazione espressa di garantire la sicurezza dei passeggeri in attesa. Al riguardo, la Committente, tramite il
D.L. ed il RUP, emetteva l'ordine di servizio in questione (n.83 del 6 agosto 2014) in cui si disponeva - con l'obiettivo di garantire la sicurezza, conferendo un incremento prestazionale, in termini di irrigidimento e di inattraversabilità, alla struttura metallica di cui trattasi - che l'impresa esecutrice dell'appalto procedesse a proprie cure e spese e senza alcun onere per la stazione appaltante, all'esecuzione dell'intervento secondo le indicazioni fornite a mezzo di precedenti note.
Il CTU ha rilevato come le osservazioni della Commissione di collaudo non configurino l'esistenza di un errore di progettazione dell'opera, peraltro, non riportato nel verbale di visita, e piuttosto sembrano doversi intendere come indicazione di un miglioramento funzionale, a giudizio dei medesimi collaudatori ottenibile con lievi modifiche costruttive concernenti l'aggiunta di elementi metallici.
9 In particolare, il consulente ha premesso che il suggerimento di soluzione realizzativa espresso dalla Commissione di collaudo, tradotto dal D.L. sotto forma di OdS, tendeva a migliorare la funzionalità dell'opera sotto un duplice aspetto: l'attraversabilità della parete e la flessibilità degli elementi metallici che la compongono.
Il primo aspetto viene interpretato dall'opposta come mancata rispondenza della CP_1 soluzione di progetto alla norma tecnica di riferimento, per quanto interessa i parapetti, riguardo al rischio di caduta dall'alto.
In realtà, dall'esame della tavola di progetto che raffigura la soluzione adottata dall'opponente per le banchine di cui trattasi (doc.16 parte opposta) si evince, come evidenziato dal CTU, che la delimitazione laterale della banchina rispetto all'adiacente spazio è formata da una prima barriera in tubolari metallici, costituente il contorno inferiore della sezione ellittica suddetta, e quindi più esternamente da una chiusura continua che abbraccia superiormente la banchina ed inferiormente la travature metalliche che la sorreggono.
La separazione della banchina dall'adiacente spazio è quindi composta da due elementi di delimitazione, anziché essere rappresentata da un unico parapetto semplice, che unitamente realizzano la necessaria funzionalità e un particolare disegno architettonico. Infatti, la struttura in tubolari metallici più interna rappresenta il segno di delimitazione per la percorrenza della banchina da parte degli utenti, mentre l'elemento di chiusura esterno si erge all'altezza di 1 metro dal camminamento con una superficie chiusa e non attraversabile.
Il consulente ha poi precisato che, per quanto può desumersi dalla richiamata procedura di acquisizione, controllo e approvazione del progetto, può ritenersi che tale soluzione composta sia stata assunta come almeno equivalente al parapetto semplice dell'altezza di 1 metro, essendo ben visibile e leggibile la scelta progettuale adottata nella stessa sezione verticale di progetto allegata agli atti (cfr. pag. 85 relazione CTU).
Oltre a quello geometrico anzidetto, poi, l'altro aspetto cui si riferivano le osservazioni della
Commissione di collaudo era di natura prestazionale/strutturale, dato che la modifica introdotta ha in primo luogo dimezzato la luce libera di inflessione dei tubolari metallici, tramite inserimento ed ancoraggio di elementi sagomati rompitratta equidistanti dalle centine verticali della struttura.
L'intervento suggerito si andava completando con l'apposizione di cavi in acciaio opportunamente tesati, alternati in senso verticale ai medesimi tubolari metallici.
Al riguardo, l'ausiliario ha evidenziato come dai calcoli elaborati dai progettisti la struttura, come inizialmente realizzata, rispettava le norme tecniche vigenti, sia per quanto riguarda la
10 resistenza meccanica alle azioni previste da queste ultime, sia per quanto riguarda il contenimento della “freccia” di inflessione al di sotto del limite previsto (deformabilità).
Come poi ancor meglio chiarito in sede di risposta alle osservazioni critiche del consulente di parte opposta, il CTU ha rilevato come gli interventi realizzati sono stati indicati, in sede di collaudo, quale correttivo costruttivo di dettaglio, che non dava luogo ad una perizia di variante, più nella direzione di ottenere un effetto di irrigidimento, esplicitamente riportata nell'Ods con riferimento a precedenti note dello stesso D.L. e di che non riguardo alla mera funzione di CP_3 parapetto. Tale intendimento si legge anche nella stessa estensione dell'intervento all'intera altezza dell'opera (circa 2 metri e mezzo), mentre la funzione di parapetto si esplica sull'altezza di 1 metro.
Con riferimento alla seconda richiesta economica di riferita all'O.d.S. n. 103 del CP_1
03/05/2017, l'opposta riconduce alla progettista la responsabilità per i fenomeni di umidità e Pt_1 degrado riscontrati sugli intonaci nella stazione di Prima Porta e contestati dalla stazione appaltante con tale ordine di servizio, in cui si rilevava un grave stato di degrado degli intonaci nel sottopasso, nel locale dell'agente di stazione e nella biglietteria del nuovo fabbricato viaggiatori (segni di ammaloramento, distacco, efflorescenze, macchie di umidità). sostiene che tali problemi siano dovuti ad un errore progettuale, in particolare alla CP_1 mancata posa degli elementi “cupolex”, che servono a creare un vespaio aerato sotto il pavimento per prevenire la risalita capillare dell'umidità. Secondo tale tesi, il progetto esecutivo predisposto da avrebbe previsto tale accorgimento solo per i locali commerciali, non per quelli tecnici. Pt_1
A seguito delle disposizioni impartite con il predetto ordine di servizio ha CP_1 commissionato alla ditta per un importo di € 22.480,00 oltre Iva, Parte_2 gli interventi di ripristino dei locali con rifacimento degli intonaci. Tale spesa, documentata tramite le fatture 27/2017 (31 maggio 2017) e 50/2017 (31/08/2017), viene imputata dall'opposta alla società opponente con la suindicata motivazione della mancanza degli elementi “cupolex”.
a sua volta, contesta l'attribuzione di responsabilità, sostenendo che il progetto Pt_1 prevedeva l'uso dei “cupolex” su tutta la stazione e che, per il sottopasso, avrebbe incaricato CP_3 un altro professionista, escludendo quindi la propria responsabilità.
Il CTU ha in primo luogo evidenziato che fra i rilievi espressi dalla Commissione di collaudo nel verbale di visita del 22.12.2015 non si rinviene menzione di ammaloramenti di intonaci ricondotti ad infiltrazioni dal terreno, bensì carenze di tenuta idraulica a carico degli elementi di copertura, con ristagno d'acqua sul pavimento, fenomeno completamente diverso da quello contestato con l'ordine di servizio, ed inoltre non riguardante i medesimi ambienti.
11 Ha poi osservato come la tecnica del vespaio è certamente utile per prevenire l'umidità, ma ha rilevato che non vi sono prove fotografiche degli inconvenienti e che gli ammaloramenti riguardano solo gli intonaci, non i pavimenti. Inoltre, la scelta di adottare o meno il vespaio sembra più legata a valutazioni economiche che tecniche, con priorità ai locali commerciali. Tale decisione, secondo il CTU, è stata condivisa tra la stazione appaltante e i responsabili tecnici, e non può essere considerata un vizio occulto, bensì una scelta progettuale evidente (“Ovviamente
l'adozione del vespaio piuttosto che l'appoggio diretto del solaio di calpestio sul terrapieno comporta un maggior costo economico, cosicché la scelta di adottare o meno tale accorgimento,
o di limitarlo ad una parte dei locali, più che a questione di natura tecnica (essendo scontato che la presenza del vespaio è migliorativa ai fini della prevenzione dei fenomeni di umidità), è riconducibile piuttosto a valutazione di natura economica, con l'implicazione della scelta di quali ambienti risulti opportuno proteggere maggiormente qualora non si intenda adottare il provvedimento per l'intera costruzione, nel caso specifico i locali con destinazione commerciale piuttosto che i locali tecnici”: pag. 64 relazione CTU).
Pertanto, al di là delle considerazioni di carattere procedurale, dal punto di vista tecnico, per l'insieme delle suesposte considerazioni, il CTU ha concluso come l'inconveniente segnalato dalla committenza è inquadrabile in un rilievo di carattere esecutivo, con richiamo dell'impresa a ripristinare lo stato dei luoghi, e non nell'individuazione di una carenza progettuale.
Nella risposta alle osservazioni critiche del consulente di parte opposta, poi, l'ausiliario ha precisato come anche l'intervento correttivo attuato a seguito dell'O.d.s., con il quale si è fatto ricorso ad “intonaci impermeabilizzanti”, si inquadra nell'insieme delle scelte costruttive condivise fra tutti i soggetti intervenuti nella realizzazione dell'opera, risultando fin dall'inizio ben evidente per quali zone della costruzione fosse previsto l'utilizzo di “cupolex” per una maggiore protezione dall'umidità, cosicché il problema non può ricondursi ad un errore progettuale.
Con la terza richiesta economica, riferita all'O.d.S. n. 102 del 03/05/2017, lamenta i CP_1 danni riportati da parti di un impianto ascensore presso la fermata Due Ponti, rilevati dalla
Direzione Lavori e oggetto di tale ordine di servizio per la sostituzione degli elementi ammalorati, imputabili a difetti di progettazione e, pertanto, addebitati a a cui faceva seguito, per Pt_1
l'intervento commissionato alla ditta OTIS, la fattura di € 4.228,95 del 2/8/2017, corrispondente al
50% di un preventivo complessivo di € 7.689,00, oltre IVA, relativo a ripristini su più impianti ascensori situati in diverse stazioni.
12 La causa dei danni è ricondotta ad un allagamento del sottopasso della fermata, che ha provocato infiltrazioni d'acqua nella fossa dell'ascensore e corrosione di componenti elettriche e meccaniche. attribuisce la responsabilità, in particolare, a presunti difetti progettuali, sostenendo CP_1 che mancavano prescrizioni tecniche sui giunti di ripresa tra i corpi dell'opera, con conseguente insufficiente protezione dalle infiltrazioni.
L'opponente, per contro, contesta tale tesi, evidenziando che erano state previste misure di impermeabilizzazione, come l'inserimento di cordoni bentonitici nei giunti, indicati in elaborati trasmessi nel 2010, e che la progettazione del sottopasso era stata affidata ad un altro professionista.
Inoltre, richiamando alcuni elaborati di progetto allegati in atti, deduce che erano stati previsti presidi contro l'allagamento, quali griglie per la raccolta dell'acqua e pozzetti con pompe sommerse, tipici di strutture analoghe.
Il CTU ha evidenziato come l'insieme di tali elementi corrisponde ai tipici provvedimenti e dotazioni che si prevedono in strutture simili (sottopassi ferroviari, stazioni di metropolitana, etc.) per prevenire conseguenze di possibili eventi di allagamento, essendo tali strutture ubicate ad una quota più bassa dell'area circostante, e quindi particolarmente soggette a tale rischio.
L'ausiliario non ha quindi rilevato un diretto nesso causale per gli interventi fatti eseguire tramite l'ordine di servizio, riconducibili peraltro a manutenzione straordinaria di vari impianti ascensori per quanto riportato nella fattura della ditta OTIS, quindi non specificamente riferiti all'ascensore della stazione Due Ponti e, comunque, per le ragioni sopra esposte, non correlabili ad una presunta carenza di indicazioni progettuali da parte dell'opponente Pt_1
Alla luce, dunque, delle risultanze della CTU - le cui conclusioni vengono fatte proprie da questo Tribunale, in quanto sorrette da un accertamento completo e da una motivazione esauriente ed immuni da vizi logici, anche per quanto riguarda la risposta fornita dall'ausiliario alle osservazioni critiche dei consulenti di parte – deve escludersi la riconducibilità ad errori progettuali commessi dall'opponente degli inconvenienti lamentati dalla Committente negli ordini di servizio trasmessi all'impresa esecutrice dell'appalto integrato, non potendo dunque ritenersi sussistenti le ragioni creditorie azionate dalla stessa con il ricorso monitorio.
Ne consegue il rigetto dell'istanza dalla medesima reiterata in sede conclusiva di riconvocazione del consulente per un supplemento di perizia, così come di quella avente ad oggetto l'ammissione della prova testimoniale articolata nella propria memoria istruttoria ex art. 183 sesto
13 comma n. 2 c.p.c., già ritenuta non accoglibile in quanto avente ad oggetto circostanze aventi natura meramente documentale.
Il decreto ingiuntivo opposto, dunque, deve essere revocato, in quanto emesso per un credito insussistente, con conseguente rigetto, altresì, della domanda riconvenzionale formulata dall'opposta in via subordinata, avente ad oggetto la condanna dell'opponente al pagamento della somma oggetto di ingiunzione.
Alla revoca del decreto ingiuntivo e al rigetto della domanda riconvenzionale subordinata dell'opposta consegue, infine, l'assorbimento della domanda formulata dall'opponente in via subordinata, condizionata “al denegato accoglimento della domanda di pagamento avversaria”, avente ad oggetto “l'estinzione legale del credito portato dal titolo opposto per compensazione con i crediti vantati dall'opponente, senza rinuncia da parte dell'opponente medesimo alla eccezione di inesistenza del credito avversario per i motivi dedotti”.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, seguono il criterio generale della soccombenza.
Per la medesima ragione anche le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico della parte opposta, tenuto conto, quanto alla parte dell'elaborato peritale relativa all'accertamento del controcredito opposto in compensazione dall'opponente, che quest'ultimo è stato soltanto ridotto (euro € 54.500,36) rispetto all'importo dedotto da (euro 113.015,14, oltre accessori), sebbene ne sia stata accertata l'effettiva Pt_1 sussistenza.
Non può essere accolta, infine, la domanda formulata dall'opponente nella propria comparsa conclusionale avente ad oggetto la condanna della opposta al rimborso di quanto finora versato al
CTU, in difetto di prova di tale pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile come sopra promossa, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, anche istruttoria, così provvede:
1) Dispone la revoca del decreto ingiuntivo n. 2924/2021, emesso dall'intestato Tribunale in data 26.1.2021;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opposta avente ad oggetto la condanna dell'opponente al pagamento della somma oggetto di ingiunzione;
14 3) Condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidate in euro 406,50 per esborsi ed euro 13.800,00 per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge;
4) Pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico di parte opposta.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Giudice est.
Dott. Paolo Goggi
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott. Maurizio Manzi Giudice dott. Paolo Goggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 23108 Ruolo Generale dell'anno 2021, e rimessa per la decisione al collegio a seguito dell'udienza cartolare del 27.05.2025, vertente
TRA
C.F.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore Ing. elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste Persona_1
n. 85, presso lo studio legale dell'Avv. Emilio Sterpetti, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e allegata all'atto di citazione
Opponente
E
(C.F.: Controparte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa P.IVA_2 [...]
elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste n. 16, presso lo studio legale dell'Avv. CP_2
AT NO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Opposta
OGGETTO: Altri contratti d'opera.
CONCLUSIONI
1 Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'opponente: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda ed eccezione: - dichiarare illegittimo, nullo, inefficace e privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto (Tribunale di Roma n. 2924/2021 – R. G. n. 2973/2021) per i motivi esposti nell'atto introduttivo e per quanto accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio, disponendo la sua revoca e dichiarando per l'effetto che nessuna somma è dovuta dalla società opponente alla CP_1 in via subordinata condizionata al denegato accoglimento della domanda di pagamento avversaria, dichiarare l'estinzione legale del credito portato dal titolo opposto per compensazione con i crediti accertati essere vantati dall'opponente, senza rinuncia da parte dell'opponente medesima ai diritti ed alle azioni per ottenere l'accertamento dell'esistenza di suoi ulteriori crediti nei confronti della - Condannare la in persona del legale rappresentate CP_1 CP_1 pro tempore al pagamento delle spese di giudizio, comprese quelle di CTU, con condanna al rimborso della quota versata da in corso di causa.”; Pt_1
• La difesa della opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: - nel merito, in via principale, per i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, rigettare
l'opposizione proposta dalla in quanto infondata in fatto ed in Parte_1 diritto e sfornita di prova, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via subordinata, per i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, rigettare l'opposizione proposta dalla in quanto infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova Parte_1
e, per l'effetto, condannare la al pagamento in favore della Parte_1
, della somma di € 78.019,61, di cui € Controparte_1
14.069,11 per IVA, oltre agli interessi moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002 maturati e maturandi sino al soddisfo;
- nel merito, in via di estremo subordine, per i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, nella denegata ipotesi di rigetto delle domande sopra formulate, rigettare l'opposizione proposta dalla in quanto Parte_1 infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova e, per l'effetto, condannare la Parte_1 al pagamento in favore della
[...] Controparte_1
, della somma di € 72.612,67, oltre agli interessi moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002
[...] maturati e maturandi sino al soddisfo […]”.
Premesso in fatto che
2 Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio , esponendo: Controparte_1
- che le era stato notificato un provvedimento monitorio, chiesto e ottenuto dalla opposta, con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 78.019,61, a titolo di compensi per integrare l'attività progettuale afferente a lavori di ammodernamento e potenziamento di un edificio della linea Ferroviaria Roma – Civita Castellana – Viterbo, affidati da CP_3
- che la opposta era una società consortile;
- che, in data 19.01.2005, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti aveva bandito la gara in forma di appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione delle predette opere, al quale Consorzio Cooperative Costruzioni, Donati s.p.a. e SO.CO.STRA. e CP_4 [...] avevano partecipato in forma di ATI;
CP_5
- che, successivamente, il Consorzio Cooperative Costruzioni, parte mandataria dell'ATI, era stato sostituito dal;
Controparte_6
- che, quale società di ingegneria, aveva ricevuto l'incarico di prestazione professionale relativo all'appalto integrato, avente ad oggetto l'elaborazione di progetti, da consegnarsi entro il
27.09.2006;
- che aveva diligentemente eseguito l'incarico, tanto da rendere possibile l'aggiudicazione dell'appalto all'ATI;
- che la (già , in data 13.03.2007, aveva sottoscritto il contratto di CP_7 CP_3 appalto con l'ATI e, in data 06.06.2007, era stata costituita la mentre la CCC aveva CP_1 comunicato la lettera di attivazione di imprese, affidandole la realizzazione del progetto esecutivo costruttivo, rientrante nella seconda fase dell'appalto;
- che la le aveva pagato acconti sulla prestazione, nonostante la sussistenza CP_1 ancora di un proprio controcredito;
- che la fattura prodotta dalla opposta a sostegno della propria pretesa, risalente al 10.11.2017, era afferente a costi e a spese sostenuti per emendare errori di progettazione contestati dalla
Committenza;
- che gli errori progettuali non le erano stati mai direttamente addebitati da nemmeno CP_3 sub specie di carenza progettuale, con la conseguenza che il credito odiernamente vantato dalla opposta era insussistente;
- che, al contrario, a fronte di tre varianti richieste dal Comitato Controparte_8 vantava un controcredito pari ad € 113.015,14, da portare in compensazione;
3 - che la predetta fattura era stata emessa in sostituzione di una precedente, emessa a titolo di risarcimento danni per errori di progettazione contestati dalla Committenza, la quale, a seguito di contestazione, era stata quindi sostituita, senza che ne conseguisse alcuna ulteriore richiesta di pagamento sino alla richiesta monitoria;
- che la opposta, dunque, non aveva mai fornito la prova della sussistenza del proprio credito, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo doveva essere revocato, in quanto illegittimamente emesso;
- che, peraltro, non era nemmeno stato allegato l'asserito errore di progettazione asseritamente posto alla base della fattura emessa e oggetto di decreto ingiuntivo;
- che, infatti, la Committenza non le aveva mai mosso alcuna contestazione sul punto;
- che, trattandosi di appalto pubblico, la fattispecie dell'errore progettuale era prevista proprio dal Codice degli Appalti del 2016, che disciplinava anche la modalità della contestazione e l'ubi consistam dell'errore, circostanze non verificatesi nel caso di specie;
- che il contratto sottoscritto con parte opposta non prevedeva, a capo del progettista, un obbligo risarcitorio, ma solo quello di eliminare l'errore senza pretendere alcun corrispettivo ulteriore;
- che non le era mai stato chiesto di modificare o adeguare il proprio progetto;
- che, ricevuta la fattura da parte di l'aveva puntualmente contestata senza CP_1
ricevere risposta, mentre parte opposta, con nota del 18.10.2017, avente ad oggetto errori progettuali, aveva specificato che l'importo fatturato era derivato da tre diversi ordini di servizio non afferenti in alcun modo a presunti errori progettuali;
- che, inoltre, era stata erroneamente calcolata l'IVA;
- che, in via subordinata, comunque il credito vantato da doveva essere CP_1 dichiarato estinto per compensazione con il proprio controcredito e non doveva essere concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo.
Concludeva, pertanto, nei termini seguenti “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda ed eccezione, per le causali di cui in narrativa: - dichiarare illegittimo, nullo, inefficace
e privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto (Tribunale di Roma n. 2924/2021 – R. G.
n. 2973/2021) per i motivi esposti, disponendo la sua revoca;
- dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla società opponente alla per insussistenza del credito azionato, CP_1 eventualmente dichiarando, in via subordinata condizionata al denegato accoglimento della domanda di pagamento avversaria, l'estinzione legale del credito portato dal titolo opposto per
4 compensazione con i crediti vantati dall'opponente, senza rinuncia da parte dell'opponente medesimo alla eccezione di inesistenza del credito avversario per i motivi dedotti. - Condannare la in persona del legale rappresentate pro tempore al pagamento delle spese di CP_1 giudizio.”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1
, la quale esponeva:
[...]
- che era subentrata nell'esecuzione dei lavori affidati da CP_3
- che l'ATI aveva conferito alla opponente la progettazione dei lavori, incarico terminato il
17.09.2014;
- che con più ordini di servizio veva contestato la presenza di errori progettuali, CP_3 ai quali aveva dovuto rimediare sostenendone i relativi costi pari ad € 63.950,50 oltre IVA;
- che la opponente le aveva chiesto il riconoscimento del 10% di mancato utile, posto il subentro nell'esecuzione dei lavori, richiesta poi sfociata in un contenzioso definito con la sottoscrizione di una transazione, all'esito della quale erano stati versati alla opponente €
28.000,00;
- che aveva dato la prova della pretesa creditoria oggetto di decreto ingiuntivo;
- che, invero, nel corso del rapporto contrattuale, erano state formulate molteplici contestazioni alla afferenti ad errori progettuali, come da note prodotte;
Parte_1
- che, anche ai sensi della disciplina ratione temporis applicabile, gli errori di progettazione de quibus non rientravano nella previsione normativa per come argomentato dall'opponente, la quale aveva negligentemente eseguito l'incarico affidatole;
- che gli errori erano stati riscontrati solo dopo la realizzazione dei lavori, con ciò non potendosi richiamare la clausola contrattuale a tenore della quale, in ipotesi in cui “gli organi competenti richiedessero modifiche tecniche sia per incompletezza della documentazione che per errate valutazioni tecniche”, la S.A.T.P.I non avrebbe avuto alcun onere di rimborsare i costi o di risarcire i danni;
- che aveva applicato l'IVA come da disposizioni normative al 22%;
- che l'opponente non aveva dato la prova del presunto controcredito da portare in compensazione, né mai aveva rilasciato la polizza a garanzia della responsabilità professionale normativamente prevista, con ciò rendendosi inadempiente ulteriormente;
- che, dunque, l'opposizione doveva essere respinta e il decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione, doveva essere confermato.
5 Concludeva, pertanto, nei termini seguenti “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: - nel merito, in via principale, per i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, rigettare l'opposizione proposta dalla in quanto Parte_1 infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via subordinata, per i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, rigettare
l'opposizione proposta dalla in quanto infondata in fatto ed in Parte_1 diritto e sfornita di prova e, per l'effetto, condannare la al Parte_1 pagamento in favore della , della somma Controparte_1 di € 78.019,61, di cui € 14.069,11 per IVA, oltre agli interessi moratori ai sensi del D. Lgs.
231/2002 maturati e maturandi sino al soddisfo;
- nel merito, in via di estremo subordine, per i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, nella denegata ipotesi di rigetto delle domande sopra formulate, rigettare l'opposizione proposta dalla Parte_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova e, per l'effetto,
[...] condannare la al pagamento in favore della Parte_1 [...]
, della somma di € 72.612,67, oltre agli interessi moratori ai Controparte_1 sensi del D. Lgs. 231/2002 maturati e maturandi sino al soddisfo;
in via istruttoria, disporsi
Consulenza Tecnica d'Ufficio, diretta a dimostrare la sussistenza degli errori progettuali imputabili alla come rappresentati nel presente atto dalla Con vittoria di Parte_1 Controparte_9 spese, diritti ed onorari del procedimento.”.
Con ordinanza del 26.10.2021, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e venivano concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c..
La causa, respinta l'istanza di prova orale formulata dalla opposta, veniva istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU ingegneristica e, a seguito dell'udienza cartolare del 27.05.2025, era rimessa per la decisione al collegio, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
Con la domanda introduttiva la (di seguito ha Parte_1 Pt_1 spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso su ricorso della
[...]
(di seguito , con il quale le era stato ingiunto il Controparte_1 CP_1 pagamento dell'importo di € 78.019,61, a titolo di spese e costi sostenuti dalla società consortile
6 per integrare l'attività progettuale affidata all'opponente in occasione della gara e per l'esecuzione dell'appalto integrato avente ad oggetto gli “interventi di ammodernamento e potenziamento ai fini dell'efficientamento e del risanamento della tratta Piazzale Flaminio – Riano della linea ferroviaria
Roma – Civita Castellana – Viterbo”, per il corrispettivo di € 44.548.055,00, di cui € 3.200.000,00 per oneri relativi alla sicurezza.
In particolare, all'art. 1 del contratto (doc. 1 parte opponente), le parti hanno definito quale oggetto della prestazione professionale assunta da la redazione della “progettazione Pt_1 esecutiva, architettonica, strutturale ed impiantistica (…) in conformità al progetto definitivo fornito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti”.
Il rapporto contrattuale, che ha avuto inizio prima del 27.9.2006, termine fissato dalle parti per la consegna degli elaborati da parte di si è protratto fino al 17.9.2014, una volta ultimata la Pt_1 progettazione esecutiva, come risulta dalla nota inviata da a in tale data (all. 3 parte CP_1 Pt_1 opposta).
L'opponente ha dedotto la insussistenza del credito azionato dall'opposta in via monitoria, sul presupposto che, pur in assenza di contestazioni della Committente pubblica ha CP_3 CP_1 preteso di far valere ipotetici errori progettuali senza peraltro specificarli, come viene richiesto dall'art.106 comma 10 del D. L. n. 50/2016, al solo fine di far ricadere su di essa gli oneri per le, peraltro modeste, “riparazioni” e “manutenzioni” richieste negli Ordini Di Servizio della
Committente, per carenze riferibili integralmente all'appaltatore.
L'opposta, a sua volta, ha dedotto nel ricorso monitorio e nelle memorie difensive depositate nel giudizio di opposizione, di aver dovuto dare corso ai necessari ripristini per gli errori progettuali commessi dall'opponente, sostenendone i relativi esborsi, come risulta dalle fatture emesse dai fornitori e dagli esecutori degli interventi, per l'importo complessivo di € 63.950,50, oltre IVA (all.
7-10 parte opposta).
In via preliminare, occorre rilevare la non pertinenza alla fattispecie per cui è causa della disciplina di cui all'art. 106 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 che, secondo le deduzioni dell'opponente, servirebbe ad escludere che quanto contestato dall'opposta sia da ricondurre all'errore o all'omissione progettuale secondo la definizione in essa contenuta.
Invero, in primo luogo, la richiamata normativa non è applicabile “ratione temporis” al contratto in esame, in quanto stipulato nel 2006.
In secondo luogo, come si evince dalle difese spiegate dall'opposta, viene contestato alla società di progettazione il mancato rispetto delle prescrizioni tecniche previste dalla normativa ai
7 fini della sicurezza e dell'esecuzione dell'opera secondo le regole dell'arte, la quale integrerebbe una ipotesi di violazione dell'obbligo di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali, disciplinata dal principio generale di cui all'art. 1176, comma 2 c.c. (e, comunque, anche dalla norma richiamata dall'opponente). E su tale presupposto ha quindi chiesto la condanna di CP_1
nella sua qualità di progettista delle opere da realizzare, a risarcire i costi da essa sostenuti Pt_1 al fine di ovviare alle carenze del progetto predisposto.
Non può poi trovare applicazione alla fattispecie, a differenza di quanto sostenuto da Pt_1 quanto previsto all'art. 4 del contratto per cui è causa, a mente del quale “nel caso gli organi competenti richiedessero modifiche tecniche sia per incompletezza della documentazione che per errate valutazioni tecniche i professionisti adegueranno il progetto senza chiedere compenso alcuno”, tenuto conto che gli inconvenienti lamentati dalla Committente, oggetto degli oneri ripristinatori asseritamente sostenuti dall'opposta, sono emersi solo dopo che sono stati realizzati i lavori sulla base del progetto esecutivo predisposto dalla opponente.
Ciò posto, in sede istruttoria è stata quindi espletata una CTU con la quale è stato conferito al consulente nominato l'incarico di accertare, sulla base della documentazione agli atti, la sussistenza degli errori progettuali imputabili a come rappresentati nella comparsa di costituzione e Pt_1 risposta di e, in caso positivo, i costi sostenuti dall'opposta al fine di ovviare alle carenze CP_1 del progetto predisposto dalla parte opponente, nonché la sussistenza e la congruità del credito per compensi di cui alle fatture nn. 3 e 4/2016 del 29.2.2016, eccepito dalla parte opponente in compensazione con domanda subordinata condizionata.
Sulla base delle risultanze dell'espletata istruttoria tecnica l'opposizione spiegata dalla è Pt_1 risultata fondata, avendo accertato il CTU la non riconducibilità degli inconvenienti lamentati negli ordini di servizio emessi dalla Committente ad errori progettuali commessi dall'opponente nella redazione del progetto esecutivo.
Occorre premettere che i lavori de quibus si collocano nell'ambito del cd. “appalto integrato”, in cui l'ente appaltante conferisce unitamente all'incarico di esecuzione materiale dell'opera anche la progettazione esecutiva.
Nel caso specifico, più precisamente, la committente ai fini dell'aggiudicazione, CP_3 richiedeva alle società concorrenti la presentazione, unitamente all'offerta economica, di proposte migliorative al proprio progetto definitivo posto a base di gara.
Nella lettera di incarico del 12 marzo 2007 tra l'impresa Consorzio Cooperative Costruzioni
(capogruppo dell'ATI, a cui è subentrata e la società di progettazione si comunicava CP_1 Pt_1
8 che a seguito della prima fase di offerta e proposta, avvenuta l'aggiudicazione sulla base del progetto migliorativo presentato, si sarebbe dato corso alla successiva fase di progettazione esecutiva.
Come rilevato dal CTU, l'articolo di legge che prevede la tipologia di contratto dell'appalto integrato (art. 53 comma 2 D.Lgs. 163/2006) prescrive (comma 5) che l'esecuzione dell'opera può iniziare solo dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del progetto esecutivo.
In tal modo la legge riporta alla titolarità del committente l'idea progettuale dell'opera conformata attraverso l'affidamento esterno ad un soggetto costituito da più componenti, aventi le necessarie qualifiche sia per l'attività di progettazione sia per l'esecuzione dell'opera.
Esaurita la gara di appalto e risultata meritevole la proposta con l'aggiudicazione all'ATI (ora
, si attivava la seconda fase dell'incarico professionale a per la redazione del CP_1 Pt_1 progetto esecutivo/costruttivo.
Oltre alla predisposizione del progetto esecutivo comprendente i particolari costruttivi, anche questa da svolgersi in stretto rapporto con il coordinamento delle imprese, si impegnava a Pt_1 produrre tutta la documentazione per i necessari pareri e nulla osta ed a fornire inoltre la propria collaborazione in fase esecutiva dell'opera ai fini della soluzione di eventuali problemi tecnici e progettuali.
La prima richiesta economica di di cui al ricorso monitorio si riferisce alle CP_1 osservazioni della Commissione di collaudo ed alla necessità conseguente di intervenire sulle strutture metalliche delimitanti le banchine della stazione di Prima Porta, con la motivazione espressa di garantire la sicurezza dei passeggeri in attesa. Al riguardo, la Committente, tramite il
D.L. ed il RUP, emetteva l'ordine di servizio in questione (n.83 del 6 agosto 2014) in cui si disponeva - con l'obiettivo di garantire la sicurezza, conferendo un incremento prestazionale, in termini di irrigidimento e di inattraversabilità, alla struttura metallica di cui trattasi - che l'impresa esecutrice dell'appalto procedesse a proprie cure e spese e senza alcun onere per la stazione appaltante, all'esecuzione dell'intervento secondo le indicazioni fornite a mezzo di precedenti note.
Il CTU ha rilevato come le osservazioni della Commissione di collaudo non configurino l'esistenza di un errore di progettazione dell'opera, peraltro, non riportato nel verbale di visita, e piuttosto sembrano doversi intendere come indicazione di un miglioramento funzionale, a giudizio dei medesimi collaudatori ottenibile con lievi modifiche costruttive concernenti l'aggiunta di elementi metallici.
9 In particolare, il consulente ha premesso che il suggerimento di soluzione realizzativa espresso dalla Commissione di collaudo, tradotto dal D.L. sotto forma di OdS, tendeva a migliorare la funzionalità dell'opera sotto un duplice aspetto: l'attraversabilità della parete e la flessibilità degli elementi metallici che la compongono.
Il primo aspetto viene interpretato dall'opposta come mancata rispondenza della CP_1 soluzione di progetto alla norma tecnica di riferimento, per quanto interessa i parapetti, riguardo al rischio di caduta dall'alto.
In realtà, dall'esame della tavola di progetto che raffigura la soluzione adottata dall'opponente per le banchine di cui trattasi (doc.16 parte opposta) si evince, come evidenziato dal CTU, che la delimitazione laterale della banchina rispetto all'adiacente spazio è formata da una prima barriera in tubolari metallici, costituente il contorno inferiore della sezione ellittica suddetta, e quindi più esternamente da una chiusura continua che abbraccia superiormente la banchina ed inferiormente la travature metalliche che la sorreggono.
La separazione della banchina dall'adiacente spazio è quindi composta da due elementi di delimitazione, anziché essere rappresentata da un unico parapetto semplice, che unitamente realizzano la necessaria funzionalità e un particolare disegno architettonico. Infatti, la struttura in tubolari metallici più interna rappresenta il segno di delimitazione per la percorrenza della banchina da parte degli utenti, mentre l'elemento di chiusura esterno si erge all'altezza di 1 metro dal camminamento con una superficie chiusa e non attraversabile.
Il consulente ha poi precisato che, per quanto può desumersi dalla richiamata procedura di acquisizione, controllo e approvazione del progetto, può ritenersi che tale soluzione composta sia stata assunta come almeno equivalente al parapetto semplice dell'altezza di 1 metro, essendo ben visibile e leggibile la scelta progettuale adottata nella stessa sezione verticale di progetto allegata agli atti (cfr. pag. 85 relazione CTU).
Oltre a quello geometrico anzidetto, poi, l'altro aspetto cui si riferivano le osservazioni della
Commissione di collaudo era di natura prestazionale/strutturale, dato che la modifica introdotta ha in primo luogo dimezzato la luce libera di inflessione dei tubolari metallici, tramite inserimento ed ancoraggio di elementi sagomati rompitratta equidistanti dalle centine verticali della struttura.
L'intervento suggerito si andava completando con l'apposizione di cavi in acciaio opportunamente tesati, alternati in senso verticale ai medesimi tubolari metallici.
Al riguardo, l'ausiliario ha evidenziato come dai calcoli elaborati dai progettisti la struttura, come inizialmente realizzata, rispettava le norme tecniche vigenti, sia per quanto riguarda la
10 resistenza meccanica alle azioni previste da queste ultime, sia per quanto riguarda il contenimento della “freccia” di inflessione al di sotto del limite previsto (deformabilità).
Come poi ancor meglio chiarito in sede di risposta alle osservazioni critiche del consulente di parte opposta, il CTU ha rilevato come gli interventi realizzati sono stati indicati, in sede di collaudo, quale correttivo costruttivo di dettaglio, che non dava luogo ad una perizia di variante, più nella direzione di ottenere un effetto di irrigidimento, esplicitamente riportata nell'Ods con riferimento a precedenti note dello stesso D.L. e di che non riguardo alla mera funzione di CP_3 parapetto. Tale intendimento si legge anche nella stessa estensione dell'intervento all'intera altezza dell'opera (circa 2 metri e mezzo), mentre la funzione di parapetto si esplica sull'altezza di 1 metro.
Con riferimento alla seconda richiesta economica di riferita all'O.d.S. n. 103 del CP_1
03/05/2017, l'opposta riconduce alla progettista la responsabilità per i fenomeni di umidità e Pt_1 degrado riscontrati sugli intonaci nella stazione di Prima Porta e contestati dalla stazione appaltante con tale ordine di servizio, in cui si rilevava un grave stato di degrado degli intonaci nel sottopasso, nel locale dell'agente di stazione e nella biglietteria del nuovo fabbricato viaggiatori (segni di ammaloramento, distacco, efflorescenze, macchie di umidità). sostiene che tali problemi siano dovuti ad un errore progettuale, in particolare alla CP_1 mancata posa degli elementi “cupolex”, che servono a creare un vespaio aerato sotto il pavimento per prevenire la risalita capillare dell'umidità. Secondo tale tesi, il progetto esecutivo predisposto da avrebbe previsto tale accorgimento solo per i locali commerciali, non per quelli tecnici. Pt_1
A seguito delle disposizioni impartite con il predetto ordine di servizio ha CP_1 commissionato alla ditta per un importo di € 22.480,00 oltre Iva, Parte_2 gli interventi di ripristino dei locali con rifacimento degli intonaci. Tale spesa, documentata tramite le fatture 27/2017 (31 maggio 2017) e 50/2017 (31/08/2017), viene imputata dall'opposta alla società opponente con la suindicata motivazione della mancanza degli elementi “cupolex”.
a sua volta, contesta l'attribuzione di responsabilità, sostenendo che il progetto Pt_1 prevedeva l'uso dei “cupolex” su tutta la stazione e che, per il sottopasso, avrebbe incaricato CP_3 un altro professionista, escludendo quindi la propria responsabilità.
Il CTU ha in primo luogo evidenziato che fra i rilievi espressi dalla Commissione di collaudo nel verbale di visita del 22.12.2015 non si rinviene menzione di ammaloramenti di intonaci ricondotti ad infiltrazioni dal terreno, bensì carenze di tenuta idraulica a carico degli elementi di copertura, con ristagno d'acqua sul pavimento, fenomeno completamente diverso da quello contestato con l'ordine di servizio, ed inoltre non riguardante i medesimi ambienti.
11 Ha poi osservato come la tecnica del vespaio è certamente utile per prevenire l'umidità, ma ha rilevato che non vi sono prove fotografiche degli inconvenienti e che gli ammaloramenti riguardano solo gli intonaci, non i pavimenti. Inoltre, la scelta di adottare o meno il vespaio sembra più legata a valutazioni economiche che tecniche, con priorità ai locali commerciali. Tale decisione, secondo il CTU, è stata condivisa tra la stazione appaltante e i responsabili tecnici, e non può essere considerata un vizio occulto, bensì una scelta progettuale evidente (“Ovviamente
l'adozione del vespaio piuttosto che l'appoggio diretto del solaio di calpestio sul terrapieno comporta un maggior costo economico, cosicché la scelta di adottare o meno tale accorgimento,
o di limitarlo ad una parte dei locali, più che a questione di natura tecnica (essendo scontato che la presenza del vespaio è migliorativa ai fini della prevenzione dei fenomeni di umidità), è riconducibile piuttosto a valutazione di natura economica, con l'implicazione della scelta di quali ambienti risulti opportuno proteggere maggiormente qualora non si intenda adottare il provvedimento per l'intera costruzione, nel caso specifico i locali con destinazione commerciale piuttosto che i locali tecnici”: pag. 64 relazione CTU).
Pertanto, al di là delle considerazioni di carattere procedurale, dal punto di vista tecnico, per l'insieme delle suesposte considerazioni, il CTU ha concluso come l'inconveniente segnalato dalla committenza è inquadrabile in un rilievo di carattere esecutivo, con richiamo dell'impresa a ripristinare lo stato dei luoghi, e non nell'individuazione di una carenza progettuale.
Nella risposta alle osservazioni critiche del consulente di parte opposta, poi, l'ausiliario ha precisato come anche l'intervento correttivo attuato a seguito dell'O.d.s., con il quale si è fatto ricorso ad “intonaci impermeabilizzanti”, si inquadra nell'insieme delle scelte costruttive condivise fra tutti i soggetti intervenuti nella realizzazione dell'opera, risultando fin dall'inizio ben evidente per quali zone della costruzione fosse previsto l'utilizzo di “cupolex” per una maggiore protezione dall'umidità, cosicché il problema non può ricondursi ad un errore progettuale.
Con la terza richiesta economica, riferita all'O.d.S. n. 102 del 03/05/2017, lamenta i CP_1 danni riportati da parti di un impianto ascensore presso la fermata Due Ponti, rilevati dalla
Direzione Lavori e oggetto di tale ordine di servizio per la sostituzione degli elementi ammalorati, imputabili a difetti di progettazione e, pertanto, addebitati a a cui faceva seguito, per Pt_1
l'intervento commissionato alla ditta OTIS, la fattura di € 4.228,95 del 2/8/2017, corrispondente al
50% di un preventivo complessivo di € 7.689,00, oltre IVA, relativo a ripristini su più impianti ascensori situati in diverse stazioni.
12 La causa dei danni è ricondotta ad un allagamento del sottopasso della fermata, che ha provocato infiltrazioni d'acqua nella fossa dell'ascensore e corrosione di componenti elettriche e meccaniche. attribuisce la responsabilità, in particolare, a presunti difetti progettuali, sostenendo CP_1 che mancavano prescrizioni tecniche sui giunti di ripresa tra i corpi dell'opera, con conseguente insufficiente protezione dalle infiltrazioni.
L'opponente, per contro, contesta tale tesi, evidenziando che erano state previste misure di impermeabilizzazione, come l'inserimento di cordoni bentonitici nei giunti, indicati in elaborati trasmessi nel 2010, e che la progettazione del sottopasso era stata affidata ad un altro professionista.
Inoltre, richiamando alcuni elaborati di progetto allegati in atti, deduce che erano stati previsti presidi contro l'allagamento, quali griglie per la raccolta dell'acqua e pozzetti con pompe sommerse, tipici di strutture analoghe.
Il CTU ha evidenziato come l'insieme di tali elementi corrisponde ai tipici provvedimenti e dotazioni che si prevedono in strutture simili (sottopassi ferroviari, stazioni di metropolitana, etc.) per prevenire conseguenze di possibili eventi di allagamento, essendo tali strutture ubicate ad una quota più bassa dell'area circostante, e quindi particolarmente soggette a tale rischio.
L'ausiliario non ha quindi rilevato un diretto nesso causale per gli interventi fatti eseguire tramite l'ordine di servizio, riconducibili peraltro a manutenzione straordinaria di vari impianti ascensori per quanto riportato nella fattura della ditta OTIS, quindi non specificamente riferiti all'ascensore della stazione Due Ponti e, comunque, per le ragioni sopra esposte, non correlabili ad una presunta carenza di indicazioni progettuali da parte dell'opponente Pt_1
Alla luce, dunque, delle risultanze della CTU - le cui conclusioni vengono fatte proprie da questo Tribunale, in quanto sorrette da un accertamento completo e da una motivazione esauriente ed immuni da vizi logici, anche per quanto riguarda la risposta fornita dall'ausiliario alle osservazioni critiche dei consulenti di parte – deve escludersi la riconducibilità ad errori progettuali commessi dall'opponente degli inconvenienti lamentati dalla Committente negli ordini di servizio trasmessi all'impresa esecutrice dell'appalto integrato, non potendo dunque ritenersi sussistenti le ragioni creditorie azionate dalla stessa con il ricorso monitorio.
Ne consegue il rigetto dell'istanza dalla medesima reiterata in sede conclusiva di riconvocazione del consulente per un supplemento di perizia, così come di quella avente ad oggetto l'ammissione della prova testimoniale articolata nella propria memoria istruttoria ex art. 183 sesto
13 comma n. 2 c.p.c., già ritenuta non accoglibile in quanto avente ad oggetto circostanze aventi natura meramente documentale.
Il decreto ingiuntivo opposto, dunque, deve essere revocato, in quanto emesso per un credito insussistente, con conseguente rigetto, altresì, della domanda riconvenzionale formulata dall'opposta in via subordinata, avente ad oggetto la condanna dell'opponente al pagamento della somma oggetto di ingiunzione.
Alla revoca del decreto ingiuntivo e al rigetto della domanda riconvenzionale subordinata dell'opposta consegue, infine, l'assorbimento della domanda formulata dall'opponente in via subordinata, condizionata “al denegato accoglimento della domanda di pagamento avversaria”, avente ad oggetto “l'estinzione legale del credito portato dal titolo opposto per compensazione con i crediti vantati dall'opponente, senza rinuncia da parte dell'opponente medesimo alla eccezione di inesistenza del credito avversario per i motivi dedotti”.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, seguono il criterio generale della soccombenza.
Per la medesima ragione anche le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico della parte opposta, tenuto conto, quanto alla parte dell'elaborato peritale relativa all'accertamento del controcredito opposto in compensazione dall'opponente, che quest'ultimo è stato soltanto ridotto (euro € 54.500,36) rispetto all'importo dedotto da (euro 113.015,14, oltre accessori), sebbene ne sia stata accertata l'effettiva Pt_1 sussistenza.
Non può essere accolta, infine, la domanda formulata dall'opponente nella propria comparsa conclusionale avente ad oggetto la condanna della opposta al rimborso di quanto finora versato al
CTU, in difetto di prova di tale pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile come sopra promossa, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, anche istruttoria, così provvede:
1) Dispone la revoca del decreto ingiuntivo n. 2924/2021, emesso dall'intestato Tribunale in data 26.1.2021;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'opposta avente ad oggetto la condanna dell'opponente al pagamento della somma oggetto di ingiunzione;
14 3) Condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidate in euro 406,50 per esborsi ed euro 13.800,00 per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge;
4) Pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico di parte opposta.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Giudice est.
Dott. Paolo Goggi
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
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