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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/03/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2718/2021 R. G. promossa da
c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Palasciano, nel cui studio in Catanzaro, via A. Turco n. 20/A è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte attrice contro
, c.f. con il patrocinio dell'Avv. Gian Paolo CP_1 C.F._2
Stanizzi, nel cui studio in Catanzaro, via Luigi Pascali, n. 6 c è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte convenuta
OGGETTO: azione di nullità testamento.
CONCLUSIONI rese in data 26 novembre 2024, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13 luglio 2021 ha evocato in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento e la CP_1
declaratoria di nullità del testamento olografo redatto dal defunto deceduto in Persona_1
Cosenza il giorno 28 gennaio 2017, pubblicato dal Notaio dott. di Cosenza (rep. Persona_2
N. 43632, racc. n. 20780).
A sostegno della domanda ha dedotto quanto segue: in data 11 ottobre 2000 in Amantea contraeva matrimonio con in regime di Persona_1
separazione patrimoniale, unione dalla quale non nascevano figli;
il proprietario di terreni siti in agro di Caccuri (Cerenzia) per una estensione totale di Per_1 circa ha 105, decedeva all'Ospedale Annunziata di Cosenza il 28 gennaio 2017, a seguito di ricovero avvenuto in data 17 dicembre 2016 (fino al decesso) a causa di cirrosi epatica con conseguente encefalopatia, senza lasciare ascendenti o discendenti;
dopo il decesso veniva a conoscenza di una serie di disposizioni patrimoniali apparentemente effettuate dal marito, tra cui un testamento olografo, pubblicato dal Notaio dott. Persona_2
di Cosenza che la vedeva erede della sola quota legittima, con attribuzione della disponibile a
[...]
che aveva peraltro curato la presentazione della denuncia di successione;
CP_1 incaricava quindi un perito grafologo per accertare l'autenticità delle disposizioni di ultima volontà, professionista che asseverava l'apocrifia del detto testamento;
proponeva quindi un esposto-querela del 23 novembre 2018 diretta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro;
le Procure interessate disponevano perizie grafologiche su tutti gli atti e documenti interessati dall'esposto-querela e successiva integrazione, tra cui il testamento, ed il perito incaricato, dott.
, accertava: “1) La scrittura presente all'interno del Testamento Racc. n. 20780, Persona_3
Rep. n. 43632, datato 08.01.2017, è autentica poiché appartenente alle mani del sig.
[...]
2) La sottoscrizione presente in calce al Testamento suddetto è apocrifa, poiché non Per_1 appartenente alla mano del sig. 3) (…); 4) La sottoscrizione apocrifa apposta in Persona_1
calce al testamento, non è risultata grafologicamente compatibile con alcuna delle grafie degli indagati in questo procedimento penale”.
Adducendo la nullità del testamento per difetto di autografia, non potendo lo stesso essere stato sottoscritto dal coniuge in condizioni cliniche precarie, ha quindi chiesto al Tribunale, di
“dichiarare aperta la successione ab intestato al momento del decesso del sig. Persona_1
avvenuta in Cosenza il 28 gennaio 2017; 3. quindi, dichiarare che unica erede del sig.
[...]
nato a [...] il [...] e deceduto in Cosenza il 28.1.2017 è la sig.ra Per_1 Pt_1
nata a [...] il [...];conseguentemente, condannare parte convenuta sig.ra
[...]
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Giovanni in Fiore (CS) alla via Costa n.3, alla restituzione dei beni ereditari acquisiti in virtù delle disposizioni testamentarie nulle ed in possesso della predetta o di terzi”.
Con comparsa del 29 novembre 2021 si è costituita la convenuta, la quale ha contestato l'avversa domanda, di cui ha stigmatizzato l'infondatezza. Ha rappresentato che matrimonio tra il e l'attrice fosse terminato da tempo, tant'è che in Per_1 più occasioni il aveva avviato l'iter per la separazione giudiziale, come da ricorsi rubricati Per_1
ai numeri 962/2009, 1681/2010 e 2512/2016, già pendenti dinanzi al Tribunale Civile di Crotone, allegati in atti.
Ha quindi concluso per il rigetto della domanda attorea, vinte le spese di lite.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante ctu grafologica, tesa ad accertare l'autenticità del testamento olografo per cui è causa.
Dichiarata la nullità della prima ctu per le motivazioni di cui all'ordinanza resa in data 16.6.2023, cui si rinvia per relationem, ne è stata disposta la rinnovazione ed, espletato l'ulteriore incombente tecnico, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 26 novembre 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.
La domanda giudiziale di nullità del testamento olografo per difetto di autografia configura un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con la conseguenza che l'onere della prova grava sulla parte che l'ha proposta, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (Cass. 24835/2022; Cass. SS.UU. 12307/2015).
Orbene le complessive emergenze in atti, ritualmente acquisite nel corso del giudizio, non consentono di ritenere raggiunta la prova della falsità posta da parte attrice a fondamento della domanda.
Come detto, la causa di nullità del testamento è stata identificata da parte attrice nel difetto di autografia della scheda: l'accertamento tecnico disposto ha tuttavia smentito la prospettazione defensionale di parte attrice, asseverando invece, con iter scientifico logico e coerente, immune da vizi, cui può rinviarsi integralmente, l'autenticità degli scritti di ultima volontà del de cuius.
Con impegno esplicativo, l'ausiliaria ha visionato il testamento in originale, estraendone copia digitale tramite fotocamera e scanner presso il Notaio dott. in Cosenza, Largo Persona_2
Beniamino Andreatta, in data 07/11/2023.
La ctu ha primariamente valutato l'idoneità del materiale comparativo, che comprendeva sia scritti che firme e copriva un arco di tempo che va dal 2007 al 2017, quindi, anche strettamente coevo alla data del testamento in verifica, materiale che le ha consentito di delineare, dettagliatamente, il quadro motorio del soggetto scrivente alla data del testamento in verifica e la sua naturale variabilità.
Gli scritti di comparazione ritualmente acquisiti dall'ausiliaria sono stati i seguenti:
• Firma apposta dal sig. sul modulo di consenso e di informazione per indagini Persona_1
invasive datato 05/12/2015. (Cartella Clinica n° 24140/2015) • N° 3 firme apposte dal sig. sul modulo consenso informato al trattamento sanitario Persona_1
(Cartella Clinica n° 24140/2015)
• Firma apposta dal sig. su Consenso informato per paracentesi ecoguidata datata Persona_1
31/10/2016 (Cartella Clinica n° 21482/2016)
• Firma apposta dal sig. su Consenso informato all'esecuzione della Terapia Persona_1
Trasfusionale datata 27/01/2017. (Cartella Clinica n° 25005/2016)
• Firma apposta dal sig. su Consenso informato datato 03/01/2017. (Cartella Clinica Persona_1
n° 25005/2016)
• Firma apposta dal sig. su Consenso informato al trattamento con emocomponenti Persona_1
(Cartella Clinica n° 25005/2016)
• N° 3 firme apposte dal sig. sul modulo consenso informato al trattamento sanitario Persona_1
datato 21/12/2016 (Cartella Clinica n° 25005/2016)
• Firma apposta dal sig. su assegno UNICREDIT n° 3721557130-05 datato Persona_1
08/01/2017. (Copia)
• Firma apposta dal sig. su assegno UNICREDIT n° 3721557129-04 datato Persona_1
08/01/2017. (Copia)
• Firma apposta dal sig. su Carta d'Identità n° datata 12/06/2007. Persona_1 NumeroD_1
(Copia)
• N° 2 firme apposte dal sig. su Cartellino Comunale relativo alla Carta d'Identità ° Persona_1
datata 11/06/2012 (Copia) NumeroD_2
• Grafia autografa del sig. su Cartolina inviata alla sig.ra datata Persona_1 Parte_1
09/04/1997 (immagine digitale dell'originale)
• Grafia autografa del sig. su Cartolina inviata alla sig.ra datata Persona_1 Parte_1
25/10/1999. (immagine digitale dell'originale)
• Grafia autografa del sig. su Biglietto indirizzato alla sig.ra Persona_1 Parte_1
(immagine digitale dell'originale).
Le firme sulle Cartelle Cliniche sono state visionate, sottoposte ad accertamenti tecnici e ne è stata estratta copia digitale tramite fotocamera digitale e scanner presso la Direzione Medica dell' in via Felice Migliore 1 in data 13/11/2023. Controparte_2
I restanti documenti comparativi sono stati acquisiti dalle Consulenze a firma dott. su Per_3
incarico della Procura di Crotone e del dott. CTP di parte attrice, agli atti del fascicolo Per_4
telematico.
La ctu ha eseguito l'indagine peritale tenendo conto delle condizioni di età e di salute del de Cuius, essendo fattori che possono incidere sulla capacità grafica dello scrivente, chiarendo: “Il era nato il [...], pertanto, alla data del Testamento in verifica, 08/01/2023, Per_1
aveva 48 anni;
è deceduto il 28/01/2017, venti giorni dopo la data del Testamento. Nella cartella clinica n° 25005/2016 risulta che il sig. è stato ricoverato in data 17/12/2026 nel reparto Per_1
Medicina d'Urgenza e poi trasferito in data 21/12/2016 a gastroentorologia in cui è deceduto il
28/01/2017. Nella prognosi del ricovero del 17/12/2016 si legge: Cirrosi epatica, trombosi A. splenica, varici esofagee, pregresso intervento diversione Biliopancreatica per obesità severa, in corso valutazione per trapianto di fegato. Il sig. dunque, alla data di reazione del Per_1
Testamento aveva una condizione di salute molto compromessa. I documenti comparativi coprono un arco di tempo che va dal 2007 al 2017, gli assegni, disponibili in copia, sono stati emessi nella stessa data del Testamento in verifica, le firme sulle cartelle cliniche, disponibili in originale, sono strettamente coeve alla data del Testamento in verifica, quelle presenti nella cartella clinica
25005/2016 riguardano il ricovero dal 17/12/2016 fino alla data del decesso il 28/01/2017 e sono state apposte 18 e 5 giorni prima e 19 giorni dopo la data del Testamento. I documenti comparativi risultando, dunque, particolarmente, idonei per valutare la capacità scrittoria del sig.
[...] alla data del Testamento in verifica”. Per_1
Sicchè, proprio per la variabilità individuale legata alla quantità ed alla qualità delle alterazioni legate sia all'età che alla malattia, la ctu ha acquisito un campione di scrittura coeva alla data del testamento da verificare.
L'ausiliaria ha in particolare rappresentato, in risposta alle controdeduzioni del ctp di parte attrice, reiterate anche dal difensore di parte attrice negli scritti conclusivi successivi al deposito della perizia, che il paziente non verteva nelle medesime condizioni in tutti i giorni del ricovero e nell'ambito di una stessa giornata, anche in virtù delle terapie a cui era sottoposto.
Si veda sul punto pag. 79 ctu “Si precisa solo che il CTP scrive (Note pag. 21) che, nella cartella clinica, è riportato che il giorno 07/01/2017 il paziente grave presentava dolore addominale ed era soporoso, il CTP, però, non è preciso perché lo stato soporoso è scritto alle ore 18,00/19,00 ma alle ore 19,45 è scritto “sveglio” e si legge che alle ore 23,55 è stato sottoposto ad una emotrasfusione e il giorno successivo 08/01/2017 che il “paziente è sveglio, lucido, apiretico e privo di dolore addominale”.
Sicchè, dalla disamina di firme strettamente coeve alla data del testamento ed anche apposte nei giorni successivi alla data del testamento, è emerso che l'attività grafica del sig. alla data Per_1
della redazione dell'atto di ultima volontà, non era caratterizzata, come afferma il CTP, da tremori o particolari alterazioni, come plasticamente evidente dalla firma apposta sul consenso informato datata 27/01/2017 analizzata in originale, ove non sono presenti tremori e nè particolari alterazioni del tratto grafico rispetto ad esempio, all'anno precedente (pag. 78 ctu). Tale quadro clinico deve ritenersi quindi, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, compatibile con la predisposizione di un atto di ultima volontà.
La ctu ha quindi concluso in maniera piana: “Le analisi strumentali hanno rilevato che il
Testamento in verifica è integro. Non risultano interventi o sfregamenti sulla carta, né abrasioni, cancellature o sovrapposizioni, né tracce di matita o di altro inchiostro. Il tracciato grafico della grafia e della firma del Testamento in verifica non presentano anomalie non vi sono stasi anomale del movimento scrittorio, né anomali collegamenti letterali ma il tracciato grafico si presenta vergato con connessione naturale non denotando alcun controllo del gesto grafico. Le caratteristiche grafomotorie della gestualità grafica emerse dalla grafia e dalle firme autografe del sig. hanno trovato specifici riscontri con quelle rilevate dalla grafia e dalla firma Persona_1
del Testamento in verifica. Dal confronto tra la grafia e la firma del Testamento in verifica e la grafia e le firme autografe, sono emerse, infatti, concordanze qualitative specifiche, dimostrate, in maniera oggettiva e dettagliata, nei confronti documentati per la grafia da pag. 47 a pag. 63 e per la firma da pag. 64 a pag. 74. Le concordanze rilevate dal confronto riguardano sia le
Caratteristiche Generali, sia quelle di Dettaglio, sia i Gesti Fuggitivi e sia le Particolarità Grafiche assumendo valore di identità rispetto alle caratteristiche grafiche individualizzanti che caratterizzavano la grafomotricità del sig. Le risultanze peritali emergenti dalle Persona_1
analisi della grafia e della firma sul Testamento in verifica, dalle analisi della grafia e delle firme autografe e dal loro confronto, determinano, dunque, l'autenticità del Testamento olografo recante data 08.01.2017 pubblicato dal Notaio dott. di Cosenza (rep. N. 43632, racc. n. Persona_2
20780)”.
A tali conclusioni la scrivente ritiene di poter aderire, in ragione del rigore scientifico dell'elaborato peritale.
Orbene sul punto deve chiarirsi che la consulenza tecnica, in materia grafica, è per definizione idonea a condurre solo a un giudizio di verosimiglianza e di probabilità, non di verità assoluta
(Cass. n. 15686/2015).
Si spiega quindi il principio, consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, che «il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica sull'autografia di una scrittura disconosciuta (nella specie, testamento olografo), ha il potere - dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità» (Cass. n. 3009/2002; n. 9631/2004; n. 9523/2007).
Nel caso che occupa, in difetto di richieste di prova orale articolate da parte attrice, le valutazioni della ctu possono ritenersi esaustive, essendo peraltro in parte anche confermate dalla stessa perizia allegata da parte attrice espletata nell'ambito del procedimento penale incardinato a seguito di esposto nei confronti della convenuta, che ha asseverato la non autenticità della sola sottoscrizione del testamento confermando per il resto la riconducibilità alla mano del de cuius della scheda.
Senza contare che le disposizioni testamentarie appaiono coerenti con i desiderata del de cuius, essendo circostanza incontroversa, in quanto non contestata specificamente da parte attrice, che la avesse prestato dedizione e cura al nel lungo calvario della malattia, oltre ad CP_1 Per_1
essere pacifico che il rapporto coniugale fosse fortemente compromesso, come documentato dai plurimi ricorsi per separazione giudiziale promossi dal de cuius anche in prossimità del decesso.
Alla luce delle complessive emergenze in atti, la domanda attorea deve essere conseguentemente rigettata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri vigenti, valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi alla luce della matrice meramente documentale della vertenza, sono poste a carico di parte attrice.
Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale invero ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa (Cass. 3388/2017)
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna parte attrice alla refusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, che liquida in €
3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell'Erario le spese di ctu, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, il 03/03/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2718/2021 R. G. promossa da
c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Palasciano, nel cui studio in Catanzaro, via A. Turco n. 20/A è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte attrice contro
, c.f. con il patrocinio dell'Avv. Gian Paolo CP_1 C.F._2
Stanizzi, nel cui studio in Catanzaro, via Luigi Pascali, n. 6 c è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte convenuta
OGGETTO: azione di nullità testamento.
CONCLUSIONI rese in data 26 novembre 2024, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13 luglio 2021 ha evocato in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento e la CP_1
declaratoria di nullità del testamento olografo redatto dal defunto deceduto in Persona_1
Cosenza il giorno 28 gennaio 2017, pubblicato dal Notaio dott. di Cosenza (rep. Persona_2
N. 43632, racc. n. 20780).
A sostegno della domanda ha dedotto quanto segue: in data 11 ottobre 2000 in Amantea contraeva matrimonio con in regime di Persona_1
separazione patrimoniale, unione dalla quale non nascevano figli;
il proprietario di terreni siti in agro di Caccuri (Cerenzia) per una estensione totale di Per_1 circa ha 105, decedeva all'Ospedale Annunziata di Cosenza il 28 gennaio 2017, a seguito di ricovero avvenuto in data 17 dicembre 2016 (fino al decesso) a causa di cirrosi epatica con conseguente encefalopatia, senza lasciare ascendenti o discendenti;
dopo il decesso veniva a conoscenza di una serie di disposizioni patrimoniali apparentemente effettuate dal marito, tra cui un testamento olografo, pubblicato dal Notaio dott. Persona_2
di Cosenza che la vedeva erede della sola quota legittima, con attribuzione della disponibile a
[...]
che aveva peraltro curato la presentazione della denuncia di successione;
CP_1 incaricava quindi un perito grafologo per accertare l'autenticità delle disposizioni di ultima volontà, professionista che asseverava l'apocrifia del detto testamento;
proponeva quindi un esposto-querela del 23 novembre 2018 diretta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro;
le Procure interessate disponevano perizie grafologiche su tutti gli atti e documenti interessati dall'esposto-querela e successiva integrazione, tra cui il testamento, ed il perito incaricato, dott.
, accertava: “1) La scrittura presente all'interno del Testamento Racc. n. 20780, Persona_3
Rep. n. 43632, datato 08.01.2017, è autentica poiché appartenente alle mani del sig.
[...]
2) La sottoscrizione presente in calce al Testamento suddetto è apocrifa, poiché non Per_1 appartenente alla mano del sig. 3) (…); 4) La sottoscrizione apocrifa apposta in Persona_1
calce al testamento, non è risultata grafologicamente compatibile con alcuna delle grafie degli indagati in questo procedimento penale”.
Adducendo la nullità del testamento per difetto di autografia, non potendo lo stesso essere stato sottoscritto dal coniuge in condizioni cliniche precarie, ha quindi chiesto al Tribunale, di
“dichiarare aperta la successione ab intestato al momento del decesso del sig. Persona_1
avvenuta in Cosenza il 28 gennaio 2017; 3. quindi, dichiarare che unica erede del sig.
[...]
nato a [...] il [...] e deceduto in Cosenza il 28.1.2017 è la sig.ra Per_1 Pt_1
nata a [...] il [...];conseguentemente, condannare parte convenuta sig.ra
[...]
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Giovanni in Fiore (CS) alla via Costa n.3, alla restituzione dei beni ereditari acquisiti in virtù delle disposizioni testamentarie nulle ed in possesso della predetta o di terzi”.
Con comparsa del 29 novembre 2021 si è costituita la convenuta, la quale ha contestato l'avversa domanda, di cui ha stigmatizzato l'infondatezza. Ha rappresentato che matrimonio tra il e l'attrice fosse terminato da tempo, tant'è che in Per_1 più occasioni il aveva avviato l'iter per la separazione giudiziale, come da ricorsi rubricati Per_1
ai numeri 962/2009, 1681/2010 e 2512/2016, già pendenti dinanzi al Tribunale Civile di Crotone, allegati in atti.
Ha quindi concluso per il rigetto della domanda attorea, vinte le spese di lite.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante ctu grafologica, tesa ad accertare l'autenticità del testamento olografo per cui è causa.
Dichiarata la nullità della prima ctu per le motivazioni di cui all'ordinanza resa in data 16.6.2023, cui si rinvia per relationem, ne è stata disposta la rinnovazione ed, espletato l'ulteriore incombente tecnico, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 26 novembre 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.
La domanda giudiziale di nullità del testamento olografo per difetto di autografia configura un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con la conseguenza che l'onere della prova grava sulla parte che l'ha proposta, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (Cass. 24835/2022; Cass. SS.UU. 12307/2015).
Orbene le complessive emergenze in atti, ritualmente acquisite nel corso del giudizio, non consentono di ritenere raggiunta la prova della falsità posta da parte attrice a fondamento della domanda.
Come detto, la causa di nullità del testamento è stata identificata da parte attrice nel difetto di autografia della scheda: l'accertamento tecnico disposto ha tuttavia smentito la prospettazione defensionale di parte attrice, asseverando invece, con iter scientifico logico e coerente, immune da vizi, cui può rinviarsi integralmente, l'autenticità degli scritti di ultima volontà del de cuius.
Con impegno esplicativo, l'ausiliaria ha visionato il testamento in originale, estraendone copia digitale tramite fotocamera e scanner presso il Notaio dott. in Cosenza, Largo Persona_2
Beniamino Andreatta, in data 07/11/2023.
La ctu ha primariamente valutato l'idoneità del materiale comparativo, che comprendeva sia scritti che firme e copriva un arco di tempo che va dal 2007 al 2017, quindi, anche strettamente coevo alla data del testamento in verifica, materiale che le ha consentito di delineare, dettagliatamente, il quadro motorio del soggetto scrivente alla data del testamento in verifica e la sua naturale variabilità.
Gli scritti di comparazione ritualmente acquisiti dall'ausiliaria sono stati i seguenti:
• Firma apposta dal sig. sul modulo di consenso e di informazione per indagini Persona_1
invasive datato 05/12/2015. (Cartella Clinica n° 24140/2015) • N° 3 firme apposte dal sig. sul modulo consenso informato al trattamento sanitario Persona_1
(Cartella Clinica n° 24140/2015)
• Firma apposta dal sig. su Consenso informato per paracentesi ecoguidata datata Persona_1
31/10/2016 (Cartella Clinica n° 21482/2016)
• Firma apposta dal sig. su Consenso informato all'esecuzione della Terapia Persona_1
Trasfusionale datata 27/01/2017. (Cartella Clinica n° 25005/2016)
• Firma apposta dal sig. su Consenso informato datato 03/01/2017. (Cartella Clinica Persona_1
n° 25005/2016)
• Firma apposta dal sig. su Consenso informato al trattamento con emocomponenti Persona_1
(Cartella Clinica n° 25005/2016)
• N° 3 firme apposte dal sig. sul modulo consenso informato al trattamento sanitario Persona_1
datato 21/12/2016 (Cartella Clinica n° 25005/2016)
• Firma apposta dal sig. su assegno UNICREDIT n° 3721557130-05 datato Persona_1
08/01/2017. (Copia)
• Firma apposta dal sig. su assegno UNICREDIT n° 3721557129-04 datato Persona_1
08/01/2017. (Copia)
• Firma apposta dal sig. su Carta d'Identità n° datata 12/06/2007. Persona_1 NumeroD_1
(Copia)
• N° 2 firme apposte dal sig. su Cartellino Comunale relativo alla Carta d'Identità ° Persona_1
datata 11/06/2012 (Copia) NumeroD_2
• Grafia autografa del sig. su Cartolina inviata alla sig.ra datata Persona_1 Parte_1
09/04/1997 (immagine digitale dell'originale)
• Grafia autografa del sig. su Cartolina inviata alla sig.ra datata Persona_1 Parte_1
25/10/1999. (immagine digitale dell'originale)
• Grafia autografa del sig. su Biglietto indirizzato alla sig.ra Persona_1 Parte_1
(immagine digitale dell'originale).
Le firme sulle Cartelle Cliniche sono state visionate, sottoposte ad accertamenti tecnici e ne è stata estratta copia digitale tramite fotocamera digitale e scanner presso la Direzione Medica dell' in via Felice Migliore 1 in data 13/11/2023. Controparte_2
I restanti documenti comparativi sono stati acquisiti dalle Consulenze a firma dott. su Per_3
incarico della Procura di Crotone e del dott. CTP di parte attrice, agli atti del fascicolo Per_4
telematico.
La ctu ha eseguito l'indagine peritale tenendo conto delle condizioni di età e di salute del de Cuius, essendo fattori che possono incidere sulla capacità grafica dello scrivente, chiarendo: “Il era nato il [...], pertanto, alla data del Testamento in verifica, 08/01/2023, Per_1
aveva 48 anni;
è deceduto il 28/01/2017, venti giorni dopo la data del Testamento. Nella cartella clinica n° 25005/2016 risulta che il sig. è stato ricoverato in data 17/12/2026 nel reparto Per_1
Medicina d'Urgenza e poi trasferito in data 21/12/2016 a gastroentorologia in cui è deceduto il
28/01/2017. Nella prognosi del ricovero del 17/12/2016 si legge: Cirrosi epatica, trombosi A. splenica, varici esofagee, pregresso intervento diversione Biliopancreatica per obesità severa, in corso valutazione per trapianto di fegato. Il sig. dunque, alla data di reazione del Per_1
Testamento aveva una condizione di salute molto compromessa. I documenti comparativi coprono un arco di tempo che va dal 2007 al 2017, gli assegni, disponibili in copia, sono stati emessi nella stessa data del Testamento in verifica, le firme sulle cartelle cliniche, disponibili in originale, sono strettamente coeve alla data del Testamento in verifica, quelle presenti nella cartella clinica
25005/2016 riguardano il ricovero dal 17/12/2016 fino alla data del decesso il 28/01/2017 e sono state apposte 18 e 5 giorni prima e 19 giorni dopo la data del Testamento. I documenti comparativi risultando, dunque, particolarmente, idonei per valutare la capacità scrittoria del sig.
[...] alla data del Testamento in verifica”. Per_1
Sicchè, proprio per la variabilità individuale legata alla quantità ed alla qualità delle alterazioni legate sia all'età che alla malattia, la ctu ha acquisito un campione di scrittura coeva alla data del testamento da verificare.
L'ausiliaria ha in particolare rappresentato, in risposta alle controdeduzioni del ctp di parte attrice, reiterate anche dal difensore di parte attrice negli scritti conclusivi successivi al deposito della perizia, che il paziente non verteva nelle medesime condizioni in tutti i giorni del ricovero e nell'ambito di una stessa giornata, anche in virtù delle terapie a cui era sottoposto.
Si veda sul punto pag. 79 ctu “Si precisa solo che il CTP scrive (Note pag. 21) che, nella cartella clinica, è riportato che il giorno 07/01/2017 il paziente grave presentava dolore addominale ed era soporoso, il CTP, però, non è preciso perché lo stato soporoso è scritto alle ore 18,00/19,00 ma alle ore 19,45 è scritto “sveglio” e si legge che alle ore 23,55 è stato sottoposto ad una emotrasfusione e il giorno successivo 08/01/2017 che il “paziente è sveglio, lucido, apiretico e privo di dolore addominale”.
Sicchè, dalla disamina di firme strettamente coeve alla data del testamento ed anche apposte nei giorni successivi alla data del testamento, è emerso che l'attività grafica del sig. alla data Per_1
della redazione dell'atto di ultima volontà, non era caratterizzata, come afferma il CTP, da tremori o particolari alterazioni, come plasticamente evidente dalla firma apposta sul consenso informato datata 27/01/2017 analizzata in originale, ove non sono presenti tremori e nè particolari alterazioni del tratto grafico rispetto ad esempio, all'anno precedente (pag. 78 ctu). Tale quadro clinico deve ritenersi quindi, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, compatibile con la predisposizione di un atto di ultima volontà.
La ctu ha quindi concluso in maniera piana: “Le analisi strumentali hanno rilevato che il
Testamento in verifica è integro. Non risultano interventi o sfregamenti sulla carta, né abrasioni, cancellature o sovrapposizioni, né tracce di matita o di altro inchiostro. Il tracciato grafico della grafia e della firma del Testamento in verifica non presentano anomalie non vi sono stasi anomale del movimento scrittorio, né anomali collegamenti letterali ma il tracciato grafico si presenta vergato con connessione naturale non denotando alcun controllo del gesto grafico. Le caratteristiche grafomotorie della gestualità grafica emerse dalla grafia e dalle firme autografe del sig. hanno trovato specifici riscontri con quelle rilevate dalla grafia e dalla firma Persona_1
del Testamento in verifica. Dal confronto tra la grafia e la firma del Testamento in verifica e la grafia e le firme autografe, sono emerse, infatti, concordanze qualitative specifiche, dimostrate, in maniera oggettiva e dettagliata, nei confronti documentati per la grafia da pag. 47 a pag. 63 e per la firma da pag. 64 a pag. 74. Le concordanze rilevate dal confronto riguardano sia le
Caratteristiche Generali, sia quelle di Dettaglio, sia i Gesti Fuggitivi e sia le Particolarità Grafiche assumendo valore di identità rispetto alle caratteristiche grafiche individualizzanti che caratterizzavano la grafomotricità del sig. Le risultanze peritali emergenti dalle Persona_1
analisi della grafia e della firma sul Testamento in verifica, dalle analisi della grafia e delle firme autografe e dal loro confronto, determinano, dunque, l'autenticità del Testamento olografo recante data 08.01.2017 pubblicato dal Notaio dott. di Cosenza (rep. N. 43632, racc. n. Persona_2
20780)”.
A tali conclusioni la scrivente ritiene di poter aderire, in ragione del rigore scientifico dell'elaborato peritale.
Orbene sul punto deve chiarirsi che la consulenza tecnica, in materia grafica, è per definizione idonea a condurre solo a un giudizio di verosimiglianza e di probabilità, non di verità assoluta
(Cass. n. 15686/2015).
Si spiega quindi il principio, consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, che «il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica sull'autografia di una scrittura disconosciuta (nella specie, testamento olografo), ha il potere - dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità» (Cass. n. 3009/2002; n. 9631/2004; n. 9523/2007).
Nel caso che occupa, in difetto di richieste di prova orale articolate da parte attrice, le valutazioni della ctu possono ritenersi esaustive, essendo peraltro in parte anche confermate dalla stessa perizia allegata da parte attrice espletata nell'ambito del procedimento penale incardinato a seguito di esposto nei confronti della convenuta, che ha asseverato la non autenticità della sola sottoscrizione del testamento confermando per il resto la riconducibilità alla mano del de cuius della scheda.
Senza contare che le disposizioni testamentarie appaiono coerenti con i desiderata del de cuius, essendo circostanza incontroversa, in quanto non contestata specificamente da parte attrice, che la avesse prestato dedizione e cura al nel lungo calvario della malattia, oltre ad CP_1 Per_1
essere pacifico che il rapporto coniugale fosse fortemente compromesso, come documentato dai plurimi ricorsi per separazione giudiziale promossi dal de cuius anche in prossimità del decesso.
Alla luce delle complessive emergenze in atti, la domanda attorea deve essere conseguentemente rigettata.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri vigenti, valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi alla luce della matrice meramente documentale della vertenza, sono poste a carico di parte attrice.
Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale invero ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa (Cass. 3388/2017)
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna parte attrice alla refusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, che liquida in €
3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell'Erario le spese di ctu, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Cosenza, il 03/03/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)