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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/09/2025, n. 12147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12147 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVI Sezione nella persona del Giudice, dott.ssa Cristina Pigozzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 47663/2019, instaurata da:
NG. ( ), subentrato a ONroparte_1 C.F._1
), ONroparte_2 P.IVA_1
ONroparte_3
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
NG. e NG. Parte_1 ONroparte_1 [...]
( ), tutti rappresentati e difesi CP_4 C.F._2 dagli Avv.ti Roberto REDAELLI del foro di Milano e Francesca ALIVERTI del foro di Como, ATTORI;
nei riguardi di:
), in ONroparte_5 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dell'Avv. Gianmarco Annunziata del foro di Roma,
CONVENUTA;
OGGETTO: accertamento indebito oggettivo per applicazione di clausole illecite e ripetizione somme corrisposte – mutuo fondiario solutorio – risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.10.2024, all'esito della quale il giudice, con ordinanza del 28.10.2024, tratteneva in decisione la causa ed assegnava, su richiesta delle parti, termini di legge per il deposito delle comparse conclusioni e delle memorie di replica. 2
FATTI DI CAUSA E POSIZIONE DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato in data 15.7.2019, gli opponenti evocavano in giudizio la (in avanti ONroparte_5 ON anche solo chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
in relazione al contraddittorio tra e ONroparte_2 [...]
: ONroparte_5 a) accertare, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 2993 acceso con , che ONroparte_2 [...]
mediante la sommatoria di tutte le voci ONroparte_5 passive di conto corrente (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo interessi, spese e commissioni), ha applicato interessi in misura superiore alla soglia anti-usura, commissioni di massimo scoperto e, in ogni caso, addebiti illegittimi per euro 2.416.393,07, di cui euro 1.165.927,63 per interessi passivi, euro 1.078,700,27 per anatocismo, euro 81.169,49 per CMS, euro 89.900,30 per spese collegate al credito ed euro 695,39 per usura, dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'illegittimità o comunque disporre l'annullamento dell'applicazione di interessi, commissioni e addebiti in siffatta misura e conseguentemente condannare ONroparte_5 alla restituzione di tali importi a ONroparte_2
con maggiorazione di interessi legali dalle singole
[...] corresponsioni al saldo;
b) in subordine dichiarare la nullità del contratto di conto corrente n. 2993 per mancanza di forma scritta ad substantiam in violazione degli artt. 1325 c.c. e 117 T.U.B. e conseguentemente condannare
[...] alla restituzione degli importi ONroparte_5 indebitamente addebitati a ONroparte_2 durante il rapporto di conto corrente pari a euro 2.416.393,07 con maggiorazione di interessi legali dalla data della domanda al saldo;
c) accertare, con riferimento al rapporto di mutuo fondiario n. 091/54/107856 acceso con , che ONroparte_2
mediante la sommatoria di tutte le ONroparte_5 voci passive (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo interessi, spese e commissioni), ha applicato interessi in misura superiore alla soglia anti-usura, commissioni di massimo scoperto e in ogni caso addebiti illegittimi per euro 45.152,41, di cui euro 30.555,69 per saldo interessi, euro 3.187,50 per spese illegittime ed euro 11.408,22 per interessi al tasso Euribor, dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'illegittimità e comunque disporre l'annullamento dell'applicazione di interessi, commissioni e addebiti in siffatta misura e conseguentemente condannare alla restituzione di tali ONroparte_5 importi a con maggiorazione di ONroparte_2 interessi legali dalle singole corresponsioni al saldo;
d) accertare, con riferimento al rapporto di mutuo fondiario n. 091/01122972 acceso con , che ONroparte_2 3
mediante la sommatoria di tutte le ONroparte_5 voci passive (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo interessi, spese e commissioni), ha applicato interessi in misura superiore alla soglia anti-usura, commissioni di massimo scoperto e in ogni caso addebiti illegittimi per euro 79.655,72, dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'illegittimità e comunque disporre l'annullamento dell'applicazione di interessi, commissioni e addebiti in siffatta misura e conseguentemente condannare ONroparte_5 alla restituzione di tali importi a ONroparte_2
con maggiorazione di interessi legali dalle singole
[...] corresponsioni al saldo;
e) previo ogni opportuno accertamento e statuizione e in conseguenza della declaratoria di nullità e/o inesistenza e/o illegittimità e comunque annullamento dell'applicazione di interessi, commissioni e addebiti relativi ai rapporti di mutuo fondiario n. 091/54/107856 e n. 091/01122972 accesi con , ONroparte_2 condannare al risarcimento in ONroparte_5 favore di dell'importo di euro ONroparte_7
7.028,24 quali spese accessorie sostenute in relazione a detti rapporti;
f) in ogni caso, previo ogni opportuno accertamento, condannare alla restituzione a ONroparte_5 [...]
, di tutte le somme illegittimamente versate a ONroparte_2 qualsiasi titolo in applicazione di clausole dichiarate nulle, annullate o comunque dichiarate illegittime o inefficaci e, in generale, per i motivi di cui in narrativa con maggiorazione di interessi legali dalle singole corresponsioni al saldo;
g) eventualmente accertata la consumazione del reato di cui all'art 644 c.p., nonché di qualsivoglia altra fattispecie di reato connessa (vedi Cass. Nr. 48733/12) e/o di qualsivoglia condotta illecita di
[...]
condannare ONroparte_5 ONroparte_5
a pagare a la somma
[...] ONroparte_2 che verrà ritenuta di giustizia da liquidarsi in via equitativa, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza dell'evento delittuoso con maggiorazione di interessi legali dal fatto al saldo;
in relazione al contraddittorio tra ONroparte_3
e :
[...] ONroparte_5
a) accertare, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 2994 acceso con che ONroparte_3 [...]
mediante la sommatoria di tutte le voci ONroparte_5 passive di conto corrente (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo interessi, spese e commissioni), ha applicato interessi in misura superiore alla soglia anti-usura, commissioni di massimo scoperto e in ogni caso addebiti illegittimi per euro 73.812,27, di cui euro 66.791,36 per saldo interessi, euro 2.979,47 per CMS ed euro 4.041,44 per spese, dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o 4
l'illegittimità e comunque disporre l'annullamento dell'applicazione di interessi, commissioni e addebiti in siffatta misura e conseguentemente condannare alla restituzione di tali ONroparte_5 importi a con ONroparte_3 maggiorazione di interessi legali dalle singole corresponsioni al saldo;
b) in ogni caso, previo ogni opportuno accertamento, condannare alla restituzione a ONroparte_5 [...]
di tutte le somme ONroparte_3 illegittimamente versate a qualsiasi titolo in applicazione di clausole dichiarate nulle, annullate o comunque dichiarate illegittime o inefficaci e, in generale, per i motivi di cui in narrativa con maggiorazione di interessi legali dalle singole corresponsioni al saldo;
c) eventualmente accertata la consumazione del reato di cui all'art 644 c.p., nonché di qualsivoglia altra fattispecie di reato connessa (vedi Cass. Nr. 48733/12) e/o di qualsivoglia condotta illecita di
[...]
condannare ONroparte_5 ONroparte_5
a pagare a la
[...] ONroparte_3 somma che verrà ritenuta di giustizia da liquidarsi in via equitativa, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza dell'evento delittuoso con maggiorazione di interessi legali dal fatto al saldo;
in relazione al contraddittorio tra NG. e ONroparte_1 [...]
: ONroparte_5
a) accertare, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 3562 acceso con l'NG. , che ONroparte_1 ONroparte_5
mediante la sommatoria di tutte le voci passive di conto
[...] corrente (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo interessi, spese e commissioni), ha applicato interessi in misura superiore alla soglia anti-usura, commissioni di massimo scoperto e in ogni caso addebiti illegittimi per euro 26.915,51, di cui euro 18.760,11 per interessi anatocistici, euro 5.433,01 per CMS ed euro 2.722,39 per spese chiusura trimestrali, dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'illegittimità e comunque disporre l'annullamento dell'applicazione di interessi, commissioni e addebiti in siffatta misura e conseguentemente condannare alla restituzione di tali ONroparte_5 importi all'NG. con maggiorazione di interessi legali ONroparte_1 dalle singole corresponsioni al saldo;
b) con riferimento al finanziamento del 5.04.2014 ottenuto dall'NG.
, previo ogni opportuno accertamento e statuizione e ONroparte_1 in conseguenza della declaratoria di nullità e/o inesistenza e/o illegittimità e comunque annullamento dell'applicazione di interessi, commissioni e addebiti relativi al rapporto di conto corrente n. 3562 acceso con l'NG. , condannare ONroparte_1 ONroparte_5 al risarcimento in favore dall'NG.
[...] ONroparte_1 dell'importo di euro 5.616,71 di cui euro 5.290,52 per interessi, euro 5
192,00 per spese, euro 168,75 per interessi preammortamento ed euro 5,04 per interessi di mora;
c) dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'illegittimità e comunque disporre l'annullamento dell'applicazione di interessi, commissioni e addebiti in siffatta misura e conseguentemente condannare
[...] alla restituzione di tali importi all'NG. ONroparte_5
con maggiorazione di interessi legali dalle singole ONroparte_1 corresponsioni al saldo;
d) in ogni caso, previo ogni opportuno accertamento, condannare alla restituzione all'NG. ONroparte_5 [...]
, di tutte le somme illegittimamente versate a qualsiasi titolo CP_1 in applicazione di clausole dichiarate nulle, annullate o comunque dichiarate illegittime o inefficaci e, in generale, per i motivi di cui in narrativa con maggiorazione di interessi legali dalle singole corresponsioni al saldo;
e) eventualmente accertata la consumazione del reato di cui all'art 644 c.p., nonché di qualsivoglia altra fattispecie di reato connessa (vedi Cass. Nr. 48733/12) e/o di qualsivoglia condotta illecita di
[...]
condannare ONroparte_5 ONroparte_5
a pagare all'NG. la somma che verrà ritenuta
[...] ONroparte_1 di giustizia da liquidarsi in via equitativa, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza dell'evento delittuoso con maggiorazione di interessi legali dal fatto al saldo;
in relazione al contraddittorio tra NG. e ONroparte_4 [...] : ONroparte_5
a) accertare, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 3113 acceso con l'NG. , che ONroparte_4 ONroparte_5
mediante la sommatoria di tutte le voci passive di conto
[...] corrente (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo interessi, spese e commissioni), ha applicato interessi in misura superiore alla soglia anti-usura, commissioni di massimo scoperto e in ogni caso addebiti illegittimi per euro 18.692,22, di cui euro 9.292,73 a titolo di interessi anatocistici, euro 5.857,31 a titolo di cms, euro 3.542,18 a titolo di spese chiusura trimestrali, dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'illegittimità e comunque disporre l'annullamento dell'applicazione di interessi, commissioni e addebiti in siffatta misura e conseguentemente condannare alla restituzione di tali ONroparte_5 importi all'NG. con maggiorazione di interessi ONroparte_4 legali dalle singole corresponsioni al saldo;
b) accertare, con riferimento al rapporto di mutuo rep. 5184 racc. 1675 30.10.2002 acceso con l'NG. , che ONroparte_4 [...]
mediante la sommatoria di tutte le voci ONroparte_5 passive di conto corrente (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo interessi, spese e commissioni), ha applicato interessi in misura superiore alla soglia anti-usura, commissioni di massimo scoperto e in ogni caso addebiti illegittimi per euro 65.083,03, 6
dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'illegittimità e comunque disporre l'annullamento dell'applicazione di interessi, commissioni e clausole in siffatta misura e conseguentemente condannare
[...] alla restituzione di tali importi all'NG. ONroparte_5
con maggiorazione di interessi legali dalle singole ONroparte_4 corresponsioni al saldo;
c) previo ogni opportuno accertamento e statuizione, condannare, con riferimento alla vendita dei di proprietà dell'NG. Parte_2
, costituiti in pegno in favore del c/c 2993 intestato a ONroparte_4
, ONroparte_2 ONroparte_5
anche a titolo risarcitorio, al pagamento in favore dell'NG.
[...]
la somma di euro 154.410,00, per i motivi di cui in ONroparte_4 narrativa, con maggiorazione di interessi legali dalla data della vendita al saldo;
d) in ogni caso, previo ogni opportuno accertamento, condannare alla restituzione all'NG. ONroparte_5 [...]
, di tutte le somme illegittimamente versate a qualsiasi titolo CP_4 in applicazione di clausole dichiarate nulle, annullate o comunque dichiarate illegittime o inefficaci e, in generale, per i motivi di cui in narrativa con maggiorazione di interessi legali dalle singole corresponsioni al saldo;
e) eventualmente accertata la consumazione del reato di cui all'art 644 c.p., nonché di qualsivoglia altra fattispecie di reato connessa (vedi Cass. Nr. 48733/12) e/o di qualsivoglia condotta illecita di
[...]
condannare ONroparte_5 ONroparte_5 a pagare all'NG. la somma che verrà
[...] ONroparte_4 ritenuta di giustizia da liquidarsi in via equitativa, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza dell'evento delittuoso con maggiorazione di interessi legali dal fatto al saldo;
In fatto hanno esposto che le società e ONroparte_2 ON
sono operanti nel settore del mercato immobiliare ed edilizio, riconducibili entrambe alla famiglia . Nell'esercizio CP_2 dell'attività sociale, le società intrattenevano plurimi rapporti ON contrattuali con la filiale di Roma, Agenzia n.
8. Primo di questi rapporti è stato il conto corrente n. 2993 stipulato tra la ON con la società , a far data da ONroparte_7
21.07.1998 (circostanza che risulta dal deposito del contratto da parte della banca). Tale rapporto, dalla fine degli anni 90', iniziava ad essere gravato da una significativa esposizione debitoria, cosicché l'Istituto di credito chiedeva al cliente in data 30.10.2002 il rientro dal debito e la ON costituzione di garanzie. In particolare, domandava all'NG. la stipula di un mutuo per euro 300.000,00 per ONroparte_4
l'acquisto di quote fondi della società (partecipata Parte_2 ON da , intestati a e poi vincolati in pegno a ONroparte_4 garanzia dei fidi concessi alla società . ONroparte_2 7
Nell'anno 2003, il conto corrente intestato alla CI menzionata ON presentava una esposizione di debito per oltre 1.580.000,00. La chiedeva, pertanto, alla cliente il rientro attraverso la stipulazione di un contratto di mutuo fondiario n. 091/54/107856 con la per CP_5
l'importo di euro 200.000,00 in capitale, erogato per diminuire l'esposizione debitoria del c/c. n. 2993. L'NG. ONroparte_1 costitutiva, inoltre, una ipoteca sull'immobile sito in Roma, Via Homs ON 22, a garanzia del credito concesso dalla L'esposizione di debito ON restava, sino al luglio 2013, pari a circa 870.000,00. realizzava il rientro nei seguenti step: dapprima con la escussione dei titoli
[...]
già concessi in pegno dall'NG. Parte_2 ONroparte_4 conseguendo dunque un valore di euro 180.289,44; l'ulteriore somma di euro 112.289,44 era ricavata dalla escussione della polizza Arca Obiettivo Premio intestata a stipulata in data ONroparte_7 ON 24.5.2006, con capitale vincolato in pegno a favore di in data ON 24.12.2013, la concedeva alla società il mutuo fondiario n. 091/01122972 per euro 600.000,00 in linea capitale, impiegato per abbattere l'esposizione di debitoria portata dal conto corrente n. 2993. L'estinzione del mutuo cominciava con la vendita di 4 immobili del Gruppo Cavatorta per un valore di euro 598.000,00, e si completava con la cessione dell'ultimo di questi nell'aprile 2017.
ON Così descritti i complessi rapporti contrattuali tra la e la società
gli attori allegavano, nello svolgimento dei ONroparte_2 medesimi, l'applicazione di interessi oltre il tasso della soglia usuraria, il computo di interessi anatocistici, l'applicazione di commissione di massimo scoperto ed altre condizioni di addebito illegittime, che contribuivano all'aggravio della situazione debitoria del Gruppo Cavatorta. Tali deduzioni erano inoltre oggetto della lettera di ON contestazione e messa in mora rinvolta in data 14.12.2017 alla (doc. 23), che negava tuttavia ogni responsabilità nel suo operato con missiva del 27.12.2017 (doc. 24). La mediazione ante causam sortiva esito negativo. Le principali irregolarità contestate dagli attori attengono a: capitalizzazione trimestrale ed unilaterale di interessi anatocistici;
commissioni di massimo scoperto non legittime;
mancato rispetto delle soglie usura nella determinazione del costo del credito.
Dopo una premessa normativa sui predetti Istituti, gli attori analizzavano partitamente i singoli rapporti contrattuali. Riguardo il conto corrente 2993 ( ), CP_4 ONroparte_2 dichiaravano di non disporre di copia del contratto di conto corrente ON stipulato nel 1998 con la nonostante la società intestataria avesse rivolto diverse istanze scritte ex art. 119, co. 4, TUB di rilascio di una copia del contratto al funzionario di NC, senza ottenere alcun risultato, in quanto il documento sarebbe stato smarrito. 8
In assenza di copia documentale, la ricostruzione dei tassi e delle condizioni pattuite ed applicate al cliente veniva ricostruita dagli attori mediante l'opera del consulente di parte che prendeva in esame gli estratti conto, i riassunti a scalare e i documenti di sintesi del rapporto, finalizzando un nuovo conteggio che evidenziava un saldo ricalcolato a credito della società per euro ONroparte_2
2.416,393,07. Il ricalcolo proseguiva con l'analisi del mutuo fondiario n. 091/54/10786 del 28.11.2003 che prevedeva un ONroparte_2 piano di ammortamento sviluppato con la metodologia “alla francese”. Parte attrice ricostruiva l'andamento del rapporto di mutuo, mediante l'ausilio della difesa tecnica del consulente di parte. Dall'esame risultava un tasso di mora superiore al tasso soglia usura alla data di stipula del contratto in data 28.11.2003. In base alla documentazione analizzata, si concludeva che la sommatoria degli interessi pattuiti, delle commissioni e delle altre voci di corrispettivo, a qualsiasi titolo pretese, considerati anche gli interessi di mora, comportava un superamento del limite di legge (tasso soglia). Il consulente di parte sviluppava poi una analisi specifica per individuare profili di non determinatezza delle condizioni contrattuali, concludendo che il riferimento all'Euribor implicherebbe una certa indeterminatezza trattandosi di un tasso non di mercato, manipolabile dagli utenti bancari. Da qui si faceva derivare la necessità di rideterminazione del piano di ammortamento, mediante il ricalcolo degli interessi corrispettivi ad un tasso sostitutivo pari al rendimento minimo del BOT rilevato nel 12 mesi antecedenti al periodo di decorrenza degli interessi. A definizione della consulenza di parte, parte attrice affermava che il contratto di mutuo stipulato dalla sopra indicato, ONroparte_2 violava la disciplina antiusura. In particolare, come conseguenza sanzionatoria, per la pattuizione di un interesse di mora superiore al tasso soglia (e fondato sul tasso di interesse corrispettivo derivante da variazioni Euribor), invocava la nullità di tutte le clausole ex art. 1815 c.c., non recando la norma distinzione alcuna in merito alla natura dell'interesse. La rilevazione della fattispecie usuraria giustificava quindi la ripetizione di tutti gli oneri a qualunque titolo addebitati nel corso della operazione, con importi riportati nel prospetto della relazione di parte (pagg. 24 e ss. Doc. 32). La differenza tra gli importi corrisposti, secondo il piano di ammortamento concordato, e gli importi previsti dal riconteggio, sarebbe pari ad euro 45.152,41 a credito della società . ONroparte_2
In relazione al mutuo fondiario del 24.12.2013, n. 1122972, erogato alla società , gli attori deducevano che ONroparte_2 tale secondo contratto di mutuo non avrebbe creato liquidità a favore della cliente, poiché la società non avrebbe avuto a disposizione la somma erogata, dato che la banca impiegava il finanziamento per estinguere parzialmente la esposizione debitoria derivante dal c.c. 9
2993. Tale prassi sarebbe da stigmatizzare con la nullità del contratto, in quanto la causa illecita sarebbe quella di creare una obbligazione virtuale per ottenere una garanzia reale (mutuo fondiario), con conseguente obbligo restitutorio a carico della mutuataria per gli interessi maturati e corrisposti su rate di mutuo invero mai goduto. In particolare: euro 79.655,72 a titolo di interessi ed euro 7.028,24 per spese accessorie.
ON In ordine al rapporto di conto corrente n. 2994 intestato alla , la difesa degli attori ha dedotto una applicazione non legittima dell'anatocismo bancario, non avendo la società accettato la clausola di reciprocità della capitalizzazione degli interessi. La rideterminazione del rapporto dare/avere avveniva secondo l'esame contabile di parte di tutti gli estratti di conto corrente: dall'apertura del rapporto in data 1.08.1998 sino al 30.06.2018, con sottrazione degli interessi passivi anatocistici indebitamente applicati. A conclusione delle operazioni di ricalcolo, il consulente di parte evidenziava un saldo finale a credito ON della per euro 73.812,27, quale differenza tra il saldo reale ed il saldo risultante dal riconteggio, che includeva anche una diversa determinazione della CMS, oltre alla espunzione di spese ed altri oneri non dovuti.
La rideterminazione degli importi interessava anche il rapporto di conto corrente bancario 3652 intestato all'NG. che portava ONroparte_1 alla stima di un credito restitutorio per euro 26.915,51 a favore del cliente. All'importo oggetto di ripetizione, si aggiungeva anche la ON somma di euro 5.616,71 che il cliente corrispondeva alla come costo del prestito personale n. 42569, di euro 27.000,00, che l'Istituto di credito erogava al per ripianare il saldo negativo del conto CP_2 corrente n. 3652, formatosi dalla applicazione di clausole non legittime per il calcolo di interessi, CMS e spese di chiusura trimestrali.
Stessa operazione di riconteggio veniva effettuata sul conto corrente n. 3113 intestato a , che conduceva a definire un credito ONroparte_4 ON in ripetizione di indebito nei confronti di per complessivi euro 18.692,22, dettagliati per interessi anatocistici, CMS e spese di chiusura trimestrale.
La difesa di parte attrice contestava inoltre la stipulazione in data ON 30.10.2002 del mutuo fondiario tra ed il mutuatario NG.
[...]
, in quanto collegata (in data 19.11.2002) alla sottoscrizione CP_4 di quote del Fondo Arca BT mediante versamento di euro 120.000,00, e poi ad una ulteriore sottoscrizione di quote del medesimo fondo in data 7.8.2003, per un totale di euro 29.000,00. I titoli finanziari venivano costituiti in pegno a garanzia degli affidamenti regolati sul conto corrente 2993 intestato alla
[...]
, con la stipula di un contratto di pegno ONroparte_2 10
ON rotativo. Secondo la ricostruzione degli attori, finanziava un prestito personale a per acquistare le quote del ONroparte_4 ON Fondo Arca, di cui è uno dei principali azionisti, che servivano, quindi, a garantire gli affidamenti concessi sul c/c n. ONroparte_2
2993, in violazione dell'art. 2358 c.c. o, quantomeno, in presenza di un conflitto di interessi.
Anche in questo caso, la difesa degli attori sostiene che il ON finanziamento erogato dalla non costitutiva una disponibilità giuridica effettiva per l'NG. , in quanto veniva ONroparte_4 utilizzato per acquistare valori mobiliari da vincolare in pegno a garanzia della esposizione debitoria della società ONroparte_2
. Da qui l'eccepito difetto della causa del mutuo con
[...] conseguente nullità del contratto e pretesta restitutoria per euro 65.083,03 a titolo di interessi, dalla stipulazione del contratto sino alla
ON sua estinzione. In data 2.08.2013, la intimava a ONroparte_4
ON di versare alla il controvalore dei titoli del Fondo , visto che Pt_2
ON lo scoperto della superava il controvalore degli stessi. Nonostante
ON le quote avessero perduto valore di mercato, la ne procedeva alla vendita con incasso del ricavato. L'operazione produceva, tuttavia, un danno patrimoniale al per euro 154.410,00, dato dalla CP_2 differenza tra il valore di sottoscrizione dei titoli ed il valore di realizzo al momento di escussione del pegno nell'anno 2013.
ON Da ultimo, gli attori allegavano la responsabilità della per i danni patrimoniali e non patrimoniali, dei quali si domandava la liquidazione in via equitativa, causati dalle illegittime operazioni contrattuali, con applicazione delle clausole illecite sopra descritte. La operazioni ON negoziali della avrebbe avuto conseguenze dannose per la parte attrice, rendendo più complesso l'accesso al credito presso altre banche, il pagamento di debiti tributari e dei contributi previdenziali, oltre alla segnalazione nella Centrale Rischi della NC di Italia ed ulteriori conseguenze pregiudizievoli, quali la revoca dell'affidamento concesso dal Banco di Sardegna, la notificazione di un decreto ingiuntivo da parte dalla il rientro delle esposizioni di ONroparte_8 debito richiesto da e da CP_9 ONroparte_10 oltre alla corresponsione di compensi professionali per euro 124.780,71 per assistenza legale giudiziale e stragiudiziale.
ON Si costituiva in giudizio la eccependo la inammissibilità delle domande svolte dagli attori poiché i rapporti bancari da cui queste traevano origine sarebbero stati ancora in essere al momento di proposizione delle stesse.
La convenuta eccepiva, inoltre, la intervenuta prescrizione CP_5 dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo spiegata dalla parte attrice, per decorso del termine ordinario, in relazione alle rimesse 11
accreditate sui conti corrente n. 2993, 2994, 3113 e 3562 anteriormente al 15.7.2009, essendo stata notificata la citazione in data 15.7.2019. A fronte della sollevata eccezione di prescrizione, l'Istituto di credito richiamava il noto orientamento giurisprudenziale che fa gravare l'onere probatorio in ordine al carattere ripristinatorio della rimessa in capo al correntista che agisce in ripetizione, onde provare la decorrenza del dies a quo del termine di prescrizione non dal singolo addebito contabile ma dalla chiusura de rapporto. La convenuta indicava, in ogni caso, e per ognuno dei quattro rapporti in contestazione, le rimesse solutorie prescritte poiché accertate in presenza di uno sconfinamento rispetto agli affidamenti accordati e/o in presenza di un saldo passivo in ipotesi di insussistenza di affidamento.
ON La rispetto alla domanda di nullità dei contratti per assenza di redazione del documento in forma scritta, produceva in giudizio: il contratto di conto corrente n. 2993, con inizio in data 21.7.1998, a cui accedevano un serie di contratti di apertura di credito per elasticità di cassa, nonché un contratto per anticipazione crediti su fatture stipulato in data 4.10.2000; il contratto di conto corrente n. 2994, intestato alla con CP_3 inizio il 21.8.1998, al quale accedevano un serie di rapporti accessori per anticipazione di crediti su fatture in data 4.6.1998, e di apertura di credito per “elasticità di cassa” in data 21.7.2005; il contratto di conto corrente n. 3652, intestato all'NG.
[...]
, che iniziava in data 24.5.2000, assistito da una apertura di CP_1 credito per elasticità di cassa, perfezionata in data 15.3.2005; il contratto di conto corrente n. 3113, intestato all'NG.
[...]
, stipulato in data 16.11.1998. CP_4
I contratti relativi ai rapporti sopra indicati venivano dunque redatti per iscritto e sottoscritti dai clienti ex art. 117, co. 1 e 4, T.U.B., unitamente ai fogli informativi, e agli avvisi sintetici, che riportavano le condizioni economiche applicabili, inclusa la previsione dello ius variandi ex art. 118 T.U.B e delle modalità di computo delle valute di addebito e di accredito.
Nel merito delle condizioni economiche applicate agli attori, la convenuta rilevava quanto segue. La CMS non era priva di giustificazione causale, ma applicata per la remunerazione accordata alla dovuta alla messa a disposizione CP_5 dei fondi a favore del correntista, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. Peraltro, dall'entrata in vigore dell'art. 2 bis D.L. 185/2008 (conv. in Legge n. 2/2009), la comunicava, ai CP_5 sensi dell'art. 118 TUB, la proposta di sostituire la CMS con i corrispettivi previsti dalla nuova normativa;
tale adeguamento avveniva per ciascun correntista, come da comunicazioni agli atti. I corrispettivi venivano, poi, sostituti con le nuove commissioni di cui all'art. 117 bis T.U.B. entrato in vigore in data 30.9.2012. 12
L'Istituto di credito eccepiva, altresì, la erroneità e la illegittimità dei criteri di calcolo che avrebbe utilizzato nella determinazione del saldo di conto corrente, asseritamente ottenuto attraverso la capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni e degli oneri addebitati in conto. La convenuta negava la applicazione di alcuna pratica anatocistica, posto che dall'inizio di ogni rapporto, quindi anche prima della delibera CICR del febbraio 2000, la avrebbe sempre CP_5 liquidato interessi attivi e passivi secondo il principio di reciprocità, con periodicità trimestrale, confermando le previgenti condizioni contrattuali mediante comunicazione contenuta nell'estratto del 30.6.2000.
ON In ordine alla doglianza sullo sconfinamento del tasso soglia, contestava gli elaborati peritali di parte per la erroneità dei conteggi effettuati, in particolare nella determinazione del TEG che non dovrebbe includere la CMS, ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, fino al 31.12.2009, in applicazione del principio di simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG praticato al cliente.
Riguardo le censura al presunto collegamento negoziale tra il conto corrente n. 3562 intestato a ed il prestito personale ONroparte_1 accordato in data 5.5.2014, che sarebbe stato concesso per ripianare il saldo negativo del conto corrente 3563, la banca convenuta deduceva la inesistenza di prova sul fatto che il finanziamento fosse stato erogato per estinguere il saldo debitorio, vista la discrezionalità del mutuatario nella scelta delle finalità e delle modalità di utilizzo della somma mutuata (doc. 2). Quand'anche fosse state esistente un collegamento negoziale, l'assenza di clausole illegittime applicate dalla banca non rendeva indebito l'utilizzo del credito per ripianare passività effettivamente esistenti, non essendo presente nell'ordinamento alcuna disposizione di legge che vieti di coprire il saldo negativo, afferente diversi rapporti, con l'impiego di un mutuo.
ON In riferimento alle contestazioni sui mutui concessi agli attori, la escludeva che fossero stati applicati interessi superiori al tasso soglia, in particolare sosteneva che, ai fini di tale verifica, gli interessi di mora non dovessero essere computati nel calcolo del TEG poiché non dovuti al momento della erogazione del credito, ma solo in caso di eventuale inadempimento del cliente, non essendo quindi collegati all'erogazione del credito ex art. 644, co. 5, c.p. Dalla autonomia delle pattuizioni relative agli interessi corrispettivi e agli interessi moratori, aventi diverse finalità, deriverebbe che la invalidità dell'una non determini anche quella dell'altra, poiché la sanzione dell'art. 1815, co. 2, c.c. colpisce la singola clausola che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni negoziali che 13
prevedano l'applicazione di interessi inferiori al tasso soglia e che, pertanto, resterebbero dovuti.
Sulla presunta capitalizzazione degli interessi dei mutui, la convenuta osservava che il piano di ammortamento alla francese praticato nei rapporti con gli attori non comporterebbe alcuna applicazione anatocistica, poiché gli interessi - in base a tale metodo - venivano calcolati sulla quota del capitale mutuato di volta in volta decrescente e per il periodo che corrisponde a quello di ogni rata, non venendo in rilievo, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi. Il principio dell'interesse composto in ciascuna rata non provoca, dunque, alcun anatocismo ma solo che ciascun rateo sia formato da una quota di interessi costituita degli interessi sul debito residuo del periodo precedente, che non fungono da base per il calcolo di ulteriori interessi per le rate successive, poiché calcolati sempre ed unicamente sulla quota di capitale della rata, via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna. La quota di interessi di cui alla rata successiva verrebbe determinata, dunque, sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
ON Sulla indeterminatezza del tasso degli interessi corrispettivi, notava che le clausole del contratto di mutuo determinavano in modo certo i parametri oggettivi e le modalità per calcolare il tasso applicato alle rate di ammortamento. Il riferimento all'indice Euribor, a tal fine, non renderebbe di per sé manipolabile il tasso da parte degli operatori bancari, in quanto sarebbe stato onere degli attori provare la partecipazione della convenuta all'intesa anticoncorrenziale manipolativa, che assurgerebbe, dunque, ad un assunto meramente assertivo e non dimostrato. Il contratto di mutuo de quo, peraltro, sarebbe stato sottoscritto in data 28.11.2003, quindi due anni prima della presunta manipolazione dell'indice Euribor ad opera di altri Istituti di credito, oggetto della decisione della Commissione europea.
Riguardo la addotta nullità del contratto di mutuo fondiario perfezionato il 24.12.2013 tra la ONroparte_2
e la per difetto di causa, in quanto asseritamente destinato a CP_5 ON ripianare pregresse passività maturate sul conto corrente, la eccepiva che nel contratto di mutuo fondiario non vi fosse alcun riferimento ad un collegamento negoziale per la estinzione di passività maturate nel rapporto di conto corrente n. 2993. Dal testo contrattuale (doc. 35), si evincerebbe, invece, la discrezionalità della società mutuataria nella scelta delle finalità e delle modalità di utilizzo della somma erogata in prestito. Non vi sarebbe, inoltre, alcuna norma di legge che vieti di impiegare le somme mutuate al ripianamento di passività pregresse. 14
La mancanza di prova del collegamento negoziale veniva reiterata anche a difesa della validità del mutuo del 30.10.2002 concesso all'NG.
per l'acquisto di quote dei poi vincolate ONroparte_4 Parte_2 in pegno a garanzia del debito pregresso maturato nel rapporto di conto corrente 2993.
Inconferente sarebbe, inoltre, la violazione dell'art. 2358 c.c. che limita la concessione di finanziamenti ai terzi per l'acquisto di azioni proprie, avendo un ambito applicativo diverso dal caso di specie: con la disponibilità giuridica delle somme mutuate, l'NG. ONroparte_4 non sottoscriveva azioni della ma acquistava titoli finanziari CP_5
(quote del Fondo Arca) a garanzia di obbligazioni pregresse.
I valori mobiliari venivano successivamente venduti a fronte del persistente e significativo sconfinamento del saldo del conto corrente, generando un ricavato inferiore al valore di acquisto dei titoli. La svalutazione non sarebbe, tuttavia, imputabile alla convenuta, CP_5 che decideva di escutere i pegni per rientrare del debito, non potendo esserle ascritta alcuna responsabilità per la perdita di valore degli ON strumenti finanziari, né potendosi pretendere che la escutesse i pegni una volta che il valore dei titoli fosse nuovamente salito, evenienza, peraltro, non prevedibile vista la loro quotazione in un mercato regolamentato.
ON contestava anche la domanda di risarcimento del danno spiegata dagli attori, in particolare la difesa affermava che la segnalazione dei correntisti inadempienti alla atto dovuto da parte della CP_11 CP_5 la quale non può discrezionalmente decidere di non provvedervi, a garanzia del corretto funzionamento del mercato creditizio.
Parte convenuta concludeva così:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via preliminare,
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande di accertamento della supposta nullità degli oneri addebitati nei conti correnti nn. 2993, 2994, 3113 e 3562, rispettivamente intestati a Co
ONroparte_12 ONroparte_14
NG. e NG. , sia delle conseguenti ONroparte_4 ONroparte_4 domande restitutorie, essendo i rapporti per cui è causa ancora in essere;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione Co promossa da ONroparte_12 ONroparte_3
NG. e NG. nei
[...] ONroparte_1 ONroparte_4 confronti di in relazione alle ONroparte_5 rimesse rispettivamente accreditate sui conti correnti nn. 2993, 2994, 15
3562 e 3113 anteriormente al 15.7.2009, qualificabili come pagamenti e, dunque, aventi natura solutoria, specificamente e analiticamente indicate nei prospetti riportati al termine del paragrafo 2 della parte narrativa del presente atto;
Nel merito,
- respingere le domande ex adverso formulate, siccome infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA”.
All'udienza del 28.9.2020, tenutasi in modalità cartolare, con deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, il Giudice istruttore, viste le richieste avanzate dalle parti, e ritenuto opportuno disporre la consulenza tecnico di ufficio, nominava il consulente dr. Per_1
affinché fornisse ausilio specialistico nel rispondere ai quesiti
[...] posti. Con dichiarazione di successione a titolo particolare del 17.10.2024, l'NG. dichiarava di essere divenuto successore nei ONroparte_1 diritti azionati nel presente procedimento dalla società
[...]
, cancellata a seguito di delibera assembleare del ONroparte_2
20.7.2022 (doc. 145), depositata presso il registro delle imprese, previo trasferimento di tutti i crediti sociali al medesimo . ONroparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande di parte attrice sono solo in parte fondate e meritano accoglimento nei limiti di cui alla presente motivazione.
Ai fini di una ordinata esposizione delle ragioni della decisione, il Giudice procede all'esame delle domande degli attori per ogni singolo rapporto dedotto in giudizio.
In via preliminare, il Tribunale in relazione all'eccezione di inammissibilità delle domande attoree sollevata dalla NC convenuta sull'assunto che i rapporti contrattuali dai quali traggono origine sarebbero ancora in essere al momento dell'instaurazione del giudizio, rappresenta che il rapporto n. 2993 è stato chiuso in data 20.06.2020 come da documento allegato alla terza memoria (135-136 p. attrice). Per quanto riguarda gli altri rapporti, valgono le considerazioni espresse nella pronuncia della Suprema Corte (n. 16620/2020) in ordine alle ragioni per le quali in corso di rapporto il correntista può avere diritto solo alla rettificazione delle poste di conto e non già alla restituzione delle somme indebitamente percette dalla banca perché lucrate in applicazione di clausole nulle. La prima è che l'azione di ripetizione nell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ. è esperibile in presenza di una duplicità di elementi costitutivi rappresentati dal pagamento, da intendersi qui come lo spostamento 16
patrimoniale che ha luogo dal solvens all'accipiens, e dall'inesistenza di una causa debendi in ragione della quale il pagamento possa ritenersi giustificato in base al diritto;
il secondo argomento mette in chiaro la natura e la funzione dei rapporti bancari regolati in conto corrente e si ricava dal precetto espresso dall'art. 1823, comma 1, cod. civ., giusta il quale "il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino a chiusura del conto". Argomenti, alla luce dei quali, volendo fissare una prima generalissima conclusione, si potrebbe dire che, poiché l'azione di ripetizione postula l'esecuzione di un pagamento, nei rapporti bancari che ubbidiscono alle regole del conto corrente un pagamento non può avere luogo prima della chiusura del conto in quanto sino ad allora le relative poste non sono esigibili. Tuttavia, la seconda motivazione vale solo per i rapporti di conto corrente che prevedono, ai sensi dell'art. 1823 c.c., l'esigibilità del saldo delle rimesse reciproche solo alla chiusura del conto, mentre in relazioni ai contratti di apertura di credito non vi sono reciproche rimesse ma rimesse che possono essere ripristinatorie o solutorie, a seconda del superamento o meno del limite del fido. Quindi, in ordine alla 'ammissibilità' dell'azione di ripetizione, vale la giurisprudenza elaborata in tema di decorrenza del termine di prescrizione degli addebiti applicati illegittimamente dagli Istituti di credito che decorre dalla chiusura del rapporto di conto corrente solo rispetto alle c.d. rimesse ripristinatorie, vale a dire quei versamenti che ripristinano la disponibilità al credito del cliente in un rapporto di apertura di credito, normalmente regolato in conto corrente. Rispetto, invece, alle rimesse solutorie, cioè i versamenti che hanno le natura di pagamenti, poiché estinguono un debito scoperto (senza affidamento) oppure consentono al cliente di rientrare per un utilizzo del credito extra fido, il termine di prescrizione decennale decorre dal momento di annotazione dell'addebito, dunque anche in costanza di rapporto ove la rimessa solutoria, ritenuta indebita, acceda ad un contratto di apertura di credito, essendo questo il momento dal quale, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il correntista ha facoltà di esercitare il suo diritto alla ripetizione dell'indebito oggettivo. Da ciò deriva che debba essere rigettata l'eccezione della banca di impossibilità di agire per la ripetizione in relazione a rapporti anche non formalmente chiusi, ove si tratti di rimesse solutorie.
1. Il rapporto di conto corrente n. 2993 tra
[...]
e la ONroparte_2 ONroparte_5 La domanda della società , cui è ONroparte_2 subentrato l'NG , come sopra specificato, ha ad oggetto ONroparte_1
l'accertamento della applicazione di interessi superiori alla soglia usuraria sul conto corrente n. 2993, mediante la sommatoria di tutte le 17
voci passive, in particolare CMS ed addebiti illegittimi per euro 2.416.393,07, di cui euro 1.165.927,63 per interessi passivi, euro 1.078.700,27 per anatocismo, euro 81.169,49 per CMS, ed euro 89.900,30 per spese collegate al credito ed euro 659,39 per usura. Dall'accertamento della nullità di tali clausole, parte attrice chiedeva la ON condanna della alla restituzione degli addebiti illegittimi a favore della CI (ora di successore nei diritti della ONroparte_1 società cancellata dal registro delle imprese). In via subordinata, si domanda l'accertamento della nullità del contratto di corrente n. 2993 per mancanza di forma scritta ex art. 117 ON TUB e conseguente condanna della alla restituzione degli indebiti applicati durante il corso del rapporto di conto corrente, per euro 2.416.393,07, con maggiorazione di interessi legali dalla domanda sino al saldo.
Osserva il Giudice. Il contratto di conto corrente n. 2993 è valido, in quanto risulta redatto per iscritto in data 21.07.1998 e reca la sottoscrizione dell'allora legale rappresentante della società (doc. 2 ONroparte_2 comparsa di costituzione e risposta). La domanda di nullità del contratto di conto corrente per carenza di forma scritta è dunque da escludersi.
Al fine di verificare se la sommatoria delle voci passive abbia determinato un superamento del tasso soglia antiusura, occorre invece riportarsi alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio. Per il rapporto di conto corrente n. 2993, il Consulente ha rilevato la presenza di tutti gli estratti dalla data di apertura del conto sino alla data di notifica dell'atto di citazione (15.7.2019). L'azione di ripetizione è stata promossa dal correntista, quindi il CTU non ha portato alcuna rettifica al saldo risultante dal primo estratto conto. Oltre al contratto di conto corrente, agli estratti di conte corrente e ai riassunti scalari, il perito si è servito della seguente documentazione per l'elaborazione dei conteggi: contratto di apertura di credito del 04.10.2000; contratto di apertura di credito del 15.03.2005 di Euro 809.938,00 con durata a revoca;
contratto di apertura di credito del 21.07.2005 di Euro 517.000,00 con durata al 15.01.2006; contratto di apertura di credito del 03.04.2006 di Euro 350.000,00 con durata al 01.10.2006; contratto di apertura di credito del 09.08.2006 di Euro 450.000,00 con durata a revoca;
contratto di apertura di credito del 13.11.2006 di Euro 250.000,00 con durata al 31.01.2007; contratto di apertura di credito del 15.11.2006 di Euro 250.000,00 con durata al 31.01.2007; contratto di apertura di credito del 27.03.2007 di Euro 150.000,00 con durata al 30.06.2007; contratto di integrazione di c.c. della c.m.s. e servizi aggiuntivi del 08.09.2009; contratto di conto corrente n° 2993 del 18.06.2010; contratto di apertura di credito del 22.02.2013 di Euro 355.000,00 con durata al 30.06.2007. 18
Prima di dare atto del conteggio cui è pervenuto il CTU, giova premettere un breve inquadramento normativo del fenomeno anatocistico, senza essere ripetuto per ogni singolo rapporto, che possa spiegare il quesito sottoposto al consulente e le risultanze peritali sul punto, che il Giudice ritiene di condividere in quanto coerenti ed esaustive rispetto alle richieste tecniche avanzate. Norma imperativa di riferimento è l'art. 1283 c.c., in base al quale in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per l'effetto di una convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuto almeno per 6 mesi. Prima dell'anno 2000, la giurisprudenza ha ritenuto legittima la pratica delle banche, equiparandola alla stregua di un uso normativo derogatorio del divieto di cui all'art. 1283 c.c., di iscrivere gli interessi debitori in conto, divenendo così una componente della voce competenze. In questo modo, gli interessi passivi concorrevano a formare il primo saldo per valuta del trimestre successivo, sul quale calcolare i nuovi interessi. L'orientamento giurisprudenziale è mutato a partire dal 1999, quando la Cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, costituenti un mero uso negoziale. Il legislatore è dunque intervenuto con l'art. 120, co. 2, TUB disponendo, con d.lgs. n. 342/1999, che: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. La medesima delibera del CICR statuisce, a sua volta, che nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori” (art. 2, co. 2, delibera CICR). La sentenza della Corte costituzionale n. 425/2000 ha dichiarato costituzionalmente non legittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999 che faceva salva la validità ed efficacia delle clausole anatocistiche stipulate prima della entrata in vigore della delibera CICR. Ne è derivata la nullità virtuale di tali clausole perché convenute in contrasto con una norma imperativa, configuranti un uso negoziale e non una consuetudine. Nel periodo successivo al 2000, che interessa più specificatamente il presente procedimento, la capitalizzazione degli interessi passivi non può dirsi illegittima in assoluto, ma è da ritenersi valida se applicata con la medesima periodicità tanto per gli interessi debitori quanto per quelli creditori. Il quadro normativo è nuovamente mutato a decorrere dal 1.1.2014. Il testo previgente dell'art. 120, comma 2, TUB è stato modificato dalla Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità per il 2014) che attribuiva al 19
CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni realizzate nell'esercizio dell'attività bancaria. Si prevedeva, in ogni caso, che nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata, verso la clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori (lett. a) e, soprattutto, che gli interessi periodicamente contabilizzati non potessero produrre ulteriori interessi i quali, nelle successive operazioni di contabilizzazione, venivano ad essere calcolati solo esclusivamente sulla sorte capitale. A partire quindi dal 1.1.2014 si nega in radice che al termine dell'anno,
o del periodo di capitalizzazione previsto (il trimestre), gli interessi maturati possano costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Sugli interessi calcolati dall'anno 2014 non sono dunque più applicabili interessi ulteriori nei trimestri successivi a quello di maturazione, o nei periodi successivi alla capitalizzazione. Si tratta di una norma non retroattiva che tuttavia trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013, ma in riferimento ad operazioni compiute a partire dal 1.1.2014. Per effetto dell'ultima modifica dell'art. 120 TUB, introdotta dal D.L. 18/2016, convertito in Legge n. 49/2016, si prevede che nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, verso la clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia a debito che a credito, non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno. Il cliente può autorizzare preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui tali interessi diventano esigibili;
in questo caso, la somma addebitata è considerata sorte capitale. L'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo. Ne è derivata la reintroduzione dell'anatocismo bancario con l'aggiunta del meccanismo di autorizzazione preventiva da parte del cliente, liberamente revocabile, sempre con la clausola di pari periodicità. In attuazione del novellato art. 120, co. 2, TUB, il CICR ha emanato la delibera 3 agosto 2016 recante “modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”.
Per il calcolo dell'eventuale anatocismo, i conteggi dell'Ausiliario del Giudice sono stati effettuati con la capitalizzazione trimestrale fino al 31.12.2013, in quanto il CTU ha rilevato sia la clausola contrattuale scritta della capitalizzazione trimestrale nel contratto di apertura di credito del 15.03.2005 sia la reciproca capitalizzazione degli interessi (precisando che, a seguito della verifica della prescrizione, tutte le competenze maturate fino al 18.12.2007, decennio antecedente la data di messa in mora del 18.12.2017, sono risultate prescritte), e dal 01.01.2014 al 15.07.2019 (data di notifica dell'atto di citazione) non si è operata alcuna capitalizzazione. L'attività consulenziale risponde al quesito posto al CTU sull'anatocismo, che tiene conto dell'evoluzione normativa avutasi in materia, a partire dal periodo anteriore all'anno 2000, atteso che il 20
conto corrente n. 2993 è stato stipulato in data 21.7.1998. Nello specifico, il quesito ha previsto, per i contratti stipulati anteriormente al 30.6.2000, di espungere l'anatocismo dal 1.7.2000 solo in assenza di reciprocità tra le parti, quindi in violazione dell'art. 120 TUB. Per tutti i rapporti di conto corrente, incluso l'esaminando n. 2993, la reciproca capitalizzazione degli interessi è stata riscontrata dal Consulente del giudice (i saldi attivi e gli interessi creditori calcolati dall'Istituto di credito sono stati capitalizzati con la stessa periodicità degli interessi debitori), la capitalizzazione trimestrale è stata mantenuta fino alla data del 31.12.2013, non avendo rilevato l'Ausiliario alcuna violazione dell'art. 120 TUB. Per il periodo antecedente la data del 30.06.2000 tutte le competenze sono risultate prescritte, per tutti i rapporti di conto corrente (incluso dunque il numero 2993).
La comprensione delle successive risultanze del mandato peritale espletato richiede, a beneficio di motivazione, l'inquadramento giuridico dell'Istituto della commissione di massimo scoperto, senza dover essere ripetuto ogni singolo rapporto. Nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto, tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente, è una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento Nel corso degli anni, tale commissione è stata spesso applicata in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, e, soprattutto, neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca. Quanto alla modalità di calcolo, non esisteva univocità di prassi da parte delle banche: talvolta veniva calcolata sul massimo saldo debitorio del periodo, a prescindere dalla durata di tale saldo;
altre volte sui saldi debitori che avessero una durata superiore a 10 giorni;
altre volte ancora, nel caso di scopertura di durata superiore ai 10 giorni, sul picco massimo dell'esposizione debitoria. La caratteristica saliente della CMS era nell'effetto che produceva, in quanto obbligava il cliente che si avvalesse dell'affidamento a corrispondere, oltre all'interesse debitore, un compenso che, per essere calcolato sull'esposizione massima e a prescindere dalla durata dell'utilizzo, faceva lievitare significativamente il costo del finanziamento. L'orientamento giurisprudenziale prevalente ha ritenuto che la CMS abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata 21
sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ex multis, in tal senso Tribunale Firenze 16 luglio 2013, secondo il quale
“Quanto alla CMS trimestrale, si osserva che con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 la Cassazione ha finalmente dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. La CMS assume dunque, carattere di corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo, indipendentemente dall'utilizzazione del credito. Se è tale la funzione della CMS, allora la stessa deve essere computata solo ed unicamente nel caso in cui il cliente non abbia mai utilizzato l'apertura di credito. Viceversa, quando la banca, come di solito accade, applica tale commissione in caso di utilizzo dell'apertura di credito, la CMS risulta essere priva di una giustificazione causale, in quanto il corrispettivo della messa a disposizione del cliente di una certa somma è rappresentato dagli interessi corrispettivi applicati, che dovranno essere calcolati, nella misura convenuta, sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il periodo di tempo in cui la somma è stata utilizzata. Pertanto, la CMS va calcolata o sull'intera somma messa a disposizione della banca (accordato) ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente. Da ciò discende che la CMS applicata nel trimestre sull'utilizzato altro non è che un onere mascherato e come tale va trattata e quindi non è dovuta poiché priva di causa. A maggior ragione, l'applicazione di tale commissione risulta oltremodo priva di giustificazione causale, in caso di chiusura del conto, che determina il venir meno anche dell'apertura di credito in esso regolata. La CMS va, dunque, ritenuta indebita in quanto applicata trimestralmente insieme agli interessi passivi, ovvero sull'utilizzato”. In questo contesto è successivamente intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29 novembre 2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28 gennaio 2009 n° 2 prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni. Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intellegibilità delle 22
voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore. È quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L.
6.12.2011 n° 201 (decreto Salva Italia), convertito nella L. 22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012. Sicché, l'attuale disciplina dettata dall'art. 117 bis del T.U.B. e dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n° 644 del 30.6.2012 così articolata prevede:
-Per i contratti di apertura di credito in conto corrente (in base ai quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento) e per gli affidamenti a valere su conti di pagamento (ossia su conti aperti presso istituti di pagamento autorizzati ex art. 114-octies lett. b del TUB) l'applicazione nei rapporti tra intermediari abilitati e clienti siano essi consumatori, o professionisti (non vi rientrano gli operatori professionali del mercato finanziario quali le banche, le società finanziarie, le società di gestione del risparmio, i fondi pensione, ) quali unici oneri a ONroparte_15 carico del cliente di una commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, commissione che deve essere pattuita nel contratto e non deve superare il limite dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente, (che esclude le commissioni per l'istruttoria e le spese per il conteggio degli interessi, potendo invece essere poste a carico del cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per iscrizione ipotecaria e le spese per far fronte a servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento) ed un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate.
-Per gli sconfinamenti (utilizzo extra fido, o in assenza di fido che faccia registrare uno sconfinamento nel saldo di giornata e non nel solo saldo per valuta richiedendosi l'effettivo addebito autorizzato dall'intermediario sia esso richiesto, o meno dal cliente) l'applicazione esclusiva di una commissione istruttoria veloce, (c.i.v.) che va determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto e solo per i clienti che non siano consumatori possono essere previsti tre scaglioni a seconda dell'entità dello sconfinamento, mentre altrimenti non può essere determinata in percentuale rispetto allo sconfinamento, ma non ha un limite fisso predeterminato non dovendo comunque eccedere i costi medi sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento (per cui tale tasso non può essere applicato in caso di sconfinamento per la parte utilizzata nei limiti del fido). La c.i.v. in base all'art. 1 comma 1 ter d.l. 24.3.2012 n° 29 (come modificato dal Decreto CICR) non si applica ai consumatori nei casi di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre 23
bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi e neppure nei casi in cui lo sconfinamento sia la conseguenza di un pagamento effettuato a favore dell'intermediario. Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24.1.2012 n° 1 e successive modifiche ed in base all'art. 117 bis comma 3° del TUB, in quanto l'art. 27 bis nella sua attuale formulazione è stato introdotto per estendere la sanzione della nullità a tutti i casi di violazione della disciplina attuativa dettata dal Decreto CICR sopravvenuto all'art. 117 bis del TUB, il quale ultimo stabilisce che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto escludendo quindi la disciplina della nullità parziale dell'art. 1419 cod. civ.. La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”). Alla luce di tale complessa situazione normativa, la giurisprudenza del Tribunale di Roma ritiene che, con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo) - la cms abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente all'orientamento sopra riportato ed alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela. Per contro, la cms deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la cms come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione. D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della cms in dette ipotesi. 24
Ed invero, laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, la stessa - in genere - viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della cms in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la cms perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido.
Nella fattispecie di causa, il consulente del Giudice ha rilevato che nel contratto di conto corrente n. 2993 e di apertura di credito a valere sul Parte_ medesimo non è stata riportata nessuna modalità di calcolo della Questa è stata calcolata sull'utilizzato e pertanto è stata epurata dai conteggi, essendo priva di causa. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 28.01.2009, n. 2, il Perito ha riscontrato la pattuizione per tutti i rapporti di conto corrente, incluso l'esaminando n. 2993, degli oneri sostitutivi della CMS (corrispettivo su fido accordato e corrispettivo sconfinamento rapporto) che dunque non sono stati espunti dal conteggio finale. Il Giudice condivide l'operato del Consulente in quanto conforme alle richieste del quesito ed aderente all'evoluzione normativa e giurisprudenziale avutasi in materia e sopra richiamata.
Riguardo al tasso di interesse praticato sul conto corrente n. 2993, il Consulente ne ha rilevato la pattuizione scritta e pertanto non ha proceduto ad effettuare i conteggi ai tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB;
parte attrice non ha contestato la modifica delle condizioni contrattuali in violazione della normativa sullo ius variandi;
pertanto, il CTU ha applicato i tassi di interesse come comunicati dall'Istituto di credito negli estratti conto. L'Ausiliario ha poi proceduto alla verifica del superamento del tasso soglia al momento della conclusione dei contratti di conto correnti ed al momento della stipulazione dei contratti di apertura di credito relativi al rapporto di conto corrente n. 2993. La norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, 1° co. d.l. n. 394/2000, convertito in l. n. 24/2001 (norma ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza n. 29/2002 della Corte costituzionale), stabilisce infatti che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, 2° co. c.c. «si intendono usurari gli interessi 25
che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento». Valorizzando la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d. l. n. 394/2000 di interpretazione autentica della l. n. 108/1996, le Sezioni Unite n. 24675/2017 hanno negato tout court la configurabilità nel nostro ordinamento dell'usura sopravvenuta, argomentando come non sarebbe possibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 c.p. “ai fini dell'applicazione» del quale, però, non può farsi a meno - perché così impone la norma d'interpretazione autentica - di considerare il «momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento”
In riferimento al conto corrente n. 2993, data di stipula 21.7.1998, il TEG pattuito è risultato sempre inferiore al tasso soglia, come si evince dalla tabella di riepilogo a pag. 48 della relazione del CTU. Il perito ha poi verificato l'eventuale superamento del tasso soglia al momento di esercizio dello ius variandi e della CMS con la CMS soglia e, ove eccedente la soglia, il margine della CMS sarebbe stato aggiunto ai tassi di interesse del periodo, onde ricalcolarne il TEG tenendo conto della incidenza della CMS. Il modus operandi è conforme alle statuizioni della giurisprudenza di legittimità. Le Sezioni Unite della Cassazione, nella pronuncia n. 16303/2018, hanno statuito che - per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009 - la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. Il criterio da seguire al fine della verifica della usurarietà dei tassi applicati non prevede la sommatoria tout court della commissione di massimo scoperto con tutti i restanti interessi praticati dalla NC, bensì una separata comparazione del tasso effettivo globale con il tasso soglia e della cms effettiva con la “cms soglia”. La sommatoria va dunque effettuata solo con riferimento alla eventuale eccedenza della cms effettiva rispetto alla c.d. cms soglia. L'articolo 2 bis d.l. n. 185/2008, convertito con modificazioni in l. n. 2/2009, il cui art. 2, comma 2 ha stabilito che le commissioni e le 26
provvigioni derivanti da clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione a favore della banca dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 c.c. In applicazione dell'art. 2, 2° co. la NC d'Italia ha emanato nell'agosto del 2009 nuove Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi (TEGM), ricomprendendo tra le voci da prendere in considerazione la cms. La disciplina degli oneri commissionali di messa a disposizione di fondi è, come detto, oggi contenuta nell'art. 117 bis t.u.b. introdotto dal d.l. n. 201/2011. L'art. 117 bis non ha apportato, tuttavia, alcuna deroga alla disciplina dell'art. 2 bis, 2° co. dl 185/2008, sicché le commissioni di affidamento e di istruttoria veloce devono essere sempre computate nel TEG ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
Nel caso di specie, il TEG applicato nell'esercizio dello Ius variandi è risultato sempre inferiore al tasso soglia per il c.c. n. 2993, dunque il Consulente non ha proceduto ad alcuna rettifica (cfr. pag. 53 Relazione).
Venendo al conteggio finale, il C.T.U. ha rilevato che il saldo del conto corrente n° 2993 acceso dalla società ONroparte_2
presso l'istituto
[...] ONroparte_5
(cui poi è subentrato l'NG. ) alla data del
[...] ONroparte_1
15.07.2019 (data di notifica dell'atto di citazione) è pari a: euro 31.606,09, a credito per il correntista, effettuando i conteggi ai tassi di interessi bancari con capitalizzazione trimestrale degli interessi al 31.12.2013 e dal 01.01.2014 senza capitalizzazione, con eliminazione delle commissioni di massimo scoperto, evidenziando una differenza a favore del correntista pari ad € 31.590,48 rispetto al saldo evidenziato dagli estratti conto pari ad € 15,61. Invero, per come si dirà successivamente, tale importo dovrà essere riconsiderato alla luce del valore degli affidamenti concessi al correntista.
In ultima analisi, sempre riguardo al conto corrente n. 2993, l'Ausiliario del Giudice ha verificato la prescrizione delle rimesse ON solutorie, aventi natura di pagamento, eccepita dalla L'individuazione delle rimesse solutorie ha interessato il decennio antecedente la ricezione dell'atto di messa in mora del 18.12.2017, interruttivo della prescrizione ex art. 2943 u.c. c.c. Sono state verificate, dunque, le competenze per il periodo intercorrente tra il 21.07.1998 e la data del 18.12.2007, risultate prescritte (allegato 3 relazione CTU). Il Consulente del Giudice ha constatato che la prescrizione è stata eccepita dalla convenuta solo per i rapporti di conto corrente, CP_5 incluso il n. 2993. 27
Ne consegue che per il conto corrente 2993, già intestato alla
[...]
, i versamenti solutori effettuati nel periodo ONroparte_2 tra il 21.07.1998, data di apertura del conto corrente, alla data del 18.12.2007, non sono stati considerati dal Consulente in quanto, ancorché fossero stati ritenuti indebiti, il correntista non avrebbe comunque avuto diritto alla loro ripetizione, in ragione della eccezione sollevata dalla NC. Questa ha eccepito, infatti, l'inerzia del correntista, il decorso del tempo e la volontà di volerne profittare a fondamento del fatto estintivo oggetto della sua eccezione di prescrizione, oltre a dettagliare le prescritte rimesse solutorie, benché la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto bastevole una eccezione generica ai fini della sua ammissibilità. L'operato del CTU ha tradotto in termini matematici le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, a far data dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24418 del 2010, che ha affermato che l'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità delle clausole negoziali con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di voci passive illegittimamente addebitate, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui le passività non dovute sono stati registrate. Il presupposto su cui si basa la sentenza delle Sezioni Unite n. 24418 del 2010 è che le rimesse si traducono in pagamenti, dai quali decorre il termine di prescrizione, in quanto esse valgano a ridurre lo scoperto di conto corrente non affidato o a ridurre l'esposizione debitoria eccedente l'affidamento. L'onere della prova in ordine alla natura delle rimesse grava sul correntista che introduce l'azione di ripetizione degli addebiti applicati indebitamente dalla banca convenuta, in quanto fatti costitutivi del diritto vantato (natura non dovuta delle poste passive annotate in conto corrente, causa petendi dell'azione). In particolare, per distinguere tra atti ripristinatori della provvista ed atti di pagamento per estinguere il debito verso la banca, sarà il cliente a dover allegare e provare l'esistenza, alla data del versamento, di un'apertura di credito tale da escludere che il versamento stesso abbia natura solutoria (Cass., sez. I, 8 gennaio 2003, n. 58), dovendo quindi a tal fine anche provare l'esatto ammontare dell'affidamento accordato. La prova dell'apertura di credito non può essere data con testimoni o presunzioni, atteso il requisito della forma scritta ad substantiam, anche se l'art. 117 TUB demanda al CICR l'individuazione di diversa forma quando lo richiedano “motivate ragioni tecniche”. In attuazione di tale disposto, la delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003 ha previsto che il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta essere stipulato per iscritto a pena di 28
nullità. Tuttavia, in questo caso sarà il contratto “a monte” che dovrà essere provato (sempre con esclusione di prova testimoniale e presuntiva) dal cliente che lo invoca, anche nella sua compiuta disciplina dell'affidamento “a valle”. La difesa della banca convenuta può eccepire la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine di dieci anni dalle annotazioni passive in conto corrente, quale fatto estintivo. Sulla modalità di formulazione dell'eccezione di prescrizione, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha sciolto il contrasto giurisprudenziale a favore, come anticipato, dell'ammissibilità di una eccezione anche solo generica (che non individui con esattezza i versamento solutori prescritti), affermando il principio di diritto per il quale “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convento in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie”. In applicazione dei principi generali in tema di onere di allegazione, riferito qui alla proposizione di una eccezione in senso stretto, l'elemento che qualifica tale eccezione è l'allegazione della inerzia del titolare del diritto che costituisce, quindi, il fatto principale a cui la legge ricollega l'effetto estintivo del diritto. Si afferma così una simmetria tra quanto richiesto al correntista ai fini della ammissibilità della domanda di ripetizione e quanto richiesto alla banca ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione: da un lato, il correntista potrà limitarsi ad indicare l'esistenza di versamenti indebiti e chiederne la restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato e, dall'altro, la NC potrà limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore in ripetizione e dichiarare di volerne profittare. Nella medesima pronuncia, le Sezioni Unite hanno affermato anche un altro principio di diritto, in tema di decorrenza degli interessi legali di pieno diritto sui crediti pecuniari liquidati dal Giudice nella sentenza che condanna la alla restituzione degli indebiti. Si è statuito che CP_5
“Ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine “domanda”, di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.”. L'obbligo della corresponsione degli interessi da parte dell'accipiens in buona fede, quale debitore dell'indebito percepito, può quindi decorrere da una data antecedente a quella dell'instaurazione del giudizio, ove sia stata preceduta da uno specifico atto di costituzione in mora, considerato che l'art. 2033 c.c. si riferisce genericamente a
“domanda” e non parla specificamente di “domanda giudiziale”, come invece si trova nell'art. 1148 c.c., in base al quale il possessore in 29
buona fede fa suoi i frutti naturali separati ed i frutti civili “fino al giorno della domanda giudiziale”.
Ciò premesso, in punto di diritto, si osserva che per il periodo tra il 21.07.1998 ed il 14.03.2005, l'Ausiliario ha quantificato gli affidamenti concessi ai fini della verifica delle rimesse solutorie sulla base degli estratti conto e dei dati della Centrale dei rischi prodotti dalla attrice per il conto corrente n. 2993, attenendosi al quesito peritale che non ha previsto la verifica di rimesse solutorie sulla base del fido di fatto, inteso come mera tolleranza dello sconfino. Il medesimo criterio di verifica è stato utilizzato per il periodo tra il 21.07.1998 ed il 14.03.2005, per il quale non risultano versati in atti contratti di apertura di credito;
pertanto, sono stati considerati gli affidamenti risultanti dalla Centrale Rischi. Tuttavia, su rilievo del CTP, il consulente del Giudice ha fatto notare che l'importo degli affidamenti risultante dalla centrale rischi sia differente da quello che risulta dalla documentazione contrattuale in atti esistente per il periodo tra il 1.3.2006 ed il 18.12.2007, procedendo quindi alla verifica richiesta dal quesito anche sulla base di contratti di apertura di credito in luogo degli affidamenti risultanti dalla centrale rischi. Il Giudice ritiene di condividere questa seconda impostazione di calcolo in quanto l'importo degli affidamenti che risulta dalla documentazione contrattuale risulta essere parametro di riferimento più certo ed oggettivo, anche per calcolare gli importi relativi al periodo precedente, in luogo del criterio di calcolo fondato solo sugli affidamenti segnalati alla centrale dei rischi, di provenienza unilaterale della CP_5
E dunque, nell'effettuare la verifica nel periodo compresa tra il 21.07.1998 ed il 18.12.2007 sulla base dell'estratto conto per il contratto di c.c. n. 2993, considerando, come detto, l'importo degli affidamenti che risulta dai contratti, invece che quello risultato dalla Co
, tutte le competenze sono risultate prescritte fino al 30.06.2006 (e non solo la quota degli interessi extra fido) e non prescritte quelle dal 1.7.2006 al 18.12.2007. Ne deriva che per il saldo del conto corrente n. 2993, visto l'importo degli affidamenti che risulta dai contratti, acceso dalla allora società
, alla quale è ONroparte_2 ON subentrato l'NG. , con la alla data di notifica ONroparte_1 dell'atto di citazione del 15.7.2019, è pari ad euro 69.338,08 a credito per il correntista, effettuando i conteggi ai tassi di interessi bancari con capitalizzazione trimestrale degli interessi al 31.12.2013 e dal 01.01.2014 senza capitalizzazione, con eliminazione delle commissioni di massimo scoperto, evidenziando una differenza a favore del correntista pari ad € 69.322,47 rispetto al saldo evidenziato dagli estratti conto pari ad € 15,61. 30
A fronte della contestazione degli attori sulle modalità di verifica della natura delle rimesse, si osserva che il CTU ha correttamente individuato le rimesse solutorie sulla base delle originarie annotazioni contabili (c.d. saldo banca) e non sul saldo ricalcolato, in quanto l'art.1422 c.c. dispone che l'azione per la nullità è imprescrittibile salvi gli effetti, però, della prescrizione dell'azione di ripetizione;
ciò per ragioni di stabilità dei rapporti economici e di sicurezza nelle transazioni commerciali. Posto che il ricalcolo richiesto al Consulente è volto a tradurre in termini concreti gli effetti della dichiarazione di nullità, al sol fine di verificare se vi siano somme da ripetersi per quanto si è pagato in base a quelle clausole dichiarate nulle, effettuare dapprima la "depurazione" del conto dalle voci passive addebitate illegittimamente, e verificare poi cosa era pagamento e cosa mero ripristino di provvista, significherebbe porre nel nulla l'eccezione di prescrizione della ripetizione e privare di significato l'inciso dell'art.1422 c.c.1
Per quanto argomentato, il Giudice condivide l'esito del ricalcolo effettuato dal Consulente nominato che individua un credito in ripetizione a favore del correntista pari ad euro 69.322,47, da liquidarsi in dispositivo con interessi a decorrere dal 18.12.2017, data della ON ricezione della messa in mora di
2. Il rapporto di mutuo fondiario n. 091/54/107856 erogato a
dalla ONroparte_2 [...]
ONroparte_5
In riferimento a tale rapporto, gli attori chiedono (lett. c) che venga accertato che, dalla sommatoria di tutte le voci passivi, la banca convenuta abbia applicato interessi in misura superiore alla soglia antiusura, CMS e altri illegittimi addebiti per euro 45.152,41, dichiarando così la nullità di tali pattuizioni e. conseguentemente, ON condanni la alla restituzione degli importi indebitamente ricevuti alla allora , con maggiorazione ONroparte_2 di interessi legali dalle single corresponsioni sino al saldo.
Osserva il Giudice. 31
Il mutuo fondiario n. 107856 è stato stipulato dalla società
[...]
in data 28.11.2003 per l'importo di euro ONroparte_2
200.000,00, poi estinto in data 6.7.2016, con piano di ammortamento recante indicazione delle rate pagate suddivise tra capitale, interessi e spese dalla data di stipulazione alla estinzione. La documentazione depositata, in riferimento a tale rapporto, è stata ritenuta completa dal CTU.
Il mutuo fondiario del 28.11.2003, nr. 107856, come risulta dalle indicazioni dell'Ausiliario, è stato strutturato secondo la applicazione di un piano di ammortamento con l'applicazione del metodo alla francese, il quale prevede rate costituite da una quota interessi, calcolata sul debito in linea capitale residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi;
la restituzione del capitale è stata portata a riduzione del debito, facendo sì che l'interesse non sia stato mai produttivo di altro interesse, ovvero non è stato accumulato al capitale da restituire, non generando pertanto alcun elemento anatocistico. Il regime finanziario della capitalizzazione composta non produce, infatti, alcun effetto anatocistico poiché la quota di interessi è sempre calcolata sul debito in linea capitale residuo dalla rata precedente, cosicché l'interesse di una rata non è mai generativo dell'interesse della rata successiva. Un effetto anatocistico si potrebbe verificare solo se gli interessi fossero calcolati sulla quota di interessi della rata;
tale evenienza è da escludersi in riferimento al mutuo n. 107856, come rilevato dalle valutazioni tecniche del Consulente.
Il tasso di interesse del mutuo fondiario n. 107856 è stato validamente pattuito ed indicato alla data di stipula del contratto di mutuo, pertanto, non ha avuto luogo l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, commi 4 e 7, TUB.
Il perito ha poi proceduto alla verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia al momento della conclusione del contratto di mutuo. Dalle tabelle riportate (pag. 60 CTU) si evince che sia il TAEG che il tasso di mora praticato sono inferiori alla soglia di usura del trimestre di riferimento, alla data del 28.11.2003. La commissione di massimo scoperto e gli oneri sostitutivi non sono mai stati addebitati al rapporto di mutuo fondiario del 24.12.2013 nr. 107586 acceso dalla;
nessuna ONroparte_2 rettifica nel calcolo è stata effettuata, dunque, dal CTU per espungere tale costo.
Riguardo alla contestazione degli attori sulla indeterminatezza del tasso Euribor, il Giudice osserva che la pattuizione di tale indice non vale ad inficiare ex ante la determinatezza dell'oggetto contrattuale, in quanto la sua astratta manipolabilità - da parte degli operatori bancari - non 32
ON prova che la abbia in concreto manipolato il tasso a suo favore. Onere dell'attore sarebbe stato provare che la banca convenuta avesse partecipato alla intesa anticoncorrenziale, avente quale effetto quello di manipolare il tasso Euribor, oggetto della decisione della Commissione europea;
tale intesa è, peraltro, intervenuta successivamente alla stipula del contratto di mutuo fondiario del 28.11.2003, con cui è stato concordato il tasso Euribor tra le parti. Non risulta, dimostrata, dunque, ON né la partecipazione di alla intesa anticoncorrenziale né la effettiva manipolazione del tasso a suo favore, cosicché può affermarsi che l'indice Euribor pattuito abbia determinato con certezza, e senza concreti pregiudizi per il mutuatario, il costo del finanziamento.
Il saldo del mutuo fondiario n. 107586 è pari ad euro “0”, in quanto estinto alla data di introduzione del presente giudizio. Il Giudice concorda con i conteggi effettuati dal CTU - in particolare con la esclusione dell'anatocismo e con la esclusione del superamento del tasso soglia - non rilevando, pertanto, alcuna differenza rispetto al saldo banca da riconoscersi a favore della società già mutuataria.
3. Il rapporto di mutuo fondiario n. 091/01122972 stipulato tra la e la ONroparte_2 [...]
ONroparte_5 La domanda di parte attrice, in riferimento al mutuo fondiario 1122972 (lett. d), è volta ad accertare, dalla sommatoria di tutte le voci passive del credito, l'applicazione di un tasso di interessi in misura superiore alla soglia anti-usura, e in ogni caso addebiti illegittimi per euro 79.655,72, con statuizione di nullità delle pattuizioni così convenute e ON conseguente condanna della alle ripetizione degli importi indebitamente ricevuti a favore dell'allora CI mutuataria
[...]
, con maggiorazione di interessi legali dalle ONroparte_2 singole corresponsioni al saldo.
Osserva il Tribunale. Il mutuo fondiario n. 1122972 è stato stipulato dalla
[...]
in data 24.12.2013 per l'importo di euro ONroparte_2
600.000,00, estinto in data 11.04.2017. Gli attori deducevano la nullità del contratto mutuo fondiario n. 1122972 poiché non avrebbe creato alcuna liquidità a favore della cliente, dato che la società non ONroparte_2 ON avrebbe avuto a disposizione la somma erogata: la impiegava il finanziamento alla società per estinguere parzialmente la esposizione debitoria derivante dal c.c. 2993. Tale prassi, secondo gli attori, sarebbe da censurare con la nullità del contratto, in quanto la causa illecita sarebbe stata quella di creare una obbligazione virtuale, assistita da garanzia reale (mutuo fondiario), al fine di coprire passività dello stesso mutuante, con conseguente obbligo restitutorio a carico della società mutuataria per gli interessi corrisposti su rate di mutuo, invero, mai 33
effettivamente goduto. In particolare: euro 79.655,72 a titolo di interessi ed euro 7.028,24 per spese accessorie.
La contestazione di parte attrice merita un approfondimento poiché si inserisce nell'ampio dibattito sulla validità del c.d. mutuo solutorio. La giurisprudenza è unanime nel ritenere che il contratto di mutuo sia un contratto reale che si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, la quale costituisce elemento costitutivo del contratto, evidenziando come il requisito della realità possa essere integrato anche mediante il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa, adattando la realità dell'accordo alla dematerializzazione dei valori mobiliari e alla evoluzione della normativa antiriciclaggio che pone limiti l'uso del contante (Cass. III, n. 35959/2021; Cass. III, n. 17194/2015). Disponibilità giuridica che può ritenersi sussistente, come equipollente della «traditio», nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo (Cass. III, n. 14270/2011), ancorché tale disponibilità sussista solo momentaneamente nella sfera patrimoniale del mutuatario. Di recente, la Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute a dirimere la questione concernente l'idoneità del contratto di mutuo cd. solutorio a costituire titolo esecutivo evidenziando, nei principi di diritto, che “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo” (Cass. S.U. n. 5841/2025). La validità del contratto di mutuo non può, dunque, essere messa in discussione né sotto il profilo del perfezionamento dell'accordo né sotto l'aspetto causale, allorché il cliente abbia ricevuto la disponibilità giuridica della provvista, utilizzata poi per ripianare passività pregresse a favore dello stesso mutuante. La realità del mutuo è integrata dalla disponibilità giuridica, seppur momentanea, delle somme erogate sul conto corrente del mutuatario;
la destinazione della somma mutuata, a coprire parte della esposizione debitoria del mutuatario, non attiene al momento genetico e funzionale del contratto (diversamente dal mutuo di scopo), ma costituisce esecuzione di un motivo soggettivo delle parti il quale, senza penetrate 34
nel congegno causale, viene ad attuarsi mediante atti dispositivi del mutuatario. Diretta conseguenza di queste considerazioni è che la destinazione delle somme erogate al ripianamento di esposizioni debitorie pregresse, anche ove attuata mediante una semplice operazione contabile di giro, non priva il mutuo della sua efficacia, anzi ne presuppone il perfezionamento con l'accredito delle somme sul conto corrente del mutuatario, indipendentemente dalla successiva destinazione delle somme (che in astratto potrebbe non avvenire). Anche nel caso in cui le somme vengano accreditate su un conto corrente già in passivo nei confronti della NC mutuante, l'estinzione o la riduzione del debito rappresenta un effetto diretto della sua erogazione, senza incidere né sulla validità del mutuo né sulla disponibilità giuridica delle somme, posto che il mutuatario, accettando il regolamento del conto, è consapevole della propria esposizione debitoria. Non venendo in rilievo alcuna norma imperativa di ordine pubblico che vieti l'impiego delle somme mutuate per coprire passività pregresse né il collegamento negoziale, che qui si realizza con la concessione del mutuo fondiario per l'estinzione di un debito chirografario, possa definirsi affetto da causa illecita o in frode alla legge, la domanda di nullità del contratto mutuo fondiario n. 1122972 deve essere rigettata, per quanto sopra argomentato e motivato.
Il contratto in parola prevede un piano di ammortamento con indicazione delle rate pagate suddivise tra capitale, interessi e spese dalla data di stipula all'estinzione. Il CTU ha proceduto dell'attività consulenziale rilevando la presenza in atti della documentazione contrattuale del mutuo fondiario n. 1122972 del 24.12.2013. Come già motivato per il mutuo fondiario n. 107856, anche il mutuo fondiario n. 1122972 è strutturato sulla base di un piano di ammortamento che contempla l'applicazione del metodo alla francese. Le rate sono costituite da una quota di interessi, calcolata sul debito in linea capitale residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi;
la restituzione del capitale è stata portata a riduzione del debito, facendo sì che l'interesse non sia stato mai produttivo di altro interesse, ovvero non è stato accumulato al capitale da restituire, non generando, pertanto, alcun elemento anatocistico. Anche qui valgono le considerazioni già espresse in relazione al mutuo fondiario 107856 che escludono, nel caso specifico, alcuna interferenza tra il divieto di anatocismo ed il piano di ammortamento definito sull'applicazione del metodo “alla francese”. Il regime finanziario della capitalizzazione composta non genera alcun effetto anatocistico poiché la quota di interessi è stata sempre calcolata sul debito in linea capitale residuo dalla rata precedente, cosicché l'interesse di una rata non è mai 35
stato produttivo dell'interesse della rata successiva. Un effetto anatocistico si sarebbe potuto verificare solo se gli interessi fossero stati calcolati sulla quota di interessi della rata precedente;
tale evenienza, come detto, è da escludersi anche in riferimento al mutuo n. 1122972, secondo le condivisibili valutazioni tecniche del CTU. Il tasso di interesse del mutuo fondiario n. 1122972 è stato validamente pattuito ed indicato alla data di stipula del contratto di mutuo, pertanto, non ha luogo l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, commi 4 e 7, TUB. Rispetto al tasso di interesse applicato, l'attore non ha allegato la violazione della normativa relativa allo ius variandi;
dunque, il Consulente non ha correttamente operato alcuna rettifica nel senso indicato dal quesito peritale.
La consulenza ha poi proceduto a verificare il superamento del tasso soglia al momento della conclusione del contratto, come da orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità. All'esito del calcolo, tanto il TAEG quanto il tasso di mora sono risultati inferiori alla soglia usura del trimestre di riferimento. La commissione di massimo scoperto e gli oneri sostitutivi non sono mai stati addebitati al rapporto di mutuo fondiario del 24.12.2013 nr. 1122972 acceso dalla;
nessuna ONroparte_2 rettifica nel calcolo è stata effettuata, dunque, dal CTU al fine di espungere tale costo.
Dal conteggio finale del Consulente, il saldo del mutuo fondiario n. 1122972 è pari ad euro “0”, in quanto estinto alla data di introduzione del presente giudizio. Il Giudice concorda con i conteggi effettuati dal CTU - in particolare con la esclusione dell'anatocismo e con la esclusione del superamento del tasso soglia - non rilevando, pertanto, alcuna differenza rispetto al saldo banca da riconoscersi a favore della società già mutuataria.
4. Il rapporto di conto corrente n. 2994 tra
[...]
e ONroparte_3 ONroparte_5
[...]
Parte attrice domanda, previo accertamento della applicazione di interessi in misura superiore alla soglia antiusura, commissioni di massimo scoperto e in ogni caso addebiti illegittimi per euro 73.812,27, la dichiarazione della nullità delle pattuizioni così convenute e la conseguente condanna della alla ONroparte_5 restituzione di tali importi a ONroparte_3
con maggiorazione di interessi legali dalle singole corresponsioni
[...] al saldo.
Il Giudice, senza diffondersi nella ripetizione di argomentazioni giuridiche esposte in riferimento ai medesimi Istituti in rilievo per i rapporti contrattuali già esaminati, osserva quanto segue. 36
Il conto corrente ordinario n° 2994 acceso dalla società
[...]
è stato aperto in data ONroparte_3
21.08.1998. Il rapporto di conto corrente è risultato in essere alla data di notifica dell'atto di citazione del 15.07.2019 con saldo a credito pari ad euro 94.946,63. La documentazione contrattuale depositata, relativa al c.c. 2994, è risultata completa: il CTU ha potuto ricostruire l'andamento del rapporto dall'esame del conto corrente ordinario n° 2994 acceso dalla società in ONroparte_3 data 21.08.1998; dal contratto di anticipo fatture n. 2994 del 4.6.1998; dal contratto di apertura di credito del 21.7.2005 di euro 103.000,00 con durata al 15.1.2006; dal contratto di integrazione di c.c. della cms e servizi aggiuntivi del 8.9.2009; estratti di conto corrente, riassunti scalari ed elementi per il conteggio delle competenza del c.c. n. 2994. In particolare, il Consulente ha riscontrato la presenza di tutti gli estratti conto dalla data di apertura del conto corrente (21.08.1998) sino alla data di notifica dell'atto di citazione (15.7.2019). Trattandosi di azione di ripetizione di indebito promossa dal correntista, il Consulente non ha apportato alcuna rettifica al saldo risultante dal primo estratto conto disponibile.
Il modus procedendi è aderente agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione ed il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento” (ex multis, Cass. n. 11543/2019). Nel caso in cui è la ad assumere la veste di CP_5 convenuta, è il correntista, quindi, a dover dissolvere l'incertezza relativa al pregresso andamento del rapporto, cosicché, in assenza di contrari riscontri, la base di calcolo potrà attestarsi sul saldo iniziale del primo degli estratti conto acquisiti al giudizio che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato comunque più sfavorevole allo stesso attore.
Riguardo al quesito anatocistico, l'Ausiliario del Giudice ha effettuato i conteggi con la capitalizzazione trimestrale sino al 31.12.2013, rilevando la reciproca capitalizzazione degli interessi, e dal 1.1.2014 sino al 15.7.2019 (data di notifica della citazione), senza alcuna capitalizzazione. Ha precisato, inoltre, che - all'esito di verifica della prescrizione - sono risultate prescritte tutte le competenze maturate sino al 30.09.2006. Sul punto, il Giudice osserva che il CTU ha correttamente risposto al quesito, in quanto per i contratti stipulati prima del 30.6.2000, come il conto corrente n. 2994, sottoscritto il 21.08.1998, il divieto anatocismo vale dal 1.7.2000, ma non in termini assoluti, bensì solo in assenza di reciprocità tra la parti, dunque in violazione dell'art. 120 TUB vigente 37
ratione temporis. Considerato che per il conto corrente in esame il Consulente ha riscontrato la reciproca capitalizzazione degli interessi, è corretto il mantenimento della capitalizzazione reciproca trimestrale sino alla data del 31.12.2013, non venendo in rilievo la violazione dell'art. 120 TUB allora vigente.
Prima di procedere alla stima dell'eventuale superamento del tasso soglia, il CTU ha rilevato la pattuizione scritta del tasso di interessi passivo per il contratto di conto corrente n. 2994, senza quindi effettuare i conteggi in applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB. Gli attori non hanno contestato la variazione del tasso di interesse nel corso del rapporto, in violazione della normativa dello ius variandi;
dunque, sono stati correttamente applicati i tassi di interesse comunicati dalla negli estratti conto. CP_5
Il Consulente ha verificato l'omesso superamento del tasso soglia al momento della conclusione del contratto di apertura di conto corrente n. 2994 e al momento della stipulazione dei contratti di apertura di credito regolati nel medesimo conto corrente. Nello specifico, il TEG pattuito è risultato sempre ampiamente inferiore al tasso soglia del trimestre di riferimento. Si è anche verificata la CMS applicata con la CMS soglia, al fine di aggiungere il margine della prima, ove fosse risultata eccedente alla soglia, ai tassi di interesse del periodo per ricalcolare il TAEG tenendo conto della incidenza della CMS praticata. Dalle verifiche effettuate, il Consulente ha rilevato che il TEG applicato nell'esercizio dello ius variandi è stato sempre inferiore al tasso soglia per il c.c. n. 2994 (cfr. pag. 55 relazione CTU). Relativamente alla verifica della usura, la difesa tecnica della società non ha avuto particolari osservazioni ai calcoli del CTU.
Riguardo al quesito sulla Commissione di , l'esperto Persona_2 ha rilevato che nel contratto di conto corrente n. 2994 e di apertura di credito a valere sullo stesso, non è stata riportata alcuna modalità di calcolo della CMS;
la stessa è stata calcolata sull'utilizzato, dunque epurata dai conteggi in quanto priva di giustificazione causale (come da motivazioni già espressa in riferimento al c.c. 2993). Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, risultano, invece, contrattualmente pattuiti per il rapporto di conto corrente n. 2994 gli oneri sostitutivi della c.m.s. (Corrispettivo su fido accordato e Corrispettivo sconfinamento rapporto) che, pertanto, non sono stati espunti dai calcoli. Dall'evoluzione contabile del rapporto di conto corrente n. 2994 intestato alla è ONroparte_3 risultato, quale differenza dal saldo banca, un credito a favore della correntista per euro 2.910,59. In particolare, il saldo evidenziato dagli estratti conto è pari ad euro 94.946,63, mentre il CTU ha rilevato un saldo a credito per il correntista di euro 97.857,22, effettuando conteggi 38
a tassi di interessi bancari con capitalizzazione trimestrale di questi al 31.12.2013 e dal 1.1.2014 senza capitalizzazione alcuna, con eliminazione delle CMS, evidenziando pertanto la differenza a favore del correntista di euro 2.910,59.
La ha eccepito la prescrizione anche per il rapporto di conto CP_5 corrente n. 2994 e, dunque, il CTU ha proceduto ad effettuare la verifica di tutte le competenze prescritte, non solo della quota degli interessi extra fido, come da quesito. Le rimesse solutorie sono state individuate per il decennio che precede la ricezione dell'atto di messa in mora del 18.12.2017, quindi dalla data di apertura del conto corrente (21.08.1998) sino 18.12.2007. Dalle verifiche condotte sulla base dell'estratto conto per il conto corrente n. 2994, tutte le competenze sono risultate prescritte sino al 30.06.2006 (allegato 7), e parzialmente prescritte le competenze maturate al 30.09.2009; non prescritte le successive.
Le rimesse solutorie sono state individuate in base alle originarie annotazioni contabili della e dei dati della Centrale rischi CP_5 prodotti dalla parte attrice, come da quesito, non sulla base dei saldi ricalcolati. La verifica della natura delle rimesse solutorie è corretta in quanto, confermando quanto già chiarito in riferimento a quelle operate sul conto corrente n. 2993, l'art.1422 c.c. dispone che l'azione per la nullità è imprescrittibile, salvi gli effetti della prescrizione dell'azione di ripetizione. Posto che il ricalcolo richiesto al Consulente è volto a tradurre in termini concreti gli effetti della dichiarazione di nullità, al sol fine di verificare se vi siano somme da ripetersi per quanto si è pagato in base alle clausole dichiarate nulle, effettuare dapprima la "depurazione" del conto dalle voci passive addebitate illegittimamente, e verificare poi cosa era pagamento e cosa ripristino di provvista, significherebbe porre nel nulla l'eccezione di prescrizione della ripetizione e privare di significato l'inciso dell'art.1422 c.c.
5. Il rapporto di conto corrente n. 3562 tra l'NG.
[...]
e la CP_1 ONroparte_5
Parte attrice domanda, previo accertamento dell'applicazione di interessi in misura superiore alla soglia antiusura, commissioni di massimo scoperto e ulteriori addebiti illegittimi per complessivi euro 26.915,51, la declaratoria di nullità delle pattuizioni convenute in siffatta misura e, conseguentemente, la condanna della alla CP_5 restituzione di tali importi all'NG. con maggiorazione ONroparte_1 di interessi legali dalle singole corresponsioni al saldo.
Il Tribunale osserva quanto segue. Il conto corrente intestato a è stato aperto in data ONroparte_1
24.5.2014. Il rapporto di conto corrente in esame è risultato ancora in 39
essere alla data di notifica dell'atto di citazione del 15.07.2019, con un saldo a credito per euro 70,64. La documentazione che il CTU ha utilizzato per ricostruire la posizione contabile del , rispetto al conto corrente n. 3562, è stata ONroparte_1 la seguente: contratto di conto corrente n° 3562 del 24.05.2000 (presente in atti); contratto di apertura di credito del 15.03.2005 di euro 25.823,00 con durata a revoca;
contratto di integrazione di c.c. della c.m.s. e servizi aggiuntivi del 08.09.2009; estratti di conto corrente, riassunti scalari ed elementi per il conteggio delle competenze del conto relativi al periodo dal 24 maggio 2000 sino al 15 settembre 2019. La documentazione è risultata completa ai fini dell'esame contabile. Trattandosi di azione di ripetizione di indebito oggettivo promossa dal correntista, il CTU non ha correttamente rettificato il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile.
Per rispondere al quesito posto sull'anatocismo, i conteggi sono stati effettuati dal Consulente con capitalizzazione trimestrale fino al 31.12.2013, avendo rilevato sia la clausola contrattuale scritta della capitalizzazione trimestrale nel contratto di apertura di credito del 15.03.2005 sia la reciproca capitalizzazione degli interessi (precisando che a seguito della verifica della prescrizione tutte le competenze maturate fino al 18.12.2007, decennio antecedente la data di messa in mora del 18.12.2017, sono risultate prescritte), e dal 01.01.2014 al 15.07.2019 (data di notifica dell'atto di citazione) senza alcuna capitalizzazione. L'operato del CTU è corretto in quanto il quesito ha previsto, per i contratti stipulati anteriormente al 30.6.2000 (incluso, quindi, il c.c. n. 3562 stipulato in data 24.05.2000), di espungere l'anatocismo dal 1.7.2000, ma solo in assenza di reciprocità tra le parti, e quindi in violazione dell'art. 120 TUB.
Considerato che
anche per il rapporto di conto corrente n. 3562, il Consulente ha riscontrato la reciproca capitalizzazione degli interessi (essendo presenti saldi attivi e gli interessi creditori calcolati dall'Istituto di credito sono stati capitalizzati con la stessa periodicità degli interessi debitori), la capitalizzazione trimestrale è stata mantenuta, non avendo la violato l'art. 120 CP_5
TUB vigente ratione temporis. Peraltro, per il periodo antecedente la data del 30.06.2000 tutte le competenze sono risultate comunque prescritte.
Per il conto corrente n. 3562, il Consulente ha rilevato la pattuizione scritta del tasso di interesse passivo e, pertanto, non ha correttamente effettuato i conteggi ai tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB. I tassi di interesse sono stati applicati come comunicati dalla negli estratti CP_5 conto, posto che l'attrice non ha contestato specificatamente la modifica delle condizioni contrattuali in violazione della normativa di cui all'art. 118 TUB relativa all'esercizio dello ius variandi. 40
Dalla verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia al momento della conclusione del contratto di conto corrente ordinario n. 3562, ed al momento della stipulazione dei contratti di apertura di credito relativi al tale rapporto, l'Ausiliario del Giudice ha elaborato delle tabelle (cfr. pag. 50 relazione) dalle quali risulta che il TEG pattuito è sempre stato inferiore al tasso soglia del trimestre di riferimento, situazione illustrata anche nella tabella di riepilogo a pag. 51. Si è poi proceduto alla verifica del superamento del tasso soglia aggiungendo il margine della CMS, ove eventualmente applicata in eccedenza alla CMS soglia, ai tassi di interesse del periodo, onde ricalcolare il TEG tenendo conto della incidenza della CMS. Il TEG applicato è stato sempre inferiore al tasso soglia, anche nell'esercizio dello ius variandi (cfr. pag. 56).
Il Consulente ha rilevato che nel contratto di conto corrente n. 3562, e di apertura di credito a valere sul medesimo, non è stata riportata nessuna modalità di calcolo della c.m.s.; inoltre questa è stata calcolata sull'utilizzato e, pertanto, il CTU ha proceduto ad epurarla dai conteggi per la posizione in esame, data la sua nullità per difetto causale. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, invece, sono risultati contrattualmente pattuiti gli oneri sostitutivi della c.m.s. (Corrispettivo su fido accordato e Corrispettivo sconfinamento rapporto) i quali, pertanto, non sono stati espunti dai conteggi.
Dall'esame della documentazione presente in atti, la ricostruzione dell'andamento contabile del rapporto di c.c. n. 3562 acceso da
[...] ON
presso la ha consentito di accertare, alla data del CP_1
15.7.2019, una differenza a credito in favore della correntista per euro 2.867.01, rispetto al saldo evidenziato dagli estratti conto per euro 70,64. In particolare, l'importo a credito indicato è risultato dalla differenza tra il valore di euro 2.937,66 - a credito del correntista effettuando i conteggi ai tassi di interessi bancari con capitalizzazione trimestrale degli interessi al 31.12.2013 e dal 01.01.2014 senza capitalizzazione, con eliminazione delle commissioni di massimo scoperto - ed il saldo evidenziato dagli estratti conto pari ad euro 70,64.
Si precisa che tale importo a credito è stato determinato non considerando i versamenti solutori prescritti per il periodo dal 24.05.2000 alla data del 18.12.2007, cioè il periodo che intercorre dalla apertura del rapporto di conto corrente n. 3562 sino al decennio antecedente la costituzione in mora della (18.12.2017); CP_5 dall'allegato 11 alla relazione, si evince che tutte le competenze (non solo gli interessi extra fido pagati) al 18.12.2007 sono risultate prescritte, quindi comunque non ripetibili. Le rimesse solutorie sono state individuate in base alle originarie annotazioni contabili della e ai dati della Centrale rischi prodotti CP_5 41
dalla parte attrice, come da quesito, e non sulla base dei saldi ricalcolati. La verifica della natura delle rimesse solutorie è corretta in quanto, confermando quanto già chiarito in riferimento a quelle operate sul conto corrente n. 2993 e sul conto corrente n. 2994, l'art.1422 c.c. dispone che l'azione per la nullità è imprescrittibile, salvi gli effetti della prescrizione dell'azione di ripetizione. Posto che il ricalcolo richiesto al Consulente è volto a tradurre in termini concreti gli effetti della dichiarazione di nullità, al sol fine di verificare se vi siano somme da ripetersi per quanto si è pagato in base alle clausole dichiarate nulle, effettuare dapprima la "depurazione" del conto dalle voci passive addebitate illegittimamente, e verificare poi cosa era pagamento e cosa ripristino di provvista, significherebbe porre nel nulla l'eccezione di prescrizione della ripetizione e privare di significato l'inciso dell'art.1422 c.c.
ON
6. Il contratto di mutuo n. 42569 del 5.05.2014 tra e l'NG.
ONroparte_1
Parte attrice domanda, previo accertamento della nullità delle pattuizioni concernenti interessi, commissioni e addebiti relativi al rapporto di conto corrente n. 3562, la condanna della ONroparte_5 al risarcimento in favore dall'NG.
[...] ONroparte_1 dell'importo complessivo di euro 5.616,71, di cui euro 5.290,52 per interessi, euro 192,00 per spese, euro 168,75 per interessi preammortamento ed euro 5,04 per interessi di mora.
Si eccepisce, inoltre, la nullità del collegamento negoziale tra il contratto di prestito personale n. 42569 ed il rapporto di conto corrente ON n. 3562, in quanto il finanziamento sarebbe stato concesso da per ripianare le passività maturate nell'ambito del suddetto rapporto di c.c. intrattenuto con lo stesso mutuatario.
Osserva il Tribunale. Il contratto di mutuo (un prestito personale) tra e ONroparte_1 ON la è stato stipulato in data 5.5.2014 per l'importo di euro 27.000,00, estinto in data 31.05.2018 (saldo 0). Tale contratto, rinvenuto in atti, prevede un piano di ammortamento a tasso fisso con indicazione delle rate pagate suddivise tra capitale, interessi e spese dalla data di stipula sino alla sua estinzione. La documentazione è stata ritenuta completa dal CTU per procedere alla ricostruzione dell'evoluzione contabile del rapporto in esame.
Il piano di ammortamento del prestito personale del 05.05.2014 è stato strutturato, come da rilevazione del CTU, secondo l'applicazione del metodo c.d. “alla francese” , il quale prevede rate costituite da una quota interessi, calcolata sul debito in linea capitale residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi;
la restituzione del capitale è stata portata a 42
riduzione del debito, facendo sì che l'interesse non sia stato mai produttivo di altro interesse - ovvero non è stato accumulato al capitale da restituire - non generando, pertanto, alcun elemento anatocistico. Valgono le considerazioni già espresse in relazione ai contratti di mutuo fondiario esaminati, che escludono, anche nel caso del prestito personale n. 42569 del 5.5.2014, alcuna interferenza tra il divieto di anatocismo ed il piano di ammortamento definito sull'applicazione del metodo alla francese. Il regime finanziario della capitalizzazione composta non genera, infatti, alcun effetto anatocistico poiché la quota di interessi è stata sempre calcolata sul debito in linea capitale residuo dalla rata precedente, cosicché l'interesse di una rata non è mai stato produttivo dell'interesse della rata successiva. Un effetto anatocistico si sarebbe potuto verificare solo se gli interessi fossero stati calcolati sulla quota di interessi della rata precedente;
tale evenienza, come detto, è da escludersi anche in riferimento al mutuo in esame, secondo le condivisibili valutazioni tecniche del CTU.
I conteggi non sono stati effettuati secondo i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB, in quanto il Consulente ha rilevato la valida pattuizione del tasso di interesse alla data di stipula del contratto. La parte attrice non ha contestato in maniera specifica la violazione della normativa relativa allo ius variandi, pertanto non sono state apportate rettifiche, come da quesito peritale.
All'esito della verifica del superamento del tasso soglia, il perito ha riscontrato come sia il TAEG che il tasso di mora siano risultati inferiori al tasso soglia del trimestre di riferimento (allegato 23). La CMS e gli oneri sostitutivi non sono stati mai addebiti al rapporto di prestito personale del 5.5.2014, pertanto il Consulente non ha proceduto a verificare l'eventuale superamento del tasso soglia aggiungendo il margine di eccedenza della CMS soglia al tasso di interesse praticato al cliente.
Il perito ha rilevato che, alla data di introduzione del giudizio del 15.07.2019, il saldo del prestito personale del 05.05.2014 (estinto in data 31.05.2018) è pari ad euro 934,64; si evidenzia, pertanto, una differenza a credito in favore di pari importo al ONroparte_1 saldo euro 0,00. CP_5
Sull'impiego delle somme mutuata dal per ONroparte_1
l'estinzione di passività pregresse nei confronti del mutuante, maturate nel corso del rapporto di conto corrente n. 3562, si richiamano le argomentazioni diffusamente profuse in ordine alla validità del mutuo solutorio (cfr. Cass. S.U. n. 5841/2025) non venendo in rilievo l'illiceità causale del procedimento negoziale indiretto né la carenza di realità del mutuo, perfezionandosi il contratto nel momento in cui il mutuatario consegue la disponibilità giuridica delle somme sul proprio 43
conto corrente, indipendente dal successivo utilizzo delle medesime, quale momento che attiene alla fase esecutiva del rapporto già validamente concluso. Non si rinviene, inoltre, nell'ordinamento giuridico alcuna norma imperativa che precluda un siffatto utilizzo del credito.
7. Il rapporto di conto corrente n. 3113 tra l'NG.
[...]
e la CP_4 ONroparte_5
Parte attrice, in relazione al conto corrente n. 3113, domanda, previo accertamento dell'applicazione di interessi in misura superiore alla soglia anti-usura, commissioni di massimo scoperto e in ogni caso addebiti illegittimi per euro 18.692,22 - di cui euro 9.292,73 a titolo di interessi anatocistici, euro 5.857,31 a titolo di cms, euro 3.542,18 a titolo di spese chiusura trimestrali - la dichiarazione di nullità delle pattuizioni convenute in siffatta misura e, conseguentemente, la condanna della alla restituzione di ONroparte_5 tali importi all'NG. , con maggiorazione di interessi ONroparte_4 legali dalle singole corresponsioni al saldo.
Osserva il Tribunale. Il conto corrente n. 3113 è stato stipulato da con ONroparte_4 ON la in data 16.11.1998. Tal rapporto è risultato ancora in essere alla data di notifica dell'atto di citazione del 15.7.2019, e presenta un saldo a credito di euro 47,13. Per la verifica degli importi pretesi in restituzione, il CTU ha esaminato il contratto di conto corrente n° 3113 del 16.11.1998; il contratto di integrazione di c.c. della c.m.s. e servizi aggiuntivi del 08.09.2009; il contratto di conto corrente n° 3113 del 09.04.2015; tutti gli estratti di conto corrente, riassunti scalari ed elementi per il conteggio delle competenze del conto c/c n° 3113 relativi ai seguenti periodi dall'accensione del conto sino alla notifica dell'atto di citazione. L'azione di ripetizione dell'indebito è stata promossa dal correntista, quindi il Consulente non ha correttamente rettificato il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile, come da quesito peritale.
I conteggi per il rispondere al quesito sull'anatocismo sono avvenuti conformemente alle richieste del Giudice: capitalizzazione trimestrale fino al 31.12.2013, poiché il perito ha rilevato la reciproca capitalizzazione degli interessi (precisando che a seguito della verifica della prescrizione tutte le competenze maturate fino al 18.12.2007, decennio antecedente la data di messa in mora del 18.12.2017, sono risultate prescritte), e dal 01.01.2014 al 15.07.2019 (data di notifica dell'atto di citazione) senza alcuna capitalizzazione. L'operato del CTU è esatto, in quanto il quesito ha previsto, per i contratti stipulati anteriormente al 30.6.2000 (incluso, quindi, il c.c. n. 3113 stipulato in data 16.11.1998), di espungere l'anatocismo dal 44
1.7.2000, ma solo in assenza di reciprocità tra le parti, e quindi in violazione dell'art. 120 TUB allora vigente.
Considerato che
anche per il rapporto di conto corrente n. 3113 il Consulente ha riscontrato la reciproca capitalizzazione degli interessi (essendo presenti saldi attivi e gli interessi creditori calcolati dall'Istituto di credito sono stati capitalizzati con la stessa periodicità degli interessi debitori), la capitalizzazione trimestrale è stata mantenuta, non avendo la CP_5 violato l'art. 120 TUB vigente ratione temporis. Peraltro, per il periodo antecedente la data del 30.06.2000 tutte le competenze sono risultate comunque prescritte.
L'Ausiliario, nell'effettuare i conteggi, ha applicato il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB, non avendo rilevato la pattuizione del tasso di interesse passivo per il conto corrente n. 3113. Alla data di stipula del contratto (16.11.1998), il TEG pattuito è risultato sempre inferiore al tasso soglia, come riportato nella tabella di riepilogo (pag. 51 relazione). Il TEG applicato, nell'esercizio dello ius variandi, è sempre stato inferiore al tasso soglia (pag. 58 Relazione).
Il Consulente ha rilevato che, nei contratti di conto corrente n. 3113 e di apertura di credito a valere sul medesimo, non è stata riportata nessuna modalità di calcolo della c.m.s.; inoltre questa è stata calcolata sull'utilizzato e, pertanto, il CTU ha proceduto correttamente ad epurarla dai conteggi per tale posizione, in quanto nulla per difetto causale. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, invece, sono risultati contrattualmente pattuiti gli oneri sostitutivi della c.m.s. (Corrispettivo su fido accordato e Corrispettivo sconfinamento rapporto) i quali, pertanto, non sono stati espunti dai conteggi.
I versamenti solutori sono stati verificati dal Consulente per il periodo dal 16.11.1998 (apertura del c.c. n. 3113) alla data del 18.12.2007, ON antecedente di 10 anni la messa in mora della (18.12.2017). Nell'arco temporale dal 16.11.1998 al 18.12.2007, tutte le competenze (non solo gli interessi pagati extra fido) sono risultate prescritte (allegato 15). La verifica della natura solutoria delle rimesse è stata effettuata sulla base degli estratti conto (saldo banca), e non in base al saldo ricalcolato, in quanto - come sopra esposto in riferimento alle rimesse operate sul conto corrente n. 2993, sul conto corrente n. 2994 e sul conto corrente n. 3562 - l'art.1422 c.c. dispone che l'azione per la nullità è imprescrittibile, salvi gli effetti della prescrizione dell'azione di ripetizione. Posto che il ricalcolo richiesto al Consulente è volto a tradurre in termini concreti gli effetti della dichiarazione di nullità, al sol fine di verificare se vi siano somme da ripetersi per quanto si è pagato in base alle clausole dichiarate nulle, effettuare dapprima la "depurazione" del conto dalle voci passive addebitate illegittimamente, e verificare poi cosa era pagamento e cosa ripristino di provvista, 45
significherebbe porre nel nulla l'eccezione di prescrizione della ripetizione e privare di significato l'inciso dell'art.1422 c.c.
Il CTU, esaminata la documentazione in atti, ha ricostruito l'evoluzione contabile del rapporto di conto corrente ordinario n. 3113 intestato a ON presso riscontrando, alla data di ONroparte_4 notificazione della citazione (15.07.2019), un saldo a credito del correntista di euro 6.092,20, effettuando i conteggi ai tassi di interessi sostitutivi di cui all'art.117 TUB, con capitalizzazione trimestrale degli interessi al 31.12.2013, e dal 01.01.2014 senza capitalizzazione, con eliminazione delle commissioni di massimo scoperto, evidenziando, dunque, una differenza a favore del correntista pari ad € 6.045,07, rispetto al saldo riportato dagli estratti conto pari ad € 47,13.
8. Il rapporto di mutuo fondiario n. 5184 racc. 1675 30.10.2002 ON tra e l'NG. . ONroparte_4
La parte attrice domanda, previo accertamento della applicazione di interessi in misura superiore alla soglia antiusura, commissioni di massimo scoperto e in ogni caso addebiti illegittimi per euro 65.083,03, la declaratoria di nullità delle clausole pattuite in siffatta misura e, conseguentemente, la condanna della ONroparte_5 alla restituzione di tali importi all'NG. , con
[...] ONroparte_4 maggiorazione di interessi legali dalle singole corresponsioni al saldo.
Osserva il Giudice. Il mutuo fondiario rep. n. 5184 è stato sottoscritto in data 30.10.2002 dall'NG. , per l'importo di euro 300.000,00, con ONroparte_4 ON la mutuante La documentazione versata in atti non ha consentito al Consulente di verificare l'eventuale estinzione del rapporto alla data di introduzione del giudizio. La posizione debitoria o creditoria non è stata, dunque, determinabile. Il perito ha rinvenuto il contratto di mutuo fondiario, ma non il piano di ammortamento delle rate, che non risulta allegato. Non ha potuto quindi accertare se anche il mutuo fondiario rep. 5184, raccolta n. 1675, fosse strutturato secondo l'applicazione del metodo alla francese, come avvenuto per gli altri mutui esaminati. In particolare, l'allegazione è risultata carente di quietanze di versamento delle rate o, in alternativa, del rendiconto del finanziamento con specifica imputazione dei pagamenti alla rata, con suddivisione per rata tra la quota capitale, la quota interessi, le spese e gli eventuali interessi di mora pagati.
Per il mutuo fondiario in esame, l'Ausiliario ha rilevato la valida pattuizione, alla data di stipulazione, del tasso di interesse;
pertanto, non ha proceduto ad effettuare i conteggi ai sensi dell'art. 117 TUB applicando i tassi sostitutivi ivi previsti. 46
Parte attrice non ha contestato specificatamente la violazione della normativa relativa allo ius variandi; dunque, il CTU non ha apportato rettifica alcuna, come indicato dal quesito peritale. Nel procedere al controllo sul superamento del tasso soglia al momento della conclusione del contratto, il Consulente ha rilevato che - alla data del 30.10.2002 - sia il TAEG sia il tasso di mora sono risultati inferiori alla soglia usura del trimestre di riferimento (allegato 25). La documentazione depositata per il contratto di mutuo fondiario n. 5184 non ha consentito alcuna verifica in merito alla eventuale applicazione della CMS. L'impossibilità di determinare la posizione di credito grava sull'attore che ha l'onere di produrre la documentazione a sostegno delle sue pretese restitutorie. Ne consegue che la domanda di condanna della ON alla ripetizione delle somme indebitamente conseguite il rapporto n. 5184 deve essere rigettata, non avendo il mutuatario-attore dato prova delle entità del credito asserito. Peraltro, dalle condizioni contrattuali che il Consulente ha potuto verificare, al momento della stipula del mutuo fondiario in esame, non è risultato il superamento del tasso soglia che avrebbe giustificato, almeno per tale pattuizione, la nullità della clausola convenuta e la conseguente ripetizione degli interessi usurari illecitamente corrisposti alla CP_5
Gli attori sostengono inoltre che la stipulazione del mutuo fondiario n. 5184 fosse servita a realizzare una operazione in contrasto con l'art. 2358 c.c. in quanto - con le somme mutuate – l'NG. ONroparte_4 ON procedeva all'acquisto di quote dei Fondi ARCA BT, di cui la è una dei principali azionisti;
titoli che erano poi costituiti in pegno rotativo a favore della per garantire la esposizione debitoria CP_5 portata dal conto corrente n. 2993 intestato alla ONroparte_2
La doglianza sulla illiceità dell'operazione non è fondata. Il Tribunale osserva, infatti, che l'ambito applicativo di cui all'art. 2358 c.c. concerne il divieto di concessione di finanziamenti, o garanzie, per l'acquisto di azioni proprie, salvo il rispetto delle condizioni previste dalla norma. ON ha invece erogato un mutuo fondiario per l'acquisizione di quote di un Fondo terzo. La presenza della NC nella compagine sociale del Fondo ARCA non inficia l'operazione negoziale, dato che l'NG. ON
non ha acquistato titoli della ma quote del ONroparte_4
Fondo partecipato dalla stessa NC;
Fondo che rimane soggetto giuridico distinto rispetto al socio partecipante.
La censura in ordine alla nullità del mutuo fondiario in esame per difetto causale non può parimenti essere accolta. Come già chiarito, il contratto di mutuo è validamente perfezionato nel momento in cui la disponibilità giuridica delle somme viene accordata al mutuatario con l'accredito sul proprio conto corrente. L'utilizzo delle 47
somme mutuate per ripianare passività pregresse o, come nel caso di specie, per acquistare strumenti finanziaria da vincolare a garanzia di un debito risultante da altro rapporto, non costituisce una operazione negoziale affetta da causa illecita o in frode alla legge, in quanto non c'è alcuna norma giudica di carattere imperativo che vieti l'utilizzo delle somme mutuate per pagare debiti maturati o per acquistare titoli finanziari da porre a garanzia del pagamento dei debiti. I principi espressi dalla recente giurisprudenza di legittimità sulla liceità del mutuo solutorio possono essere estesi, a fortiori, al mutuo in cui l'effetto solutorio è posticipato, come in caso di acquisto di titoli escussi successivamente dal mutuante. Tanto l'acquisizione delle garanzie finanziarie che la loro escussione sono momenti che non attengono, infatti, al profilo causale del rapporto di mutuo, ma ai motivi soggettivi del mutuatario, il quale compie atti dispositivi di somme già entrate nella sua disponibilità giuridica, mediante l'accredito sul proprio conto corrente.
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata da per il mancato guadagno patito dalla decisione della ONroparte_4 ON di vendere le quote in pegno del Fondo Arca, nel momento in cui il valore di mercato dei titoli era inferiore al loro valore di sottoscrizione, non è fondata. La perdita di valore delle quote del Fondo al momento in cui la CP_5 ha deciso di escutere gli strumenti finanziari non può essere ascritta alla responsabilità dell'Istituto di credito, il quale non aveva alcun interesse a conseguire una differenza inferiore al valore di sottoscrizioni delle quote, visto che un eventuale apprezzamento dei titoli gli avrebbe consentito un maggior rientro nel saldo creditorio annotato nel conto corrente n. 2993. Al momento della vendita delle quote vincolate in pegno (anno 2013), l'inadempimento della si era già verificato e ONroparte_2 ON l'esposizione debitoria della CI nei riguardi della aveva raggiunto livelli significativi. Non era ragionevole, pertanto, che la attendesse ulteriormente prima di procedere alla vendita, non CP_5 avendo alcuna certezza che, nel decorso de tempo, il valore dei titoli del Fondo subisse un rialzo, alimentando, per contro, il rischio concreto di una ulteriore svalutazione del pegno, a fronte di una esposizione debitoria garantita che presentava, invece, consistenti margini di incremento.
ON Gli attori hanno dedotto la responsabilità della per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, domandandone la liquidazione in via equitativa ex art. 2056 c.c., causati dalle illegittime operazioni contrattuali descritte, che avrebbero reso più complesso l'accesso al credito presso altre banche, il pagamento di debiti tributari e dei contributi previdenziali, oltre che alla segnalazione nella Centrale Rischi della NC di Italia ed ulteriori conseguenze pregiudizievoli, 48
quali la revoca dell'affidamento concesso dal Banco di Sardegna, la notificazione di un decreto ingiuntivo da parte dalla il ONroparte_8 rientro delle esposizioni di debito richiesto da e da CP_9 [...]
e la corresponsione di compensi ONroparte_10 professionali per l'assistenza legale. La domanda non merita accoglimento. Il risarcimento del danno postula il compimento di un atto illecito, prima ancora della prova del danno evento e del suo collegamento causale con la condotta del danneggiante. L'operato della è stato invece complessivamente corretto, in CP_5 disparte l'applicazione della CMS sull'utilizzato (espunta, infatti, dai conteggi del CTU) e marginali scostamenti dalle annotazioni contabili dell'Istituto di credito, soprattutto se posto a confronto con le richieste restitutorie degli attori, superiori all'importo di due milioni di euro. A fronte, dunque, di operazioni contrattuali e della applicazione di clausole che nel complesso sono risultate lecite (in particolare, l'assenza di anatocismo e del superamento del tasso soglia;
nonché la validità dei mutui solutorio) alcun risarcimento, neanche in via equitativa, può essere liquidato a favore degli attori;
i quali hanno allegato, dunque, eventi pregiudizievoli, quali la sopravvenuta difficoltà nell'accesso al credito presso altre banche e nel pagamento dei debiti tributari e contributi previdenziali, che non possono essere messi in relazione causale con la condotta della NC, la cui sostanziale e complessiva legittimità è emersa nel corso del giudizio. La stessa segnalazione alla Centrale Rischi della NC di Italia è atto dovuto dall'Istituto bancario, a protezione del buon funzionamento del mercato creditizio.
Per quanto argomentato, il Tribunale ritiene di dover accogliere solo in parte la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo promossa dagli attori, nei limiti della differente quantificazione del credito restitutorio elaborata dal Consulente tecnico d'ufficio nei conteggi rappresentati nella relazione in ragione della circostanza che, ad eccezione del conto corrente n. 2993, gli altri rapporti di conto corrente sono ancora in essere e le rimesse non possono essere ritenute solutorie, stante la presenza di saldi positivi su tutti i contratti analizzati. Invero, tale domanda dovrà essere intesa come rideterminazione del saldo contabile alla data del 15 settembre 2019, come da estratti conto in atti. Rigetta la domanda di nullità dei mutui fondiari e solutori esaminati in motivazione, incluso il mutuo ad effetto solutorio “posticipato” con l'escussione del pegno. Rigetta integralmente la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale degli attori e la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta da per ONroparte_4 il mancato guadagno derivato dalla vendita di strumenti finanziari svalutati rispetto al momento di sottoscrizione. 49
Le spese di giustizia, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri previsti dai DD.MM. nr. 55/2014 e 147/2022, seguono la soccombenza della parte convenuta, e vengono liquidate sulla base del criterio del decisum (cfr. Cass. S.U. n. 19014/2007), in ragione di un accoglimento solo parziale delle domande di parte attrice.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste carico della convenuta in quanto la soccombenza, seppure attenuata CP_5 rispetto al valore della domanda di ripetizione dell'indebito, è emersa dai conteggi effettuati del Consulente del Giudice.
PQM
Il Tribunale di Roma, nella persona del giudice dott.ssa Cristina Pigozzo, pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente le domande di parte attrice, nei limiti di cui alla motivazione, e per l'effetto condanna la
[...]
a restituire, a titolo di ripetizione ONroparte_5 dell'indebito oggettivo, e per le ragioni espresse in motivazione, la somma di euro 69.322,47 a favore di , in qualità di ONroparte_1 successore di per ONroparte_2
l'indebito riferito al conto corrente n. 2993, con interessi legali a decorrere dalla data di costituzione in mora della convenuta CP_5
(18.12.2017) e interessi legali di mora dalla domanda giudiziale;
2) ridetermina il saldo dei conti correnti come segue alla data del 15 settembre 2019:
- con una maggiorazione di euro 2.910,59 a favore della CP_3 er l'indebito ONroparte_3 riferito al conto corrente n. 2994;
- con una maggiorazione di euro 2.867,01 a favore di
[...]
per l'indebito riferito al conto corrente n. 3562; CP_1
- con una maggiorazione di euro 6.045,07 a favore di
[...]
per l'indebito riferito al conto corrente n. 3113. CP_4
3) Rigetta le domande di nullità dei mutui fondiari nr. 107856, 1122972 e 5184, e del prestito personale n. 42569, per le ragioni di cui alla motivazione;
4) rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale ON proposta da , nei riguardi della per ONroparte_4 il mancato guadagno derivante dalla svalutazione dei titoli finanziari del Fondo ARCA al momento dell'escussione del pegno da parte della CP_5
5) rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non ON patrimoniale proposta dagli attori nei confronti della per la ragioni di cui alla motivazione. 50
ON
6) condanna la a rifondere agli attori le spese di lite, che liquida, in applicazione del criterio del decisum, nella somma di euro 8.200,00 a titolo di onorari professionali, oltre IVA, CA e rimborso forfettario al 15%,
7) Pone definitivamente a carico della convenuta il pagamento delle spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Roma, li 01.08.2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Pigozzo
La sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Flavio Pieri Pavoni, Magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale ordinario di Roma, nominato con D.M. Giustizia del 22 ottobre 2024.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Diversamente, in applicazione del criterio alternativo (saldo epurato), dal conto andrebbero preventivamente espunti gli addebiti illegittimi e preservate le sole annotazioni relative a poste validamente convenute, e dunque legittimamente applicate dalla banca, col risultato di elidere persino la necessità della ricerca di rimesse aventi natura solutoria. In altri termini, concentrandosi sullo scrutinio relativo alla natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse in rapporto all'ammontare dell'affidamento concesso, il criterio del saldo epurato omette di considerare che le rimesse solutorie rilevano non in quanto tali, ma perché con queste il correntista ha pagato competenze illegittimamente addebitate in conto dalla banca. Solo i pagamenti indebiti generano il diritto di credito restitutorio menzionato dall'art. 2033 c.c., soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale con decorrenza dalla data del pagamento medesimo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVI Sezione nella persona del Giudice, dott.ssa Cristina Pigozzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al R.G. n. 47663/2019, instaurata da:
NG. ( ), subentrato a ONroparte_1 C.F._1
), ONroparte_2 P.IVA_1
ONroparte_3
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
NG. e NG. Parte_1 ONroparte_1 [...]
( ), tutti rappresentati e difesi CP_4 C.F._2 dagli Avv.ti Roberto REDAELLI del foro di Milano e Francesca ALIVERTI del foro di Como, ATTORI;
nei riguardi di:
), in ONroparte_5 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dell'Avv. Gianmarco Annunziata del foro di Roma,
CONVENUTA;
OGGETTO: accertamento indebito oggettivo per applicazione di clausole illecite e ripetizione somme corrisposte – mutuo fondiario solutorio – risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.10.2024, all'esito della quale il giudice, con ordinanza del 28.10.2024, tratteneva in decisione la causa ed assegnava, su richiesta delle parti, termini di legge per il deposito delle comparse conclusioni e delle memorie di replica. 2
FATTI DI CAUSA E POSIZIONE DELLE PARTI
Con atto di citazione notificato in data 15.7.2019, gli opponenti evocavano in giudizio la (in avanti ONroparte_5 ON anche solo chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
in relazione al contraddittorio tra e ONroparte_2 [...]
: ONroparte_5 a) accertare, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 2993 acceso con , che ONroparte_2 [...]
mediante la sommatoria di tutte le voci ONroparte_5 passive di conto corrente (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo interessi, spese e commissioni), ha applicato interessi in misura superiore alla soglia anti-usura, commissioni di massimo scoperto e, in ogni caso, addebiti illegittimi per euro 2.416.393,07, di cui euro 1.165.927,63 per interessi passivi, euro 1.078,700,27 per anatocismo, euro 81.169,49 per CMS, euro 89.900,30 per spese collegate al credito ed euro 695,39 per usura, dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'illegittimità o comunque disporre l'annullamento dell'applicazione di interessi, commissioni e addebiti in siffatta misura e conseguentemente condannare ONroparte_5 alla restituzione di tali importi a ONroparte_2
con maggiorazione di interessi legali dalle singole
[...] corresponsioni al saldo;
b) in subordine dichiarare la nullità del contratto di conto corrente n. 2993 per mancanza di forma scritta ad substantiam in violazione degli artt. 1325 c.c. e 117 T.U.B. e conseguentemente condannare
[...] alla restituzione degli importi ONroparte_5 indebitamente addebitati a ONroparte_2 durante il rapporto di conto corrente pari a euro 2.416.393,07 con maggiorazione di interessi legali dalla data della domanda al saldo;
c) accertare, con riferimento al rapporto di mutuo fondiario n. 091/54/107856 acceso con , che ONroparte_2
mediante la sommatoria di tutte le ONroparte_5 voci passive (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo interessi, spese e commissioni), ha applicato interessi in misura superiore alla soglia anti-usura, commissioni di massimo scoperto e in ogni caso addebiti illegittimi per euro 45.152,41, di cui euro 30.555,69 per saldo interessi, euro 3.187,50 per spese illegittime ed euro 11.408,22 per interessi al tasso Euribor, dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'illegittimità e comunque disporre l'annullamento dell'applicazione di interessi, commissioni e addebiti in siffatta misura e conseguentemente condannare alla restituzione di tali ONroparte_5 importi a con maggiorazione di ONroparte_2 interessi legali dalle singole corresponsioni al saldo;
d) accertare, con riferimento al rapporto di mutuo fondiario n. 091/01122972 acceso con , che ONroparte_2 3
mediante la sommatoria di tutte le ONroparte_5 voci passive (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo interessi, spese e commissioni), ha applicato interessi in misura superiore alla soglia anti-usura, commissioni di massimo scoperto e in ogni caso addebiti illegittimi per euro 79.655,72, dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'illegittimità e comunque disporre l'annullamento dell'applicazione di interessi, commissioni e addebiti in siffatta misura e conseguentemente condannare ONroparte_5 alla restituzione di tali importi a ONroparte_2
con maggiorazione di interessi legali dalle singole
[...] corresponsioni al saldo;
e) previo ogni opportuno accertamento e statuizione e in conseguenza della declaratoria di nullità e/o inesistenza e/o illegittimità e comunque annullamento dell'applicazione di interessi, commissioni e addebiti relativi ai rapporti di mutuo fondiario n. 091/54/107856 e n. 091/01122972 accesi con , ONroparte_2 condannare al risarcimento in ONroparte_5 favore di dell'importo di euro ONroparte_7
7.028,24 quali spese accessorie sostenute in relazione a detti rapporti;
f) in ogni caso, previo ogni opportuno accertamento, condannare alla restituzione a ONroparte_5 [...]
, di tutte le somme illegittimamente versate a ONroparte_2 qualsiasi titolo in applicazione di clausole dichiarate nulle, annullate o comunque dichiarate illegittime o inefficaci e, in generale, per i motivi di cui in narrativa con maggiorazione di interessi legali dalle singole corresponsioni al saldo;
g) eventualmente accertata la consumazione del reato di cui all'art 644 c.p., nonché di qualsivoglia altra fattispecie di reato connessa (vedi Cass. Nr. 48733/12) e/o di qualsivoglia condotta illecita di
[...]
condannare ONroparte_5 ONroparte_5
a pagare a la somma
[...] ONroparte_2 che verrà ritenuta di giustizia da liquidarsi in via equitativa, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza dell'evento delittuoso con maggiorazione di interessi legali dal fatto al saldo;
in relazione al contraddittorio tra ONroparte_3
e :
[...] ONroparte_5
a) accertare, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 2994 acceso con che ONroparte_3 [...]
mediante la sommatoria di tutte le voci ONroparte_5 passive di conto corrente (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo interessi, spese e commissioni), ha applicato interessi in misura superiore alla soglia anti-usura, commissioni di massimo scoperto e in ogni caso addebiti illegittimi per euro 73.812,27, di cui euro 66.791,36 per saldo interessi, euro 2.979,47 per CMS ed euro 4.041,44 per spese, dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o 4
l'illegittimità e comunque disporre l'annullamento dell'applicazione di interessi, commissioni e addebiti in siffatta misura e conseguentemente condannare alla restituzione di tali ONroparte_5 importi a con ONroparte_3 maggiorazione di interessi legali dalle singole corresponsioni al saldo;
b) in ogni caso, previo ogni opportuno accertamento, condannare alla restituzione a ONroparte_5 [...]
di tutte le somme ONroparte_3 illegittimamente versate a qualsiasi titolo in applicazione di clausole dichiarate nulle, annullate o comunque dichiarate illegittime o inefficaci e, in generale, per i motivi di cui in narrativa con maggiorazione di interessi legali dalle singole corresponsioni al saldo;
c) eventualmente accertata la consumazione del reato di cui all'art 644 c.p., nonché di qualsivoglia altra fattispecie di reato connessa (vedi Cass. Nr. 48733/12) e/o di qualsivoglia condotta illecita di
[...]
condannare ONroparte_5 ONroparte_5
a pagare a la
[...] ONroparte_3 somma che verrà ritenuta di giustizia da liquidarsi in via equitativa, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza dell'evento delittuoso con maggiorazione di interessi legali dal fatto al saldo;
in relazione al contraddittorio tra NG. e ONroparte_1 [...]
: ONroparte_5
a) accertare, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 3562 acceso con l'NG. , che ONroparte_1 ONroparte_5
mediante la sommatoria di tutte le voci passive di conto
[...] corrente (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo interessi, spese e commissioni), ha applicato interessi in misura superiore alla soglia anti-usura, commissioni di massimo scoperto e in ogni caso addebiti illegittimi per euro 26.915,51, di cui euro 18.760,11 per interessi anatocistici, euro 5.433,01 per CMS ed euro 2.722,39 per spese chiusura trimestrali, dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'illegittimità e comunque disporre l'annullamento dell'applicazione di interessi, commissioni e addebiti in siffatta misura e conseguentemente condannare alla restituzione di tali ONroparte_5 importi all'NG. con maggiorazione di interessi legali ONroparte_1 dalle singole corresponsioni al saldo;
b) con riferimento al finanziamento del 5.04.2014 ottenuto dall'NG.
, previo ogni opportuno accertamento e statuizione e ONroparte_1 in conseguenza della declaratoria di nullità e/o inesistenza e/o illegittimità e comunque annullamento dell'applicazione di interessi, commissioni e addebiti relativi al rapporto di conto corrente n. 3562 acceso con l'NG. , condannare ONroparte_1 ONroparte_5 al risarcimento in favore dall'NG.
[...] ONroparte_1 dell'importo di euro 5.616,71 di cui euro 5.290,52 per interessi, euro 5
192,00 per spese, euro 168,75 per interessi preammortamento ed euro 5,04 per interessi di mora;
c) dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'illegittimità e comunque disporre l'annullamento dell'applicazione di interessi, commissioni e addebiti in siffatta misura e conseguentemente condannare
[...] alla restituzione di tali importi all'NG. ONroparte_5
con maggiorazione di interessi legali dalle singole ONroparte_1 corresponsioni al saldo;
d) in ogni caso, previo ogni opportuno accertamento, condannare alla restituzione all'NG. ONroparte_5 [...]
, di tutte le somme illegittimamente versate a qualsiasi titolo CP_1 in applicazione di clausole dichiarate nulle, annullate o comunque dichiarate illegittime o inefficaci e, in generale, per i motivi di cui in narrativa con maggiorazione di interessi legali dalle singole corresponsioni al saldo;
e) eventualmente accertata la consumazione del reato di cui all'art 644 c.p., nonché di qualsivoglia altra fattispecie di reato connessa (vedi Cass. Nr. 48733/12) e/o di qualsivoglia condotta illecita di
[...]
condannare ONroparte_5 ONroparte_5
a pagare all'NG. la somma che verrà ritenuta
[...] ONroparte_1 di giustizia da liquidarsi in via equitativa, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza dell'evento delittuoso con maggiorazione di interessi legali dal fatto al saldo;
in relazione al contraddittorio tra NG. e ONroparte_4 [...] : ONroparte_5
a) accertare, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 3113 acceso con l'NG. , che ONroparte_4 ONroparte_5
mediante la sommatoria di tutte le voci passive di conto
[...] corrente (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo interessi, spese e commissioni), ha applicato interessi in misura superiore alla soglia anti-usura, commissioni di massimo scoperto e in ogni caso addebiti illegittimi per euro 18.692,22, di cui euro 9.292,73 a titolo di interessi anatocistici, euro 5.857,31 a titolo di cms, euro 3.542,18 a titolo di spese chiusura trimestrali, dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'illegittimità e comunque disporre l'annullamento dell'applicazione di interessi, commissioni e addebiti in siffatta misura e conseguentemente condannare alla restituzione di tali ONroparte_5 importi all'NG. con maggiorazione di interessi ONroparte_4 legali dalle singole corresponsioni al saldo;
b) accertare, con riferimento al rapporto di mutuo rep. 5184 racc. 1675 30.10.2002 acceso con l'NG. , che ONroparte_4 [...]
mediante la sommatoria di tutte le voci ONroparte_5 passive di conto corrente (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo interessi, spese e commissioni), ha applicato interessi in misura superiore alla soglia anti-usura, commissioni di massimo scoperto e in ogni caso addebiti illegittimi per euro 65.083,03, 6
dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'illegittimità e comunque disporre l'annullamento dell'applicazione di interessi, commissioni e clausole in siffatta misura e conseguentemente condannare
[...] alla restituzione di tali importi all'NG. ONroparte_5
con maggiorazione di interessi legali dalle singole ONroparte_4 corresponsioni al saldo;
c) previo ogni opportuno accertamento e statuizione, condannare, con riferimento alla vendita dei di proprietà dell'NG. Parte_2
, costituiti in pegno in favore del c/c 2993 intestato a ONroparte_4
, ONroparte_2 ONroparte_5
anche a titolo risarcitorio, al pagamento in favore dell'NG.
[...]
la somma di euro 154.410,00, per i motivi di cui in ONroparte_4 narrativa, con maggiorazione di interessi legali dalla data della vendita al saldo;
d) in ogni caso, previo ogni opportuno accertamento, condannare alla restituzione all'NG. ONroparte_5 [...]
, di tutte le somme illegittimamente versate a qualsiasi titolo CP_4 in applicazione di clausole dichiarate nulle, annullate o comunque dichiarate illegittime o inefficaci e, in generale, per i motivi di cui in narrativa con maggiorazione di interessi legali dalle singole corresponsioni al saldo;
e) eventualmente accertata la consumazione del reato di cui all'art 644 c.p., nonché di qualsivoglia altra fattispecie di reato connessa (vedi Cass. Nr. 48733/12) e/o di qualsivoglia condotta illecita di
[...]
condannare ONroparte_5 ONroparte_5 a pagare all'NG. la somma che verrà
[...] ONroparte_4 ritenuta di giustizia da liquidarsi in via equitativa, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza dell'evento delittuoso con maggiorazione di interessi legali dal fatto al saldo;
In fatto hanno esposto che le società e ONroparte_2 ON
sono operanti nel settore del mercato immobiliare ed edilizio, riconducibili entrambe alla famiglia . Nell'esercizio CP_2 dell'attività sociale, le società intrattenevano plurimi rapporti ON contrattuali con la filiale di Roma, Agenzia n.
8. Primo di questi rapporti è stato il conto corrente n. 2993 stipulato tra la ON con la società , a far data da ONroparte_7
21.07.1998 (circostanza che risulta dal deposito del contratto da parte della banca). Tale rapporto, dalla fine degli anni 90', iniziava ad essere gravato da una significativa esposizione debitoria, cosicché l'Istituto di credito chiedeva al cliente in data 30.10.2002 il rientro dal debito e la ON costituzione di garanzie. In particolare, domandava all'NG. la stipula di un mutuo per euro 300.000,00 per ONroparte_4
l'acquisto di quote fondi della società (partecipata Parte_2 ON da , intestati a e poi vincolati in pegno a ONroparte_4 garanzia dei fidi concessi alla società . ONroparte_2 7
Nell'anno 2003, il conto corrente intestato alla CI menzionata ON presentava una esposizione di debito per oltre 1.580.000,00. La chiedeva, pertanto, alla cliente il rientro attraverso la stipulazione di un contratto di mutuo fondiario n. 091/54/107856 con la per CP_5
l'importo di euro 200.000,00 in capitale, erogato per diminuire l'esposizione debitoria del c/c. n. 2993. L'NG. ONroparte_1 costitutiva, inoltre, una ipoteca sull'immobile sito in Roma, Via Homs ON 22, a garanzia del credito concesso dalla L'esposizione di debito ON restava, sino al luglio 2013, pari a circa 870.000,00. realizzava il rientro nei seguenti step: dapprima con la escussione dei titoli
[...]
già concessi in pegno dall'NG. Parte_2 ONroparte_4 conseguendo dunque un valore di euro 180.289,44; l'ulteriore somma di euro 112.289,44 era ricavata dalla escussione della polizza Arca Obiettivo Premio intestata a stipulata in data ONroparte_7 ON 24.5.2006, con capitale vincolato in pegno a favore di in data ON 24.12.2013, la concedeva alla società il mutuo fondiario n. 091/01122972 per euro 600.000,00 in linea capitale, impiegato per abbattere l'esposizione di debitoria portata dal conto corrente n. 2993. L'estinzione del mutuo cominciava con la vendita di 4 immobili del Gruppo Cavatorta per un valore di euro 598.000,00, e si completava con la cessione dell'ultimo di questi nell'aprile 2017.
ON Così descritti i complessi rapporti contrattuali tra la e la società
gli attori allegavano, nello svolgimento dei ONroparte_2 medesimi, l'applicazione di interessi oltre il tasso della soglia usuraria, il computo di interessi anatocistici, l'applicazione di commissione di massimo scoperto ed altre condizioni di addebito illegittime, che contribuivano all'aggravio della situazione debitoria del Gruppo Cavatorta. Tali deduzioni erano inoltre oggetto della lettera di ON contestazione e messa in mora rinvolta in data 14.12.2017 alla (doc. 23), che negava tuttavia ogni responsabilità nel suo operato con missiva del 27.12.2017 (doc. 24). La mediazione ante causam sortiva esito negativo. Le principali irregolarità contestate dagli attori attengono a: capitalizzazione trimestrale ed unilaterale di interessi anatocistici;
commissioni di massimo scoperto non legittime;
mancato rispetto delle soglie usura nella determinazione del costo del credito.
Dopo una premessa normativa sui predetti Istituti, gli attori analizzavano partitamente i singoli rapporti contrattuali. Riguardo il conto corrente 2993 ( ), CP_4 ONroparte_2 dichiaravano di non disporre di copia del contratto di conto corrente ON stipulato nel 1998 con la nonostante la società intestataria avesse rivolto diverse istanze scritte ex art. 119, co. 4, TUB di rilascio di una copia del contratto al funzionario di NC, senza ottenere alcun risultato, in quanto il documento sarebbe stato smarrito. 8
In assenza di copia documentale, la ricostruzione dei tassi e delle condizioni pattuite ed applicate al cliente veniva ricostruita dagli attori mediante l'opera del consulente di parte che prendeva in esame gli estratti conto, i riassunti a scalare e i documenti di sintesi del rapporto, finalizzando un nuovo conteggio che evidenziava un saldo ricalcolato a credito della società per euro ONroparte_2
2.416,393,07. Il ricalcolo proseguiva con l'analisi del mutuo fondiario n. 091/54/10786 del 28.11.2003 che prevedeva un ONroparte_2 piano di ammortamento sviluppato con la metodologia “alla francese”. Parte attrice ricostruiva l'andamento del rapporto di mutuo, mediante l'ausilio della difesa tecnica del consulente di parte. Dall'esame risultava un tasso di mora superiore al tasso soglia usura alla data di stipula del contratto in data 28.11.2003. In base alla documentazione analizzata, si concludeva che la sommatoria degli interessi pattuiti, delle commissioni e delle altre voci di corrispettivo, a qualsiasi titolo pretese, considerati anche gli interessi di mora, comportava un superamento del limite di legge (tasso soglia). Il consulente di parte sviluppava poi una analisi specifica per individuare profili di non determinatezza delle condizioni contrattuali, concludendo che il riferimento all'Euribor implicherebbe una certa indeterminatezza trattandosi di un tasso non di mercato, manipolabile dagli utenti bancari. Da qui si faceva derivare la necessità di rideterminazione del piano di ammortamento, mediante il ricalcolo degli interessi corrispettivi ad un tasso sostitutivo pari al rendimento minimo del BOT rilevato nel 12 mesi antecedenti al periodo di decorrenza degli interessi. A definizione della consulenza di parte, parte attrice affermava che il contratto di mutuo stipulato dalla sopra indicato, ONroparte_2 violava la disciplina antiusura. In particolare, come conseguenza sanzionatoria, per la pattuizione di un interesse di mora superiore al tasso soglia (e fondato sul tasso di interesse corrispettivo derivante da variazioni Euribor), invocava la nullità di tutte le clausole ex art. 1815 c.c., non recando la norma distinzione alcuna in merito alla natura dell'interesse. La rilevazione della fattispecie usuraria giustificava quindi la ripetizione di tutti gli oneri a qualunque titolo addebitati nel corso della operazione, con importi riportati nel prospetto della relazione di parte (pagg. 24 e ss. Doc. 32). La differenza tra gli importi corrisposti, secondo il piano di ammortamento concordato, e gli importi previsti dal riconteggio, sarebbe pari ad euro 45.152,41 a credito della società . ONroparte_2
In relazione al mutuo fondiario del 24.12.2013, n. 1122972, erogato alla società , gli attori deducevano che ONroparte_2 tale secondo contratto di mutuo non avrebbe creato liquidità a favore della cliente, poiché la società non avrebbe avuto a disposizione la somma erogata, dato che la banca impiegava il finanziamento per estinguere parzialmente la esposizione debitoria derivante dal c.c. 9
2993. Tale prassi sarebbe da stigmatizzare con la nullità del contratto, in quanto la causa illecita sarebbe quella di creare una obbligazione virtuale per ottenere una garanzia reale (mutuo fondiario), con conseguente obbligo restitutorio a carico della mutuataria per gli interessi maturati e corrisposti su rate di mutuo invero mai goduto. In particolare: euro 79.655,72 a titolo di interessi ed euro 7.028,24 per spese accessorie.
ON In ordine al rapporto di conto corrente n. 2994 intestato alla , la difesa degli attori ha dedotto una applicazione non legittima dell'anatocismo bancario, non avendo la società accettato la clausola di reciprocità della capitalizzazione degli interessi. La rideterminazione del rapporto dare/avere avveniva secondo l'esame contabile di parte di tutti gli estratti di conto corrente: dall'apertura del rapporto in data 1.08.1998 sino al 30.06.2018, con sottrazione degli interessi passivi anatocistici indebitamente applicati. A conclusione delle operazioni di ricalcolo, il consulente di parte evidenziava un saldo finale a credito ON della per euro 73.812,27, quale differenza tra il saldo reale ed il saldo risultante dal riconteggio, che includeva anche una diversa determinazione della CMS, oltre alla espunzione di spese ed altri oneri non dovuti.
La rideterminazione degli importi interessava anche il rapporto di conto corrente bancario 3652 intestato all'NG. che portava ONroparte_1 alla stima di un credito restitutorio per euro 26.915,51 a favore del cliente. All'importo oggetto di ripetizione, si aggiungeva anche la ON somma di euro 5.616,71 che il cliente corrispondeva alla come costo del prestito personale n. 42569, di euro 27.000,00, che l'Istituto di credito erogava al per ripianare il saldo negativo del conto CP_2 corrente n. 3652, formatosi dalla applicazione di clausole non legittime per il calcolo di interessi, CMS e spese di chiusura trimestrali.
Stessa operazione di riconteggio veniva effettuata sul conto corrente n. 3113 intestato a , che conduceva a definire un credito ONroparte_4 ON in ripetizione di indebito nei confronti di per complessivi euro 18.692,22, dettagliati per interessi anatocistici, CMS e spese di chiusura trimestrale.
La difesa di parte attrice contestava inoltre la stipulazione in data ON 30.10.2002 del mutuo fondiario tra ed il mutuatario NG.
[...]
, in quanto collegata (in data 19.11.2002) alla sottoscrizione CP_4 di quote del Fondo Arca BT mediante versamento di euro 120.000,00, e poi ad una ulteriore sottoscrizione di quote del medesimo fondo in data 7.8.2003, per un totale di euro 29.000,00. I titoli finanziari venivano costituiti in pegno a garanzia degli affidamenti regolati sul conto corrente 2993 intestato alla
[...]
, con la stipula di un contratto di pegno ONroparte_2 10
ON rotativo. Secondo la ricostruzione degli attori, finanziava un prestito personale a per acquistare le quote del ONroparte_4 ON Fondo Arca, di cui è uno dei principali azionisti, che servivano, quindi, a garantire gli affidamenti concessi sul c/c n. ONroparte_2
2993, in violazione dell'art. 2358 c.c. o, quantomeno, in presenza di un conflitto di interessi.
Anche in questo caso, la difesa degli attori sostiene che il ON finanziamento erogato dalla non costitutiva una disponibilità giuridica effettiva per l'NG. , in quanto veniva ONroparte_4 utilizzato per acquistare valori mobiliari da vincolare in pegno a garanzia della esposizione debitoria della società ONroparte_2
. Da qui l'eccepito difetto della causa del mutuo con
[...] conseguente nullità del contratto e pretesta restitutoria per euro 65.083,03 a titolo di interessi, dalla stipulazione del contratto sino alla
ON sua estinzione. In data 2.08.2013, la intimava a ONroparte_4
ON di versare alla il controvalore dei titoli del Fondo , visto che Pt_2
ON lo scoperto della superava il controvalore degli stessi. Nonostante
ON le quote avessero perduto valore di mercato, la ne procedeva alla vendita con incasso del ricavato. L'operazione produceva, tuttavia, un danno patrimoniale al per euro 154.410,00, dato dalla CP_2 differenza tra il valore di sottoscrizione dei titoli ed il valore di realizzo al momento di escussione del pegno nell'anno 2013.
ON Da ultimo, gli attori allegavano la responsabilità della per i danni patrimoniali e non patrimoniali, dei quali si domandava la liquidazione in via equitativa, causati dalle illegittime operazioni contrattuali, con applicazione delle clausole illecite sopra descritte. La operazioni ON negoziali della avrebbe avuto conseguenze dannose per la parte attrice, rendendo più complesso l'accesso al credito presso altre banche, il pagamento di debiti tributari e dei contributi previdenziali, oltre alla segnalazione nella Centrale Rischi della NC di Italia ed ulteriori conseguenze pregiudizievoli, quali la revoca dell'affidamento concesso dal Banco di Sardegna, la notificazione di un decreto ingiuntivo da parte dalla il rientro delle esposizioni di ONroparte_8 debito richiesto da e da CP_9 ONroparte_10 oltre alla corresponsione di compensi professionali per euro 124.780,71 per assistenza legale giudiziale e stragiudiziale.
ON Si costituiva in giudizio la eccependo la inammissibilità delle domande svolte dagli attori poiché i rapporti bancari da cui queste traevano origine sarebbero stati ancora in essere al momento di proposizione delle stesse.
La convenuta eccepiva, inoltre, la intervenuta prescrizione CP_5 dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo spiegata dalla parte attrice, per decorso del termine ordinario, in relazione alle rimesse 11
accreditate sui conti corrente n. 2993, 2994, 3113 e 3562 anteriormente al 15.7.2009, essendo stata notificata la citazione in data 15.7.2019. A fronte della sollevata eccezione di prescrizione, l'Istituto di credito richiamava il noto orientamento giurisprudenziale che fa gravare l'onere probatorio in ordine al carattere ripristinatorio della rimessa in capo al correntista che agisce in ripetizione, onde provare la decorrenza del dies a quo del termine di prescrizione non dal singolo addebito contabile ma dalla chiusura de rapporto. La convenuta indicava, in ogni caso, e per ognuno dei quattro rapporti in contestazione, le rimesse solutorie prescritte poiché accertate in presenza di uno sconfinamento rispetto agli affidamenti accordati e/o in presenza di un saldo passivo in ipotesi di insussistenza di affidamento.
ON La rispetto alla domanda di nullità dei contratti per assenza di redazione del documento in forma scritta, produceva in giudizio: il contratto di conto corrente n. 2993, con inizio in data 21.7.1998, a cui accedevano un serie di contratti di apertura di credito per elasticità di cassa, nonché un contratto per anticipazione crediti su fatture stipulato in data 4.10.2000; il contratto di conto corrente n. 2994, intestato alla con CP_3 inizio il 21.8.1998, al quale accedevano un serie di rapporti accessori per anticipazione di crediti su fatture in data 4.6.1998, e di apertura di credito per “elasticità di cassa” in data 21.7.2005; il contratto di conto corrente n. 3652, intestato all'NG.
[...]
, che iniziava in data 24.5.2000, assistito da una apertura di CP_1 credito per elasticità di cassa, perfezionata in data 15.3.2005; il contratto di conto corrente n. 3113, intestato all'NG.
[...]
, stipulato in data 16.11.1998. CP_4
I contratti relativi ai rapporti sopra indicati venivano dunque redatti per iscritto e sottoscritti dai clienti ex art. 117, co. 1 e 4, T.U.B., unitamente ai fogli informativi, e agli avvisi sintetici, che riportavano le condizioni economiche applicabili, inclusa la previsione dello ius variandi ex art. 118 T.U.B e delle modalità di computo delle valute di addebito e di accredito.
Nel merito delle condizioni economiche applicate agli attori, la convenuta rilevava quanto segue. La CMS non era priva di giustificazione causale, ma applicata per la remunerazione accordata alla dovuta alla messa a disposizione CP_5 dei fondi a favore del correntista, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. Peraltro, dall'entrata in vigore dell'art. 2 bis D.L. 185/2008 (conv. in Legge n. 2/2009), la comunicava, ai CP_5 sensi dell'art. 118 TUB, la proposta di sostituire la CMS con i corrispettivi previsti dalla nuova normativa;
tale adeguamento avveniva per ciascun correntista, come da comunicazioni agli atti. I corrispettivi venivano, poi, sostituti con le nuove commissioni di cui all'art. 117 bis T.U.B. entrato in vigore in data 30.9.2012. 12
L'Istituto di credito eccepiva, altresì, la erroneità e la illegittimità dei criteri di calcolo che avrebbe utilizzato nella determinazione del saldo di conto corrente, asseritamente ottenuto attraverso la capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle commissioni e degli oneri addebitati in conto. La convenuta negava la applicazione di alcuna pratica anatocistica, posto che dall'inizio di ogni rapporto, quindi anche prima della delibera CICR del febbraio 2000, la avrebbe sempre CP_5 liquidato interessi attivi e passivi secondo il principio di reciprocità, con periodicità trimestrale, confermando le previgenti condizioni contrattuali mediante comunicazione contenuta nell'estratto del 30.6.2000.
ON In ordine alla doglianza sullo sconfinamento del tasso soglia, contestava gli elaborati peritali di parte per la erroneità dei conteggi effettuati, in particolare nella determinazione del TEG che non dovrebbe includere la CMS, ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, fino al 31.12.2009, in applicazione del principio di simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG praticato al cliente.
Riguardo le censura al presunto collegamento negoziale tra il conto corrente n. 3562 intestato a ed il prestito personale ONroparte_1 accordato in data 5.5.2014, che sarebbe stato concesso per ripianare il saldo negativo del conto corrente 3563, la banca convenuta deduceva la inesistenza di prova sul fatto che il finanziamento fosse stato erogato per estinguere il saldo debitorio, vista la discrezionalità del mutuatario nella scelta delle finalità e delle modalità di utilizzo della somma mutuata (doc. 2). Quand'anche fosse state esistente un collegamento negoziale, l'assenza di clausole illegittime applicate dalla banca non rendeva indebito l'utilizzo del credito per ripianare passività effettivamente esistenti, non essendo presente nell'ordinamento alcuna disposizione di legge che vieti di coprire il saldo negativo, afferente diversi rapporti, con l'impiego di un mutuo.
ON In riferimento alle contestazioni sui mutui concessi agli attori, la escludeva che fossero stati applicati interessi superiori al tasso soglia, in particolare sosteneva che, ai fini di tale verifica, gli interessi di mora non dovessero essere computati nel calcolo del TEG poiché non dovuti al momento della erogazione del credito, ma solo in caso di eventuale inadempimento del cliente, non essendo quindi collegati all'erogazione del credito ex art. 644, co. 5, c.p. Dalla autonomia delle pattuizioni relative agli interessi corrispettivi e agli interessi moratori, aventi diverse finalità, deriverebbe che la invalidità dell'una non determini anche quella dell'altra, poiché la sanzione dell'art. 1815, co. 2, c.c. colpisce la singola clausola che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni negoziali che 13
prevedano l'applicazione di interessi inferiori al tasso soglia e che, pertanto, resterebbero dovuti.
Sulla presunta capitalizzazione degli interessi dei mutui, la convenuta osservava che il piano di ammortamento alla francese praticato nei rapporti con gli attori non comporterebbe alcuna applicazione anatocistica, poiché gli interessi - in base a tale metodo - venivano calcolati sulla quota del capitale mutuato di volta in volta decrescente e per il periodo che corrisponde a quello di ogni rata, non venendo in rilievo, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi. Il principio dell'interesse composto in ciascuna rata non provoca, dunque, alcun anatocismo ma solo che ciascun rateo sia formato da una quota di interessi costituita degli interessi sul debito residuo del periodo precedente, che non fungono da base per il calcolo di ulteriori interessi per le rate successive, poiché calcolati sempre ed unicamente sulla quota di capitale della rata, via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna. La quota di interessi di cui alla rata successiva verrebbe determinata, dunque, sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
ON Sulla indeterminatezza del tasso degli interessi corrispettivi, notava che le clausole del contratto di mutuo determinavano in modo certo i parametri oggettivi e le modalità per calcolare il tasso applicato alle rate di ammortamento. Il riferimento all'indice Euribor, a tal fine, non renderebbe di per sé manipolabile il tasso da parte degli operatori bancari, in quanto sarebbe stato onere degli attori provare la partecipazione della convenuta all'intesa anticoncorrenziale manipolativa, che assurgerebbe, dunque, ad un assunto meramente assertivo e non dimostrato. Il contratto di mutuo de quo, peraltro, sarebbe stato sottoscritto in data 28.11.2003, quindi due anni prima della presunta manipolazione dell'indice Euribor ad opera di altri Istituti di credito, oggetto della decisione della Commissione europea.
Riguardo la addotta nullità del contratto di mutuo fondiario perfezionato il 24.12.2013 tra la ONroparte_2
e la per difetto di causa, in quanto asseritamente destinato a CP_5 ON ripianare pregresse passività maturate sul conto corrente, la eccepiva che nel contratto di mutuo fondiario non vi fosse alcun riferimento ad un collegamento negoziale per la estinzione di passività maturate nel rapporto di conto corrente n. 2993. Dal testo contrattuale (doc. 35), si evincerebbe, invece, la discrezionalità della società mutuataria nella scelta delle finalità e delle modalità di utilizzo della somma erogata in prestito. Non vi sarebbe, inoltre, alcuna norma di legge che vieti di impiegare le somme mutuate al ripianamento di passività pregresse. 14
La mancanza di prova del collegamento negoziale veniva reiterata anche a difesa della validità del mutuo del 30.10.2002 concesso all'NG.
per l'acquisto di quote dei poi vincolate ONroparte_4 Parte_2 in pegno a garanzia del debito pregresso maturato nel rapporto di conto corrente 2993.
Inconferente sarebbe, inoltre, la violazione dell'art. 2358 c.c. che limita la concessione di finanziamenti ai terzi per l'acquisto di azioni proprie, avendo un ambito applicativo diverso dal caso di specie: con la disponibilità giuridica delle somme mutuate, l'NG. ONroparte_4 non sottoscriveva azioni della ma acquistava titoli finanziari CP_5
(quote del Fondo Arca) a garanzia di obbligazioni pregresse.
I valori mobiliari venivano successivamente venduti a fronte del persistente e significativo sconfinamento del saldo del conto corrente, generando un ricavato inferiore al valore di acquisto dei titoli. La svalutazione non sarebbe, tuttavia, imputabile alla convenuta, CP_5 che decideva di escutere i pegni per rientrare del debito, non potendo esserle ascritta alcuna responsabilità per la perdita di valore degli ON strumenti finanziari, né potendosi pretendere che la escutesse i pegni una volta che il valore dei titoli fosse nuovamente salito, evenienza, peraltro, non prevedibile vista la loro quotazione in un mercato regolamentato.
ON contestava anche la domanda di risarcimento del danno spiegata dagli attori, in particolare la difesa affermava che la segnalazione dei correntisti inadempienti alla atto dovuto da parte della CP_11 CP_5 la quale non può discrezionalmente decidere di non provvedervi, a garanzia del corretto funzionamento del mercato creditizio.
Parte convenuta concludeva così:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via preliminare,
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande di accertamento della supposta nullità degli oneri addebitati nei conti correnti nn. 2993, 2994, 3113 e 3562, rispettivamente intestati a Co
ONroparte_12 ONroparte_14
NG. e NG. , sia delle conseguenti ONroparte_4 ONroparte_4 domande restitutorie, essendo i rapporti per cui è causa ancora in essere;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione Co promossa da ONroparte_12 ONroparte_3
NG. e NG. nei
[...] ONroparte_1 ONroparte_4 confronti di in relazione alle ONroparte_5 rimesse rispettivamente accreditate sui conti correnti nn. 2993, 2994, 15
3562 e 3113 anteriormente al 15.7.2009, qualificabili come pagamenti e, dunque, aventi natura solutoria, specificamente e analiticamente indicate nei prospetti riportati al termine del paragrafo 2 della parte narrativa del presente atto;
Nel merito,
- respingere le domande ex adverso formulate, siccome infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA”.
All'udienza del 28.9.2020, tenutasi in modalità cartolare, con deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, il Giudice istruttore, viste le richieste avanzate dalle parti, e ritenuto opportuno disporre la consulenza tecnico di ufficio, nominava il consulente dr. Per_1
affinché fornisse ausilio specialistico nel rispondere ai quesiti
[...] posti. Con dichiarazione di successione a titolo particolare del 17.10.2024, l'NG. dichiarava di essere divenuto successore nei ONroparte_1 diritti azionati nel presente procedimento dalla società
[...]
, cancellata a seguito di delibera assembleare del ONroparte_2
20.7.2022 (doc. 145), depositata presso il registro delle imprese, previo trasferimento di tutti i crediti sociali al medesimo . ONroparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande di parte attrice sono solo in parte fondate e meritano accoglimento nei limiti di cui alla presente motivazione.
Ai fini di una ordinata esposizione delle ragioni della decisione, il Giudice procede all'esame delle domande degli attori per ogni singolo rapporto dedotto in giudizio.
In via preliminare, il Tribunale in relazione all'eccezione di inammissibilità delle domande attoree sollevata dalla NC convenuta sull'assunto che i rapporti contrattuali dai quali traggono origine sarebbero ancora in essere al momento dell'instaurazione del giudizio, rappresenta che il rapporto n. 2993 è stato chiuso in data 20.06.2020 come da documento allegato alla terza memoria (135-136 p. attrice). Per quanto riguarda gli altri rapporti, valgono le considerazioni espresse nella pronuncia della Suprema Corte (n. 16620/2020) in ordine alle ragioni per le quali in corso di rapporto il correntista può avere diritto solo alla rettificazione delle poste di conto e non già alla restituzione delle somme indebitamente percette dalla banca perché lucrate in applicazione di clausole nulle. La prima è che l'azione di ripetizione nell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ. è esperibile in presenza di una duplicità di elementi costitutivi rappresentati dal pagamento, da intendersi qui come lo spostamento 16
patrimoniale che ha luogo dal solvens all'accipiens, e dall'inesistenza di una causa debendi in ragione della quale il pagamento possa ritenersi giustificato in base al diritto;
il secondo argomento mette in chiaro la natura e la funzione dei rapporti bancari regolati in conto corrente e si ricava dal precetto espresso dall'art. 1823, comma 1, cod. civ., giusta il quale "il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino a chiusura del conto". Argomenti, alla luce dei quali, volendo fissare una prima generalissima conclusione, si potrebbe dire che, poiché l'azione di ripetizione postula l'esecuzione di un pagamento, nei rapporti bancari che ubbidiscono alle regole del conto corrente un pagamento non può avere luogo prima della chiusura del conto in quanto sino ad allora le relative poste non sono esigibili. Tuttavia, la seconda motivazione vale solo per i rapporti di conto corrente che prevedono, ai sensi dell'art. 1823 c.c., l'esigibilità del saldo delle rimesse reciproche solo alla chiusura del conto, mentre in relazioni ai contratti di apertura di credito non vi sono reciproche rimesse ma rimesse che possono essere ripristinatorie o solutorie, a seconda del superamento o meno del limite del fido. Quindi, in ordine alla 'ammissibilità' dell'azione di ripetizione, vale la giurisprudenza elaborata in tema di decorrenza del termine di prescrizione degli addebiti applicati illegittimamente dagli Istituti di credito che decorre dalla chiusura del rapporto di conto corrente solo rispetto alle c.d. rimesse ripristinatorie, vale a dire quei versamenti che ripristinano la disponibilità al credito del cliente in un rapporto di apertura di credito, normalmente regolato in conto corrente. Rispetto, invece, alle rimesse solutorie, cioè i versamenti che hanno le natura di pagamenti, poiché estinguono un debito scoperto (senza affidamento) oppure consentono al cliente di rientrare per un utilizzo del credito extra fido, il termine di prescrizione decennale decorre dal momento di annotazione dell'addebito, dunque anche in costanza di rapporto ove la rimessa solutoria, ritenuta indebita, acceda ad un contratto di apertura di credito, essendo questo il momento dal quale, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il correntista ha facoltà di esercitare il suo diritto alla ripetizione dell'indebito oggettivo. Da ciò deriva che debba essere rigettata l'eccezione della banca di impossibilità di agire per la ripetizione in relazione a rapporti anche non formalmente chiusi, ove si tratti di rimesse solutorie.
1. Il rapporto di conto corrente n. 2993 tra
[...]
e la ONroparte_2 ONroparte_5 La domanda della società , cui è ONroparte_2 subentrato l'NG , come sopra specificato, ha ad oggetto ONroparte_1
l'accertamento della applicazione di interessi superiori alla soglia usuraria sul conto corrente n. 2993, mediante la sommatoria di tutte le 17
voci passive, in particolare CMS ed addebiti illegittimi per euro 2.416.393,07, di cui euro 1.165.927,63 per interessi passivi, euro 1.078.700,27 per anatocismo, euro 81.169,49 per CMS, ed euro 89.900,30 per spese collegate al credito ed euro 659,39 per usura. Dall'accertamento della nullità di tali clausole, parte attrice chiedeva la ON condanna della alla restituzione degli addebiti illegittimi a favore della CI (ora di successore nei diritti della ONroparte_1 società cancellata dal registro delle imprese). In via subordinata, si domanda l'accertamento della nullità del contratto di corrente n. 2993 per mancanza di forma scritta ex art. 117 ON TUB e conseguente condanna della alla restituzione degli indebiti applicati durante il corso del rapporto di conto corrente, per euro 2.416.393,07, con maggiorazione di interessi legali dalla domanda sino al saldo.
Osserva il Giudice. Il contratto di conto corrente n. 2993 è valido, in quanto risulta redatto per iscritto in data 21.07.1998 e reca la sottoscrizione dell'allora legale rappresentante della società (doc. 2 ONroparte_2 comparsa di costituzione e risposta). La domanda di nullità del contratto di conto corrente per carenza di forma scritta è dunque da escludersi.
Al fine di verificare se la sommatoria delle voci passive abbia determinato un superamento del tasso soglia antiusura, occorre invece riportarsi alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio. Per il rapporto di conto corrente n. 2993, il Consulente ha rilevato la presenza di tutti gli estratti dalla data di apertura del conto sino alla data di notifica dell'atto di citazione (15.7.2019). L'azione di ripetizione è stata promossa dal correntista, quindi il CTU non ha portato alcuna rettifica al saldo risultante dal primo estratto conto. Oltre al contratto di conto corrente, agli estratti di conte corrente e ai riassunti scalari, il perito si è servito della seguente documentazione per l'elaborazione dei conteggi: contratto di apertura di credito del 04.10.2000; contratto di apertura di credito del 15.03.2005 di Euro 809.938,00 con durata a revoca;
contratto di apertura di credito del 21.07.2005 di Euro 517.000,00 con durata al 15.01.2006; contratto di apertura di credito del 03.04.2006 di Euro 350.000,00 con durata al 01.10.2006; contratto di apertura di credito del 09.08.2006 di Euro 450.000,00 con durata a revoca;
contratto di apertura di credito del 13.11.2006 di Euro 250.000,00 con durata al 31.01.2007; contratto di apertura di credito del 15.11.2006 di Euro 250.000,00 con durata al 31.01.2007; contratto di apertura di credito del 27.03.2007 di Euro 150.000,00 con durata al 30.06.2007; contratto di integrazione di c.c. della c.m.s. e servizi aggiuntivi del 08.09.2009; contratto di conto corrente n° 2993 del 18.06.2010; contratto di apertura di credito del 22.02.2013 di Euro 355.000,00 con durata al 30.06.2007. 18
Prima di dare atto del conteggio cui è pervenuto il CTU, giova premettere un breve inquadramento normativo del fenomeno anatocistico, senza essere ripetuto per ogni singolo rapporto, che possa spiegare il quesito sottoposto al consulente e le risultanze peritali sul punto, che il Giudice ritiene di condividere in quanto coerenti ed esaustive rispetto alle richieste tecniche avanzate. Norma imperativa di riferimento è l'art. 1283 c.c., in base al quale in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per l'effetto di una convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuto almeno per 6 mesi. Prima dell'anno 2000, la giurisprudenza ha ritenuto legittima la pratica delle banche, equiparandola alla stregua di un uso normativo derogatorio del divieto di cui all'art. 1283 c.c., di iscrivere gli interessi debitori in conto, divenendo così una componente della voce competenze. In questo modo, gli interessi passivi concorrevano a formare il primo saldo per valuta del trimestre successivo, sul quale calcolare i nuovi interessi. L'orientamento giurisprudenziale è mutato a partire dal 1999, quando la Cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, costituenti un mero uso negoziale. Il legislatore è dunque intervenuto con l'art. 120, co. 2, TUB disponendo, con d.lgs. n. 342/1999, che: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. La medesima delibera del CICR statuisce, a sua volta, che nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori” (art. 2, co. 2, delibera CICR). La sentenza della Corte costituzionale n. 425/2000 ha dichiarato costituzionalmente non legittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999 che faceva salva la validità ed efficacia delle clausole anatocistiche stipulate prima della entrata in vigore della delibera CICR. Ne è derivata la nullità virtuale di tali clausole perché convenute in contrasto con una norma imperativa, configuranti un uso negoziale e non una consuetudine. Nel periodo successivo al 2000, che interessa più specificatamente il presente procedimento, la capitalizzazione degli interessi passivi non può dirsi illegittima in assoluto, ma è da ritenersi valida se applicata con la medesima periodicità tanto per gli interessi debitori quanto per quelli creditori. Il quadro normativo è nuovamente mutato a decorrere dal 1.1.2014. Il testo previgente dell'art. 120, comma 2, TUB è stato modificato dalla Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità per il 2014) che attribuiva al 19
CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni realizzate nell'esercizio dell'attività bancaria. Si prevedeva, in ogni caso, che nelle operazioni in conto corrente fosse assicurata, verso la clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori (lett. a) e, soprattutto, che gli interessi periodicamente contabilizzati non potessero produrre ulteriori interessi i quali, nelle successive operazioni di contabilizzazione, venivano ad essere calcolati solo esclusivamente sulla sorte capitale. A partire quindi dal 1.1.2014 si nega in radice che al termine dell'anno,
o del periodo di capitalizzazione previsto (il trimestre), gli interessi maturati possano costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Sugli interessi calcolati dall'anno 2014 non sono dunque più applicabili interessi ulteriori nei trimestri successivi a quello di maturazione, o nei periodi successivi alla capitalizzazione. Si tratta di una norma non retroattiva che tuttavia trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013, ma in riferimento ad operazioni compiute a partire dal 1.1.2014. Per effetto dell'ultima modifica dell'art. 120 TUB, introdotta dal D.L. 18/2016, convertito in Legge n. 49/2016, si prevede che nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, verso la clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia a debito che a credito, non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno. Il cliente può autorizzare preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui tali interessi diventano esigibili;
in questo caso, la somma addebitata è considerata sorte capitale. L'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo. Ne è derivata la reintroduzione dell'anatocismo bancario con l'aggiunta del meccanismo di autorizzazione preventiva da parte del cliente, liberamente revocabile, sempre con la clausola di pari periodicità. In attuazione del novellato art. 120, co. 2, TUB, il CICR ha emanato la delibera 3 agosto 2016 recante “modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”.
Per il calcolo dell'eventuale anatocismo, i conteggi dell'Ausiliario del Giudice sono stati effettuati con la capitalizzazione trimestrale fino al 31.12.2013, in quanto il CTU ha rilevato sia la clausola contrattuale scritta della capitalizzazione trimestrale nel contratto di apertura di credito del 15.03.2005 sia la reciproca capitalizzazione degli interessi (precisando che, a seguito della verifica della prescrizione, tutte le competenze maturate fino al 18.12.2007, decennio antecedente la data di messa in mora del 18.12.2017, sono risultate prescritte), e dal 01.01.2014 al 15.07.2019 (data di notifica dell'atto di citazione) non si è operata alcuna capitalizzazione. L'attività consulenziale risponde al quesito posto al CTU sull'anatocismo, che tiene conto dell'evoluzione normativa avutasi in materia, a partire dal periodo anteriore all'anno 2000, atteso che il 20
conto corrente n. 2993 è stato stipulato in data 21.7.1998. Nello specifico, il quesito ha previsto, per i contratti stipulati anteriormente al 30.6.2000, di espungere l'anatocismo dal 1.7.2000 solo in assenza di reciprocità tra le parti, quindi in violazione dell'art. 120 TUB. Per tutti i rapporti di conto corrente, incluso l'esaminando n. 2993, la reciproca capitalizzazione degli interessi è stata riscontrata dal Consulente del giudice (i saldi attivi e gli interessi creditori calcolati dall'Istituto di credito sono stati capitalizzati con la stessa periodicità degli interessi debitori), la capitalizzazione trimestrale è stata mantenuta fino alla data del 31.12.2013, non avendo rilevato l'Ausiliario alcuna violazione dell'art. 120 TUB. Per il periodo antecedente la data del 30.06.2000 tutte le competenze sono risultate prescritte, per tutti i rapporti di conto corrente (incluso dunque il numero 2993).
La comprensione delle successive risultanze del mandato peritale espletato richiede, a beneficio di motivazione, l'inquadramento giuridico dell'Istituto della commissione di massimo scoperto, senza dover essere ripetuto ogni singolo rapporto. Nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto, tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente, è una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento Nel corso degli anni, tale commissione è stata spesso applicata in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, e, soprattutto, neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca. Quanto alla modalità di calcolo, non esisteva univocità di prassi da parte delle banche: talvolta veniva calcolata sul massimo saldo debitorio del periodo, a prescindere dalla durata di tale saldo;
altre volte sui saldi debitori che avessero una durata superiore a 10 giorni;
altre volte ancora, nel caso di scopertura di durata superiore ai 10 giorni, sul picco massimo dell'esposizione debitoria. La caratteristica saliente della CMS era nell'effetto che produceva, in quanto obbligava il cliente che si avvalesse dell'affidamento a corrispondere, oltre all'interesse debitore, un compenso che, per essere calcolato sull'esposizione massima e a prescindere dalla durata dell'utilizzo, faceva lievitare significativamente il costo del finanziamento. L'orientamento giurisprudenziale prevalente ha ritenuto che la CMS abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata 21
sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ex multis, in tal senso Tribunale Firenze 16 luglio 2013, secondo il quale
“Quanto alla CMS trimestrale, si osserva che con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 la Cassazione ha finalmente dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. La CMS assume dunque, carattere di corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo, indipendentemente dall'utilizzazione del credito. Se è tale la funzione della CMS, allora la stessa deve essere computata solo ed unicamente nel caso in cui il cliente non abbia mai utilizzato l'apertura di credito. Viceversa, quando la banca, come di solito accade, applica tale commissione in caso di utilizzo dell'apertura di credito, la CMS risulta essere priva di una giustificazione causale, in quanto il corrispettivo della messa a disposizione del cliente di una certa somma è rappresentato dagli interessi corrispettivi applicati, che dovranno essere calcolati, nella misura convenuta, sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il periodo di tempo in cui la somma è stata utilizzata. Pertanto, la CMS va calcolata o sull'intera somma messa a disposizione della banca (accordato) ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente. Da ciò discende che la CMS applicata nel trimestre sull'utilizzato altro non è che un onere mascherato e come tale va trattata e quindi non è dovuta poiché priva di causa. A maggior ragione, l'applicazione di tale commissione risulta oltremodo priva di giustificazione causale, in caso di chiusura del conto, che determina il venir meno anche dell'apertura di credito in esso regolata. La CMS va, dunque, ritenuta indebita in quanto applicata trimestralmente insieme agli interessi passivi, ovvero sull'utilizzato”. In questo contesto è successivamente intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29 novembre 2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28 gennaio 2009 n° 2 prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni. Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intellegibilità delle 22
voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore. È quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L.
6.12.2011 n° 201 (decreto Salva Italia), convertito nella L. 22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012. Sicché, l'attuale disciplina dettata dall'art. 117 bis del T.U.B. e dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n° 644 del 30.6.2012 così articolata prevede:
-Per i contratti di apertura di credito in conto corrente (in base ai quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento) e per gli affidamenti a valere su conti di pagamento (ossia su conti aperti presso istituti di pagamento autorizzati ex art. 114-octies lett. b del TUB) l'applicazione nei rapporti tra intermediari abilitati e clienti siano essi consumatori, o professionisti (non vi rientrano gli operatori professionali del mercato finanziario quali le banche, le società finanziarie, le società di gestione del risparmio, i fondi pensione, ) quali unici oneri a ONroparte_15 carico del cliente di una commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, commissione che deve essere pattuita nel contratto e non deve superare il limite dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente, (che esclude le commissioni per l'istruttoria e le spese per il conteggio degli interessi, potendo invece essere poste a carico del cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per iscrizione ipotecaria e le spese per far fronte a servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento) ed un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate.
-Per gli sconfinamenti (utilizzo extra fido, o in assenza di fido che faccia registrare uno sconfinamento nel saldo di giornata e non nel solo saldo per valuta richiedendosi l'effettivo addebito autorizzato dall'intermediario sia esso richiesto, o meno dal cliente) l'applicazione esclusiva di una commissione istruttoria veloce, (c.i.v.) che va determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto e solo per i clienti che non siano consumatori possono essere previsti tre scaglioni a seconda dell'entità dello sconfinamento, mentre altrimenti non può essere determinata in percentuale rispetto allo sconfinamento, ma non ha un limite fisso predeterminato non dovendo comunque eccedere i costi medi sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento (per cui tale tasso non può essere applicato in caso di sconfinamento per la parte utilizzata nei limiti del fido). La c.i.v. in base all'art. 1 comma 1 ter d.l. 24.3.2012 n° 29 (come modificato dal Decreto CICR) non si applica ai consumatori nei casi di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre 23
bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi e neppure nei casi in cui lo sconfinamento sia la conseguenza di un pagamento effettuato a favore dell'intermediario. Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24.1.2012 n° 1 e successive modifiche ed in base all'art. 117 bis comma 3° del TUB, in quanto l'art. 27 bis nella sua attuale formulazione è stato introdotto per estendere la sanzione della nullità a tutti i casi di violazione della disciplina attuativa dettata dal Decreto CICR sopravvenuto all'art. 117 bis del TUB, il quale ultimo stabilisce che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto escludendo quindi la disciplina della nullità parziale dell'art. 1419 cod. civ.. La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”). Alla luce di tale complessa situazione normativa, la giurisprudenza del Tribunale di Roma ritiene che, con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo) - la cms abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente all'orientamento sopra riportato ed alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela. Per contro, la cms deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la cms come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione. D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della cms in dette ipotesi. 24
Ed invero, laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, la stessa - in genere - viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della cms in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la cms perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido.
Nella fattispecie di causa, il consulente del Giudice ha rilevato che nel contratto di conto corrente n. 2993 e di apertura di credito a valere sul Parte_ medesimo non è stata riportata nessuna modalità di calcolo della Questa è stata calcolata sull'utilizzato e pertanto è stata epurata dai conteggi, essendo priva di causa. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 28.01.2009, n. 2, il Perito ha riscontrato la pattuizione per tutti i rapporti di conto corrente, incluso l'esaminando n. 2993, degli oneri sostitutivi della CMS (corrispettivo su fido accordato e corrispettivo sconfinamento rapporto) che dunque non sono stati espunti dal conteggio finale. Il Giudice condivide l'operato del Consulente in quanto conforme alle richieste del quesito ed aderente all'evoluzione normativa e giurisprudenziale avutasi in materia e sopra richiamata.
Riguardo al tasso di interesse praticato sul conto corrente n. 2993, il Consulente ne ha rilevato la pattuizione scritta e pertanto non ha proceduto ad effettuare i conteggi ai tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB;
parte attrice non ha contestato la modifica delle condizioni contrattuali in violazione della normativa sullo ius variandi;
pertanto, il CTU ha applicato i tassi di interesse come comunicati dall'Istituto di credito negli estratti conto. L'Ausiliario ha poi proceduto alla verifica del superamento del tasso soglia al momento della conclusione dei contratti di conto correnti ed al momento della stipulazione dei contratti di apertura di credito relativi al rapporto di conto corrente n. 2993. La norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 1, 1° co. d.l. n. 394/2000, convertito in l. n. 24/2001 (norma ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza n. 29/2002 della Corte costituzionale), stabilisce infatti che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, 2° co. c.c. «si intendono usurari gli interessi 25
che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento». Valorizzando la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d. l. n. 394/2000 di interpretazione autentica della l. n. 108/1996, le Sezioni Unite n. 24675/2017 hanno negato tout court la configurabilità nel nostro ordinamento dell'usura sopravvenuta, argomentando come non sarebbe possibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 c.p. “ai fini dell'applicazione» del quale, però, non può farsi a meno - perché così impone la norma d'interpretazione autentica - di considerare il «momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento”
In riferimento al conto corrente n. 2993, data di stipula 21.7.1998, il TEG pattuito è risultato sempre inferiore al tasso soglia, come si evince dalla tabella di riepilogo a pag. 48 della relazione del CTU. Il perito ha poi verificato l'eventuale superamento del tasso soglia al momento di esercizio dello ius variandi e della CMS con la CMS soglia e, ove eccedente la soglia, il margine della CMS sarebbe stato aggiunto ai tassi di interesse del periodo, onde ricalcolarne il TEG tenendo conto della incidenza della CMS. Il modus operandi è conforme alle statuizioni della giurisprudenza di legittimità. Le Sezioni Unite della Cassazione, nella pronuncia n. 16303/2018, hanno statuito che - per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009 - la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati. Il criterio da seguire al fine della verifica della usurarietà dei tassi applicati non prevede la sommatoria tout court della commissione di massimo scoperto con tutti i restanti interessi praticati dalla NC, bensì una separata comparazione del tasso effettivo globale con il tasso soglia e della cms effettiva con la “cms soglia”. La sommatoria va dunque effettuata solo con riferimento alla eventuale eccedenza della cms effettiva rispetto alla c.d. cms soglia. L'articolo 2 bis d.l. n. 185/2008, convertito con modificazioni in l. n. 2/2009, il cui art. 2, comma 2 ha stabilito che le commissioni e le 26
provvigioni derivanti da clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione a favore della banca dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 c.c. In applicazione dell'art. 2, 2° co. la NC d'Italia ha emanato nell'agosto del 2009 nuove Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi (TEGM), ricomprendendo tra le voci da prendere in considerazione la cms. La disciplina degli oneri commissionali di messa a disposizione di fondi è, come detto, oggi contenuta nell'art. 117 bis t.u.b. introdotto dal d.l. n. 201/2011. L'art. 117 bis non ha apportato, tuttavia, alcuna deroga alla disciplina dell'art. 2 bis, 2° co. dl 185/2008, sicché le commissioni di affidamento e di istruttoria veloce devono essere sempre computate nel TEG ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
Nel caso di specie, il TEG applicato nell'esercizio dello Ius variandi è risultato sempre inferiore al tasso soglia per il c.c. n. 2993, dunque il Consulente non ha proceduto ad alcuna rettifica (cfr. pag. 53 Relazione).
Venendo al conteggio finale, il C.T.U. ha rilevato che il saldo del conto corrente n° 2993 acceso dalla società ONroparte_2
presso l'istituto
[...] ONroparte_5
(cui poi è subentrato l'NG. ) alla data del
[...] ONroparte_1
15.07.2019 (data di notifica dell'atto di citazione) è pari a: euro 31.606,09, a credito per il correntista, effettuando i conteggi ai tassi di interessi bancari con capitalizzazione trimestrale degli interessi al 31.12.2013 e dal 01.01.2014 senza capitalizzazione, con eliminazione delle commissioni di massimo scoperto, evidenziando una differenza a favore del correntista pari ad € 31.590,48 rispetto al saldo evidenziato dagli estratti conto pari ad € 15,61. Invero, per come si dirà successivamente, tale importo dovrà essere riconsiderato alla luce del valore degli affidamenti concessi al correntista.
In ultima analisi, sempre riguardo al conto corrente n. 2993, l'Ausiliario del Giudice ha verificato la prescrizione delle rimesse ON solutorie, aventi natura di pagamento, eccepita dalla L'individuazione delle rimesse solutorie ha interessato il decennio antecedente la ricezione dell'atto di messa in mora del 18.12.2017, interruttivo della prescrizione ex art. 2943 u.c. c.c. Sono state verificate, dunque, le competenze per il periodo intercorrente tra il 21.07.1998 e la data del 18.12.2007, risultate prescritte (allegato 3 relazione CTU). Il Consulente del Giudice ha constatato che la prescrizione è stata eccepita dalla convenuta solo per i rapporti di conto corrente, CP_5 incluso il n. 2993. 27
Ne consegue che per il conto corrente 2993, già intestato alla
[...]
, i versamenti solutori effettuati nel periodo ONroparte_2 tra il 21.07.1998, data di apertura del conto corrente, alla data del 18.12.2007, non sono stati considerati dal Consulente in quanto, ancorché fossero stati ritenuti indebiti, il correntista non avrebbe comunque avuto diritto alla loro ripetizione, in ragione della eccezione sollevata dalla NC. Questa ha eccepito, infatti, l'inerzia del correntista, il decorso del tempo e la volontà di volerne profittare a fondamento del fatto estintivo oggetto della sua eccezione di prescrizione, oltre a dettagliare le prescritte rimesse solutorie, benché la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto bastevole una eccezione generica ai fini della sua ammissibilità. L'operato del CTU ha tradotto in termini matematici le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, a far data dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24418 del 2010, che ha affermato che l'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità delle clausole negoziali con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di voci passive illegittimamente addebitate, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui le passività non dovute sono stati registrate. Il presupposto su cui si basa la sentenza delle Sezioni Unite n. 24418 del 2010 è che le rimesse si traducono in pagamenti, dai quali decorre il termine di prescrizione, in quanto esse valgano a ridurre lo scoperto di conto corrente non affidato o a ridurre l'esposizione debitoria eccedente l'affidamento. L'onere della prova in ordine alla natura delle rimesse grava sul correntista che introduce l'azione di ripetizione degli addebiti applicati indebitamente dalla banca convenuta, in quanto fatti costitutivi del diritto vantato (natura non dovuta delle poste passive annotate in conto corrente, causa petendi dell'azione). In particolare, per distinguere tra atti ripristinatori della provvista ed atti di pagamento per estinguere il debito verso la banca, sarà il cliente a dover allegare e provare l'esistenza, alla data del versamento, di un'apertura di credito tale da escludere che il versamento stesso abbia natura solutoria (Cass., sez. I, 8 gennaio 2003, n. 58), dovendo quindi a tal fine anche provare l'esatto ammontare dell'affidamento accordato. La prova dell'apertura di credito non può essere data con testimoni o presunzioni, atteso il requisito della forma scritta ad substantiam, anche se l'art. 117 TUB demanda al CICR l'individuazione di diversa forma quando lo richiedano “motivate ragioni tecniche”. In attuazione di tale disposto, la delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003 ha previsto che il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta essere stipulato per iscritto a pena di 28
nullità. Tuttavia, in questo caso sarà il contratto “a monte” che dovrà essere provato (sempre con esclusione di prova testimoniale e presuntiva) dal cliente che lo invoca, anche nella sua compiuta disciplina dell'affidamento “a valle”. La difesa della banca convenuta può eccepire la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine di dieci anni dalle annotazioni passive in conto corrente, quale fatto estintivo. Sulla modalità di formulazione dell'eccezione di prescrizione, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha sciolto il contrasto giurisprudenziale a favore, come anticipato, dell'ammissibilità di una eccezione anche solo generica (che non individui con esattezza i versamento solutori prescritti), affermando il principio di diritto per il quale “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convento in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie”. In applicazione dei principi generali in tema di onere di allegazione, riferito qui alla proposizione di una eccezione in senso stretto, l'elemento che qualifica tale eccezione è l'allegazione della inerzia del titolare del diritto che costituisce, quindi, il fatto principale a cui la legge ricollega l'effetto estintivo del diritto. Si afferma così una simmetria tra quanto richiesto al correntista ai fini della ammissibilità della domanda di ripetizione e quanto richiesto alla banca ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione: da un lato, il correntista potrà limitarsi ad indicare l'esistenza di versamenti indebiti e chiederne la restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato e, dall'altro, la NC potrà limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore in ripetizione e dichiarare di volerne profittare. Nella medesima pronuncia, le Sezioni Unite hanno affermato anche un altro principio di diritto, in tema di decorrenza degli interessi legali di pieno diritto sui crediti pecuniari liquidati dal Giudice nella sentenza che condanna la alla restituzione degli indebiti. Si è statuito che CP_5
“Ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine “domanda”, di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.”. L'obbligo della corresponsione degli interessi da parte dell'accipiens in buona fede, quale debitore dell'indebito percepito, può quindi decorrere da una data antecedente a quella dell'instaurazione del giudizio, ove sia stata preceduta da uno specifico atto di costituzione in mora, considerato che l'art. 2033 c.c. si riferisce genericamente a
“domanda” e non parla specificamente di “domanda giudiziale”, come invece si trova nell'art. 1148 c.c., in base al quale il possessore in 29
buona fede fa suoi i frutti naturali separati ed i frutti civili “fino al giorno della domanda giudiziale”.
Ciò premesso, in punto di diritto, si osserva che per il periodo tra il 21.07.1998 ed il 14.03.2005, l'Ausiliario ha quantificato gli affidamenti concessi ai fini della verifica delle rimesse solutorie sulla base degli estratti conto e dei dati della Centrale dei rischi prodotti dalla attrice per il conto corrente n. 2993, attenendosi al quesito peritale che non ha previsto la verifica di rimesse solutorie sulla base del fido di fatto, inteso come mera tolleranza dello sconfino. Il medesimo criterio di verifica è stato utilizzato per il periodo tra il 21.07.1998 ed il 14.03.2005, per il quale non risultano versati in atti contratti di apertura di credito;
pertanto, sono stati considerati gli affidamenti risultanti dalla Centrale Rischi. Tuttavia, su rilievo del CTP, il consulente del Giudice ha fatto notare che l'importo degli affidamenti risultante dalla centrale rischi sia differente da quello che risulta dalla documentazione contrattuale in atti esistente per il periodo tra il 1.3.2006 ed il 18.12.2007, procedendo quindi alla verifica richiesta dal quesito anche sulla base di contratti di apertura di credito in luogo degli affidamenti risultanti dalla centrale rischi. Il Giudice ritiene di condividere questa seconda impostazione di calcolo in quanto l'importo degli affidamenti che risulta dalla documentazione contrattuale risulta essere parametro di riferimento più certo ed oggettivo, anche per calcolare gli importi relativi al periodo precedente, in luogo del criterio di calcolo fondato solo sugli affidamenti segnalati alla centrale dei rischi, di provenienza unilaterale della CP_5
E dunque, nell'effettuare la verifica nel periodo compresa tra il 21.07.1998 ed il 18.12.2007 sulla base dell'estratto conto per il contratto di c.c. n. 2993, considerando, come detto, l'importo degli affidamenti che risulta dai contratti, invece che quello risultato dalla Co
, tutte le competenze sono risultate prescritte fino al 30.06.2006 (e non solo la quota degli interessi extra fido) e non prescritte quelle dal 1.7.2006 al 18.12.2007. Ne deriva che per il saldo del conto corrente n. 2993, visto l'importo degli affidamenti che risulta dai contratti, acceso dalla allora società
, alla quale è ONroparte_2 ON subentrato l'NG. , con la alla data di notifica ONroparte_1 dell'atto di citazione del 15.7.2019, è pari ad euro 69.338,08 a credito per il correntista, effettuando i conteggi ai tassi di interessi bancari con capitalizzazione trimestrale degli interessi al 31.12.2013 e dal 01.01.2014 senza capitalizzazione, con eliminazione delle commissioni di massimo scoperto, evidenziando una differenza a favore del correntista pari ad € 69.322,47 rispetto al saldo evidenziato dagli estratti conto pari ad € 15,61. 30
A fronte della contestazione degli attori sulle modalità di verifica della natura delle rimesse, si osserva che il CTU ha correttamente individuato le rimesse solutorie sulla base delle originarie annotazioni contabili (c.d. saldo banca) e non sul saldo ricalcolato, in quanto l'art.1422 c.c. dispone che l'azione per la nullità è imprescrittibile salvi gli effetti, però, della prescrizione dell'azione di ripetizione;
ciò per ragioni di stabilità dei rapporti economici e di sicurezza nelle transazioni commerciali. Posto che il ricalcolo richiesto al Consulente è volto a tradurre in termini concreti gli effetti della dichiarazione di nullità, al sol fine di verificare se vi siano somme da ripetersi per quanto si è pagato in base a quelle clausole dichiarate nulle, effettuare dapprima la "depurazione" del conto dalle voci passive addebitate illegittimamente, e verificare poi cosa era pagamento e cosa mero ripristino di provvista, significherebbe porre nel nulla l'eccezione di prescrizione della ripetizione e privare di significato l'inciso dell'art.1422 c.c.1
Per quanto argomentato, il Giudice condivide l'esito del ricalcolo effettuato dal Consulente nominato che individua un credito in ripetizione a favore del correntista pari ad euro 69.322,47, da liquidarsi in dispositivo con interessi a decorrere dal 18.12.2017, data della ON ricezione della messa in mora di
2. Il rapporto di mutuo fondiario n. 091/54/107856 erogato a
dalla ONroparte_2 [...]
ONroparte_5
In riferimento a tale rapporto, gli attori chiedono (lett. c) che venga accertato che, dalla sommatoria di tutte le voci passivi, la banca convenuta abbia applicato interessi in misura superiore alla soglia antiusura, CMS e altri illegittimi addebiti per euro 45.152,41, dichiarando così la nullità di tali pattuizioni e. conseguentemente, ON condanni la alla restituzione degli importi indebitamente ricevuti alla allora , con maggiorazione ONroparte_2 di interessi legali dalle single corresponsioni sino al saldo.
Osserva il Giudice. 31
Il mutuo fondiario n. 107856 è stato stipulato dalla società
[...]
in data 28.11.2003 per l'importo di euro ONroparte_2
200.000,00, poi estinto in data 6.7.2016, con piano di ammortamento recante indicazione delle rate pagate suddivise tra capitale, interessi e spese dalla data di stipulazione alla estinzione. La documentazione depositata, in riferimento a tale rapporto, è stata ritenuta completa dal CTU.
Il mutuo fondiario del 28.11.2003, nr. 107856, come risulta dalle indicazioni dell'Ausiliario, è stato strutturato secondo la applicazione di un piano di ammortamento con l'applicazione del metodo alla francese, il quale prevede rate costituite da una quota interessi, calcolata sul debito in linea capitale residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi;
la restituzione del capitale è stata portata a riduzione del debito, facendo sì che l'interesse non sia stato mai produttivo di altro interesse, ovvero non è stato accumulato al capitale da restituire, non generando pertanto alcun elemento anatocistico. Il regime finanziario della capitalizzazione composta non produce, infatti, alcun effetto anatocistico poiché la quota di interessi è sempre calcolata sul debito in linea capitale residuo dalla rata precedente, cosicché l'interesse di una rata non è mai generativo dell'interesse della rata successiva. Un effetto anatocistico si potrebbe verificare solo se gli interessi fossero calcolati sulla quota di interessi della rata;
tale evenienza è da escludersi in riferimento al mutuo n. 107856, come rilevato dalle valutazioni tecniche del Consulente.
Il tasso di interesse del mutuo fondiario n. 107856 è stato validamente pattuito ed indicato alla data di stipula del contratto di mutuo, pertanto, non ha avuto luogo l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, commi 4 e 7, TUB.
Il perito ha poi proceduto alla verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia al momento della conclusione del contratto di mutuo. Dalle tabelle riportate (pag. 60 CTU) si evince che sia il TAEG che il tasso di mora praticato sono inferiori alla soglia di usura del trimestre di riferimento, alla data del 28.11.2003. La commissione di massimo scoperto e gli oneri sostitutivi non sono mai stati addebitati al rapporto di mutuo fondiario del 24.12.2013 nr. 107586 acceso dalla;
nessuna ONroparte_2 rettifica nel calcolo è stata effettuata, dunque, dal CTU per espungere tale costo.
Riguardo alla contestazione degli attori sulla indeterminatezza del tasso Euribor, il Giudice osserva che la pattuizione di tale indice non vale ad inficiare ex ante la determinatezza dell'oggetto contrattuale, in quanto la sua astratta manipolabilità - da parte degli operatori bancari - non 32
ON prova che la abbia in concreto manipolato il tasso a suo favore. Onere dell'attore sarebbe stato provare che la banca convenuta avesse partecipato alla intesa anticoncorrenziale, avente quale effetto quello di manipolare il tasso Euribor, oggetto della decisione della Commissione europea;
tale intesa è, peraltro, intervenuta successivamente alla stipula del contratto di mutuo fondiario del 28.11.2003, con cui è stato concordato il tasso Euribor tra le parti. Non risulta, dimostrata, dunque, ON né la partecipazione di alla intesa anticoncorrenziale né la effettiva manipolazione del tasso a suo favore, cosicché può affermarsi che l'indice Euribor pattuito abbia determinato con certezza, e senza concreti pregiudizi per il mutuatario, il costo del finanziamento.
Il saldo del mutuo fondiario n. 107586 è pari ad euro “0”, in quanto estinto alla data di introduzione del presente giudizio. Il Giudice concorda con i conteggi effettuati dal CTU - in particolare con la esclusione dell'anatocismo e con la esclusione del superamento del tasso soglia - non rilevando, pertanto, alcuna differenza rispetto al saldo banca da riconoscersi a favore della società già mutuataria.
3. Il rapporto di mutuo fondiario n. 091/01122972 stipulato tra la e la ONroparte_2 [...]
ONroparte_5 La domanda di parte attrice, in riferimento al mutuo fondiario 1122972 (lett. d), è volta ad accertare, dalla sommatoria di tutte le voci passive del credito, l'applicazione di un tasso di interessi in misura superiore alla soglia anti-usura, e in ogni caso addebiti illegittimi per euro 79.655,72, con statuizione di nullità delle pattuizioni così convenute e ON conseguente condanna della alle ripetizione degli importi indebitamente ricevuti a favore dell'allora CI mutuataria
[...]
, con maggiorazione di interessi legali dalle ONroparte_2 singole corresponsioni al saldo.
Osserva il Tribunale. Il mutuo fondiario n. 1122972 è stato stipulato dalla
[...]
in data 24.12.2013 per l'importo di euro ONroparte_2
600.000,00, estinto in data 11.04.2017. Gli attori deducevano la nullità del contratto mutuo fondiario n. 1122972 poiché non avrebbe creato alcuna liquidità a favore della cliente, dato che la società non ONroparte_2 ON avrebbe avuto a disposizione la somma erogata: la impiegava il finanziamento alla società per estinguere parzialmente la esposizione debitoria derivante dal c.c. 2993. Tale prassi, secondo gli attori, sarebbe da censurare con la nullità del contratto, in quanto la causa illecita sarebbe stata quella di creare una obbligazione virtuale, assistita da garanzia reale (mutuo fondiario), al fine di coprire passività dello stesso mutuante, con conseguente obbligo restitutorio a carico della società mutuataria per gli interessi corrisposti su rate di mutuo, invero, mai 33
effettivamente goduto. In particolare: euro 79.655,72 a titolo di interessi ed euro 7.028,24 per spese accessorie.
La contestazione di parte attrice merita un approfondimento poiché si inserisce nell'ampio dibattito sulla validità del c.d. mutuo solutorio. La giurisprudenza è unanime nel ritenere che il contratto di mutuo sia un contratto reale che si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, la quale costituisce elemento costitutivo del contratto, evidenziando come il requisito della realità possa essere integrato anche mediante il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa, adattando la realità dell'accordo alla dematerializzazione dei valori mobiliari e alla evoluzione della normativa antiriciclaggio che pone limiti l'uso del contante (Cass. III, n. 35959/2021; Cass. III, n. 17194/2015). Disponibilità giuridica che può ritenersi sussistente, come equipollente della «traditio», nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo (Cass. III, n. 14270/2011), ancorché tale disponibilità sussista solo momentaneamente nella sfera patrimoniale del mutuatario. Di recente, la Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute a dirimere la questione concernente l'idoneità del contratto di mutuo cd. solutorio a costituire titolo esecutivo evidenziando, nei principi di diritto, che “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo” (Cass. S.U. n. 5841/2025). La validità del contratto di mutuo non può, dunque, essere messa in discussione né sotto il profilo del perfezionamento dell'accordo né sotto l'aspetto causale, allorché il cliente abbia ricevuto la disponibilità giuridica della provvista, utilizzata poi per ripianare passività pregresse a favore dello stesso mutuante. La realità del mutuo è integrata dalla disponibilità giuridica, seppur momentanea, delle somme erogate sul conto corrente del mutuatario;
la destinazione della somma mutuata, a coprire parte della esposizione debitoria del mutuatario, non attiene al momento genetico e funzionale del contratto (diversamente dal mutuo di scopo), ma costituisce esecuzione di un motivo soggettivo delle parti il quale, senza penetrate 34
nel congegno causale, viene ad attuarsi mediante atti dispositivi del mutuatario. Diretta conseguenza di queste considerazioni è che la destinazione delle somme erogate al ripianamento di esposizioni debitorie pregresse, anche ove attuata mediante una semplice operazione contabile di giro, non priva il mutuo della sua efficacia, anzi ne presuppone il perfezionamento con l'accredito delle somme sul conto corrente del mutuatario, indipendentemente dalla successiva destinazione delle somme (che in astratto potrebbe non avvenire). Anche nel caso in cui le somme vengano accreditate su un conto corrente già in passivo nei confronti della NC mutuante, l'estinzione o la riduzione del debito rappresenta un effetto diretto della sua erogazione, senza incidere né sulla validità del mutuo né sulla disponibilità giuridica delle somme, posto che il mutuatario, accettando il regolamento del conto, è consapevole della propria esposizione debitoria. Non venendo in rilievo alcuna norma imperativa di ordine pubblico che vieti l'impiego delle somme mutuate per coprire passività pregresse né il collegamento negoziale, che qui si realizza con la concessione del mutuo fondiario per l'estinzione di un debito chirografario, possa definirsi affetto da causa illecita o in frode alla legge, la domanda di nullità del contratto mutuo fondiario n. 1122972 deve essere rigettata, per quanto sopra argomentato e motivato.
Il contratto in parola prevede un piano di ammortamento con indicazione delle rate pagate suddivise tra capitale, interessi e spese dalla data di stipula all'estinzione. Il CTU ha proceduto dell'attività consulenziale rilevando la presenza in atti della documentazione contrattuale del mutuo fondiario n. 1122972 del 24.12.2013. Come già motivato per il mutuo fondiario n. 107856, anche il mutuo fondiario n. 1122972 è strutturato sulla base di un piano di ammortamento che contempla l'applicazione del metodo alla francese. Le rate sono costituite da una quota di interessi, calcolata sul debito in linea capitale residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi;
la restituzione del capitale è stata portata a riduzione del debito, facendo sì che l'interesse non sia stato mai produttivo di altro interesse, ovvero non è stato accumulato al capitale da restituire, non generando, pertanto, alcun elemento anatocistico. Anche qui valgono le considerazioni già espresse in relazione al mutuo fondiario 107856 che escludono, nel caso specifico, alcuna interferenza tra il divieto di anatocismo ed il piano di ammortamento definito sull'applicazione del metodo “alla francese”. Il regime finanziario della capitalizzazione composta non genera alcun effetto anatocistico poiché la quota di interessi è stata sempre calcolata sul debito in linea capitale residuo dalla rata precedente, cosicché l'interesse di una rata non è mai 35
stato produttivo dell'interesse della rata successiva. Un effetto anatocistico si sarebbe potuto verificare solo se gli interessi fossero stati calcolati sulla quota di interessi della rata precedente;
tale evenienza, come detto, è da escludersi anche in riferimento al mutuo n. 1122972, secondo le condivisibili valutazioni tecniche del CTU. Il tasso di interesse del mutuo fondiario n. 1122972 è stato validamente pattuito ed indicato alla data di stipula del contratto di mutuo, pertanto, non ha luogo l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, commi 4 e 7, TUB. Rispetto al tasso di interesse applicato, l'attore non ha allegato la violazione della normativa relativa allo ius variandi;
dunque, il Consulente non ha correttamente operato alcuna rettifica nel senso indicato dal quesito peritale.
La consulenza ha poi proceduto a verificare il superamento del tasso soglia al momento della conclusione del contratto, come da orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità. All'esito del calcolo, tanto il TAEG quanto il tasso di mora sono risultati inferiori alla soglia usura del trimestre di riferimento. La commissione di massimo scoperto e gli oneri sostitutivi non sono mai stati addebitati al rapporto di mutuo fondiario del 24.12.2013 nr. 1122972 acceso dalla;
nessuna ONroparte_2 rettifica nel calcolo è stata effettuata, dunque, dal CTU al fine di espungere tale costo.
Dal conteggio finale del Consulente, il saldo del mutuo fondiario n. 1122972 è pari ad euro “0”, in quanto estinto alla data di introduzione del presente giudizio. Il Giudice concorda con i conteggi effettuati dal CTU - in particolare con la esclusione dell'anatocismo e con la esclusione del superamento del tasso soglia - non rilevando, pertanto, alcuna differenza rispetto al saldo banca da riconoscersi a favore della società già mutuataria.
4. Il rapporto di conto corrente n. 2994 tra
[...]
e ONroparte_3 ONroparte_5
[...]
Parte attrice domanda, previo accertamento della applicazione di interessi in misura superiore alla soglia antiusura, commissioni di massimo scoperto e in ogni caso addebiti illegittimi per euro 73.812,27, la dichiarazione della nullità delle pattuizioni così convenute e la conseguente condanna della alla ONroparte_5 restituzione di tali importi a ONroparte_3
con maggiorazione di interessi legali dalle singole corresponsioni
[...] al saldo.
Il Giudice, senza diffondersi nella ripetizione di argomentazioni giuridiche esposte in riferimento ai medesimi Istituti in rilievo per i rapporti contrattuali già esaminati, osserva quanto segue. 36
Il conto corrente ordinario n° 2994 acceso dalla società
[...]
è stato aperto in data ONroparte_3
21.08.1998. Il rapporto di conto corrente è risultato in essere alla data di notifica dell'atto di citazione del 15.07.2019 con saldo a credito pari ad euro 94.946,63. La documentazione contrattuale depositata, relativa al c.c. 2994, è risultata completa: il CTU ha potuto ricostruire l'andamento del rapporto dall'esame del conto corrente ordinario n° 2994 acceso dalla società in ONroparte_3 data 21.08.1998; dal contratto di anticipo fatture n. 2994 del 4.6.1998; dal contratto di apertura di credito del 21.7.2005 di euro 103.000,00 con durata al 15.1.2006; dal contratto di integrazione di c.c. della cms e servizi aggiuntivi del 8.9.2009; estratti di conto corrente, riassunti scalari ed elementi per il conteggio delle competenza del c.c. n. 2994. In particolare, il Consulente ha riscontrato la presenza di tutti gli estratti conto dalla data di apertura del conto corrente (21.08.1998) sino alla data di notifica dell'atto di citazione (15.7.2019). Trattandosi di azione di ripetizione di indebito promossa dal correntista, il Consulente non ha apportato alcuna rettifica al saldo risultante dal primo estratto conto disponibile.
Il modus procedendi è aderente agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione ed il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento” (ex multis, Cass. n. 11543/2019). Nel caso in cui è la ad assumere la veste di CP_5 convenuta, è il correntista, quindi, a dover dissolvere l'incertezza relativa al pregresso andamento del rapporto, cosicché, in assenza di contrari riscontri, la base di calcolo potrà attestarsi sul saldo iniziale del primo degli estratti conto acquisiti al giudizio che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato comunque più sfavorevole allo stesso attore.
Riguardo al quesito anatocistico, l'Ausiliario del Giudice ha effettuato i conteggi con la capitalizzazione trimestrale sino al 31.12.2013, rilevando la reciproca capitalizzazione degli interessi, e dal 1.1.2014 sino al 15.7.2019 (data di notifica della citazione), senza alcuna capitalizzazione. Ha precisato, inoltre, che - all'esito di verifica della prescrizione - sono risultate prescritte tutte le competenze maturate sino al 30.09.2006. Sul punto, il Giudice osserva che il CTU ha correttamente risposto al quesito, in quanto per i contratti stipulati prima del 30.6.2000, come il conto corrente n. 2994, sottoscritto il 21.08.1998, il divieto anatocismo vale dal 1.7.2000, ma non in termini assoluti, bensì solo in assenza di reciprocità tra la parti, dunque in violazione dell'art. 120 TUB vigente 37
ratione temporis. Considerato che per il conto corrente in esame il Consulente ha riscontrato la reciproca capitalizzazione degli interessi, è corretto il mantenimento della capitalizzazione reciproca trimestrale sino alla data del 31.12.2013, non venendo in rilievo la violazione dell'art. 120 TUB allora vigente.
Prima di procedere alla stima dell'eventuale superamento del tasso soglia, il CTU ha rilevato la pattuizione scritta del tasso di interessi passivo per il contratto di conto corrente n. 2994, senza quindi effettuare i conteggi in applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB. Gli attori non hanno contestato la variazione del tasso di interesse nel corso del rapporto, in violazione della normativa dello ius variandi;
dunque, sono stati correttamente applicati i tassi di interesse comunicati dalla negli estratti conto. CP_5
Il Consulente ha verificato l'omesso superamento del tasso soglia al momento della conclusione del contratto di apertura di conto corrente n. 2994 e al momento della stipulazione dei contratti di apertura di credito regolati nel medesimo conto corrente. Nello specifico, il TEG pattuito è risultato sempre ampiamente inferiore al tasso soglia del trimestre di riferimento. Si è anche verificata la CMS applicata con la CMS soglia, al fine di aggiungere il margine della prima, ove fosse risultata eccedente alla soglia, ai tassi di interesse del periodo per ricalcolare il TAEG tenendo conto della incidenza della CMS praticata. Dalle verifiche effettuate, il Consulente ha rilevato che il TEG applicato nell'esercizio dello ius variandi è stato sempre inferiore al tasso soglia per il c.c. n. 2994 (cfr. pag. 55 relazione CTU). Relativamente alla verifica della usura, la difesa tecnica della società non ha avuto particolari osservazioni ai calcoli del CTU.
Riguardo al quesito sulla Commissione di , l'esperto Persona_2 ha rilevato che nel contratto di conto corrente n. 2994 e di apertura di credito a valere sullo stesso, non è stata riportata alcuna modalità di calcolo della CMS;
la stessa è stata calcolata sull'utilizzato, dunque epurata dai conteggi in quanto priva di giustificazione causale (come da motivazioni già espressa in riferimento al c.c. 2993). Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, risultano, invece, contrattualmente pattuiti per il rapporto di conto corrente n. 2994 gli oneri sostitutivi della c.m.s. (Corrispettivo su fido accordato e Corrispettivo sconfinamento rapporto) che, pertanto, non sono stati espunti dai calcoli. Dall'evoluzione contabile del rapporto di conto corrente n. 2994 intestato alla è ONroparte_3 risultato, quale differenza dal saldo banca, un credito a favore della correntista per euro 2.910,59. In particolare, il saldo evidenziato dagli estratti conto è pari ad euro 94.946,63, mentre il CTU ha rilevato un saldo a credito per il correntista di euro 97.857,22, effettuando conteggi 38
a tassi di interessi bancari con capitalizzazione trimestrale di questi al 31.12.2013 e dal 1.1.2014 senza capitalizzazione alcuna, con eliminazione delle CMS, evidenziando pertanto la differenza a favore del correntista di euro 2.910,59.
La ha eccepito la prescrizione anche per il rapporto di conto CP_5 corrente n. 2994 e, dunque, il CTU ha proceduto ad effettuare la verifica di tutte le competenze prescritte, non solo della quota degli interessi extra fido, come da quesito. Le rimesse solutorie sono state individuate per il decennio che precede la ricezione dell'atto di messa in mora del 18.12.2017, quindi dalla data di apertura del conto corrente (21.08.1998) sino 18.12.2007. Dalle verifiche condotte sulla base dell'estratto conto per il conto corrente n. 2994, tutte le competenze sono risultate prescritte sino al 30.06.2006 (allegato 7), e parzialmente prescritte le competenze maturate al 30.09.2009; non prescritte le successive.
Le rimesse solutorie sono state individuate in base alle originarie annotazioni contabili della e dei dati della Centrale rischi CP_5 prodotti dalla parte attrice, come da quesito, non sulla base dei saldi ricalcolati. La verifica della natura delle rimesse solutorie è corretta in quanto, confermando quanto già chiarito in riferimento a quelle operate sul conto corrente n. 2993, l'art.1422 c.c. dispone che l'azione per la nullità è imprescrittibile, salvi gli effetti della prescrizione dell'azione di ripetizione. Posto che il ricalcolo richiesto al Consulente è volto a tradurre in termini concreti gli effetti della dichiarazione di nullità, al sol fine di verificare se vi siano somme da ripetersi per quanto si è pagato in base alle clausole dichiarate nulle, effettuare dapprima la "depurazione" del conto dalle voci passive addebitate illegittimamente, e verificare poi cosa era pagamento e cosa ripristino di provvista, significherebbe porre nel nulla l'eccezione di prescrizione della ripetizione e privare di significato l'inciso dell'art.1422 c.c.
5. Il rapporto di conto corrente n. 3562 tra l'NG.
[...]
e la CP_1 ONroparte_5
Parte attrice domanda, previo accertamento dell'applicazione di interessi in misura superiore alla soglia antiusura, commissioni di massimo scoperto e ulteriori addebiti illegittimi per complessivi euro 26.915,51, la declaratoria di nullità delle pattuizioni convenute in siffatta misura e, conseguentemente, la condanna della alla CP_5 restituzione di tali importi all'NG. con maggiorazione ONroparte_1 di interessi legali dalle singole corresponsioni al saldo.
Il Tribunale osserva quanto segue. Il conto corrente intestato a è stato aperto in data ONroparte_1
24.5.2014. Il rapporto di conto corrente in esame è risultato ancora in 39
essere alla data di notifica dell'atto di citazione del 15.07.2019, con un saldo a credito per euro 70,64. La documentazione che il CTU ha utilizzato per ricostruire la posizione contabile del , rispetto al conto corrente n. 3562, è stata ONroparte_1 la seguente: contratto di conto corrente n° 3562 del 24.05.2000 (presente in atti); contratto di apertura di credito del 15.03.2005 di euro 25.823,00 con durata a revoca;
contratto di integrazione di c.c. della c.m.s. e servizi aggiuntivi del 08.09.2009; estratti di conto corrente, riassunti scalari ed elementi per il conteggio delle competenze del conto relativi al periodo dal 24 maggio 2000 sino al 15 settembre 2019. La documentazione è risultata completa ai fini dell'esame contabile. Trattandosi di azione di ripetizione di indebito oggettivo promossa dal correntista, il CTU non ha correttamente rettificato il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile.
Per rispondere al quesito posto sull'anatocismo, i conteggi sono stati effettuati dal Consulente con capitalizzazione trimestrale fino al 31.12.2013, avendo rilevato sia la clausola contrattuale scritta della capitalizzazione trimestrale nel contratto di apertura di credito del 15.03.2005 sia la reciproca capitalizzazione degli interessi (precisando che a seguito della verifica della prescrizione tutte le competenze maturate fino al 18.12.2007, decennio antecedente la data di messa in mora del 18.12.2017, sono risultate prescritte), e dal 01.01.2014 al 15.07.2019 (data di notifica dell'atto di citazione) senza alcuna capitalizzazione. L'operato del CTU è corretto in quanto il quesito ha previsto, per i contratti stipulati anteriormente al 30.6.2000 (incluso, quindi, il c.c. n. 3562 stipulato in data 24.05.2000), di espungere l'anatocismo dal 1.7.2000, ma solo in assenza di reciprocità tra le parti, e quindi in violazione dell'art. 120 TUB.
Considerato che
anche per il rapporto di conto corrente n. 3562, il Consulente ha riscontrato la reciproca capitalizzazione degli interessi (essendo presenti saldi attivi e gli interessi creditori calcolati dall'Istituto di credito sono stati capitalizzati con la stessa periodicità degli interessi debitori), la capitalizzazione trimestrale è stata mantenuta, non avendo la violato l'art. 120 CP_5
TUB vigente ratione temporis. Peraltro, per il periodo antecedente la data del 30.06.2000 tutte le competenze sono risultate comunque prescritte.
Per il conto corrente n. 3562, il Consulente ha rilevato la pattuizione scritta del tasso di interesse passivo e, pertanto, non ha correttamente effettuato i conteggi ai tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB. I tassi di interesse sono stati applicati come comunicati dalla negli estratti CP_5 conto, posto che l'attrice non ha contestato specificatamente la modifica delle condizioni contrattuali in violazione della normativa di cui all'art. 118 TUB relativa all'esercizio dello ius variandi. 40
Dalla verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia al momento della conclusione del contratto di conto corrente ordinario n. 3562, ed al momento della stipulazione dei contratti di apertura di credito relativi al tale rapporto, l'Ausiliario del Giudice ha elaborato delle tabelle (cfr. pag. 50 relazione) dalle quali risulta che il TEG pattuito è sempre stato inferiore al tasso soglia del trimestre di riferimento, situazione illustrata anche nella tabella di riepilogo a pag. 51. Si è poi proceduto alla verifica del superamento del tasso soglia aggiungendo il margine della CMS, ove eventualmente applicata in eccedenza alla CMS soglia, ai tassi di interesse del periodo, onde ricalcolare il TEG tenendo conto della incidenza della CMS. Il TEG applicato è stato sempre inferiore al tasso soglia, anche nell'esercizio dello ius variandi (cfr. pag. 56).
Il Consulente ha rilevato che nel contratto di conto corrente n. 3562, e di apertura di credito a valere sul medesimo, non è stata riportata nessuna modalità di calcolo della c.m.s.; inoltre questa è stata calcolata sull'utilizzato e, pertanto, il CTU ha proceduto ad epurarla dai conteggi per la posizione in esame, data la sua nullità per difetto causale. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, invece, sono risultati contrattualmente pattuiti gli oneri sostitutivi della c.m.s. (Corrispettivo su fido accordato e Corrispettivo sconfinamento rapporto) i quali, pertanto, non sono stati espunti dai conteggi.
Dall'esame della documentazione presente in atti, la ricostruzione dell'andamento contabile del rapporto di c.c. n. 3562 acceso da
[...] ON
presso la ha consentito di accertare, alla data del CP_1
15.7.2019, una differenza a credito in favore della correntista per euro 2.867.01, rispetto al saldo evidenziato dagli estratti conto per euro 70,64. In particolare, l'importo a credito indicato è risultato dalla differenza tra il valore di euro 2.937,66 - a credito del correntista effettuando i conteggi ai tassi di interessi bancari con capitalizzazione trimestrale degli interessi al 31.12.2013 e dal 01.01.2014 senza capitalizzazione, con eliminazione delle commissioni di massimo scoperto - ed il saldo evidenziato dagli estratti conto pari ad euro 70,64.
Si precisa che tale importo a credito è stato determinato non considerando i versamenti solutori prescritti per il periodo dal 24.05.2000 alla data del 18.12.2007, cioè il periodo che intercorre dalla apertura del rapporto di conto corrente n. 3562 sino al decennio antecedente la costituzione in mora della (18.12.2017); CP_5 dall'allegato 11 alla relazione, si evince che tutte le competenze (non solo gli interessi extra fido pagati) al 18.12.2007 sono risultate prescritte, quindi comunque non ripetibili. Le rimesse solutorie sono state individuate in base alle originarie annotazioni contabili della e ai dati della Centrale rischi prodotti CP_5 41
dalla parte attrice, come da quesito, e non sulla base dei saldi ricalcolati. La verifica della natura delle rimesse solutorie è corretta in quanto, confermando quanto già chiarito in riferimento a quelle operate sul conto corrente n. 2993 e sul conto corrente n. 2994, l'art.1422 c.c. dispone che l'azione per la nullità è imprescrittibile, salvi gli effetti della prescrizione dell'azione di ripetizione. Posto che il ricalcolo richiesto al Consulente è volto a tradurre in termini concreti gli effetti della dichiarazione di nullità, al sol fine di verificare se vi siano somme da ripetersi per quanto si è pagato in base alle clausole dichiarate nulle, effettuare dapprima la "depurazione" del conto dalle voci passive addebitate illegittimamente, e verificare poi cosa era pagamento e cosa ripristino di provvista, significherebbe porre nel nulla l'eccezione di prescrizione della ripetizione e privare di significato l'inciso dell'art.1422 c.c.
ON
6. Il contratto di mutuo n. 42569 del 5.05.2014 tra e l'NG.
ONroparte_1
Parte attrice domanda, previo accertamento della nullità delle pattuizioni concernenti interessi, commissioni e addebiti relativi al rapporto di conto corrente n. 3562, la condanna della ONroparte_5 al risarcimento in favore dall'NG.
[...] ONroparte_1 dell'importo complessivo di euro 5.616,71, di cui euro 5.290,52 per interessi, euro 192,00 per spese, euro 168,75 per interessi preammortamento ed euro 5,04 per interessi di mora.
Si eccepisce, inoltre, la nullità del collegamento negoziale tra il contratto di prestito personale n. 42569 ed il rapporto di conto corrente ON n. 3562, in quanto il finanziamento sarebbe stato concesso da per ripianare le passività maturate nell'ambito del suddetto rapporto di c.c. intrattenuto con lo stesso mutuatario.
Osserva il Tribunale. Il contratto di mutuo (un prestito personale) tra e ONroparte_1 ON la è stato stipulato in data 5.5.2014 per l'importo di euro 27.000,00, estinto in data 31.05.2018 (saldo 0). Tale contratto, rinvenuto in atti, prevede un piano di ammortamento a tasso fisso con indicazione delle rate pagate suddivise tra capitale, interessi e spese dalla data di stipula sino alla sua estinzione. La documentazione è stata ritenuta completa dal CTU per procedere alla ricostruzione dell'evoluzione contabile del rapporto in esame.
Il piano di ammortamento del prestito personale del 05.05.2014 è stato strutturato, come da rilevazione del CTU, secondo l'applicazione del metodo c.d. “alla francese” , il quale prevede rate costituite da una quota interessi, calcolata sul debito in linea capitale residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi;
la restituzione del capitale è stata portata a 42
riduzione del debito, facendo sì che l'interesse non sia stato mai produttivo di altro interesse - ovvero non è stato accumulato al capitale da restituire - non generando, pertanto, alcun elemento anatocistico. Valgono le considerazioni già espresse in relazione ai contratti di mutuo fondiario esaminati, che escludono, anche nel caso del prestito personale n. 42569 del 5.5.2014, alcuna interferenza tra il divieto di anatocismo ed il piano di ammortamento definito sull'applicazione del metodo alla francese. Il regime finanziario della capitalizzazione composta non genera, infatti, alcun effetto anatocistico poiché la quota di interessi è stata sempre calcolata sul debito in linea capitale residuo dalla rata precedente, cosicché l'interesse di una rata non è mai stato produttivo dell'interesse della rata successiva. Un effetto anatocistico si sarebbe potuto verificare solo se gli interessi fossero stati calcolati sulla quota di interessi della rata precedente;
tale evenienza, come detto, è da escludersi anche in riferimento al mutuo in esame, secondo le condivisibili valutazioni tecniche del CTU.
I conteggi non sono stati effettuati secondo i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB, in quanto il Consulente ha rilevato la valida pattuizione del tasso di interesse alla data di stipula del contratto. La parte attrice non ha contestato in maniera specifica la violazione della normativa relativa allo ius variandi, pertanto non sono state apportate rettifiche, come da quesito peritale.
All'esito della verifica del superamento del tasso soglia, il perito ha riscontrato come sia il TAEG che il tasso di mora siano risultati inferiori al tasso soglia del trimestre di riferimento (allegato 23). La CMS e gli oneri sostitutivi non sono stati mai addebiti al rapporto di prestito personale del 5.5.2014, pertanto il Consulente non ha proceduto a verificare l'eventuale superamento del tasso soglia aggiungendo il margine di eccedenza della CMS soglia al tasso di interesse praticato al cliente.
Il perito ha rilevato che, alla data di introduzione del giudizio del 15.07.2019, il saldo del prestito personale del 05.05.2014 (estinto in data 31.05.2018) è pari ad euro 934,64; si evidenzia, pertanto, una differenza a credito in favore di pari importo al ONroparte_1 saldo euro 0,00. CP_5
Sull'impiego delle somme mutuata dal per ONroparte_1
l'estinzione di passività pregresse nei confronti del mutuante, maturate nel corso del rapporto di conto corrente n. 3562, si richiamano le argomentazioni diffusamente profuse in ordine alla validità del mutuo solutorio (cfr. Cass. S.U. n. 5841/2025) non venendo in rilievo l'illiceità causale del procedimento negoziale indiretto né la carenza di realità del mutuo, perfezionandosi il contratto nel momento in cui il mutuatario consegue la disponibilità giuridica delle somme sul proprio 43
conto corrente, indipendente dal successivo utilizzo delle medesime, quale momento che attiene alla fase esecutiva del rapporto già validamente concluso. Non si rinviene, inoltre, nell'ordinamento giuridico alcuna norma imperativa che precluda un siffatto utilizzo del credito.
7. Il rapporto di conto corrente n. 3113 tra l'NG.
[...]
e la CP_4 ONroparte_5
Parte attrice, in relazione al conto corrente n. 3113, domanda, previo accertamento dell'applicazione di interessi in misura superiore alla soglia anti-usura, commissioni di massimo scoperto e in ogni caso addebiti illegittimi per euro 18.692,22 - di cui euro 9.292,73 a titolo di interessi anatocistici, euro 5.857,31 a titolo di cms, euro 3.542,18 a titolo di spese chiusura trimestrali - la dichiarazione di nullità delle pattuizioni convenute in siffatta misura e, conseguentemente, la condanna della alla restituzione di ONroparte_5 tali importi all'NG. , con maggiorazione di interessi ONroparte_4 legali dalle singole corresponsioni al saldo.
Osserva il Tribunale. Il conto corrente n. 3113 è stato stipulato da con ONroparte_4 ON la in data 16.11.1998. Tal rapporto è risultato ancora in essere alla data di notifica dell'atto di citazione del 15.7.2019, e presenta un saldo a credito di euro 47,13. Per la verifica degli importi pretesi in restituzione, il CTU ha esaminato il contratto di conto corrente n° 3113 del 16.11.1998; il contratto di integrazione di c.c. della c.m.s. e servizi aggiuntivi del 08.09.2009; il contratto di conto corrente n° 3113 del 09.04.2015; tutti gli estratti di conto corrente, riassunti scalari ed elementi per il conteggio delle competenze del conto c/c n° 3113 relativi ai seguenti periodi dall'accensione del conto sino alla notifica dell'atto di citazione. L'azione di ripetizione dell'indebito è stata promossa dal correntista, quindi il Consulente non ha correttamente rettificato il saldo risultante dal primo estratto conto disponibile, come da quesito peritale.
I conteggi per il rispondere al quesito sull'anatocismo sono avvenuti conformemente alle richieste del Giudice: capitalizzazione trimestrale fino al 31.12.2013, poiché il perito ha rilevato la reciproca capitalizzazione degli interessi (precisando che a seguito della verifica della prescrizione tutte le competenze maturate fino al 18.12.2007, decennio antecedente la data di messa in mora del 18.12.2017, sono risultate prescritte), e dal 01.01.2014 al 15.07.2019 (data di notifica dell'atto di citazione) senza alcuna capitalizzazione. L'operato del CTU è esatto, in quanto il quesito ha previsto, per i contratti stipulati anteriormente al 30.6.2000 (incluso, quindi, il c.c. n. 3113 stipulato in data 16.11.1998), di espungere l'anatocismo dal 44
1.7.2000, ma solo in assenza di reciprocità tra le parti, e quindi in violazione dell'art. 120 TUB allora vigente.
Considerato che
anche per il rapporto di conto corrente n. 3113 il Consulente ha riscontrato la reciproca capitalizzazione degli interessi (essendo presenti saldi attivi e gli interessi creditori calcolati dall'Istituto di credito sono stati capitalizzati con la stessa periodicità degli interessi debitori), la capitalizzazione trimestrale è stata mantenuta, non avendo la CP_5 violato l'art. 120 TUB vigente ratione temporis. Peraltro, per il periodo antecedente la data del 30.06.2000 tutte le competenze sono risultate comunque prescritte.
L'Ausiliario, nell'effettuare i conteggi, ha applicato il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB, non avendo rilevato la pattuizione del tasso di interesse passivo per il conto corrente n. 3113. Alla data di stipula del contratto (16.11.1998), il TEG pattuito è risultato sempre inferiore al tasso soglia, come riportato nella tabella di riepilogo (pag. 51 relazione). Il TEG applicato, nell'esercizio dello ius variandi, è sempre stato inferiore al tasso soglia (pag. 58 Relazione).
Il Consulente ha rilevato che, nei contratti di conto corrente n. 3113 e di apertura di credito a valere sul medesimo, non è stata riportata nessuna modalità di calcolo della c.m.s.; inoltre questa è stata calcolata sull'utilizzato e, pertanto, il CTU ha proceduto correttamente ad epurarla dai conteggi per tale posizione, in quanto nulla per difetto causale. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, invece, sono risultati contrattualmente pattuiti gli oneri sostitutivi della c.m.s. (Corrispettivo su fido accordato e Corrispettivo sconfinamento rapporto) i quali, pertanto, non sono stati espunti dai conteggi.
I versamenti solutori sono stati verificati dal Consulente per il periodo dal 16.11.1998 (apertura del c.c. n. 3113) alla data del 18.12.2007, ON antecedente di 10 anni la messa in mora della (18.12.2017). Nell'arco temporale dal 16.11.1998 al 18.12.2007, tutte le competenze (non solo gli interessi pagati extra fido) sono risultate prescritte (allegato 15). La verifica della natura solutoria delle rimesse è stata effettuata sulla base degli estratti conto (saldo banca), e non in base al saldo ricalcolato, in quanto - come sopra esposto in riferimento alle rimesse operate sul conto corrente n. 2993, sul conto corrente n. 2994 e sul conto corrente n. 3562 - l'art.1422 c.c. dispone che l'azione per la nullità è imprescrittibile, salvi gli effetti della prescrizione dell'azione di ripetizione. Posto che il ricalcolo richiesto al Consulente è volto a tradurre in termini concreti gli effetti della dichiarazione di nullità, al sol fine di verificare se vi siano somme da ripetersi per quanto si è pagato in base alle clausole dichiarate nulle, effettuare dapprima la "depurazione" del conto dalle voci passive addebitate illegittimamente, e verificare poi cosa era pagamento e cosa ripristino di provvista, 45
significherebbe porre nel nulla l'eccezione di prescrizione della ripetizione e privare di significato l'inciso dell'art.1422 c.c.
Il CTU, esaminata la documentazione in atti, ha ricostruito l'evoluzione contabile del rapporto di conto corrente ordinario n. 3113 intestato a ON presso riscontrando, alla data di ONroparte_4 notificazione della citazione (15.07.2019), un saldo a credito del correntista di euro 6.092,20, effettuando i conteggi ai tassi di interessi sostitutivi di cui all'art.117 TUB, con capitalizzazione trimestrale degli interessi al 31.12.2013, e dal 01.01.2014 senza capitalizzazione, con eliminazione delle commissioni di massimo scoperto, evidenziando, dunque, una differenza a favore del correntista pari ad € 6.045,07, rispetto al saldo riportato dagli estratti conto pari ad € 47,13.
8. Il rapporto di mutuo fondiario n. 5184 racc. 1675 30.10.2002 ON tra e l'NG. . ONroparte_4
La parte attrice domanda, previo accertamento della applicazione di interessi in misura superiore alla soglia antiusura, commissioni di massimo scoperto e in ogni caso addebiti illegittimi per euro 65.083,03, la declaratoria di nullità delle clausole pattuite in siffatta misura e, conseguentemente, la condanna della ONroparte_5 alla restituzione di tali importi all'NG. , con
[...] ONroparte_4 maggiorazione di interessi legali dalle singole corresponsioni al saldo.
Osserva il Giudice. Il mutuo fondiario rep. n. 5184 è stato sottoscritto in data 30.10.2002 dall'NG. , per l'importo di euro 300.000,00, con ONroparte_4 ON la mutuante La documentazione versata in atti non ha consentito al Consulente di verificare l'eventuale estinzione del rapporto alla data di introduzione del giudizio. La posizione debitoria o creditoria non è stata, dunque, determinabile. Il perito ha rinvenuto il contratto di mutuo fondiario, ma non il piano di ammortamento delle rate, che non risulta allegato. Non ha potuto quindi accertare se anche il mutuo fondiario rep. 5184, raccolta n. 1675, fosse strutturato secondo l'applicazione del metodo alla francese, come avvenuto per gli altri mutui esaminati. In particolare, l'allegazione è risultata carente di quietanze di versamento delle rate o, in alternativa, del rendiconto del finanziamento con specifica imputazione dei pagamenti alla rata, con suddivisione per rata tra la quota capitale, la quota interessi, le spese e gli eventuali interessi di mora pagati.
Per il mutuo fondiario in esame, l'Ausiliario ha rilevato la valida pattuizione, alla data di stipulazione, del tasso di interesse;
pertanto, non ha proceduto ad effettuare i conteggi ai sensi dell'art. 117 TUB applicando i tassi sostitutivi ivi previsti. 46
Parte attrice non ha contestato specificatamente la violazione della normativa relativa allo ius variandi; dunque, il CTU non ha apportato rettifica alcuna, come indicato dal quesito peritale. Nel procedere al controllo sul superamento del tasso soglia al momento della conclusione del contratto, il Consulente ha rilevato che - alla data del 30.10.2002 - sia il TAEG sia il tasso di mora sono risultati inferiori alla soglia usura del trimestre di riferimento (allegato 25). La documentazione depositata per il contratto di mutuo fondiario n. 5184 non ha consentito alcuna verifica in merito alla eventuale applicazione della CMS. L'impossibilità di determinare la posizione di credito grava sull'attore che ha l'onere di produrre la documentazione a sostegno delle sue pretese restitutorie. Ne consegue che la domanda di condanna della ON alla ripetizione delle somme indebitamente conseguite il rapporto n. 5184 deve essere rigettata, non avendo il mutuatario-attore dato prova delle entità del credito asserito. Peraltro, dalle condizioni contrattuali che il Consulente ha potuto verificare, al momento della stipula del mutuo fondiario in esame, non è risultato il superamento del tasso soglia che avrebbe giustificato, almeno per tale pattuizione, la nullità della clausola convenuta e la conseguente ripetizione degli interessi usurari illecitamente corrisposti alla CP_5
Gli attori sostengono inoltre che la stipulazione del mutuo fondiario n. 5184 fosse servita a realizzare una operazione in contrasto con l'art. 2358 c.c. in quanto - con le somme mutuate – l'NG. ONroparte_4 ON procedeva all'acquisto di quote dei Fondi ARCA BT, di cui la è una dei principali azionisti;
titoli che erano poi costituiti in pegno rotativo a favore della per garantire la esposizione debitoria CP_5 portata dal conto corrente n. 2993 intestato alla ONroparte_2
La doglianza sulla illiceità dell'operazione non è fondata. Il Tribunale osserva, infatti, che l'ambito applicativo di cui all'art. 2358 c.c. concerne il divieto di concessione di finanziamenti, o garanzie, per l'acquisto di azioni proprie, salvo il rispetto delle condizioni previste dalla norma. ON ha invece erogato un mutuo fondiario per l'acquisizione di quote di un Fondo terzo. La presenza della NC nella compagine sociale del Fondo ARCA non inficia l'operazione negoziale, dato che l'NG. ON
non ha acquistato titoli della ma quote del ONroparte_4
Fondo partecipato dalla stessa NC;
Fondo che rimane soggetto giuridico distinto rispetto al socio partecipante.
La censura in ordine alla nullità del mutuo fondiario in esame per difetto causale non può parimenti essere accolta. Come già chiarito, il contratto di mutuo è validamente perfezionato nel momento in cui la disponibilità giuridica delle somme viene accordata al mutuatario con l'accredito sul proprio conto corrente. L'utilizzo delle 47
somme mutuate per ripianare passività pregresse o, come nel caso di specie, per acquistare strumenti finanziaria da vincolare a garanzia di un debito risultante da altro rapporto, non costituisce una operazione negoziale affetta da causa illecita o in frode alla legge, in quanto non c'è alcuna norma giudica di carattere imperativo che vieti l'utilizzo delle somme mutuate per pagare debiti maturati o per acquistare titoli finanziari da porre a garanzia del pagamento dei debiti. I principi espressi dalla recente giurisprudenza di legittimità sulla liceità del mutuo solutorio possono essere estesi, a fortiori, al mutuo in cui l'effetto solutorio è posticipato, come in caso di acquisto di titoli escussi successivamente dal mutuante. Tanto l'acquisizione delle garanzie finanziarie che la loro escussione sono momenti che non attengono, infatti, al profilo causale del rapporto di mutuo, ma ai motivi soggettivi del mutuatario, il quale compie atti dispositivi di somme già entrate nella sua disponibilità giuridica, mediante l'accredito sul proprio conto corrente.
La domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata da per il mancato guadagno patito dalla decisione della ONroparte_4 ON di vendere le quote in pegno del Fondo Arca, nel momento in cui il valore di mercato dei titoli era inferiore al loro valore di sottoscrizione, non è fondata. La perdita di valore delle quote del Fondo al momento in cui la CP_5 ha deciso di escutere gli strumenti finanziari non può essere ascritta alla responsabilità dell'Istituto di credito, il quale non aveva alcun interesse a conseguire una differenza inferiore al valore di sottoscrizioni delle quote, visto che un eventuale apprezzamento dei titoli gli avrebbe consentito un maggior rientro nel saldo creditorio annotato nel conto corrente n. 2993. Al momento della vendita delle quote vincolate in pegno (anno 2013), l'inadempimento della si era già verificato e ONroparte_2 ON l'esposizione debitoria della CI nei riguardi della aveva raggiunto livelli significativi. Non era ragionevole, pertanto, che la attendesse ulteriormente prima di procedere alla vendita, non CP_5 avendo alcuna certezza che, nel decorso de tempo, il valore dei titoli del Fondo subisse un rialzo, alimentando, per contro, il rischio concreto di una ulteriore svalutazione del pegno, a fronte di una esposizione debitoria garantita che presentava, invece, consistenti margini di incremento.
ON Gli attori hanno dedotto la responsabilità della per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, domandandone la liquidazione in via equitativa ex art. 2056 c.c., causati dalle illegittime operazioni contrattuali descritte, che avrebbero reso più complesso l'accesso al credito presso altre banche, il pagamento di debiti tributari e dei contributi previdenziali, oltre che alla segnalazione nella Centrale Rischi della NC di Italia ed ulteriori conseguenze pregiudizievoli, 48
quali la revoca dell'affidamento concesso dal Banco di Sardegna, la notificazione di un decreto ingiuntivo da parte dalla il ONroparte_8 rientro delle esposizioni di debito richiesto da e da CP_9 [...]
e la corresponsione di compensi ONroparte_10 professionali per l'assistenza legale. La domanda non merita accoglimento. Il risarcimento del danno postula il compimento di un atto illecito, prima ancora della prova del danno evento e del suo collegamento causale con la condotta del danneggiante. L'operato della è stato invece complessivamente corretto, in CP_5 disparte l'applicazione della CMS sull'utilizzato (espunta, infatti, dai conteggi del CTU) e marginali scostamenti dalle annotazioni contabili dell'Istituto di credito, soprattutto se posto a confronto con le richieste restitutorie degli attori, superiori all'importo di due milioni di euro. A fronte, dunque, di operazioni contrattuali e della applicazione di clausole che nel complesso sono risultate lecite (in particolare, l'assenza di anatocismo e del superamento del tasso soglia;
nonché la validità dei mutui solutorio) alcun risarcimento, neanche in via equitativa, può essere liquidato a favore degli attori;
i quali hanno allegato, dunque, eventi pregiudizievoli, quali la sopravvenuta difficoltà nell'accesso al credito presso altre banche e nel pagamento dei debiti tributari e contributi previdenziali, che non possono essere messi in relazione causale con la condotta della NC, la cui sostanziale e complessiva legittimità è emersa nel corso del giudizio. La stessa segnalazione alla Centrale Rischi della NC di Italia è atto dovuto dall'Istituto bancario, a protezione del buon funzionamento del mercato creditizio.
Per quanto argomentato, il Tribunale ritiene di dover accogliere solo in parte la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo promossa dagli attori, nei limiti della differente quantificazione del credito restitutorio elaborata dal Consulente tecnico d'ufficio nei conteggi rappresentati nella relazione in ragione della circostanza che, ad eccezione del conto corrente n. 2993, gli altri rapporti di conto corrente sono ancora in essere e le rimesse non possono essere ritenute solutorie, stante la presenza di saldi positivi su tutti i contratti analizzati. Invero, tale domanda dovrà essere intesa come rideterminazione del saldo contabile alla data del 15 settembre 2019, come da estratti conto in atti. Rigetta la domanda di nullità dei mutui fondiari e solutori esaminati in motivazione, incluso il mutuo ad effetto solutorio “posticipato” con l'escussione del pegno. Rigetta integralmente la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale degli attori e la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta da per ONroparte_4 il mancato guadagno derivato dalla vendita di strumenti finanziari svalutati rispetto al momento di sottoscrizione. 49
Le spese di giustizia, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri previsti dai DD.MM. nr. 55/2014 e 147/2022, seguono la soccombenza della parte convenuta, e vengono liquidate sulla base del criterio del decisum (cfr. Cass. S.U. n. 19014/2007), in ragione di un accoglimento solo parziale delle domande di parte attrice.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste carico della convenuta in quanto la soccombenza, seppure attenuata CP_5 rispetto al valore della domanda di ripetizione dell'indebito, è emersa dai conteggi effettuati del Consulente del Giudice.
PQM
Il Tribunale di Roma, nella persona del giudice dott.ssa Cristina Pigozzo, pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente le domande di parte attrice, nei limiti di cui alla motivazione, e per l'effetto condanna la
[...]
a restituire, a titolo di ripetizione ONroparte_5 dell'indebito oggettivo, e per le ragioni espresse in motivazione, la somma di euro 69.322,47 a favore di , in qualità di ONroparte_1 successore di per ONroparte_2
l'indebito riferito al conto corrente n. 2993, con interessi legali a decorrere dalla data di costituzione in mora della convenuta CP_5
(18.12.2017) e interessi legali di mora dalla domanda giudiziale;
2) ridetermina il saldo dei conti correnti come segue alla data del 15 settembre 2019:
- con una maggiorazione di euro 2.910,59 a favore della CP_3 er l'indebito ONroparte_3 riferito al conto corrente n. 2994;
- con una maggiorazione di euro 2.867,01 a favore di
[...]
per l'indebito riferito al conto corrente n. 3562; CP_1
- con una maggiorazione di euro 6.045,07 a favore di
[...]
per l'indebito riferito al conto corrente n. 3113. CP_4
3) Rigetta le domande di nullità dei mutui fondiari nr. 107856, 1122972 e 5184, e del prestito personale n. 42569, per le ragioni di cui alla motivazione;
4) rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale ON proposta da , nei riguardi della per ONroparte_4 il mancato guadagno derivante dalla svalutazione dei titoli finanziari del Fondo ARCA al momento dell'escussione del pegno da parte della CP_5
5) rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non ON patrimoniale proposta dagli attori nei confronti della per la ragioni di cui alla motivazione. 50
ON
6) condanna la a rifondere agli attori le spese di lite, che liquida, in applicazione del criterio del decisum, nella somma di euro 8.200,00 a titolo di onorari professionali, oltre IVA, CA e rimborso forfettario al 15%,
7) Pone definitivamente a carico della convenuta il pagamento delle spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Roma, li 01.08.2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Pigozzo
La sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Flavio Pieri Pavoni, Magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale ordinario di Roma, nominato con D.M. Giustizia del 22 ottobre 2024.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Diversamente, in applicazione del criterio alternativo (saldo epurato), dal conto andrebbero preventivamente espunti gli addebiti illegittimi e preservate le sole annotazioni relative a poste validamente convenute, e dunque legittimamente applicate dalla banca, col risultato di elidere persino la necessità della ricerca di rimesse aventi natura solutoria. In altri termini, concentrandosi sullo scrutinio relativo alla natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse in rapporto all'ammontare dell'affidamento concesso, il criterio del saldo epurato omette di considerare che le rimesse solutorie rilevano non in quanto tali, ma perché con queste il correntista ha pagato competenze illegittimamente addebitate in conto dalla banca. Solo i pagamenti indebiti generano il diritto di credito restitutorio menzionato dall'art. 2033 c.c., soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale con decorrenza dalla data del pagamento medesimo.