Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 09/05/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
22 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE UNICA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Alfio Filippello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22/2024 RG promossa da
C.F. , in persona del Sindaco pro - tempore, Parte_1 P.IVA_1
con sede in Piazza Carlo Maria Carafa, 38 – 95042 Grammichele (CT), rappresentato e difeso,
dall'Avv. Carmelo Giurdanella.
- Opponente -
Contro
(P.I. ), in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
per essa e quale mandataria della società (P.I. ), in persona del legale CP_2 P.IVA_3
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Davide Arnaldi, e dall'Avv.
Enrico Morello.
-Opposta –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato via pec il proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 36.2023 del 24.11.2023 iscritto al n. 1012.2023 RG, con il quale il
Tribunale di Caltagirone ingiungeva al medesimo di pagare, in favore di la Controparte_1
A sostegno dell'opposizione il premetteva che: Parte_1
• in data 9 agosto 2002, sottoscriveva con una convenzione della durata di 25 Controparte_3
anni, relativa agli impianti di illuminazione pubblica avente ad oggetto, tra l'altro, servizi di manutenzione e di somministrazione dell'energia elettrica necessaria al loro funzionamento,
dietro corresponsione di un canone mensile, da calcolarsi sull'importo annuo base di €
213.867,30 oltre gli aggiornamenti legislativamente e pattiziamente previsti;
• nel corso dell'esecuzione del contratto, rimodulava arbitrariamente ed Controparte_3
unilateralmente il canone richiesto: già nel 2010 il a seguito di un primo aumento Pt_1
del canone pattuito, aveva avanzato contestazioni in merito, in riscontro alle quali , CP_3
con nota del 09.04.2010, provvedeva a ridurre l'importo richiesto da € 51.018,58 a €
35.736,91 mensili;
• con successiva nota del 21.08.2012, prot. n. 5040, il fornitore comunicava un nuovo mutamento del canone mensile, aumentandone l'importo e determinandolo nella somma di €
50.584,19, da applicare a partire dal 01.09.2012, con conseguente aumento del 32,19%;
• il Comune di trasmetteva numerose comunicazioni al fornitore, chiedendo una Parte_1
rinegoziazione del canone, senza tuttavia ricevere alcun riscontro in merito;
• successivamente a seguito di apposita attività istruttoria da parte dell'Ente, emergeva una notevole differenza tra il canone richiesto e quello previsto per lo stesso servizio da Consip
S.p.A., rispetto alle quali è previsto un obbligo di adeguamento ai sensi del d.l. n. 95/2012,
convertito in L. n. 135/2012 (c.d. revisione della spesa pubblica);
• alla luce delle superiori argomentazioni, il comune effettuava a favore del fornitore pagamenti parziali pari a quelli fissati nella convezione equivalenti ad € 38.266,38 e non per il totale indicato in fattura;
• inoltre, si imputava ad la mancata esecuzione dei lavori di manutenzione Controparte_3
ordinaria e straordinaria con conseguente decadimento degli impianti e pericolo per l'incolumità dei cittadini;
• a causa dell'inadempimento del fornitore e della negata rinegoziazione delle condizioni economiche del contratto, nove anni prima della scadenza naturale del termine, il Comune
effettuava il recesso dalla convenzione, giusta Delibera della Giunta Municipale n. 70 del
29.06.2018, come consentito dall'art. 1, comma 13, d.l. 95/2012, convertito in L. 135/2012.
• nelle more, con contratto di cessione stipulato il 19.11.2017, cedeva i crediti Controparte_3
relativi alle fatture emesse dal 31/12/2013 al 31/11/2017 alla che Controparte_4
chiedeva per l'importo ivi indicato il decreto ingiuntivo opposto in questa sede.
Con l'opposizione spiegata in questa sede il comune di ha chiesto la revoca del Parte_1
decreto ingiuntivo n. 36.23 DI, eccependo in via preliminare:
• la carenza di legittimazione attiva dell'opposta per inefficacia della cessione in violazione dell'art. 9, l. 2248/1865 all. E.
Nel merito:
• l'infondatezza della pretesa creditoria;
• l'erronea quantificazione della somma richiesta;
• il difetto dei presupposti di fatto e diritto della richiesta di risarcimento danni di cui all'art. 6,
comma 2, d.lgs. 231/2002;
• la non debenza delle somme cedute per violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale;
• la violazione degli obblighi di adeguamento previsti dal d. lgs. n. 95/2012, convertito in l. n.
135/2012.
In via subordinata:
• la non debenza delle somme richieste per inadempimento contrattuale ex art. 1460 c.c.
Costituitasi in giudizio, mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta, CP_1
chiedeva il rigetto dell'opposizione, deducendo:
[...]
• La non applicazione al caso di specie della disciplina settoriale di cui alla legge n. 2248.1865 All. E.
• La legittimità della richiesta di risarcimento danni ex art. 6 d.lgs 231.2002.
• Che nel corso dell'esecuzione del contratto la condotta di titolare originaria Controparte_3
del rapporto di credito successivamente ceduto, è stata sempre imperniata a canoni di lealtà,
buona fede e correttezza.
• Che in costanza del contratto di fornitura di energia elettrica non si sono verificate violazioni inerenti all'obbligo di adeguamento dei canoni ex d.l. 95.2012.
• L'infondatezza dell'eccezione di inadempimento imputata alla società fornitrice.
Tanto premesso la chiedeva, previa concessione della provvisoria esecutività Controparte_1
dell'opposto decreto:
• in via preliminare l'emissione dell'ordinanza provvisoriamente esecutiva, ex art. 186 ter e/o 186 bis c.p.c., della somma di € 656.295,25, di cui € 654.375,25 per residua sorte capitale ed € 1.920,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/02, oltre agli interessi moratori da calcolarsi dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo.
Nel merito:
• il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali ivi spiegate e la conferma del decreto ingiuntivo n. 36.2023 emesso dal Tribunale di Caltagirone.
In via subordinata:
• nell'ipotesi in cui il credito vantato dall' esponente venisse accertato in misura minore condannare l'opponente alla somma accertata, oltre accessori.
• In caso di accoglimento delle domanda riconvenzionale, disporsi la compensazione della somma eventualmente dovuta all'opponente con il credito vantato dall'opposta.
Verificata la regolarità del contraddittorio, ex art. 171 bis cpc, confermata la prima udienza del
23.05.2024 e depositate le memorie integrative ai sensi dell'art. 171 ter cpc, il procedimento veniva istruita tramite escussione testimoniale. Fatte precisare le conclusioni, il Tribunale
tratteneva la causa in decisione in data 06.03.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Devesi preliminarmente evidenziare che nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto (avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione) l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente (avente la veste di convenuto) quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Tribunale di
Torino. Sez. I, 25.06.2018 n. 3285).
A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità “l'opposizione al decreto
ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni
di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto
all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex
art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la
domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante
volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se
non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello
successivo della decisione” (Cass. Civile 22.2.2002, n. 2573). Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova. In
via propedeutica, occorre, esaminare l'eccezione di legittimazione passiva sollevata dall'opponente. Il infatti, eccepisce nei propri confronti Parte_1
l'inopponibilità della cessione del credito ingiunto, stante la mancata preventiva adesione del medesimo, nella qualità di pubblica amministrazione, all'operazione citata. L'eccezione è
fondata per le ragioni appresso indicate. Come è noto, in base all'art. 1260 c.c., il trasferimento del credito si perfeziona con il solo accordo tra cedente e cessionario, a nulla rilevando, ai fini dell'efficacia del contratto, la conoscenza del debitore ceduto. La comunicazione dell'operazione al medesimo, ai sensi dell'art. 1264 c.c., assolve alla necessità di rendere edotto il debitore ceduto in ordine al destinatario della prestazione, onde evitare un potenziale effetto liberatorio dell'obbligato (e dell'eventuale fidejussore) in caso di adempimento a favore del cedente, titolare originario del rapporto giuridico. Nelle operazioni di cartolarizzazione,
nell'ambito delle quali vengono ceduti una serie di crediti cd NPL non performing credits,
ovvero crediti deteriorati o crediti inesigibili per i quali la riscossione è incerta, considerata la platea dei debitori ceduti, il requisito della notifica e/o comunicazione agli stessi, viene sostituito dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale dell'avvenuta cessione dei rispettivi rapporti.
L'art. 58 TUB dispone infatti che, La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione
mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità, stabilendo altresì che, Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2
producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile. Il principio della libera cedibilità
dei rapporti giuridici e della libertà delle forme, testé illustrata, subisce delle parziali deroghe nell'ipotesi in cui il debitore ceduto sia una pubblica amministrazione. Ed invero, l'art. 9 della legge n. 2248/1865, Allegato E (Legge sul contezioso amministrativo) dispone che, Sul prezzo
dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi
aderisca l'amministrazione interessata. Principio, questo, ribadito dall'art. 70 del R.D. n.
2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello
Stato), secondo il quale, Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed
appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo
1865, n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima. Il Legislatore del
1923 ha inoltre introdotto una ulteriore formalità (art. 69): Le cessioni, le delegazioni, le
costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo
Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento, le quali dovranno risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio. Dall'esame della normativa di settore sopra esaminata, si evince in primo luogo che, affinché la cessione di un credito nei confronti di una pubblica amministrazione sia opponibile alla medesima, è
necessario che il debitore ceduto, prima del perfezionarsi dell'operazione negoziale, manifesti il proprio consenso al cedente. In secondo luogo, occorre che il contratto di cessione, che deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, sia notificato all'amministrazione dello Stato. La maggiore gravosità degli adempimenti previsti e sopra esaminati risponde all'esigenza di tutelare l'interesse pubblico alla continuità dei rapporti giuridici sottesi all'operazione di cartolarizzazione. Non è condivisibile la tesi interpretativa restrittiva, sposata dalla società opposta, secondo la quale le amministrazioni interessate dalla disciplina di settore in tema di cessione di crediti siano da identificare solamente nelle amministrazioni dello Stato. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che, alle cessioni di
crediti vantate nei confronti di un Comune va ritenuta applicabile la disciplina dettata dal R.D.
18 novembre 1923, n. 2440 e dal successivo R.D. 23 maggio 1924, n. 827, atteso che la
Pubblica Amministrazione, ai fini dell'applicazione della relativa disciplina, va intesa nel suo
complesso, vale a dire nelle sue varie articolazioni, comprensive degli enti pubblici che la
compongono (Cass. Sez. III, sentenza 981/2002; Cass. civ. n. 11041 del 1996). La questione che ci occupa, pertanto, rientra all'interno della disciplina settoriale sopra illustrata, sia sotto il profilo soggettivo (essendo applicabile a tutte le articolazioni della P.A., ivi compresi gli enti locali) sia sotto il profilo oggettivo (fondandosi il credito ceduto alla società opposta su un contratto di somministrazione di energia elettrica). Nel caso di specie, si osserva che, sebbene la cessione di credito in favore della convenuta abbia rispettato il requisito di forma di cui all'art. 69, co. 3 R.D. n. 2440 del 1923 (in quanto la cessione è stata effettuata con scrittura privata autenticata dal notaio), non è stato soddisfatto il requisito del necessario assenso formale del
Comune ceduto, pure destinatario della notifica della cessione tramite comunicazione effettuata via pec in data 09.01.2018. In relazione a questo specifico aspetto, si ritiene di non poter condividere la tesi della società opposta, secondo cui, in relazione alla cessione per cui è causa,
si deve ritenere applicabile la disciplina di cui all'abrogato d.lgs n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”), ratione temporis applicabile alla questione che ci occupa, che all'art. 117
comma 3^ dispone che, Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso
di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni
pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Alla luce del dato positivo di cui sopra, la società opposta sostiene che il comune di avrebbe dovuto manifestare il Parte_1
proprio dissenso entro e non oltre 45 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta cessione, che nel caso di specie è avvenuta, come sopra visto, tramite comunicazione pec del 09.01.2018 al protocollo generale dell'ente locale opponente. Tuttavia, si rileva che il meccanismo sopra illustrato – cd silenzio assenso - si applica, ai sensi dell'art 117 comma 3 d. lgs. 163.2006,
solamente al corrispettivo di appalto, concessione o concorso di progettazione, esulando da tale disciplina tutte le categorie di appalti che hanno ad oggetto, tra l'altro, la fornitura di energia elettrica, ex. art. 25 del d.lgs. n. 163/2006. Nel caso di specie, essendo il credito ingiunto e opposto in questa sede, basato su un contratto, avente ad oggetto, tra l'altro, la somministrazione di energia elettrica, deve ritenersi ancora applicabile, la normativa di cui agli artt. 69 e 70 del
R.D. 2440/1923, che, in relazione alla cartolarizzazione dei crediti, ove il debitore ceduto sia una pubblica amministrazione, attribuisce al debitore ceduto la potestà di rifiutare preventivamente la cessione prima che il relativo negozio si perfezioni. Sul punto i Giudici di
Piazza Cavour hanno avuto modo di sottolineare che, il divieto di cessione senza l'adesione
della p.a. si applica, in definitiva, solo ai rapporti di durata come l'appalto e la
somministrazione (o fornitura), solo rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al
principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 C.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che, durante la
medesima, possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e così possa essere
compromessa l'ulteriore, regolare prosecuzione del rapporto (Cass. 18 novembre 1994 n. 9789;
Cass. civ., sez. II, 28.01.2002, n. 981). Nel caso di specie, titolare originario del Controparte_3
credito ingiunto, ha omesso di rendere edotto il comune di dell'imminente Parte_1
operazione di cartolarizzazione del credito nascente dal contratto illo tempore sottoscritto con l'ente locale nel 2002, impedendo all'opponente di esercitare il diritto a opporsi alla cessione.
Alla luce delle superiori argomentazioni si deve ritenere che la cessione in favore della società
opposta non abbia acquisito efficacia nei confronti dell'Amministrazione comunale, in quanto per l'appunto non espressamente accettata da parte della stessa. In accoglimento dell'eccezione dell'opponente, si deve, pertanto, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della società
L'accoglimento della superiore eccezione rende superfluo l'esame delle Controparte_1
ulteriori questioni di merito prospettate dalle parti. Stante la particolare natura delle questioni trattate si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone sezione unica civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
✓ Accoglie l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 346.2023 iscritto al n.
1012.2023 RG Tribunale di Caltagirone.
✓ Compensa le spese di lite.
Così deciso in Caltagirone, in data 09 Maggio 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Vincenzo Alfio Filippello