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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17895 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile Quarta, composto dai seguenti magistrati:
D.ssa Bianca Ferramosca Presidente
D.ssa Federica D'Ambrosio Giudice
Dott. Giuseppe Lauropoli Giudice rel.
ha reso la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo, ai sensi dell'art. 630 c.p.c., iscritto al numero del ruolo P.IVA_1
generale,
TRA
(c.f. ), con sede in Roma, via Val Padana, 43, in persona del legale Parte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via San Godenzo 65, presso lo Parte_2 studio dell'avv. Michele Centrone, dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti
- RECLAMANTE -
E
nato a [...] il [...], ivi residente, in via Badia Tebalda 12 Controparte_1
- RECLAMATO CONTUMACE -
NONCHE' società a responsabilità limitata unipersonale, con sede legale in Conegliano Controparte_2
(TV), via V. Alfieri n. 1, avente numero di codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di
BE , e per essa, quale mandataria, (nuova P.IVA_3 CP_3 denominazione assunta da con sede legale in Verona, viale dell'Agricoltura n. 7, CP_4
iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale p.IVA , P.IVA_4 P.IVA_5
in persona del suo legale rappresentante p.t.
- RECLAMATA CONTUMACE -
Oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c.
1 Conclusioni atto di reclamo: “(…) concedere la già richiesta rimessione in termini, in quanto la decadenza dal termine ex art. 497 cpc è dovuta ad un impedimento oggettivo causato dai disservizi di e non evitabile con un comportamento diligente pur posto in essere dal creditore CP_5
notificante; confermare la validità dei depositi già eseguiti dal creditore procedente, disponendo per la prosecuzione della procedura esecutiva”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con reclamo depositato in data 18.9.2025 si doleva del provvedimento comunicato in Parte_1
data 28.8.2025 nel corso della procedura esecutiva immobiliare r.g.e. n. 1390/2021, con il quale era stata dichiarata l'estinzione della procedura stessa.
Evidenziava come la contestata tardività nella proposizione della istanza di vendita, quand'anche ravvisabile, fosse imputabile unicamente ad un disservizio di , la quale solo in data CP_6
4.1.2021 aveva reso disponibile l'avviso di ricevimento relativo alla notifica del pignoramento effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con l'effetto che l'eventuale ritardo nel deposito della istanza di vendita certamente non era imputabile alla parte procedente.
Osservava, così che “il termine di decorrenza dei 45 giorni è rimasto per il notificante ignoto sino al 4.1.2022, data in cui ha finalmente potuto avere contezza del duplicato dell'avviso di ricevimento, che aveva diligentemente ripetutamente richiesto e sollecitato”, aggiungendo che
“riguardo alla notificazione dell'atto di pignoramento la scissione soggettiva degli effetti della notificazione (…) non si applica in relazione ai termini che decorrono dalla notifica del pignoramento per i quali, invece, deve farsi riferimento all'effettivo perfezionamento del procedimento notificatorio” (si veda il citato atto di reclamo).
Chiedeva, pertanto, la rimessione in termini, evidenziando come l'eventuale ritardo nella presentazione dell'istanza di vendita fosse derivato da causa alla stessa non imputabile, istando, quindi, per la prosecuzione dell'esecuzione.
A fronte della notifica, effettuata dalla Cancelleria, del reclamo, nessuna delle parti si costituiva, dovendosene dichiarare la contumacia.
***
1. Il reclamo è suscettibile di accoglimento.
Stando alla documentazione in atti emerge che con ordinanza depositata il 20.8.2025 e comunicata il successivo 28.8.2025, la procedura esecutiva immobiliare veniva dichiarata estinta sul presupposto del tardivo deposito della istanza di vendita
Stando alla documentazione emergente dal fascicolo dell'esecuzione r.g.e. 1390/2021, si evidenzia che il pignoramento veniva presentato per la notifica in data 2.11.2021.
Non rinvenendo alcuno all'indirizzo di residenza dell'esecutato ), l'ufficiale Controparte_1 giudiziario dava seguito agli adempimenti di cui all'art. 140 c.p.c., dando atto, nella relata di
2 notifica, di aver spedito raccomandata con avviso di ricevimento, recante comunicazione di avvenuto deposito.
Stando a quanto può evincersi dall'atto di pignoramento, la raccomandata veniva spedita in data
9.11.2021.
L'istanza di vendita veniva poi formalizzata in data 7.1.2022, una volta acquisito riscontro del perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
2. Ciò ulteriormente premesso in fatto, occorre evidenziare, preliminarmente, che il reclamo appare tempestivo (in quanto proposto nel termine di venti giorni dalla comunicazione della ordinanza di estinzione, tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo feriale) ed ammissibile (dal momento che viene in rilievo una pronuncia di estinzione per causa “tipica”, come tale suscettibile di impugnazione nelle forme dell'art. 630 c.p.c.).
3. Nel merito, lo stesso è suscettibile di accoglimento.
Non pare dubbio, innanzi tutto, che il termine per il deposito della istanza di vendita, stando al tenore letterale dell'art. 497 c.p.c. (il quale fa riferimento al compimento del pignoramento), decorra dalla data del perfezionamento della notifica del pignoramento e non, invece, dalla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica (in questo senso si veda Trib. Roma, sez. IV, n. 8726 del 20.4.2019).
Occorre dunque stabilire, al fine di verificare la tempestività o meno del deposito della istanza di vendita, in quale data si sia perfezionato il pignoramento.
Sul punto, esistono due possibili interpretazioni.
Una prima interpretazione dell'art. 140 c.p.c., alla quale potrebbe condurre il contenuto della pronuncia di parziale illegittimità costituzionale della norma resa con sentenza n. 3/2010 della Corte
Costituzionale, stando alla quale la notifica si perfeziona con la consegna dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata recante la comunicazione di avvenuto deposito o, comunque, una volta decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, con l'effetto che, al più tardi, la notifica deve intendersi perfezionata una volta decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata.
Una seconda interpretazione, fatta propria di recente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ.
n. 16383/2023), stando alla quale, in caso di avvenuta consegna della raccomandata al destinatario, occorre sempre privilegiare tale data, dovendo per l'effetto ritenersi che il perfezionamento della notifica coincida con la data di recapito o di ricevimento della raccomandata, anche nella ipotesi in cui la stessa venga ritirata successivamente al decorso di 10 giorni dalla sua spedizione.
Si ritiene di aderire a tale ultima interpretazione, che pare privilegiare la possibilità per il destinatario dell'atto di pervenire alla effettiva conoscenza dello stesso.
Ciò posto, deve osservarsi come dall'avviso di ricevimento della raccomandata di cui all'art. 140
c.p.c., sia pur regolarizzato d'ufficio (si tratta, dunque, non di copia conforme all'originale dell'avviso di ricevimento, evidentemente andato smarrito, ma di documento proveniente da [...]
[...
[...] che recupera i dati contenuti nell'originale dell'avviso di ricevimento), depositato in data CP_7
7.1.2022, emerga come la raccomandata venisse consegnata al destinatario, , Controparte_1 in data 23.11.2021, con l'effetto che l'istanza di vendita, formalizzata in data 7.1.2022, deve ritenersi effettuata tempestivamente, ossia esattamente al quarantacinquesimo giorno decorrente dal perfezionamento della notifica del pignoramento.
Deve, pertanto, accogliersi il proposto reclamo e revocarsi l'ordinanza che disponeva l'estinzione della procedura e la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
4. Quanto alle spese del procedimento, tenendo conto della condotta processuale di parte reclamata, che non si è opposta alle domande svolte, rimanendo contumace, e tenuto altresì conto delle questioni trattate, non prive di elementi di novità e di profili interpretativi di non agevole ed immediata soluzione, pare giustificata la loro compensazione.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia di e di Controparte_1 Controparte_2
Accoglie il reclamo e revoca l'ordinanza reclamata, disponendo la prosecuzione dell'esecuzione r.g.e. n. 1390/2021.
Spese compensate.
Così deciso, in camera di consiglio, in Roma, il 17.12.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Giuseppe Lauropoli d.ssa Bianca Ferramosca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile Quarta, composto dai seguenti magistrati:
D.ssa Bianca Ferramosca Presidente
D.ssa Federica D'Ambrosio Giudice
Dott. Giuseppe Lauropoli Giudice rel.
ha reso la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo, ai sensi dell'art. 630 c.p.c., iscritto al numero del ruolo P.IVA_1
generale,
TRA
(c.f. ), con sede in Roma, via Val Padana, 43, in persona del legale Parte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via San Godenzo 65, presso lo Parte_2 studio dell'avv. Michele Centrone, dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti
- RECLAMANTE -
E
nato a [...] il [...], ivi residente, in via Badia Tebalda 12 Controparte_1
- RECLAMATO CONTUMACE -
NONCHE' società a responsabilità limitata unipersonale, con sede legale in Conegliano Controparte_2
(TV), via V. Alfieri n. 1, avente numero di codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di
BE , e per essa, quale mandataria, (nuova P.IVA_3 CP_3 denominazione assunta da con sede legale in Verona, viale dell'Agricoltura n. 7, CP_4
iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale p.IVA , P.IVA_4 P.IVA_5
in persona del suo legale rappresentante p.t.
- RECLAMATA CONTUMACE -
Oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c.
1 Conclusioni atto di reclamo: “(…) concedere la già richiesta rimessione in termini, in quanto la decadenza dal termine ex art. 497 cpc è dovuta ad un impedimento oggettivo causato dai disservizi di e non evitabile con un comportamento diligente pur posto in essere dal creditore CP_5
notificante; confermare la validità dei depositi già eseguiti dal creditore procedente, disponendo per la prosecuzione della procedura esecutiva”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con reclamo depositato in data 18.9.2025 si doleva del provvedimento comunicato in Parte_1
data 28.8.2025 nel corso della procedura esecutiva immobiliare r.g.e. n. 1390/2021, con il quale era stata dichiarata l'estinzione della procedura stessa.
Evidenziava come la contestata tardività nella proposizione della istanza di vendita, quand'anche ravvisabile, fosse imputabile unicamente ad un disservizio di , la quale solo in data CP_6
4.1.2021 aveva reso disponibile l'avviso di ricevimento relativo alla notifica del pignoramento effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con l'effetto che l'eventuale ritardo nel deposito della istanza di vendita certamente non era imputabile alla parte procedente.
Osservava, così che “il termine di decorrenza dei 45 giorni è rimasto per il notificante ignoto sino al 4.1.2022, data in cui ha finalmente potuto avere contezza del duplicato dell'avviso di ricevimento, che aveva diligentemente ripetutamente richiesto e sollecitato”, aggiungendo che
“riguardo alla notificazione dell'atto di pignoramento la scissione soggettiva degli effetti della notificazione (…) non si applica in relazione ai termini che decorrono dalla notifica del pignoramento per i quali, invece, deve farsi riferimento all'effettivo perfezionamento del procedimento notificatorio” (si veda il citato atto di reclamo).
Chiedeva, pertanto, la rimessione in termini, evidenziando come l'eventuale ritardo nella presentazione dell'istanza di vendita fosse derivato da causa alla stessa non imputabile, istando, quindi, per la prosecuzione dell'esecuzione.
A fronte della notifica, effettuata dalla Cancelleria, del reclamo, nessuna delle parti si costituiva, dovendosene dichiarare la contumacia.
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1. Il reclamo è suscettibile di accoglimento.
Stando alla documentazione in atti emerge che con ordinanza depositata il 20.8.2025 e comunicata il successivo 28.8.2025, la procedura esecutiva immobiliare veniva dichiarata estinta sul presupposto del tardivo deposito della istanza di vendita
Stando alla documentazione emergente dal fascicolo dell'esecuzione r.g.e. 1390/2021, si evidenzia che il pignoramento veniva presentato per la notifica in data 2.11.2021.
Non rinvenendo alcuno all'indirizzo di residenza dell'esecutato ), l'ufficiale Controparte_1 giudiziario dava seguito agli adempimenti di cui all'art. 140 c.p.c., dando atto, nella relata di
2 notifica, di aver spedito raccomandata con avviso di ricevimento, recante comunicazione di avvenuto deposito.
Stando a quanto può evincersi dall'atto di pignoramento, la raccomandata veniva spedita in data
9.11.2021.
L'istanza di vendita veniva poi formalizzata in data 7.1.2022, una volta acquisito riscontro del perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
2. Ciò ulteriormente premesso in fatto, occorre evidenziare, preliminarmente, che il reclamo appare tempestivo (in quanto proposto nel termine di venti giorni dalla comunicazione della ordinanza di estinzione, tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo feriale) ed ammissibile (dal momento che viene in rilievo una pronuncia di estinzione per causa “tipica”, come tale suscettibile di impugnazione nelle forme dell'art. 630 c.p.c.).
3. Nel merito, lo stesso è suscettibile di accoglimento.
Non pare dubbio, innanzi tutto, che il termine per il deposito della istanza di vendita, stando al tenore letterale dell'art. 497 c.p.c. (il quale fa riferimento al compimento del pignoramento), decorra dalla data del perfezionamento della notifica del pignoramento e non, invece, dalla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica (in questo senso si veda Trib. Roma, sez. IV, n. 8726 del 20.4.2019).
Occorre dunque stabilire, al fine di verificare la tempestività o meno del deposito della istanza di vendita, in quale data si sia perfezionato il pignoramento.
Sul punto, esistono due possibili interpretazioni.
Una prima interpretazione dell'art. 140 c.p.c., alla quale potrebbe condurre il contenuto della pronuncia di parziale illegittimità costituzionale della norma resa con sentenza n. 3/2010 della Corte
Costituzionale, stando alla quale la notifica si perfeziona con la consegna dell'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata recante la comunicazione di avvenuto deposito o, comunque, una volta decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, con l'effetto che, al più tardi, la notifica deve intendersi perfezionata una volta decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata.
Una seconda interpretazione, fatta propria di recente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ.
n. 16383/2023), stando alla quale, in caso di avvenuta consegna della raccomandata al destinatario, occorre sempre privilegiare tale data, dovendo per l'effetto ritenersi che il perfezionamento della notifica coincida con la data di recapito o di ricevimento della raccomandata, anche nella ipotesi in cui la stessa venga ritirata successivamente al decorso di 10 giorni dalla sua spedizione.
Si ritiene di aderire a tale ultima interpretazione, che pare privilegiare la possibilità per il destinatario dell'atto di pervenire alla effettiva conoscenza dello stesso.
Ciò posto, deve osservarsi come dall'avviso di ricevimento della raccomandata di cui all'art. 140
c.p.c., sia pur regolarizzato d'ufficio (si tratta, dunque, non di copia conforme all'originale dell'avviso di ricevimento, evidentemente andato smarrito, ma di documento proveniente da [...]
[...
[...] che recupera i dati contenuti nell'originale dell'avviso di ricevimento), depositato in data CP_7
7.1.2022, emerga come la raccomandata venisse consegnata al destinatario, , Controparte_1 in data 23.11.2021, con l'effetto che l'istanza di vendita, formalizzata in data 7.1.2022, deve ritenersi effettuata tempestivamente, ossia esattamente al quarantacinquesimo giorno decorrente dal perfezionamento della notifica del pignoramento.
Deve, pertanto, accogliersi il proposto reclamo e revocarsi l'ordinanza che disponeva l'estinzione della procedura e la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
4. Quanto alle spese del procedimento, tenendo conto della condotta processuale di parte reclamata, che non si è opposta alle domande svolte, rimanendo contumace, e tenuto altresì conto delle questioni trattate, non prive di elementi di novità e di profili interpretativi di non agevole ed immediata soluzione, pare giustificata la loro compensazione.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia di e di Controparte_1 Controparte_2
Accoglie il reclamo e revoca l'ordinanza reclamata, disponendo la prosecuzione dell'esecuzione r.g.e. n. 1390/2021.
Spese compensate.
Così deciso, in camera di consiglio, in Roma, il 17.12.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Giuseppe Lauropoli d.ssa Bianca Ferramosca
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