TRIB
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 04/08/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Elisa Pinna Giudice
Valentina Prudente Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 654 Reg. Gen. anno 2025, vertente t r a
( ) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Anna Maria Giannecchini, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
( Controparte_1 C.F._2
non comparsa né rappresentata
RESISTENTE - CONTUMACE
e con l'intervento di
Controparte_2
All'udienza del 29.7.2025, la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni:
FATTO E DIRITTO
1.
con ricorso ritualmente depositato, esponeva che esso ricorrente aveva intrattenuto una Parte_1
Per_ relazione more uxorio con ; che da tale convivenza era nata la figlia (1.12.2020); Controparte_1
pagina 1 di 4 che il legame di convivenza si era irrimediabilmente rotto;
che esso ricorrente aveva convissuto con la dapprima ad Albiano Magra e successivamente, per ragioni di lavoro, a Merano;
che, cessato il CP_1
rapporto di convivenza, si era trasferito ad Albiano Magra, rimanendo sempre in contatto con la madre
Per_ della e il di lei marito, che avevano finito col prendersi cura della figlia e della figlia CP_1
primogenita della , a causa delle condotte non accudenti poste in essere dalla CP_1 Per_2
Per_ resistente;
che esso ricorrente aveva intensificato i legami e i rapporti con la figlia che nell'agosto
Per_ 2024 i nonni materni avevano lasciato a casa di esso ricorrente per 15 giorni;
che la minore aveva manifestato la propria volontà di continuare a convivere col padre;
che dal settembre 2024 la minore viveva stabilmente col padre, avendo la stessa rilasciato il consenso al trasferimento della figlia CP_1
presso il padre, per vivere stabilmente con lui;
che la minore era stata quindi iscritta a scuola a Santo
Stefano Magra nell'anno scolastico 2024/2025; che era interesse di esso ricorrente definire le condizioni di affidamento e di mantenimento quanto alla minore, anche in ragione dei numerosi problemi, sia burocratici che non, legati alla mancanza di un provvedimento giurisdizionale;
tanto premesso, chiedeva che il Tribunale di Massa provvedesse ad adottare ogni idonea regolamentazione in merito.
La parte resistente rimaneva contumace.
Nelle more, venivano adottati provvedimenti indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 473bis n. 15 Cod. civ., disponendosi
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
2.
Va disposto l'affidamento esclusivo della minore al padre, in tal senso militando la condotta serbata dalla in termini di mancato idoneo accudimento (cfr. assenso scritto al trasferimento della CP_1
minore dal padre, ove risulta chiaramente indicato il momento di difficoltà a livello personale affrontato dalla resistente); al padre andranno attribuiti i poteri genitoriali esclusivi quanto alle scelte di natura sanitaria, medico, ricreativa, scolastica e di studio, nonché con le pubbliche amministrazioni in generale.
Va solo aggiunto che il padre nelle more ha provveduto ad iscrivere la figlia a scuola, al mantenimento della stesse a a tenere ogni rapporto con le pubbliche amministrazioni, successivamente al pagina 2 di 4 provvedimento del 23.5.2025 che in via d'urgenza ebbe ad autorizzare formalmente il trasferimento della minore, disponendo la presa in carico della minore ad opera dell' competente per CP_3
territorio, al fine della messa in opera di ogni utile misura di sostegno psicologico.
La madre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, previo accordo tra i genitori, nel rispetto delle esigenza della minore;
per le festività di Natale, Santo Stefano, 31 dicembre e 1 gennaio, Pasqua e
Pasquetta la figlia starà con i genitori secondo principi di alternanza, previo accordo tra gli stessi;
per la vacanze estive la figlia potrà rimanere con la madre per un periodo di 7 giorni, da concordarsi tra i genitori entro il 31.5 di ogni anno, tenendosi conto delle esigenze della minore
3.
Va posto a carico della madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile
(minimale ed autoresponsabilizzante) di € 200,00, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese, nonché il pagamento del 50% delle spese straordinarie, in coerenza al Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa.
L'assegno unico spetterà al ricorrente, in quanto affidatario esclusivo.
4.
Va confermata la presa in carico della minore ad opera del Servizio Sociale della Lunigiana “Centro
Minori e Famiglie” per l'attività di ogni utile percorso di sostegno psicologico.
5.
In ragione della natura della causa e della mancata opposizione della resistente, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dispone come da motivazione in punto di: affidamento esclusivo della minore;
diritto di visita e di permanenza in favore della madre;
contributo al mantenimento a carico della madre e regime di partecipazione alle spese straordinarie;
assegno unico;
conferma la presa in carico della minore ad opera del Servizio Sociale della Lunigiana “Centro Minori
e Famiglie” per l'attività di ogni utile percorso di sostegno psicologico;
pagina 3 di 4 compensa le spese;
manda la cancelleria per le comunicazioni all'ente sopra indicato.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 1.8.2025
Il Presidente estensore
Giulio Giuntoli
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Elisa Pinna Giudice
Valentina Prudente Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 654 Reg. Gen. anno 2025, vertente t r a
( ) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Anna Maria Giannecchini, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
( Controparte_1 C.F._2
non comparsa né rappresentata
RESISTENTE - CONTUMACE
e con l'intervento di
Controparte_2
All'udienza del 29.7.2025, la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni:
FATTO E DIRITTO
1.
con ricorso ritualmente depositato, esponeva che esso ricorrente aveva intrattenuto una Parte_1
Per_ relazione more uxorio con ; che da tale convivenza era nata la figlia (1.12.2020); Controparte_1
pagina 1 di 4 che il legame di convivenza si era irrimediabilmente rotto;
che esso ricorrente aveva convissuto con la dapprima ad Albiano Magra e successivamente, per ragioni di lavoro, a Merano;
che, cessato il CP_1
rapporto di convivenza, si era trasferito ad Albiano Magra, rimanendo sempre in contatto con la madre
Per_ della e il di lei marito, che avevano finito col prendersi cura della figlia e della figlia CP_1
primogenita della , a causa delle condotte non accudenti poste in essere dalla CP_1 Per_2
Per_ resistente;
che esso ricorrente aveva intensificato i legami e i rapporti con la figlia che nell'agosto
Per_ 2024 i nonni materni avevano lasciato a casa di esso ricorrente per 15 giorni;
che la minore aveva manifestato la propria volontà di continuare a convivere col padre;
che dal settembre 2024 la minore viveva stabilmente col padre, avendo la stessa rilasciato il consenso al trasferimento della figlia CP_1
presso il padre, per vivere stabilmente con lui;
che la minore era stata quindi iscritta a scuola a Santo
Stefano Magra nell'anno scolastico 2024/2025; che era interesse di esso ricorrente definire le condizioni di affidamento e di mantenimento quanto alla minore, anche in ragione dei numerosi problemi, sia burocratici che non, legati alla mancanza di un provvedimento giurisdizionale;
tanto premesso, chiedeva che il Tribunale di Massa provvedesse ad adottare ogni idonea regolamentazione in merito.
La parte resistente rimaneva contumace.
Nelle more, venivano adottati provvedimenti indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 473bis n. 15 Cod. civ., disponendosi
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
2.
Va disposto l'affidamento esclusivo della minore al padre, in tal senso militando la condotta serbata dalla in termini di mancato idoneo accudimento (cfr. assenso scritto al trasferimento della CP_1
minore dal padre, ove risulta chiaramente indicato il momento di difficoltà a livello personale affrontato dalla resistente); al padre andranno attribuiti i poteri genitoriali esclusivi quanto alle scelte di natura sanitaria, medico, ricreativa, scolastica e di studio, nonché con le pubbliche amministrazioni in generale.
Va solo aggiunto che il padre nelle more ha provveduto ad iscrivere la figlia a scuola, al mantenimento della stesse a a tenere ogni rapporto con le pubbliche amministrazioni, successivamente al pagina 2 di 4 provvedimento del 23.5.2025 che in via d'urgenza ebbe ad autorizzare formalmente il trasferimento della minore, disponendo la presa in carico della minore ad opera dell' competente per CP_3
territorio, al fine della messa in opera di ogni utile misura di sostegno psicologico.
La madre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, previo accordo tra i genitori, nel rispetto delle esigenza della minore;
per le festività di Natale, Santo Stefano, 31 dicembre e 1 gennaio, Pasqua e
Pasquetta la figlia starà con i genitori secondo principi di alternanza, previo accordo tra gli stessi;
per la vacanze estive la figlia potrà rimanere con la madre per un periodo di 7 giorni, da concordarsi tra i genitori entro il 31.5 di ogni anno, tenendosi conto delle esigenze della minore
3.
Va posto a carico della madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma mensile
(minimale ed autoresponsabilizzante) di € 200,00, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese, nonché il pagamento del 50% delle spese straordinarie, in coerenza al Protocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa.
L'assegno unico spetterà al ricorrente, in quanto affidatario esclusivo.
4.
Va confermata la presa in carico della minore ad opera del Servizio Sociale della Lunigiana “Centro
Minori e Famiglie” per l'attività di ogni utile percorso di sostegno psicologico.
5.
In ragione della natura della causa e della mancata opposizione della resistente, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dispone come da motivazione in punto di: affidamento esclusivo della minore;
diritto di visita e di permanenza in favore della madre;
contributo al mantenimento a carico della madre e regime di partecipazione alle spese straordinarie;
assegno unico;
conferma la presa in carico della minore ad opera del Servizio Sociale della Lunigiana “Centro Minori
e Famiglie” per l'attività di ogni utile percorso di sostegno psicologico;
pagina 3 di 4 compensa le spese;
manda la cancelleria per le comunicazioni all'ente sopra indicato.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 1.8.2025
Il Presidente estensore
Giulio Giuntoli
pagina 4 di 4