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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 05/12/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.ON AR ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1868 /2024 R.G. (cui è riunito il procedimento n.
1869/2024 R.G.), promossa da
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
rappresentati e difesi dagli Avv.ti D'ANGELO Parte_2
TO e IS AR ed elettivamente domiciliatii in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: sanzioni amministrative in materia di lavoro.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 6/12/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrenti in epigrafe indicati, con distinti ricorsi regolarmente depositati e notificati, poi riuniti, hanno evocato in giudizio l' , proponendo opposizione avverso CP_1
l'ordinanza ingiunzione OI- 001791639 con la quale l' ha applicato la sanzione CP_1
amministrativa del pagamento di € 8.860 per omesso versamento di ritenute ex art. 2 comma 1 bis d.l. 463/1983.
A sostegno della domanda, le parti ricorrenti hanni eccepito in vizio di notifica della ordinanza, l'omessa notifica dell'atto di accertamento prodromico all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione opposta, nonché l'estinzione del credito per la maturata prescrizione e/o decadenza.
1 L costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e va accolto.
La causa deve essere decisa con applicazione del principio della ragione più liquida, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio ( Cass.
09.01.2019, n. 363).
Ebbene, la parte ricorrente ha eccepito la tardiva notifica dell'atto presupposto.
Deve ritenersi applicabile l'art 14 della l. 689/81 che prevede la decadenza per il tardivo esercizio del potere sanzionatorio da parte dell' resistente rispetto CP_2
all'accertamento, da far risalire all'atto indicato nella stessa ordinanza, ossia l'atto di accertamento notificato nelle date 12/09/2019 (per la società quale obbligato in solido) e 16.9.2019 al trasgressore.
Nel caso in esame, la notifica è tardiva.
In particolare, l'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), prevede che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3 comma 6 del d.lgs. 15.01.2016 n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
Da ultimo, la norma in esame (art 1-bis L.cit), già rimessa al vaglio della Corte
Costituzionale da parte di diversi Giudici, è stata oggetto di ulteriore modifica, in quanto l'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito in legge
2 3/7/2023 n.85, ha modificato in melius il regime sanzionatorio, stabilendo che, alle violazioni commesse dal 5 maggio d'importo fino a 10mila euro annui, si applica la sanzione «da una volta e mezzo a quattro volte l'importo omesso», cioè dal 150% al 400%. Tale norma trova applicazione anche con riferimenti ai procedimenti sanzionatori in corso.
Quanto al procedimento, la relativa disciplina è contenuta nell'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. che prevede “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”.
L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 inoltre è riconosciuta anche dalla Circolare
numero 32 del 25.02.2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di CP_1
archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
- omissis
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n.
689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Segnatamente, l'art. 14 l. n.689/1981 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con
3 provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione, poi, occorre ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l.
689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cass.
Sez. Unite 31.10.2019, n.28210; Cass. 25.10.2019 n. 27405; Trib. di Catania sentenze n. 811/2023 e 888/2023 richiamate).
In linea di continuità con tale indirizzo, nel caso di specie, tale dies a quo può essere individuato nella ricezione delle denunce mensili da parte dell' , prive CP_1
di correlato pagamento del saldo, venendo in rilievo violazioni non implicanti lo svolgimento da parte dell'Amministrazione di particolari aggravi istruttori trattandosi di flussi trasmessi dai datori di lavoro attraverso in canale telematico,
4 che consentono celermente di appurare le omissioni contributive con incrocio dei dati dei pagamenti ricevuti, pure essi trasmessi in via telematica.
In altre parole, i modelli di denuncia mensile delle retribuzioni e dei contributi dovuti, (DM10/M UNIEMENS), sono registrati negli archivi dell'ente, sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall'Istituto.
Nel caso in esame, si tratta di omissioni relative ai periodi da 12/2017 a 11/2018 quindi l'atto di accertamento notificato a settembre 2019 è tardivo.
La tesi dell' relativa alla sussistenza di elementi dai quali poter desumere, in CP_1
relazione al caso concreto, la necessità di una complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica di tutti i dati occorrenti per contestare l'infrazione ovvero l'esigenza di compiere approfondite valutazioni del materiale istruttorio acquisito al fine di una corretta formulazione dell'addebito de quo è stata solo affermata e non dimostrata, non valendo a tale fine l'inserimento del credito nel bilancio dell'ente, previsto ad altri fini (oneri correlati alla formazione del bilancio dell'ente).
In conclusione, l' ha provveduto tardivamente alla notifica dell'atto di CP_1
accertamento delle violazioni di cui all'art. 2 comma 1 bis del d.l. n.463/1983 e l'ordinanza ingiunzione opposta va dunque annullata.
Inoltre, va dichiarata assorbita la disamina di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
5 2. condanna l , al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
2.600,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, in favore della parte ricorrente, con distrazione ai procuratori.
Trapani, 5/12/2025
Il Giudice del lavoro
ON AR
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.ON AR ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1868 /2024 R.G. (cui è riunito il procedimento n.
1869/2024 R.G.), promossa da
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
rappresentati e difesi dagli Avv.ti D'ANGELO Parte_2
TO e IS AR ed elettivamente domiciliatii in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: sanzioni amministrative in materia di lavoro.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 6/12/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrenti in epigrafe indicati, con distinti ricorsi regolarmente depositati e notificati, poi riuniti, hanno evocato in giudizio l' , proponendo opposizione avverso CP_1
l'ordinanza ingiunzione OI- 001791639 con la quale l' ha applicato la sanzione CP_1
amministrativa del pagamento di € 8.860 per omesso versamento di ritenute ex art. 2 comma 1 bis d.l. 463/1983.
A sostegno della domanda, le parti ricorrenti hanni eccepito in vizio di notifica della ordinanza, l'omessa notifica dell'atto di accertamento prodromico all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione opposta, nonché l'estinzione del credito per la maturata prescrizione e/o decadenza.
1 L costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e va accolto.
La causa deve essere decisa con applicazione del principio della ragione più liquida, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio ( Cass.
09.01.2019, n. 363).
Ebbene, la parte ricorrente ha eccepito la tardiva notifica dell'atto presupposto.
Deve ritenersi applicabile l'art 14 della l. 689/81 che prevede la decadenza per il tardivo esercizio del potere sanzionatorio da parte dell' resistente rispetto CP_2
all'accertamento, da far risalire all'atto indicato nella stessa ordinanza, ossia l'atto di accertamento notificato nelle date 12/09/2019 (per la società quale obbligato in solido) e 16.9.2019 al trasgressore.
Nel caso in esame, la notifica è tardiva.
In particolare, l'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), prevede che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3 comma 6 del d.lgs. 15.01.2016 n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
Da ultimo, la norma in esame (art 1-bis L.cit), già rimessa al vaglio della Corte
Costituzionale da parte di diversi Giudici, è stata oggetto di ulteriore modifica, in quanto l'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito in legge
2 3/7/2023 n.85, ha modificato in melius il regime sanzionatorio, stabilendo che, alle violazioni commesse dal 5 maggio d'importo fino a 10mila euro annui, si applica la sanzione «da una volta e mezzo a quattro volte l'importo omesso», cioè dal 150% al 400%. Tale norma trova applicazione anche con riferimenti ai procedimenti sanzionatori in corso.
Quanto al procedimento, la relativa disciplina è contenuta nell'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. che prevede “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”.
L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 inoltre è riconosciuta anche dalla Circolare
numero 32 del 25.02.2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di CP_1
archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
- omissis
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n.
689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Segnatamente, l'art. 14 l. n.689/1981 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con
3 provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione, poi, occorre ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l.
689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cass.
Sez. Unite 31.10.2019, n.28210; Cass. 25.10.2019 n. 27405; Trib. di Catania sentenze n. 811/2023 e 888/2023 richiamate).
In linea di continuità con tale indirizzo, nel caso di specie, tale dies a quo può essere individuato nella ricezione delle denunce mensili da parte dell' , prive CP_1
di correlato pagamento del saldo, venendo in rilievo violazioni non implicanti lo svolgimento da parte dell'Amministrazione di particolari aggravi istruttori trattandosi di flussi trasmessi dai datori di lavoro attraverso in canale telematico,
4 che consentono celermente di appurare le omissioni contributive con incrocio dei dati dei pagamenti ricevuti, pure essi trasmessi in via telematica.
In altre parole, i modelli di denuncia mensile delle retribuzioni e dei contributi dovuti, (DM10/M UNIEMENS), sono registrati negli archivi dell'ente, sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall'Istituto.
Nel caso in esame, si tratta di omissioni relative ai periodi da 12/2017 a 11/2018 quindi l'atto di accertamento notificato a settembre 2019 è tardivo.
La tesi dell' relativa alla sussistenza di elementi dai quali poter desumere, in CP_1
relazione al caso concreto, la necessità di una complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica di tutti i dati occorrenti per contestare l'infrazione ovvero l'esigenza di compiere approfondite valutazioni del materiale istruttorio acquisito al fine di una corretta formulazione dell'addebito de quo è stata solo affermata e non dimostrata, non valendo a tale fine l'inserimento del credito nel bilancio dell'ente, previsto ad altri fini (oneri correlati alla formazione del bilancio dell'ente).
In conclusione, l' ha provveduto tardivamente alla notifica dell'atto di CP_1
accertamento delle violazioni di cui all'art. 2 comma 1 bis del d.l. n.463/1983 e l'ordinanza ingiunzione opposta va dunque annullata.
Inoltre, va dichiarata assorbita la disamina di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
5 2. condanna l , al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
2.600,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, in favore della parte ricorrente, con distrazione ai procuratori.
Trapani, 5/12/2025
Il Giudice del lavoro
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