Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 909
CS
Ordinanza cautelare 29 gennaio 2024
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Ordinanza cautelare 29 febbraio 2024
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Rigetto
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carattere automatico della revoca basato sui precedenti penali

    Il Collegio ritiene che il provvedimento questorile abbia svolto una valutazione complessiva della pericolosità sociale del soggetto, con motivazione non manifestamente illogica, né incoerente, né frutto di travisamento di fatti, in quanto i precedenti penali denotano un comportamento contrario alle regole della convivenza civile e la contiguità ad ambienti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, nonostante la comprovata condizione di inserimento familiare e lavorativo.

  • Rigettato
    Mancata valutazione dell'inserimento lavorativo e familiare

    L'appellante non ha contestato quanto evidenziato nella decisione impugnata, in merito al fatto che le osservazioni prodotte nel corso del procedimento non sono state valutate poiché inviate dopo l’emanazione del provvedimento, per fatto addebitabile al destinatario, che non ha effettuato la comunicazione di variazione della dimora abituale ex art. 6, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Inoltre, la formazione di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 909
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 909
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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