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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/10/2025, n. 3684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3684 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 5482 - 2024
Il Tribunale di AP Nord - Prima Sezione Civile - in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5482 - 2024 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “altri rapporti condominiali”.
TRA
P.I.V.A. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore Sig. , con sede in Parte_2
Mugnano di AP alla Via Colombo n. 25 (All. n. 1), elettivamente domiciliata in Mugnano di AP alla Via Pietro Nenni n. 36, presso lo studio dell'Avv.
Vincenzo Del Core, C.F. , che la rappresenta e difende, C.F._1 giusta procura rilasciata su foglio separato e collegato al ricorso introduttivo, in atti.
RICORRENTE
E
C.F. , sito in Controparte_1 P.IVA_2
Villaricca (NA), alla Via Genovesi n. 7, in persona dell'Amm.re p.t. Rag.
, con studio a AR di AP (NA) in Via Unione Controparte_2
Sovietica, 45.
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 08.10.2025, parte ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Il G.I. ha riservato il provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza del ricorso introduttivo, nonché della documentazione versata in atti, che qui integralmente si richiama.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., iscritto a ruolo in data 28.06.2024, depositato telematicamente, ritualmente notificato, a seguito dell'ordinanza emessa in data 07.01.2024, in uno al pedissequo decreto di comparizioni parti, parte ricorrente chiedeva:
“ Voglia il Tribunale di AP Nord, in persona del Giudice Monocratico che sarà all'uopo designato ed incaricato, contrariis reiectis, così provvedere:
1. condannare il C.F. Controparte_1
, con sede in Villaricca (NA), alla Via Genovesi n. 7, in persona P.IVA_2 dell'Amm.re p.t. Rag. , con studio a AR di AP (NA ) Controparte_2 in Via Unione Sovietica, 45, a predisporre e comunicare alla ricorrente l'elenco dei condomini morosi in relazione alle somme dovute in forza del Verbale di
Conciliazione del 23.10.2023, che ha definito il giudizio svoltosi innanzi al
Tribunale di AP Nord, rubricato con R.G. 165/2023, titolo esecutivo in forza del Decreto di Esecutività reso e pubblicato l'8.4.2024, indicando nell'elenco in questione i seguenti dati: 1) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza di ogni condomino moroso;
2) riferimenti catastali degl'immobili di proprietà di ciascun condomino moroso;
3) la somma dovuta da ciascun condomino moroso, comprensiva degl'interessi maturati per effetto del ritardato pagamento;
4) la Tabella Millesimale ed i criteri di riparto applicati per la determinazione di tali somme;
2. condannare il resistente, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento di una somma di Euro 200,00, ovvero dell'ammontare ritenuto di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di comunicazione dell'elenco dei condòmini morosi di cui al punto precedente a far data dalla notifica del provvedimento di condanna;
3. condannare il C.F. Controparte_1
, con sede in Villaricca (NA), alla Via Genovesi n. 7, in persona P.IVA_2 dell'Amm.re p.t. Rag. , con studio a AR di AP (NA ) Controparte_2 in Via Unione Sovietica, 45, al pagamento delle spese di lite e delle competenze professionali relative alla presente controversia con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario;
4. condannare il C.F. Controparte_1
, con sede in Villaricca (NA), alla Via Genovesi n. 7, in persona P.IVA_2 dell'Amm.re p.t. Rag. , con studio a AR di AP (NA ) Controparte_2 in Via Unione Sovietica, 45, al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente deduceva che:
a) In data 5.1.2023, la depositava innanzi al Parte_1
Tribunale di AP Nord Ricorso per Consulenza Tecnica Preventiva ex art. 696 bis c.p.c. al fine di ottenere l'accertamento e la quantificazione dei lavori edili di ristrutturazione delle facciate effettuati in favore del Controparte_1
c.f. , sito in Villaricca (NA) alla Via Genovesi 7, giusta
[...] P.IVA_2 contratto di appalto, non ultimati in conseguenza del mancato pagamento da parte dell'appaltante di diverse rate in cui era stato dilazionato il pagamento del corrispettivo e conseguente risoluzione del contratto in questione b) Con detto ricorso, l'appaltatrice chiedeva l'accertamento del credito maturato nei confronti del a titolo di corrispettivo per i lavori CP_1 eseguiti e non pagati.
c) Il giudizio veniva iscritto al n. 165/2023 del Ruolo Generale
Contenzioso Civile del Tribunale di AP Nord ed assegnato al Giudice Dott.
Spezzaferri;
d)il Giudice, procedente ritenuta indispensabile al fine del decidere, disponeva una CTU ed incaricava l'ing. , a cui affidava Controparte_3 anche l'incarico di adoperarsi per una soluzione conciliativa della vertenza.
e)in data 23.10.2023 le parti sottoscrivevano un Processo Verbale di
Conciliazione della Lite ai sensi dell'art. 696 bis, comma 2, c.p.c., che veniva depositato nel fascicolo d'ufficio telematico a cura del C.T.U; f)l'accordo transattivo prevedeva, tra l'altro, il pagamento da parte del dell'importo di Euro 38.000,00 in sei rate mensili di Euro 6.333,33 CP_1
a partire dal mese di Dicembre 2023, con la decadenza dal beneficio del termine per quei condomini che avessero mancato o ritardato il pagamento di una rata al condominio, qualora ciò avesse determinato il mancato pagamento anche di una sola rata all'impresa.
g)inoltre, veniva stabilito che, in applicazione dell'art. 63 Disp. Att. Cod.
Civ., in caso d'inadempimento l'impresa avrebbe dovuto agire direttamente nei confronti dei condòmini morosi, che l'Amministratore del Condominio avrebbe dovuto comunicare tempestivamente.
h)in data 15.11.2023, il Condominio effettuava due bonifici in favore della l'uno dell'importo di Euro 6.333,33 e, l'altro, Parte_1 dell'importo di Euro1.154,24, e, successivamente, con nota inviata a mezzo p.e.c. in data 17.11.2023, comunicava l'elenco condomini morosi;
i)inoltre, il sosteneva e rappresentava che la comunicazione CP_1 dell'elenco morosi, il cui debito ammontava al complessivo importo di Euro
11.512,43, avrebbe configurato una cessione di credito in favore della
Appaltatrice che avrebbe estinto il pagamento della seconda e terza rata della transazione.
l) in data 8.1.2024, il pagava la rata n. 4 prevista dal Verbale CP_1 di Conciliazione.
m) con nota del 26.4.2024, inviata a mezzo raccomandata postale A/R e ricevuta il 2.5.2024, la chiedeva all'Amministratore Parte_1
l'elenco dei condòmini morosi in relazione alle rate scadute sino a quel momento, ossia la rata due, la tre e la cinque (il cui pagamento doveva essere effettuato entro il 15.4.2024). ma a fronte di tale richiesta, in data 3.5.2024;
l'Amministratore pagava la quinta rata e con comunicazione manchevole dei dati anagrafici, ed in particolare del codice fiscale, dei condomini in esso indicati, il che impediva alla creditrice di effettuare le indagini patrimoniali ed intraprendere le procedure esecutive nei loro confronti. La società creditrice effettuava delle ricerche per rinvenire i dati mancanti in quanto i condomini figurava un e nessun (come indicato Persona_1 Persona_2 nell'elenco); che tra gl'immobili del Condominio ve ne era solo uno intestato a
, nato a [...] il [...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e , nato a [...] il [...], per cui non era dato capire Controparte_6 per quale motivo nell'elenco erano indicati due debiti diversi, uno imputato a
, e e l'altro solo a , né era Controparte_6 CP_4 CP_5 Controparte_6 dato comprendere a quale dei due era attribuibile il primo Controparte_6 debito ed a quale il secondo.
n)con nota inviata a mezzo p.e.c. il 20.5.2024, l'odierna ricorrente, a mezzo dello scrivente difensore, chiedeva all'Amministratore del Condominio,
Sig. , di correggere l'elenco morosi in relazione agli aspetti Controparte_2 di cui si è appena detto e di integrarlo con i dati anagrafici dei debitori e con l'indicazione dei nuovi condòmini morosi che avevano determinato il mancato pagamento della sesta rata. ma la detta nota non veniva riscontrata ed a tutt'oggi l'Amministratore del C.F. Controparte_1
, non aveva provveduto ad inviare alla creditrice un elenco dei P.IVA_2 condòmini morosi chiaro, corretto, preciso e completo di tutti i necessari dati anagrafici dei debitori, in violazione della prescizione di cui all'art. 63 Disp. Att.
C.C. e di quella contenuta nel Verbale di Conciliazione.
o)in accoglimento dell'istanza presentata dalla creditrice, il Tribunale di
AP Nord con Decreto emesso e pubblicato l'8.4.2024, rendeva esecutivo il
Verbale di Conciliazione del 23.10.2023, che tuttavia la creditrice non poteva azionare per la mancata comunicazione da parte dell'Amministratore del dei nominativi dei condomini morosi in maniera Controparte_1 completa e corretto.
Per quanto premesso la P.I.V.A. Parte_1
era costretta a ricorrere all'Adita Giustizia;
P.IVA_1
§§§ §§ §§§
Incardinato il giudizio, nessuno si costituiva per parte resistente.
§§§ §§ §§§
In limine litis, deve essere dichiarata la contumacia del
[...]
C.F. , con sede in Villaricca (NA), alla Via Controparte_1 P.IVA_2 Genovesi n. 7, in persona dell'Amm.re p.t. Rag. , con studio Controparte_2
a AR di AP (NA ) in Via Unione Sovietica, 45.
§§§ §§§ §§§
Passando alla disamina della res controversa, ritiene questo Tribunale che la domanda di parte ricorrente merita accoglimento.
Il presente giudizio è stato introdotto nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, di cui all'art. 281 decies c.p.c., con richiesta di tutela formulata in modo alternativo e concorrente rispetto all'ordinario processo di cognizione.
L'istanza avanzata dalla parte ricorrente, soddisfatti i presupposti del rito prescelto trattandosi di causa in cui il Tribunale decide in composizione monocratica e perché di natura documentale, è fondata e deve essere accolta.
Il Giudicante aderisce all'opzione dottrinale e giurisprudenziale ormai pacifica secondo la quale il nuovo procedimento al pari di quello sommario è utilizzabile per ogni tipologia di domanda, non solo di condanna, ma anche di mero accertamento o costitutiva (cfr. Trib. Mondovì 5-11-2009 e Tribunale
Prato 10-11-2009).
In questo senso tale procedimento è finalizzato a fornire un mezzo di tutela atipico e veloce in quanto applicabile a prescindere dalla natura della posizione giuridica sostanziale posta alla base della relativa domanda di tutela.
Osserva il Giudicante che il C.F. Controparte_1
, con sede in Villaricca (NA), alla Via Genovesi n. 7, in persona P.IVA_2 dell'Amm.re p.t. Rag. , con studio a AR di AP (NA ) Controparte_2 in Via Unione Sovietica, 45, è rimasto contumace, per cui le argomentazioni poste a fondamento del ricorso proposto ed in particolare la produzione documentale versata in atti, richiedendo un'istruzione non complessa, risultano sufficienti perché la controversia possa essere decisa con le forme del processo semplificato di cognizione, non necessitando di alcuna ulteriore istruttoria .
Ritiene il giudicante che ai fini del decidere, bisogna prendere le mosse dal dato letterale della legge n. 220/2012 che, nel novellare l'art. 63 disp. att.
c.c., prevede espressamente che l'amministratore di condominio sia tenuto “a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi e che i creditori non possano agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”.
Da tale novellata normativa ne discende che, l'amministratore sia tenuto a comunicare al creditore che intende agire per soddisfare il proprio credito, le specifiche generalità dei condòmini morosi, potendo i condomini in regola con i pagamenti essere aggrediti esclusivamente dopo che il comune creditore abbia tentato infruttuosamente di soddisfarsi nei confronti dei primi, stante l'opponibilità a costui del beneficium excussionis.
Ciò posto, ad ogni modo, comporta che laddove la richiesta del creditore rimanga inevasa, questi abbia la facoltà di agire in giudizio per vedere soddisfatto il diritto sancito dalla norma in rilievo pena, in caso contrario, la paralisi delle proprie legittime aspettative di credito.
Chiarita la portata della norma, rileva il giudicante che necessita individuare – anche a dispetto della mancata costituzione in giudizio del se sia il soggetto legittimato passivo dell'azione de qua ovvero la CP_1 legittimazione ricada in capo del suo amministratore, in proprio.
Si tratta di una questione da risolvere preliminarmente, e di fondamentale ai fini del decidere, stante le implicazioni che ne discendono ed analizzate come di seguito, con particolare riguardo all'inquadramento normativo e alla evoluzione giurisprudenziale.
In vero, secondo un primo orientamento, che ha trovato riscontro nella giurisprudenza di merito, pone la legittimazione passiva in capo all'amministratore e non già al trattandosi di obbligo che la legge CP_1 pone espressamente e personalmente a carico del primo (cfr. Trib. Taranto Trib.
Catania, 16.01.2018; Trib. AP, 01.02.2017; Trib. AP, 05.11.2016).
Di contra, altra scuola di pensiero, ritiene, invece, che l'obbligo a fornire i dati ai creditori richiedenti ricada nei confronti del e non già CP_1 dell'amministratore, riconoscendosi, pertanto, anche se in qualche caso solo implicitamente, la legittimazione passiva del primo (v. ex multis: Trib. Tivoli,
16.11.2015; Trib. Roma, 01.02.2017; Trib. Palermo, 05.05.2016). Questo giudice, alla luce della giurisprudenza più recente, ritiene corretto aderire al secondo degli orientamenti citati, posto che la
[...]
P.I.V.A. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore Sig. , ha agito in giudizio Parte_2 Parte_3 quale “terzo creditore” del Condominio, per la violazione dell'obbligo, gravante in capo alla compagine condominiale, di consegnare la documentazione condominiale (anagrafe completa di tutti i nominativi dei condomini, con l'indicazione delle quote millesimali di ciascuno) ai sensi dell'art. 63 disp. att.
c.c..
La responsabilità del suo amministratore troverebbe, Controparte_2 perciò, fondamento, non tanto nel rapporto di mandato che lega l'amministratore ai condomini, bensì, e direttamente, nella disciplina legale che regola i poteri, le attribuzioni e i doveri dell'amministratore condominiale, la cui violazione è assunta dalla società ricorrente a fonte dei danni dalla stessa patiti quale creditrice del sostanzialmente impossibilitata a procedere a CP_1 recupero del suo credito.
Va però rilevato che la violazione di siffatti doveri, funzionali alla cura degli interessi della compagine condominiale, si esaurisce dunque nel rapporto con il Condominio, al di fuori del quale è il Condominio, munito di autonoma soggettività, a rispondere per il fatto dell'amministratore nei confronti dei terzi rimasti danneggiati, compreso tra questi il singolo partecipante distinto dal gruppo (cfr. Cass. 859/1981).
Né può ricavarsi dalla regola di cui all'art. 63 disp. att. c.c. una diretta responsabilità dell'amministratore, nei confronti del terzo creditore, per il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione dei dati personali dei condomini.
Per quanto la indicata norma individui espressamente nell'amministratore il soggetto tenuto alla comunicazione dai dati condominiali nei confronti dei creditori insoddisfatti, deve infatti escludersi che ciò esponga l'amministratore, verso il terzo creditore del condominio, a responsabilità personale per il debito condominiale. L'obbligazione imposta dall'art. 63 cit. a carico dell'amministratore si colloca, pur sempre, nell'ambito del rapporto contrattuale di mandato che lega l'amministratore stesso al Condominio, in forza del quale soltanto egli è in possesso dei dati dei condomini morosi.
Anche a volere richiamare il generale dovere di cooperazione e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione, non si vede perché questo dovrebbe gravare sulla persona dell'amministratore in quanto distinto centro di imputazione giuridica, piuttosto che in capo al salva la possibilità per CP_1 quest'ultimo di rivalersi, quale mandante, nei confronti del mandatario amministratore inadempiente.
Tale lettura della norma – altresì atta a superare l'impasse derivante, ad esempio, dall'intervenuto mutamento della persona dell'amministratore in pendenza dello stesso giudizio finalizzato ad ottenere l'ordine di consegna della comunicazione comunicazioni previste dall'art. 63 disp. att. c.c..
Osserva sul punto, il Tribunale che il contratto tipico di amministrazione di non costituisce prestazione d'opera intellettuale né è, perciò, CP_1 subordinato all'iscrizione in albi o elenchi, ai sensi dell'art. 2229 c.c., quanto, piuttosto, al possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 71 bis disp. att. c.c., rientrando l'attività nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi, ex L. n. 4 del 2013, ed essendo il relativo esercizio disciplinato dagli artt. 1129, 1130, 1131 c.c. nonché, in via residuale, dalle norme in tema di contratto di mandato, in forza del rinvio espresso a queste ultime, contenuto nel penultimo comma dell'art. 1129 citato (Cass. Civ.
7874/2021).
Ciò posto, se l'amministratore di è mandatario dell'ente di CP_1 gestione, in forza del rinvio di cui al citato articolo 1129 c.c.- segnatamente trattasi di mandatario con rappresentanza - si osserva che costituisce principio generale quello secondo il quale il mandatario nell'adempimento del mandato, deve usare la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell'art. 1710 c.c., ed in quest'ottica deve inquadrarsi la disposizione di cui all'art. 63 disp. att. c.c., che espressamente prevede che l'amministratore condominiale è tenuto a comunicare, ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino, i dati dei condomini morosi.
Correttamente, interpretando la ratio finalistica della norma, si impone per l'amministratore non un “potere” ma di un dovere legale di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale
La formulazione della norma de qua, osserva il Giudicante sembra chiaramente non aver posto alcuna distinzione fra debiti approvati e quelli non approvati dall'assemblea condominiale, per cui ai fini dell'applicazione dell'art. 63 disp att. c.c. risulta dunque sufficiente, come peraltro già esplicitato in alcune pronunzie che si sono occupate della questione, la prova della sussistenza della pretesa creditoria che, nel caso di specie, risulta ampiamente dimostrata dai titoli sopra richiamati.
Rileva il Tribunale che dalla documentazione versata in atti, emerge che la società ricorrente ha sollecitato il condominio, in persona del suo amministratore, a comunicarle la documentazione e i dati sopra indicati, di cui all'articolo 63 disp. att. c.c..
La norma, infatti, legittima i creditori del condominio a chiedere all'amministratore, che è tenuto alla comunicazione, i dati dei condomini morosi: l'amministratore è tenuto a «comunicare ai creditori con ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori con possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se con dopo l'escussione degli altri condomini».
Da ciò ne deriva che i condomini in regola con i pagamenti possono essere aggrediti solo dopo che il creditore abbia tentato di soddisfarsi sui condomini inadempienti.
Osserva il giudicante che l'articolo 63 disp. att. c.c. ha funzione di mitigare rispetto al terzo creditore l'esposizione dei singoli condomini in regola con i pagamenti, costringendo il creditore a soddisfarsi dapprima nei confronti dei condomini morosi.
La riforma ha così tentato di riempire un vuoto normativo la cui rilevanza era emersa a maggior ragione dopo l'affermarsi dell'orientamento di legittimità [Cass., se2. un., n. 9148/ 08] per il quale, com'è noto, «conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno», consentendo così di azionare in sede esecutiva e rispetto ai singoli condomini il titolo conseguito nei confronti del condominio: senza però che fosse chiaro, all'epoca, quali strumenti il creditore avesse a disposizione per individuare il debitore cui rivolgersi.
È stato, giustamente, osservato che la questione involge diversi istituti tipici della materia condominiale, tra cui quello della in applicabilità del principio dell'apparenza del diritto sia in relazione ai rapporti tra amministratore e condomini i [Cass., se2. un., n. 5035/02; Cass. n. NO 89/
07, n. 17 039/07, n. 9 94/ 04] che nei rapporti tra condomini e terzi [Cass.,
n. 23C21/17]; e, ancora, il tema delle concrete modalità di esecuzione nei con fronti del singolo, in ordine al quale i giudici di legittimità hanno affermato
[Cass., n. 2285 /17] che, se relativa alle obbligazioni contratte dall'amministratore, essa può avere luogo esclusivamente nei limiti della quota millesimale del condomino e quindi, se il creditore ometta di specificarla o proceda per il totale dell'importo portato dal titolo, l'esecutato può proporre opposizione a1l'esecuzione ai sensi dell'articolo 615, comma 1 c.c. deducendo di non essere condomino o contestando la misura della quota allegata dal creditore.
Quindi, oramai per costante orientamento della giurisprudenza, cui aderisce, la responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal condominio verso i terzi ha natura parziaria.
Invero, il creditore, ottenuta la condanna nei confronti del CP_1 può procedere all'esecuzione forzata individuale nei confronti dei singoli condomini, entro i limiti della quota di ciascuno (cfr. Cass. Civ., S.U., 8.4.2008
n. 9148); tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità anche nelle pronunce più recenti nelle quali è stato riaffermato che in merito alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o, comunque, nell'interesse e/o che a qualsivoglia titolo gravano sul nei confronti di terzi, in assenza CP_1 di una disposizione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro e, pertanto, divisibile, la responsabilità dei è retta dal criterio della CP_7 parziarietà, per cui le obbligazioni che gravano sul si imputano ai CP_1 singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli art. 752 e 1295 c.c., per le obbligazioni ereditarie (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17.2.2014 n. 3636).
Posto ciò, osserva il l Tribunale, in considerazione delle circostanze che:
- il ricorrente era in possesso dei titoli che lo legittimavano ad agire nei confronti del sito in Casoria (NA) alla Via D. Controparte_8
Morelli, 5.
- la parte ricorrente ha provato di aver richiesto le generalità di tutti i singoli proprietari morosi e dei titolari dei relativi diritti reali, comprensivi dei loro codici fiscali e della residenza nonché i dati catastali delle loro unità immobiliari e la quota ancora dovuta ognuno di loro, giusta racc. postale A/R, del 26.4.2024, ricevuta il 2.5.2024, con la quale veniva richiesto l'elenco dei condòmini morosi in relazione alle rate scadute sino a quel momento, ossia la rata due, la tre e la cinque (il cui pagamento doveva essere effettuato entro il
15.4.2024); e con con nota inviata a mezzo p.e.c. in data 20.5.2024, con al quale chiedeva la correzione dell'elenco dei condomini morosi, non essendo identificabili, quindi, di integrarlo con i dati anagrafici mancanti dei debitori e con l'indicazione dei nuovi condòmini morosi relativamente alla al pagamento della sesta rata.
A fronte di un siffatto quadro deve ritenersi del tutto immotivato il comportamento della gestione condominiale che, non fornendo al creditore la documentazione richiesta, preclude in maniera del tutto ingiustificata, il soddisfacimento della sua pretesa creditoria, :
Infatti, interpretando la ratio finalistica della norma, si impone per l'amministratore non un “potere” ma di un dovere legale di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale.
Orbene, tale condotta appare palesemente contraria al canone della buona fede oggettiva, dovendosi a tal riguardo intendersi un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica.
Una volta trasfigurato il principio della buona fede sul piano costituzionale diviene una specificazione degli "inderogabili doveri di solidarietà sociale" imposti dall'art. 2 Cost. e la sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (cfr. Cass Civ, 15.2.2007 n. 3462).
Per quanto sopra argomentato, ne discende che la domanda giudiziale avanzata dalla parte ricorrente è fondata e, pertanto merita di trovare accoglimento, nei termini di cui appresso:
- merita accoglimento la domanda tendente ad ottenere i nominativi dei condomini morosi e le quote condominiali di loro titolarità nonché a consegnare il prospetto di riparto delle somme dovute a titolo di corrispettivo del contratto d'appalto eseguito con l'elenco dei nominativi dei condomini morosi completi dei dati anagrafici degli stessi, comprensivi degli indirizzi di residenza e/o domicili;
- meritevole di accoglimento si appalesa l'ulteriore domanda di condanna, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., della parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento.
§§§ §§§ §§§
- Le spese, seguono la soccombenza e sussistendo le condizioni per l'applicazione della normativa regolamentare di cui al D.M. 13 agosto 2022 n.
147 con il «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, 247». G.U. n. 236 del 8-10 2022, questo Giudice ha proceduto alla liquidazione del compenso professionale tenendo conto del valore della causa in atti, dei parametri medi (scaglione 5.2001 – 25.000,00) per le fasi studio, introduttiva e decisionale, previste nel D.M. sopra citato, della natura e della complessità della controversia nonché del comportamento processuale di parte soccombente.
Per la voce spese, in quanto già sostenute, si è tenuto conto di quanto documentato da parte ricorrente, come oneri già sostenuti, non essendo previsto alcun parametro che le possa surrogare, e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale di AP Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa
R.G. n. 4362 - 2024 proposta P.I.V.A. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. P.IVA_1 Parte_2
, con sede in Mugnano di AP alla Via Colombo n. 25, nei confronti
[...] di il C.F. , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Villaricca (NA), alla Via Genovesi n. 7, in persona dell'Amm.re p.t. Rag.
, con studio a AR di AP (NA ) in Via Unione Controparte_2
Sovietica, 45,), ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del C.F. Controparte_1
, con sede in Villaricca (NA), alla Via Genovesi n. 7, in persona P.IVA_2 dell'Amm.re p.t. Rag. , con studio a AR di AP (NA ) Controparte_2 in Via Unione Sovietica, 45.
- accoglie il ricorso P.I.V.A. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. P.IVA_1 Parte_2
, con sede in Mugnano di AP alla Via Colombo n. 25, così come in
[...] parte motiva;
- condanna il resistente il C.F. Controparte_1
, con sede in Villaricca (NA), alla Via Genovesi n. 7, in persona P.IVA_2 dell'Amm.re p.t. Rag. , con studio a AR di AP (NA ) Controparte_2 in Via Unione Sovietica, 45, a comunicare alla parte ricorrente nel termine di giorni trenta dalla notifica della presente ordinanza, i dati anagrafici, completi, dei condomini morosi, risultanti dalle tabelle millesimali di cui all'art. 1130 comma 1 c.c.;
- condanna, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. il resistente il
[...]
C.F. , con sede in Villaricca (NA), alla Via Controparte_1 P.IVA_2
Genovesi n. 7, in persona dell'Amm.re p.t. Rag. , con studio Controparte_2
a AR di AP (NA ) in Via Unione Sovietica, 45, in favore della parte ricorrente della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento;
- condanna parte resistente il C.F. Controparte_1
, con sede in Villaricca (NA), alla Via Genovesi n. 7, in persona P.IVA_2 dell'Amm.re p.t. Rag. , con studio a AR di AP (NA ) Controparte_2 in Via Unione Sovietica, 45, al rimborso, in favore del ricorrente, della somma di compressiva di € 264,00 per spese ed € 2.540,50, per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge se dovuti;
- rigetta ogni altra domanda.
Sentenza esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Aversa 20.10.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 5482 - 2024
Il Tribunale di AP Nord - Prima Sezione Civile - in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5482 - 2024 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “altri rapporti condominiali”.
TRA
P.I.V.A. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore Sig. , con sede in Parte_2
Mugnano di AP alla Via Colombo n. 25 (All. n. 1), elettivamente domiciliata in Mugnano di AP alla Via Pietro Nenni n. 36, presso lo studio dell'Avv.
Vincenzo Del Core, C.F. , che la rappresenta e difende, C.F._1 giusta procura rilasciata su foglio separato e collegato al ricorso introduttivo, in atti.
RICORRENTE
E
C.F. , sito in Controparte_1 P.IVA_2
Villaricca (NA), alla Via Genovesi n. 7, in persona dell'Amm.re p.t. Rag.
, con studio a AR di AP (NA) in Via Unione Controparte_2
Sovietica, 45.
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 08.10.2025, parte ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Il G.I. ha riservato il provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza del ricorso introduttivo, nonché della documentazione versata in atti, che qui integralmente si richiama.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., iscritto a ruolo in data 28.06.2024, depositato telematicamente, ritualmente notificato, a seguito dell'ordinanza emessa in data 07.01.2024, in uno al pedissequo decreto di comparizioni parti, parte ricorrente chiedeva:
“ Voglia il Tribunale di AP Nord, in persona del Giudice Monocratico che sarà all'uopo designato ed incaricato, contrariis reiectis, così provvedere:
1. condannare il C.F. Controparte_1
, con sede in Villaricca (NA), alla Via Genovesi n. 7, in persona P.IVA_2 dell'Amm.re p.t. Rag. , con studio a AR di AP (NA ) Controparte_2 in Via Unione Sovietica, 45, a predisporre e comunicare alla ricorrente l'elenco dei condomini morosi in relazione alle somme dovute in forza del Verbale di
Conciliazione del 23.10.2023, che ha definito il giudizio svoltosi innanzi al
Tribunale di AP Nord, rubricato con R.G. 165/2023, titolo esecutivo in forza del Decreto di Esecutività reso e pubblicato l'8.4.2024, indicando nell'elenco in questione i seguenti dati: 1) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza di ogni condomino moroso;
2) riferimenti catastali degl'immobili di proprietà di ciascun condomino moroso;
3) la somma dovuta da ciascun condomino moroso, comprensiva degl'interessi maturati per effetto del ritardato pagamento;
4) la Tabella Millesimale ed i criteri di riparto applicati per la determinazione di tali somme;
2. condannare il resistente, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento di una somma di Euro 200,00, ovvero dell'ammontare ritenuto di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di comunicazione dell'elenco dei condòmini morosi di cui al punto precedente a far data dalla notifica del provvedimento di condanna;
3. condannare il C.F. Controparte_1
, con sede in Villaricca (NA), alla Via Genovesi n. 7, in persona P.IVA_2 dell'Amm.re p.t. Rag. , con studio a AR di AP (NA ) Controparte_2 in Via Unione Sovietica, 45, al pagamento delle spese di lite e delle competenze professionali relative alla presente controversia con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario;
4. condannare il C.F. Controparte_1
, con sede in Villaricca (NA), alla Via Genovesi n. 7, in persona P.IVA_2 dell'Amm.re p.t. Rag. , con studio a AR di AP (NA ) Controparte_2 in Via Unione Sovietica, 45, al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente deduceva che:
a) In data 5.1.2023, la depositava innanzi al Parte_1
Tribunale di AP Nord Ricorso per Consulenza Tecnica Preventiva ex art. 696 bis c.p.c. al fine di ottenere l'accertamento e la quantificazione dei lavori edili di ristrutturazione delle facciate effettuati in favore del Controparte_1
c.f. , sito in Villaricca (NA) alla Via Genovesi 7, giusta
[...] P.IVA_2 contratto di appalto, non ultimati in conseguenza del mancato pagamento da parte dell'appaltante di diverse rate in cui era stato dilazionato il pagamento del corrispettivo e conseguente risoluzione del contratto in questione b) Con detto ricorso, l'appaltatrice chiedeva l'accertamento del credito maturato nei confronti del a titolo di corrispettivo per i lavori CP_1 eseguiti e non pagati.
c) Il giudizio veniva iscritto al n. 165/2023 del Ruolo Generale
Contenzioso Civile del Tribunale di AP Nord ed assegnato al Giudice Dott.
Spezzaferri;
d)il Giudice, procedente ritenuta indispensabile al fine del decidere, disponeva una CTU ed incaricava l'ing. , a cui affidava Controparte_3 anche l'incarico di adoperarsi per una soluzione conciliativa della vertenza.
e)in data 23.10.2023 le parti sottoscrivevano un Processo Verbale di
Conciliazione della Lite ai sensi dell'art. 696 bis, comma 2, c.p.c., che veniva depositato nel fascicolo d'ufficio telematico a cura del C.T.U; f)l'accordo transattivo prevedeva, tra l'altro, il pagamento da parte del dell'importo di Euro 38.000,00 in sei rate mensili di Euro 6.333,33 CP_1
a partire dal mese di Dicembre 2023, con la decadenza dal beneficio del termine per quei condomini che avessero mancato o ritardato il pagamento di una rata al condominio, qualora ciò avesse determinato il mancato pagamento anche di una sola rata all'impresa.
g)inoltre, veniva stabilito che, in applicazione dell'art. 63 Disp. Att. Cod.
Civ., in caso d'inadempimento l'impresa avrebbe dovuto agire direttamente nei confronti dei condòmini morosi, che l'Amministratore del Condominio avrebbe dovuto comunicare tempestivamente.
h)in data 15.11.2023, il Condominio effettuava due bonifici in favore della l'uno dell'importo di Euro 6.333,33 e, l'altro, Parte_1 dell'importo di Euro1.154,24, e, successivamente, con nota inviata a mezzo p.e.c. in data 17.11.2023, comunicava l'elenco condomini morosi;
i)inoltre, il sosteneva e rappresentava che la comunicazione CP_1 dell'elenco morosi, il cui debito ammontava al complessivo importo di Euro
11.512,43, avrebbe configurato una cessione di credito in favore della
Appaltatrice che avrebbe estinto il pagamento della seconda e terza rata della transazione.
l) in data 8.1.2024, il pagava la rata n. 4 prevista dal Verbale CP_1 di Conciliazione.
m) con nota del 26.4.2024, inviata a mezzo raccomandata postale A/R e ricevuta il 2.5.2024, la chiedeva all'Amministratore Parte_1
l'elenco dei condòmini morosi in relazione alle rate scadute sino a quel momento, ossia la rata due, la tre e la cinque (il cui pagamento doveva essere effettuato entro il 15.4.2024). ma a fronte di tale richiesta, in data 3.5.2024;
l'Amministratore pagava la quinta rata e con comunicazione manchevole dei dati anagrafici, ed in particolare del codice fiscale, dei condomini in esso indicati, il che impediva alla creditrice di effettuare le indagini patrimoniali ed intraprendere le procedure esecutive nei loro confronti. La società creditrice effettuava delle ricerche per rinvenire i dati mancanti in quanto i condomini figurava un e nessun (come indicato Persona_1 Persona_2 nell'elenco); che tra gl'immobili del Condominio ve ne era solo uno intestato a
, nato a [...] il [...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e , nato a [...] il [...], per cui non era dato capire Controparte_6 per quale motivo nell'elenco erano indicati due debiti diversi, uno imputato a
, e e l'altro solo a , né era Controparte_6 CP_4 CP_5 Controparte_6 dato comprendere a quale dei due era attribuibile il primo Controparte_6 debito ed a quale il secondo.
n)con nota inviata a mezzo p.e.c. il 20.5.2024, l'odierna ricorrente, a mezzo dello scrivente difensore, chiedeva all'Amministratore del Condominio,
Sig. , di correggere l'elenco morosi in relazione agli aspetti Controparte_2 di cui si è appena detto e di integrarlo con i dati anagrafici dei debitori e con l'indicazione dei nuovi condòmini morosi che avevano determinato il mancato pagamento della sesta rata. ma la detta nota non veniva riscontrata ed a tutt'oggi l'Amministratore del C.F. Controparte_1
, non aveva provveduto ad inviare alla creditrice un elenco dei P.IVA_2 condòmini morosi chiaro, corretto, preciso e completo di tutti i necessari dati anagrafici dei debitori, in violazione della prescizione di cui all'art. 63 Disp. Att.
C.C. e di quella contenuta nel Verbale di Conciliazione.
o)in accoglimento dell'istanza presentata dalla creditrice, il Tribunale di
AP Nord con Decreto emesso e pubblicato l'8.4.2024, rendeva esecutivo il
Verbale di Conciliazione del 23.10.2023, che tuttavia la creditrice non poteva azionare per la mancata comunicazione da parte dell'Amministratore del dei nominativi dei condomini morosi in maniera Controparte_1 completa e corretto.
Per quanto premesso la P.I.V.A. Parte_1
era costretta a ricorrere all'Adita Giustizia;
P.IVA_1
§§§ §§ §§§
Incardinato il giudizio, nessuno si costituiva per parte resistente.
§§§ §§ §§§
In limine litis, deve essere dichiarata la contumacia del
[...]
C.F. , con sede in Villaricca (NA), alla Via Controparte_1 P.IVA_2 Genovesi n. 7, in persona dell'Amm.re p.t. Rag. , con studio Controparte_2
a AR di AP (NA ) in Via Unione Sovietica, 45.
§§§ §§§ §§§
Passando alla disamina della res controversa, ritiene questo Tribunale che la domanda di parte ricorrente merita accoglimento.
Il presente giudizio è stato introdotto nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, di cui all'art. 281 decies c.p.c., con richiesta di tutela formulata in modo alternativo e concorrente rispetto all'ordinario processo di cognizione.
L'istanza avanzata dalla parte ricorrente, soddisfatti i presupposti del rito prescelto trattandosi di causa in cui il Tribunale decide in composizione monocratica e perché di natura documentale, è fondata e deve essere accolta.
Il Giudicante aderisce all'opzione dottrinale e giurisprudenziale ormai pacifica secondo la quale il nuovo procedimento al pari di quello sommario è utilizzabile per ogni tipologia di domanda, non solo di condanna, ma anche di mero accertamento o costitutiva (cfr. Trib. Mondovì 5-11-2009 e Tribunale
Prato 10-11-2009).
In questo senso tale procedimento è finalizzato a fornire un mezzo di tutela atipico e veloce in quanto applicabile a prescindere dalla natura della posizione giuridica sostanziale posta alla base della relativa domanda di tutela.
Osserva il Giudicante che il C.F. Controparte_1
, con sede in Villaricca (NA), alla Via Genovesi n. 7, in persona P.IVA_2 dell'Amm.re p.t. Rag. , con studio a AR di AP (NA ) Controparte_2 in Via Unione Sovietica, 45, è rimasto contumace, per cui le argomentazioni poste a fondamento del ricorso proposto ed in particolare la produzione documentale versata in atti, richiedendo un'istruzione non complessa, risultano sufficienti perché la controversia possa essere decisa con le forme del processo semplificato di cognizione, non necessitando di alcuna ulteriore istruttoria .
Ritiene il giudicante che ai fini del decidere, bisogna prendere le mosse dal dato letterale della legge n. 220/2012 che, nel novellare l'art. 63 disp. att.
c.c., prevede espressamente che l'amministratore di condominio sia tenuto “a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi e che i creditori non possano agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”.
Da tale novellata normativa ne discende che, l'amministratore sia tenuto a comunicare al creditore che intende agire per soddisfare il proprio credito, le specifiche generalità dei condòmini morosi, potendo i condomini in regola con i pagamenti essere aggrediti esclusivamente dopo che il comune creditore abbia tentato infruttuosamente di soddisfarsi nei confronti dei primi, stante l'opponibilità a costui del beneficium excussionis.
Ciò posto, ad ogni modo, comporta che laddove la richiesta del creditore rimanga inevasa, questi abbia la facoltà di agire in giudizio per vedere soddisfatto il diritto sancito dalla norma in rilievo pena, in caso contrario, la paralisi delle proprie legittime aspettative di credito.
Chiarita la portata della norma, rileva il giudicante che necessita individuare – anche a dispetto della mancata costituzione in giudizio del se sia il soggetto legittimato passivo dell'azione de qua ovvero la CP_1 legittimazione ricada in capo del suo amministratore, in proprio.
Si tratta di una questione da risolvere preliminarmente, e di fondamentale ai fini del decidere, stante le implicazioni che ne discendono ed analizzate come di seguito, con particolare riguardo all'inquadramento normativo e alla evoluzione giurisprudenziale.
In vero, secondo un primo orientamento, che ha trovato riscontro nella giurisprudenza di merito, pone la legittimazione passiva in capo all'amministratore e non già al trattandosi di obbligo che la legge CP_1 pone espressamente e personalmente a carico del primo (cfr. Trib. Taranto Trib.
Catania, 16.01.2018; Trib. AP, 01.02.2017; Trib. AP, 05.11.2016).
Di contra, altra scuola di pensiero, ritiene, invece, che l'obbligo a fornire i dati ai creditori richiedenti ricada nei confronti del e non già CP_1 dell'amministratore, riconoscendosi, pertanto, anche se in qualche caso solo implicitamente, la legittimazione passiva del primo (v. ex multis: Trib. Tivoli,
16.11.2015; Trib. Roma, 01.02.2017; Trib. Palermo, 05.05.2016). Questo giudice, alla luce della giurisprudenza più recente, ritiene corretto aderire al secondo degli orientamenti citati, posto che la
[...]
P.I.V.A. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore Sig. , ha agito in giudizio Parte_2 Parte_3 quale “terzo creditore” del Condominio, per la violazione dell'obbligo, gravante in capo alla compagine condominiale, di consegnare la documentazione condominiale (anagrafe completa di tutti i nominativi dei condomini, con l'indicazione delle quote millesimali di ciascuno) ai sensi dell'art. 63 disp. att.
c.c..
La responsabilità del suo amministratore troverebbe, Controparte_2 perciò, fondamento, non tanto nel rapporto di mandato che lega l'amministratore ai condomini, bensì, e direttamente, nella disciplina legale che regola i poteri, le attribuzioni e i doveri dell'amministratore condominiale, la cui violazione è assunta dalla società ricorrente a fonte dei danni dalla stessa patiti quale creditrice del sostanzialmente impossibilitata a procedere a CP_1 recupero del suo credito.
Va però rilevato che la violazione di siffatti doveri, funzionali alla cura degli interessi della compagine condominiale, si esaurisce dunque nel rapporto con il Condominio, al di fuori del quale è il Condominio, munito di autonoma soggettività, a rispondere per il fatto dell'amministratore nei confronti dei terzi rimasti danneggiati, compreso tra questi il singolo partecipante distinto dal gruppo (cfr. Cass. 859/1981).
Né può ricavarsi dalla regola di cui all'art. 63 disp. att. c.c. una diretta responsabilità dell'amministratore, nei confronti del terzo creditore, per il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione dei dati personali dei condomini.
Per quanto la indicata norma individui espressamente nell'amministratore il soggetto tenuto alla comunicazione dai dati condominiali nei confronti dei creditori insoddisfatti, deve infatti escludersi che ciò esponga l'amministratore, verso il terzo creditore del condominio, a responsabilità personale per il debito condominiale. L'obbligazione imposta dall'art. 63 cit. a carico dell'amministratore si colloca, pur sempre, nell'ambito del rapporto contrattuale di mandato che lega l'amministratore stesso al Condominio, in forza del quale soltanto egli è in possesso dei dati dei condomini morosi.
Anche a volere richiamare il generale dovere di cooperazione e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione, non si vede perché questo dovrebbe gravare sulla persona dell'amministratore in quanto distinto centro di imputazione giuridica, piuttosto che in capo al salva la possibilità per CP_1 quest'ultimo di rivalersi, quale mandante, nei confronti del mandatario amministratore inadempiente.
Tale lettura della norma – altresì atta a superare l'impasse derivante, ad esempio, dall'intervenuto mutamento della persona dell'amministratore in pendenza dello stesso giudizio finalizzato ad ottenere l'ordine di consegna della comunicazione comunicazioni previste dall'art. 63 disp. att. c.c..
Osserva sul punto, il Tribunale che il contratto tipico di amministrazione di non costituisce prestazione d'opera intellettuale né è, perciò, CP_1 subordinato all'iscrizione in albi o elenchi, ai sensi dell'art. 2229 c.c., quanto, piuttosto, al possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 71 bis disp. att. c.c., rientrando l'attività nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi, ex L. n. 4 del 2013, ed essendo il relativo esercizio disciplinato dagli artt. 1129, 1130, 1131 c.c. nonché, in via residuale, dalle norme in tema di contratto di mandato, in forza del rinvio espresso a queste ultime, contenuto nel penultimo comma dell'art. 1129 citato (Cass. Civ.
7874/2021).
Ciò posto, se l'amministratore di è mandatario dell'ente di CP_1 gestione, in forza del rinvio di cui al citato articolo 1129 c.c.- segnatamente trattasi di mandatario con rappresentanza - si osserva che costituisce principio generale quello secondo il quale il mandatario nell'adempimento del mandato, deve usare la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell'art. 1710 c.c., ed in quest'ottica deve inquadrarsi la disposizione di cui all'art. 63 disp. att. c.c., che espressamente prevede che l'amministratore condominiale è tenuto a comunicare, ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino, i dati dei condomini morosi.
Correttamente, interpretando la ratio finalistica della norma, si impone per l'amministratore non un “potere” ma di un dovere legale di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale
La formulazione della norma de qua, osserva il Giudicante sembra chiaramente non aver posto alcuna distinzione fra debiti approvati e quelli non approvati dall'assemblea condominiale, per cui ai fini dell'applicazione dell'art. 63 disp att. c.c. risulta dunque sufficiente, come peraltro già esplicitato in alcune pronunzie che si sono occupate della questione, la prova della sussistenza della pretesa creditoria che, nel caso di specie, risulta ampiamente dimostrata dai titoli sopra richiamati.
Rileva il Tribunale che dalla documentazione versata in atti, emerge che la società ricorrente ha sollecitato il condominio, in persona del suo amministratore, a comunicarle la documentazione e i dati sopra indicati, di cui all'articolo 63 disp. att. c.c..
La norma, infatti, legittima i creditori del condominio a chiedere all'amministratore, che è tenuto alla comunicazione, i dati dei condomini morosi: l'amministratore è tenuto a «comunicare ai creditori con ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
I creditori con possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se con dopo l'escussione degli altri condomini».
Da ciò ne deriva che i condomini in regola con i pagamenti possono essere aggrediti solo dopo che il creditore abbia tentato di soddisfarsi sui condomini inadempienti.
Osserva il giudicante che l'articolo 63 disp. att. c.c. ha funzione di mitigare rispetto al terzo creditore l'esposizione dei singoli condomini in regola con i pagamenti, costringendo il creditore a soddisfarsi dapprima nei confronti dei condomini morosi.
La riforma ha così tentato di riempire un vuoto normativo la cui rilevanza era emersa a maggior ragione dopo l'affermarsi dell'orientamento di legittimità [Cass., se2. un., n. 9148/ 08] per il quale, com'è noto, «conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno», consentendo così di azionare in sede esecutiva e rispetto ai singoli condomini il titolo conseguito nei confronti del condominio: senza però che fosse chiaro, all'epoca, quali strumenti il creditore avesse a disposizione per individuare il debitore cui rivolgersi.
È stato, giustamente, osservato che la questione involge diversi istituti tipici della materia condominiale, tra cui quello della in applicabilità del principio dell'apparenza del diritto sia in relazione ai rapporti tra amministratore e condomini i [Cass., se2. un., n. 5035/02; Cass. n. NO 89/
07, n. 17 039/07, n. 9 94/ 04] che nei rapporti tra condomini e terzi [Cass.,
n. 23C21/17]; e, ancora, il tema delle concrete modalità di esecuzione nei con fronti del singolo, in ordine al quale i giudici di legittimità hanno affermato
[Cass., n. 2285 /17] che, se relativa alle obbligazioni contratte dall'amministratore, essa può avere luogo esclusivamente nei limiti della quota millesimale del condomino e quindi, se il creditore ometta di specificarla o proceda per il totale dell'importo portato dal titolo, l'esecutato può proporre opposizione a1l'esecuzione ai sensi dell'articolo 615, comma 1 c.c. deducendo di non essere condomino o contestando la misura della quota allegata dal creditore.
Quindi, oramai per costante orientamento della giurisprudenza, cui aderisce, la responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal condominio verso i terzi ha natura parziaria.
Invero, il creditore, ottenuta la condanna nei confronti del CP_1 può procedere all'esecuzione forzata individuale nei confronti dei singoli condomini, entro i limiti della quota di ciascuno (cfr. Cass. Civ., S.U., 8.4.2008
n. 9148); tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità anche nelle pronunce più recenti nelle quali è stato riaffermato che in merito alle obbligazioni assunte dall'amministratore, o, comunque, nell'interesse e/o che a qualsivoglia titolo gravano sul nei confronti di terzi, in assenza CP_1 di una disposizione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro e, pertanto, divisibile, la responsabilità dei è retta dal criterio della CP_7 parziarietà, per cui le obbligazioni che gravano sul si imputano ai CP_1 singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli art. 752 e 1295 c.c., per le obbligazioni ereditarie (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17.2.2014 n. 3636).
Posto ciò, osserva il l Tribunale, in considerazione delle circostanze che:
- il ricorrente era in possesso dei titoli che lo legittimavano ad agire nei confronti del sito in Casoria (NA) alla Via D. Controparte_8
Morelli, 5.
- la parte ricorrente ha provato di aver richiesto le generalità di tutti i singoli proprietari morosi e dei titolari dei relativi diritti reali, comprensivi dei loro codici fiscali e della residenza nonché i dati catastali delle loro unità immobiliari e la quota ancora dovuta ognuno di loro, giusta racc. postale A/R, del 26.4.2024, ricevuta il 2.5.2024, con la quale veniva richiesto l'elenco dei condòmini morosi in relazione alle rate scadute sino a quel momento, ossia la rata due, la tre e la cinque (il cui pagamento doveva essere effettuato entro il
15.4.2024); e con con nota inviata a mezzo p.e.c. in data 20.5.2024, con al quale chiedeva la correzione dell'elenco dei condomini morosi, non essendo identificabili, quindi, di integrarlo con i dati anagrafici mancanti dei debitori e con l'indicazione dei nuovi condòmini morosi relativamente alla al pagamento della sesta rata.
A fronte di un siffatto quadro deve ritenersi del tutto immotivato il comportamento della gestione condominiale che, non fornendo al creditore la documentazione richiesta, preclude in maniera del tutto ingiustificata, il soddisfacimento della sua pretesa creditoria, :
Infatti, interpretando la ratio finalistica della norma, si impone per l'amministratore non un “potere” ma di un dovere legale di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale.
Orbene, tale condotta appare palesemente contraria al canone della buona fede oggettiva, dovendosi a tal riguardo intendersi un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica.
Una volta trasfigurato il principio della buona fede sul piano costituzionale diviene una specificazione degli "inderogabili doveri di solidarietà sociale" imposti dall'art. 2 Cost. e la sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (cfr. Cass Civ, 15.2.2007 n. 3462).
Per quanto sopra argomentato, ne discende che la domanda giudiziale avanzata dalla parte ricorrente è fondata e, pertanto merita di trovare accoglimento, nei termini di cui appresso:
- merita accoglimento la domanda tendente ad ottenere i nominativi dei condomini morosi e le quote condominiali di loro titolarità nonché a consegnare il prospetto di riparto delle somme dovute a titolo di corrispettivo del contratto d'appalto eseguito con l'elenco dei nominativi dei condomini morosi completi dei dati anagrafici degli stessi, comprensivi degli indirizzi di residenza e/o domicili;
- meritevole di accoglimento si appalesa l'ulteriore domanda di condanna, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., della parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento.
§§§ §§§ §§§
- Le spese, seguono la soccombenza e sussistendo le condizioni per l'applicazione della normativa regolamentare di cui al D.M. 13 agosto 2022 n.
147 con il «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, 247». G.U. n. 236 del 8-10 2022, questo Giudice ha proceduto alla liquidazione del compenso professionale tenendo conto del valore della causa in atti, dei parametri medi (scaglione 5.2001 – 25.000,00) per le fasi studio, introduttiva e decisionale, previste nel D.M. sopra citato, della natura e della complessità della controversia nonché del comportamento processuale di parte soccombente.
Per la voce spese, in quanto già sostenute, si è tenuto conto di quanto documentato da parte ricorrente, come oneri già sostenuti, non essendo previsto alcun parametro che le possa surrogare, e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale di AP Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa
R.G. n. 4362 - 2024 proposta P.I.V.A. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. P.IVA_1 Parte_2
, con sede in Mugnano di AP alla Via Colombo n. 25, nei confronti
[...] di il C.F. , con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Villaricca (NA), alla Via Genovesi n. 7, in persona dell'Amm.re p.t. Rag.
, con studio a AR di AP (NA ) in Via Unione Controparte_2
Sovietica, 45,), ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del C.F. Controparte_1
, con sede in Villaricca (NA), alla Via Genovesi n. 7, in persona P.IVA_2 dell'Amm.re p.t. Rag. , con studio a AR di AP (NA ) Controparte_2 in Via Unione Sovietica, 45.
- accoglie il ricorso P.I.V.A. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. P.IVA_1 Parte_2
, con sede in Mugnano di AP alla Via Colombo n. 25, così come in
[...] parte motiva;
- condanna il resistente il C.F. Controparte_1
, con sede in Villaricca (NA), alla Via Genovesi n. 7, in persona P.IVA_2 dell'Amm.re p.t. Rag. , con studio a AR di AP (NA ) Controparte_2 in Via Unione Sovietica, 45, a comunicare alla parte ricorrente nel termine di giorni trenta dalla notifica della presente ordinanza, i dati anagrafici, completi, dei condomini morosi, risultanti dalle tabelle millesimali di cui all'art. 1130 comma 1 c.c.;
- condanna, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. il resistente il
[...]
C.F. , con sede in Villaricca (NA), alla Via Controparte_1 P.IVA_2
Genovesi n. 7, in persona dell'Amm.re p.t. Rag. , con studio Controparte_2
a AR di AP (NA ) in Via Unione Sovietica, 45, in favore della parte ricorrente della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento;
- condanna parte resistente il C.F. Controparte_1
, con sede in Villaricca (NA), alla Via Genovesi n. 7, in persona P.IVA_2 dell'Amm.re p.t. Rag. , con studio a AR di AP (NA ) Controparte_2 in Via Unione Sovietica, 45, al rimborso, in favore del ricorrente, della somma di compressiva di € 264,00 per spese ed € 2.540,50, per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge se dovuti;
- rigetta ogni altra domanda.
Sentenza esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Aversa 20.10.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo