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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 316/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CASTROVINCI DARIO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1225/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palazzolo Acreide - Piazza Del Popolo N. 1 96010 Palazzolo Acreide SR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5242018 IMU 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5252019 IMU 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 5272021 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2242018 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5262020 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2252019 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 22.04.2024 Ricorrente_1 ricorreva contro il Comune di Palazzolo Acreide avverso: l'Avviso di Accertamento n. 524/2018, notificato il 24.10.2023, relativo a IMU anno 2018;
l'Avviso di Accertamento n. 525/2019, notificato il 24.10.2023 relativo a IMU anno 2019; l'Avviso di
Accertamento n. 526/2020, notificato il 24.10.2023 relativo ad IMU anno 2020; l'Avviso di Accertamento n.
527/2021, notificato il 24.10.2023 relativo ad IMU anno 2021; l'Avviso n. 224/2018, notificato il 24.10.2023, relativo a TASI anno 2018; l'Avviso di Accertamento n. 225/2019, notificato il 24.10.2023, relativo a TASI anno 2019.
La ricorrente deduceva l'illegittimità degli avvisi impugnati per le seguenti motivazioni:1) Non sussistenza del presupposto impositivo non sussistenza e/o non debenza della pretesa creditoria azionata. Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare in via principale e nel merito la nullità degli impugnati avvisi di accertamento, stante la non sussistenza e/o non debenza della pretesa impositiva azionata per tutti i motivi indicati nel ricorso;
in ogni caso con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi la ricorrente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, anche, anatocistici, come per legge;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Il Comune di Palazzolo Acreide si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 22.05.2024 chiedendo, in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo per avere la contribuente impugnato, gli avvisi di accertamento notificati il 24.10.2023, con notifica del ricorso al 63° giorno, notificato il 26.12.2023; in via principale, nel diritto e nel merito, di rigettare le richieste della ricorrente e per gli effetti di confermare l'operato dell'Ente Impositore;
di condannare la controparte alla refusione di spese ed onorari di causa di cui chiedeva la distrazione, a favore dei difensori nominati, ex art. 93 c.p.c., per aver anticipato le spese e non aver riscosso diritti ed onorari, come altresì indicato in seno alla procura alle liti allegata alle controdeduzioni;
di condannare altresì la controparte, ove ne ricorrano gli estremi, per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
La ricorrente depositava in data 08.12.2025 memorie illustrative con allegata documentazione. All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso sollevata dal Comune resistente.
Tale eccezione risulta infondata, atteso che il termine per la notifica del ricorso scadeva sabato 23 dicembre
2023. Pertanto si applica la proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo (nel caso di specie 27 dicembre 2023) disposta dall'art. 155 c.p.c.. Il ricorso risulta tempestivo, essendo stato notificato in data 26 dicembre 2023.
Passando all'esame del merito, ritiene la Corte che il ricorso sia infondato e debba essere conseguentemente rigettato.
La ricorrente sostiene che non sussiste il presupposto impositivo e la debenza della pretesa creditoria azionata, trattandosi di due unità immobiliari, ricadenti nella Categoria A/3, non aventi caratteristiche di lusso, tra di esse contigue e non autonome, separatamente accatastate, ma unitariamente utilizzate dalla ricorrente e pertanto esenti da IMU ex art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, trattandosi di abitazione principale composta da due unità immobiliari.
Tale assunto non appare fondato alla luce del condivisibile orientamento della giurisprudenza della S.C. secondo il quale “in tema di IMU, secondo il chiaro tenore dell'art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'esenzione dall'imposta può essere riconosciuta ad un'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e, stante la natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione, non può essere estesa ad ulteriori unità contigue, di fatto unificate ed utilizzate anch'esse come abitazione principale (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 31 luglio 2018, n. 20368; Cass., Sez. Trib., 20 febbraio 2024, n. 4530)” (cfr., di recente, Cass. n. 28420/2025).
Dunque, in virtù di tali principi, onde fruire dell'agevolazione "prima casa", occorre l'effettivo accatastamento unitario degli immobili contigui, che però nel caso di specie è intervenuto solo nell'anno 2022, per cui negli anni dal 2018 al 2021 l'IMU era dovuta per l'altro fabbricato a disposizione di cui agli avvisi di accertamento impugnati.
Analogo ragionamento vale per la TASI, atteso che l'imponibile della TASI si determina con le medesime regole dell'IMU e valgono le medesime norme per l'esenzione.
Sussistono le gravi ed eccezionali ragioni, derivanti dalla complessità, dalla novità e dalla controvertibilità delle questioni trattate, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa – sezione quarta –in composizione monocratica rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Siracusa in data 19.12.2025
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CASTROVINCI DARIO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1225/2024 depositato il 22/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palazzolo Acreide - Piazza Del Popolo N. 1 96010 Palazzolo Acreide SR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5242018 IMU 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5252019 IMU 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 5272021 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2242018 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5262020 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2252019 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 22.04.2024 Ricorrente_1 ricorreva contro il Comune di Palazzolo Acreide avverso: l'Avviso di Accertamento n. 524/2018, notificato il 24.10.2023, relativo a IMU anno 2018;
l'Avviso di Accertamento n. 525/2019, notificato il 24.10.2023 relativo a IMU anno 2019; l'Avviso di
Accertamento n. 526/2020, notificato il 24.10.2023 relativo ad IMU anno 2020; l'Avviso di Accertamento n.
527/2021, notificato il 24.10.2023 relativo ad IMU anno 2021; l'Avviso n. 224/2018, notificato il 24.10.2023, relativo a TASI anno 2018; l'Avviso di Accertamento n. 225/2019, notificato il 24.10.2023, relativo a TASI anno 2019.
La ricorrente deduceva l'illegittimità degli avvisi impugnati per le seguenti motivazioni:1) Non sussistenza del presupposto impositivo non sussistenza e/o non debenza della pretesa creditoria azionata. Chiedeva pertanto di accertare e dichiarare in via principale e nel merito la nullità degli impugnati avvisi di accertamento, stante la non sussistenza e/o non debenza della pretesa impositiva azionata per tutti i motivi indicati nel ricorso;
in ogni caso con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi la ricorrente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, anche, anatocistici, come per legge;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Il Comune di Palazzolo Acreide si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 22.05.2024 chiedendo, in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo per avere la contribuente impugnato, gli avvisi di accertamento notificati il 24.10.2023, con notifica del ricorso al 63° giorno, notificato il 26.12.2023; in via principale, nel diritto e nel merito, di rigettare le richieste della ricorrente e per gli effetti di confermare l'operato dell'Ente Impositore;
di condannare la controparte alla refusione di spese ed onorari di causa di cui chiedeva la distrazione, a favore dei difensori nominati, ex art. 93 c.p.c., per aver anticipato le spese e non aver riscosso diritti ed onorari, come altresì indicato in seno alla procura alle liti allegata alle controdeduzioni;
di condannare altresì la controparte, ove ne ricorrano gli estremi, per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
La ricorrente depositava in data 08.12.2025 memorie illustrative con allegata documentazione. All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso sollevata dal Comune resistente.
Tale eccezione risulta infondata, atteso che il termine per la notifica del ricorso scadeva sabato 23 dicembre
2023. Pertanto si applica la proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo (nel caso di specie 27 dicembre 2023) disposta dall'art. 155 c.p.c.. Il ricorso risulta tempestivo, essendo stato notificato in data 26 dicembre 2023.
Passando all'esame del merito, ritiene la Corte che il ricorso sia infondato e debba essere conseguentemente rigettato.
La ricorrente sostiene che non sussiste il presupposto impositivo e la debenza della pretesa creditoria azionata, trattandosi di due unità immobiliari, ricadenti nella Categoria A/3, non aventi caratteristiche di lusso, tra di esse contigue e non autonome, separatamente accatastate, ma unitariamente utilizzate dalla ricorrente e pertanto esenti da IMU ex art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, trattandosi di abitazione principale composta da due unità immobiliari.
Tale assunto non appare fondato alla luce del condivisibile orientamento della giurisprudenza della S.C. secondo il quale “in tema di IMU, secondo il chiaro tenore dell'art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'esenzione dall'imposta può essere riconosciuta ad un'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e, stante la natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione, non può essere estesa ad ulteriori unità contigue, di fatto unificate ed utilizzate anch'esse come abitazione principale (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 31 luglio 2018, n. 20368; Cass., Sez. Trib., 20 febbraio 2024, n. 4530)” (cfr., di recente, Cass. n. 28420/2025).
Dunque, in virtù di tali principi, onde fruire dell'agevolazione "prima casa", occorre l'effettivo accatastamento unitario degli immobili contigui, che però nel caso di specie è intervenuto solo nell'anno 2022, per cui negli anni dal 2018 al 2021 l'IMU era dovuta per l'altro fabbricato a disposizione di cui agli avvisi di accertamento impugnati.
Analogo ragionamento vale per la TASI, atteso che l'imponibile della TASI si determina con le medesime regole dell'IMU e valgono le medesime norme per l'esenzione.
Sussistono le gravi ed eccezionali ragioni, derivanti dalla complessità, dalla novità e dalla controvertibilità delle questioni trattate, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa – sezione quarta –in composizione monocratica rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Siracusa in data 19.12.2025