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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/12/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1866/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1866/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALVANI LORENZO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. STRAMACCIA ANDREA, con elezione di domicilio in FIRENZE, VIALE SPARTACO LAVAGNINI N. 13, presso il difensore avv. CALVANI LORENZO PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDINALI BARBARA,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA SANTO SPIRITO 32 50125 FIRENZE, presso il difensore avv. CARDINALI BARBARA PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.06.2023, ha esposto: Parte_1
a) di avere stipulato, con la Controparte_2
: un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato acausale, dal
[...]
24.11.2020 al 28.02.2021; in data 29.03.2021, un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato acausale, retrodatato al 26.03.2021 e con scadenza al 18.04.2021; un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato acausale, dal 7.05.2021 al 26.09.2021; un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato acausale, dal 25.10.2021 al 14.11.2021, prorogato al
22.11.2021; in data 22.11.2021, un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato acausale dal 4.12.2021 al 23.01.2022, prorogato al 28.02.2022 (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte);
1 b) di avere stipulato, in data 20.05.2022, con la Controparte_2
, un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
[...] acausale, dal 23.05.2022 al 6.11.2022 (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte);
c) di essere sempre stato inquadrato come ausiliario, nel livello A1 CCNL Sanità Privata, e di avere sempre prestato la propria attività lavorativa presso Villa Valentina a Firenze;
d) di avere impugnato, in data 27.02.2023, il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del 20.05.2022, con scadenza al 6.11.2022, contestando la validità del termine ivi apposto (v. doc. n. 3 e 4 del fascicolo di parte);
e) di avere ricevuto la missiva del 14.04.2023, con la quale la resistente, pur CP_2 contestando le sue rivendicazioni, lo invitava a presentarsi il giorno 26.04.2023, alle ore 10.00, presso Villa Alessandro a Lastra a Signa, per prestare attività lavorativa (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte);
f) di avere riscontrato la predetta missiva tramite la propria associazione sindacale, dichiarando di non averla ricevuta in tempo utile per la ripresa del servizio nella data ivi indicata e di volere, in ogni caso, riprendere servizio presso la sede di Villa Valentina, chiedendo, altresì, il pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte).
Deducendo l'illegittimità dei contratti del 29.03.2021 (in quanto retrodatato), del 22.11.2021
(trattandosi di rinnovo effettuato il giorno stesso della scadenza del precedente contratto a termine come prorogato), della proroga del 24.01.2022 (in quanto acausale) e del contratto del 20.05.2022 (in quanto acausale), ai sensi degli artt. 19 e 21 D.lgs. 81/2015, con conseguente diritto alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il ricorrente ha, pertanto, chiesto che l'intestato Tribunale: “dichiari che il rapporto stipulato a tempo determinato intercorso tra Pt_1
e la ,
[...] Controparte_2 entrambi così come in epigrafe, si è trasformato a tempo indeterminato per tutti i motivi di cui in narrativa. Dichiari illegittimo il recesso subito dal ricorrente in data 6 novembre 2022. Condanni la
alla Controparte_2 riammissione in servizio del ricorrente con la ricostituzione del rapporto di lavoro alle medesime condizioni del precedente rapporto, escluso solo il termine del contratto. Condanni la CP_2 convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (ultima retribuzione mensile pari a euro 1.506,44 doc. 6), o la diversa che risulterà di giustizia. Oltre interessi e rivalutazioni. Con vittoria di spese e onorari.”.
Si è costituita in giudizio la Controparte_3
[...
[...] [
eccependo preliminarmente la decadenza del ricorrente, ai sensi dell'art. 28 D.lgs. 81/2015,
[...] dall'impugnazione dei contratti a termine de quibus, salvo l'ultimo contratto a termine del 20.05.2022,
e, nel merito, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato, atteso che il contratto a tempo determinato del 20.05.2022 e la relativa comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, inviata in pari data al Centro per l'Impiego di Firenze, contenevano l'indicazione della causale, ai sensi dell'art. 24, lett. a), CCNL Sanità Privata, per sostituzione, non essendo necessaria l'indicazione nel contratto a termine del nominativo dei lavoratori da sostituire, e che, in ogni caso, alla luce delle previsioni di legge e della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro (art. 24, lett. b, CCNL Sanità Privata), non erano stati superati i limiti temporali ivi previsti per la stipula di contratti a tempo determinato.
Infine, parte resistente ha dedotto di avere offerto al ricorrente, prima e dopo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato del 20.05.2022 (ovvero nel novembre e nel dicembre 2022),
l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la struttura di Villa Alessandro, attese le intervenute dimissioni di due dipendenti a tempo indeterminato, e che il ricorrente aveva rifiutato tale proposta.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e con prove orali (assunte all'udienza del 13.12.2024), e decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti di un termine per il deposito telematico di brevi note scritte comunque contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. entro il 2.12.2025 (come da ordinanza del
10.10.2025).
Le parti hanno depositato le note di trattazione scritta rispettivamente in data 17.10.2025 e 28.11.2025.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
In primo luogo, è fondata l'eccezione di decadenza formulata da parte resistente in memoria di costituzione, ai sensi dell'art. 28, comma 1, D.lgs. 81/2015, secondo il quale: “L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto.
Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6. (10) ((11))”, avendo il ricorrente tempestivamente impugnato, in via stragiudiziale, soltanto il contratto a termine del 20.05.2022, con scadenza al 6.11.2022 (v. doc. n. 3 e 4 del fascicolo di parte ricorrente), ed essendo, pertanto, il lavoratore decaduto dall'impugnazione dei precedenti contratti a termine conclusi inter partes, con la conseguenza che non devono essere esaminate le contestazioni relative ai contratti a tempo determinato del 29.03.2021 e del 22.11.2021 e alla proroga del 24.01.2022.
Si osserva, inoltre, che, con riferimento alla normativa previgente (D.lgs. 368/2001), la Suprema Corte
3 di Cassazione ha affermato che, in tema di successione di contratti a termine, l'impugnazione rivolta solo nei confronti dell'ultimo contratto di una serie, quando la parte sia decaduta dall'impugnativa dei contratti precedenti, non esclude che il giudice debba tener conto, nel valutare la legittimità del contratto tempestivamente impugnato, del dato fattuale dell'esistenza di pregressi rapporti a termine, per verificare se l'attività, complessivamente considerata, possa considerarsi effettivamente temporanea o se sussista un'ipotesi di abusiva reiterazione, da accertare secondo le statuizioni della sentenza della
CGUE del 14 ottobre 2020, causa C-681/18 (alla luce della quale va interpretato l'art. 1 del d.lgs. 368 del 2001, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1 del d.l. n. 34 del 2014, conv. dalla l. n. 78 del 2014, "ratione temporis" applicabile) (Cass. Sez. L -
, Sentenza n. 15226 del 30/05/2023 (Rv. 667796 - 01).
Ciò posto, per quanto riguarda il contratto a termine del 20.05.2022 (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente), concluso dal 23.05.2022 al 6.11.2022, il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del termine ivi apposto, ai sensi degli artt. 19 e 21 D.lgs. 81/2015, in quanto acausale.
Parte resistente, in memoria di costituzione, ha contestato la prospettazione del ricorrente, contenendo il contratto a termine del 20.05.2022 e l'allegata comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, inviata in pari data al Centro per l'Impiego di Firenze, l'indicazione della causale, sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro (art. 24, lett.
a), CCNL Sanità Privata), non essendo necessaria l'indicazione, nel contratto a tempo determinato, del nominativo del dipendente da sostituire, e non essendo stato, in ogni caso, superato il termine complessivo di 24 mesi, ovvero quello di 36 mesi previsto dall'art. 24, lett. b, CCNL Sanità Privata;
parte resistente ha, altresì, dedotto che anche i precedenti 5 contratti a tempo determinato stipulati inter partes contenevano l'indicazione della causale (“per far fronte all'emergenza dovuta al prorogarsi dell'epidemia da Covid-19 ai sensi dell'art. 24 lett. a del vigente CCNL della Sanità Privata” e “ai sensi dell'art. 24 lett. a del vigente CCNL della Sanità Privata”, per sostituzione;
v. doc. n. 6, lett. a-d, del fascicolo di parte resistente).
Ora, l'art. 19 (Apposizione del termine e durata massima) D.lgs. 81/2015, nella formulazione ratione temporis applicabile, prevede che: “1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. (10) (11) ((b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51)) ((1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente
4 ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022)) 1- bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. (10) (11) 2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. (10) (11) 3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio.
In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione. 4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni,
l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato;
in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi. (10) (11) 5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi. (5)”.
L'art. 21 (Proroghe e rinnovi) D.lgs. 81/2015, nella formulazione ratione temporis applicabile, stabilisce che: “01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo
19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
5 I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. (10) (11) 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga. (10) (11) 2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.(18)(24) 3. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese di cui di cui all'articolo 25, commi Parte_2
2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite. (5) (20) (22)
(26) ((28))”.
L'art. 24 (Rapporti di lavoro a tempo determinato) CCNL Sanità Privata dell'8.10.2020 (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte resistente, avendo, invece, parte ricorrente depositato, con il proprio doc. n. 5, il previgente CCNL Sanità Privata 2002-2005) prevede che: “È consentito il contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 81/2015 e smi, nel rispetto del limite quantitativo di cui al successivo art. 26 e delle previsioni che seguono. A) Durata e causali Al contratto di lavoro a tempo determinato, come previsto dalle norme vigenti, può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi senza causali. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle causali previste dalla legge, che di seguito si riportano: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi
e non programmabili, dell'attività ordinaria. Ai sensi della legislazione vigente, il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Il contratto può essere
6 prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle causali previste dalla legge. B) Successione di contratti a tempo determinato La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari inquadramento e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare 36 mesi. Al fine del computo di tale periodo si tiene conto anche dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari categoria legale e contrattuale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Sono esclusi dal computo del predetto periodo di 36 mesi i contratti a tempo determinato stipulati per esigenze di sostituzione di altro lavoratore. Fatte salve diverse previsioni da definire in sede di contrattazione di Il livello, qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contatto a tempo indeterminato”.
Ciò posto, il contratto a tempo determinato concluso inter partes in data 20.05.2022 (dal 23.05.2022 al
6.11.2022) prevede l'assunzione del ricorrente ai sensi dell'art. 24, lett. a), CCNL Sanità Privata (“a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori”) e l'allegata comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, inviata al
Centro per l'impiego di Firenze in pari data, alle ore 10.47, contiene l'indicazione “lavoro a tempo determinato per sostituzione” (v. doc. n. 6, lett. f, del fascicolo di parte resistente).
A tal proposito, parte resistente ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in tema di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, non è necessaria l'indicazione nominativa dei lavoratori da sostituire (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 548 del 14/01/2021 (Rv. 660249 - 01), nonché
Cass. S.L. ord. n. 4634/2024).
Ancora, il teste direttore generale della resistente, ha dichiarato che il Testimone_1 CP_2 ricorrente: “ha fatto le sostituzioni come OSS”.
Si ritiene, pertanto, che il contratto a tempo determinato del 20.05.2022 contenga, mediante il rinvio alla previsione della contrattazione collettiva applicabile (art. 24, lett. a, CCNL Sanità Privata) e l'indicazione contenuta nell'allegata comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro
( inviato al Centro per l'Impiego di Firenze in data 20.05.2022), sufficiente indicazione della Pt_3 causale.
A tal proposito, si osserva che in ricorso il ricorrente non ha contestato l'effettività della causale, bensì la sua apposizione.
Né risultano superati, nella fattispecie, i limiti temporali legali (24 mesi), ovvero contrattuali-collettivi
7 (36 mesi), considerato che i contratti a termine de quibus hanno avuto una durata complessiva di 17,56 mesi.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, con assorbimento di ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria.
Spese
Considerate le peculiarità della fattispecie, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 127 ter c.p.c.
Firenze, 22 dicembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1866/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALVANI LORENZO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. STRAMACCIA ANDREA, con elezione di domicilio in FIRENZE, VIALE SPARTACO LAVAGNINI N. 13, presso il difensore avv. CALVANI LORENZO PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARDINALI BARBARA,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA SANTO SPIRITO 32 50125 FIRENZE, presso il difensore avv. CARDINALI BARBARA PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.06.2023, ha esposto: Parte_1
a) di avere stipulato, con la Controparte_2
: un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato acausale, dal
[...]
24.11.2020 al 28.02.2021; in data 29.03.2021, un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato acausale, retrodatato al 26.03.2021 e con scadenza al 18.04.2021; un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato acausale, dal 7.05.2021 al 26.09.2021; un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato acausale, dal 25.10.2021 al 14.11.2021, prorogato al
22.11.2021; in data 22.11.2021, un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato acausale dal 4.12.2021 al 23.01.2022, prorogato al 28.02.2022 (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte);
1 b) di avere stipulato, in data 20.05.2022, con la Controparte_2
, un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
[...] acausale, dal 23.05.2022 al 6.11.2022 (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte);
c) di essere sempre stato inquadrato come ausiliario, nel livello A1 CCNL Sanità Privata, e di avere sempre prestato la propria attività lavorativa presso Villa Valentina a Firenze;
d) di avere impugnato, in data 27.02.2023, il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del 20.05.2022, con scadenza al 6.11.2022, contestando la validità del termine ivi apposto (v. doc. n. 3 e 4 del fascicolo di parte);
e) di avere ricevuto la missiva del 14.04.2023, con la quale la resistente, pur CP_2 contestando le sue rivendicazioni, lo invitava a presentarsi il giorno 26.04.2023, alle ore 10.00, presso Villa Alessandro a Lastra a Signa, per prestare attività lavorativa (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte);
f) di avere riscontrato la predetta missiva tramite la propria associazione sindacale, dichiarando di non averla ricevuta in tempo utile per la ripresa del servizio nella data ivi indicata e di volere, in ogni caso, riprendere servizio presso la sede di Villa Valentina, chiedendo, altresì, il pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte).
Deducendo l'illegittimità dei contratti del 29.03.2021 (in quanto retrodatato), del 22.11.2021
(trattandosi di rinnovo effettuato il giorno stesso della scadenza del precedente contratto a termine come prorogato), della proroga del 24.01.2022 (in quanto acausale) e del contratto del 20.05.2022 (in quanto acausale), ai sensi degli artt. 19 e 21 D.lgs. 81/2015, con conseguente diritto alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il ricorrente ha, pertanto, chiesto che l'intestato Tribunale: “dichiari che il rapporto stipulato a tempo determinato intercorso tra Pt_1
e la ,
[...] Controparte_2 entrambi così come in epigrafe, si è trasformato a tempo indeterminato per tutti i motivi di cui in narrativa. Dichiari illegittimo il recesso subito dal ricorrente in data 6 novembre 2022. Condanni la
alla Controparte_2 riammissione in servizio del ricorrente con la ricostituzione del rapporto di lavoro alle medesime condizioni del precedente rapporto, escluso solo il termine del contratto. Condanni la CP_2 convenuta al risarcimento del danno in favore del ricorrente stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (ultima retribuzione mensile pari a euro 1.506,44 doc. 6), o la diversa che risulterà di giustizia. Oltre interessi e rivalutazioni. Con vittoria di spese e onorari.”.
Si è costituita in giudizio la Controparte_3
[...
[...] [
eccependo preliminarmente la decadenza del ricorrente, ai sensi dell'art. 28 D.lgs. 81/2015,
[...] dall'impugnazione dei contratti a termine de quibus, salvo l'ultimo contratto a termine del 20.05.2022,
e, nel merito, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato, atteso che il contratto a tempo determinato del 20.05.2022 e la relativa comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, inviata in pari data al Centro per l'Impiego di Firenze, contenevano l'indicazione della causale, ai sensi dell'art. 24, lett. a), CCNL Sanità Privata, per sostituzione, non essendo necessaria l'indicazione nel contratto a termine del nominativo dei lavoratori da sostituire, e che, in ogni caso, alla luce delle previsioni di legge e della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro (art. 24, lett. b, CCNL Sanità Privata), non erano stati superati i limiti temporali ivi previsti per la stipula di contratti a tempo determinato.
Infine, parte resistente ha dedotto di avere offerto al ricorrente, prima e dopo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato del 20.05.2022 (ovvero nel novembre e nel dicembre 2022),
l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la struttura di Villa Alessandro, attese le intervenute dimissioni di due dipendenti a tempo indeterminato, e che il ricorrente aveva rifiutato tale proposta.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e con prove orali (assunte all'udienza del 13.12.2024), e decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti di un termine per il deposito telematico di brevi note scritte comunque contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. entro il 2.12.2025 (come da ordinanza del
10.10.2025).
Le parti hanno depositato le note di trattazione scritta rispettivamente in data 17.10.2025 e 28.11.2025.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
In primo luogo, è fondata l'eccezione di decadenza formulata da parte resistente in memoria di costituzione, ai sensi dell'art. 28, comma 1, D.lgs. 81/2015, secondo il quale: “L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto.
Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6. (10) ((11))”, avendo il ricorrente tempestivamente impugnato, in via stragiudiziale, soltanto il contratto a termine del 20.05.2022, con scadenza al 6.11.2022 (v. doc. n. 3 e 4 del fascicolo di parte ricorrente), ed essendo, pertanto, il lavoratore decaduto dall'impugnazione dei precedenti contratti a termine conclusi inter partes, con la conseguenza che non devono essere esaminate le contestazioni relative ai contratti a tempo determinato del 29.03.2021 e del 22.11.2021 e alla proroga del 24.01.2022.
Si osserva, inoltre, che, con riferimento alla normativa previgente (D.lgs. 368/2001), la Suprema Corte
3 di Cassazione ha affermato che, in tema di successione di contratti a termine, l'impugnazione rivolta solo nei confronti dell'ultimo contratto di una serie, quando la parte sia decaduta dall'impugnativa dei contratti precedenti, non esclude che il giudice debba tener conto, nel valutare la legittimità del contratto tempestivamente impugnato, del dato fattuale dell'esistenza di pregressi rapporti a termine, per verificare se l'attività, complessivamente considerata, possa considerarsi effettivamente temporanea o se sussista un'ipotesi di abusiva reiterazione, da accertare secondo le statuizioni della sentenza della
CGUE del 14 ottobre 2020, causa C-681/18 (alla luce della quale va interpretato l'art. 1 del d.lgs. 368 del 2001, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1 del d.l. n. 34 del 2014, conv. dalla l. n. 78 del 2014, "ratione temporis" applicabile) (Cass. Sez. L -
, Sentenza n. 15226 del 30/05/2023 (Rv. 667796 - 01).
Ciò posto, per quanto riguarda il contratto a termine del 20.05.2022 (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente), concluso dal 23.05.2022 al 6.11.2022, il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del termine ivi apposto, ai sensi degli artt. 19 e 21 D.lgs. 81/2015, in quanto acausale.
Parte resistente, in memoria di costituzione, ha contestato la prospettazione del ricorrente, contenendo il contratto a termine del 20.05.2022 e l'allegata comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, inviata in pari data al Centro per l'Impiego di Firenze, l'indicazione della causale, sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro (art. 24, lett.
a), CCNL Sanità Privata), non essendo necessaria l'indicazione, nel contratto a tempo determinato, del nominativo del dipendente da sostituire, e non essendo stato, in ogni caso, superato il termine complessivo di 24 mesi, ovvero quello di 36 mesi previsto dall'art. 24, lett. b, CCNL Sanità Privata;
parte resistente ha, altresì, dedotto che anche i precedenti 5 contratti a tempo determinato stipulati inter partes contenevano l'indicazione della causale (“per far fronte all'emergenza dovuta al prorogarsi dell'epidemia da Covid-19 ai sensi dell'art. 24 lett. a del vigente CCNL della Sanità Privata” e “ai sensi dell'art. 24 lett. a del vigente CCNL della Sanità Privata”, per sostituzione;
v. doc. n. 6, lett. a-d, del fascicolo di parte resistente).
Ora, l'art. 19 (Apposizione del termine e durata massima) D.lgs. 81/2015, nella formulazione ratione temporis applicabile, prevede che: “1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. (10) (11) ((b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51)) ((1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente
4 ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022)) 1- bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. (10) (11) 2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. (10) (11) 3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio.
In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione. 4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni,
l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato;
in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi. (10) (11) 5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi. (5)”.
L'art. 21 (Proroghe e rinnovi) D.lgs. 81/2015, nella formulazione ratione temporis applicabile, stabilisce che: “01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo
19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
5 I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. (10) (11) 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga. (10) (11) 2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.(18)(24) 3. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese di cui di cui all'articolo 25, commi Parte_2
2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite. (5) (20) (22)
(26) ((28))”.
L'art. 24 (Rapporti di lavoro a tempo determinato) CCNL Sanità Privata dell'8.10.2020 (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte resistente, avendo, invece, parte ricorrente depositato, con il proprio doc. n. 5, il previgente CCNL Sanità Privata 2002-2005) prevede che: “È consentito il contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 81/2015 e smi, nel rispetto del limite quantitativo di cui al successivo art. 26 e delle previsioni che seguono. A) Durata e causali Al contratto di lavoro a tempo determinato, come previsto dalle norme vigenti, può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi senza causali. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle causali previste dalla legge, che di seguito si riportano: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi
e non programmabili, dell'attività ordinaria. Ai sensi della legislazione vigente, il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Il contratto può essere
6 prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle causali previste dalla legge. B) Successione di contratti a tempo determinato La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari inquadramento e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare 36 mesi. Al fine del computo di tale periodo si tiene conto anche dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari categoria legale e contrattuale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Sono esclusi dal computo del predetto periodo di 36 mesi i contratti a tempo determinato stipulati per esigenze di sostituzione di altro lavoratore. Fatte salve diverse previsioni da definire in sede di contrattazione di Il livello, qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contatto a tempo indeterminato”.
Ciò posto, il contratto a tempo determinato concluso inter partes in data 20.05.2022 (dal 23.05.2022 al
6.11.2022) prevede l'assunzione del ricorrente ai sensi dell'art. 24, lett. a), CCNL Sanità Privata (“a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori”) e l'allegata comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, inviata al
Centro per l'impiego di Firenze in pari data, alle ore 10.47, contiene l'indicazione “lavoro a tempo determinato per sostituzione” (v. doc. n. 6, lett. f, del fascicolo di parte resistente).
A tal proposito, parte resistente ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in tema di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, non è necessaria l'indicazione nominativa dei lavoratori da sostituire (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 548 del 14/01/2021 (Rv. 660249 - 01), nonché
Cass. S.L. ord. n. 4634/2024).
Ancora, il teste direttore generale della resistente, ha dichiarato che il Testimone_1 CP_2 ricorrente: “ha fatto le sostituzioni come OSS”.
Si ritiene, pertanto, che il contratto a tempo determinato del 20.05.2022 contenga, mediante il rinvio alla previsione della contrattazione collettiva applicabile (art. 24, lett. a, CCNL Sanità Privata) e l'indicazione contenuta nell'allegata comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro
( inviato al Centro per l'Impiego di Firenze in data 20.05.2022), sufficiente indicazione della Pt_3 causale.
A tal proposito, si osserva che in ricorso il ricorrente non ha contestato l'effettività della causale, bensì la sua apposizione.
Né risultano superati, nella fattispecie, i limiti temporali legali (24 mesi), ovvero contrattuali-collettivi
7 (36 mesi), considerato che i contratti a termine de quibus hanno avuto una durata complessiva di 17,56 mesi.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto, con assorbimento di ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria.
Spese
Considerate le peculiarità della fattispecie, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 127 ter c.p.c.
Firenze, 22 dicembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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