Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 02/12/2025, n. 3452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3452 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03452/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01078/2024 REG.RIC.
N. 01565/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1078 del 2024, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Giannetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente Parco Fluviale dell’Alcantara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetta Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1565 del 2025, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Giannetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Francavilla di Sicilia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) quanto al ricorso n. 1078 del 2024:
- del provvedimento di diniego che ha rigettato l'istanza della società ricorrente di regolarizzazione/compatibilità paesaggistica, ambientale e naturalistica di opere abusive;
- di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, collegato e consequenziale;
2) quanto al ricorso n. 1565 del 2025:
- dell'ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi n. -OMISSIS-, notificata il successivo -OMISSIS-, che ordinava alla -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001, di demolire, entro 90 giorni decorrenti dalla data della notifica, le opere abusivamente realizzate ripristinando lo stato dei luoghi;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, collegato e consequenziale.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara;
Visto l’art. 70 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. AN PR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con un primo ricorso iscritto al r.g. n. 1078/2024 parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Ente Parco resistente ha respinto la sua istanza di regolarizzazione/compatibilità paesaggistica, ambientale e naturalistica di opere effettuate in assenza dei titoli prescritti.
Nello specifico, con atto n.-OMISSIS-, l’Amministrazione resistente, a fronte di apposita istanza presentata dalla società ricorrente per l’ottenimento del nulla osta per opere di restauro e di risanamento conservativo da effettuarsi su un immobile di sua proprietà (opificio industriale), ricadente all’interno del Parco dell’Alcantara, rilasciava il provvedimento anelato.
Le opere autorizzate erano quelle di “ restauro e risanamento conservativo di un opificio industriale esistente, al fine di adattarlo alla nuova produzione di prodotti alimentari-dolciari ed anche per meglio armonizzare l'impianto produttivo esistente con l'ambiente circostante ”, tanto da ritenere che tali attività non avessero “incidenza significativa sul sito in esame e pertanto non viene attivata la procedura di valutazione di incidenza di cui all'art.5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. ”.
Come si evince dalla relazione di progetto allegata all’istanza, le opere in argomento riguardavano: i) l’eliminazione dell’amianto e la successiva posa in opera di coppelle costituite da pannelli di tipo sandwich , composte da una lastra inferiore micro grecata e da una lastra superiore grecata con interposto del materiale isolante (poliuterano estruso); ii) la demolizione della tettoia situata sul lato est, che si trovava in condizioni statiche non idonee a garantirne la sicurezza, con ricostruzione della medesima; iii) realizzazione, all’interno del preesistente corpo di fabbrica, di una piccola struttura in c.a. a due elevazioni (piano terra e piano primo) per il collocamento, al suo interno, dei servizi necessari per lo svolgimento dell’attività di produzione; iv) la realizzazione di uno spazio destinato a verde lungo il lato est e nord della proprietà, per un’estensione di mq 5.150.
In corso d’opera, tuttavia, la ditta ricorrente effettuava ulteriori lavori in variante per i quali, con istanza presentata nel 2024, chiedeva la prefata regolarizzazione all’Ente Parco resistente che, dopo un sopralluogo e l’adozione di un provvedimento di preavviso di rigetto, con il provvedimento impugnato (n. -OMISSIS-) comunicava il respingimento definitivo dell’istanza sulla scorta delle seguenti motivazioni: “ le opere realizzate consistono nell’ulteriore ampliamento di superficie di una tettoia, adiacente ad immobile esistente, per circa mq 200 e nella chiusura perimetrale dell’intera tettoia aperta mediante la tamponatura esterna di spessore circa 28 cm, con elementi prefabbricati, realizzando un locale destinato a deposito ed attività produttiva, collegato funzionalmente, attraverso varie aperture interne, all’immobile produttivo adiacente, creando una nuova superficie chiusa di circa mq 800 e un volume stimato di almeno mc 4.800 … (è) stato realizzato anche un ulteriore corpo di fabbrica chiuso in aderenza al lato corto dell’intero fabbricato per una lunghezza di m. 25, una profondità di m 4 (circa) e una altezza stimabile in m. 6 per una superficie complessiva di circa mq 100 e volume di circa mq 600 destinato alla collocazione di impianti tecnici; un’area esterna stimabile in almeno mq. 3.700, in precedenza destinata a verde, è stata pavimentata con massetto di cemento di tipo industriale ed utilizzata come parcheggio e deposito; nell’area esterna sono stati collocati 3 impianti tecnologici di grosse dimensioni, presumibilmente trattasi di pompe di calore o similari ”.
Secondo l’Ente resistente, quindi, le opere anzidette, per dimensioni e caratteristiche strutturali, avrebbero comportato una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, con consistente aumento volumetrico e realizzazione di interventi abusivi compiuti all’interno della -OMISSIS- denominato “ Riserva Naturale del Fiume Alcantara ” e, parzialmente, nella zona B della vigente perimetrazione del Parco medesimo, senza considerare che il combinato disposto dell’art. 6 e dell’art. 3, comma 1, punto a), del Regolamento delle attività esercitabili di cui al d.d.g. n. 703/2014, farebbe esplicito divieto di realizzare nuove costruzioni e di esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in tali aree.
Sempre la stessa Amministrazione, poi, ha precisato come non fosse stata valutata la possibile incidenza significativa sugli habitat e sulle specie presenti nel sito a causa della tipologia delle opere eseguite, che hanno comportato anche una sottrazione di suolo, essendo stato rilevato come l’area interessata dal progetto rientrasse, altresì, nel paesaggio locale -OMISSIS-, che non consente la realizzazione di nuove costruzioni e/o interventi di trasformazione urbanistica.
Da ultimo, col provvedimento gravato l’Ente Parco resistente ha altresì rilevato come le opere eseguite, per le quali è stato chiesto l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica, per la parte ricadente all’interno del Parco, non soddisferebbero quanto previsto dall’art. 167, del d.lgs. n. 42/2004, venendo in rilievo la creazione di superfici o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati in precedenza.
1.2. Il ricorso è affidato alle seguenti censure:
I) Violazione di legge e, in particolare, dell’art. 3 l. 241/1990 - Eccesso di potere per erroneità della motivazione.
Col primo motivo di gravame parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione, non essendo rinvenibile, dalla sua lettura, l’ iter logico-giuridico che avrebbe indotto la p.a. resistente ad adottare il gravato provvedimento di segno negativo, senza considerare che, comunque, nell’ottica del principio del “ dissenso costruttivo ”, questa avrebbe dovuto collaborare con la parte privata in modo da consentirle di apportare le dovute modifiche al progetto per renderlo compatibile con la tutela paesaggistica dell’area.
II) Violazione, erronea e falsa applicazione ed interpretazione di legge e, specificamente, dell’art. 3, lett. e), d.P.R. 380/2001.
Il progetto prevedeva il restauro e il risanamento dell’edificio già esistente attraverso l’eliminazione delle parti ammalorate e il successivo ripristino delle stesse mantenendo l’attuale conformazione, come si evince anche dalla relazione tecnica versata in atti, con ciò significando che sarebbe stata erroneamente interpretata la norma di cui alla lett. e), dell’art. 3, del d.P.R. n. 380/2001.
III) Eccesso di potere – Travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
Le opere realizzate, diversamente da quanto asserito dall’Ente Parco, non ricadrebbero nella zona B della vigente perimetrazione del Parco Fluviale dell’Alcantara, ma nell’area D, dove sarebbero consentire le attività edilizie contestate.
IV) Eccesso di potere ed erronea valutazione dei fatti con riferimento all’art. 5 del d.P.R. 357/1997.
L’Ente Parco, nel primo nulla osta n. -OMISSIS- non ha ritenuto di attivare la procedura della valutazione di incidenza di cui all’art. 5, del d.P.R. n. 357/1997 e s.m.i., mentre nel successivo diniego, impugnato in questa sede processuale, parrebbe sostenere come detta valutazione avrebbe dovuto essere compiuta.
Sempre secondo la prospettazione di parte, poi, gli interventi finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza degli edifici degradati non potrebbero avere alcuna “ incidenza significativa ” sul sito, dovendo ritenersi sottratti, a monte, rispetto a qualsivoglia valutazione di incidenza ambientale.
1.3. Si è costituito in giudizio l’Ente Parco resistente che ha eccepito l’inammissibilità del motivo di ricorso intruso dedotto nella parte “ in fatto ” del gravame, avuto riguardo alla circostanza che le opere di interesse ai fini di causa sarebbero già state autorizzate dalla Soprintendenza di Messina con nulla osta n. -OMISSIS-.
Tanto eccepito in via preliminare, l’Amministrazione ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
1.4. Con memoria del 19 luglio 2025 parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni e ha insistito per l’accoglimento del gravame, rilevando, altresì, come l’area di interesse ai fini di causa dovrebbe essere esclusa dalla nuova perimetrazione del Parco Fluviale dell’Alcantara.
1.5. Con memoria del giorno 8 settembre 2025 l’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità anche di quest’ultima censura, in quanto introdotta con memoria anziché con ricorso o motivi aggiunti, senza considerare che la sopravvenienza citata (fermo restando che la nuova perimetrazione non sarebbe stata ancora approvata dagli Enti competenti) non potrebbe comunque cancellare la natura abusiva delle opere realizzate.
Da ultimo, è stata eccepita anche l’inammissibilità della censura proposta col medesimo ultimo scritto difensivo di controparte, riguardante un PTP non ancora vigente in quanto non approvato dalla Regione.
2.1. Con un secondo ricorso iscritto al r.g. n. 1565/2025 parte ricorrente ha poi impugnato il sopravvenuto ordine adottato dal Comune di Francavilla di Sicilia, con cui, dato preliminarmente atto dei vincoli insistenti nell’area in questione, è stata ordinata la demolizione delle opere abusive con rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Nello specifico, nell’ordinanza gravata si legge come “ L’intero fabbricato e la relativa Area circostante rientrano nella -OMISSIS- denominato “Riserva Naturale del Fiume Alcantara”; Circa il 50% del opificio in oggetto ed esattamente la porzione trasversale posta a sud e le relative aree laterali e retrostanti ricadono in ZONA B della vigente perimetrazione del Parco Fluviale dell’Alcantara; L'intero opificio e l’Area circostante ricadono all’interno del vincolo paesaggistico ai sensi - del D.L. 22/01/2004 nr..42 parte III; L’intero opificio ricade all’interno del vincolo sismico di 2 categoria ”.
Peraltro, lo stesso Comune ha rilevato l’esecuzione di lavori edilizi in argomento senza il previo ottenimento di alcun titolo abilitativo (“ 1) Permesso a Costruire; 2) Nulla-osta del Genio Civile di Messina; 3) Nulla-osta ASP; 4) Nulla- Osta Soprintendenza BB.CC.AA.; 5) Nulla Osta dell’ENTE PARCO FLUVIALE DELL’ALCANTARA ”).
2.2. Il secondo ricorso in argomento è stato articolato nei seguenti mezzi di impugnazione:
I) Eccesso di potere, illegittimità per violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001.
Col primo motivo si contesta, per un primo aspetto, l’assenza dell’esatta indicazione delle aree da acquisire in via gratuita al patrimonio comunale e, per una secondo profilo, l’assenza di un’adeguata descrizione dei manufatti abusivi, con indicazione dei relativi dati catastali e non indica i corpi di fabbrica con puntuale riferimento alla rispettiva superficie e cubatura.
Da ultimo, parte ricorrente denuncia, altresì, come nel provvedimento di demolizione mancherebbe l’enunciazione delle ragioni di interesse pubblico sottese all’adozione della misura afflittiva in esame.
II) Violazione di legge e, in particolare, dell’art. 3, l. 241/1990 - Eccesso di potere per erroneità della motivazione.
Il provvedimento, poi, sarebbe altresì viziato per difetto di motivazione, posto che, i n primis , non sarebbe stato precisato come l’area in commento, nella nuova perimetrazione, non sarà più ricompresa nel Parco Fluviale dell’Alcantara, per cui nessun nulla osta dovrà più essere rilasciato dall’omonimo Ente Parco.
In secondo luogo, andrebbe considerato che, comunque, nell’area D sono consentite le attività elencate dalla lettera a) alla lettera e), del primo comma, dell’art. 10, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche e integrazioni, ossia: “ a) i lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere; b) lo svolgimento delle attività industriali, commerciali e agro- silvopastorali; c) l'ammissione e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto; d) il soggiorno del pubblico; e) le attività di ricerca scientifica, sportive, ricreative ed educative ”.
III) Violazione, erronea e falsa applicazione e interpretazione di legge e, specificamente, dell’art. 3, lett. e), d.P.R. 380/2001.
Il progetto prevedeva il restauro e il risanamento dell’edificio già esistente attraverso l’eliminazione delle parti ammalorate e il successivo ripristino delle stesse mantenendo l’attuale conformazione, come si evincerebbe dal progetto e dalla relazione tecnica, quindi, per tale via, sarebbe stata erroneamente interpretata la norma di cui alla lett. e), dell’art. 3, del d.P.R. n. 380/2001.
Inoltre, il territorio del Comune di Francavilla di Sicilia rientrerebbe nel paesaggio Locale 5, suddiviso in varie sottozone da -OMISSIS-. In particolare il P.T.P. individuerebbe nella contrada Santa Caterina una sottozona -OMISSIS-, corrispondente a paesaggio dalle aree naturali protette con un livello di tutela 3. La zona in esame è caratterizzata da edifici a destinazione produttiva che costituiscono di fatto un’ampia zona industriale consolidata e cartograficamente individuata. Tenuto conto della vocazione industriale della zona di Santa Caterina non si riuscirebbero a comprendere le ragioni che abbiano determinato l’imposizione di un vincolo così restrittivo.
Rispetto a tali questioni, peraltro, parte ricorrente ha trasmesso agli organi competenti le proprie osservazioni, dovendosi rilevare come, allo stato, il Piano Territoriale Paesaggistico Ambito 9 – Paesaggio locale 5, sarebbe stato adottato ma non ancora approvato dalla Regione.
2.3. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
3. All’udienza pubblica del 19 novembre 2025, previa riunione dei ricorsi in argomento ai sensi dell’art. 70, c.p.a., per ragioni di connessione, la causa è passata in decisione.
I ricorsi riuniti sono infondati e non possono trovare accoglimento.
4. Quanto al primo ricorso, il Collegio deve accogliere le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla parte pubblica avuto riguardo sia al motivo intruso contenuto nell’atto introduttivo del giudizio che alle doglianze ulteriori proposte con memoria anziché con gravame (ricorso e/o motivi aggiunti).
Per quanto attiene al motivo intruso, comunque, se ne rileva, altresì, l’infondatezza, tenuto conto che la valutazione della Soprintendenza non potrebbe, in ogni caso, incidere sulla determinazione dell’Ente Parco che è competente per la tutela paesaggistica dell’Area B e senza considerare, poi, come le opere cui fa riferimento la Soprintendenza (“ lievissime modifiche prospettiche ”) differiscono significativamente da quelle oggetto del provvedimento di diniego impugnato.
Stessa sorte (infondatezza nel merito oltre che inammissibilità) per i restanti motivi proposti con memorie per le ragioni che saranno precisate nel prosieguo.
5. Venendo allo scrutinio dei motivi di ricorso, con un primo mezzo di impugnazione parte ricorrente si lamenta del difetto di motivazione che affliggerebbe il provvedimento gravato che non consentirebbe di ricostruire l’ iter logico-giuridico seguito dalla p.a., oltre a non essere stato neppure rispettato il principio del “ dissenso costruttivo ”.
Il motivo è destituito di fondamento.
In disparte la genericità della censura, dalla lettura del provvedimento impugnato non si ravvisa alcuna lacuna nella motivazione esternata dall’Amministrazione, che risulta essere, contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, chiara ed esaustiva, avendo riportato i presupposti fattuali e giuridici posti alla base della determinazione adottata, rendendo intellegibile ab externo il percorso logico-giuridico seguito dall’Amministrazione resistente, che risulta essere scevro dai rilievi mossi col gravame.
Fuori centro, poi, risulta essere il richiamo effettuato al “ dissenso costruttivo ”, che è un principio applicabile ai procedimenti che si svolgono mediante conferenza di servizi, istituto non applicabile al caso in esame dove residua una mera interazione tra privato e una sola pubblica amministrazione.
Nessuna collaborazione della p.a. nei confronti del privato, dunque, risulta predicabile nel caso in esame, anche tenuto conto del fatto che, a differenza di quanto accade di norma nella conferenza di servizi, dove l’oggetto della delibera è rappresentato da un progetto ancora da realizzarsi, nel caso di specie la società ricorrente ha già realizzato le opere contestate, venendo in rilievo degli abusi che la p.a. ha il dovere, e non solo il potere, di reprimere, essendo la tutela del bene pubblico tutelato dalle norme violate prioritaria rispetto all’interessi dei singoli consociati.
6. La seconda doglianza ruota attorno all’asserito errore esegetico della disposizione di cui all’art. 3, lett. e), del d.P.R. n. 380/2001, tenuto conto che il progetto presentato dalla parte ricorrente prevedesse il mero restauro e il risanamento di un edificio già esistente, mediante l’eliminazione e la sostituzione delle parti ammalorate.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Vero è che il progetto originario della parte privata prevedesse il solo risanamento di un immobile preesistente, tanto che aveva trovato l’avallo dello stesso Ente Parco, ma è altrettanto vero che parte ricorrente non abbia realizzato (soltanto) gli interventi autorizzati, avendo effettuato, senza alcun titolo, opere ulteriori da cui è determinato un consistente aumento di volumetria, con impatto sull’ambiente e sul paesaggio circostante.
Non è l’Amministrazione resistente, dunque, ad aver erroneamente interpretato la disposizione succitata del T.U. Edilizia, essendo piuttosto occorso il contrario, dovendosi ritenere come sia stata la parte ricorrente a realizzare, in maniera indebita, una serie di opere ulteriori rispetto a quanto chiesto e assentito ab origine , con conseguente legittimità del provvedimento gravato sotto questo profilo.
7. Col terzo motivo parte ricorrente lamenta l’erronea statuizione della p.a. resistente che avrebbe erroneamente ricompreso il suo immobile nell’Area B del Parco, quando, in realtà, questo sarebbe ricompreso in area D, dove sarebbero consentiti, tra gli altri, i “ a) i lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere ”.
La censura è stata formulata in maniera assai generica, tanto da contenere affermazioni apodittiche e non dimostrate, da cui ne discende l’inammissibilità ex art. 40, co. 2, codice di rito amministrativo.
Ad ogni modo, essa sarebbe comunque infondata, come risulta dalla sua lettura in combinato disposto con le successive memorie di parte ricorrente, ove si lascia intendere che la sua proprietà, a seguito della nuova perimetrazione del Parco (ancora in itinere e non approvata) sarebbe esclusa da ogni vincolo.
Ciò non toglie, infatti, che gli abusi in argomento siano stati posti in essere nella vigenza dei vincoli imposti per l’area Parco dove insiste, attualmente, il terreno di parte ricorrente, che non consentono aumenti di volumetria.
Pur a voler soprassedere su tale aspetto pregiudiziale, inoltre, le particelle di interesse cadrebbero, comunque, in zona -OMISSIS- - “ Riserva Naturale del Fiume Alcantara ”, da cui derivano i vincoli nascenti dalla Direttiva Habitat.
8. Anche la quarta doglianza si palesa inammissibile per carenza originaria di interesse.
Il fatto che, come desunto dalla parte ricorrente dai contenuti del provvedimento impugnato, con un’esegesi sulla cui validità, comunque, il Collegio dubita, è del tutto irrilevante che la p.a. resistente, quando ha rilasciato il parere favorevole nel 2019 per opere di (mero) risanamento non abbia fatto la valutazione di incidenza di cui all’art. 5, del d.P.R. n. 357/97, tenuto conto che gli interventi realizzati non sono autorizzabili, a monte e a prescindere da tale aspetto, in forza dei vincoli di inedificabilità insistenti sull’area di Parco ove risulta essere collocata la proprietà privata in argomento.
Il tutto senza contare che, ovviamente, l’Ente resistente, nel 2019, non ha effettuato tale valutazione di incidenza proprio alla luce del progetto presentato dalla società ricorrente, che prevedeva interventi meramente conservativi e non delle trasformazioni edilizio-urbanistiche come quelle realizzate, in concreto, qualche anno dopo, con un’incidenza significativa sul sito protetto in parola.
9. Scrutinate in senso negativo tutte le doglianze introdotte col ricorso principale, che va, dunque, respinto, al Collegio non resta che esaminare l’autonomo ricorso con cui è stato impugnato il successivo ordine di demolizione delle opere abusive adottato dal Comune resistente, riunito al precedente ai sensi dell’art. 70, del codice di rito amministrativo.
Al riguardo, va precisato come il rigetto del primo ricorso, con conseguente salvezza del provvedimento di diniego adottato dall’Ente Parco, comporterebbe ex se l’automatico rigetto anche del secondo gravame, tenuto conto che la demolizione è stata ordinata, da parte del Comune e tra le altre ragioni, anche per assenza del “ Nulla Osta dell’ENTE PARCO FLUVIALE DELL’ALCANTARA ”.
Ad ogni modo, fermo restando quanto sopra, va rilevato come il provvedimento repressivo dell’Ente locale sia appuntato, non solo, e non tanto, sulla carenza del parere paesaggistico dell’Ente Parco competente, ma anche per l’effettuazione dei medesimi lavori in precedenza precisati senza alcun titolo edilizio (permesso di costruire), oltre che in assenza degli altri pareri e nulla osta obbligatori da rilasciarsi a cura degli Organi competenti (Genio Civile, ASP, Soprintendenza BB.CC.AA.).
In sostanza, si tratta di un provvedimento plurimotivato, adottato sulla scorta della spendita di diversi poteri pubblicistici rimessi in capo ai Comuni da parte del Testo Unico Edilizia, con particolare riferimento sia all’art. 27 che al 31, come dato atto nella stessa ordinanza demolizione.
Se il primo riferimento normativo sopra richiamato prevede un potere generale di vigilanza e controllo in materia in capo ai comuni, precisando come “1 . Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi ”, il successivo riferimento normativo de quo conferisce un potere repressivo ai medesimi Enti locali per “ Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali ”.
In definitiva, l’ordine di demolizione adottato dal Comune resistente e gravato col secondo ricorso trova giustificazione in plurimi presupposti che vanno dalla mancanza dei nulla osta da parte degli Enti competenti per la realizzazione degli interventi edilizi contestati fino all’omessa richiesta del permesso di costruire, trovando plurime giustificazioni causali che non sono scalfite dalle censure proposte col secondo gravame.
10. Analizzando, comunque, i motivi di ricorso proposti, col primo parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 31, d.P.R. n. 380/2001 per tre diversi profili che devono essere ritenuti tutti infondati.
In primo luogo, la mancata indicazione, nel provvedimento di demolizione, delle aree da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale in caso di non ottemperanza all’ordine impartito al privato, non è questione in grado di menomare la legittimità del provvedimento impugnato, posto che la p.a. ha facoltà di precisare tale elemento con provvedimento successivo, come peraltro già chiarito dalla giurisprudenza amministrativa che ha avuto modo di precisare come “ Il provvedimento che ingiunge la demolizione di un immobile abusivo non deve necessariamente contenere la specificazione dell'area di sedime, né quella ulteriore da acquisire al patrimonio comunale, potendo procedersi a tale individuazione anche successivamente, mediante l'ordinanza di acquisizione ” (da ultimo, T.A.R. Piemonte, sent. n. 530/2025).
Insussistente è poi la contestazione che l’ordinanza gravata non recherebbe l’esatta composizione delle opere abusive, essendo stato espressamente indicato, come peraltro già effettuato dall’Ente Parco nel suo provvedimento di rigetto impugnato col precedente ricorso, che gli interventi contestati consistono in “… Ampliamento di superficie di una tettoia, adiacente ad immobile esistente, per circa mq 200 e nella chiusura perimetrale dell’intera tettoia aperta mediante la tamponatura esterna di spessore circa 28 (30) cm., con elementi prefabbricati, realizzando un locale destinato a deposito ed attività produttiva, collegato funzionalmente, attraverso varie aperture interne, all’immobile produttivo adiacente creando una nuova superficie chiusa di circa mq. 800 ed un volume stimato di almeno mc 4800 ”.
Per quanto riguarda, poi, la mancata enunciazione dell’interesse pubblico alla demolizione è sufficiente richiamare l’ormai granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui “ L'ordine di demolizione in caso di abusi edilizi è un atto vincolato e sanzionatorio che non richiede una valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico né la comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti. Non si può invocare un affidamento basato sulla conservazione di una situazione abusiva, poiché il tempo non può legittimare tale situazione ” (cfr. ex multis , Cons. Stato, sent. n. 3212/2024).
Per quanto precede, il primo motivo di ricorso non coglie nel segno.
11. Il secondo mezzo di impugnazione risulta essere infondato per le stesse ragioni già enunciate avuto riguardo alla doglianza similare dedotta con precedente ricorso, ossia in quanto risulta essere irrilevante, ai fini di causa, che la nuova perimetrazione del Parco comporterebbe che l’immobile in questione verrà a trovarsi in Area D (come sostenuto dal Comune) ovvero al di fuori dall’area vincolata (come ritenuto dalla parte ricorrente), posto che tale nuova delimitazione non risulta essere stata ancora approvata e che l’abuso commesso va valutato alla luce della normativa vigente allo stato degli atti.
12. Stessa sorte per il terzo e ultimo motivo, essendo irrilevanti le contestazioni mosse al Piano Paesaggistico, tenuto conto che l’ordine di demolizione, oltre che sull’assenza del nulla osta dell’Ente Parco dell’Alcantara (oltre che del Genio, dell’ASP, ecc.), si regge sulla realizzazione delle opere in argomento in assenza di un valido titolo edilizio (permesso di costruire), non potendo parte ricorrente tentare di nascondere la loro abusività dietro il progetto di risanamento conservativo approvato in partenza, tenuto conto che gli interventi contestati sono ultronei rispetto ad esso.
13. Per le suesposte ragioni, previa riunione dei ricorsi connessi in epigrafe, ai sensi dell’art. 70, c.p.a., gli stessi vanno respinti in quanto infondati.
14. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra parte ricorrente e Ente Parco resistente, mentre non si dà luogo alla pronuncia sulle spese avuto riguardo al Comune resistente che non risulta costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti ex art. 70 c.p.a., come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Ente Parco Fluviale dell’Alcantara che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori se dovuti.
Nulla spese per il Comune di Francavilla di Sicilia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UR TO, Presidente
AN PR, Primo Referendario, Estensore
Valeria Ventura, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN PR | UR TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.