Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 6481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6481 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
n.29884/2022 R.Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza riservata all'udienza del
9/5/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.29884/2022 R.G. tra
, in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore e legale rapp.te pro – tempore sig. , rappresentato e difeso Parte_2
dall'Avv. Mario Piezzi, c.f. , presso il cui studio in Napoli, alla Via San C.F._1
Tommaso d'Aquino n. 33, elettivamente domicilia giusta procura in atti
OPPONENTE
E
C.F. e P. IVA Controparte_1
, in persona dello Amministratore p.t. sig. , dom.to per la carica P.IVA_2 Controparte_2
in Napoli alla , rapp. e dif., giusta procura in atti dall'avv.to Antonio Controparte_1
Silvestro (C.F. , e con lo stesso elett. dom. in Napoli al Corso CodiceFiscale_2
Secondigliano n° 554 OPPOSTO
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 6725/2022, emesso dal Tribunale di Napoli .
conclusioni per le parti: come da rispettivi atti introduttivi
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c..
Parte opposta, il ha ottenuto dall'intestato Controparte_1
Tribunale il decreto ingiuntivo n° 6725/2022 con il quale è stato ingiunto al Condominio Box Di
Via Nuova Poggioreale 161/163/164, il pagamento di € 42.646,61 oltre interessi e spese, a titolo di oneri dovuti dal per i lavori straordinari di rifacimento del cortile CP_3 Parte_1
interno ed i particolare le seguenti somme: €. 261,92 quale quota di partecipazione, per mill 26,08, al Condominio ricorrente, €. 10.043,00 pari al 50 % dei lavori di cui Controparte_4
alla transazione del 27/07/21, €. 30.637,83, pari al 50 %, calcolato al netto delle lavorazioni a carico esclusivo del ricorrente, per i lavori di cui al computo metrico approvato il 27/07/21, €. 1.318,86 per quote ordinarie anno da Luglio 2019 a 31/12/2020, come da riparto consuntivo approvato il 8/09/21 ed €. 385,00 per oneri ordinari sino a Novembre 2021; opponendosi il ha Parte_1
contestato la debenza delle somme ingiunte e previa costituzione del Controparte_5
che ha chiesto il rigetto dell'opposizione, nel corso del processo è stata
[...]
depositata documentazione e a seguito di alcuni rinvii e della rimessione della causa in decisone una prima volta, la causa è stata assegnata a sentenza all'udienza del 9/5/2025 .
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione e la sua procedibilità nonché la legittimazione dell'amministratore del condominio opponente ad impugnare il presente decreto ingiuntivo trattandosi di materia che non esorbita dai suoi poteri, ai sensi dell'art. 1131 secondo e terzo comma cod. civ. ( cfr in tema sent Cass n. 16260/2016); quanto alla legittimazione/titolarità passiva del condominio opponente, l'esclusione contrattuale della solidarietà passiva dei condomini non esclude il diritto del creditore di agire in via giudiziale nei confronti del ( soggetto Parte_1
giuridico non diverso dall'insieme dei singoli condomini) , per l'accertamento del credito nella sua complessità e totalità per poi esercitare, in via esecutiva, il diritto di ottenerne il pagamento dai singoli condomini in rapporto alla loro quota.
Nel merito va in primis dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle seguenti somme ingiunte: € 261,92, € 1.318,86 ed € 385,00 essendo state nel frattempo versati all'opposto i suddetti importi in corso di causa, e ciò sulla base di quanto dichiarato da entrambi i procuratori all'udienza del 30/4/2024.
Quanto alle residue somme ingiunte, € 10.043,00 pari al 50 % dei lavori Controparte_4
di cui alla transazione del 27/07/21, ed € 30.637,83, pari al 50 %, calcolato al netto
[...]
delle lavorazioni a carico esclusivo del ricorrente, per i lavori di cui al computo metrico approvato il
27/07/21, occorre partire dai principi espressi dalla S.U. della S.C. che con la dirimente sentenza n.
9839 del 14/4/2021 ha statuito che: “ In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento
delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come
modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione
residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi
essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in
relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme
imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume"”; inoltre la stessa pronuncia ha richiamato la precedente la sentenza della S.C. a S-U. n. 4806 del 2005, che, nel ribadire il principio appena richiamato, ha avuto cura di tracciare il criterio distintivo tra le deliberazione assembleari "nulle" e quelle "annullabili" nei seguenti termini: «debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea
condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito
(contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non
rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o
servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide
in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla
regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta
dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di
prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di
informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di
convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione
all'oggetto» ed ancora la sentenza del 2021 ha rilevato: “Nel giudizio di opposizione al decreto
ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la
nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta
in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di
citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di
eccezione; ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale
l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento”.
Nella fattispecie in esame, considerato che la lite va decisa unicamente sui documenti prodotti trattandosi di procedura monitoria fondata su delibere assembleari, ritiene questo giudice che tutte le doglianze sollevate dal opponente nell'atto di opposizione non siano causa di nullità Parte_1
delle delibere poste a fondamento del ricorso monitorio proprio alla luce dei principi sopra richiamati e che la causa vada decisa sulla base della effettiva sussistenza o meno di delibere valide ed efficaci poste a fondamento del ricorso monitorio.
Ora, partendo dalla somma di €30.637,83, la stessa trova il suo fondamento nella delibera del
27/7/2021 con cui è stato approvato il computo metrico relativo ai lavori straordinari di rifacimento del cortile interno , lavori a cui il opponente partecipa al 50% in base alla Parte_1
delibera del 7/12/2018 ; poiché tale ultima delibera non è stata mai impugnata mentre la sentenza, in atti, n. 6995/2025 emessa dal giudice di Pace di Napoli ha rigettato l'opposizione avverso la delibera del 27/7/2021, per tali motivi l'opposizione sul punto va rigettata non potendo , in questa sede il giudice valutare motivi di annullamento delle delibere non oggetto di domande riconvenzionali .
Quanto infine, alla somma di €10.043,00 pari al 50 % dell'importo dovuto all' Controparte_4
a seguito della transazione conclusa tra tale ditta ed il condominio opposto, l'ente
[...]
creditore assume che la pretesa trova fondamento nella delibera dell'8/9/2021 non impugnata, nel contratto di appalto con la che attua la condizione posta nella delibera dell'8/9/2021 CP_6
mentre la percentuale a carico dell'opposta è stata deliberata nella delibera del 7/12/2018 non impugnata .
Sennonché, se si esamina con attenzione la delibera dell'8/9/2021 al punto 5) all'O.d.G. (
risoluzione consensuale del contratto di appalto con la e ratifica Parte_3
dell'accordo raggiunto), emerge senza alcun dubbio che nessuna transazione viene approvata dall'assemblea con indicazione precisa del quorum , risultando invero verbalizzato solo il nominativo di due condomini e della loro proposta : ne consegue che, come correttamente rilevato dall'opponente anche nel corso dell'udienza del 30/4/2024, il decreto ingiuntivo, limitatamente alla somma ingiunta di €10.043,00 , non ha il suo fondamento in una delibera autorizzativa della transazione su cui deve necessariamente poggiare l'istanza monitoria.
Va solo da ultimo evidenziato che la somma di €10.043,00 non può essere riconosciuta neppure ai sensi dell'art 2041 cc in quanto questo giudice aderisce all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla S.C. a S.U. n. 12310/2015 ( e sent Cass n. 22865/2019)secondo cui la modifica della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi) ma deve sostituirsi all'originaria domanda e non aggiungersi ad essa , come invece affermato dalle successive pronunce della S.C
che in tal modo confondono la mera modifica della domanda con l'aggiunta di una nuova domanda
, inammissibile nelle memorie di cui all'art 183 sesto comma n1 cpc;
non solo, ma ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo,
restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico ( ord Cass n 27008/2024) :
nel caso de quo invero, il titolo giustificativo della pretesa dell'opposto non è carente ab origine ma richiede una delibera assembleare che non può escludersi che intervenga in futuro.
Alla luce delle risultanze processuali, il decreto ingiuntivo n. 6725/2022, emesso dal Tribunale di
Napoli va revocato , va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alle seguenti somme ingiunte: € 261,92, € 1.318,86 ed € 385,00 , va condannato il
[...]
al pagamento di €30.637,83, oltre interessi legali dalla Controparte_7
pubblicazione della sentenza al saldo ed infine vanno rigettate le altre domande di pagamento avanzate dal condominio Pt_1 Controparte_1
Le spese di lite della fase monitoria e di opposizione, tenuto conto del contenuto della pronuncia vanno compensate per 1/3 e per il resto ( monitorie e di opposizione) poste a carico del
[...]
[...] 161/163/164 e liquidate in base al DM 55/2014, scaglione fino ad Parte_1
€52.000,00 valore medio,
P.Q.M
.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 6725/2022 emesso dal
Tribunale di Napoli, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle seguenti somme ingiunte: € 261,92, € 1.318,86 ed € 385,00, condanna il Parte_1
161/163/164 al pagamento di €30.637,83, oltre interessi legali dalla pubblicazione della
[...]
sentenza al saldo e rigetta le altre domande di pagamento avanzate dal
[...]
Controparte_1
Dichiara inammissibile la domanda subordinata ex art 2041 cc.
Compensa per 1/3 le spese di lite e per il resto condanna il Parte_1 Parte_1
161/163/164 a pagare € 5.947,00 (870,00+5.077,00) per onorari ed € 190,50 per spese
[...]
oltre IVA e CPA se documentate rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso .
Napoli 27/6/2025 Il Giudice