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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/10/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1371/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1371/2023
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Antonio Caimi ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'avv. Claudio Tasin convenuta
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 10 giugno 2025.
Per i seguenti motivi in
1 FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio a Palermo in data 19 luglio Parte_1 Controparte_1
2004 e dalla loro unione sono nati i figli (il 22 novembre 2004), (il 12 Persona_1 Per_2 maggio 2008) e (il 18 giugno 2009). Per_3
Con ricorso depositato in data 22 maggio 2023, il ricorrente ha agito in questa Parte_1 sede chiedendo pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito alla moglie, lamentando che la sig.ra ha tenuto comportamenti in violazione degli obblighi nascenti Controparte_1 dal matrimonio. In particolare, il ricorrente ha dedotto che la moglie, già nel 2008, si era allontanata dalla casa familiare, manifestando la nuova volontà di “scappare” a Palermo nel
2014, tanto che il marito in quell'occasione aveva diffidato i Comuni di Trento e Palermo dal trasferire la residenza dei minori senza il suo consenso e un provvedimento giudiziale. Il sig.
ha, quindi, esposto che la situazione familiare si era poi normalizzata, degenerando Pt_1 nuovamente nel 2021, rappresentando che la moglie, da luglio 2021, ha iniziato a frequentare nuove amicizie, con uscite pomeridiane e notturne, trascurando figli e marito. Il ricorrente ha, inoltre, dedotto che la moglie, in data 23 settembre 2021, ha aggredito il figlio , Per_2 colpendolo con una sedia e con un pugno alla schiena.
Il sig. ha, quindi, dato atto che, con il consenso della moglie, si è trasferito assieme al Pt_1 figlio in altra abitazione, che dista circa 800 metri dalla casa coniugale. Per_2
Il ricorrente ha, quindi, domandato accogliersi le seguenti condizioni: “1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a per aver tenuto Controparte_1 comportamenti gravemente e reiteratamene contrari ai vincoli nascenti dal matrimonio, causando la fine dell'unione e pregiudizio per i figli minori. Conseguentemente: 2) autorizzare i coniugi a vivere separati, come di fatto lo sono già dal febbraio 2023; 3) disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori e Persona_4 [...]
stabilendo il domicilio privilegiato del primo presso quello del padre a Persona_5
38042 Baselga di Pinè (TN) via Cesare Battisti, 90 con il quale già convive dalla data del
10 febbraio 2023 e quella della figlia presso la madre dove convive con la sorella maggiorenne;
4) i genitori vedranno e terranno con sé i figli non Parte_2 domiciliati presso di loro secondo il piano genitoriale che si allega (all. 35), da considerare parte integrante del presente atto e che di seguito si riassume: due pomeriggi in settimana
(dalle 15,00 alle 19,00); a fine settimana alterni dal sabato pomeriggio fino alla domenica
2 ad ora di cena (ore 18.30 - 19.00); i giorni di Natale e di Pasqua alternativamente tra i genitori;
due settimane anche non consecutive durante l'estate in località previamente comunicata all'altro genitore entro il 15 maggio, con libertà per quest'ultimo di comunicare con il minore telefonicamente;
5) assegnare la casa famigliare sita in 38042 Baselga Di
Pine' (TN) via a Ceramont, 22 fraz. Rizzolaga alla moglie affinchè ci viva con la figlia minore e con la figlia maggiorenne fino alla Persona_5 Parte_2 loro indipendenza economica provvedendo alla volturazione immediata delle utenze ed alle spese ordinarie dell'immobile; 6) la rimessa della casa coniugale e il giardino contiguo rimarranno nella piena disponibilità del Signor e del figlio: nella rimessa infatti sono Pt_1 ricoverate circa 20 coppie di canarini allevati dal minore iscritto al FOI e nel giardino vivono da sempre i due cani. Il Signor si accolla ogni spesa per il mantenimento e la Pt_1 cura dei suddetti animali;
7) il Signor vivrà nell'immobile sito in 38042 Baselga di Pt_1
Pinè (TN) via Cesare Battisti, 90 assieme al minore dove entrambi vivono oramai dal Per_2
13.02.2023 e dove entrambi avranno la propria residenza. 8) Dall'immobile casa coniugale verranno prelevati i beni personali del marito e si provvederà all'inventario degli elettrodomestici e degli arredi acquistati esclusivamente dal Signor che, in caso di Pt_1 trasferimento della moglie, rimarranno nella casa coniugale, ad esclusione di un'asciugatrice prestata dal Signor e che verrà prelevata dal ricorrente. Per Persona_4 gli altri beni ed arredi si provvederà redigere inventario e documentazione fotografica. 9)
Verranno consegnati al figlio i preziosi ricevuti dai parenti per il battesimo ed altri. Per_2
10 Ciascun genitore si farà carico del mantenimento ordinario del minore con esso convivente: la GN , il Signor Parte_3 Parte_4 nulla chiedendo uno genitore all'altro se non il contributo al 50% per le spese straordinarie dei due figli da concordare per iscritto quando superino l'importo di € 50,00. 11) Poiché il minore vivrà con suo padre sarà quest'ultimo a beneficiare dell'assegno unico Per_2 nazionale e provinciale. 12) Il Signor contribuirà al mantenimento della figlia Pt_1 Per_1 con l'importo di € 200,00 mensili che verrà erogata direttamente alla figlia ed al quale verrà detratto il 50% dell'assegno unico che verrà erogato alla madre. Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i coniugi da concordare con le modalità sopra esposte. 13)
Essendo entrambi i coniugi autosufficienti e nella prospettiva dell'accoglimento della domanda di addebito, nulla è dovuto reciprocamente a titolo di contributo economico. 14) I
3 genitori rispetteranno il piano genitoriale di base che si allega al presente atto e del quale costituisce parte integrante. 15) La GN restituirà € 10.500,00 imprestale per CP_1
l'acquisto della propria vettura.”.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la sig.ra , contestando Controparte_1 le deduzioni avversarie, chiedendo pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito al marito, alle condizioni accessorie indicate in comparsa di costituzione.
In particolare, la convenuta ha dedotto di aver conosciuto il marito nel 2002 e di averlo seguito a Trento in quanto egli era stato assunto a tempo indeterminato nell'Esercito, con ciò venendo costretta ad abbandonare gli studi e la famiglia pur di seguire il fidanzato.
La sig.ra ha, quindi, rappresentato che il marito ha progressivamente assunto il ruolo CP_1 di “marito/padrone”, impedendole di uscire di casa e di lavorare, tanto che lei, stanca delle continue oppressioni e della gelosia del sig. , si era allontanata per tornare a Palermo Pt_1 dalla propria famiglia. La convenuta ha poi dedotto che la situazione familiare si era calmata, peggiorando nuovamente dopo la nascita dei figli, lamentando che il marito si disinteressava di moglie e figli, sia sotto il profilo morale che economico.
La convenuta ha, inoltre, dedotto che, in occasione di un infortunio domestico, il padre aveva accompagnato il figlio al pronto soccorso, obbligandolo a dire di essere stato picchiato Per_2 dalla madre.
La sig.ra ha, quindi, chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “1) pronunciare la CP_1 separazione dei predetti coniugi per fatti addebitabili a 2) assegnazione Parte_1 della casa coniugale alla signora la quale risiederà con le figlie Controparte_1 [...]
e mentre il figlio risiederà con il padre Parte_2 Persona_5 Persona_4
3) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con esercizio del diritto di visita da parte di ciascun genitore nei confronti dei figli minori in piena libertà previa comunicazione telefonica ed incompatibilità con gli impegni scolastici dei minori;
4) stabilirsi un contributo al mantenimento delle figlie e Parte_2 Persona_5
a carico del signor nella misura mensile di € 500,00 per ciascuno,
[...] Parte_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il 5 di ogni mese oltre al 70% delle spese straordinarie;
5) in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.”.
All'udienza del 18 luglio 2023 sono comparse entrambe le parti personalmente.
4 Con ordinanza di data 18 agosto 2023, resa ex art. 473bis.22 c.p.c., sono stati assunti i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “autorizza i coniugi e Parte_1 CP_1
a vivere separati nel reciproco rispetto;
affida i figli minori e
[...] Per_2 Per_3 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione di presso il padre e di Per_2
presso la madre, alla quale va assegnata la casa coniugale;
dispone , che la madre Per_3
e il padre, rispettivamente, abbiano il diritto di vedere i figli collocati con l'altro genitore secondo liberi accordi tra le parti, tenuto conto delle esigenze dei minori, ed in ogni caso, salvo diverso accordo, due pomeriggi infrasettimanali dalle 15.00 alle 19.00 nonché a fine settimana alternati dal sabato alle ore 15.00 fino alla domenica alle ore 19.00, oltre ai giorni di Natale e di Pasqua con alternanza di anno in anno e due settimane, anche non consecutive, durante l'estate da concordarsi entro il 15 maggio di ciascun anno;
dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto dei figli e;
pone a carico del sig. Per_2 Per_3 Pt_1
l'obbligo di corrispondere, con decorrenza dal mese di maggio 2023, a titolo di mantenimento ordinario della figlia , la somma mensile di euro 250,00, rivalutabile Pt_2 annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi direttamente alla figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF, da concordarsi ove superiori ad euro
100,00.”.
All'udienza di data 8 novembre 2023 sono stati ascoltati i minori e . Per_2 Per_3
Con ordinanza di data 14 maggio 2024 sono stati parzialmente modificati i provvedimenti di cui sopra, come segue: “a parziale modifica dell'ordinanza di data 16 agosto 2023, in via temporanea ed urgente, ed impregiudicata ogni ulteriore determinazione di spettanza del
Collegio da assumersi in fase decisionale, dispone come segue:
1.colloca il figlio Per_2 presso la madre;
2. pone a carico del padre, con decorrenza dal mese di marzo 2024,
l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario dei figli minori e Per_2
, la somma mensile di euro 500,00 (250,00 euro a figlio), rivalutabile annualmente Per_3 secondo gli indici Istat, da versarsi alla sig.ra entro il giorno 5 di ciascun Controparte_1 mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF, da concordarsi ove superiori ad euro 100,00.”.
All'udienza del 10 giugno 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Iniziando la disamina dalla domanda di separazione personale dei coniugi, ritiene il Collegio che la stessa sia fondata e vada accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle
5 rispettive deduzioni delle parti che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con cessazione della coabitazione sin dal mese di febbraio 2023 e con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Passando alle reciproche domande di addebito, ritiene il Collegio che la causa necessiti di essere ulteriormente istruita, come da separata ordinanza, osservandosi che in sede di comparsa conclusionale la parte convenuta ha dato atto della pendenza del “procedimento penale a carico di (sub n. 4617/2024 RGNR) per maltrattamenti in famiglia Parte_1 art. 572 co. 1, 2 e 4 C.P. nei confronti del coniuge e dei tre figli”, rappresentando che tale procedimento è “in attesa della fissazione dell'udienza preliminare dopo la chiusura delle indagini” (cfr. pag. 15).
Quanto alle domande relativi ai figli, osserva il Collegio che la parte convenuta, in sede di memoria di replica, ha domandato disporsi la “collocazione del figlio presso una Per_2 struttura neutra perché l'eventuale presenza del padre influisce negativamente nei confronti del figlio” (cfr. pag. 7).
Orbene, ritiene il Collegio che la causa necessiti di essere ulteriormente istruita anche con riguardo alle domande relative ai figli, come da separata ordinanza, osservandosi a tal fine che dalla documentazione versata in atti emergono elementi di forte criticità relative al figlio minore , il quale risulta, peraltro, imputato dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Per_2
Trento in ordine al reato di maltrattamenti dei confronti della madre e della sorella Per_3
(doc. 53 ricorrente) (cfr. relazione Servizio Sociale depositata in data 18 dicembre 2024:
“Questo Servizio Sociale rileva la progressiva evoluzione critica delle condotte di;
le Per_2 richieste del ragazzo di passare dalla casa paterna a quella materna dimostrano un'oscillazione legata al sentirsi più o meno sostenuto da uno o dall'altro genitore. Ogni volta che non rispetta le regole e la pressione/controllo dei genitori aumenta, il ragazzo cerca vie di fuga e strategie per ottenere ciò che vuole. Tutto questo facilitato dalla mancanza di dialogo e comunicazione tra i genitori, che costituisce un terreno fertile per il ragazzo orientato a utilizzare tutti i mezzi possibili per ottenere i propri scopi. agisce condotte Per_2 fortemente impattanti come modalità per attirare l'attenzione; nella dinamica relazionale patologica dei genitori lui si sente “non visto” e quindi fa cose eclatanti, con sprezzo del pericolo, inconsapevole dei rischi e delle responsabilità ma anche come fattori eccitanti (il riferimento all'adrenalina). Dal canto loro i genitori mostrano difficoltà nel valutare i
6 bisogni reali del figlio: agiscono forme di controllo su aspetti non determinanti e si mostrano blandi su altre questioni più importanti (come l'abbandono scolastico).”).
La causa va, quindi, rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulle domande di addebito e su quelle relative ai figli minori.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
3. spese di lite al definitivo.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1371/2023
avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Antonio Caimi ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'avv. Claudio Tasin convenuta
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 10 giugno 2025.
Per i seguenti motivi in
1 FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio a Palermo in data 19 luglio Parte_1 Controparte_1
2004 e dalla loro unione sono nati i figli (il 22 novembre 2004), (il 12 Persona_1 Per_2 maggio 2008) e (il 18 giugno 2009). Per_3
Con ricorso depositato in data 22 maggio 2023, il ricorrente ha agito in questa Parte_1 sede chiedendo pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito alla moglie, lamentando che la sig.ra ha tenuto comportamenti in violazione degli obblighi nascenti Controparte_1 dal matrimonio. In particolare, il ricorrente ha dedotto che la moglie, già nel 2008, si era allontanata dalla casa familiare, manifestando la nuova volontà di “scappare” a Palermo nel
2014, tanto che il marito in quell'occasione aveva diffidato i Comuni di Trento e Palermo dal trasferire la residenza dei minori senza il suo consenso e un provvedimento giudiziale. Il sig.
ha, quindi, esposto che la situazione familiare si era poi normalizzata, degenerando Pt_1 nuovamente nel 2021, rappresentando che la moglie, da luglio 2021, ha iniziato a frequentare nuove amicizie, con uscite pomeridiane e notturne, trascurando figli e marito. Il ricorrente ha, inoltre, dedotto che la moglie, in data 23 settembre 2021, ha aggredito il figlio , Per_2 colpendolo con una sedia e con un pugno alla schiena.
Il sig. ha, quindi, dato atto che, con il consenso della moglie, si è trasferito assieme al Pt_1 figlio in altra abitazione, che dista circa 800 metri dalla casa coniugale. Per_2
Il ricorrente ha, quindi, domandato accogliersi le seguenti condizioni: “1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito a per aver tenuto Controparte_1 comportamenti gravemente e reiteratamene contrari ai vincoli nascenti dal matrimonio, causando la fine dell'unione e pregiudizio per i figli minori. Conseguentemente: 2) autorizzare i coniugi a vivere separati, come di fatto lo sono già dal febbraio 2023; 3) disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori e Persona_4 [...]
stabilendo il domicilio privilegiato del primo presso quello del padre a Persona_5
38042 Baselga di Pinè (TN) via Cesare Battisti, 90 con il quale già convive dalla data del
10 febbraio 2023 e quella della figlia presso la madre dove convive con la sorella maggiorenne;
4) i genitori vedranno e terranno con sé i figli non Parte_2 domiciliati presso di loro secondo il piano genitoriale che si allega (all. 35), da considerare parte integrante del presente atto e che di seguito si riassume: due pomeriggi in settimana
(dalle 15,00 alle 19,00); a fine settimana alterni dal sabato pomeriggio fino alla domenica
2 ad ora di cena (ore 18.30 - 19.00); i giorni di Natale e di Pasqua alternativamente tra i genitori;
due settimane anche non consecutive durante l'estate in località previamente comunicata all'altro genitore entro il 15 maggio, con libertà per quest'ultimo di comunicare con il minore telefonicamente;
5) assegnare la casa famigliare sita in 38042 Baselga Di
Pine' (TN) via a Ceramont, 22 fraz. Rizzolaga alla moglie affinchè ci viva con la figlia minore e con la figlia maggiorenne fino alla Persona_5 Parte_2 loro indipendenza economica provvedendo alla volturazione immediata delle utenze ed alle spese ordinarie dell'immobile; 6) la rimessa della casa coniugale e il giardino contiguo rimarranno nella piena disponibilità del Signor e del figlio: nella rimessa infatti sono Pt_1 ricoverate circa 20 coppie di canarini allevati dal minore iscritto al FOI e nel giardino vivono da sempre i due cani. Il Signor si accolla ogni spesa per il mantenimento e la Pt_1 cura dei suddetti animali;
7) il Signor vivrà nell'immobile sito in 38042 Baselga di Pt_1
Pinè (TN) via Cesare Battisti, 90 assieme al minore dove entrambi vivono oramai dal Per_2
13.02.2023 e dove entrambi avranno la propria residenza. 8) Dall'immobile casa coniugale verranno prelevati i beni personali del marito e si provvederà all'inventario degli elettrodomestici e degli arredi acquistati esclusivamente dal Signor che, in caso di Pt_1 trasferimento della moglie, rimarranno nella casa coniugale, ad esclusione di un'asciugatrice prestata dal Signor e che verrà prelevata dal ricorrente. Per Persona_4 gli altri beni ed arredi si provvederà redigere inventario e documentazione fotografica. 9)
Verranno consegnati al figlio i preziosi ricevuti dai parenti per il battesimo ed altri. Per_2
10 Ciascun genitore si farà carico del mantenimento ordinario del minore con esso convivente: la GN , il Signor Parte_3 Parte_4 nulla chiedendo uno genitore all'altro se non il contributo al 50% per le spese straordinarie dei due figli da concordare per iscritto quando superino l'importo di € 50,00. 11) Poiché il minore vivrà con suo padre sarà quest'ultimo a beneficiare dell'assegno unico Per_2 nazionale e provinciale. 12) Il Signor contribuirà al mantenimento della figlia Pt_1 Per_1 con l'importo di € 200,00 mensili che verrà erogata direttamente alla figlia ed al quale verrà detratto il 50% dell'assegno unico che verrà erogato alla madre. Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% tra i coniugi da concordare con le modalità sopra esposte. 13)
Essendo entrambi i coniugi autosufficienti e nella prospettiva dell'accoglimento della domanda di addebito, nulla è dovuto reciprocamente a titolo di contributo economico. 14) I
3 genitori rispetteranno il piano genitoriale di base che si allega al presente atto e del quale costituisce parte integrante. 15) La GN restituirà € 10.500,00 imprestale per CP_1
l'acquisto della propria vettura.”.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la sig.ra , contestando Controparte_1 le deduzioni avversarie, chiedendo pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito al marito, alle condizioni accessorie indicate in comparsa di costituzione.
In particolare, la convenuta ha dedotto di aver conosciuto il marito nel 2002 e di averlo seguito a Trento in quanto egli era stato assunto a tempo indeterminato nell'Esercito, con ciò venendo costretta ad abbandonare gli studi e la famiglia pur di seguire il fidanzato.
La sig.ra ha, quindi, rappresentato che il marito ha progressivamente assunto il ruolo CP_1 di “marito/padrone”, impedendole di uscire di casa e di lavorare, tanto che lei, stanca delle continue oppressioni e della gelosia del sig. , si era allontanata per tornare a Palermo Pt_1 dalla propria famiglia. La convenuta ha poi dedotto che la situazione familiare si era calmata, peggiorando nuovamente dopo la nascita dei figli, lamentando che il marito si disinteressava di moglie e figli, sia sotto il profilo morale che economico.
La convenuta ha, inoltre, dedotto che, in occasione di un infortunio domestico, il padre aveva accompagnato il figlio al pronto soccorso, obbligandolo a dire di essere stato picchiato Per_2 dalla madre.
La sig.ra ha, quindi, chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “1) pronunciare la CP_1 separazione dei predetti coniugi per fatti addebitabili a 2) assegnazione Parte_1 della casa coniugale alla signora la quale risiederà con le figlie Controparte_1 [...]
e mentre il figlio risiederà con il padre Parte_2 Persona_5 Persona_4
3) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con esercizio del diritto di visita da parte di ciascun genitore nei confronti dei figli minori in piena libertà previa comunicazione telefonica ed incompatibilità con gli impegni scolastici dei minori;
4) stabilirsi un contributo al mantenimento delle figlie e Parte_2 Persona_5
a carico del signor nella misura mensile di € 500,00 per ciascuno,
[...] Parte_1 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il 5 di ogni mese oltre al 70% delle spese straordinarie;
5) in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali.”.
All'udienza del 18 luglio 2023 sono comparse entrambe le parti personalmente.
4 Con ordinanza di data 18 agosto 2023, resa ex art. 473bis.22 c.p.c., sono stati assunti i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “autorizza i coniugi e Parte_1 CP_1
a vivere separati nel reciproco rispetto;
affida i figli minori e
[...] Per_2 Per_3 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione di presso il padre e di Per_2
presso la madre, alla quale va assegnata la casa coniugale;
dispone , che la madre Per_3
e il padre, rispettivamente, abbiano il diritto di vedere i figli collocati con l'altro genitore secondo liberi accordi tra le parti, tenuto conto delle esigenze dei minori, ed in ogni caso, salvo diverso accordo, due pomeriggi infrasettimanali dalle 15.00 alle 19.00 nonché a fine settimana alternati dal sabato alle ore 15.00 fino alla domenica alle ore 19.00, oltre ai giorni di Natale e di Pasqua con alternanza di anno in anno e due settimane, anche non consecutive, durante l'estate da concordarsi entro il 15 maggio di ciascun anno;
dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto dei figli e;
pone a carico del sig. Per_2 Per_3 Pt_1
l'obbligo di corrispondere, con decorrenza dal mese di maggio 2023, a titolo di mantenimento ordinario della figlia , la somma mensile di euro 250,00, rivalutabile Pt_2 annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi direttamente alla figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF, da concordarsi ove superiori ad euro
100,00.”.
All'udienza di data 8 novembre 2023 sono stati ascoltati i minori e . Per_2 Per_3
Con ordinanza di data 14 maggio 2024 sono stati parzialmente modificati i provvedimenti di cui sopra, come segue: “a parziale modifica dell'ordinanza di data 16 agosto 2023, in via temporanea ed urgente, ed impregiudicata ogni ulteriore determinazione di spettanza del
Collegio da assumersi in fase decisionale, dispone come segue:
1.colloca il figlio Per_2 presso la madre;
2. pone a carico del padre, con decorrenza dal mese di marzo 2024,
l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario dei figli minori e Per_2
, la somma mensile di euro 500,00 (250,00 euro a figlio), rivalutabile annualmente Per_3 secondo gli indici Istat, da versarsi alla sig.ra entro il giorno 5 di ciascun Controparte_1 mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del CNF, da concordarsi ove superiori ad euro 100,00.”.
All'udienza del 10 giugno 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Iniziando la disamina dalla domanda di separazione personale dei coniugi, ritiene il Collegio che la stessa sia fondata e vada accolta, emergendo dalle risultanze processuali e dalle
5 rispettive deduzioni delle parti che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, ex art. 151 c.c., con cessazione della coabitazione sin dal mese di febbraio 2023 e con il venir meno della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Passando alle reciproche domande di addebito, ritiene il Collegio che la causa necessiti di essere ulteriormente istruita, come da separata ordinanza, osservandosi che in sede di comparsa conclusionale la parte convenuta ha dato atto della pendenza del “procedimento penale a carico di (sub n. 4617/2024 RGNR) per maltrattamenti in famiglia Parte_1 art. 572 co. 1, 2 e 4 C.P. nei confronti del coniuge e dei tre figli”, rappresentando che tale procedimento è “in attesa della fissazione dell'udienza preliminare dopo la chiusura delle indagini” (cfr. pag. 15).
Quanto alle domande relativi ai figli, osserva il Collegio che la parte convenuta, in sede di memoria di replica, ha domandato disporsi la “collocazione del figlio presso una Per_2 struttura neutra perché l'eventuale presenza del padre influisce negativamente nei confronti del figlio” (cfr. pag. 7).
Orbene, ritiene il Collegio che la causa necessiti di essere ulteriormente istruita anche con riguardo alle domande relative ai figli, come da separata ordinanza, osservandosi a tal fine che dalla documentazione versata in atti emergono elementi di forte criticità relative al figlio minore , il quale risulta, peraltro, imputato dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Per_2
Trento in ordine al reato di maltrattamenti dei confronti della madre e della sorella Per_3
(doc. 53 ricorrente) (cfr. relazione Servizio Sociale depositata in data 18 dicembre 2024:
“Questo Servizio Sociale rileva la progressiva evoluzione critica delle condotte di;
le Per_2 richieste del ragazzo di passare dalla casa paterna a quella materna dimostrano un'oscillazione legata al sentirsi più o meno sostenuto da uno o dall'altro genitore. Ogni volta che non rispetta le regole e la pressione/controllo dei genitori aumenta, il ragazzo cerca vie di fuga e strategie per ottenere ciò che vuole. Tutto questo facilitato dalla mancanza di dialogo e comunicazione tra i genitori, che costituisce un terreno fertile per il ragazzo orientato a utilizzare tutti i mezzi possibili per ottenere i propri scopi. agisce condotte Per_2 fortemente impattanti come modalità per attirare l'attenzione; nella dinamica relazionale patologica dei genitori lui si sente “non visto” e quindi fa cose eclatanti, con sprezzo del pericolo, inconsapevole dei rischi e delle responsabilità ma anche come fattori eccitanti (il riferimento all'adrenalina). Dal canto loro i genitori mostrano difficoltà nel valutare i
6 bisogni reali del figlio: agiscono forme di controllo su aspetti non determinanti e si mostrano blandi su altre questioni più importanti (come l'abbandono scolastico).”).
La causa va, quindi, rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulle domande di addebito e su quelle relative ai figli minori.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
3. spese di lite al definitivo.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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