Sentenza 31 dicembre 2025
Decreto collegiale 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 31/12/2025, n. 2997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2997 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02997/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00157/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 157 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Santo Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo - Questura Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento
- del Decreto Prefettizio n. -OMISSIS-, notificato a mani il 6 novembre 2023, recante il diniego dell'istanza intesa ad ottenere il rilascio del Decreto di approvazione a guardia particolare giurata e della licenza di porto d'arma a tassa ridotta;
- ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. -OMISSIS- del Prefetto di Palermo;
- ove occorra e per quanto di ragione, della nota n.-OMISSIS- della Questura di Palermo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo - Questura Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. UC RD e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
Con ricorso ritualmente proposto, la sig.ra -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del Decreto Prefettizio n. -OMISSIS-, recante il diniego dell’istanza intesa ad ottenere il rilascio del Decreto di approvazione a guardia particolare giurata e della licenza di porto d’arma a tassa ridotta.
Resiste in giudizio il Ministero dell’Interno – Prefettura di Palermo – Questura di Palermo con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato di Palermo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha respinto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento per insussistenza dei prescritti fumus boni iuris e periculum in mora .
A seguito di appello cautelare, anche il CGA ha respinto l’istanza cautelare atteso che “il ricorso non appare sorretto da evidenti elementi di fumus boni iuris a fronte delle corrette valutazioni amministrative in punto di insussistenza dei necessari requisiti soggettivi di buona condotta implicati dalla nomina a Guardia Particolare Giurata”.
Con memoria del 4 novembre 2025, parte ricorrente ha depositato istanza di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese di lite, rappresentando che nel frattempo ha intrapreso nuove strade professionali, onde l’inutilità della decisione di merito.
L’amministrazione nulla ha opposto in merito.
All’udienza pubblica del 5 novembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse al suo scrutinio per come richiesto dalla ricorrente.
Come noto, secondo consolidata giurisprudenza, nel caso in cui vi sia una espressa dichiarazione dell’interessato di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ne discende comunque l’improcedibilità dello stesso, non potendo in tal caso il giudice, in omaggio al principio dispositivo, decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, imponendosi in sostanza una declaratoria in conformità (cfr. Cons. Stato, IV, 12-9-2016, n. 3848; Cons. Stato, VI, 25-2-2019, n. 1278).
Il Collegio, in considerazione della natura disponibile dell’azione, non può che prendere atto della superiore dichiarazione della parte ricorrente in ordine al venir meno dell’interesse alla decisione.
Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. e dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. con compensazioni delle spese di lite.
Infine, circa l’ammissione di parte ricorrente al gratuito patrocinio in via definitiva, deve rinviarsi la decisione e la conseguente liquidazione della parcella a successiva udienza camerale da fissarsi su istanza della ricorrente medesima nella quale dovrà essere data prova dell’iscrizione del difensore all’elenco di cui all’art. 81, D.P.R. n. 115/2002 e della persistenza dei requisiti di ammissione, anche reddituali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC RU, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
UC RD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC RD | NC RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.