Art. 1.
La societa' anonima per azioni nominative, denominatasi «Banca popolare cooperativa di Bagnara-Calabra» sedente in Bagnara-Calabra, ed ivi costituitasi con atto pubblico del 12 maggio 1882, rogato dal notaro Antonio Borruto, e' autorizzata; e il suo statuto, inserto nell'atto pubblico di deposito del 3 maggio 1882, rogato pure in Bagnara-Calabra dal predetto notaro Antonio Borruto, e' approvato, salve le modificazioni seguenti:
a) L'art. 76 e' soppresso, e vi e' sostituito il seguente:
«L'assemblea generale, in occasione delle elezioni dei consiglieri d'amministrazione ordinari, nomina pure 2 consiglieri supplenti, destinati a surrogare quelli fra i consiglieri effettivi che per qualunque causa cessassero di far parte del consiglio».
«Il supplente dura in carica per quel tempo che avrebbe dovuto rimanervi colui che avra' surrogato».
b) Nell'art. 90 alle parole: interviene con voto deliberativo, sono sostituite le parole: interviene con voto consultivo.
La societa' anonima per azioni nominative, denominatasi «Banca popolare cooperativa di Bagnara-Calabra» sedente in Bagnara-Calabra, ed ivi costituitasi con atto pubblico del 12 maggio 1882, rogato dal notaro Antonio Borruto, e' autorizzata; e il suo statuto, inserto nell'atto pubblico di deposito del 3 maggio 1882, rogato pure in Bagnara-Calabra dal predetto notaro Antonio Borruto, e' approvato, salve le modificazioni seguenti:
a) L'art. 76 e' soppresso, e vi e' sostituito il seguente:
«L'assemblea generale, in occasione delle elezioni dei consiglieri d'amministrazione ordinari, nomina pure 2 consiglieri supplenti, destinati a surrogare quelli fra i consiglieri effettivi che per qualunque causa cessassero di far parte del consiglio».
«Il supplente dura in carica per quel tempo che avrebbe dovuto rimanervi colui che avra' surrogato».
b) Nell'art. 90 alle parole: interviene con voto deliberativo, sono sostituite le parole: interviene con voto consultivo.