TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/04/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 29.04.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7688 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Michela Izzo
ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.
[...]
rapp.to e difeso come da procura in atti dagli avv.ti Veronica Perrone, Pasquale Galassi e
Francesco Goglia resistente
NONCHÈ
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2
rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti dagli avv.ti Itala De Benedictis, Luca
Cuzzupoli e Ida Verrengia resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.11.2023 il ricorrente indicato in epigrafe – deducendo di aver lavorato alle dipendenze del Consorzio Unico di Bacino delle Province di NA e CE dal 01.02.2006 al 22.07.2013 – ha adito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione CP_ di giudice del lavoro, al fine di sentir condannare l (a fronte dell'ormai acclarata natura di ente pubblico non economico del CUB) al pagamento della somma di € 11.719,88 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Costituitosi in giudizio, il , nel confermare che “Il ricorrente è stato Controparte_1 dipendente del per il periodo 01/12/2003 (rectius 01.02.2006) – Parte_2
22/07/2013 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e mansione di Operaio”, ha ulteriormente precisato che “in data … veniva notificato all'Ente Consortile Decreto
Ingiuntivo n. … concesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, mai opposto, e divenuto esecutivo in data … (per mancata opposizione) per il recupero del proprio TFR (…) Accertato il credito a titolo di TFR, in data 17/06/2019 con CP_ nota prot. n. 6509, successivamente integrata su richiesta dell' , il , nei CP_1
CP_ termini di prescrizione decennale, comunicava all' (mero soggetto delegato al pagamento) il modello TFR1 per procedere al pagamento che, ad oggi, non è stato
CP_ eseguito”. Si è quindi associato alla domanda di condanna nei confronti dell' .
CP_ Per parte sua, l ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito per TFR e, nel merito, ha contestato la debenza della somma rivendicata in assenza della relativa provvista contributiva, invocando sul punto l'applicazione del principio di equivalenza tra contribuzione e prestazione.
Ciò posto, sulla questione della legittimazione passiva del , Controparte_1
questo giudice condivide le argomentazioni dei precedenti di merito già pronunciati da altri
Giudici della Sezione Lavoro dell'intestato Tribunale, che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 co. 2 disp. att. c.p.c. (cfr. sentenze n. 1690/2019, n. 2971/2020 e n.
596/2023).
Il è stato costituito ai sensi Controparte_1
del D.L. 90/2008, convertito in L. 123/2008, che riunisce i disciolti consorzi di bacino delle
Province di , istituiti con L. n. 4/1993. CP_1 CP_1 Controparte_3
La sua disciplina generale è contenuta in alcune ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08. Occorre, altresì, sottolineare che, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, il è dotato di Controparte_1
personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali. La disciplina è compatibile con la natura del in questione, ente CP_1
strumentale dei comuni associati, munito di personalità giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli Enti Locali. Alla stregua di tali considerazioni, il di e deve essere qualificato Controparte_1 CP_1 CP_1
ente pubblico, ed in particolare ente pubblico non economico.
In base anche ad altre fonti normative (in particolare il D.L. 361/1995 convertito in L.
437/1995, ed in particolare l'art. 5, comma 11 bis) va ritenuto, utilizzando le parole della
Suprema Corte, che la mera carenza di una esplicita distinzione tra le diverse categorie di
Consorzi nel dettato normativo di cui al D.Lgs. 165/2001, art. 1, non sia idonea a prevalere sul senso complessivo e sulla ratio della disposizione che esclude comunque dalla tutela apprestata dal compendio normativo gli enti pubblici economici, al cui ambito non possono reputarsi estranei gli enti consortili, la cui struttura è suscettibile di diversamente atteggiarsi, a seconda dell'attività espletata con riferimento agli scopi dell'ente medesimo quale evincibile dalla disciplina statutaria (cfr. Cass. n. 4062/11).
Sul punto, in più occasioni la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato come l'indagine rivolta a stabilire se un ente pubblico sia o meno economico deve essere compiuta tenendo presente la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riferimento agli scopi dell'ente medesimo, non rilevando, a tal fine, l'oggetto dell'attività stessa (Cass.,
SS.UU. n. 15661/06); in particolare, ha osservato che, poiché i criteri di individuazione degli enti pubblici economici consistono nel fine pubblico e nello svolgimento di un'attività imprenditoriale a carattere di economicità, strumentale al fine pubblico, non è riconoscibile tale natura ad enti che svolgano attività trascendenti quella imprenditoriale, in considerazione delle previsioni legali e statutarie secondo cui l'ente provvede al proprio fabbisogno utilizzando, oltre ai proventi della gestione, provvidenze statali e regionali e contributi degli enti consorziati, e, quindi, entrate estranee ad una gestione puramente economica (Cass. SS.UU. n. 6573/06).
Ebbene, nel caso di specie vi sono elementi senz'altro significativi e sintomatici della natura non economica dell'Ente in questione.
È il caso di premettere che, a norma dell'art. 31 del T.U.E.L. (d. lgs. 267/2000), “gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al possono partecipare altri enti pubblici, CP_1
quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti. (...) In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali”.
Quindi, per come già adombrato in precedenza, il Controparte_1
, attualmente in liquidazione, nasce dall'accorpamento di ex
[...]
consorzi obbligatori: NA1; NA2; NA3; NA4; CE1; CE2; CE3; CE4.
L'art. 11, comma 8, D.L. 90/08, nell'istituire l'Ente convenuto, ha previsto che “nelle more della costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione
28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'articolo 1 della legge della regione CP_3
14 aprile 2008, n. 4, i consorzi di bacino della provincie di e , CP_3 CP_1 CP_1
istituiti con legge della regione 10 febbraio 1993, n. 10, sono sciolti e riuniti in CP_3
un unico consorzio, la cui gestione è affidata ad un soggetto da individuare con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato”.
Già nelle disposizioni appena esaminate si rinviene un elemento determinante ai fini della decisione, ossia, l'essere stato il costituito al fine di operare in regime di CP_1
esclusività, e non di libera concorrenza con altri soggetti privati.
Lo Statuto del offre, poi, ulteriori decisivi elementi atti a corroborare la Controparte_1
natura di ente pubblico non economico dello stesso.
Si legge all'art. 1 comma 3 che “il (...) Controparte_1
è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contenente il Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”.
In esso, dunque, vi è un esplicito richiamo alla disciplina degli enti locali contenuta nel
T.U..
L'art. 2 del T.U.E.L. prevede, invero, che “ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.
Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali”.
Il successivo art. 6 dello Statuto stabilisce, poi, che “il è dotato di un patrimonio CP_1
costituito: a. da un fondo di dotazione sottoscritto da ciascun ente consorziato in proporzione alle quote di partecipazione di euro uno per singolo abitante;
b. da beni in natura imputabili alla quota di partecipazione al fondo di dotazione valutati al valore attuale;
c. dai beni dei disciolti consorzi rimasti in capo al , in seguito alla Controparte_1
definizione dei rapporti di dare ed avere con gli enti locali, già consorziati dei disciolti consorzi di bacino e non costituenti il . La proprietà dei citati beni dei Controparte_1
disciolti consorzi rimane ripartita secondo le originarie quote di partecipazione. d. da acquisti, permute, donazioni, lasciti;
e. da contribuzioni annuali dei comuni consorziati determinate in base alla popolazione residente;
f. da contribuzioni straordinarie conferite dai comuni consorziati o da terzi;
g. da ogni diritto che venga devoluto al o acquisito dallo stesso;
CP_1
h. dalle proprietà e capitali del . CP_1
Potranno altresì essere assegnati al dai comuni consorziati beni in uso, CP_1 locazione o comodato gratuito”.
Si tratta, dunque, di un patrimonio composto pressoché interamente da beni e mezzi finanziari provenienti dai soggetti consorziati, e non già dai proventi dell'attività imprenditoriale, sicché i costi dell'attività risultano prevalentemente sostenuti con entrate estranee ad una gestione puramente economica: tale elemento è considerato espressamente dalla S.C. significativo della natura non economica di un consorzio (cfr.
Cass., SS.UU. n. 15661/06 e Cass., SS.UU. n. 6573/06).
Inoltre, l'art. 23 dello Statuto, rubricato “Criteri di gestione”, prevede che “il CP_1
informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza e trasparenza, nel rispetto del vincolo dell'economicità”: criteri, dunque, che ricalcano quelli posti a fondamento dell'attività procedimentale della P.A. ex art. 97 Cost.
Dal reticolato delle previsioni di natura legale e statutaria discende, quindi, la natura di ente pubblico non economico del convenuto, che, come tale, non è tenuto al CP_1
pagamento delle somme maturate a titolo di TFR: nel caso di dipendenti di enti pubblici
CP_ non economici, infatti, dette somme devono essere corrisposte dall' .
Ora, l' eccepisce – nel merito – il mancato versamento degli Controparte_4
accantonamenti da parte del datore di lavoro. Tuttavia, prive di pregio appaiono le deduzioni che fondano l'opposto diniego sul presupposto dell'asserita vigenza, nella fattispecie, del principio di corrispondenza ed equivalenza tra contribuzione e prestazione, in luogo di quello di automaticità delle prestazioni previdenziali.
Secondo il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, può dirsi acclarata la natura previdenziale dell'indennità premio servizio (Cass., S.U., n. 11329/05 e, più di recente, Cass. n. 13433/19 e Cass. n. 7608/19).
Ciò posto, l'art. 2116 c.c. dispone che “Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali [o delle norme corporative].
Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”.
La norma cit. è, dunque, chiara nell'attribuire al cd. “principio di automaticità delle prestazioni” carattere generale, fatte salve espresse eccezioni previste da leggi speciali. CP_ Appare allora infondata la tesi dell' , secondo cui il DPR 1032/1973, la L. 152/1968 e il
DPCM del 20 dicembre 1999, non facendo “riferimento né rinvio a tale articolo del codice”, escluderebbero l'operatività del richiamato principio che, al contrario, per come stabilito inequivocabilmente dalla norma codicistica, non opera a fronte di espresso rinvio, ma in via generale e salva diversa disposizione.
Tale esegesi, del resto, è confermata dalla stessa Corte di Cassazione, che ha chiarito a più riprese che il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374/1997, costituisce una regola generale che può essere derogata solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell'automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi (cfr. Cass. n. 27427/2020; Cass. n.
21933/22).
In particolare, in ordine ai contributi prescritti, giova altresì evidenziare quanto pure affermato nella citata pronuncia della Corte Costituzionale, secondo cui “dato per principio quello dell'automaticità, esso è limitato dall'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente erogatore alla riscossione dei contributi (c.d. automaticità parziale) solo in quanto vi sia una norma che disponga in tal senso. Norma che, come detto, esiste per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, ma che non è contenuta nella disciplina dell'indennità premio servizio. In sostanza, pur se vi sia stata prescrizione del diritto dell'ente alla percezione della contribuzione, il fondamento solidaristico sotteso all'art. 2116 c.c. fa sì che, allorquando, come nel lavoro dipendente, la contribuzione stessa doveva essere versata dal datore di lavoro anche per la quota a carico del lavoratore, l'inadempimento non possa comportare pregiudizio per il lavoratore”.
In conclusioni, tornando al caso in esame, non sussistono fattori ostativi alla
CP_ corresponsione da parte dell' del TFR al ricorrente.
Infondata, infatti, deve ritenersi la formulata eccezione di prescrizione quinquennale.
Innanzitutto, il CUB ha allegato e documentato che in data 02.03.2015 veniva notificato dall'odierno istante all'Ente Consortile il decreto ingiuntivo n. 1697/2014 concesso dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, divenuto esecutivo in data
11.04.2015 (per mancata opposizione), per il recupero del proprio TFR (cfr. fascic.
). CP_1
Ebbene, è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui “l'interruzione del termine di prescrizione, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, ha effetti permanenti fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna;
l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c., decorre quindi dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione ovvero dalla data in cui il decreto acquista efficacia di giudicato, per la sua mancata tempestiva opposizione o per l'estinzione del giudizio di opposizione” (ex plurimis, Cass. sent. 15157/2017).
Ne deriva che, per effetto dell'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo, il previsto termine di prescrizione quinquennale del credito per TFR è divenuto decennale a partire dalla data di definitiva esecutività dell'ingiunzione di pagamento: nella specie, a far data dall'11.04.2015. Sul punto, infatti, è utile ricordare che la prescrizione – con particolare riguardo ai crediti di lavoro dei “pubblici dipendenti” – può essere interrotta da qualsiasi atto dell'interessato dal quale possa desumersi l'intenzione di avvalersi del diritto stesso, anche se rivolto all'Amministrazione di appartenenza (v. Consiglio di Stato, sez. V, 20 ottobre 1998, n. 1496).
Inoltre, il predetto termine (divenuto) decennale è stato nuovamente interrotto dalla
CP_ comunicazione inviata all' in data 19.06.2019, a mezzo della quale l'Ente consortile, CP_
“nei termini di prescrizione decennale, comunicava all' (mero soggetto delegato al pagamento) il modello TFR1 per procedere al pagamento”; modello recante altresì la firma CP_ del richiedente, (cfr. produz. ). Parte_1
Infine, in relazione al quantum della pretesa, si osserva che l'importo rivendicato risulta documentato (cfr. allegati ricorso); né, d'altra parte, coglie nel segno l resistente, CP_4 limitatosi a contestarne l'ammontare sul presupposto che “il è stato privato Parte_3 fino al 31/07/2008”.
Invero, come già evidenziato, il di e Controparte_1 CP_1
, costituto ai sensi del D.L. 90/2008, convertito in L. 123/2008, riunisce i disciolti CP_1
delle Province di e , compreso il “Consorzio Acsa Ce/3” Controparte_1 CP_1 CP_1
CP_ presso il quale il ricorrente era stato assunto nel 2006. Non v'è dubbio, allora, che l sia tenuto al pagamento dell'importo maturato nel corso dell'intero periodo di lavoro dedotto in giudizio, come del resto emerge inconfutabilmente dal CUD 2014 rilasciato dallo stesso convenuto, che attesta l'ammontare del credito con espresso riferimento CP_1 all'importo maturato a far data da gennaio 2001.
CP_ Pertanto, l va condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di €
11.719,88 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo, previa compensazione di 1/3 delle stesse stante la complessità dei profili giuridici esaminati.
P.Q.M.
CP_ 1) Condanna l al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di € 11.719,88 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
CP_ CP_ 2) Compensa tra l e il ricorrente 1/3 delle spese di lite e condanna l al pagamento della restante parte, che si liquida in complessivi € 1.400,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
S.M.C.V., 30.04.2025 Il giudice del lavoro dott.ssa A. Cozzolino