Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 27/12/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00612/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00103/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 103 del 2025, proposto da
Albergo Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Pavan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città di Lignano Sabbiadoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Tudor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di Bagni di Lignano di RI TO EL e C. S.a.s., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta Comunale della Città di Lignano Sabbiadoro del 12.12.2024, n. 346 del Registro delle delibere, avente ad oggetto “procedimenti ed attività tecnico-amministrative propedeutici all’avvio delle procedure selettive per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo – atto di indirizzo”;
- per quanto occorrer possa, della deliberazione della Giunta Comunale della Città di Lignano Sabbiadoro del 27.1.2025, n. 23 del Registro delle delibere, avente ad oggetto “proposte finalizzate all’aggiornamento del vigente piano di utilizzazione del demanio marittimo statale ad uso turistico ricreativo in conformità all’articolo 3, commi 3 e seguenti, della LR 22/2006. linee di indirizzo” e il relativo allegato;
- di ogni altro atto presupposto e/o connesso, anche se non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città di Lignano Sabbiadoro;
Visto l’atto del 28.10.2025, con il quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa UD LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto introduttivo notificato il 10.2.2025 e depositato il 7.3.2025, la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti del Comune di Lignano Sabbiadoro in epigrafe compiutamente indicati.
2. Il Comune intimato si è costituito in resistenza il 20.3.2025 con atto formale.
3. Parte ricorrente ha depositato il 28.10.2025 un atto con cui, premesso che il Comune intimato ha avviato la procedura selettiva volta all’individuazione dei nuovi concessionari, chiede a questo Tribunale di dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse con compensazione delle spese di lite, come da accordo intervenuto con l’amministrazione stessa.
4. All’udienza pubblica del 17.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, sulla base di quanto rappresentato dalla ricorrente, il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a., considerato che nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione, in forza del quale la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, può dichiarare di non avere interesse alla stessa, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame ( ex multis , Cons St sez VII 1.8.2024, n. 6918; Tar Lazio sez III ter 9.4.2025, n. 7041);
Le spese di lite sono integralmente compensate, come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
UD LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UD LI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO