TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/02/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2537/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2537/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 26 febbraio 2025 ad ore 10:00 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per l'avv. TOMASSINI STEFANO, oggi sostituito Parte_1 dall'avv. FABBRI
Per 'avv. TANTERI CRISTIANO Controparte_1
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2537/2024 promossa da:
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. TOMASSINI STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
DE'LAMBERTI 1 50123 FIRENZEpresso il difensore avv. TOMASSINI STEFANO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TANTERI CRISTIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CAIROLI N. 66 51017
PESCIApresso il difensore avv. TANTERI CRISTIANO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 18 luglio 2024 Parte_1
citava a giudizio
[...] Controparte_2
allegando di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 01.10.2004 al 24.02.2024 con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, qualifica operaio e inquadramento al 5° livello,
CCNL alimentari ex pubblici esercizi e di essere rimasta creditrice, alla fine del CP_3 rapporto della complessiva somma di € 6307,04 a titolo di indennità ferie, permessi e festività non godute, ratei tredicesima e incidenza dei suddetti crediti sul TFR, somma di cui chiedeva la condanna di controparte al pagamento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
1 , ritualmente costituitasi chiedeva il Controparte_2 rigetto della domanda, in tesi poiché i diritti azionati erano stati oggetto di rinuncia nell'ambito dell'accordo sottoscritto dalle parti in data 25 ottobre 2024 ed in ipotesi poiché infondata.
In assenza di attività istruttoria ritenuta non necessaria, la causa è stata decisa con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda è fondata.
L'esistenza di ferie, permessi e festività non godute nella misura indicata nel conteggio allegato al ricorso emerge dalla busta paga di febbraio 2024 , emessa dalla odierna convenuta (doc 5).
Il diritto ai ratei ( due mensilità) di tredicesima non è contestato.
Ne consegue la prova del diritto al pagamento della complessiva somma di € 6.307,04 come da conteggio allegato al ricorso, genericamente e quindi inefficacemente contestato ( cfr tra le altre
Cass. Sez. L, Sentenza n. 4051 del 18/02/2011 ).
Tale diritto non può dirsi rinunciato per effetto dell'accordo transattivo del 5 ottobre 2024 (cfr doc 1, 2 e 3 conv) .
Gli effetti della rinuncia contenuta nel suddetto accordo (non sottoscritto in alcuna delle sedi protette di cui all'ultimo comma dell'art 2113 cc) risultano caducati ( cfr tra le altre Cass.
Sez. L, Sentenza n. 13466 del 20/07/2004) dall'impugnazione effettuata dalla lavoratrice con dichiarazione resa in data 15 gennaio 2025 e trascritta nel verbale di udienza ( sul valore di atto scritto della dichiarazione resa all'udienza e verbalizzata cfr cass
Sez. 5, Sentenza n. 10215 del 2003 in motivazione).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna al pagamento in favore di Controparte_2
della somma di € 6.307,04 oltre rivalutazione Parte_1
monetaria ed interessi dalla data di cessazione del rapporto al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1750 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e contributo spese generali
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
2 Firenze, 26 febbraio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
3