TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 4468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4468 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE TERZA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 74199 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini (sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti giorni per il deposito delle memorie di replica) di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., con ordinanza adottata in data 30.10.2024, dopo la precisazione delle rispettive conclusioni nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 14.10.2024, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Albanese ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio, sito in Roma, via Pietro Belon n. 129, come da procura in atti;
ATTORE OPPONENTE
e rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Fornaro ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via della Giuliana n. 32, come da procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
e in persona del rappresentante legale in carica pro tempore;
CP_2
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
_ _ _ _ _ _
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. avverso esecuzione esattoriale ex art. 72 bis d.P.R.. n. 602/73. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
proponendo motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, Controparte_1 co. 2, c.p.c. al fine di conseguire l'accertamento dell'illegittimità della procedura esecutiva speciale ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602/73, intrapresa da quest'ultima al fine del recupero coattivo della somma di euro 107.175,44, con vittoria di spese di lite, da distrarre a favore del difensore della stessa parte attrice, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., e con condanna della concessionaria del servizio di riscossione convenuta al risarcimento dei danni per responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c.. Specificamente, l'odierno attore ha proposto con l'atto di citazione i motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. seguenti:
1. Omessa notificazione dell'atto di pignoramento e mancato raggiungimento dello scopo dell'atto di pignoramento, a fronte della “notificazione … eseguita ad un indirizzo di residenza che non corrisponde al domicilio fiscale e addirittura a mezzo dell'operatore di posta privata “Nexive””;
2. Omessa notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi e conseguente inesistenza giuridica dello stesso atto di pignoramento ex artt. 492 e 543 c.p.c.; 3. Nullità dell'atto di pignoramento in quanto emesso da concessionario incompetente per territorio, in violazione dell'art. 46 d.P.R. n.
602/73; 4. Nullità dell'atto di pignoramento per omessa notificazione dei titoli esecutivi posti a fondamento dell'esecuzione esattoriale, in ragione della notificazione della cartella n.
09720170137500140000 “in data 30.11.2017 all'indirizzo via Cesare Pavese n. 101 mentre l'istante dal 28.11.2017 era residente in [...]” ed in ragione dell'illegittimità della relativa notificazione, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
2 - Costituitasi in giudizio, la ha dedotto ex adverso ed Controparte_1 eccepito nella comparsa di costituzione e risposta: 1) in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, quale giudice ordinario, e l'appartenenza al giudice tributario della giurisdizione a conoscere la fase di merito dell'opposizione esecutiva, alla luce della natura giuridica tributaria dei crediti iscritti nelle cartelle esattoriali sottese all'atto di pignoramento opposto;
2) in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co.
2, c.p.c. per carenza di interesse ad agire in capo a , in quanto proposta Parte_1 successivamente alla notificazione dell'atto di pignoramento al terzo e CP_2 successivamente al decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'ordine di pagamento da parte dello stesso terzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 bis d.P.R. n. 602/73; 3) nel merito, l'infondatezza dell'opposizione esecutiva, con conseguente domanda di rigetto della stessa opposizione e di condanna dell'attore al risarcimento dei danni per responsabilità processuale per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese di lite.
2 3 - Con ordinanza emessa in data 24.06.2022 questo Tribunale ha ordinato l'integrazione del contraddittorio ex art. 102, co. 2, c.p.c. nei confronti del terzo pignorato in CP_2 qualità di litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c. nel giudizio di merito delle opposizioni all'esecuzione ex art. 615, co. 2, e 619 c.p.c. e delle opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617, co.
2, c.p.c., così come statuito con la sentenza n. 13533/2021 dalla Corte di Cassazione.
Successivamente, il medesimo Tribunale, con ordinanza del 21.12.2022, previa verifica dell'avvenuta integrazione tempestiva del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. e della mancata costituzione in giudizio del suddetto terzo pignorato, ha dichiarato la contumacia della convenuta quindi, ha verificato l'avvenuta acquisizione del fascicolo d'ufficio della fase CP_2 sommaria e cautelare del procedimento di opposizione esecutiva (r.g.e. n. 80035/2021) agli atti del giudizio di merito ed ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. Con ordinanza del 30.05.2024 questo Tribunale ha dovuto rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.10.2024, senza poter trattenere la causa in decisione a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 18.03.2024, in ragione dell'assegnazione sopravvenuta al Giudice togato titolare della medesima causa, con decreto presidenziale del 16.04.2024, di undici cause iscritte nel ruolo contenzioso negli anni 2015,
2016, 2017 e 2018 ed appartenenti ad altro giudice togato della Sezione civile terza. Quindi, con ordinanza adottata in data 30.10.2024, dopo la precisazione, a cura delle parti, delle rispettive conclusioni nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 14.10.2024, il medesimo Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - In primo luogo, sono da qualificare, d'ufficio e preliminarmente, quali motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. tutti i motivi di opposizione dedotti dall'odierna parte attrice, nell'atto introduttivo del giudizio di merito, compresi il motivo da quest'ultima dedotto in punto di nullità dell'atto di pignoramento per omessa notificazione dei titoli esecutivi posti a fondamento dell'esecuzione esattoriale e dalla stessa parte opponente qualificato come motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. per il solo fatto di aver richiamato l'art. 474
c.p.c. e di aver invocato il principio generale “Nulla executio sine titulo”. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, il motivo di opposizione de quo investe “un vizio procedurale della notifica” della cartella esattoriale, concernendo, nel caso concreto, la notificazione della cartella n. 09720170137500140000, eseguita “in data 30.11.2017 all'indirizzo via Cesare Pavese n. 101 mentre l'istante dal 28.11.2017 era residente in [...]”, così come espressamente riportato nell'atto di citazione dallo stesso attore (pag. 9 e pag. 10), cosicché il motivo di opposizione in argomento è da qualificare come motivo di opposizione agli atti esecutivi
3 ex art. 617, co. 2, c.p.c., riguardando la regolarità formale della notificazione di quello specifico atto prodromico all'esecuzione esattoriale.
2 - In secondo luogo, è da rilevare che nell'ambito della fase cautelare del procedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. questo Tribunale – sez. civ. terza, in composizione collegiale, è stato chiamato a pronunciarsi sul reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. proposto da avverso l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare di sospensione Parte_1 dell'esecuzione, adottata dal giudice dell'esecuzione in data 15.09.2021, all'esito della fase sommaria e cautelare del procedimento di opposizione esecutiva (r.g.e. n. 80035/2021). In specifico, con riferimento all'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2,
c.p.c. per tardività della relativa proposizione, così come rilevata dal giudice dell'esecuzione con la suddetta ordinanza cautelare, occorre richiamare l'ordinanza del 02.12.2021, pronunciata dal medesimo Tribunale – sez. civ. terza, in composizione collegiale, a definizione del procedimento per reclamo r.g. n. e pubblicata in data 14.01.2022. Con la pronuncia de qua, che questo
Tribunale, in funzione di giudice dell'opposizione, condivide in toto, è stato richiamato il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui è onere del ricorrente, che abbia proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., “di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione” (Cass. civ., sez. III, 09.05.2012, n. 7051). Ebbene, nella fattispecie concreta,
l'opponente ha rappresentato di aver appreso per la prima volta dell'esistenza dell'atto di pignoramento in data 30.04.2021, quando si è recato presso gli sportelli dell' Controparte_3
. La prova della conoscenza effettiva per la prima volta, in occasione del suo accesso
[...] presso il concessionario del servizio di riscossione, dell'esistenza dell'atto di pignoramento è da ritenersi fornita validamente con l'acquisizione dell'estratto del ruolo, poi depositato con il ricorso in opposizione. Di conseguenza, così come già statuito in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., il rilievo, operato dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza cautelare del 15.09.2021, dell'inammissibilità per tardività della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi è da ritenersi erroneo, a fronte dell'osservanza, da parte del ricorrente, del termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza effettiva dell'atto di pignoramento (30.04.2021) attraverso il deposito del relativo ricorso in data 17.05.2021. Tuttavia, così come deciso dal medesimo Tribunale – sez. civ. terza, in composizione collegiale, con l'ordinanza del 02.12.2021 in sede di reclamo ex art. 669- terdecies c.p.c., il motivo di opposizione agli atti esecutivi proposto sotto il profilo dell'inesistenza giuridica dell'atto di pignoramento per omessa od invalida notificazione di quest'ultimo, sebbene ammissibile, si rivela, in ogni caso, infondato nel merito. In specifico, se è vero che la consegna della raccomandata a.r., cosiddetta informativa del deposito del plico presso la casa comunale, a perfezionamento della notificazione dell'atto di pignoramento ex art. 140 c.p.c., è avvenuta in data 06.08.2018 in Roma, via Mario Vinciguerra n. 550, ossia presso quella che è stata la 4 residenza anagrafica di dal 28.11.2017 al 30.07.2018, come da certificato storico di Parte_1 residenza anagrafica versato in atti dall'opponente, è parimenti vero che essa è stata eseguita, comunque, in un luogo appartenente a costui e, peraltro, pochi giorni dopo il cambio di residenza anagrafica in Roma, via Vincenzo Monti n. 1, dal 31.07.2018. In questo senso va richiamato l'orientamento costante seguito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La notificazione
è giuridicamente inesistente quando manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito …”, mentre è affetta da nullità quando “è effettuata in un luogo diverso o con consegna della copia a persona diversa da quella stabilita dalla legge, ma che abbiano sempre qualche riferimento con il destinatario della notificazione stessa” (Cass. civ., sez. II,
29.07.2005, n. 8372). Pertanto, la suddetta notificazione presso un luogo che fino a sei giorni prima costituiva ancora la residenza anagrafica del destinatario, è da ritenersi affetta da nullità ex art. 160 c.p.c., e non inesistente giuridicamente, così rientrando tra i motivi di opposizione agli atti esecutivi, da proporre entro il termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza, giuridica o di fatto, a pena di inammissibilità dell'opposizione ex art. 617, co. 2, c.p.c.. Parimenti è a dirsi riguardo alla conseguenza giuridica della notificazione dell'atto di pignoramento da parte di
Nexive, a seguito della pronuncia resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite in punto di nullità della notificazione (Cass. civ., SS.UU., sentenza 10.01.2020, n. 299). Quindi, l'avvenuta proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, con cui è stata eccepita la nullità della notificazione dell'atto di pignoramento, ha esplicato effetto sanante della stessa nullità (Cass. civ.
n. 11290/2020).
3 - In terzo luogo, è da rilevare che il debitore ha proposto motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. che investono la validità e l'efficacia della notificazione delle cartelle esattoriali, aventi ad oggetto crediti di natura tributaria, iscritti a titolo di I.r.p.e.f. e di I.v.a. (nn.
09720170052979922000, 09720170106076652000 e 09720170137500140000), come da estratto di ruolo depositato in atti dall' . Per l'effetto, è da rilevare in via Controparte_1 pregiudiziale, in accoglimento dell'eccezione dell' convenuta e, in Controparte_1 ogni caso, d'ufficio, l'insussistenza della giurisdizione in capo a questo Tribunale, quale giudice ordinario, e l'appartenenza della giurisdizione al giudice tributario a conoscere ed a decidere i motivi di opposizione agli atti esecutivi dedotti dall'attore in punto di nullità derivata dell'atto di pignoramento per omessa o per invalida ed inefficace notificazione degli atti presupposti, ossia delle suddette cartelle esattoriali nn. 09720170052979922000, 09720170106076652000 e
09720170137500140000, in quanto recanti crediti tributari, con conseguente inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 57, co. 1, lett. b), d.P.R. n. 602/73, alla luce delle pronunce rese a Sezioni Unite dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., ss.uu., sentenza
05.06.2017, n. 13913, che ha sposato l'indirizzo già abbracciato da Cass. civ., ss.uu., sentenza
05.07.2011, n. 14667; Cass. civ., ss.uu., sentenza 26.09.2017 – 23.10.2017, n. 24965).
5 4 - Infine, è infondato nel merito e va rigettato il motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. proposto sotto il profilo della nullità dell'atto di pignoramento emesso da concessionario incompetente per territorio, in violazione dell'art. 46 d.P.R. n. 602/73, atteso che,
a seguito e per effetto dello scioglimento delle società del Gruppo e della cancellazione CP_4
d'ufficio delle stesse società dal registro delle imprese, e, quindi, del subentro ad esse dell'
[...]
, quale ente pubblico economico, avente la propria sede legale in Roma, Controparte_5
a decorrere dal 01.07.2017, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, , il servizio di riscossione delle entrate nell'intero territorio nazionale è svolto unicamente dalla stessa . Controparte_5
5 - Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
Al fine della liquidazione del compenso di avvocato sono da applicare i valori tabellari previsti per il giudizio di cognizione ordinaria nel d.m. Giustizia n. 55/2014, così come modificato con il d.m. n. 37/2018 e, in ultimo, con il d.m. n. 147/2022, e, segnatamente, i valori medi per le fasi di studio della controversia, di introduzione della causa e di decisione della stessa ed i valori minimi previsti per la fase di trattazione ed istruttoria, alla luce del deposito di memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e del mancato svolgimento di attività istruttoria;
valori, questi, tutti compresi nello scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, in base all'ammontare del credito costituente oggetto dell'esecuzione esattoriale (euro 107.175,44). Diversamente, è da dichiarare il non luogo a provvedere sulle spese di lite rispetto alla convenuta contumace, non CP_2 avendo quest'ultima, terzo pignorato, dato causa all'opposizione agli atti esecutivi.
6 - La domanda di accertamento della responsabilità processuale aggravata per lite temeraria di ex art. 96 c.p.c., avanzata dall' , è da respingere in Parte_1 Controparte_1 ragione dell'inconfigurabilità del presupposto oggettivo della soccombenza integrale, quanto meno in considerazione dell'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi per tempestività della relativa proposizione ex art. 617, co. 2, c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale civile di Roma – Sezione Terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c.; ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara in via pregiudiziale, in accoglimento dell'eccezione dell' Controparte_1 convenuta e, in ogni caso, d'ufficio, il difetto della giurisdizione in capo a questo Tribunale, quale giudice ordinario, e l'appartenenza della giurisdizione al giudice tributario a conoscere i motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., dedotti dall'attore in punto di nullità derivata dell'atto di pignoramento per omessa o per invalida ed inefficace notificazione delle cartelle esattoriali nn. 09720170052979922000, 09720170106076652000 e
09720170137500140000, sottese all'atto di pignoramento opposto, e, per l'effetto ed in
6 relazione ai suddetti motivi di opposizione, dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., ai sensi dell'art. 57, co. 1, lett. b), d.P.R. n. 602/73;
2) rigetta, nel merito, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. con riferimento agli altri motivi dedotti nell'atto di citazione;
3) condanna la parte attrice ed opponente, , a rifondere alla parte convenuta ed Parte_1 opposta costituita, le spese di lite che liquida in euro Controparte_1
11.268,00 per compenso di avvocato, oltre agli accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
4) dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di lite rispetto alla parte convenuta ed opposta contumace, CP_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Luigi Guariniello
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE CIVILE TERZA
Il Tribunale Ordinario di Roma, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luigi Guariniello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 74199 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini (sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti giorni per il deposito delle memorie di replica) di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., con ordinanza adottata in data 30.10.2024, dopo la precisazione delle rispettive conclusioni nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 14.10.2024, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Albanese ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio, sito in Roma, via Pietro Belon n. 129, come da procura in atti;
ATTORE OPPONENTE
e rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Fornaro ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, via della Giuliana n. 32, come da procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
e in persona del rappresentante legale in carica pro tempore;
CP_2
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
_ _ _ _ _ _
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. avverso esecuzione esattoriale ex art. 72 bis d.P.R.. n. 602/73. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
proponendo motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, Controparte_1 co. 2, c.p.c. al fine di conseguire l'accertamento dell'illegittimità della procedura esecutiva speciale ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602/73, intrapresa da quest'ultima al fine del recupero coattivo della somma di euro 107.175,44, con vittoria di spese di lite, da distrarre a favore del difensore della stessa parte attrice, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., e con condanna della concessionaria del servizio di riscossione convenuta al risarcimento dei danni per responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c.. Specificamente, l'odierno attore ha proposto con l'atto di citazione i motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. seguenti:
1. Omessa notificazione dell'atto di pignoramento e mancato raggiungimento dello scopo dell'atto di pignoramento, a fronte della “notificazione … eseguita ad un indirizzo di residenza che non corrisponde al domicilio fiscale e addirittura a mezzo dell'operatore di posta privata “Nexive””;
2. Omessa notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi e conseguente inesistenza giuridica dello stesso atto di pignoramento ex artt. 492 e 543 c.p.c.; 3. Nullità dell'atto di pignoramento in quanto emesso da concessionario incompetente per territorio, in violazione dell'art. 46 d.P.R. n.
602/73; 4. Nullità dell'atto di pignoramento per omessa notificazione dei titoli esecutivi posti a fondamento dell'esecuzione esattoriale, in ragione della notificazione della cartella n.
09720170137500140000 “in data 30.11.2017 all'indirizzo via Cesare Pavese n. 101 mentre l'istante dal 28.11.2017 era residente in [...]” ed in ragione dell'illegittimità della relativa notificazione, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
2 - Costituitasi in giudizio, la ha dedotto ex adverso ed Controparte_1 eccepito nella comparsa di costituzione e risposta: 1) in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, quale giudice ordinario, e l'appartenenza al giudice tributario della giurisdizione a conoscere la fase di merito dell'opposizione esecutiva, alla luce della natura giuridica tributaria dei crediti iscritti nelle cartelle esattoriali sottese all'atto di pignoramento opposto;
2) in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co.
2, c.p.c. per carenza di interesse ad agire in capo a , in quanto proposta Parte_1 successivamente alla notificazione dell'atto di pignoramento al terzo e CP_2 successivamente al decorso del termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'ordine di pagamento da parte dello stesso terzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 bis d.P.R. n. 602/73; 3) nel merito, l'infondatezza dell'opposizione esecutiva, con conseguente domanda di rigetto della stessa opposizione e di condanna dell'attore al risarcimento dei danni per responsabilità processuale per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese di lite.
2 3 - Con ordinanza emessa in data 24.06.2022 questo Tribunale ha ordinato l'integrazione del contraddittorio ex art. 102, co. 2, c.p.c. nei confronti del terzo pignorato in CP_2 qualità di litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c. nel giudizio di merito delle opposizioni all'esecuzione ex art. 615, co. 2, e 619 c.p.c. e delle opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617, co.
2, c.p.c., così come statuito con la sentenza n. 13533/2021 dalla Corte di Cassazione.
Successivamente, il medesimo Tribunale, con ordinanza del 21.12.2022, previa verifica dell'avvenuta integrazione tempestiva del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. e della mancata costituzione in giudizio del suddetto terzo pignorato, ha dichiarato la contumacia della convenuta quindi, ha verificato l'avvenuta acquisizione del fascicolo d'ufficio della fase CP_2 sommaria e cautelare del procedimento di opposizione esecutiva (r.g.e. n. 80035/2021) agli atti del giudizio di merito ed ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.. Con ordinanza del 30.05.2024 questo Tribunale ha dovuto rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.10.2024, senza poter trattenere la causa in decisione a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 18.03.2024, in ragione dell'assegnazione sopravvenuta al Giudice togato titolare della medesima causa, con decreto presidenziale del 16.04.2024, di undici cause iscritte nel ruolo contenzioso negli anni 2015,
2016, 2017 e 2018 ed appartenenti ad altro giudice togato della Sezione civile terza. Quindi, con ordinanza adottata in data 30.10.2024, dopo la precisazione, a cura delle parti, delle rispettive conclusioni nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 14.10.2024, il medesimo Tribunale ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - In primo luogo, sono da qualificare, d'ufficio e preliminarmente, quali motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. tutti i motivi di opposizione dedotti dall'odierna parte attrice, nell'atto introduttivo del giudizio di merito, compresi il motivo da quest'ultima dedotto in punto di nullità dell'atto di pignoramento per omessa notificazione dei titoli esecutivi posti a fondamento dell'esecuzione esattoriale e dalla stessa parte opponente qualificato come motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. per il solo fatto di aver richiamato l'art. 474
c.p.c. e di aver invocato il principio generale “Nulla executio sine titulo”. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, il motivo di opposizione de quo investe “un vizio procedurale della notifica” della cartella esattoriale, concernendo, nel caso concreto, la notificazione della cartella n. 09720170137500140000, eseguita “in data 30.11.2017 all'indirizzo via Cesare Pavese n. 101 mentre l'istante dal 28.11.2017 era residente in [...]”, così come espressamente riportato nell'atto di citazione dallo stesso attore (pag. 9 e pag. 10), cosicché il motivo di opposizione in argomento è da qualificare come motivo di opposizione agli atti esecutivi
3 ex art. 617, co. 2, c.p.c., riguardando la regolarità formale della notificazione di quello specifico atto prodromico all'esecuzione esattoriale.
2 - In secondo luogo, è da rilevare che nell'ambito della fase cautelare del procedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. questo Tribunale – sez. civ. terza, in composizione collegiale, è stato chiamato a pronunciarsi sul reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. proposto da avverso l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare di sospensione Parte_1 dell'esecuzione, adottata dal giudice dell'esecuzione in data 15.09.2021, all'esito della fase sommaria e cautelare del procedimento di opposizione esecutiva (r.g.e. n. 80035/2021). In specifico, con riferimento all'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2,
c.p.c. per tardività della relativa proposizione, così come rilevata dal giudice dell'esecuzione con la suddetta ordinanza cautelare, occorre richiamare l'ordinanza del 02.12.2021, pronunciata dal medesimo Tribunale – sez. civ. terza, in composizione collegiale, a definizione del procedimento per reclamo r.g. n. e pubblicata in data 14.01.2022. Con la pronuncia de qua, che questo
Tribunale, in funzione di giudice dell'opposizione, condivide in toto, è stato richiamato il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui è onere del ricorrente, che abbia proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., “di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione” (Cass. civ., sez. III, 09.05.2012, n. 7051). Ebbene, nella fattispecie concreta,
l'opponente ha rappresentato di aver appreso per la prima volta dell'esistenza dell'atto di pignoramento in data 30.04.2021, quando si è recato presso gli sportelli dell' Controparte_3
. La prova della conoscenza effettiva per la prima volta, in occasione del suo accesso
[...] presso il concessionario del servizio di riscossione, dell'esistenza dell'atto di pignoramento è da ritenersi fornita validamente con l'acquisizione dell'estratto del ruolo, poi depositato con il ricorso in opposizione. Di conseguenza, così come già statuito in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., il rilievo, operato dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza cautelare del 15.09.2021, dell'inammissibilità per tardività della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi è da ritenersi erroneo, a fronte dell'osservanza, da parte del ricorrente, del termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza effettiva dell'atto di pignoramento (30.04.2021) attraverso il deposito del relativo ricorso in data 17.05.2021. Tuttavia, così come deciso dal medesimo Tribunale – sez. civ. terza, in composizione collegiale, con l'ordinanza del 02.12.2021 in sede di reclamo ex art. 669- terdecies c.p.c., il motivo di opposizione agli atti esecutivi proposto sotto il profilo dell'inesistenza giuridica dell'atto di pignoramento per omessa od invalida notificazione di quest'ultimo, sebbene ammissibile, si rivela, in ogni caso, infondato nel merito. In specifico, se è vero che la consegna della raccomandata a.r., cosiddetta informativa del deposito del plico presso la casa comunale, a perfezionamento della notificazione dell'atto di pignoramento ex art. 140 c.p.c., è avvenuta in data 06.08.2018 in Roma, via Mario Vinciguerra n. 550, ossia presso quella che è stata la 4 residenza anagrafica di dal 28.11.2017 al 30.07.2018, come da certificato storico di Parte_1 residenza anagrafica versato in atti dall'opponente, è parimenti vero che essa è stata eseguita, comunque, in un luogo appartenente a costui e, peraltro, pochi giorni dopo il cambio di residenza anagrafica in Roma, via Vincenzo Monti n. 1, dal 31.07.2018. In questo senso va richiamato l'orientamento costante seguito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La notificazione
è giuridicamente inesistente quando manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito …”, mentre è affetta da nullità quando “è effettuata in un luogo diverso o con consegna della copia a persona diversa da quella stabilita dalla legge, ma che abbiano sempre qualche riferimento con il destinatario della notificazione stessa” (Cass. civ., sez. II,
29.07.2005, n. 8372). Pertanto, la suddetta notificazione presso un luogo che fino a sei giorni prima costituiva ancora la residenza anagrafica del destinatario, è da ritenersi affetta da nullità ex art. 160 c.p.c., e non inesistente giuridicamente, così rientrando tra i motivi di opposizione agli atti esecutivi, da proporre entro il termine perentorio di venti giorni dalla conoscenza, giuridica o di fatto, a pena di inammissibilità dell'opposizione ex art. 617, co. 2, c.p.c.. Parimenti è a dirsi riguardo alla conseguenza giuridica della notificazione dell'atto di pignoramento da parte di
Nexive, a seguito della pronuncia resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite in punto di nullità della notificazione (Cass. civ., SS.UU., sentenza 10.01.2020, n. 299). Quindi, l'avvenuta proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, con cui è stata eccepita la nullità della notificazione dell'atto di pignoramento, ha esplicato effetto sanante della stessa nullità (Cass. civ.
n. 11290/2020).
3 - In terzo luogo, è da rilevare che il debitore ha proposto motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. che investono la validità e l'efficacia della notificazione delle cartelle esattoriali, aventi ad oggetto crediti di natura tributaria, iscritti a titolo di I.r.p.e.f. e di I.v.a. (nn.
09720170052979922000, 09720170106076652000 e 09720170137500140000), come da estratto di ruolo depositato in atti dall' . Per l'effetto, è da rilevare in via Controparte_1 pregiudiziale, in accoglimento dell'eccezione dell' convenuta e, in Controparte_1 ogni caso, d'ufficio, l'insussistenza della giurisdizione in capo a questo Tribunale, quale giudice ordinario, e l'appartenenza della giurisdizione al giudice tributario a conoscere ed a decidere i motivi di opposizione agli atti esecutivi dedotti dall'attore in punto di nullità derivata dell'atto di pignoramento per omessa o per invalida ed inefficace notificazione degli atti presupposti, ossia delle suddette cartelle esattoriali nn. 09720170052979922000, 09720170106076652000 e
09720170137500140000, in quanto recanti crediti tributari, con conseguente inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 57, co. 1, lett. b), d.P.R. n. 602/73, alla luce delle pronunce rese a Sezioni Unite dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., ss.uu., sentenza
05.06.2017, n. 13913, che ha sposato l'indirizzo già abbracciato da Cass. civ., ss.uu., sentenza
05.07.2011, n. 14667; Cass. civ., ss.uu., sentenza 26.09.2017 – 23.10.2017, n. 24965).
5 4 - Infine, è infondato nel merito e va rigettato il motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. proposto sotto il profilo della nullità dell'atto di pignoramento emesso da concessionario incompetente per territorio, in violazione dell'art. 46 d.P.R. n. 602/73, atteso che,
a seguito e per effetto dello scioglimento delle società del Gruppo e della cancellazione CP_4
d'ufficio delle stesse società dal registro delle imprese, e, quindi, del subentro ad esse dell'
[...]
, quale ente pubblico economico, avente la propria sede legale in Roma, Controparte_5
a decorrere dal 01.07.2017, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, , il servizio di riscossione delle entrate nell'intero territorio nazionale è svolto unicamente dalla stessa . Controparte_5
5 - Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
Al fine della liquidazione del compenso di avvocato sono da applicare i valori tabellari previsti per il giudizio di cognizione ordinaria nel d.m. Giustizia n. 55/2014, così come modificato con il d.m. n. 37/2018 e, in ultimo, con il d.m. n. 147/2022, e, segnatamente, i valori medi per le fasi di studio della controversia, di introduzione della causa e di decisione della stessa ed i valori minimi previsti per la fase di trattazione ed istruttoria, alla luce del deposito di memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e del mancato svolgimento di attività istruttoria;
valori, questi, tutti compresi nello scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, in base all'ammontare del credito costituente oggetto dell'esecuzione esattoriale (euro 107.175,44). Diversamente, è da dichiarare il non luogo a provvedere sulle spese di lite rispetto alla convenuta contumace, non CP_2 avendo quest'ultima, terzo pignorato, dato causa all'opposizione agli atti esecutivi.
6 - La domanda di accertamento della responsabilità processuale aggravata per lite temeraria di ex art. 96 c.p.c., avanzata dall' , è da respingere in Parte_1 Controparte_1 ragione dell'inconfigurabilità del presupposto oggettivo della soccombenza integrale, quanto meno in considerazione dell'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi per tempestività della relativa proposizione ex art. 617, co. 2, c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale civile di Roma – Sezione Terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c.; ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara in via pregiudiziale, in accoglimento dell'eccezione dell' Controparte_1 convenuta e, in ogni caso, d'ufficio, il difetto della giurisdizione in capo a questo Tribunale, quale giudice ordinario, e l'appartenenza della giurisdizione al giudice tributario a conoscere i motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., dedotti dall'attore in punto di nullità derivata dell'atto di pignoramento per omessa o per invalida ed inefficace notificazione delle cartelle esattoriali nn. 09720170052979922000, 09720170106076652000 e
09720170137500140000, sottese all'atto di pignoramento opposto, e, per l'effetto ed in
6 relazione ai suddetti motivi di opposizione, dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., ai sensi dell'art. 57, co. 1, lett. b), d.P.R. n. 602/73;
2) rigetta, nel merito, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. con riferimento agli altri motivi dedotti nell'atto di citazione;
3) condanna la parte attrice ed opponente, , a rifondere alla parte convenuta ed Parte_1 opposta costituita, le spese di lite che liquida in euro Controparte_1
11.268,00 per compenso di avvocato, oltre agli accessori di legge, se ed in quanto dovuti;
4) dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di lite rispetto alla parte convenuta ed opposta contumace, CP_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Luigi Guariniello
7