Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 18/03/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di BO NT
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente Dr.ssa Claudia De SAti Giudice Dr.ssa Giulia Orefice Giudice relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 23/2025 riservata in decisione l'11.03.2025 ex artt 127 ter e 473 bis.51 cpc, avente ad oggetto: separazione consensuale
T R A
nato a [...] il [...] ( e res. Parte_1 C.F._1 in via Puccini n. 25 -SA GE (VV), rappresentato, difeso e domiciliato in BO NT, alla Via Jan Palach, civico 41, presso lo Studio dell'Avv. Angelo Corrado Terranova, giusta procura in atti;
E
nata a [...] il [...] e res. in Parte_2 C.F._2
Via A. Gramsci n.
6 -SA GE (VV) rappresentata, difesa e domiciliata in Tropea (VV), presso lo studio dell'Avv. Maria Repice, giusta procura in atti
Nonché PM - sede – – interventore ex lege
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 14.01.2025 le parti - premesso di aver contratto matrimonio in SA GE (VV) il 16.08.2001 e che dall'unione nascevano quattro figli: (cl. Per_1
1
quindi, all'udienza tenuta in modalità sostitutiva ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con rimessione al Collegio per la decisione. Nel merito Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le parti, invero, hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi con impossibilità di prosecuzione della convivenza e hanno ribadito anche con le note di trattazione sostituiva, la volontà di non riconciliarsi. Sulle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria dimora ove riterrà opportuno, previa reciproca e tempestiva informazione di ogni spostamento di residenza o di abitazione si da essere reperibili per comunicazioni relative agli interessi della prole;
2. la casa coniugale sita in SA GE (VV) in via A. Gramsci n. 6, rimane nel possesso della Sig.ra che ne è l'esclusiva proprietaria e sulla quale il Sig. non avanza Parte_2 Parte_1 alcuna pretesa;
3. il Sig. ha già trasferito la propria residenza, di comune accordo con la Sig.ra Parte_1
in SA GE (VV) in via G. Puccini n. 25. Il sig. Gigliotti Parte_2
o AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI - 4. in relazione all'affidamento dei figli minori Persona_5 Persona_6 [...]
e i coniugi intendono adottare la formula dell'affidamento Per_7 Persona_8 congiunto;
pertanto, la potestà genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori tranne che per le questioni di ordinaria amministrazione;
entrambi i coniugi dichiarano inoltre di non consentire l'iscrizione dei figli minori sul passaporto e su ogni altro documento di espatrio.
o COLLOCAZIONE DELLA PROLE –
5. Stante il fatto che la sig.ra per motivi di lavoro è domiciliata a Bologna, i figli minori Pt_2
e avranno il Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 domicilio presso l'abitazione del padre, che ne sarà collocatario, sita in SA GE (VV) in via Giacomo Puccini n. 25 mentre la residenza rimarrà presso l'abitazione della madre sita in SAGE (VV) in via Antonio Gramsci n. 6, fatta salva diversa loro volontà entro la data di udienza di comparizione personale dei coniugi o di congiunta decisione di entrambi i genitori.
2 6. Si precisa che quando la sig.ra tornerà a vivere in Calabria i figli torneranno a vivere Pt_2 con lei presso l'abitazione coniugale in SA GE, via Antonio Gramsci n. 6, ed il padre potrà tenere con sé i figli secondo le modalità che verranno successivamente determinate di comune accordo.
o DIRITTO DI VISITA –
7. Stante l'attuale impiego della madre (insegnante a contratto annuale a Bologna) il padre potrà tenere con sé i figli minori presso il nuovo domicilio per tutta la durata del contratto della Sig.ra al fine di poterli accudire e seguirli adeguatamente anche con l'ausilio Parte_2
(all'occorrenza) dei nonni materni e paterni;
durante tale periodo la madre potrà tenere con sé presso l'abitazione coniugale i figli minori ogni qual volta si recherà in SA GE (VV), sin da ora il sig. presta consenso. Per_5
8. Durante i brevi periodi dell'anno in cui la Sig.ra non sarà impegnata con l'attività Pt_2 lavorativa a Bologna, i bambini saranno collocati presso l'abitazione della medesima;
durante tale periodo il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con l'altro genitore.
9. Stante il fatto che la madre, per motivi di lavoro, è domiciliata a Bologna, i figli minori trascorreranno con lei il periodo estivo (nei mesi di luglio e agosto). Il padre, previo accordo con la madre, potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo desideri, e comunque due fine settimana al mese alternati dal venerdì sera fino alla domenica sera. Nel caso in cui la sig.ra lavorasse Pt_2 in Calabria, nel periodo estivo i figli minori trascorreranno con i genitori tempi perfettamente equivalenti e precisamente: la prima e terza settimana di ogni mese dal lunedì mattina alla domenica sera con il padre;
la seconda e quarta settimana di ogni mese dal lunedì mattina alla domenica sera con la madre.
10. I figli minori e Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8
potranno trascorrere alternativamente con il padre o la madre i giorni di Natale e di
[...]
Pasqua, oppure – qualora tra i genitori si raggiungesse l'accordo – la vigilia con l'uno e la festività con l'altro, ovvero a pranzo con l'uno e a cena con l'altro; 11. I coniugi si impegnano a garantire ai figli il diritto a mantenere un rapporto equilibrato con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
o CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO –
12. Nel periodo in cui i figli minori saranno collocati presso la residenza del padre, la madre contribuirà al loro mantenimento mediante il versamento mensile di € 400,00, nonché al pagamento delle spese straordinarie degli stessi nella misura del 50% come per legge;
nel periodo
3 estivo (mesi di luglio e agosto) in cui i figli minori saranno collocati prevalentemente presso la residenza della madre, il padre contribuirà al loro mantenimento mediante il versamento mensile alla madre di € 300,00, nonché al pagamento delle spese straordinarie degli stessi nella misura del 50% come per legge
13. Il versamento verrà effettuato entro il 5° giorno di ogni mese aggiornato annualmente agli indici ISTAT;
detta somma dovrà essere corrisposta sin dalla sottoscrizione del presente accordo ed è soggetta a revisione nei tempi e nei modi già concordati tra le parti;
14. Le parti concordano che l'Assegno Unico venga erogato per intero al Sig. Parte_1 in quanto genitore collocatario dei figli minori.
15. I coniugi si impegnano a non pubblicare fotografie e immagini riguardanti i figli su Facebook, Instagram e altri “social network” e comunque in generale a non diffonderle.” Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di BO NT, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. ed alle condizioni concordate la separazione personale dei coniugi e - smg;
Parte_1 Parte_2
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA GE per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 2001, parte II, serie A n. 15);
B. compensa le spese
Così deciso in BO NT, nella Camera di Consiglio del 12.03.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Giulia Orefice Dott.ssa Gabriella Lupoli
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