TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/12/2025, n. 2477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2477 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 130/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 130/2021
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate telematicamente. Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico.
Il Giudice
dott. Francesca Salucci
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Salucci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 130/2021 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Cicion Parte_1
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Giampiero GALVAGNO Controparte_1 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte opponente ha formulato opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso provvisoriamente esecutivo n. 4364/2020 da Codesto Tribunale con il quale il Tribunale ha ingiunto alla “di Parte_1 pagare senza dilazione alla parte opponente la somma di € 7325,00 , oltre interessi come richiesti , oltre le spese della procedura, come liquidate.
IL decreto ingiuntivo si è fondato sul deposito delle fatture 1, 3 e 4 del 2020 emesse dal CP_1 verso la e alla luce della nota del 13 maggio 2020 (doc 6 fascicolo monitorio) nella quale la Parte_1 stessa opponente si limitava a contestare la sola fattura 5 nulla contestando delle altre 3 fatture che risultano azionate nel monitorio.
Inoltre aveva anche proceduto ad un pagamento parziale della fattura 1/2020. Pt_1
L'opposizione deve ritenersi infondata da un lato infatti negli stessi scritti difensivi la società opponente ha dedotto di non essere dovuto l'importo relativo alla fattura 3/2020 e semmai di doversi ridurre la somma dovuta al minor importo di euro 4.200,00; e ha formulato domanda riconvenzionale deducendo che il sig. avrebbe tenuto una condotta avente i presupposti della concorrenza CP_1
pagina 2 di 3 sleale e in particolare nell'avere intrattenuto, per tramite di altra società, rapporti diretti con la società
YA vendendone i prodotti a clienti della spacciandosi come consulente di quest'ultima Pt_1 anche dopo la cessazione del rapporto di collaborazione inter partes.
Orbene l'istruttoria espletata non ha fatto emergere quanto dedotto dalla parte opponente.
Risulta in atti infatti una nota della società che con la missiva del 13.05.2020 (doc 6 in fascicolo Pt_1 monitorio) contestando solo ed esclusivamente l'importo della fattura 5/2020 per euro 13.875,00 e quindi di fatto ammettendo la debenza per il residuo importo di euro 7.325,00.
Dall'escussione dei testi in particolare il teste ha dichiarato all'udienza del 13.10.2025 “conosco Tes_1 perché era un collaboratore della credo che fosse direttore commerciale e io produco CP_1 Pt_1 gelati e ho conosciuto in ragione del fatto che il sig.re (legale CP_1 Parte_2 rappresentante ) era concessionario dei su Roma e dintorni,” ed ancora “all'inizio Pt_1 Parte_3 ho sempre parlato con la e poi ho parlato con adr preciso che dopo la morte del Per_1 CP_1 sig.re la avvenuta a Gennaio 2020 ho continuato a parlare con . Per_1 CP_1
La domanda riconvenzionale parimenti non risulta provata alla luce delle dichiarazioni testimoniali e in particolare il teste e il teste nulla hanno riferito tale che si potesse ricondurre un'azione Tes_2 Tes_3 di concorrenza sleale e comunque i contatti “autonomi” del con YA sono stati CP_1 collocati temporalmente dal legale rappresentante di quest'ultima al mese di aprile 2020, a collaborazione con ampiamente conclusa, e comunque in assenza di qualunque patto di non Pt_1 concorrenza per il periodo successivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la parte opponente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione in quanto infondata e conferma per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto.
Rigetta la domanda riconvenzionale in quanto non provata.
Condanna altresì la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2500,00 oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico.
Velletri 10 dicembre 2025
Il Giudice dott. Francesca Salucci pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 130/2021
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate telematicamente. Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico.
Il Giudice
dott. Francesca Salucci
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Salucci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 130/2021 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Cicion Parte_1
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Giampiero GALVAGNO Controparte_1 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte opponente ha formulato opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso provvisoriamente esecutivo n. 4364/2020 da Codesto Tribunale con il quale il Tribunale ha ingiunto alla “di Parte_1 pagare senza dilazione alla parte opponente la somma di € 7325,00 , oltre interessi come richiesti , oltre le spese della procedura, come liquidate.
IL decreto ingiuntivo si è fondato sul deposito delle fatture 1, 3 e 4 del 2020 emesse dal CP_1 verso la e alla luce della nota del 13 maggio 2020 (doc 6 fascicolo monitorio) nella quale la Parte_1 stessa opponente si limitava a contestare la sola fattura 5 nulla contestando delle altre 3 fatture che risultano azionate nel monitorio.
Inoltre aveva anche proceduto ad un pagamento parziale della fattura 1/2020. Pt_1
L'opposizione deve ritenersi infondata da un lato infatti negli stessi scritti difensivi la società opponente ha dedotto di non essere dovuto l'importo relativo alla fattura 3/2020 e semmai di doversi ridurre la somma dovuta al minor importo di euro 4.200,00; e ha formulato domanda riconvenzionale deducendo che il sig. avrebbe tenuto una condotta avente i presupposti della concorrenza CP_1
pagina 2 di 3 sleale e in particolare nell'avere intrattenuto, per tramite di altra società, rapporti diretti con la società
YA vendendone i prodotti a clienti della spacciandosi come consulente di quest'ultima Pt_1 anche dopo la cessazione del rapporto di collaborazione inter partes.
Orbene l'istruttoria espletata non ha fatto emergere quanto dedotto dalla parte opponente.
Risulta in atti infatti una nota della società che con la missiva del 13.05.2020 (doc 6 in fascicolo Pt_1 monitorio) contestando solo ed esclusivamente l'importo della fattura 5/2020 per euro 13.875,00 e quindi di fatto ammettendo la debenza per il residuo importo di euro 7.325,00.
Dall'escussione dei testi in particolare il teste ha dichiarato all'udienza del 13.10.2025 “conosco Tes_1 perché era un collaboratore della credo che fosse direttore commerciale e io produco CP_1 Pt_1 gelati e ho conosciuto in ragione del fatto che il sig.re (legale CP_1 Parte_2 rappresentante ) era concessionario dei su Roma e dintorni,” ed ancora “all'inizio Pt_1 Parte_3 ho sempre parlato con la e poi ho parlato con adr preciso che dopo la morte del Per_1 CP_1 sig.re la avvenuta a Gennaio 2020 ho continuato a parlare con . Per_1 CP_1
La domanda riconvenzionale parimenti non risulta provata alla luce delle dichiarazioni testimoniali e in particolare il teste e il teste nulla hanno riferito tale che si potesse ricondurre un'azione Tes_2 Tes_3 di concorrenza sleale e comunque i contatti “autonomi” del con YA sono stati CP_1 collocati temporalmente dal legale rappresentante di quest'ultima al mese di aprile 2020, a collaborazione con ampiamente conclusa, e comunque in assenza di qualunque patto di non Pt_1 concorrenza per il periodo successivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto la parte opponente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione in quanto infondata e conferma per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto.
Rigetta la domanda riconvenzionale in quanto non provata.
Condanna altresì la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2500,00 oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico.
Velletri 10 dicembre 2025
Il Giudice dott. Francesca Salucci pagina 3 di 3