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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/10/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n.5671 del 2024 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1 e residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Domenico Carotenuto e con lo stesso elettivamente domiciliato in Boscotrecase (NA), alla Via Promiscua Ang. Via Pastrengo, n. 99
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso, come in atti CP_1 RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.10.2024, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato e di lavorare ancora alle dipendenze dell'azienda , come Controparte_2 operaio edile nel settore costruzioni;
che per le mansioni svolte aveva subito una progressiva compromissione dell'apparato osteoarticolare;
che presentava domanda amministrativa all' sede di Castellammare di Stabia, CP_1 al fine di vedersi riconoscere l'indennizzo del danno biologico;
che l' identificava la on il n° 518206049 del 14/07/2022 Gestione 120, CP_1 Pt_2 ed, in seguito all'espletamento di visita medico-legale, con provvedimento del 28/08/2022, accertava una menomazione dell'integrità psico-fisica in misura pari allo 08%. Tanto precisato, dedotta l' esistenza di un maggior grado di danno, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il signor relativamente alla Parte_1 domanda di M.P. inerente la patologia discale ha riportato un grado di menomazione in misura quantomeno superiore allo 08%, e per l'effetto, condannare l' , in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., al pagamento delle somme dovute a titolo di differenza del danno biologico, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
b) condannare l' , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione.” Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge. Disposta ctu medico legale, all'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
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********** In via preliminare, va rilevato che non vi è alcuna contestazione da parte dell' CP_1 circa la sussistenza del rapporto assicurativo, per cui la presente controversia si incentra unicamente sull'accertamento della misura del danno residuato al ricorrente dalla patologia in atti (“DEFICIT FUNZIONALE RACHIDE LOMBOSACRALE 8%”). Ciò premesso, è stata disposta un'indagine peritale. Il ctu ha concluso per il riconoscimento di un danno nella misura del 10% per deficit funzionale rachide LS, come da perizia in atti, alla quale integralmente si rinvia. Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici e sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico. L'indagine operata dall'esperto incaricato si presenta immune da censure logiche che ne possano inficiare l'esito conclusivo e può, pertanto, essere idonea a supportare il convincimento del Tribunale. Peraltro, le conclusioni rassegnate non sono state oggetto di specifica contestazione. Pertanto, il ricorso deve trovare parziale accoglimento con riconoscimento del danno nella misura del 10%, in conseguenza della malattia per cui è causa. Spese secondo soccombenza. Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che al ricorrente è derivato un danno biologico nella misura del 10%, in conseguenza della malattia per cui è causa e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del relativo indennizzo, detratto quanto già corrisposto, CP_1 oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo;
condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, CP_1 liquidate in € 2.540,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione;
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1 Si comunichi. Torre Annunziata, 6.10.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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