TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/09/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4942/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. FILIPPO PESCE Parte_1 P.IVA_1
Attrice opponente contro
(C.F. ), con l'avv. SILVIA DAL SANTO CP_1 P.IVA_2
Convenuta opposta
Oggetto: Vendita di cose mobili
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Giudice
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
1 Accertati i fatti di cui in parte narrativa, dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna attrice opponente alla e, conseguentemente, revocare e/o dichiarare nullo il decreto CP_1 ingiuntivo opposto.
Spese e compenso per l'attività difensiva integralmente rifusi.
IN VIA RICONVENZIONALE PRINCIPALE
Accertati i fatti di cui in parte narrativa e conseguentemente le gravi inadempienze della accertati i danni arrecati alla condannare la al risarcimento CP_1 Parte_1 CP_1 della somma di euro 19.500,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di danni patrimoniali, oltre alla somma da liquidarsi in via equitativa a titolo di danni non patrimoniali.
In ogni caso revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e rigettarsi la domanda, nel merito, di pagamento dell'importo di euro 17.494,69.
Spese e compenso per l'attività difensiva integralmente rifusi.
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuto un credito a favore delle convenuta opposta, accertati i fatti di cui in narrativa e conseguentemente le gravi inadempienze della CP_1 accertati i danni arrecati alla condannare la al risarcimento della somma Parte_1 CP_1 di euro 19.500,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di danni patrimoniali, oltre alla somma da liquidarsi in via equitativa a titolo di danni non patrimoniali e porre l'eventuale credito riconosciuto a favore di in compensazione con quanto dovuto a CP_1 titolo di risarcitorio alla CP_2
In ogni caso revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e rigettarsi la domanda, nel merito, di pagamento dell'importo di euro 17.494,69.
Spese e compenso per l'attività difensiva integralmente rifusi
Per parte convenuta
2 1) Rigettarsi tutte le domande avversarie in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto;
2) Confermare il decreto ingiuntivo opposto ed in ogni caso condannare Parte_1
(CF ), con sede in Via Gemona 2/A, Udine (UD), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, a pagare a a somma di € 17.494,69, ovvero quella CP_1 ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori ex d.lgs 231/2002 sino al saldo effettivo;
3) In ogni caso disporre la compensazione qualora risultassero sussistenti rispettive poste attive.
4) Spese di causa e del monitorio integralmente rifuse;
MOTIVAZIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1428/22 del 28.7.2022 questo Tribunale ha intimato a di Parte_1 pagare a l'importo di € 17.494,69, oltre ad interessi e spese. CP_1
Il credito dedotto da si riferisce, per € 7.049,08, a capi di abbigliamento che la CP_1 ricorrente ha fornito all'ingiunta e per i quali sono state emesse le fatture nn. 480/20, 481/20,
612/20, 51/21 e 158/21, solo parzialmente pagate dall'acquirente. Per il resto (€ 10.494,69), il credito dell'odierna opposta attiene ai capi di abbigliamento che ha ordinato il Parte_1
21.1.2021 e che ha messo a disposizione dell'acquirente ad agosto 2021 ma ha CP_1 omesso di consegnare, adducendo che l'acquirente avrebbe lasciato ineseguito il piano di rientro concordato per i debiti pregressi.
Con citazione notificata il 26.9.2022, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 deducendo di avere legittimamente sospeso il pagamento delle somme dovute in forza dell'art. 1460 c.c., avendo mancato di consegnare i capi ordinati nel gennaio 2021, la cui CP_1 consegna era prevista nell'agosto 2021. La mancata fornitura della merce richiesta avrebbe messo l'opponente, che gestisce un negozio di abbigliamento ad Udine, nella condizione di non disporre di articoli da porre in vendita, con conseguente danno patrimoniale per il mancato ricavo ottenuto e danno di immagine. Ha pertanto chiesto che il decreto ingiuntivo opposto venisse revocato e
3 che il Tribunale accertasse l'insussistenza di ogni debito dell'attrice verso la convenuta, condannando quest'ultima a risarcire i danni cagionati a In via subordinata, ha Parte_1 chiesto che il credito risarcitorio dedotto venisse posto in compensazione con l'eventuale credito riconosciuto in capo alla controparte.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo. CP_1
Le parti hanno precisato le conclusioni e, in seguito, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
Ragioni della decisione
L'opponente contesta di essere debitrice delle somme ingiunte. Quanto ad € 7.049,08 - somma che corrisponde al saldo del prezzo che l'attrice non ha corrisposto per forniture che ha ricevuto - eccepisce, ai sensi dell'art. 1460 c.c., di avere sospeso l'adempimento in reazione al mancato adempimento da parte della convenuta dell'obbligo di consegnare i capi della collezione per la stagione invernale 2021/2022, ordinati il 21.1.2021. Quanto all'importo di € 10.494,69, l'attrice osserva che la merce, corrispondente a quella di cui all'ordine del 21.1.2021 appena citato, non è stata consegnata, mentre gli accordi tra le parti prevedevano l'emissione di cinque ricevute bancarie con cadenza mensile da novembre 2021 a marzo 2022.
non nega di avere omesso di consegnare la merce di cui al contratto 21.1.2021 ma CP_1 giustifica tale fatto in considerazione del mancato rispetto da parte dell'acquirente degli impegni di pagamento assunti secondo un piano concordato nel febbraio 2021.
Entrambe le parti, quindi, invocano l'art. 1460 c.c., addebitandosi reciprocamente un inadempimento colpevole rispetto agli impegni contrattualmente assunti e giustificando la mancata esecuzione di una parte delle proprie obbligazioni come legittima reazione all'inadempimento della controparte. In simili fattispecie è necessario “procedere ad una valutazione comparativa degli opposti adempimenti avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva
4 incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse”
(Cass. n. 11430/06, rv. 589056; n. 14030/25, rv. 674749). Va perciò individuato, in relazione ai richiamati parametri, quale tra le due parti si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e abbia causato la reazione della controparte, alterando il sinallagma contrattuale (Cass.
n. 13627/17, rv. 644328); una volta chiarito quale tra le due parti ha posto in essere l'inadempimento che ha alterato tale equilibrio, deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione (Cass. n. 13827/19, rv. 654177). In tal senso assume rilievo la valutazione della gravità degli inadempimenti, perché, in presenza di un inadempimento di scarsa importanza, il rifiuto della controparte di adempiere alla propria obbligazione andrebbe considerato come contrario a buona fede e, quindi, non giustificato ai sensi dell'art. 1460 c.c.
(Cass. n. 22626/16, rv. 642966).
Risulta documentalmente che la venditrice, a fronte di alcuni insoluti della compratrice rispetto a ricevute bancarie scadute, avesse concesso alla stessa, a seguito di uno scambio di messaggi di posta dell'11.2.2021, una ridefinizione dei termini di pagamento, secondo un piano di rientro concordato. Ciò è avvenuto dopo che aveva accettato da l'ordine del CP_1 Parte_1
21.1.2021, la cui esecuzione era prevista per agosto 2021. Prima di tale data l'attrice avrebbe dovuto onorare le scadenze del piano di rientro relativo alla collezione dell'anno precedente, ma tali pagamenti non sono stati integralmente effettuati, restando a carico dell'attrice un residuo debito di € 7.049,08. Ciò ha legittimato il rifiuto di adempiere opposto da in relazione CP_1 al contratto del 21.1.2021. L'inadempimento di non può essere considerato di Parte_1 scarsa importanza, posto che esso ha avuto ad oggetto un piano di rientro concordato a seguito di pregressi mancati pagamenti. A fronte di un debitore insolvente rispetto ad un piano di rientro concordato per debiti già scaduti in precedenza, la reazione della convenuta, timorosa di non ricevere il prezzo neppure con riguardo alle programmate consegne di agosto 2021, appare conforme a buona fede, così come risulta legittima la pretesa della creditrice di avvalersi delle facoltà riconosciutele dall'art. 1186 c.c. e di pretendere quindi l'immediato pagamento del prezzo per i contratti stipulati.
5 Con riguardo al contratto concluso il 21.1.2021, rispetto al quale nessuna delle due parti ha chiesto la risoluzione, è fondata la pretesa del venditore di ricevere il prezzo pattuito, non essendovi ragione di dubitare che la manifestazione di disponibilità della venditrice a dare esecuzione ai propri obblighi (esecuzione sospesa solo in ragione dell'inadempimento del compratore) non corrisponda a verità. In presenza di un contratto di compravendita validamente concluso, ed essendo la compratrice decaduta dal beneficio del termine originariamente pattuito, sussiste il diritto attuale della venditrice a percepire il prezzo della vendita, mentre parte opponente non ha svolto domanda, nemmeno subordinata, volta ad ottenere la condanna della controparte all'esecuzione del contratto.
Posto che la convenuta non ha commesso alcun illecito contrattuale, la domanda di risarcimento spiegata dall'attrice va rigettata.
Conclusioni e spese
Il decreto ingiuntivo va confermato integralmente.
Segue al rigetto dell'opposizione la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite, liquidate, come in dispositivo, in coerenza con il valore e la complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1428/22;
2) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 5.838,55, di Parte_1 CP_1 cui € 5.077,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 26 settembre 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. FILIPPO PESCE Parte_1 P.IVA_1
Attrice opponente contro
(C.F. ), con l'avv. SILVIA DAL SANTO CP_1 P.IVA_2
Convenuta opposta
Oggetto: Vendita di cose mobili
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Giudice
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
1 Accertati i fatti di cui in parte narrativa, dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna attrice opponente alla e, conseguentemente, revocare e/o dichiarare nullo il decreto CP_1 ingiuntivo opposto.
Spese e compenso per l'attività difensiva integralmente rifusi.
IN VIA RICONVENZIONALE PRINCIPALE
Accertati i fatti di cui in parte narrativa e conseguentemente le gravi inadempienze della accertati i danni arrecati alla condannare la al risarcimento CP_1 Parte_1 CP_1 della somma di euro 19.500,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di danni patrimoniali, oltre alla somma da liquidarsi in via equitativa a titolo di danni non patrimoniali.
In ogni caso revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e rigettarsi la domanda, nel merito, di pagamento dell'importo di euro 17.494,69.
Spese e compenso per l'attività difensiva integralmente rifusi.
IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuto un credito a favore delle convenuta opposta, accertati i fatti di cui in narrativa e conseguentemente le gravi inadempienze della CP_1 accertati i danni arrecati alla condannare la al risarcimento della somma Parte_1 CP_1 di euro 19.500,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di danni patrimoniali, oltre alla somma da liquidarsi in via equitativa a titolo di danni non patrimoniali e porre l'eventuale credito riconosciuto a favore di in compensazione con quanto dovuto a CP_1 titolo di risarcitorio alla CP_2
In ogni caso revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e rigettarsi la domanda, nel merito, di pagamento dell'importo di euro 17.494,69.
Spese e compenso per l'attività difensiva integralmente rifusi
Per parte convenuta
2 1) Rigettarsi tutte le domande avversarie in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto ed in diritto;
2) Confermare il decreto ingiuntivo opposto ed in ogni caso condannare Parte_1
(CF ), con sede in Via Gemona 2/A, Udine (UD), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, a pagare a a somma di € 17.494,69, ovvero quella CP_1 ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori ex d.lgs 231/2002 sino al saldo effettivo;
3) In ogni caso disporre la compensazione qualora risultassero sussistenti rispettive poste attive.
4) Spese di causa e del monitorio integralmente rifuse;
MOTIVAZIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1428/22 del 28.7.2022 questo Tribunale ha intimato a di Parte_1 pagare a l'importo di € 17.494,69, oltre ad interessi e spese. CP_1
Il credito dedotto da si riferisce, per € 7.049,08, a capi di abbigliamento che la CP_1 ricorrente ha fornito all'ingiunta e per i quali sono state emesse le fatture nn. 480/20, 481/20,
612/20, 51/21 e 158/21, solo parzialmente pagate dall'acquirente. Per il resto (€ 10.494,69), il credito dell'odierna opposta attiene ai capi di abbigliamento che ha ordinato il Parte_1
21.1.2021 e che ha messo a disposizione dell'acquirente ad agosto 2021 ma ha CP_1 omesso di consegnare, adducendo che l'acquirente avrebbe lasciato ineseguito il piano di rientro concordato per i debiti pregressi.
Con citazione notificata il 26.9.2022, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 deducendo di avere legittimamente sospeso il pagamento delle somme dovute in forza dell'art. 1460 c.c., avendo mancato di consegnare i capi ordinati nel gennaio 2021, la cui CP_1 consegna era prevista nell'agosto 2021. La mancata fornitura della merce richiesta avrebbe messo l'opponente, che gestisce un negozio di abbigliamento ad Udine, nella condizione di non disporre di articoli da porre in vendita, con conseguente danno patrimoniale per il mancato ricavo ottenuto e danno di immagine. Ha pertanto chiesto che il decreto ingiuntivo opposto venisse revocato e
3 che il Tribunale accertasse l'insussistenza di ogni debito dell'attrice verso la convenuta, condannando quest'ultima a risarcire i danni cagionati a In via subordinata, ha Parte_1 chiesto che il credito risarcitorio dedotto venisse posto in compensazione con l'eventuale credito riconosciuto in capo alla controparte.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo. CP_1
Le parti hanno precisato le conclusioni e, in seguito, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
Ragioni della decisione
L'opponente contesta di essere debitrice delle somme ingiunte. Quanto ad € 7.049,08 - somma che corrisponde al saldo del prezzo che l'attrice non ha corrisposto per forniture che ha ricevuto - eccepisce, ai sensi dell'art. 1460 c.c., di avere sospeso l'adempimento in reazione al mancato adempimento da parte della convenuta dell'obbligo di consegnare i capi della collezione per la stagione invernale 2021/2022, ordinati il 21.1.2021. Quanto all'importo di € 10.494,69, l'attrice osserva che la merce, corrispondente a quella di cui all'ordine del 21.1.2021 appena citato, non è stata consegnata, mentre gli accordi tra le parti prevedevano l'emissione di cinque ricevute bancarie con cadenza mensile da novembre 2021 a marzo 2022.
non nega di avere omesso di consegnare la merce di cui al contratto 21.1.2021 ma CP_1 giustifica tale fatto in considerazione del mancato rispetto da parte dell'acquirente degli impegni di pagamento assunti secondo un piano concordato nel febbraio 2021.
Entrambe le parti, quindi, invocano l'art. 1460 c.c., addebitandosi reciprocamente un inadempimento colpevole rispetto agli impegni contrattualmente assunti e giustificando la mancata esecuzione di una parte delle proprie obbligazioni come legittima reazione all'inadempimento della controparte. In simili fattispecie è necessario “procedere ad una valutazione comparativa degli opposti adempimenti avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva
4 incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse”
(Cass. n. 11430/06, rv. 589056; n. 14030/25, rv. 674749). Va perciò individuato, in relazione ai richiamati parametri, quale tra le due parti si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e abbia causato la reazione della controparte, alterando il sinallagma contrattuale (Cass.
n. 13627/17, rv. 644328); una volta chiarito quale tra le due parti ha posto in essere l'inadempimento che ha alterato tale equilibrio, deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione (Cass. n. 13827/19, rv. 654177). In tal senso assume rilievo la valutazione della gravità degli inadempimenti, perché, in presenza di un inadempimento di scarsa importanza, il rifiuto della controparte di adempiere alla propria obbligazione andrebbe considerato come contrario a buona fede e, quindi, non giustificato ai sensi dell'art. 1460 c.c.
(Cass. n. 22626/16, rv. 642966).
Risulta documentalmente che la venditrice, a fronte di alcuni insoluti della compratrice rispetto a ricevute bancarie scadute, avesse concesso alla stessa, a seguito di uno scambio di messaggi di posta dell'11.2.2021, una ridefinizione dei termini di pagamento, secondo un piano di rientro concordato. Ciò è avvenuto dopo che aveva accettato da l'ordine del CP_1 Parte_1
21.1.2021, la cui esecuzione era prevista per agosto 2021. Prima di tale data l'attrice avrebbe dovuto onorare le scadenze del piano di rientro relativo alla collezione dell'anno precedente, ma tali pagamenti non sono stati integralmente effettuati, restando a carico dell'attrice un residuo debito di € 7.049,08. Ciò ha legittimato il rifiuto di adempiere opposto da in relazione CP_1 al contratto del 21.1.2021. L'inadempimento di non può essere considerato di Parte_1 scarsa importanza, posto che esso ha avuto ad oggetto un piano di rientro concordato a seguito di pregressi mancati pagamenti. A fronte di un debitore insolvente rispetto ad un piano di rientro concordato per debiti già scaduti in precedenza, la reazione della convenuta, timorosa di non ricevere il prezzo neppure con riguardo alle programmate consegne di agosto 2021, appare conforme a buona fede, così come risulta legittima la pretesa della creditrice di avvalersi delle facoltà riconosciutele dall'art. 1186 c.c. e di pretendere quindi l'immediato pagamento del prezzo per i contratti stipulati.
5 Con riguardo al contratto concluso il 21.1.2021, rispetto al quale nessuna delle due parti ha chiesto la risoluzione, è fondata la pretesa del venditore di ricevere il prezzo pattuito, non essendovi ragione di dubitare che la manifestazione di disponibilità della venditrice a dare esecuzione ai propri obblighi (esecuzione sospesa solo in ragione dell'inadempimento del compratore) non corrisponda a verità. In presenza di un contratto di compravendita validamente concluso, ed essendo la compratrice decaduta dal beneficio del termine originariamente pattuito, sussiste il diritto attuale della venditrice a percepire il prezzo della vendita, mentre parte opponente non ha svolto domanda, nemmeno subordinata, volta ad ottenere la condanna della controparte all'esecuzione del contratto.
Posto che la convenuta non ha commesso alcun illecito contrattuale, la domanda di risarcimento spiegata dall'attrice va rigettata.
Conclusioni e spese
Il decreto ingiuntivo va confermato integralmente.
Segue al rigetto dell'opposizione la condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite, liquidate, come in dispositivo, in coerenza con il valore e la complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1428/22;
2) condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 5.838,55, di Parte_1 CP_1 cui € 5.077,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 26 settembre 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
6