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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 13/05/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 636/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 636/2024 promossa da:
c.f. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso il Difensore NARBONA ALBERTO
ATTORE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Indirizzo CP_1 P.IVA_1
Telematico presso il Difensore FERRI FEDERICA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c. Omesso il fatto per brevità.
1. Il ricorrente ha chiesto al Tribunale di “una volta accertata e dichiarata la violazione dell'obbligo di cui all'art. 15, comma 1, del Regolamento UE 2016/679, da parte della società
, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. con sede CP_1 P.IVA_1 legale in via Caorsana n. 11 – 20122 Piacenza (PC), ordinare a quest'ultima di riscontrare
l'istanza di accesso ai propri dati personali formulata dal sig. con pec del Parte_1
6.10.2023 e sollecitata con pec del 29.01.2024, confermando che sia o meno in corso un trattamento dei suoi dati personali e consegnando, in caso di risposta affermativa, al medesimo sig. copia di tali dati personali, con indicazione dell'identità e dei dati di Parte_1
contatto del titolare del trattamento, delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, e degli eventuali destinatari a cui i dati personali sono stati comunicati”.
La resistente ha riscontrato l'istanza predetta in corso di causa – e solo a causa di due errori del ricorrente: averla inviata non al soggetto pubblicamente designato dalla resistente, ma direttamente alla stessa;
ed averla inviato mediante un sito web
(quello apparentemente riconducibile all'avv. Narbona) segnalato come sospetto e dunque bloccato, il che avrebbe dissuaso chiunque dal dar seguito all'istanza –
fornendo risposta negativa ed informando pertanto il ricorrente che nessun suo dato personale era stato da lei trattato. Ne discende che l'interesse azionato è stato soddisfatto nelle more del giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Ricorrono i giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite, in ragione del principio di causalità (se l'istanza fosse stata ritualmente inviata, il contenzioso si sarebbe probabilmente evitato).
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Piacenza, 10 maggio 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 636/2024 promossa da:
c.f. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso il Difensore NARBONA ALBERTO
ATTORE
contro
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Indirizzo CP_1 P.IVA_1
Telematico presso il Difensore FERRI FEDERICA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c. Omesso il fatto per brevità.
1. Il ricorrente ha chiesto al Tribunale di “una volta accertata e dichiarata la violazione dell'obbligo di cui all'art. 15, comma 1, del Regolamento UE 2016/679, da parte della società
, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. con sede CP_1 P.IVA_1 legale in via Caorsana n. 11 – 20122 Piacenza (PC), ordinare a quest'ultima di riscontrare
l'istanza di accesso ai propri dati personali formulata dal sig. con pec del Parte_1
6.10.2023 e sollecitata con pec del 29.01.2024, confermando che sia o meno in corso un trattamento dei suoi dati personali e consegnando, in caso di risposta affermativa, al medesimo sig. copia di tali dati personali, con indicazione dell'identità e dei dati di Parte_1
contatto del titolare del trattamento, delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali, e degli eventuali destinatari a cui i dati personali sono stati comunicati”.
La resistente ha riscontrato l'istanza predetta in corso di causa – e solo a causa di due errori del ricorrente: averla inviata non al soggetto pubblicamente designato dalla resistente, ma direttamente alla stessa;
ed averla inviato mediante un sito web
(quello apparentemente riconducibile all'avv. Narbona) segnalato come sospetto e dunque bloccato, il che avrebbe dissuaso chiunque dal dar seguito all'istanza –
fornendo risposta negativa ed informando pertanto il ricorrente che nessun suo dato personale era stato da lei trattato. Ne discende che l'interesse azionato è stato soddisfatto nelle more del giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Ricorrono i giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite, in ragione del principio di causalità (se l'istanza fosse stata ritualmente inviata, il contenzioso si sarebbe probabilmente evitato).
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Piacenza, 10 maggio 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 3 di 3