Sentenza 14 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 14/03/2026, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00526/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00524/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 524 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dai signori GI CC, LI SC, ST TR, EP D’LO, AN IR, BE HE, AS TO e UR SA, rappresentati e difesi dall’avvocato Alessandro Cassiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente pro tempore , il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , e il Comando generale della DI di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
del diritto dei ricorrenti alla riparametrazione ed al ricalcolo della retribuzione per ogni ora di prestazione di lavoro straordinario, con inclusione nella determinazione della retribuzione-parametro ai fini della determinazione della misura della retribuzione dovuta per lavoro straordinario, della indennità pensionabile, avente natura intrinsecamente e strettamente retributiva, nonché del diritto a percepire le somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, maturate e non corrisposte, previo ricalcolo della retribuzione a tale titolo dovuta con inclusione nella determinazione della retribuzione-parametro della indennità mensile pensionabile, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento del dovuto;
per la disapplicazione dell’art. 22 del d.P.R. n. 39/2018, dell’art. 45, co. 1, del d.lgs. n. 95/2017 e, nei limiti di quanto occorrente, dell’art. 12 del d.P.R. n. 184/2010, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con l’art. 43 della legge n. 121/1981, nonché per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, nonché per contrasto con il principio di ragionevolezza, con il principio di non contraddittorietà e di omogeneità;
per la delibazione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 del d.P.R. n. 39/2018, dell’art. 45, co. 1, del d.lgs. n. 95/2017, che ha modificato la disposizione che precede, e, nei limiti di quanto occorrente, dell’art. 12 del d.P.R. n. 184/2010, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, per violazione dei principi di ragionevolezza, di non contraddittorietà e di omogeneità, ritenendosi la questione di legittimità rilevante e non manifestamente infondata;
e per la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario espletato e non congruamente remunerato, previo ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario maturata, in ragione della riparametrazione da operare considerando l’indennità mensile pensionabile o a prescindere dalla medesima circostanza (per il periodo 1.10.2017-31.12.2017), anche ed eventualmente a prescindere dalla inclusione della detta indennità nella retribuzione-parametro;
e per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 1.12.2025
del diritto dei ricorrenti alla riparametrazione e al ricalcolo della retribuzione alla quale hanno titolo per ogni ora di prestazione di lavoro straordinario, con inclusione nella determinazione della retribuzione-parametro, da usare per la determinazione della misura della retribuzione dovuta per lavoro straordinario, della indennità pensionabile, avente natura intrinsecamente e strettamente retributiva, nonché per l’accertamento del diritto a percepire le somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario maturate e non corrisposte, previo ricalcolo della retribuzione a tale titolo dovuta con inclusione nella retribuzione-parametro della indennità mensile pensionabile e conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento del dovuto;
per la disapplicazione
- dell’art. 22 del d.P.R. n. 39/2018 e dell’art. 38 del d.P.R. n. 57/2022 (decreti di recepimento degli accordi sindacali per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e dei provvedimenti di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare), salvo ulteriori disposizioni collegate, per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che in relazione agli artt. 5 e 6 della Carta sociale europea, nonché per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost. e con l’art. 43 della legge n. 121/1981, nonché per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost.;
- dell’art. 2, co. 1, lett. B, del d.lgs. n. 195/1995 e degli artt. 4 e 7 dello stesso decreto, salvo altri, per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sia agli artt. 5 e 6 della Carta sociale europea, nonché per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost.;
- dell’art. 45, co. 1, del d.lgs. n. 95/2017 e, nei limiti di quanto occorrente, dell’art. 12 del d.P.R. n. 184/2010, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con l’art. 43 della legge n. 121/1981, nonché per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione e per violazione dei principi di ragionevolezza, di non contraddittorietà e di omogeneità;
con contestuale istanza di delibazione della questione di legittimità costituzionale, ritenendosi la questione rilevante e non manifestamente infondata:
- dell’art. 2, c. 1, lettera B, del d.lgs. n. 195/1995 e degli artt. 4 e 7 dello stesso decreto per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che agli artt. 5 e 6 della Carta sociale europea, nonché per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost.;
- dell’art. 45, co. 1, del d.lgs. n. 95/2017 e, nei limiti di quanto occorrente, dell’art. 12 del d.P.R. n. 184/2010, salvo ulteriori disposizioni, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, per violazione dei principi di ragionevolezza, di non contraddittorietà e di omogeneità;
e per la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario espletato negli ultimi cinque anni antecedenti la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio e non congruamente remunerato, previo ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario maturata mediante riparametrazione in ragione della considerazione dell’indennità mensile pensionabile nella retribuzione-parametro nonché, con riferimento al periodo 1.10.2017-31.12.2017, anche ed eventualmente a prescindere dalla inclusione della detta indennità nella retribuzione-parametro;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Comando generale della DI di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il dott. ID De AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Gli odierni ricorrenti, tutti appartenenti ai ruoli dei sottufficiali della DI di Finanza in servizio nel territorio regionale toscano, si sono rivolti a questo Tribunale amministrativo regionale per l’accertamento del loro diritto alla riparametrazione ed al ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario, previa disapplicazione dell’art. 22 del d.P.R. n. 39/2018, dell’art. 45, co. 1, del d.lgs. n. 95/2017 e dell’art. 12 del d.P.R. n. 184/2010 o promuovimento della questione di legittimità costituzionale delle stesse disposizioni, e computo, nella retribuzione-parametro per la determinazione della retribuzione per lavoro straordinario, dell’indennità pensionabile di cui all’art. 43 della legge n. 121/1981, con condanna dell’Amministrazione datrice di lavoro al pagamento delle somme dovute per gli ultimi cinque anni antecedenti alla proposizione del ricorso a titolo di retribuzione per lavoro straordinario come sopra ricalcolata.
2. – Con il loro ricorso, notificato il 22.04.2022 e depositato il 27.04.2022, gli istanti, dopo un ampio excursus sul quadro normativo di riferimento (lettere A e B della parte in diritto), affidano le proprie doglianze a tre motivi, rubricati con le lettere C, D ed E.
Con il primo motivo (lett. C) viene dedotta la violazione degli artt. 43, co. 3, 14 e 16, e 43- bis della legge n. 121/1981: premesso che la mancata inclusione della indennità pensionabile nella retribuzione-parametro ai fini del calcolo della retribuzione per lavoro straordinario era giustificata, in passato, dalle disposizioni dell’art. 6 del d.P.R. n. 69/1984 e, poi, da quelle di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 150/1987, la soppressione di dette disposizioni per effetto dei dd.P.R. nn. 163 e 164 del 2002 avrebbe imposto, secondo i ricorrenti, di applicare le disposizioni di cui all’art. 43 della legge n. 121/1981, e in particolare quelle di cui ai commi 3 e 14, con la conseguenza che l’indennità pensionabile avrebbe dovuto essere considerata, insieme allo stipendio del livello retribuivo, nella retribuzione-parametro ai fini del calcolo della retribuzione per il lavoro straordinario, avendo detta indennità natura non indennitaria o accessoria, ma propriamente retributiva, e concorrendo essa a comporre il trattamento stipendiale di base del dipendente finalizzato a remunerare le ordinarie prestazioni di servizio nello svolgimento dei compiti d’istituto; ne discenderebbe l’illegittimità per violazione delle norme in rubrica dei decreti di recepimento degli accordi di concertazione (art. 22 del d.P.R. n. 39/2018; art. 45, co. 1, del d.P.R. n. 95/2017; art. 12 del d.P.R. n. 184/2010) nella parte in cui non includono l’indennità pensionabile nella retribuzione-parametro utilizzata ai fini del calcolo della retribuzione per il lavoro straordinario, che, per tale ragione, andrebbero disapplicati ai fini della soddisfazione della pretesa dedotta in giudizio.
Con il secondo motivo (lett. D) viene dedotta la violazione dell’art. 36 della Costituzione e dell’art. 63, co. 3, della legge n. 121/1981: i ricorrenti, muovendo dalla premessa della sussistenza di un principio generale ed immanente all’ordinamento « relativo alla remunerabilità in misura maggiorata dell’ora di lavoro straordinario rispetto a quella per lavoro orario ordinario applicabile anche con riferimento alla prestazione di lavoro straordinario degli appartenenti alla DI di Finanza, per l’essere la particolare loro prestazione lavorativa particolarmente gravosa, rischiosa, fonte di disagio e soprattutto frutto di esecuzione di ordini di servizio posti a tutela di interessi pubblici e collettivi superiori », deducono che le disposizioni di cui all’art. 22 del d.P.R. n. 39/2018, all’art. 45, co. 1, del d.lgs. n. 95/2017 e dell’art. 12 del d.P.R. n. 184/2010, nella parte in cui non considerano l’indennità pensionabile nella retribuzione-parametro ai fini della determinazione della retribuzione per il lavoro straordinario, violerebbero l’art. 36 della Costituzione, che riconosce al lavoratore il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del suo lavoro, diritto che troverebbe espressa sanzione anche nell’art. 63, co. 3, della legge n. 121/1981 (secondo cui « la differenza tra l’orario fissato al primo comma e quello indicato nel comma successivo è retribuita come prestazione di lavoro straordinaria »), e che non ammetterebbe che il lavoro straordinario fosse remunerato in misura non congrua rispetto al lavoro ordinario, determinandosi altrimenti la conseguenza della mancata retribuzione di tutte le ore lavorate.
Con il terzo motivo (lett. E) viene dedotta la violazione dell’art. 3 della Costituzione e del principio di ragionevolezza: secondo i ricorrenti, le disposizioni di cui all’art. 22 del d.P.R. n. 39/2018, all’art. 45, co. 1, del d.lgs. n. 95/2017 e dell’art. 12 del d.P.R. n. 184/2010, nel disancorare la misura della retribuzione per il lavoro straordinario dai parametri di determinazione di quella per il lavoro ordinario, sarebbero irragionevoli ed in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, ponendosi in contraddizione con la finalità della remunerazione del lavoro straordinario, ontologicamente più gravoso di quello ordinario e ciononostante retribuito in misura inferiore rispetto a quest’ultimo, compromettendosi così i diritti retributivi con irragionevole bilanciamento, da parte del legislatore, dei vari principi costituzionali in materia.
3. – L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
4. – Nelle more del giudizio, essendo sopravvenuto il d.P.R. n. 57 del 2022 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale del 31.05.2022, n. 126), di recepimento dell’accordo sindacale per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento militare per il triennio 2019-2021, con atto di motivi aggiunti notificato e depositato in data 1.12.2025 i ricorrenti hanno esteso a questo decreto i motivi di doglianza già formulati con il ricorso introduttivo.
5. – Con memoria del 22.12.2025, l’Amministrazione resistente, oltre a contestare la fondatezza nel merito delle pretese dei ricorrenti, ha preliminarmente sollevato diverse eccezioni:
i) il ricorso sarebbe inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione, dal momento che esso investirebbe atti e scelte riconducibili alla sfera del potere politico e normativo dello Stato, esulando dal perimetro del sindacato giurisdizionale;
ii) secondo l’Amministrazione resistente, questo Tribunale amministrativo regionale sarebbe poi territorialmente incompetente, essendo invece competente il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in considerazione del fatto che oggetto del contendere sarebbe un comportamento della Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito del procedimento di formazione degli accordi di concertazione relativi alla disciplina degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego delle Forze di polizia ad ordinamento militare poi recepiti nei diversi decreti del Presidente della Repubblica impugnati;
iii) il ricorso sarebbe poi inammissibile perché la sede per la risoluzione della controversia non sarebbe quella giurisdizionale, bensì il procedimento di concertazione, atteso che gli importi destinati a remunerare il lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare sono determinati periodicamente nell’ambito di tali procedure in base alle risorse finanziarie disponibili per i rinnovi contrattuali;
iv) il ricorso sarebbe poi inammissibile per carenza di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti, giacché le pretese fatte valere in giudizio riguarderebbero elementi del trattamento economico del personale che costituiscono oggetto di provvedimenti normativi di recepimento degli esiti delle procedure di contrattazione e di concertazione, rispetto ai cui eventuali vizi i ricorrenti non avrebbero titolo ad agire giudizialmente;
v) ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso risiederebbe nella sua eccessiva genericità, non essendo state allegate, nemmeno nei loro tratti essenziali, le situazioni di fatto che connotano la posizione di ciascuno dei ricorrenti, con conseguente impossibilità della verifica in concreto del personale interesse ad agire di ciascuno di essi e dell’omogeneità e non confliggenza degli interessi dei singoli;
vi) infine, il ricorso sarebbe inammissibile perché le pretese fatte valere in giudizio farebbero riferimento a profili del trattamento economico che costituiscono oggetto di provvedimenti normativi – i decreti di recepimento dei provvedimenti di concertazione –, rispetto ai quali l’interesse dei singoli dipendenti sarebbe indiretto e riflesso, non potendo essi vantare un interesse diretto, concreto ed attualmente tutelabile in ordine all’avvio ed alla conclusione dei procedimenti negoziali destinati a sfociare nell’adozione dei succitati decreti del Presidente della Repubblica.
6. – In vista della discussione della causa, l’Amministrazione resistente ha depositato documenti e memoria.
7. – All’udienza pubblica del 5 febbraio 2026, le parti hanno discusso la causa, che è stata quindi trattenuta in decisione.
8. – I ricorrenti hanno agito in giudizio per fare valere il loro asserito diritto alla riparametrazione ed al ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario attraverso il computo, nella retribuzione-parametro per la determinazione della retribuzione per lavoro straordinario, dell’indennità pensionabile di cui all’art. 43 della legge n. 121/1981 e hanno chiesto la condanna dell’Amministrazione datrice di lavoro al pagamento delle somme dovute per gli ultimi cinque anni antecedenti alla proposizione del ricorso a titolo di retribuzione per lavoro straordinario come sopra ricalcolata.
É stata in tal modo proposto un giudizio relativo a una controversia relativa al rapporto di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. i) , cod. proc. amm. e dell’art. 63, co. 4, del d.lgs. n. 165/2001.
La circostanza che « gli attori non ricorrono avverso un atto della Pubblica amministrazione, richiedendone l’annullamento ovvero la modifica, bensì si rivolgono al Giudice amministrativo per vedersi riconosciuto il diritto al ricalcolo del compenso per lavoro straordinario » non può dunque determinare l’eccepito difetto assoluto di giurisdizione, avendo l’odierna controversia ad oggetto il riconoscimento del diritto invocato dai ricorrenti.
9. – La questione preliminare riguardante la competenza territoriale di questo Tribunale può ritenersi oramai superata per effetto dell’ordinanza n. 11654 del 29 dicembre 2022, con la quale il Consiglio di Stato, in una controversia del tutto analoga a quella dedotta nel presente giudizio, ha regolato la competenza nella materia di cui si discute declinandola in favore del Tribunale territoriale adito dal pubblico dipendente (in quel caso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento) in applicazione dell’art. 13, co. 2, cod. proc. amm., secondo il quale per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il Tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la loro sede di servizio.
Conseguentemente, anche questo Tribunale non può che ritenersi competente a decidere la controversia in oggetto, che riguarda personale della DI di Finanza in servizio nel territorio toscano (in argomento, si veda anche TAR Veneto, sez. IV, 15 novembre 2023, n. 1645).
10. – Non meritano condivisione le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa pubblica in relazione all’asserito difetto di legittimazione dei ricorrenti a far valere vizi o inadempimenti dell’obbligo di avvio e conclusione dei procedimenti negoziali di concertazione, legittimazione che, a tutto concedere, apparterrebbe solo alle organizzazioni sindacali.
A ben vedere, i ricorrenti si dolgono di vizi che, secondo la loro ricostruzione, infirmerebbero il procedimento di concertazione e l’atto di recepimento dei relativi esiti, invocando la disapplicazione dei decreti del Presidente della Repubblica al fine di ottenere l’accertamento del diritto al ricalcolo della retribuzione nel senso da loro invocato.
Sicché, ciò che viene in questione non è l’instaurazione o meno del procedimento negoziale, chiaramente prerogativa delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, bensì il vizio che deriverebbe da quanto erroneamente concertato in sede negoziale e successivamente recepito dall’atto regolamentare.
L’eccezione è dunque infondata e deve essere respinta.
11. – Quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione resistente per la mancata allegazione e documentazione delle situazioni di fatto che connotano la posizione di ciascuno dei ricorrenti onde consentire la verifica in concreto, per ognuno di essi, della sussistenza dell’interesse ad agire e dell’omogeneità e non confliggenza degli interessi dei singoli, deve osservarsi che l’omogeneità della posizione degli odierni istanti – alla luce del petitum e della causa petendi fatti valere in giudizio – è data dall’appartenere tutti costoro alla DI di Finanza con la qualifica di sottoufficiali e dal far valere analoghe situazioni di diritto soggettivo relativamente al ricalcolo del compenso per lavoro straordinario a ciascuno di essi rispettivamente spettante in ragione del computo dell’indennità pensionabile nella retribuzione-parametro.
Il rilievo della difesa pubblica, dunque, non incide tanto sull’ammissibilità del ricorso collettivo, quanto piuttosto sulla sua fondatezza sotto il profilo dell’assolvimento dell’onere della prova del fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio (cfr., in analoghe circostanze, TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 24 luglio 2023, n. 2464).
12. – Muovendo, dunque, dalla questione da ultimo accennata, deve rilevarsi che i ricorrenti hanno allegato in giudizio solo tabelle che, in termini del tutto astratti, riepilogano le differenze della remunerazione delle ore di lavoro straordinario per i singoli gradi e qualifiche di inquadramento del personale della DI di Finanza dal 2005 al 2021 alla luce della variabile costituita dalla considerazione o meno dell’indennità media pensionabile.
Non hanno fornito, invece, alcuna documentazione (buste paga, documentazione amministrativa e contabile o altro) relativa alle ore di lavoro straordinario effettivamente svolte da ciascuno, all’ammontare della retribuzione percepita ed all’importo dell’indennità pensionabile asseritamente escluso, per ognuno di loro, dalla retribuzione-parametro.
Dunque, a differenza di quanto avvenuto in altri analoghi giudizi (si veda ad es. TAR Valle d’Aosta, 13 marzo 2023, n. 15), la pretesa degli odierni ricorrenti all’accertamento del loro presunto diritto alla riparametrazione e al ricalcolo della retribuzione per ogni ora di prestazione di lavoro straordinario prestato nell’ultimo quinquennio non è sostenuta dal necessario corredo probatorio – il cui onere incombeva sugli stessi ricorrenti – atto a dimostrare la sussistenza, per ciascuno di loro, dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, ovvero la spettanza della pretesa creditoria e il quantum della stessa, non indicato nemmeno per approssimazione negli atti introduttivi del giudizio con riferimento ai singoli ricorrenti .
E invero, i ricorrenti si sono limitati a dichiarare nel ricorso introduttivo di aver prestato attività lavorativa oltre il normale orario d’obbligo, ma non hanno offerto documenti a dimostrazione dell’effettiva prestazione dello straordinario, neppure chiarendo quale tipologia di servizi sarebbero stati effettivamente svolti, a quanto ammonterebbero le dette ore di straordinario, con quale periodicità e durata esse sarebbero state svolte nell’ultimo quinquennio, quale sarebbe l’ammontare del compenso effettivamente percepito a tale titolo e quale l’importo dell’indennità pensionabile che si sarebbe dovuta computare nella retribuzione-parametro ai fini della determinazione della remunerazione del lavoro straordinario prestato.
Tanto basterebbe per ritenere infondati sia il ricorso che i motivi aggiunti per la mancanza di prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio dai ricorrenti.
Per contro, la pretesa all’accertamento pro futuro del diritto al ricalcolo del compenso per il lavoro straordinario mediante l’inclusione dell’indennità pensionabile nella retribuzione-parametro si appalesa inammissibile per carenza di interesse, sia perché fa riferimento a prestazioni lavorative non ancora rese, sia perché è volta alla verifica astratta di un elemento frazionario del diritto, non venuto concretamente ad esistenza in tutti i suoi elementi costitutivi, cui non corrisponde un concreto e attuale interesse alla statuizione da parte del giudice (cfr. TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 24 luglio 2023, n. 2464, che al riguardo cita Cass. civ., sez. lav., 4 maggio 2012, n. 6749).
Dalle suesposte considerazioni discende un primo profilo di infondatezza della domanda.
13. – Ad ogni modo, al rigetto del ricorso deve pervenirsi anche a seguito dell’esame delle censure articolate nell’atto introduttivo e nei motivi aggiunti.
Prendendo le mosse dal primo motivo del ricorso introduttivo (lett. C) e dal primo dei motivi aggiunti, il collegio condivide l’impostazione seguita dalla giurisprudenza che si è occupata della materia oggetto di causa (cfr., tra le tante, TRGA Trento, 20 dicembre 2023, n. 211; TAR Veneto, sez. IV, 15 novembre 2023, n. 1645; TAR Valle d’Aosta, 13 marzo 2023, n. 15; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 11 novembre 2022, n. 2892, e precedenti in esse citati), che ha evidenziato che la disposizione di rango primario invocata da parte ricorrente – l’art. 43 della legge n. 121/1981 – non trova più applicazione a mente dell’art. 9 del d.lgs. n. 195/1995, recante l’attuazione della delega di cui all’art. 2 della legge n. 216/1992 in materia di procedure per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate: il citato decreto legislativo ha, infatti, dettato una nuova disciplina organica per la definizione dei contenuti del rapporto di impiego, tra le altre, delle Forze di polizia ad ordinamento militare, stabilendo al contempo l’abrogazione delle « norme riguardanti le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e quelle riguardanti le Forze armate in contrasto con le disposizioni del presente decreto » (cfr. art. 9).
La nuova disciplina organica prevedeva, tra l’altro, che la materia del trattamento economico fondamentale e accessorio delle Forze di polizia ad ordinamento militare fosse oggetto di concertazione con i rispettivi organi di rappresentanza, i cui accordi sarebbero poi confluiti nei provvedimenti di recepimento con decreto presidenziale. Orbene, l’assetto del sistema retributivo scaturente dagli accordi precedenti aveva già sganciato la base di computo della retribuzione per lavoro straordinario dall’indennità pensionabile (v. art. 5 del d.P.R. n. 150/1987 e i successivi dd.P.R. nn. 359/1996, 254/1999 e 140/2001) e nel 2002 previde un cambio di paradigma per la retribuzione del lavoro straordinario con l’abbandono del meccanismo parametrico e la sua definitiva emancipazione secondo un sistema di indennità forfettarie sganciate dalla base di computo della retribuzione ordinaria (v. d.P.R. n. 164/2002).
Questo nuovo paradigma disciplinare rispondeva ad una chiara ed esplicita opzione regolatoria dell’ordinamento contrattuale ( rectius : concertativo) delle Forze di polizia ad ordinamento militare che rimpiazzò definitivamente la disciplina recata dalla legge n. 121 del 1981.
Invero, secondo quanto previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 195/1995, la determinazione del « trattamento economico fondamentale e accessorio » del personale di polizia ad ordinamento militare è rimesso, senza alcun limite quanto al contenuto, alla « concertazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) » , con evidente abrogazione per “ contrasto ” dell’art. 43, co. 13 e 16, della legge n. 121 del 1981. A identico risultato si giunge anche considerando la sopravvenuta legge n. 46/2022, la quale si occupa in via principale dell’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, attribuendo « alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell’articolo 13 ( … ) i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto », tuttavia « con l’osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 » (cfr. al riguardo TRGA Trento, 20 dicembre 2023, n. 211; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 11 novembre 2022, n. 2892).
Ne discende che l’invocato art. 43 della risalente legge n. 121 del 1981 non può costituire parametro per lo scrutinio di legittimità dei vari decreti del Presidente della Repubblica intervenuti successivamente, e ciò per l’assorbente considerazione che tale norma è stata abrogata dall’art. 9 del d.lgs. n. 195/1995 in quanto palesemente contrastante col nuovo sistema delle fonti di regolazione del rapporto di impiego e con il conseguente assetto della disciplina della retribuzione del lavoro straordinario.
In ogni caso, neppure il previgente assetto della materia delineato dall’art. 43 della legge n. 121/1981 giustificava le conseguenze pretese dai ricorrenti quanto alla inclusione dell’indennità pensionabile nella retribuzione-parametro per il calcolo del compenso per lavoro straordinario.
Ed invero, il comma 16 dell’art. 43, nello stabilire che il compenso per il lavoro straordinario va determinato « in misura proporzionale alla retribuzione mensile », non faceva riferimento all’intero trattamento economico percepito dal personale (comprensivo, a norma del precedente comma 3, anche dell’indennità pensionabile), bensì allo « stipendio di livello retributivo » (o retribuzione-base). Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, l’indennità pensionabile « consiste in una retribuzione che viene corrisposta agli appartenenti alle forze dell’ordine in modo fisso e continuativo in virtù dei rischi oggettivamente connessi ai servizi svolti dai militari e dalle forze di polizia. Tale remunerazione, dunque, trova la sua giustificazione nella sola appartenenza del dipendente al corpo militare o di polizia. (…) per la giurisprudenza più recente, questa remunerazione non è ancorata allo svolgimento di specifiche mansioni ma più in generale “ad una specifica e diversificata condizione del dipendente pubblico” (Cons. Stato n. 1549/2006; n. 7190/2003) e conseguentemente, nonostante il nomen juris attribuito all’indennità di polizia, non avrebbe natura accessoria o indennitaria bensì intrinsecamente stipendiale perché tale corrispettivo è ontologicamente correlato “alla naturale gravosità della prestazione lavorativa” ed ai rischi propri derivanti dal servizio di polizia. In altri termini, tale indennità assolve una funzione retributiva “delle ordinarie prestazioni di servizio nell’esercizio dei compiti di istituto” e rappresenta una parte inscindibile dello stipendio del dipendente (Consiglio di Stato, parere n. 334/2019) » (TRGA Trento, 20 dicembre 2023, n. 211, cit.).
Dunque, la retribuzione-base costituisce la sola componente del trattamento economico effettivamente correlata all’espletamento del normale orario di lavoro. Viceversa, l’indennità pensionabile viene liquidata in misura fissa, a prescindere dal numero di ore effettuate, essendo una componente stipendiale legata al peculiare status del personale di polizia e, di conseguenza, non può costituire parametro di riferimento per la retribuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
A diverse conclusioni non può condurre la considerazione delle disposizioni CEDU e della Carta sociale europea, nell’interpretazione del Comitato europeo dei diritti sociali, invocate da parte ricorrente per dedurne l’incompatibilità del sistema di concertazione prevista dal d.lgs. 195/1995 che, secondo gli istanti, conculcherebbe il diritto convenzionale di libertà sindacale: al riguardo, giova ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 120 del 2018, pur giungendo a scardinare il divieto di associazionismo sindacale nelle forze armate e nelle forze di polizia ad ordinamento militare, ha soggiunto che « le specificità dell’ordinamento militare giustificano (…) la esclusione di forme associative ritenute non rispondenti alle conseguenti esigenze di compattezza ed unità degli organismi che tale ordinamento compongono ». Quanto alle pronunce del Comitato europeo dei diritti sociali, la Corte è stata chiara nell’affermare che esse « pur nella loro autorevolezza, non vincolano i giudici nazionali nella interpretazione della Carta, tanto più se − come nel caso in questione – l’interpretazione estensiva proposta non trova conferma nei nostri princìpi costituzionali ».
In definitiva, il giudice delle leggi ha ammesso l’associazionismo sindacale tra militari « alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge »: il rinvio alla fonte legislativa risponde alla preoccupazione per cui « la corretta attuazione della disciplina costituzionale della materia impone a questa Corte un’ulteriore verifica; difatti i valori che essa sottende sono di tale rilevanza da rendere incompatibile con la disciplina stessa un riconoscimento non specificamente regolamentato del diritto di associazione sindacale. La previsione di condizioni e limiti all’esercizio di tale diritto, se è infatti facoltativa per i parametri internazionali, è invece doverosa nella prospettiva nazionale, al punto da escludere la possibilità di un vuoto normativo, vuoto che sarebbe di impedimento allo stesso riconoscimento del diritto di associazione sindacale. Occorre dunque accertare se tale evenienza nella specie si verifica, ovvero se sono rinvenibili nell’ordinamento disposizioni che, in attesa dell’intervento del legislatore, siano idonee a tutelare questi valori ».
Tale vuoto legislativo, cui ha sopperito interinalmente la Corte con l’enucleazione di principi e condizioni rifacendosi alla disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare, è stato da ultimo colmato con la promulgazione della legge n. 46 del 2022, in vigore dal 27 maggio 2022.
Il d.P.R. n. 57/2022, di cui con i motivi aggiunti viene domandata la disapplicazione, è stato emanato nel contesto delineato in via transitoria dalla Corte costituzionale e, proprio avuto riguardo alle condivisibili considerazioni svolte dal Giudice delle leggi, si sottrae alle censure promosse da parte ricorrente.
Da tutto quanto sopra discende l’infondatezza del motivo di censura rubricato con la lettera C nel ricorso introduttivo e del primo dei motivi aggiunti.
14. – Quanto alle censure di cui alla lettera D del ricorso introduttivo ed al secondo dei motivi aggiunti, la giurisprudenza costituzionale ha già da tempo affermato il principio per cui « la proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione va riferita non già alle sue singole componenti, ma alla globalità di essa », con il corollario tratto dalla stessa Corte nella sentenza n. 164 del 1994 per cui « il silenzio dell’art. 36 Cost. sulla struttura della retribuzione e sull’articolazione delle voci che la compongono significa che è rimessa insindacabilmente alla contrattazione collettiva la determinazione degli elementi che concorrono a formare, condizionandosi a vicenda, il trattamento economico complessivo dei lavoratori, del quale il giudice potrà poi essere chiamato a verificare la corrispondenza ai minimi garantiti dalla norma costituzionale » (cfr. Corte cost., n. 470 del 2002, ripresa, anche di recente, dalla giurisprudenza civile di legittimità: cfr. Cass. civ., sez. lav., 25 giugno 2020, n. 12624; Id., sez. VI, 8 marzo 2016, n. 4545; Id., 25 giugno 2014, n. 14484; Id., sez. lav., 25 gennaio 2011, n. 1717).
Ne discende che devono essere respinte letture surrettiziamente parcellizzate – come quella prospettata dalla difesa dei ricorrenti – che muovano dall’enucleazione di singoli elementi della struttura retributiva predicandone la sproporzione rispetto alla quantità o qualità del lavoro prestato oppure, a fortiori , l’insufficienza ad assicurare al lavoratore un’esistenza libera e dignitosa.
In altri termini, il giudizio di proporzionalità, sufficienza ed adeguatezza della retribuzione deve essere svolto in modo globalizzante ed onnicomprensivo, ossia avendo riguardo, per l’appunto, al trattamento economico “globale”, in sé comprensivo della retribuzione per lavoro straordinario, in modo tale da assicurare che l’intera struttura della retribuzione – e non nelle sue singole componenti – possa essere scrutinata alla luce dei canoni ora citati. Pertanto, il giudizio di legittimità della retribuzione passa attraverso la valutazione della globalità della retribuzione, prescindendosi dai singoli elementi retributivi.
Anche censure articolate con la lettera D della parte in diritto del ricorso introduttivo e con il secondo dei motivi aggiunti sono dunque infondate.
15. – Quanto, infine, all’ultimo ordine di questioni poste con il ricorso e con i motivi aggiunti (lett. E della parte in diritto del ricorso introduttivo e terzo dei motivi aggiunti), vale la pena di ricordare che la violazione dell’art. 3 della Costituzione è in ipotesi riscontrabile solo richiamando un adeguato tertium comparationis , vale a dire un’altra norma di legge ordinaria rispetto alla quale si ritiene che la norma di cui si sospetta l’illegittimità preveda un trattamento irragionevolmente svantaggioso con violazione del principio di uguaglianza.
É dunque cruciale, al fine di impostare correttamente il giudizio di ragionevolezza, la scelta del tertium comparationis , che deve cadere su altra legge che disciplina in modo sostanzialmente diverso situazioni uguali o simili a quelle normate dalla disposizione sospettata di incostituzionalità.
Tali premesse inducono a ritenere fallace l’ iter argomentativo seguito dalla parte ricorrente, che vorrebbe fondare i propri sospetti di illegittimità costituzionale delle disposizioni in materia di retribuzione del lavoro straordinario del personale della DI di Finanza assumendo come termine di paragone il principio ritraibile dall’art. 2108 cod. civ., secondo cui il lavoro straordinario deve essere compensato con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario, dettato dall’ordinamento con riguardo al rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro privato.
La regola appena richiamata, però, non può essere validamente posta quale termine di confronto della disciplina della retribuzione del lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, ambito il cui ordinamento è permeato in misura significativa, anche rispetto ad altre categorie del lavoro pubblico non contrattualizzato (art. 3 del d.lgs. n. 165/2001), dalla dimensione autoritativa del rapporto di servizio.
Come evidenziato dalla giurisprudenza (cfr. TAR Valle d’Aosta, 13 marzo 2023, n. 15), ben diversi, infatti, sono i referenti costituzionali – artt. 54, 97 e 98 Cost. – che connotano un orizzonte assiologico che non può essere ricondotto nelle logiche del lavoro privato e dell’iniziativa economica: nel primo scenario la dimensione pubblicistica è preminente e polarizzante, mentre nel secondo – ferma restando l’esigenza che l’iniziativa economia non si svolga in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana – l’interesse pubblico può solo giustificare la determinazione con legge dei programmi e dei controlli opportuni perché l’attività economica possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali, ferma restando la libertà di iniziativa economica quanto meno nel suo contenuto negativo di libertà di non intraprendere (art. 41 Cost.).
Nel contesto dei rapporti che in questa sede interessano, la dimensione dell’interesse pubblico prevale sulle logiche strettamente economicistiche (che invece connotano l’impiego privato) e, per quanto qui di rilievo, legittima una remunerazione delle ore di straordinario che non assuma come parametro di determinazione tutte le voci che compongono il trattamento economico spettante al lavoratore. A difettare, del resto, è la stessa logica sottesa all’aumento di retribuzione previsto dall’art. 2108 c.c.: mentre nell’impiego privato vi è un soggetto che si “appropria” delle maggiori utilità derivanti dal lavoro straordinario, ed è quindi coerente che il lavoratore partecipi dei relativi vantaggi, nell’ambito dei rapporti di lavoro che qui interessano nessuno si appropria uti singulus del risultato prodotto dallo sforzo addizionale del dipendente pubblico, che è rivolto invece a vantaggio della collettività (in argomento, TAR Veneto, sez. IV, 15 novembre 2023, n. 1645).
In conclusione sul punto, l’evidente eterogeneità delle fattispecie messe a confronto, funzionalmente e strutturalmente non assimilabili, giustifica regimi difformi e legittima scelte regolatorie diversificate e, comunque, non consente di sospettare l’illegittimità per violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza le disposizioni sulla determinazione della retribuzione del lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare quale quello nei cui ranghi sono inquadrati gli odierni ricorrenti.
Vi è da ultimo da osservare che ciò che si viene a sindacare non è tanto il meccanismo di forfettizzazione dell’indennità per lavoro straordinario, la quale ben potrebbe attestarsi su valori più generosi in base alle dinamiche di confronto negoziale tra le parti, bensì la commisurazione del quantum di tale indennità: nulla impedisce che nel naturale svolgersi del confronto negoziale i valori dell’indennità vengano innalzati in futuro, a tacitazione delle rivendicazioni salariali della categoria.
16. – In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.
17. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di lite, che liquida nella misura di € 3.000,00 (euro tremila/00) oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IA La DI, Presidente
IA De Felice, Primo Referendario
ID De AZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID De AZ | IA La DI |
IL SEGRETARIO