Art. 8.
Per tutte le pensioni contemplate dal comma primo dell'articolo 7, ai fini della determinazione della rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera b) dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 87 , si considera come data di cessazione dal servizio del sanitario quella del 1 gennaio 1958 e si attribuisce come retribuzione annua contributiva a tale data quella risultante dalla applicazione delle norme contenute nei commi seguenti.
Per ogni sanitario, si considerano gli stipendi annui pensionabili riferiti alla data di effettiva cessazione, al 1 gennaio dell'anno di cessazione, al 1 gennaio dei due anni precedenti la cessazione ed inoltre al 1 gennaio 1953 qualora la cessazione sia, avvenuta nel biennio 1956-57. Nel caso di temporanea assenza dal servizio, agli stipendi predetti si sostituiscono quelli riferiti alle date di presenza in servizio immediatamente anteriori.
In luogo dello stipendio annuo pensionabile, si considera la retribuzione annua contributiva definita dalla prima parte del comma primo dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87 , qualora occorra riferirsi ai sensi del comma precedente a date che cadano nell'anno 1957.
Per ogni sanitario, gli stipendi annui pensionabili di cui al comma secondo che siano anteriori al 1 gennaio 1957, considerati in nessun caso superiori agli importi massimi previsti, in relazione all'epoca di riferimento degli stipendi stessi, dalla tabella G unita alla presente legge, si moltiplicano per i relativi coefficienti di adeguamento indicati nella medesima tabella G in corrispondenza alla menzionata epoca ed al servizio utile a pensione.
Ad ogni sanitario si attribuisce come retribuzione annua contributiva al 1 gennaio 1958 contemplata da stipendi annui pensionabili adeguati ai sensi del comma precedente e le eventuali retribuzioni annue contributive di cui al comma terzo, considerato, pero', con l'applicazione delle norme piu' favorevoli contenute nella seconda parte del comma primo dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87 .
Per tutte le pensioni contemplate dal comma primo dell'articolo 7, ai fini della determinazione della rendita vitalizia differenziale di cui alla lettera b) dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 87 , si considera come data di cessazione dal servizio del sanitario quella del 1 gennaio 1958 e si attribuisce come retribuzione annua contributiva a tale data quella risultante dalla applicazione delle norme contenute nei commi seguenti.
Per ogni sanitario, si considerano gli stipendi annui pensionabili riferiti alla data di effettiva cessazione, al 1 gennaio dell'anno di cessazione, al 1 gennaio dei due anni precedenti la cessazione ed inoltre al 1 gennaio 1953 qualora la cessazione sia, avvenuta nel biennio 1956-57. Nel caso di temporanea assenza dal servizio, agli stipendi predetti si sostituiscono quelli riferiti alle date di presenza in servizio immediatamente anteriori.
In luogo dello stipendio annuo pensionabile, si considera la retribuzione annua contributiva definita dalla prima parte del comma primo dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87 , qualora occorra riferirsi ai sensi del comma precedente a date che cadano nell'anno 1957.
Per ogni sanitario, gli stipendi annui pensionabili di cui al comma secondo che siano anteriori al 1 gennaio 1957, considerati in nessun caso superiori agli importi massimi previsti, in relazione all'epoca di riferimento degli stipendi stessi, dalla tabella G unita alla presente legge, si moltiplicano per i relativi coefficienti di adeguamento indicati nella medesima tabella G in corrispondenza alla menzionata epoca ed al servizio utile a pensione.
Ad ogni sanitario si attribuisce come retribuzione annua contributiva al 1 gennaio 1958 contemplata da stipendi annui pensionabili adeguati ai sensi del comma precedente e le eventuali retribuzioni annue contributive di cui al comma terzo, considerato, pero', con l'applicazione delle norme piu' favorevoli contenute nella seconda parte del comma primo dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 87 .