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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/12/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4990/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice EL NI RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4990/2019, promossa da:
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. PASQUALINO
[...] C.F._2
CILIA, elettivamente domiciliati nel suo studio in Ragusa, via Archimede n. 156;
ATTORI - OPPOSTI
Contro
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F: ) con il patrocinio dell'Avv. TERESA
[...] CodiceFiscale_4
MARLETTA, elettivamente domiciliati nel suo studio in Ragusa, via Ecce Homo n. 183;
CONVENUTI - OPPONENTI
Oggetto
Opposizione all'esecuzione immobiliare (art. 615, comma 2, c.p.c.)
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza sostituita dal deposito di note scritte e come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c. in opposizione al pignoramento immobiliare notificato in data 28.05.2019 e iscritto al n. 106/2019 R.G.E., e Controparte_2 pagina 1 di 7 chiedevano al G.E., previa immediata sospensione dell'esecuzione, Controparte_1 di dichiarare l'insussistenza del diritto di e Parte_2 Parte_1
a procedere ad esecuzione forzata sulle rispettive quote dei beni pignorati.
[...]
Con comparsa di risposta si costituivano in giudizio i creditori, odierni attori, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 24.10.2019, il G.E., a scioglimento della riserva assunta in data
9.10.2019, così provvedeva: “sospende la procedura esecutiva con riguardo agli immobili di proprietà di e di per le rispettive quote;
Controparte_1 Controparte_2
2)condanna e alla rifusione, in favore di Parte_2 Parte_1
e , delle spese della suddetta fase che Controparte_1 Controparte_2 liquidava in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
3) assegna termine di giorni 60 dalla comunicazione dell'ordinanza per iniziare il giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata (…)”.
Successivamente all'instaurazione del giudizio di opposizione a precetto da parte di in data 31.10.2019 gli odierni attori ( e Controparte_1 Parte_2
hanno proposto reclamo avverso l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione del Pt_1
24.10.2019 su indicata. Il Collegio, condividendo la tesi dei creditori, ha accolto il reclamo, limitatamente all'esecuzione in danno di e ha rigettato l'istanza di Controparte_2 sospensione della procedura esecutiva, che è proseguita nei confronti dell'esecutata.
Con atto di citazione, notificato in data 6.12.2019, e Parte_2 Pt_1 hanno introdotto il presente giudizio di merito, insistendo in quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione della fase sommaria, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“…in via preliminare, dichiarare illegittima ed inammissibile la spiegata opposizione e, quindi, rigettarla;
per l'effetto, revocare l'ordinanza cautelare emessa in data 24/10/2019 dal G.E. dott. Di Cataldo nella causa R.G.E.I. 106/2019 di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli, perché basata su presupposti errati e per tutto quanto testé esposto, dichiarare valido, efficace e/o ammissibile l'atto di pignoramento immobiliare notificato agli opponenti, così consentendo agli opposti di realizzare, con l'esecuzione, la soddisfazione di quella misera quota di eredità che la legge ha loro riservato. Ritenere e dichiarare gli attori non tenuti al pagamento delle spese processuali liquidate nella fase sommaria/ cautelare per tutte le ragioni esposte;
con condanna dei convenuti alla refusione delle spese e compensi del giudizio in tutte le sue fasi”.
Più nello specifico, gli odierni attori (creditori – opposti) hanno ritenuto di aver titolo per agire in executivis nei confronti dei IP ( e in quanto la quota di reintegra - CP_1 CP_2 individuata nelle sentenze n. 17/2010, in favore di e contro Parte_2
e 1208/2017, in favore di e contro Persona_1 Parte_1
pagina 2 di 7 - non costituirebbe, a loro dire, un debito dell'eredità di cui Controparte_3 CP_2
e , nella qualità di legatari, non potrebbero rispondere, bensì una quota di eredità di CP_1
con applicazione dell'art. 552 e ss. c.c. (norme sulle donazioni e Controparte_4 legati in conto legittima).
Secondo la tesi sostenuta dagli attori, e non potrebbero, a Controparte_2 CP_1 tal fine, essere considerati legatari, bensì aventi causa o successori a titolo particolare dell'unico beneficiario delle disposizioni testamentarie di ossia del Controparte_4 coniuge Persona_1
In altri termini, a detta degli odierni attori, considerato che ha Controparte_4 istituito suo erede universale il coniuge (ledendo così la quota di Persona_1 legittima dei figli , e ), i IP non potrebbero, a questi fini, essere Parte_2 Pt_1 CP_3 considerati legatari del nonno ( ), che avrebbe artatamente instituito erede universale “di Per_1 niente” il figlio – padre di e – per poi legare ai IP il 75% del CP_3 CP_1 CP_2 patrimonio dei beni immobili di sua proprietà, a lui pervenuti per il 50% dalla moglie
CP_4
Di conseguenza, gli attori hanno ritenuto di poter agire nei confronti dei IP, essendo titolari di un diritto di credito accertato in sede di azione di riduzione.
Con comparsa di risposta depositata il 6.2.2020, si sono costituiti in giudizio e CP_1
, eccependo l'insussistenza del diritto di credito di e Controparte_2 Parte_2
e l'inesistenza di un titolo in forza del quale gli attori avrebbero il Parte_1 diritto di aggredire mediante espropriazione immobiliare i beni ricevuti dai convenuti in legato da parte del nonno Pertanto, hanno chiesto di rigettare le domande Persona_1 attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Va inoltre dato atto del fatto che, nelle more del giudizio, il solo
[...]
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data CP_1
20.02.2019 dai pretesi creditori, con i medesimi motivi di opposizione di cui al presente giudizio. Il relativo giudizio di opposizione a precetto, iscritto al n. 1248/2019 R.G., si è concluso con la sentenza n. 943/2022, con la quale questo Tribunale ha accolto l'opposizione a precetto, dichiarando che e non hanno diritto di agire in Pt_1 Parte_2 via esecutiva contro in forza dei titoli azionati (sentenze del Controparte_1
Tribunale di Ragusa n. 17/2010 e 1208/2017). Sulla questione si è formato giudicato, in quanto la pronuncia del Tribunale di Ragusa è stata confermata dalla Corte d'Appello di Catania con la sentenza n. 1157/2023 del 20.06.2023, ormai irrevocabile.
La causa, di natura documentale, è stata assunta in decisione il 26.06.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** pagina 3 di 7 Ciò premesso, va anzitutto evidenziato che la posizione di non Controparte_1 può essere esaminata in questa sede, pena la violazione del principio del ne bis in idem.
Ne deriva, quindi, la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione in parte qua.
, infatti, come si è detto, ha proposto opposizione a precetto Controparte_1 spiegando i medesimi motivi dell'opposizione all'esecuzione in esame, introdotta successivamente (sussistendo dunque un'ipotesi di litispendenza, cfr. Cass. civ. sez. III, sent.,
17.10.2019, n. 26285) e l'opposizione è stata definita da questo Tribunale con sentenza n. 943/2022, confermata dalla Corte d'Appello di Catania con la sentenza n. 1157/2023 del 20.06.2023, definitiva e passata in giudicato, la quale ha statuito che i titoli invocati dagli odierni attori non sono opponibili al legatario . Controparte_1
Venendo al merito dell'opposizione proposta da , va osservato Parte_3 quanto segue.
Anzitutto, appare opportuno delineare i tratti dell'istituto dell'azione di riduzione, di cui agli artt. 554 e 555 c.c.
L'azione di riduzione è lo strumento per mezzo del quale l'erede legittimario tutela il proprio diritto alla quota di legittima a lui riservata dalla legge sul patrimonio ereditario contro disposizioni testamentarie o atti di liberalità posti in essere dal de cuius eccedendo i limiti della quota disponibile. Scopo dell'azione è l'accertamento della lesione della quota di legittima e la dichiarazione di inefficacia delle disposizioni lesive della quota che, per mezzo della suddetta azione, deve essere reintegrata. Si tratta di un'azione avente natura personale, con cui il singolo legittimario fa valere, nei confronti del beneficiario dell'atto lesivo, il diritto ad una quota astratta dell'eredità. Una volta ottenuto il riconoscimento di una quota astratta del patrimonio ereditario per mezzo dell'azione di riduzione, il legittimario può proporre l'azione di restituzione, di natura reale e condannatoria, nei confronti del beneficiario della disposizione testamentaria lesiva o dei suoi eredi o aventi causa, al fine di ottenere uno o più beni specifici, in applicazione dell'art. 561 c.c. e dell'art. 563 c.c. (se l'azione di riduzione è stata pronunciata contro i donatari). La legittimazione passiva dell'azione di riduzione spetta ai beneficiari delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive (art. 554 e 555 c.c.). Invece gli aventi causa degli eredi dei beneficiari della disposizione lesiva sono legittimati passivi della sola azione di restituzione e non anche di quella di riduzione. Tuttavia, essi possono essere citati e/ o chiamati in causa nel giudizio di riduzione affinché la sentenza di riduzione faccia stato anche nei loro confronti.
Ciò posto, nel caso in esame, occorre comprendere se, come sostengono i creditori opposti, le sentenze che hanno accertato e dichiarato la riduzione della quota testamentaria - nello specifico, la sentenza n. 17/2010 emessa in favore di contro Parte_2
e la sentenza n. 1208/2017 emessa nei confronti di Persona_1 Parte_1
contro
- possono costituire valido titolo esecutivo anche
[...] Controparte_3
pagina 4 di 7 contro i legatari e Come evidenziato, Controparte_1 Controparte_2 infatti, i beni oggetto dell'esecuzione immobiliare n. 106/2019 sono stati legati ai IP dal nonno che, con testamento del 6.06.2012, ha nominato il figlio Persona_1
(fratello degli odierni creditori opposti) erede universale di niente e ha, altresì, legato ai CP_3 figli e la piena proprietà dell'appartamento e del garage siti a Ragusa in via Pt_1 Parte_2
Canova n. 41 (cfr. testamento del 06.06.2012 in atti). Dunque, e Pt_1 Parte_2
intendono dare esecuzione, nei confronti dei IP e alle
[...] CP_1 CP_2 sentenze ottenute contro il padre e contro il fratello, per ottenere le somme di denaro liquidate nelle pronunce a titolo di reintegra della quota di legittima loro spettante sul patrimonio della RE . Controparte_4
Nella specie, i dispositivi delle sentenze messe in esecuzione degli opposti sono del seguente tenore:
. “condanna il convenuto a pagare all'attore Persona_1 Parte_2
a titolo di integrazione della quota di riserva la somma di euro 65.103 senza interessi;
(cfr. sentenza n. 17/2010 allegato 2 al fascicolo di parte attrice);
. “condanna nella qualità di erede universale di Controparte_3 Persona_1
, a corrispondere all'attrice a titolo di reintegrazione della
[...] Parte_1 quota di legittima, la somma di € 65.103,00 oltre interessi legali dall'11.03.2010 al soddisfo” (cfr. sentenza n. 1208/2017 allegato n. 3 al fascicolo di parte attrice).
Entrambi i titoli contengono la pronuncia di condanna (il primo a e il Persona_1 secondo al suo erede) a pagare agli odierni attori una somma di denaro al fine di reintegrare la quota di legittima, riservata dalla legge, lesa dalla disposizione testamentaria.
Ebbene, è proprietaria dei beni immobili di cui alla nota di Controparte_2 trascrizione del pignoramento immobiliare in forza di legato, il quale è regolamentato da disposizioni normative specifiche e per il quale non può trovare applicazione analogica l'art. 563 cc. che concerne l'azione esercitabile contro gli aventi causa dei donatari.
La Corte d'Appello di Catania, in sede di gravame nel caso concernente la posizione di con motivazione condivisa da questo giudice, ha sul punto osservato Controparte_1 che: “il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari. Invero, i titoli esecutivi in possesso degli appellanti condannano il defunto e, per esso, il suo erede a pagare ai primi delle somme di denaro. Trattasi, quindi, di debiti di cui deve rispondere l'eredità e, pertanto, di debiti ereditari. Il citato articolo (art 756 c.c.) consente però ai creditori di esercitare, nei confronti del legatario, l'azione ipotecaria sul fondo legato (se sono creditori ipotecari) oppure il diritto di separazione (art. 513 e ss. c.c.). Non essendo gli appellanti creditori ipotecari, era loro onere esercitare, ai sensi del citato articolo ed al fine di soddisfarsi sui beni oggetto di legato, il diritto di separazione. Non essendo stato dedotto né risultando agli atti che gli odierni appellanti abbiano esercitato il suddetto diritto, l'accoglimento dell'opposizione a precetto
pagina 5 di 7 proposta da non può che essere confermata”. (cfr. allegato alla Controparte_1 comparsa conclusionale dei convenuti).
Tale principio di diritto può ritenersi applicabile nel caso di specie, trattandosi in sostanza del medesimo caso già esaminato dalla Corte d'Appello.
E' evidente, infatti, che le sentenze rese dal Tribunale di Ragusa, invocate dagli opposti, non sono opponibili neanche a che, nella medesima qualità di legataria, Controparte_2 non può essere chiamata a rispondere dei pesi dell'eredità.
Per le ragioni esposte, la domanda attorea deve essere rigettata con conseguente accoglimento, in definitiva, dell'opposizione all'esecuzione promossa da . Controparte_2
Per ciò che attiene alle spese di lite, i convenuti hanno chiesto la revoca della condanna alle spese di lite del reclamo statuite con ordinanza n. 4337/2019 R.G. Sul punto si evidenzia che di recente la Corte di Cassazione ha così statuito: “l'azione di merito costituisce il mezzo necessario per ridiscutere anche sulla regolamentazione delle spese, perché il capo condannatorio sulle spese subisce lo stesso trattamento a cui è sottoposta l'azione cautelare, che, lasciando impregiudicato l'accertamento del diritto, resta suscettibile di riesame proprio nel giudizio di merito” (Cass., III Sez., n. 4748/2023).
Ritiene sul punto il decidente, in considerazione dell'esito della lite e della sussistenza di distinti orientamenti giurisprudenziali sulla questione oggetto del contendere (financo all'interno di Questo Tribunale), che le spese di lite della fase di reclamo vanno integralmente compensate tra le parti, così come, per le medesime ragioni, le spese tra gli attori (che hanno peraltro introdotto il presente giudizio di merito insistendo in domanda e nulla deducendo in rito sulla sussistenza di una ipotesi di litispendenza) e (che ha Controparte_1 proposto una opposizione inammissibile).
Le spese di lite tra gli attori e considerato anche che i primi Controparte_2 hanno insistito in domanda pur dopo la pronuncia della Corte d'Appello in caso analogo, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022, valori minimi, tenuto conto della nota spese dell'avv.
Marletta).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4990/2019 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Controparte_1
2) accoglie l'opposizione all'esecuzione n. 106/2019 R.G.E. proposta da CP_2
[...]
3) condanna e in solido, al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese di lite relative a che liquida in Controparte_2
pagina 6 di 7 complessivi € 7.052,00, oltre spese generali al 15%, c.p.a ed iva come per legge, se dovuta, da versarsi in favore dell'avv. Teresa Marletta che ne ha chiesto la distrazione, essendosi dichiarata antistataria.
4) compensa tra tutte le parti le spese della fase di reclamo;
5) compensa le spese tra gli attori e il convenuto Controparte_1
Ragusa 10.12.2025
Il Giudice
EL NI RA
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice EL NI RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4990/2019, promossa da:
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. PASQUALINO
[...] C.F._2
CILIA, elettivamente domiciliati nel suo studio in Ragusa, via Archimede n. 156;
ATTORI - OPPOSTI
Contro
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F: ) con il patrocinio dell'Avv. TERESA
[...] CodiceFiscale_4
MARLETTA, elettivamente domiciliati nel suo studio in Ragusa, via Ecce Homo n. 183;
CONVENUTI - OPPONENTI
Oggetto
Opposizione all'esecuzione immobiliare (art. 615, comma 2, c.p.c.)
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza sostituita dal deposito di note scritte e come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c. in opposizione al pignoramento immobiliare notificato in data 28.05.2019 e iscritto al n. 106/2019 R.G.E., e Controparte_2 pagina 1 di 7 chiedevano al G.E., previa immediata sospensione dell'esecuzione, Controparte_1 di dichiarare l'insussistenza del diritto di e Parte_2 Parte_1
a procedere ad esecuzione forzata sulle rispettive quote dei beni pignorati.
[...]
Con comparsa di risposta si costituivano in giudizio i creditori, odierni attori, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 24.10.2019, il G.E., a scioglimento della riserva assunta in data
9.10.2019, così provvedeva: “sospende la procedura esecutiva con riguardo agli immobili di proprietà di e di per le rispettive quote;
Controparte_1 Controparte_2
2)condanna e alla rifusione, in favore di Parte_2 Parte_1
e , delle spese della suddetta fase che Controparte_1 Controparte_2 liquidava in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
3) assegna termine di giorni 60 dalla comunicazione dell'ordinanza per iniziare il giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata (…)”.
Successivamente all'instaurazione del giudizio di opposizione a precetto da parte di in data 31.10.2019 gli odierni attori ( e Controparte_1 Parte_2
hanno proposto reclamo avverso l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione del Pt_1
24.10.2019 su indicata. Il Collegio, condividendo la tesi dei creditori, ha accolto il reclamo, limitatamente all'esecuzione in danno di e ha rigettato l'istanza di Controparte_2 sospensione della procedura esecutiva, che è proseguita nei confronti dell'esecutata.
Con atto di citazione, notificato in data 6.12.2019, e Parte_2 Pt_1 hanno introdotto il presente giudizio di merito, insistendo in quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione della fase sommaria, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni:
“…in via preliminare, dichiarare illegittima ed inammissibile la spiegata opposizione e, quindi, rigettarla;
per l'effetto, revocare l'ordinanza cautelare emessa in data 24/10/2019 dal G.E. dott. Di Cataldo nella causa R.G.E.I. 106/2019 di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli, perché basata su presupposti errati e per tutto quanto testé esposto, dichiarare valido, efficace e/o ammissibile l'atto di pignoramento immobiliare notificato agli opponenti, così consentendo agli opposti di realizzare, con l'esecuzione, la soddisfazione di quella misera quota di eredità che la legge ha loro riservato. Ritenere e dichiarare gli attori non tenuti al pagamento delle spese processuali liquidate nella fase sommaria/ cautelare per tutte le ragioni esposte;
con condanna dei convenuti alla refusione delle spese e compensi del giudizio in tutte le sue fasi”.
Più nello specifico, gli odierni attori (creditori – opposti) hanno ritenuto di aver titolo per agire in executivis nei confronti dei IP ( e in quanto la quota di reintegra - CP_1 CP_2 individuata nelle sentenze n. 17/2010, in favore di e contro Parte_2
e 1208/2017, in favore di e contro Persona_1 Parte_1
pagina 2 di 7 - non costituirebbe, a loro dire, un debito dell'eredità di cui Controparte_3 CP_2
e , nella qualità di legatari, non potrebbero rispondere, bensì una quota di eredità di CP_1
con applicazione dell'art. 552 e ss. c.c. (norme sulle donazioni e Controparte_4 legati in conto legittima).
Secondo la tesi sostenuta dagli attori, e non potrebbero, a Controparte_2 CP_1 tal fine, essere considerati legatari, bensì aventi causa o successori a titolo particolare dell'unico beneficiario delle disposizioni testamentarie di ossia del Controparte_4 coniuge Persona_1
In altri termini, a detta degli odierni attori, considerato che ha Controparte_4 istituito suo erede universale il coniuge (ledendo così la quota di Persona_1 legittima dei figli , e ), i IP non potrebbero, a questi fini, essere Parte_2 Pt_1 CP_3 considerati legatari del nonno ( ), che avrebbe artatamente instituito erede universale “di Per_1 niente” il figlio – padre di e – per poi legare ai IP il 75% del CP_3 CP_1 CP_2 patrimonio dei beni immobili di sua proprietà, a lui pervenuti per il 50% dalla moglie
CP_4
Di conseguenza, gli attori hanno ritenuto di poter agire nei confronti dei IP, essendo titolari di un diritto di credito accertato in sede di azione di riduzione.
Con comparsa di risposta depositata il 6.2.2020, si sono costituiti in giudizio e CP_1
, eccependo l'insussistenza del diritto di credito di e Controparte_2 Parte_2
e l'inesistenza di un titolo in forza del quale gli attori avrebbero il Parte_1 diritto di aggredire mediante espropriazione immobiliare i beni ricevuti dai convenuti in legato da parte del nonno Pertanto, hanno chiesto di rigettare le domande Persona_1 attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Va inoltre dato atto del fatto che, nelle more del giudizio, il solo
[...]
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data CP_1
20.02.2019 dai pretesi creditori, con i medesimi motivi di opposizione di cui al presente giudizio. Il relativo giudizio di opposizione a precetto, iscritto al n. 1248/2019 R.G., si è concluso con la sentenza n. 943/2022, con la quale questo Tribunale ha accolto l'opposizione a precetto, dichiarando che e non hanno diritto di agire in Pt_1 Parte_2 via esecutiva contro in forza dei titoli azionati (sentenze del Controparte_1
Tribunale di Ragusa n. 17/2010 e 1208/2017). Sulla questione si è formato giudicato, in quanto la pronuncia del Tribunale di Ragusa è stata confermata dalla Corte d'Appello di Catania con la sentenza n. 1157/2023 del 20.06.2023, ormai irrevocabile.
La causa, di natura documentale, è stata assunta in decisione il 26.06.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** pagina 3 di 7 Ciò premesso, va anzitutto evidenziato che la posizione di non Controparte_1 può essere esaminata in questa sede, pena la violazione del principio del ne bis in idem.
Ne deriva, quindi, la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione in parte qua.
, infatti, come si è detto, ha proposto opposizione a precetto Controparte_1 spiegando i medesimi motivi dell'opposizione all'esecuzione in esame, introdotta successivamente (sussistendo dunque un'ipotesi di litispendenza, cfr. Cass. civ. sez. III, sent.,
17.10.2019, n. 26285) e l'opposizione è stata definita da questo Tribunale con sentenza n. 943/2022, confermata dalla Corte d'Appello di Catania con la sentenza n. 1157/2023 del 20.06.2023, definitiva e passata in giudicato, la quale ha statuito che i titoli invocati dagli odierni attori non sono opponibili al legatario . Controparte_1
Venendo al merito dell'opposizione proposta da , va osservato Parte_3 quanto segue.
Anzitutto, appare opportuno delineare i tratti dell'istituto dell'azione di riduzione, di cui agli artt. 554 e 555 c.c.
L'azione di riduzione è lo strumento per mezzo del quale l'erede legittimario tutela il proprio diritto alla quota di legittima a lui riservata dalla legge sul patrimonio ereditario contro disposizioni testamentarie o atti di liberalità posti in essere dal de cuius eccedendo i limiti della quota disponibile. Scopo dell'azione è l'accertamento della lesione della quota di legittima e la dichiarazione di inefficacia delle disposizioni lesive della quota che, per mezzo della suddetta azione, deve essere reintegrata. Si tratta di un'azione avente natura personale, con cui il singolo legittimario fa valere, nei confronti del beneficiario dell'atto lesivo, il diritto ad una quota astratta dell'eredità. Una volta ottenuto il riconoscimento di una quota astratta del patrimonio ereditario per mezzo dell'azione di riduzione, il legittimario può proporre l'azione di restituzione, di natura reale e condannatoria, nei confronti del beneficiario della disposizione testamentaria lesiva o dei suoi eredi o aventi causa, al fine di ottenere uno o più beni specifici, in applicazione dell'art. 561 c.c. e dell'art. 563 c.c. (se l'azione di riduzione è stata pronunciata contro i donatari). La legittimazione passiva dell'azione di riduzione spetta ai beneficiari delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive (art. 554 e 555 c.c.). Invece gli aventi causa degli eredi dei beneficiari della disposizione lesiva sono legittimati passivi della sola azione di restituzione e non anche di quella di riduzione. Tuttavia, essi possono essere citati e/ o chiamati in causa nel giudizio di riduzione affinché la sentenza di riduzione faccia stato anche nei loro confronti.
Ciò posto, nel caso in esame, occorre comprendere se, come sostengono i creditori opposti, le sentenze che hanno accertato e dichiarato la riduzione della quota testamentaria - nello specifico, la sentenza n. 17/2010 emessa in favore di contro Parte_2
e la sentenza n. 1208/2017 emessa nei confronti di Persona_1 Parte_1
contro
- possono costituire valido titolo esecutivo anche
[...] Controparte_3
pagina 4 di 7 contro i legatari e Come evidenziato, Controparte_1 Controparte_2 infatti, i beni oggetto dell'esecuzione immobiliare n. 106/2019 sono stati legati ai IP dal nonno che, con testamento del 6.06.2012, ha nominato il figlio Persona_1
(fratello degli odierni creditori opposti) erede universale di niente e ha, altresì, legato ai CP_3 figli e la piena proprietà dell'appartamento e del garage siti a Ragusa in via Pt_1 Parte_2
Canova n. 41 (cfr. testamento del 06.06.2012 in atti). Dunque, e Pt_1 Parte_2
intendono dare esecuzione, nei confronti dei IP e alle
[...] CP_1 CP_2 sentenze ottenute contro il padre e contro il fratello, per ottenere le somme di denaro liquidate nelle pronunce a titolo di reintegra della quota di legittima loro spettante sul patrimonio della RE . Controparte_4
Nella specie, i dispositivi delle sentenze messe in esecuzione degli opposti sono del seguente tenore:
. “condanna il convenuto a pagare all'attore Persona_1 Parte_2
a titolo di integrazione della quota di riserva la somma di euro 65.103 senza interessi;
(cfr. sentenza n. 17/2010 allegato 2 al fascicolo di parte attrice);
. “condanna nella qualità di erede universale di Controparte_3 Persona_1
, a corrispondere all'attrice a titolo di reintegrazione della
[...] Parte_1 quota di legittima, la somma di € 65.103,00 oltre interessi legali dall'11.03.2010 al soddisfo” (cfr. sentenza n. 1208/2017 allegato n. 3 al fascicolo di parte attrice).
Entrambi i titoli contengono la pronuncia di condanna (il primo a e il Persona_1 secondo al suo erede) a pagare agli odierni attori una somma di denaro al fine di reintegrare la quota di legittima, riservata dalla legge, lesa dalla disposizione testamentaria.
Ebbene, è proprietaria dei beni immobili di cui alla nota di Controparte_2 trascrizione del pignoramento immobiliare in forza di legato, il quale è regolamentato da disposizioni normative specifiche e per il quale non può trovare applicazione analogica l'art. 563 cc. che concerne l'azione esercitabile contro gli aventi causa dei donatari.
La Corte d'Appello di Catania, in sede di gravame nel caso concernente la posizione di con motivazione condivisa da questo giudice, ha sul punto osservato Controparte_1 che: “il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari. Invero, i titoli esecutivi in possesso degli appellanti condannano il defunto e, per esso, il suo erede a pagare ai primi delle somme di denaro. Trattasi, quindi, di debiti di cui deve rispondere l'eredità e, pertanto, di debiti ereditari. Il citato articolo (art 756 c.c.) consente però ai creditori di esercitare, nei confronti del legatario, l'azione ipotecaria sul fondo legato (se sono creditori ipotecari) oppure il diritto di separazione (art. 513 e ss. c.c.). Non essendo gli appellanti creditori ipotecari, era loro onere esercitare, ai sensi del citato articolo ed al fine di soddisfarsi sui beni oggetto di legato, il diritto di separazione. Non essendo stato dedotto né risultando agli atti che gli odierni appellanti abbiano esercitato il suddetto diritto, l'accoglimento dell'opposizione a precetto
pagina 5 di 7 proposta da non può che essere confermata”. (cfr. allegato alla Controparte_1 comparsa conclusionale dei convenuti).
Tale principio di diritto può ritenersi applicabile nel caso di specie, trattandosi in sostanza del medesimo caso già esaminato dalla Corte d'Appello.
E' evidente, infatti, che le sentenze rese dal Tribunale di Ragusa, invocate dagli opposti, non sono opponibili neanche a che, nella medesima qualità di legataria, Controparte_2 non può essere chiamata a rispondere dei pesi dell'eredità.
Per le ragioni esposte, la domanda attorea deve essere rigettata con conseguente accoglimento, in definitiva, dell'opposizione all'esecuzione promossa da . Controparte_2
Per ciò che attiene alle spese di lite, i convenuti hanno chiesto la revoca della condanna alle spese di lite del reclamo statuite con ordinanza n. 4337/2019 R.G. Sul punto si evidenzia che di recente la Corte di Cassazione ha così statuito: “l'azione di merito costituisce il mezzo necessario per ridiscutere anche sulla regolamentazione delle spese, perché il capo condannatorio sulle spese subisce lo stesso trattamento a cui è sottoposta l'azione cautelare, che, lasciando impregiudicato l'accertamento del diritto, resta suscettibile di riesame proprio nel giudizio di merito” (Cass., III Sez., n. 4748/2023).
Ritiene sul punto il decidente, in considerazione dell'esito della lite e della sussistenza di distinti orientamenti giurisprudenziali sulla questione oggetto del contendere (financo all'interno di Questo Tribunale), che le spese di lite della fase di reclamo vanno integralmente compensate tra le parti, così come, per le medesime ragioni, le spese tra gli attori (che hanno peraltro introdotto il presente giudizio di merito insistendo in domanda e nulla deducendo in rito sulla sussistenza di una ipotesi di litispendenza) e (che ha Controparte_1 proposto una opposizione inammissibile).
Le spese di lite tra gli attori e considerato anche che i primi Controparte_2 hanno insistito in domanda pur dopo la pronuncia della Corte d'Appello in caso analogo, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri forensi di cui al D.M. 147/2022, valori minimi, tenuto conto della nota spese dell'avv.
Marletta).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4990/2019 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Controparte_1
2) accoglie l'opposizione all'esecuzione n. 106/2019 R.G.E. proposta da CP_2
[...]
3) condanna e in solido, al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese di lite relative a che liquida in Controparte_2
pagina 6 di 7 complessivi € 7.052,00, oltre spese generali al 15%, c.p.a ed iva come per legge, se dovuta, da versarsi in favore dell'avv. Teresa Marletta che ne ha chiesto la distrazione, essendosi dichiarata antistataria.
4) compensa tra tutte le parti le spese della fase di reclamo;
5) compensa le spese tra gli attori e il convenuto Controparte_1
Ragusa 10.12.2025
Il Giudice
EL NI RA
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