TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/11/2025, n. 3680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3680 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
n. 4834/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4834/2019 promossa da:
in persona del legale rapp.te p.t. sig. Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Ferrone e Claudio Antonio Cappiello, tutti CP_2 elettivamente domiciliati in Minturno (LT), alla via Simonelli n. 61;
-Attrice-
Nei confronti di
(P. IVA ), in persona Controparte_3 P.IVA_1 del procuratore speciale e legale rappresentante p.t., dott. rappresentata e difesa, Controparte_4 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Luca Antonetto, Marco Franco Scalvini e Francesca
Sandrone, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, alla via Raimondo Montecuccoli n.
9;
-Convenuta-
e di
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_5 P.IVA_2 difesa dall'avv. Antonio Di Giacinto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Carinaro
(CE), alla Strada Consortile- zona ASI;
-Convenuta-
pagina 1 di 5 Avente ad OGGETTO: Responsabilità del produttore.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 24.06.2025.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società Controparte_1
conveniva in giudizio la Società per azioni e la
[...] Controparte_3 Controparte_6 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) In via principale accertare che lo scoppio
[...] dello pneumatico è avvenuto per causa di un vizio occulto di fabbricazione dello pneumatico consistente in un difetto nel processo di vulcanizzazione del battistrada dello pneumatico, come accertato dalla CTU in sede di ATP e per l'effetto; b) Condannare la convenuta Controparte_7 al ristoro di tutti subiti dall'attrice come quantificati, oltre interessi come per legge, il tutto nei limiti degli € 52.000,00; c) Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio, oltre c.p.a. e rimborso spese forf. 12,5%, come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva in giudizio la Società per azioni eccependo, preliminarmente, la Controparte_3 propria estraneità ai fatti di causa, ritenendo di non essere la produttrice dello pneumatico. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto ritenuta infondata in fatto ed in diritto e contestava la quantificazione del danno effettuata da parte attrice.
Si costituiva, tardivamente, la la quale eccepiva la propria carenza di Controparte_5 legittimazione passiva, stante l'assenza di qualsivoglia responsabilità e/o nesso causale e fattuale nella causazione dei fatti per cui è causa, con vittoria delle spese di giudizio.
La causa, istruita documentalmente, dopo una serie di rinvii per cambio giudice e carico di ruolo, all'udienza cartolare del 24.06.2025, viste le note di trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, si ritiene opportuno riassumere i termini della vicenda fattuale: la , proprietaria CP_1 dell'autocarro Volvo Truck tg. DT916WA, con rimorchio Lecitrailers tg. AD50537, riferiva che, in data 06.05.2018, il predetto autocarro, con il relativo rimorchio, mentre procedeva lungo l'autostrada
A1 carreggiata sud, verso le ore 05,40 circa, all'altezza del Km 707+200, in tenimento del Comune di
AN (CE), avrebbe subito lo scoppio del pneumatico anteriore (primo asse) lato sinistro della motrice e, conseguentemente, sarebbe finito contro il muretto centrale in cemento della carreggiata ed il rimorchio si sarebbe ribaltato sul fianco destro, perdendo gran parte del carico consistente in patate;
pagina 2 di 5 precisava che, per effetto dello scoppio del pneumatico e del conseguente urto e ribaltamento del rimorchio, il complesso veicolare avrebbe riportato danni quantificati in € 42.018,75, oltre tutte le spese di trasporto del complesso veicolare incidentato, le penali per la perdita del carico e la mancata consegna dello stesso e la necessità di acquisire un altro mezzo similare per attendere agli impegni già assunti e contrattualizzati. Aggiungeva che i intervenuti davano atto che “Da un controllo CP_8 effettuato ai pneumatici del complesso veicolare gli stessi risultavano in buono stato d'uso tranne il pneumatico anteriore sinistro della motrice che presentava il distacco del battistrada dal resto del pneumatico” (cfr. rapporto d'intervento) e precisava che il pneumatico scoppiato, marca Michelin, era stato acquistato dalla Truk Service Tires srl di Santa Maria C.V., rivenditrice autorizzata
[...]
, in data 03.06.17 e che al momento dell'acquisto del pneumatico la motrice segnava Km CP_7
1119857 mentre alla data dello scoppio la motrice segnava Km 1229920, con una differenza di km percorsi pari a 109920. Ritenendo, alla luce dello stato dello pneumatico, come riscontrato dalla Polizia intervenuta sul luogo del sinistro, che la causa del suo scoppio fosse riconducibile alla presenza di difetti intrinseci dello stesso, dovuti ad una realizzazione non a regola d'arte, agiva con un accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale promuoveva il presente giudizio.
Così riassunta la vicenda, va osservato, in via preliminare, che parte attrice, richiamando la normativa di cui al D.P.R. 224/88 in attuazione della Direttiva europea n. 374 del 1985, confluito poi nel Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005), ha inquadrato la fattispecie, erroneamente, nell'ambito della responsabilità del produttore ex artt. 114 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005.
Si ricorda, infatti, che il Codice del Consumo è applicabile solamente ai rapporti tra consumatori e professionisti, dove viene definita “consumatore” la persona fisica che agisce per scopi al di fuori della propria attività lavorativa, commerciale, artigianale o professionale e non anche agli acquisti effettuati, come nel caso di specie, da una società. La fattispecie in esame, quindi, andrà diversamente inquadrata nella responsabilità del venditore per vizi della cosa venduta, rientrante nella disciplina codicistica di cui all'art. 1490 c.c., secondo cui il venditore è tenuto a garantire che l'oggetto della vendita sia esente da difetti che lo rendano inadatto all'uso a cui è destinato o ne diminuiscano apprezzabilmente il valore.
Pertanto, l'unico soggetto legittimato passivo, rispetto alla domanda di risarcimento ex art. 1490 c.c., sarebbe il venditore e non anche il produttore, nei cui confronti potrebbe agire solamente il venditore in rivalsa.
Nel caso di specie, invece, il danneggiato, pur citando il venditore, chiede la condanna solamente del produttore.
pagina 3 di 5 Da ciò non può che conseguire il difetto di legittimazione passiva della , con Controparte_7 conseguente rigetto della domanda.
In ogni caso, anche qualora la avesse esteso la domanda di condanna al venditore, la stessa Parte_1 sarebbe stata rigettata per mancanza di prova del vizio.
Sul punto, infatti, va osservato che, nell'ambito del procedimento di A.T.P., il Ctu nominato, Ing.
, al quesito “Accerti il CTU se lo pneumatico oggetto del giudizio e scoppiato nel sinistro Persona_1 del 06.05.2018 sia stato realizzato a regola d'arte” rispondeva, alla pag. 8 dell'elaborato: “L'azienda
usa per la produzione di tali pneumatici, elevati standard qualitativi con omologazione CP_3 europea, alla luce di quanto rilevato il sottoscritto CTU ritiene che lo pneumatico sia stato realizzato a regola d'arte” ed al quesito “accerti se lo scoppio possa essere determinato da eventuali difetti di montaggio” rispondeva “Dall'analisi dello stato dello pneumatico si ritiene di dover escludere che ci siano stati difetti di montaggio nell'installazione dello stesso difatti un montaggio difettoso avrebbe potuto solo compromettere la parte dello pneumatico denominata “tallone” che invece risultava non compromessa così come già detto nel paragrafo”.
Il Ctu concludeva affermando che “il cedimento strutturale e la delaminazione dello pneumatico possano essere accadute da uno dei seguenti due motivi:
1. Difetto di fabbrica: rilevabile solo con ulteriori e costose indagini;
2. Evento traumatico: corpo tagliente infilatosi all'interno dello pneumatico. Si ritiene a questo punto che le due cause, entrambe possibili purché non dimostrabili con certezza scientifica, possano essere inquadrate sul piano probabilistico”.
Dalla lettura dell'elaborato, quindi, non si evince, con la probabilità richiesta per il nesso di causalità civile, la causa dello scoppio dello pneumatico, che viene ricondotta dal ctu, alternativamente, a due ipotesi possibili, nessuna escludibile e siccome parte attrice non ha fornito prove utili a dirimere tale incertezza, la domanda sarebbe stata comunque respinta per assenza di prova.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad €
52.000,00) e dell'attività posta in essere (con riduzione al minimo della fase istruttoria e decisionale data la natura documentale e l'esclusione della fase istruttoria per la che si è costituita dopo la CP_5 scadenza dei termini istruttori).
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Terza Civile, nella persona del giudice unico dott.ssa Arlen Picano, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
Controparte_7
- rigetta la domanda;
pagina 4 di 5 - condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di entrambe le parti convenute, che liquida in complessivi € 5.260,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore della ed in € 4357,50 per Controparte_7 compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore della con attribuzione Controparte_5
S.M.C.V., 19/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4834/2019 promossa da:
in persona del legale rapp.te p.t. sig. Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Ferrone e Claudio Antonio Cappiello, tutti CP_2 elettivamente domiciliati in Minturno (LT), alla via Simonelli n. 61;
-Attrice-
Nei confronti di
(P. IVA ), in persona Controparte_3 P.IVA_1 del procuratore speciale e legale rappresentante p.t., dott. rappresentata e difesa, Controparte_4 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Luca Antonetto, Marco Franco Scalvini e Francesca
Sandrone, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Torino, alla via Raimondo Montecuccoli n.
9;
-Convenuta-
e di
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_5 P.IVA_2 difesa dall'avv. Antonio Di Giacinto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Carinaro
(CE), alla Strada Consortile- zona ASI;
-Convenuta-
pagina 1 di 5 Avente ad OGGETTO: Responsabilità del produttore.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 24.06.2025.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società Controparte_1
conveniva in giudizio la Società per azioni e la
[...] Controparte_3 Controparte_6 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) In via principale accertare che lo scoppio
[...] dello pneumatico è avvenuto per causa di un vizio occulto di fabbricazione dello pneumatico consistente in un difetto nel processo di vulcanizzazione del battistrada dello pneumatico, come accertato dalla CTU in sede di ATP e per l'effetto; b) Condannare la convenuta Controparte_7 al ristoro di tutti subiti dall'attrice come quantificati, oltre interessi come per legge, il tutto nei limiti degli € 52.000,00; c) Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio, oltre c.p.a. e rimborso spese forf. 12,5%, come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva in giudizio la Società per azioni eccependo, preliminarmente, la Controparte_3 propria estraneità ai fatti di causa, ritenendo di non essere la produttrice dello pneumatico. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto ritenuta infondata in fatto ed in diritto e contestava la quantificazione del danno effettuata da parte attrice.
Si costituiva, tardivamente, la la quale eccepiva la propria carenza di Controparte_5 legittimazione passiva, stante l'assenza di qualsivoglia responsabilità e/o nesso causale e fattuale nella causazione dei fatti per cui è causa, con vittoria delle spese di giudizio.
La causa, istruita documentalmente, dopo una serie di rinvii per cambio giudice e carico di ruolo, all'udienza cartolare del 24.06.2025, viste le note di trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, si ritiene opportuno riassumere i termini della vicenda fattuale: la , proprietaria CP_1 dell'autocarro Volvo Truck tg. DT916WA, con rimorchio Lecitrailers tg. AD50537, riferiva che, in data 06.05.2018, il predetto autocarro, con il relativo rimorchio, mentre procedeva lungo l'autostrada
A1 carreggiata sud, verso le ore 05,40 circa, all'altezza del Km 707+200, in tenimento del Comune di
AN (CE), avrebbe subito lo scoppio del pneumatico anteriore (primo asse) lato sinistro della motrice e, conseguentemente, sarebbe finito contro il muretto centrale in cemento della carreggiata ed il rimorchio si sarebbe ribaltato sul fianco destro, perdendo gran parte del carico consistente in patate;
pagina 2 di 5 precisava che, per effetto dello scoppio del pneumatico e del conseguente urto e ribaltamento del rimorchio, il complesso veicolare avrebbe riportato danni quantificati in € 42.018,75, oltre tutte le spese di trasporto del complesso veicolare incidentato, le penali per la perdita del carico e la mancata consegna dello stesso e la necessità di acquisire un altro mezzo similare per attendere agli impegni già assunti e contrattualizzati. Aggiungeva che i intervenuti davano atto che “Da un controllo CP_8 effettuato ai pneumatici del complesso veicolare gli stessi risultavano in buono stato d'uso tranne il pneumatico anteriore sinistro della motrice che presentava il distacco del battistrada dal resto del pneumatico” (cfr. rapporto d'intervento) e precisava che il pneumatico scoppiato, marca Michelin, era stato acquistato dalla Truk Service Tires srl di Santa Maria C.V., rivenditrice autorizzata
[...]
, in data 03.06.17 e che al momento dell'acquisto del pneumatico la motrice segnava Km CP_7
1119857 mentre alla data dello scoppio la motrice segnava Km 1229920, con una differenza di km percorsi pari a 109920. Ritenendo, alla luce dello stato dello pneumatico, come riscontrato dalla Polizia intervenuta sul luogo del sinistro, che la causa del suo scoppio fosse riconducibile alla presenza di difetti intrinseci dello stesso, dovuti ad una realizzazione non a regola d'arte, agiva con un accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale promuoveva il presente giudizio.
Così riassunta la vicenda, va osservato, in via preliminare, che parte attrice, richiamando la normativa di cui al D.P.R. 224/88 in attuazione della Direttiva europea n. 374 del 1985, confluito poi nel Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005), ha inquadrato la fattispecie, erroneamente, nell'ambito della responsabilità del produttore ex artt. 114 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005.
Si ricorda, infatti, che il Codice del Consumo è applicabile solamente ai rapporti tra consumatori e professionisti, dove viene definita “consumatore” la persona fisica che agisce per scopi al di fuori della propria attività lavorativa, commerciale, artigianale o professionale e non anche agli acquisti effettuati, come nel caso di specie, da una società. La fattispecie in esame, quindi, andrà diversamente inquadrata nella responsabilità del venditore per vizi della cosa venduta, rientrante nella disciplina codicistica di cui all'art. 1490 c.c., secondo cui il venditore è tenuto a garantire che l'oggetto della vendita sia esente da difetti che lo rendano inadatto all'uso a cui è destinato o ne diminuiscano apprezzabilmente il valore.
Pertanto, l'unico soggetto legittimato passivo, rispetto alla domanda di risarcimento ex art. 1490 c.c., sarebbe il venditore e non anche il produttore, nei cui confronti potrebbe agire solamente il venditore in rivalsa.
Nel caso di specie, invece, il danneggiato, pur citando il venditore, chiede la condanna solamente del produttore.
pagina 3 di 5 Da ciò non può che conseguire il difetto di legittimazione passiva della , con Controparte_7 conseguente rigetto della domanda.
In ogni caso, anche qualora la avesse esteso la domanda di condanna al venditore, la stessa Parte_1 sarebbe stata rigettata per mancanza di prova del vizio.
Sul punto, infatti, va osservato che, nell'ambito del procedimento di A.T.P., il Ctu nominato, Ing.
, al quesito “Accerti il CTU se lo pneumatico oggetto del giudizio e scoppiato nel sinistro Persona_1 del 06.05.2018 sia stato realizzato a regola d'arte” rispondeva, alla pag. 8 dell'elaborato: “L'azienda
usa per la produzione di tali pneumatici, elevati standard qualitativi con omologazione CP_3 europea, alla luce di quanto rilevato il sottoscritto CTU ritiene che lo pneumatico sia stato realizzato a regola d'arte” ed al quesito “accerti se lo scoppio possa essere determinato da eventuali difetti di montaggio” rispondeva “Dall'analisi dello stato dello pneumatico si ritiene di dover escludere che ci siano stati difetti di montaggio nell'installazione dello stesso difatti un montaggio difettoso avrebbe potuto solo compromettere la parte dello pneumatico denominata “tallone” che invece risultava non compromessa così come già detto nel paragrafo”.
Il Ctu concludeva affermando che “il cedimento strutturale e la delaminazione dello pneumatico possano essere accadute da uno dei seguenti due motivi:
1. Difetto di fabbrica: rilevabile solo con ulteriori e costose indagini;
2. Evento traumatico: corpo tagliente infilatosi all'interno dello pneumatico. Si ritiene a questo punto che le due cause, entrambe possibili purché non dimostrabili con certezza scientifica, possano essere inquadrate sul piano probabilistico”.
Dalla lettura dell'elaborato, quindi, non si evince, con la probabilità richiesta per il nesso di causalità civile, la causa dello scoppio dello pneumatico, che viene ricondotta dal ctu, alternativamente, a due ipotesi possibili, nessuna escludibile e siccome parte attrice non ha fornito prove utili a dirimere tale incertezza, la domanda sarebbe stata comunque respinta per assenza di prova.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad €
52.000,00) e dell'attività posta in essere (con riduzione al minimo della fase istruttoria e decisionale data la natura documentale e l'esclusione della fase istruttoria per la che si è costituita dopo la CP_5 scadenza dei termini istruttori).
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Terza Civile, nella persona del giudice unico dott.ssa Arlen Picano, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva della;
Controparte_7
- rigetta la domanda;
pagina 4 di 5 - condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di entrambe le parti convenute, che liquida in complessivi € 5.260,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore della ed in € 4357,50 per Controparte_7 compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore della con attribuzione Controparte_5
S.M.C.V., 19/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
pagina 5 di 5