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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/08/2025, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. 302/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione II civile
Il Tribunale, nella persona del giudice Francesco Bartolotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 302/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERUSI Parte_1 C.F._1 EMANUELA e dell'avv. SCOLA GIOVANNI.
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BEGALLI Controparte_1 P.IVA_1
SIMONE
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Conclusioni parte attrice opponente Parte_1
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE 1) dichiararsi nullo e/o annullabile e/o inefficace e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 2814/2023 del 08.11.2023 - R.G. 6983/2023 - Repert n. 3918/2023, emesso dal Tribunale di Verona il 07.11.2023 per l'insussistenza del credito azionato, atteso che: - la società opposta ha errato nel calcolare i costi “extra contratto”;
pagina 1 di 11 - sussistono vizi e/ o opere non completate che comportano una diminuzione del saldo dell'appalto pari ad Euro 39.314,85 o dell'importo maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, di cui viene richiesto l'accertamento in via riconvenzionale;
- la società opposta è tenuta al risarcimento del danno “da ritardo” quantificato nella misura di € 60.000,00 secondo le penali previste dall'art. 18 del contratto d'appalto o pari alla somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, di cui viene richiesto l'accertamento in via riconvenzionale e da cui va decurtata la somma che residua a saldo lavori di cui chiede la compensazione.
2) Conseguentemente condannarsi in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore, a restituire al dottor Parte_1 quanto versato in ottemperanza del decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo. IN VIA RICONVENZIONALE
3) Accertarsi e dichiararsi il valore delle opere extra contratto denominate dalla Cooperativa One: “Extra per domotica”, “Extra impianto idraulico”
“Extra opere edili”; 4) nonché accertarsi e dichiararsi la responsabilità della Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, per la mancata
[...] esecuzione a regola d'arte delle opere di ristrutturazione di cui al contratto di appalto del 1.12.21 e delle opere extra contratto, essendo presenti vizi e/
o il mancato completamento di opere, come descritto in narrativa;
5) conseguentemente riconoscersi una riduzione, ex art. 1668 c.c., del prezzo dei lavori de quibus di Euro 39.314,85 o della somma che sarà accertata in corso di causa, quantificando conseguentemente il saldo dei lavori eseguiti dall in relazione al contratto d'appalto del Parte_2
1.12.21 ed alle opere extra in euro € 17.923,15 o nella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa;
compensarsi in ogni caso detto importo con le somme che verranno riconosciute a carico della cooperativa ed in favore del dotto a titolo di penali;
Parte_1
6) accertarsi e dichiararsi la responsabilità della in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, per il ritardo nella consegna dell'opera e conseguentemente condannarsi la società opposta in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno
“da ritardo” per 120 giorni o per il numero di giorni che dovessero risultare in corso di causa, quantificato in € 60.000,00 o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, secondo le penali previste dall'art. 18 del contratto d'appalto; 7) Conseguentemente condannarsi in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore, a pagare a le suddette Parte_1
pagina 2 di 11 penali per il ritardo, da cui va decurtata la somma che residua a saldo lavori, come da punto 2) delle conclusioni, di cui chiede la compensazione.
8) Condannars in persona del legale rappresentante Parte_2 pro tempore, alle spese tutte relative alla procedura ex art. 696 bis cpc, ivi compresi le spese ed i compensi di causa oltre a spese generali CPA ed IVA, le spese di CTU e di CTP.
9) Con vittoria di spese e compensi causa, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA Si chiede l'ammissione delle prove dedotte con la memoria ex art. 171-ter n. 2 cpc e non ammesse, con i testi ivi indicati;
Senza con ciò invertire l'onere della prova non ci si oppone, se ed in quanto necessaria, all'ammissione di CTU diretta a quantificare le tempistiche per eventuali lavori edili aggiuntivi resisi necessari nel corso dell'esecuzione dei lavori per fatto e colpa non imputabili all'impresa”.
Conclusioni parte attrice opponente Controparte_1
“Nel merito in via principale respingersi tutte le domande avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto e per l'effetto confermarsi e dichiararsi definitivo il decreto ingiuntivo n. 2814/2023 del 8.11.2023 (rep. 3918/2023 del 8.11.2023) emesso esecutivo dal Giudice del Tribunale di Verona dott. Francesco Bartolotti;
in via riconvenzionale
- accertati i fatti in narrativa condannarsi il sig. al Parte_1 pagamento dell'importo di euro 37.614,85 oltre ad iva al 10% (per cui euro 41.376,33) a saldo delle opere extra regolarmente eseguite da CP_1 el cantiere in questione;
[...]
In ogni caso
- rifusione di spese, compensi di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente deve rilevarsi che ai sensi del novellato art. 132 c.p.c. il giudice è esonerato dalla redazione dello svolgimento del fatto;
inoltre, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., lo stesso non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le prove acquisite nel processo e le contrapposte tesi difensive, alla indicazione dei soli elementi posti a fondamento della decisione adottata nel caso concreto. Ancora, deve rilevarsi la legittimità della motivazione per relationem, anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può essere considerato lesivo del pagina 3 di 11 principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. Un. n. 642 del 16.01.2015).
Deve quindi richiamarsi il contenuto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed alla comparsa di costituzione e risposta della parte convenuta opposta quanto alla esposizione del fatto. In breve, si è opposto all'ingiunzione di pagamento ricevuta Parte_1 dall'impresa edile in relazione ai lavori eseguiti presso Controparte_1
l'immobile di sua proprietà in Comune di Verona - per la minor somma riconosciuta (con immediata esecutività) in decreto ingiuntivo rispetto alla pretesa azionata in monitorio dalla odierna convenuta opposta - contestando la presenza di vizi e difetti costruttivi nelle opere eseguite, siccome rilevate con perizia di parte ed oggetto di ricorso per ATP iscritto al n. 6379/2023 R.G., nonché ritardi nell'ultimazione dei lavori per almeno 4 mesi rispetto alla data di consegna delle opere e dell'immobile ristrutturato, prevista per il 01.04.2022, con conseguente diritto alla penale contrattuale fissata in € 500/die, oltre a contestare la mancanza di prova scritta in punto di accordo sui lavori extra-capitolato pretesi in pagamento, in violazione delle previsioni negoziali;
l'opponente, dando atto di avere provveduto al pagamento della somma ingiuntagli, ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il risarcimento del danni patiti, con condanna della società convenuta al pagamento della residua somma a proprio credito. Con la costituzione in giudizio, l'appaltatrice a contestato Controparte_1
l'opposizione rilevando di avere richiesto con il decreto ingiuntivo soltanto le opere extra-capitolato espressamente riconosciute dallo stesso committente, negando l'attribuibilità all'impresa dei ritardi nei lavori, di cui ha prospettato la rilevanza delle modifiche richieste in corso d'opera, anche ai fini dell'adesione agli incentivi fiscali del c.d. bonus 110%, oltre che a ritardi dei fornitori nella consegna dei materiali scelti dall'opponente ed eccependo la tardività delle doglianze in punto di danni, non oggetto di specifica tempestiva denuncia ai sensi dell'art. 1667 c.c.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione dei mezzi di prova orali dedotti sui capitoli di prova ritenuti ammissibili e pertinenti, oltre che mediante le produzioni documentali offerte in comunicazione da entrambe le parti. È stato inoltre acquisito il fascicolo del procedimento per ATP iscritto al n. 6379/2023 R.G.
Preliminarmente, devono essere rigettate le domande svolte da entrambe le parti in via istruttoria con la pedissequa riproposizione dei medesimi mezzi di prova già dedotti in seconda memoria istruttoria ex art. 171 ter c.p.c.; deve sul punto intendersi integralmente richiamata la statuizione adottata in seno al verbale dell'udienza di trattazione del 09.08.2024.
Nel merito deve anzitutto darsi che in ragione del riconoscimento di determinate opere extra-capitolato da parte dell'opponente, siccome evincibili dalla perizia di parte pagina 4 di 11 a firma del geom. e tenuto conto dell'evidenza emersa a seguito CP_2 dell'istruttoria orale, deve ritenersi che non costituiscano oggetto di specifica contestazione e che risultino comunque provati i lavori ed i relativi costi (in parte residui al capitolato originario non ancora pagati, in parte aggiunti) indicati nella medesima perizia di parte (cfr. doc. 17 fascicolo opponente e doc. 7 fascicolo monitorio). Peraltro, dall'esame della perizia, siccome prodotta in copia da entrambe le parti, emergono alcune lievi differenze di costi, con esclusivo riferimento alla voce “Extra opere edili”, in ragione del riconoscimento nella perizia allegata al fascicolo monitorio della maggior somma di € 3.460,00 per le tinteggiature interne con smalto in sostituzione della pittura lavabile, invece di € 3.000,00 indicata nella perizia prodotta dall'opponente, nonché nel riconoscimento nella prima perizia dei costi per riparazione lucernaio (€ 80,00), pulizia tetto (€ 200,00) e per chiusura nicchia della sala (€ 500,00); la differenza porta ad una somma di € 6.720,00 indicata nella perizia prodotta in monitorio e riconosciuta nel decreto ingiuntivo, a fronte della somma di € 5.760,00 indicata nella perizia allegata all'opposizione. Fermo restando che lavori e prezzi nei limiti della minor somma di € 5.760,00 non sono oggetto di contestazione, devono ritenersi dimostrati i valori economici anche nella maggior somma posta a fondamento del decreto ingiuntivo. Dall'audizione in interrogatorio formale dell'opponente è emersa la Parte_1 pacifica ammissione dei lavori indicati, ad eccezione del lavoro di chiusura della nicchia della sala, avendo lo stesso ha dichiarato che la nicchia era già presente e che la sistemazione faceva parte dei lavori originari, quindi già prevista e conteggiata nel capitolato di appalto. Tuttavia, dalla deposizione del teste è emerso che la nicchia in Testimone_1 questione è altra, non della sala - oggetto di lavori non di chiusura, ma di semplice sistemazione - bensì della cucina, in prossimità e sopra la porta di ingesso, che fu allargata (cfr. verbale del 25.10.2024). La dichiarazione risulta credibile, tenuto conto della assenza di elementi di inattendibilità intrinseca del teste, che avrebbe in ipotesi dovuto eccepire l'opponente, e tenuto conto altresì del riscontro estrinseco evincibile sia dalla dichiarazione dell'opponente, che ha riferito di un diverso lavoro nella nicchia della sala (sistemazione e non chiusura, trattandosi di elemento ancora aperto e visibile), nonché dell'indicazione della tipologia di lavoro contenuta nella contabilità dell'impresa appaltatrice e riportata nella perizia del consulente di parte opponente, ove vi è appunto riferimento specifico a lavori di chiusura della nicchia. Dunque, deve ritenersi che l'opera sia effettivamente stata svolta, mentre appare inconferente e verosimile frutto di mera svista l'indicazione del vano della sala, invece di quello della cucina, che ragionevolmente può essere stato ingenerato dalla similare attività svolta nei due locali. Quanto al maggior valore economico delle tinteggiature interne, peraltro, deve pagina 5 di 11 rilevarsi che in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo non vi è precisa contestazione in ordine al differente valore esposto nella perizia prodotta in monitorio ed invero attribuita al medesimo professionista. Dunque, deve essere riconosciuta la somma di € 3.460,00. Devono inoltre ritenersi non contestati i crediti azionati da Controparte_1 in relazione alle voci “Residuo contratto” (€ 15.700,00), “Saldo fattura 44/2022” (€ 17.180,00), Extra per domotica” (€ 9.300,00) ed “Extra impianto termoidraulico” (€ 9.298,00). La somma complessiva di spettanza di titolo di saldo del Controparte_1 corrispettivo per le opere eseguite ammonta dunque all'importo di € 58.198,00.
Parte opponente ha chiesto che siano accertati e riconosciuti, in detrazione alle somme dovute all'appaltatrice, i costi per le riparazioni dei danni subiti nel corso dei lavori di ristrutturazione, siccome verificate nella c.t.u. espletata nel menzionato procedimento per ATP iscritto al n. 6379/2023 R.G. La domanda è fondata. Deve in primo luogo essere rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta opposta per assenza di tempestiva denuncia. Contrariamente a quanto prospettato in comparsa di costituzione e risposta, risulta dalla copiosa documentazione in atti inerente alle comunicazioni di whatsapp sulla chat comune di cantiere, che ad ogni difetto o danneggiamento, l'opponente o la di lui coniuge, hanno puntualmente segnalato la problematica riscontrata. Sul punto devono intendersi richiamati i precisi stralci delle conversazioni riportati in atto di citazione, con richiamo del relativo documento (cfr. comparsa di costituzione e risposta, § 15, 34, 55, 56, 57, 58 e 59; doc. 3, 13 e 21) Vi è inoltre evidenza documentale fotografica dei vizi e danneggiamenti (cfr. doc. 12). Infine, i vizi e danneggiamenti contestati risultano confermati dalla relazione peritale del consulente tecnico d'ufficio nominato nel menzionato procedimento di ATP, le cui conclusioni devono essere in questa sede condivise, salvo i rilievi ulteriori di seguito indicati, poiché adeguatamente motivate, seppur in modo succinto. Peraltro, a ben vedere, neppure vi sono specifiche contestazioni dei c.t.p. delle parti in ordine allee verifiche eseguite, concentrandosi le osservazioni sulla determinazione dei costi di ripristino. Devono peraltro essere esclusi i costi che il c.t.u. ha individuato per il ripristino dell'impianto di rinfrescamento/riscaldamento e dell'impianto elettrico che l'impresa appaltatrice ha dichiarato avere risolto con interventi eseguiti prima della instaurazione della causa, in assenza di specifica contestazione sul punto da parte dell'opponente che non ha indicato, neppure genericamente, quali ulteriori problematiche sussisterebbero alla attualità, essendosi invece limitato a richiamare le risultanze dell'ATP. Neppure in via istruttoria, l'opponente ha offerto un capitolato puntuale in punto di pagina 6 di 11 problemi attuali degli impianti, essendosi limitato a richiamare i difetti riscontrati a seguito dell'ingresso nell'immobile e del loro utilizzo. Neppure l'opponente ha documentato di avere risolto altrimenti i difetti, avvalendosi di terze imprese, mentre appare inverosimile che a tutt'oggi l'opponente abiti un appartamento con la caldaia, l'impianto di condizionamento o quello di domotica non funzionanti. Dunque, detti difetti devono ritenersi essersi manifestati nell'immediatezza del loro utilizzo ed ormai risolti a seguito degli interventi dell'impresa appaltatrice. Deve quindi escludersi il costo, stimato dal c.t.u., nell'importo, rispettivamente, di € 7.600,00 per l'impianto di riscaldamento/raffrescamento e di € 4.600,00, per quello elettrico dei dispositivi di domotica. Devono invece riconoscersi maggiori costi per il ripristino dei soli lavabi, che hanno manifestato gravi fenomeni di muffa e che, che il c.t.u. si è limitato a valorizzare in termini di deprezzamento percentuale. Detta soluzione non appare condivisibile, tenuto conto della gravità del difetto e della conseguente necessità di sostituire gli elementi. Devono inoltre essere condivise le osservazioni di arte opponente in ordine al pregio dell'immobile e dei lavori di restauro, che giustificano, in rapporto al valore economico, la sostituzione del manufatto viziato, poiché non eccessivamente gravoso. Peraltro, il vizio deve certamente essere imputato all'impresa avuto riguardo alla natura del vizio manifestatosi, che non può essere semplicemente riferito ad un utilizzo improprio dei proprietari, come preteso dalla convenuta opposta, la quale, ove avesse ritenuto il materiale inidoneo all'uso per la tipologia degli ambienti avrebbe comunque dovuto suggerire differenti soluzioni tecniche. Deve quindi essere riconosciuto il costo di sostituzione, rilevato dal c.t.u. sulla base delle informazioni fornite dal tecnico di parte nell'importo di € 2.912,00. Non può invece essere riconosciuto il risarcimento per il danneggiamento della vasca da bagno e del sedile wc, che invero non possono essere con certezza attribuiti all'impresa appaltatrice, trattandosi nel primo caso di mero graffio su un fianco della vasca e nel secondo caso di segni sul sedile che invero potrebbero essere stati inavvertitamente realizzati dagli stessi proprietari. Sul punto deve peraltro rilevarsi che non vi è denuncia per e-mail o sulla chat di cantiere, come invece per gli altri vizi e difetti;
circostanza che contrasta con l'elevato grado di attenzione che l'opponente ha mostrato di avere nel pretendere sempre traccia scritta di ogni difficoltà o problema nella esecuzione dei lavori, come dallo stesso chiarito al suo stesso Progettista e DL, ing. (cfr. doc. 3, p. 10). Controparte_3
Detta voce deve quindi essere esclusa. Devono infine essere riconosciute le altre voci di danno e di cosi per opere non realizzate, siccome indicate nell'elaborato finale del c.t.u. A tale riguardo devono pure essere rigettate le contestazioni della parte opposta in relazione alle voci per mancata consegna delle certificazioni degli impianti, posto che pagina 7 di 11 dette certificazioni non risultano consegnate dall'impresa appaltatrice, né poste a disposizione dell'opponente dalla stessa sulla base di opere in ipotesi affidate in subappalto e tenuto conto della verosimile necessità di esborsi ulteriori da parte dell'opponente per conseguire le certificazioni di legge. Complessivamente deve essere riconosciuto a favore dell'opponente un risarcimento dell'importo di € 12.612 per danni materiali ed € 7.300,00, per un ammontare complessivo di € 19.912,00. Detta somma deve essere maggiorata di interessi compensativi, per il ritardo nel ripristino, previa devalutazione al giorno della consegna dei lavori, che si indica al mese di settembre 2022, con rivalutazione giorno per giorno. L'importo attualizzato è pari ad € 21.700,00, con arrotondamento per eccesso in via equitativa. Tale voce di danno materiale deve essere scomputata dal corrispettivo residuo dovuto a Controparte_1
L'opponente ha pure richiesta il risarcimento per ritardo nella consegna delle opere, nell'importo della penale contrattuale, di € 500,00 al giorno. Detta domanda deve essere rigettata, poiché non sufficientemente provata. È pur vero che dalla copiosa documentazione relativa alle comunicazioni sulla chat di cantiere si evince che l'opponente ha in plurime occasioni chiesto chiarimenti sulle tempistiche di cantiere, invitando le maestranze a terminare i lavori in ragione della necessità di dover liberare l'immobile nelle more condotto in locazione ed intimando l'intenzione, in caso di ritardo, di avvalersi delle penali pattuite. Dallo scambio di comunicazioni emerge pure come l'impresa appaltatrice o singoli installatori o professionisti coinvolti nelle opere di ristrutturazione abbia riconosciuto difficoltà e rallentamenti nell'esecuzione del contratto. Tuttavia, non possono trascurarsi le modifiche intervenute in corso d'opera su richiesta del medesimo opponente. Emerge in particolare come soltanto a marzo 2022 l'opponente abbia deciso di apportare alcune modifiche necessarie per accedere agli incentivi fiscali del cd. 110%, che ha richiesto la modifica degli infissi, una pompa di calore con maggiore potenza;
risulta inoltre l'installazione della domotica, il cambio del piano ad induzione della cucina e del contatore, da monofase a trifase. In particolare il teste , elettricista, all'udienza del 25.10.2025 ha Testimone_2 chiarito la circostanza del mutamento del piano cottura ad induzione della cucina e della sostituzione del contatore;
il medesimo teste ha pure confermato che fu modificata la caldaia, pur sempre a pompa di calore, con una più potente, confermando sul punto la deposizione del teste , il quale ha Testimone_1 dichiarato che la sostituzione della caldaia passando da una pompa di calore da 26 Kw ad una da 31 Kw per rispettare le condizioni di accesso ai benefici fiscali. Inoltre, il teste ha confermato i lavori aggiuntivi per la domotica, Tes_2
pagina 8 di 11 precisando che “dal [suo] punto di vista”, la domotica aveva comportato una “opera più laboriosa” ma non allungamento dei tempi. Lo svolgimento di detti lavori, invero, non appare neutro rispetto alle tempistiche di ultimazione delle opere, avuto riguardo alla ulteriore precisazione che il teste ha fornito, chiarendo che in effetti vi furono problemi nell'avviamento e nella programmazione della domotica che ha richiesto diversi aggiustamenti. Peraltro, problemi ed aggiustamenti su tali modifiche neppure possono essere relegati a mere questioni organizzative dell'appaltatrice, tenuto conto delle ragionevoli difficoltà conseguenti ai plurimi lavori aggiuntivi da svolgere per assecondare le richieste del committente in corso di esecuzione. Analoga considerazione deve essere svolta in relazione alla sostituzione degli infissi, con altri di maggiore prestanza isolante, necessaria per accedere al bonus cd. 110%, trattandosi di lavoro sopraggiunto che non può essere ridimensionato con la mera contestazione che ai fini dell'accesso ai benefici fiscali i serramenti possono essere cambiati anche a immobile terminato e abitato neppure sulla base del rilievo che lungaggini nell'ultimazione delle opere erano comunque già presenti con riferimento ad altri lavori, in particolare nella stesura del pavimento, come pare evincersi dalle dichiarazioni della coniuge dell'opponente, in sede di audizione Testimone_3 testimoniale, o dallo scambio di comunicazioni via whatsapp fra l'opponente ed il Progettista e (cfr. doc. 7 fascicolo opposto, p. 11) Controparte_4
Lavori aggiuntivi richiesti in corso di esecuzione del contratto finiscono all'evidenza per incidere sulle tempistiche di ultimazione delle opere, poiché destinate a richiedere un maggior impegno delle maestranze su incombenti non preventivati, con inevitabile aggravio dell'organizzazione e dei tempi del lavoro di impresa. Dunque, deve ritenersi che non vi sia prova che i ritardi nell'ultimazione dei lavori, effettivamente terminati a settembre 2022 invece che al 01.04.2022, come pattuito nel contratto di appalto, siano imputabili alla convenuta opposta Controparte_1
[...
Neppure risulta possibile, sulla base delle evidenze istruttorie emerse nella causa in esame e dei mezzi di prova offerti dalle parti, una determinazione pro quota della responsabilità delle parti nel ritardo suscettibile di valutazione ai fini del calcolo della penale negoziale. Dunque, nessun risarcimento può essere riconosciuto a tale riguardo.
In definitiva, deve essere riconosciuto il diritto di al Controparte_1 corrispettivo residuo di € 58.198,00, detratto l'importo riconosciuto a titolo risarcitorio per la somma di € 21.700,00, per un ammontare complessivo di € 36.498,00, da cui deve essere pure detratto quanto già versato dall'opponente a seguito del pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo (€ 20.583,15, oltre interessi e spese del monitorio). Conseguentemente, accolte parzialmente l'opposizione e la domanda riconvenzionale pagina 9 di 11 della convenuta opposta, deve essere revocato il decreto ingiuntivo e dichiararsi l'opponente tenuto e quindi condannato a pagare a Parte_1 CP_1 la somma di € 36.498,00, detratto quanto già versato dall'opponente a
[...] CP_1 seguito del pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo (€ 20.583,15, oltre interessi e spese del monitorio).
Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza si giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali, nel procedimento per ATP. Le spese per in compenso del c.t.u. nel procedimento di ATP devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti, in solido fra loro, con diritto alla ripetizione della quota parte da chi le abbia integralmente anticipate. Quanto alle spese della presente opposizione, deve tenersi in considerazione come parte convenuta opposta risulti vittoriosa in relazione alla somma conseguita in decreto ingiuntivo e con l'accoglimento della domanda riconvenzionale, seppure non integralmente;
dunque anche in ragione del principio di causalità si giustifica una compensazione soltanto parziale, che si reputa equo fissare nella misura di un mezzo;
dunque, dovute le spese legale nella misura della metà da parte dell'opponente a favore della convenuta opposta;
le spese sono liquidate in dispositivo tenuto dello scaglione di riferimento e dei valori medi di cui al vigente D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 302/2024 R.G.; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE in parte l'opposizione e la domanda riconvenzionale del la parte convenuta opposta, secondo quanto indicato in parte motiva.
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto.
DICHIARA TENUTO e CONDANNA la parte opponente a pagare Parte_1 alla parte convenuta opposta per le ragioni indicate in Controparte_1 ricorso, la somma di € 36.498,00, detratto quanto già versato dalla parte opponente a seguito del pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite nel procedimento per ATP iscritto al n. 6379/2023 R.G.
PONE le spese di pagamento del compenso del c.t.u. del procedimento di ATP definitivamente di entrambe le parti, in solido fra loro, con diritto alla ripetizione della quota parte da chi le abbia integralmente anticipate.
Dispone la parziale compensazione delle spese processuali, nei limiti di un mezzo, della presente opposizione;
dunque, dovute le spese legale nella misura della metà da parte dell'opponente a favore della convenuta opposta.
CONDANNA la parte opponente a pagare alla parte opposta Parte_1
pagina 10 di 11 la metà delle spese di lite, che si liquidano, già tenuto Controparte_1 conto della parziale compensazione, nella somma di € 4.379,20 per compensi (quivi già incluse le spese generali, dunque non da ricalcolare). Sui compensi, CPA e IVA.
Così deciso in Verona il giorno 14 agosto 2025. Il giudice Francesco Bartolotti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione II civile
Il Tribunale, nella persona del giudice Francesco Bartolotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 302/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERUSI Parte_1 C.F._1 EMANUELA e dell'avv. SCOLA GIOVANNI.
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BEGALLI Controparte_1 P.IVA_1
SIMONE
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Conclusioni parte attrice opponente Parte_1
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE 1) dichiararsi nullo e/o annullabile e/o inefficace e comunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 2814/2023 del 08.11.2023 - R.G. 6983/2023 - Repert n. 3918/2023, emesso dal Tribunale di Verona il 07.11.2023 per l'insussistenza del credito azionato, atteso che: - la società opposta ha errato nel calcolare i costi “extra contratto”;
pagina 1 di 11 - sussistono vizi e/ o opere non completate che comportano una diminuzione del saldo dell'appalto pari ad Euro 39.314,85 o dell'importo maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, di cui viene richiesto l'accertamento in via riconvenzionale;
- la società opposta è tenuta al risarcimento del danno “da ritardo” quantificato nella misura di € 60.000,00 secondo le penali previste dall'art. 18 del contratto d'appalto o pari alla somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, di cui viene richiesto l'accertamento in via riconvenzionale e da cui va decurtata la somma che residua a saldo lavori di cui chiede la compensazione.
2) Conseguentemente condannarsi in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore, a restituire al dottor Parte_1 quanto versato in ottemperanza del decreto ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo. IN VIA RICONVENZIONALE
3) Accertarsi e dichiararsi il valore delle opere extra contratto denominate dalla Cooperativa One: “Extra per domotica”, “Extra impianto idraulico”
“Extra opere edili”; 4) nonché accertarsi e dichiararsi la responsabilità della Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, per la mancata
[...] esecuzione a regola d'arte delle opere di ristrutturazione di cui al contratto di appalto del 1.12.21 e delle opere extra contratto, essendo presenti vizi e/
o il mancato completamento di opere, come descritto in narrativa;
5) conseguentemente riconoscersi una riduzione, ex art. 1668 c.c., del prezzo dei lavori de quibus di Euro 39.314,85 o della somma che sarà accertata in corso di causa, quantificando conseguentemente il saldo dei lavori eseguiti dall in relazione al contratto d'appalto del Parte_2
1.12.21 ed alle opere extra in euro € 17.923,15 o nella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa;
compensarsi in ogni caso detto importo con le somme che verranno riconosciute a carico della cooperativa ed in favore del dotto a titolo di penali;
Parte_1
6) accertarsi e dichiararsi la responsabilità della in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, per il ritardo nella consegna dell'opera e conseguentemente condannarsi la società opposta in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno
“da ritardo” per 120 giorni o per il numero di giorni che dovessero risultare in corso di causa, quantificato in € 60.000,00 o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, secondo le penali previste dall'art. 18 del contratto d'appalto; 7) Conseguentemente condannarsi in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore, a pagare a le suddette Parte_1
pagina 2 di 11 penali per il ritardo, da cui va decurtata la somma che residua a saldo lavori, come da punto 2) delle conclusioni, di cui chiede la compensazione.
8) Condannars in persona del legale rappresentante Parte_2 pro tempore, alle spese tutte relative alla procedura ex art. 696 bis cpc, ivi compresi le spese ed i compensi di causa oltre a spese generali CPA ed IVA, le spese di CTU e di CTP.
9) Con vittoria di spese e compensi causa, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA Si chiede l'ammissione delle prove dedotte con la memoria ex art. 171-ter n. 2 cpc e non ammesse, con i testi ivi indicati;
Senza con ciò invertire l'onere della prova non ci si oppone, se ed in quanto necessaria, all'ammissione di CTU diretta a quantificare le tempistiche per eventuali lavori edili aggiuntivi resisi necessari nel corso dell'esecuzione dei lavori per fatto e colpa non imputabili all'impresa”.
Conclusioni parte attrice opponente Controparte_1
“Nel merito in via principale respingersi tutte le domande avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto e per l'effetto confermarsi e dichiararsi definitivo il decreto ingiuntivo n. 2814/2023 del 8.11.2023 (rep. 3918/2023 del 8.11.2023) emesso esecutivo dal Giudice del Tribunale di Verona dott. Francesco Bartolotti;
in via riconvenzionale
- accertati i fatti in narrativa condannarsi il sig. al Parte_1 pagamento dell'importo di euro 37.614,85 oltre ad iva al 10% (per cui euro 41.376,33) a saldo delle opere extra regolarmente eseguite da CP_1 el cantiere in questione;
[...]
In ogni caso
- rifusione di spese, compensi di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente deve rilevarsi che ai sensi del novellato art. 132 c.p.c. il giudice è esonerato dalla redazione dello svolgimento del fatto;
inoltre, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., lo stesso non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le prove acquisite nel processo e le contrapposte tesi difensive, alla indicazione dei soli elementi posti a fondamento della decisione adottata nel caso concreto. Ancora, deve rilevarsi la legittimità della motivazione per relationem, anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può essere considerato lesivo del pagina 3 di 11 principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. Un. n. 642 del 16.01.2015).
Deve quindi richiamarsi il contenuto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed alla comparsa di costituzione e risposta della parte convenuta opposta quanto alla esposizione del fatto. In breve, si è opposto all'ingiunzione di pagamento ricevuta Parte_1 dall'impresa edile in relazione ai lavori eseguiti presso Controparte_1
l'immobile di sua proprietà in Comune di Verona - per la minor somma riconosciuta (con immediata esecutività) in decreto ingiuntivo rispetto alla pretesa azionata in monitorio dalla odierna convenuta opposta - contestando la presenza di vizi e difetti costruttivi nelle opere eseguite, siccome rilevate con perizia di parte ed oggetto di ricorso per ATP iscritto al n. 6379/2023 R.G., nonché ritardi nell'ultimazione dei lavori per almeno 4 mesi rispetto alla data di consegna delle opere e dell'immobile ristrutturato, prevista per il 01.04.2022, con conseguente diritto alla penale contrattuale fissata in € 500/die, oltre a contestare la mancanza di prova scritta in punto di accordo sui lavori extra-capitolato pretesi in pagamento, in violazione delle previsioni negoziali;
l'opponente, dando atto di avere provveduto al pagamento della somma ingiuntagli, ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il risarcimento del danni patiti, con condanna della società convenuta al pagamento della residua somma a proprio credito. Con la costituzione in giudizio, l'appaltatrice a contestato Controparte_1
l'opposizione rilevando di avere richiesto con il decreto ingiuntivo soltanto le opere extra-capitolato espressamente riconosciute dallo stesso committente, negando l'attribuibilità all'impresa dei ritardi nei lavori, di cui ha prospettato la rilevanza delle modifiche richieste in corso d'opera, anche ai fini dell'adesione agli incentivi fiscali del c.d. bonus 110%, oltre che a ritardi dei fornitori nella consegna dei materiali scelti dall'opponente ed eccependo la tardività delle doglianze in punto di danni, non oggetto di specifica tempestiva denuncia ai sensi dell'art. 1667 c.c.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione dei mezzi di prova orali dedotti sui capitoli di prova ritenuti ammissibili e pertinenti, oltre che mediante le produzioni documentali offerte in comunicazione da entrambe le parti. È stato inoltre acquisito il fascicolo del procedimento per ATP iscritto al n. 6379/2023 R.G.
Preliminarmente, devono essere rigettate le domande svolte da entrambe le parti in via istruttoria con la pedissequa riproposizione dei medesimi mezzi di prova già dedotti in seconda memoria istruttoria ex art. 171 ter c.p.c.; deve sul punto intendersi integralmente richiamata la statuizione adottata in seno al verbale dell'udienza di trattazione del 09.08.2024.
Nel merito deve anzitutto darsi che in ragione del riconoscimento di determinate opere extra-capitolato da parte dell'opponente, siccome evincibili dalla perizia di parte pagina 4 di 11 a firma del geom. e tenuto conto dell'evidenza emersa a seguito CP_2 dell'istruttoria orale, deve ritenersi che non costituiscano oggetto di specifica contestazione e che risultino comunque provati i lavori ed i relativi costi (in parte residui al capitolato originario non ancora pagati, in parte aggiunti) indicati nella medesima perizia di parte (cfr. doc. 17 fascicolo opponente e doc. 7 fascicolo monitorio). Peraltro, dall'esame della perizia, siccome prodotta in copia da entrambe le parti, emergono alcune lievi differenze di costi, con esclusivo riferimento alla voce “Extra opere edili”, in ragione del riconoscimento nella perizia allegata al fascicolo monitorio della maggior somma di € 3.460,00 per le tinteggiature interne con smalto in sostituzione della pittura lavabile, invece di € 3.000,00 indicata nella perizia prodotta dall'opponente, nonché nel riconoscimento nella prima perizia dei costi per riparazione lucernaio (€ 80,00), pulizia tetto (€ 200,00) e per chiusura nicchia della sala (€ 500,00); la differenza porta ad una somma di € 6.720,00 indicata nella perizia prodotta in monitorio e riconosciuta nel decreto ingiuntivo, a fronte della somma di € 5.760,00 indicata nella perizia allegata all'opposizione. Fermo restando che lavori e prezzi nei limiti della minor somma di € 5.760,00 non sono oggetto di contestazione, devono ritenersi dimostrati i valori economici anche nella maggior somma posta a fondamento del decreto ingiuntivo. Dall'audizione in interrogatorio formale dell'opponente è emersa la Parte_1 pacifica ammissione dei lavori indicati, ad eccezione del lavoro di chiusura della nicchia della sala, avendo lo stesso ha dichiarato che la nicchia era già presente e che la sistemazione faceva parte dei lavori originari, quindi già prevista e conteggiata nel capitolato di appalto. Tuttavia, dalla deposizione del teste è emerso che la nicchia in Testimone_1 questione è altra, non della sala - oggetto di lavori non di chiusura, ma di semplice sistemazione - bensì della cucina, in prossimità e sopra la porta di ingesso, che fu allargata (cfr. verbale del 25.10.2024). La dichiarazione risulta credibile, tenuto conto della assenza di elementi di inattendibilità intrinseca del teste, che avrebbe in ipotesi dovuto eccepire l'opponente, e tenuto conto altresì del riscontro estrinseco evincibile sia dalla dichiarazione dell'opponente, che ha riferito di un diverso lavoro nella nicchia della sala (sistemazione e non chiusura, trattandosi di elemento ancora aperto e visibile), nonché dell'indicazione della tipologia di lavoro contenuta nella contabilità dell'impresa appaltatrice e riportata nella perizia del consulente di parte opponente, ove vi è appunto riferimento specifico a lavori di chiusura della nicchia. Dunque, deve ritenersi che l'opera sia effettivamente stata svolta, mentre appare inconferente e verosimile frutto di mera svista l'indicazione del vano della sala, invece di quello della cucina, che ragionevolmente può essere stato ingenerato dalla similare attività svolta nei due locali. Quanto al maggior valore economico delle tinteggiature interne, peraltro, deve pagina 5 di 11 rilevarsi che in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo non vi è precisa contestazione in ordine al differente valore esposto nella perizia prodotta in monitorio ed invero attribuita al medesimo professionista. Dunque, deve essere riconosciuta la somma di € 3.460,00. Devono inoltre ritenersi non contestati i crediti azionati da Controparte_1 in relazione alle voci “Residuo contratto” (€ 15.700,00), “Saldo fattura 44/2022” (€ 17.180,00), Extra per domotica” (€ 9.300,00) ed “Extra impianto termoidraulico” (€ 9.298,00). La somma complessiva di spettanza di titolo di saldo del Controparte_1 corrispettivo per le opere eseguite ammonta dunque all'importo di € 58.198,00.
Parte opponente ha chiesto che siano accertati e riconosciuti, in detrazione alle somme dovute all'appaltatrice, i costi per le riparazioni dei danni subiti nel corso dei lavori di ristrutturazione, siccome verificate nella c.t.u. espletata nel menzionato procedimento per ATP iscritto al n. 6379/2023 R.G. La domanda è fondata. Deve in primo luogo essere rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta opposta per assenza di tempestiva denuncia. Contrariamente a quanto prospettato in comparsa di costituzione e risposta, risulta dalla copiosa documentazione in atti inerente alle comunicazioni di whatsapp sulla chat comune di cantiere, che ad ogni difetto o danneggiamento, l'opponente o la di lui coniuge, hanno puntualmente segnalato la problematica riscontrata. Sul punto devono intendersi richiamati i precisi stralci delle conversazioni riportati in atto di citazione, con richiamo del relativo documento (cfr. comparsa di costituzione e risposta, § 15, 34, 55, 56, 57, 58 e 59; doc. 3, 13 e 21) Vi è inoltre evidenza documentale fotografica dei vizi e danneggiamenti (cfr. doc. 12). Infine, i vizi e danneggiamenti contestati risultano confermati dalla relazione peritale del consulente tecnico d'ufficio nominato nel menzionato procedimento di ATP, le cui conclusioni devono essere in questa sede condivise, salvo i rilievi ulteriori di seguito indicati, poiché adeguatamente motivate, seppur in modo succinto. Peraltro, a ben vedere, neppure vi sono specifiche contestazioni dei c.t.p. delle parti in ordine allee verifiche eseguite, concentrandosi le osservazioni sulla determinazione dei costi di ripristino. Devono peraltro essere esclusi i costi che il c.t.u. ha individuato per il ripristino dell'impianto di rinfrescamento/riscaldamento e dell'impianto elettrico che l'impresa appaltatrice ha dichiarato avere risolto con interventi eseguiti prima della instaurazione della causa, in assenza di specifica contestazione sul punto da parte dell'opponente che non ha indicato, neppure genericamente, quali ulteriori problematiche sussisterebbero alla attualità, essendosi invece limitato a richiamare le risultanze dell'ATP. Neppure in via istruttoria, l'opponente ha offerto un capitolato puntuale in punto di pagina 6 di 11 problemi attuali degli impianti, essendosi limitato a richiamare i difetti riscontrati a seguito dell'ingresso nell'immobile e del loro utilizzo. Neppure l'opponente ha documentato di avere risolto altrimenti i difetti, avvalendosi di terze imprese, mentre appare inverosimile che a tutt'oggi l'opponente abiti un appartamento con la caldaia, l'impianto di condizionamento o quello di domotica non funzionanti. Dunque, detti difetti devono ritenersi essersi manifestati nell'immediatezza del loro utilizzo ed ormai risolti a seguito degli interventi dell'impresa appaltatrice. Deve quindi escludersi il costo, stimato dal c.t.u., nell'importo, rispettivamente, di € 7.600,00 per l'impianto di riscaldamento/raffrescamento e di € 4.600,00, per quello elettrico dei dispositivi di domotica. Devono invece riconoscersi maggiori costi per il ripristino dei soli lavabi, che hanno manifestato gravi fenomeni di muffa e che, che il c.t.u. si è limitato a valorizzare in termini di deprezzamento percentuale. Detta soluzione non appare condivisibile, tenuto conto della gravità del difetto e della conseguente necessità di sostituire gli elementi. Devono inoltre essere condivise le osservazioni di arte opponente in ordine al pregio dell'immobile e dei lavori di restauro, che giustificano, in rapporto al valore economico, la sostituzione del manufatto viziato, poiché non eccessivamente gravoso. Peraltro, il vizio deve certamente essere imputato all'impresa avuto riguardo alla natura del vizio manifestatosi, che non può essere semplicemente riferito ad un utilizzo improprio dei proprietari, come preteso dalla convenuta opposta, la quale, ove avesse ritenuto il materiale inidoneo all'uso per la tipologia degli ambienti avrebbe comunque dovuto suggerire differenti soluzioni tecniche. Deve quindi essere riconosciuto il costo di sostituzione, rilevato dal c.t.u. sulla base delle informazioni fornite dal tecnico di parte nell'importo di € 2.912,00. Non può invece essere riconosciuto il risarcimento per il danneggiamento della vasca da bagno e del sedile wc, che invero non possono essere con certezza attribuiti all'impresa appaltatrice, trattandosi nel primo caso di mero graffio su un fianco della vasca e nel secondo caso di segni sul sedile che invero potrebbero essere stati inavvertitamente realizzati dagli stessi proprietari. Sul punto deve peraltro rilevarsi che non vi è denuncia per e-mail o sulla chat di cantiere, come invece per gli altri vizi e difetti;
circostanza che contrasta con l'elevato grado di attenzione che l'opponente ha mostrato di avere nel pretendere sempre traccia scritta di ogni difficoltà o problema nella esecuzione dei lavori, come dallo stesso chiarito al suo stesso Progettista e DL, ing. (cfr. doc. 3, p. 10). Controparte_3
Detta voce deve quindi essere esclusa. Devono infine essere riconosciute le altre voci di danno e di cosi per opere non realizzate, siccome indicate nell'elaborato finale del c.t.u. A tale riguardo devono pure essere rigettate le contestazioni della parte opposta in relazione alle voci per mancata consegna delle certificazioni degli impianti, posto che pagina 7 di 11 dette certificazioni non risultano consegnate dall'impresa appaltatrice, né poste a disposizione dell'opponente dalla stessa sulla base di opere in ipotesi affidate in subappalto e tenuto conto della verosimile necessità di esborsi ulteriori da parte dell'opponente per conseguire le certificazioni di legge. Complessivamente deve essere riconosciuto a favore dell'opponente un risarcimento dell'importo di € 12.612 per danni materiali ed € 7.300,00, per un ammontare complessivo di € 19.912,00. Detta somma deve essere maggiorata di interessi compensativi, per il ritardo nel ripristino, previa devalutazione al giorno della consegna dei lavori, che si indica al mese di settembre 2022, con rivalutazione giorno per giorno. L'importo attualizzato è pari ad € 21.700,00, con arrotondamento per eccesso in via equitativa. Tale voce di danno materiale deve essere scomputata dal corrispettivo residuo dovuto a Controparte_1
L'opponente ha pure richiesta il risarcimento per ritardo nella consegna delle opere, nell'importo della penale contrattuale, di € 500,00 al giorno. Detta domanda deve essere rigettata, poiché non sufficientemente provata. È pur vero che dalla copiosa documentazione relativa alle comunicazioni sulla chat di cantiere si evince che l'opponente ha in plurime occasioni chiesto chiarimenti sulle tempistiche di cantiere, invitando le maestranze a terminare i lavori in ragione della necessità di dover liberare l'immobile nelle more condotto in locazione ed intimando l'intenzione, in caso di ritardo, di avvalersi delle penali pattuite. Dallo scambio di comunicazioni emerge pure come l'impresa appaltatrice o singoli installatori o professionisti coinvolti nelle opere di ristrutturazione abbia riconosciuto difficoltà e rallentamenti nell'esecuzione del contratto. Tuttavia, non possono trascurarsi le modifiche intervenute in corso d'opera su richiesta del medesimo opponente. Emerge in particolare come soltanto a marzo 2022 l'opponente abbia deciso di apportare alcune modifiche necessarie per accedere agli incentivi fiscali del cd. 110%, che ha richiesto la modifica degli infissi, una pompa di calore con maggiore potenza;
risulta inoltre l'installazione della domotica, il cambio del piano ad induzione della cucina e del contatore, da monofase a trifase. In particolare il teste , elettricista, all'udienza del 25.10.2025 ha Testimone_2 chiarito la circostanza del mutamento del piano cottura ad induzione della cucina e della sostituzione del contatore;
il medesimo teste ha pure confermato che fu modificata la caldaia, pur sempre a pompa di calore, con una più potente, confermando sul punto la deposizione del teste , il quale ha Testimone_1 dichiarato che la sostituzione della caldaia passando da una pompa di calore da 26 Kw ad una da 31 Kw per rispettare le condizioni di accesso ai benefici fiscali. Inoltre, il teste ha confermato i lavori aggiuntivi per la domotica, Tes_2
pagina 8 di 11 precisando che “dal [suo] punto di vista”, la domotica aveva comportato una “opera più laboriosa” ma non allungamento dei tempi. Lo svolgimento di detti lavori, invero, non appare neutro rispetto alle tempistiche di ultimazione delle opere, avuto riguardo alla ulteriore precisazione che il teste ha fornito, chiarendo che in effetti vi furono problemi nell'avviamento e nella programmazione della domotica che ha richiesto diversi aggiustamenti. Peraltro, problemi ed aggiustamenti su tali modifiche neppure possono essere relegati a mere questioni organizzative dell'appaltatrice, tenuto conto delle ragionevoli difficoltà conseguenti ai plurimi lavori aggiuntivi da svolgere per assecondare le richieste del committente in corso di esecuzione. Analoga considerazione deve essere svolta in relazione alla sostituzione degli infissi, con altri di maggiore prestanza isolante, necessaria per accedere al bonus cd. 110%, trattandosi di lavoro sopraggiunto che non può essere ridimensionato con la mera contestazione che ai fini dell'accesso ai benefici fiscali i serramenti possono essere cambiati anche a immobile terminato e abitato neppure sulla base del rilievo che lungaggini nell'ultimazione delle opere erano comunque già presenti con riferimento ad altri lavori, in particolare nella stesura del pavimento, come pare evincersi dalle dichiarazioni della coniuge dell'opponente, in sede di audizione Testimone_3 testimoniale, o dallo scambio di comunicazioni via whatsapp fra l'opponente ed il Progettista e (cfr. doc. 7 fascicolo opposto, p. 11) Controparte_4
Lavori aggiuntivi richiesti in corso di esecuzione del contratto finiscono all'evidenza per incidere sulle tempistiche di ultimazione delle opere, poiché destinate a richiedere un maggior impegno delle maestranze su incombenti non preventivati, con inevitabile aggravio dell'organizzazione e dei tempi del lavoro di impresa. Dunque, deve ritenersi che non vi sia prova che i ritardi nell'ultimazione dei lavori, effettivamente terminati a settembre 2022 invece che al 01.04.2022, come pattuito nel contratto di appalto, siano imputabili alla convenuta opposta Controparte_1
[...
Neppure risulta possibile, sulla base delle evidenze istruttorie emerse nella causa in esame e dei mezzi di prova offerti dalle parti, una determinazione pro quota della responsabilità delle parti nel ritardo suscettibile di valutazione ai fini del calcolo della penale negoziale. Dunque, nessun risarcimento può essere riconosciuto a tale riguardo.
In definitiva, deve essere riconosciuto il diritto di al Controparte_1 corrispettivo residuo di € 58.198,00, detratto l'importo riconosciuto a titolo risarcitorio per la somma di € 21.700,00, per un ammontare complessivo di € 36.498,00, da cui deve essere pure detratto quanto già versato dall'opponente a seguito del pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo (€ 20.583,15, oltre interessi e spese del monitorio). Conseguentemente, accolte parzialmente l'opposizione e la domanda riconvenzionale pagina 9 di 11 della convenuta opposta, deve essere revocato il decreto ingiuntivo e dichiararsi l'opponente tenuto e quindi condannato a pagare a Parte_1 CP_1 la somma di € 36.498,00, detratto quanto già versato dall'opponente a
[...] CP_1 seguito del pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo (€ 20.583,15, oltre interessi e spese del monitorio).
Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza si giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali, nel procedimento per ATP. Le spese per in compenso del c.t.u. nel procedimento di ATP devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti, in solido fra loro, con diritto alla ripetizione della quota parte da chi le abbia integralmente anticipate. Quanto alle spese della presente opposizione, deve tenersi in considerazione come parte convenuta opposta risulti vittoriosa in relazione alla somma conseguita in decreto ingiuntivo e con l'accoglimento della domanda riconvenzionale, seppure non integralmente;
dunque anche in ragione del principio di causalità si giustifica una compensazione soltanto parziale, che si reputa equo fissare nella misura di un mezzo;
dunque, dovute le spese legale nella misura della metà da parte dell'opponente a favore della convenuta opposta;
le spese sono liquidate in dispositivo tenuto dello scaglione di riferimento e dei valori medi di cui al vigente D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 302/2024 R.G.; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE in parte l'opposizione e la domanda riconvenzionale del la parte convenuta opposta, secondo quanto indicato in parte motiva.
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto.
DICHIARA TENUTO e CONDANNA la parte opponente a pagare Parte_1 alla parte convenuta opposta per le ragioni indicate in Controparte_1 ricorso, la somma di € 36.498,00, detratto quanto già versato dalla parte opponente a seguito del pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite nel procedimento per ATP iscritto al n. 6379/2023 R.G.
PONE le spese di pagamento del compenso del c.t.u. del procedimento di ATP definitivamente di entrambe le parti, in solido fra loro, con diritto alla ripetizione della quota parte da chi le abbia integralmente anticipate.
Dispone la parziale compensazione delle spese processuali, nei limiti di un mezzo, della presente opposizione;
dunque, dovute le spese legale nella misura della metà da parte dell'opponente a favore della convenuta opposta.
CONDANNA la parte opponente a pagare alla parte opposta Parte_1
pagina 10 di 11 la metà delle spese di lite, che si liquidano, già tenuto Controparte_1 conto della parziale compensazione, nella somma di € 4.379,20 per compensi (quivi già incluse le spese generali, dunque non da ricalcolare). Sui compensi, CPA e IVA.
Così deciso in Verona il giorno 14 agosto 2025. Il giudice Francesco Bartolotti
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