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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 04/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 1328 /2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, verificato che le parti hanno depositato, entro il termine assegnato ex art. 1127 ter cpc, note autorizzate per la trattazione scritta;
esaminati gli atti e documenti di causa;
ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 281 sexies cpc, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1328/2013 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
, IN PROPRIO E (C.F.: ), nato a Parte_1 CP_1 C.F._1
Taurianova il 16/04/1972, elettivamente domiciliato in Taurianova, Viale Senatore Lo Schiavo,7, presso lo studio dell'avv. Domenico Zito, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-attore- nei confronti di
(C.F. : ), nato a [...] il 17 Controparte_2 C.F._2
novembre 1977, n.q. di ex legale rappresentante, amministratore unico, socio e liquidatore dell'originaria trasformata in AR Controparte_4
ed ulteriormente trasformata in con P. Iva
[...] Controparte_5
, elettivamente domiciliato in Bologna, via Belvedere, 10, presso lo studio degli avv.ti P.IVA_1
Michele Castellari, Valentina Quattrocolo e Giuseppe Filippo, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
-convenuto-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice chiede di accertare, dichiarare e pronunciare, ad ogni effetto di legge, nei confronti di parte convenuta, in via principale, la nullità, in via subordinata, l'annullamento ed in via ulteriormente subordinata la risoluzione per inadempimento del contratto intercorso tra le parti, con
Pag. 1 di 12 ogni consequenziale statuizione;
di condannare in ogni caso parte convenuta alla restituzione della somma di euro 11.880,00 oltre interessi al tasso dell'8.50% da ogni singola scadenza all'effettivo soddisfo o nella misura di cui all'art. 1284, IV comma, o nella misura, sia per quanto concerne la restituzione che gli interessi, minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia dall'On.le Giudice adito;
di condannare in ogni caso parte convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali causati a parte attrice, nessuno escluso, nella misura di euro 31.856,55, oltre interessi nella misura dell'8,50% su €.
8.120,00 e interessi legali per il resto, oltre alla rivalutazione monetaria su tutto l'importo di €.
31.856,55, o nella misura di cui all'art. 1284, IV comma, o nella misura, sia per quanto concerne i danni che interessi e rivalutazione, minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
di condannare in ogni caso parte convenuta, in persona del suo legale, rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e delle competenze difensive sia della prima fase conclusa con la sentenza di competenza, sia di quella della riassunzione dopo il Regolamento di Competenza sia per la fase di conciliazione preliminare, da distrare in favore dell'avvocato costituito, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non aver riscosso le seconde, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Parte convenuta chiede, in via principale, previo accertamento dell'inesistenza, inammissibilità, nullità, tardività, invalidità e/od inefficacia della “comparsa in riassunzione” ex artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. e del “ricorso in riassunzione” ex art. 303 c.p.c., notificati dalla parte avversa, e delle domande ivi svolte, rigettare tutte le domande formulate dalla controparte poiché infondate e, comunque, non provate;
in via subordinata, e salvo gravame, rimettere in termini il signor anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 c.p.c., con contestuale concessione di termine CP_2
per il deposito di memorie ex art. 183, VI° comma c.p.c. nel presente giudizio, con ogni conseguente statuizione;
in via ulteriormente subordinata, e salvo gravame, accogliere ed ammettere tutte le domande, eccezioni, deduzioni e richieste già formulate anche in via istruttoria, da nei propri precedenti atti difensivi del presente giudizio, ivi comprese la Controparte_4
prima, la seconda e la terza memoria ex art. 183, VI° comma c.p.c, da intendersi qui per integralmente richiamati e ritrascrittiti;
in ogni caso, rigettare tutte le domande proposte dalla controparte nei confronti dell'esponente siccome infondate e, comunque, non provate;
in ogni caso con vittoria di competenze, spese e spese generali, IVA e CPA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte attrice con l'originario atto di citazione ha sostenuto che, nell'estate del 2010, ha avuto luogo un colloquio, tra legale rappresentante dell' Controparte_2 Controparte_4 Per_1
Pag. 2 di 12 e la stessa parte attrice, finalizzato all'affiliazione di quest'ultima all'attività imprenditoriale Per_2 dell' Controparte_4
In detto colloquio, secondo quanto riferito da parte attrice, il avrebbe illustrato, CP_2
verbalmente, i servizi che la sua società avrebbe offerto all'utenza tramite gli affiliati, in particolare avrebbe fatto riferimento a servizi di auto sostitutive, anticipazione delle spese relative a consulenze e cure mediche, anticipazione delle spese di riparazione dei mezzi danneggiati, che, attraverso un collaudato meccanismo, la sua società sarebbe stata in grado di fornire ai clienti, danneggiati in sinistri stradali o sul lavoro o di altro genere, che avrebbero scelto l'Infortunistica italiana per farsi rappresentare.
Parte attrice ha assunto di essersi determinata ad investire nel settore, essendo stata garantita di un'assistenza puntuale e precisa, specie nella fase di avvio e nella fornitura di materiale, software gestionale, manuale operativo, servizi di formazione ed assistenza, ed essendo stata assicurata di ritorni economici, in tempi brevi, a fronte dei necessari investimenti e, pertanto, è stata indotta a stipulare, a titolo personale, in data 11.08.2010, il contratto di franchising con l' AR
, rappresentata, nella stipula del contratto, da delegato dal
[...] Persona_3 CP_2
senza, però, che fosse stata messa a sua disposizione, prima della stipula del contratto, la bozza e gli allegati di cui all'art. 4 della legge n. 129/2004, per cui l'irrilevanza del disposto di cui all'art. 2 del contratto.
Parte attrice ha assunto anche che per far fronte agli investimenti necessari alla sua affiliazione ha chiesto ed ottenuto, da , attraverso la , un finanziamento, inizialmente CP_6 Parte_2
di trentamila euro, ridotto ed accreditato, in data 03.08.2010, per l'importo di ventimila euro con un
Tan dell'8,50% ed un Taeg dell'8,84%.
Parte attrice ha assunto pure che le era stato chiesto, dall'altra parte contrattuale, di costituire una società per meglio gestire la nuova attività da intraprendere, con rassicurazioni sull'immediata novazione del contratto già stipulato.
Costituita la “ , partita Iva Controparte_7
, e comunicata la costituzione all' , questa, sempre a dire di P.IVA_2 Controparte_4
parte attrice, non ha mai novato il contratto, non ha fornito i servizi offerti e quelli offerti si presentavano lacunosi.
Parte attrice ha lamentato che il responsabile non rispondeva mai alle chiamate, il poco personale non dava quasi mai alcuna riposta concreta alle questioni sollevate, non è mai stato inviato il personale per la formazione o l'affiancamento, non esistevano convenzioni tipo di alcun genere, non c'era manuale operativo né modulistica adeguata alle varie situazioni, esisteva un solo modello di mandato lacunoso, lo stesso prezziario risultava essere generico e non era agevole applicarlo in
Pag. 3 di 12 modo trasparente, mancava totalmente il software gestionale, sono stati inviati solo alcuni fogli come carta intestata, pochi bigliettini e buste, oltre ad un'insegna già danneggiata e assolutamente scadente di qualità e, quindi, inutilizzabile ed inutilizzata.
Nei primi bigliettini inviati, come esposto dalla parte attrice, si faceva riferimento, esplicitamente, a
“consulenza legale, anticipo spese mediche e macchina sostitutiva” mentre dopo che parte attrice ha chiesto spiegazioni su come garantire detti servizi, le sono stati recapitati altri bigliettini dove questi servizi non erano più riportati.
Parte attrice ha affermato anche che il medico richiesto non si è mai recato nella sede, né le sono state fornite informazioni su come e quando poter beneficare della sua presenza;
non esisteva un archivio informatizzato e non c'è stato un vero corso di formazione, escludendo due giorni, a spese dell'affiliato, per assistere ad una discussione incentrata esclusivamente sull'art. 2052 cc;
non c'era alcuna convenzione con carrozzieri, centri di soccorso stradale, autonoleggi, centri di riabilitazione, case di cura e quant'altro, pur essendo i relativi servizi pubblicizzati dalla società del al CP_2
punto da essere inseriti nei manifesti, nelle brochure e negli stessi bigliettini da visita.
In particolare in uno dei cartoncini pubblicitari, secondo quanto riferito da parte attrice, si faceva riferimento, esplicitamente, a “studi legali convenzionati, consulenza medico legale, anticipo spese mediche, centri fisioterapici convenzionati, pronto intervento attivo 24 ore su 24, carrozzerie convenzionate, carroattrezzi convenzionati 24 ore su 24, auto sostitutiva”.
I servizi offerti alla clientela, sempre secondo quanto esposto dalla parte attrice, mancavano del tutto e l'affiliante non ha eppure istruito l'affiliato sulle modalità di mettersi nelle condizioni di garantirli alla clientela.
Parte attrice ha, pertanto, lamentato la violazione dell'art. 6 e dell'art. 9 della legge sul franchising, che ha pesantemente influito sull'attività intrapresa, che per le inadempienze del franchisor è stata quasi nulla e la poca attività esercitata non è da attribuire al knowhow del franchisor, il cui nome non è stato nemmeno speso, nell'attesa che lo stesso inviasse il materiale promesso.
Il sempre a suo dire, sia a titolo personale che quale legale rappresentante della sas Pt_1
costituita, ha pagato tutto quanto previsto contrattualmente, avendo firmato cambiali.
Ha sostenuto le spese di costituzione della società, di affitto del locale, di attivazione delle utenze, di acquisito degli arredi, oltre ad aver sottratto energie ad altre attività.
In particolare il ha sostenuto di aver speso un totale complessivo di euro 23.447,33, di cui: Pt_1
Diritto fisso € 30,00; n. 18 Cambiali pagate all' : euro 396 x 18 = euro Per_4 Controparte_4
7.128,00; n°2 fatture Notaio dott.ssa euro 1.200,00 + euro 950,00 = euro Persona_5
2.150,00; fattura n° 343 del 01.10.2010 dell' di €. 4.752,00; fattura n°250 del Controparte_4
21.09.2012 dello Studio Commerciale e Tributario Real Consult di €. 1.258,40; n. 2 fatture
Pag. 4 di 12 Euronics di euro 1.088,80 + euro 143,70 = euro 1232,50; n. 13 canoni per affitto + commissioni: €.
353,00 x 13 = 4.589,00; n. 5 Bollette Enel: euro 150,08 + 71,90 + 48,14 + 52,04 + 40,38 = euro
362,54; n. 5 Bollette Telecom Italia: euro 378,00 + 151,00 + 131,50 + 133,50 + 132,50 = 926,50;
Fattura n. AC00087929 del 24.02.2011 di Seat PG di €. 598,00; c/c Postale eseguito in favore della
C.C.I.A.A. di Reggio Calabria: euro 40,00; Spese di mediazione: euro 60,50; pagamento Tributi: euro 319,89.
In data 07.03.2011, il a suo dire, ha inoltrato, alla società convenuta, richiesta di risoluzione Pt_1
dal contratto, chiedendo il rimborso ed il risarcimento di quanto speso.
L'infortunistica con raccomandata del 05.04.2011, come sostiene sempre il pur CP_4 Pt_1
contestando le accuse mosse, avrebbe formalizzato la risoluzione del contratto di Franchising, chiedendo, però, il pagamento delle cambiali mensili ancora dovute a titolo di affiliazione, che il avrebbe pagato. Pt_1
In data 04.05.2011, sempre a dire del la società convenuta, via fax, ha chiesto la restituzione Pt_1
dell'insegna, mai utilizzata, essendo arrivata, dopo oltre cinque mesi dalla stipula del contratto, di infimo valore e danneggiata;
una dichiarazione di non utilizzazione dei segni distintivi del franchisor.
Richieste alle quali il avrebbe risposto, via fax, in data 04.05.2011, di non avere clienti in Pt_1
carico, di non aver utilizzato nulla del materiale inviato, inutile ed inutilizzabile, che avrebbe restituito, attribuendo all' il totalmente inadempimento avendo continuato, tra Controparte_4
l'altro, a trattenere le cambiali.
In data 26.04.2013, via PEC, il ha chiesto alla società convenuta, come dallo stesso Pt_1
affermato, il pagamento della somma di €. 30.000,00 a titolo di rimborso spese e risarcimento danni, nonché la cancellazione dal sito e/o da altri documenti della disciolta Agenzia di Taurianova.
Sempre a dire della parte attrice, alla suddetta richiesta è seguito, via e mail, il 09.05.2013, il rigetto delle richieste di parte attrice e la richiesta di pagamento della somma di €. 6.352,50 a titolo di
Royalty.
Esperito negativamente il tentativo di mediazione, è stato adito il Tribunale per la risoluzione della controversia.
Si è costituita in giudizio l' con il legale rappresentante Controparte_4 Controparte_2 la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'azione proposta dall' Controparte_7
, partita Iva , in quanto estinta e cessata il 28 maggio
[...] Controparte_7 P.IVA_2
2012, ciò in applicazione di una interpretazione dell'art. 2495 cc costituzionalmente orientata, tenendo conto della sentenza n. 6701/2013 della Cassazione a Sezioni Unite.
Pag. 5 di 12 Ha, altresì, eccepito l'improcedibilità dell'azione per inesistenza della mediazione perché non proposta innanzi alla Camera di Commercio di Bologna, come prevede il contratto, l'incompetenza del Tribunale di Palmi essendo competente il Tribunale di Bologna. Ha contestato l'azione di nullità del contratto, la domanda di ripetizione di indebito, l'azione di inadempimento contrattuale mancando un nesso di causalità, la domanda di annullabilità del contratto per dolo. Ha confermato la risoluzione del contratto, comunicata in data 4 marzo 2011, a partire dal 30 marzo 2011, ha eccepito la consegna della copia del contratto prima della sottoscrizione, ha sostenuto la fornitura di tutti i servizi indicati nel contratto sottoscritto, la violazione della cessione del contratto dalla persona fisica alla società, in mancanza di autorizzazione scritta, la violazione del divieto di concorrenza. A tali contestazioni è seguita la richiesta di condanna di parte attrice ex art. 96 cpc.
Le parti hanno difeso le loro posizioni con le memorie 183 cpc, comma VI, ed hanno chiesto l'ammissione della prova testimoniale.
Con provvedimento, fuori udienza, dell'1 aprile 2015 il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni ritenendola matura per la decisione.
Precisate le conclusioni e depositate le comparse conclusionali e le successive repliche, la causa è stata decisa con sentenza n. 368/2018 con una dichiarazione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Palmi a favore del Foro di Bologna.
Avverso tale sentenza è stato proposto regolamento di competenza. nei confronti di
[...]
e , intimati, e nei confronti di AR AR [...]
, resistente, innanzi alla Corte di Cassazione, che ha, invece, dichiarato la Controparte_5
competenza del Tribunale di Palmi, con condanna della parte intimata al pagamento delle spese processuali, liquidate in €.
2.500 per onorari ed €. 200 per spese.
La causa veniva riassunta, innanzi al Tribunale di Palmi, nei confronti di
[...]
, con notifica Controparte_8 presso la sede delle società e presso l'indirizzo di residenza di sia con notifica Controparte_2 alla presso l'avvocato costituito in Cassazione. Controparte_5
Si è costituito il ed ha eccepito l'irritualità della riassunzione risultando l' CP_2 [...]
cancellata dal registro delle imprese in data 4 febbraio 2019. Controparte_5
Il G.I. ha dichiarato la regolarità della riassunzione e l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 302, comma 4, c.p.c., essendo stato documentato in atti il fatto interruttivo.
La causa veniva riassunta nei confronti di n.q. ex legale rappresentante, Controparte_2 amministratore unico, socio e liquidatore dell'originaria AR
nonché della trasformata poi ulteriormente trasformata in
[...] Controparte_4
Pag. 6 di 12 con P. Iva , nonché ad ogni altro titolo di Controparte_5 P.IVA_1
legge.
Si è costituito nel giudizio riassunto il ed ha contestato le domande proposte nei suoi CP_2
confronti, la tardività della riassunzione dopo la pronuncia sulla competenza, la sua carenza di legittimazione passiva.
La causa è stata istruita con prove documentali e testimoniali.
Le domande avanzate dalla parte attrice fanno tutte riferimento al rapporto di franchising, che trova la sua disciplina nel contratto versato in atti stipulato l'l1 agosto 2010.
Parte attrice, infatti, ha domandato di accertare la nullità, l'annullabilità, l'inadempimento contrattuale del franchisor con conseguenziale risoluzione del contratto;
di condannare il franchisor alla restituzione delle somme versate e al risarcimento dei danni causati dall'inadempimento contrattuale.
Tale contratto è intercorso tra e Parte_3 Pt_1
in proprio e non n.q. di legale rappresentante della
[...] Pt_3 Controparte_7
[...] Controparte_7
L'assunto di parte attrice che è stato il franchisor a richiedere al la costituzione di tale società Pt_1
non trova riscontro in atti.
L'art. 13 del contratto di franchising afferma che “il presente contratto è stipulato in considerazione della compagine sociale e della persona che funge da legale rappresentante del franchisee. Non potrà essere ceduto o trasferito senza il consenso del franchisor”.
Il consenso del franchisor non risulta né dalla documentazione versata in atti, né dalle dichiarazioni dei testi, anzi i testi indicati dal all'epoca dei fatti suoi dipendenti, hanno escluso che la CP_9
costituzione di tale società fosse stata richiesta dal CP_2
Dal contratto versato in atti non emerge neppure che lo stesso fosse stato stipulato a titolo provvisorio per poi essere trasferito alla società, per come riferito dalla teste di parte attrice, che, comunque, ha solo ascoltato telefonate tra il ed il essendo in compagnia del Pt_1 CP_2 Pt_1
durante le telefonate.
La non è, dunque, titolare di Controparte_10
una situazione giuridica attiva che le consenta di pretendere diritti derivanti dal rapporto di franchising .
La domande dalla stessa proposte vanno, dunque, rigettate.
Con riferimento, invece, alla procedibilità dell'azione promossa contro la snc trasformata in srl prima della costituzione del rapporto processuale, si osserva che la trasformazione di una società da uno ad un altro tipo di forma giuridica riconosciuta dalla legge non comporta l'estinzione del
Pag. 7 di 12 soggetto giuridico e la conseguente creazione di un nuovo soggetto, che sostituisce il precedente, ma soltanto una modifica dell'atto costitutivo che conferma l'identità del soggetto e i rapporti giuridici costituiti da esso prima della trasformazione. Tale trasformazione comporta, dunque, soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria.
È, quindi, ininfluente che sia stata citata in giudizio la società anteriore alla trasformazione poiché ciò non comporta incertezza sull'identificazione della effettiva parte convenuta, nella persona del
Co suo legale rappresentante , lo stesso legale rappresentante della che si è AR
costituita in giudizio ed ha svolto le sue difese.
Ai sensi dell'art. 2500 quinquies, comma 1, cc, i soci a responsabilità illimitata di una società in nome collettivo trasformata in società a responsabilità limitata non sono liberati dalle obbligazioni il cui titolo si sia formato prima della trasformazione della società, anche se queste divengano esigibili solo in epoca successiva al verificarsi della medesima, salvo che i creditori non rinuncino alla garanzia personale.
Rinuncia che, sempre ai sensi del comma 1 ultima parte, fa riferimento alla manifestazione, da parte dei creditori, del consenso alla trasformazione, derivante da una serie di circostanze significative ed inequivoche, che risultino, quali forme di remissione dei debiti, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito nei confronti dei soci della società preesistente.
Tale rinuncia, ai sensi del comma 2, può anche desumersi dall'avere i creditori stessi, dopo essere stati informati, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente, dell'avvenuta deliberazione della trasformazione, omesso di esprimere il loro dissenso alla liberazione dei soci entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Non sostituisce la comunicazione il fatto che i creditori possano aver appreso “aliunde” dell'avvenuta trasformazione della società loro debitrice.
Nel caso di specie non vi è allegazione di una tale rinuncia da parte del Pt_1
Parte attrice ha eccepito la nullità del contratto di franchising per mancanza di oggetto contrattuale, mancanza della descrizione dei servizi, mancanza dell'indicazione del tipo di assistenza, dell'entità, del periodo dell'assistenza e della formazione, l'insussistenza del .how, mancanza del Pt_4
trasferimento del Know-how, ossia dell'insieme organizzativo che costituisce l'essenza del negozio ed elemento essenziale del contratto, ritenendo che il rimando a manuali operativi non fosse sufficiente ad integrare la clausola contrattuale della descrizione dell'oggetto del contratto, ponendosi in contrasto con gli art. 1418 cc, che rimanda all'art. 1325 cc, che, a sua volta, richiama l'art. 1346 cc, nonché con l'art. 1 della legge n. 129/2004, che descrive il contratto di franchising e
Pag. 8 di 12 prevede la concessione, fra l'altro, del Know-how, l'art. 3, comma IV, e l'art. 8 del codice deontologico dell . CP_11
In realtà, il contratto stipulato dal e la parte convenuta (art. 1) prevede che il franchisor Pt_1
concede al franchisee il diritto di prestare a terzi una serie di servizi volti all'avviamento e alla conduzione dell'esercizio di attività di consulenza nell'ambito dell'infortunistica stradale nonché di consulenza per altre ipotesi di responsabilità civili diverse, agli stessi livelli di servizio e di immagine che caratterizzano il progetto del Franchisor, utilizzando il marchio, la propria metodologia ed il Know-how originale meglio descritto nel manuale operativo, fornito in via telematica con la consegna di una password all'atto della stipula del contratto, che contiene tutte le informazioni e le procedure per gestire una pratica di richiesta danni: fac – simili di ogni tipo di lettera, casistiche degli incidenti, tabelle di calcolo, criteri di liquidazione.
L'art.
2.5 prevede che, nello spirito di collaborazione, il franchisee dovrà conformarsi alle tecniche commerciali indicate nel sito operativo e/o che gli verranno di volta in volta comunicate a mezzo di circolari operative, adottando la politica commerciale indicata dal franchisor.
L'art. 3 del contratto di franchising, stipulato tra le parti, prevede che il franchisor estende ai propri affiliati le convenzioni stipulate con enti o società partner presenti nel territorio;
trasmette, entro 4 settimane dalla stipula, indirizzi e numeri telefonici di una società medica per la stipula di una convenzione che avrebbe consentito all'affiliato di disporre dell'assistenza di una struttura medica con anticipo delle prestazioni mediche eseguite dai medici della società; presta, nei giorni contrattualmente stabiliti, assistenza telefonica inerente problematiche della gestione dei sinistri.
L'art. 7 dello stesso contratto prevede che il franchisor fornisce al franchisee, in comodato d'uso gratuito, attrezzature e cancelleria, prima fornitura di carta intestata, biglietti da visita, buste, insegna, vetrofanie e sito internet, che costituiscono la dotazione di base legata al contratto di franchising.
Con riferimento ai corsi di formazione l'art. 8, sempre dello stesso contratto stabilisce che i corsi di aggiornamento sono organizzati dal franchisor presso la propria sede con spese a carico del franchisee.
Nessuna norma contrattuale prevede che il franchisor o un suo incaricato assistesse il franchisee in loco, salvo, se richiesto per iscritto, nelle prime due pratiche presso i centri di liquidazione danni
(art. 3.4).
Il contratto, con una clausola di chiusura (art. 20), stabilisce che fanno parte integrante del contratto le premesse e gli allegati. Il contratto, sottoscritto dalle parti, allo stesso art. 20, annulla e sostituisce ogni precedente intesa fra le parti.
Pag. 9 di 12 Dalle clausole contrattuali sopra riportate l'oggetto del contratto è bene identificato, come anche l'assistenza, l'aggiornamento, la dotazione in comodato d'uso gratuito, ed il know-how.
Parte attrice lamenta la mancanza del manuale operativo mentre l'allegato B al contratto, sottoscritto dalle parti, quindi anche dal indica l'aggiunta dell'account del nella rete Pt_1 Pt_1
del franchisor, con l'indicazione della procedura da seguire per la sua configurazione;
la e.mail del
28 ottobre 2010, inviata al da , depositata dalla parte Pt_1 Email_1
convenuta, non contestata dalla parte attrice, che, anzi richiama al fine di dimostrare il limitato tempo della collaborazione, dimostra che al è stato inviato il manuale per attivare il servizio Pt_1
di posta elettronica e che allo stesso sono state indicate le modalità di accesso al manuale operativo.
Con riferimento al manuale operativo il contratto specifica, come da art. 1 sopra riportato, che esso contiene tutte le informazioni e le procedure per gestire una pratica di richiesta danni: fac – simili di ogni tipo di lettera, casistiche degli incidenti, tabelle di calcolo, criteri di liquidazione.
Parte attrice lamenta che il contratto non ha espressamente indicato l'ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l'affiliato deve sostenere prima di iniziare l'attività; le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, l'indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell'affiliato e l'ambito di eventuale esclusiva;
ciò in evidente contrasto con l'art. 9 del contratto stipulato tra le parti che detta una specifica disciplina dei corrispettivi e modalità di pagamento, dell'art.
2.7. che riconosce il diritto di esclusiva rispetto alla zona indicata dell'allegato
C, sottoscritto anche dal ossia nel territorio di Taurianova e Melicucco, relativo al punto Pt_1
vendita sito in Siderno.
L'art. 3, comma 4, della legge n. 129/2004, alla lettera b, in realtà prevede l'inserimento in contratto dell'eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell'affiliato, però, il testo normativo non impone un minimo da realizzare ma l'indicazione di tale minimo laddove in contratto è previsto. Conseguentemente laddove tale indicazione non è inserita si intende non operante.
Con riferimento alle convenzioni, il contratto sottoscritto dalle parti e depositato in atti da entrambe le parti, prevede che si estendono agli affiliati le convenzioni stipulate dal franchisor con enti o società partner presenti sul territorio e nel caso della società medica, indicata all'art. 3,2 del contratto il franchisor si è obbligato ad indicare numeri di telefono ed indirizzi al fine di provocare la stipula di una convenzione tra la società medica ed il Pt_1
Nel contratto non è previsto nessun supporto tecnico di case di cura, medici, periti ed officine e tale supporto non è oggetto del contratto sottoscritto tra le parti.
Pag. 10 di 12 Il contratto, sottoscritto dalle parti, depositato in atti, invece, prevede all'art. 2 che il franchisee, almeno 30 giorni prima della stipula, ha diritto di chiedere al franchisor copia completa del contratto da sottoscrivere.
La terminologia usata nel prefato art. 2 dimostra che il contratto non è stato consegnato al franchisee, demandando tale consegna alla richiesta del franchisee.
L'art. 4, della legge n. 129/2004, lo impone, invece, come obbligo a carico del franchisor.
Parte convenuta sostiene, però, nella sua comparsa di risposta e costituzione in giudizio, che il contratto è stato consegnato prima della sottoscrizione richiamando il disposto del suddetto art. 2 del contratto sottoscritto, senza allegare quando tale contratto sia stato consegnato.
Non vi è, dunque, prova, in atti, della consegna del contratto prima della sua sottoscrizione.
Nel caso di specie, parte convenuta, indipendentemente dalla richiesta della parte attrice, avrebbe dovuto consegnare a questa la copia del contratto da sottoscrivere, concedendole un lasso di tempo di 30 giorni per riflettere sulle scelte che la sottoscrizione del contratto avrebbe comportato e manifestare responsabilmente il proprio consenso.
Questo lasso di tempo, secondo lo spirito della norma, è fondamentale nella formazione del consenso, avendolo imposto come un obbligo a carico del contraente più forte.
Parte attrice, come rileva dall'atto di citazione, non contestato dalla parte convenuta, che ha affermato solo di aver correttamente adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto sottoscritto, ha affermato che nelle trattative pre contrattuali si era parlato di auto sostitutive, anticipazione di spese relative a consulenze, cure mediche, riparazione di mezzi danneggiati, che però non sono state riportate nel contratto.
Parte attrice, nelle trattative pre contrattuali, si è rappresentata erroneamente una realtà che nel contratto sottoscritto non è riportata e che avrebbe potuto verificarlo ove lo stesso fosse stato consegnato entro i termini di legge.
Il contratto è, dunque, viziato nella manifestazione della volontà del franchisee e, pertanto, va annullato.
Parte attrice chiede la restituzione di quanto versato per l'affiliazione, avendo l'annullamento effetti retroattivi che comportano il ripristino della situazione precedente alla stipula del contratto, oltre il risarcimento dei danni.
Dalla statuizione di annullamento del contratto di franchising, sottoscritto dalle parti l'11 agosto
2010, discende il diritto della parte attrice, di ottenere la restituzione, ai sensi Parte_1 dell'art. 2033 c.c., della somma di €. 11.880, versata alla parte convenuta in esecuzione dell'art. 9 del contratto annullato, oltre interessi dalla data del 23 settembre 2013, data della domanda introduttiva del presente giudizio, al saldo effettivo.
Pag. 11 di 12 Specularmente, parte convenuta ha diritto di ottenere la restituzione dell'insegna, della carta intestata, dei bigliettini da visita e delle buste ricevute.
Va, invece, respinta la domanda risarcitoria formulata dalla parte attrice, derivando l'annullabilità del contratto da una norma di legge, rispetto alla quale sussiste la presunzione assoluta che la stessa
è nota alla generalità dei cittadini.
Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, si compensano tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la carenza di legittimazione attiva della società di Controparte_7
;
[...]
2) Dichiara legittimato passivo, in qualità di socio, , già legale rappresentante AR
della società Infortunistica Italiana snc & C, trasformata in srl e poi cancellata dal registro delle imprese;
3) annulla il contratto di franchising dedotto in causa, sottoscritto a Lamezia Terme l'11 agosto 2010 da e procuratore speciale di Parte_1 Persona_3 Controparte_2
già legale rappresentante della società Infortunistica Italiana snc & C;
4) condanna parte convenuta, già legale rappresentante e socio della società Controparte_2
Infortunistica Italiana snc & C, a restituire in favore di la somma di €. Parte_1
11.880, oltre interessi legali dalla data della domanda introduttiva del presente giudizio al saldo effettivo;
5) condanna la parte attrice, a restituire in favore di Parte_1 Controparte_2
l'insegna, la carta intestata, i bigliettini da visita e le buste, ricevuti in esecuzione del contratto annullato;
6) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla parte attrice;
7) Compensa tra le parti le spese di lite.
Palmi, 03/02/2025
Il G.O.P.,
Eugenia Trunfio
Pag. 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, verificato che le parti hanno depositato, entro il termine assegnato ex art. 1127 ter cpc, note autorizzate per la trattazione scritta;
esaminati gli atti e documenti di causa;
ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 281 sexies cpc, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1328/2013 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
, IN PROPRIO E (C.F.: ), nato a Parte_1 CP_1 C.F._1
Taurianova il 16/04/1972, elettivamente domiciliato in Taurianova, Viale Senatore Lo Schiavo,7, presso lo studio dell'avv. Domenico Zito, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-attore- nei confronti di
(C.F. : ), nato a [...] il 17 Controparte_2 C.F._2
novembre 1977, n.q. di ex legale rappresentante, amministratore unico, socio e liquidatore dell'originaria trasformata in AR Controparte_4
ed ulteriormente trasformata in con P. Iva
[...] Controparte_5
, elettivamente domiciliato in Bologna, via Belvedere, 10, presso lo studio degli avv.ti P.IVA_1
Michele Castellari, Valentina Quattrocolo e Giuseppe Filippo, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
-convenuto-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice chiede di accertare, dichiarare e pronunciare, ad ogni effetto di legge, nei confronti di parte convenuta, in via principale, la nullità, in via subordinata, l'annullamento ed in via ulteriormente subordinata la risoluzione per inadempimento del contratto intercorso tra le parti, con
Pag. 1 di 12 ogni consequenziale statuizione;
di condannare in ogni caso parte convenuta alla restituzione della somma di euro 11.880,00 oltre interessi al tasso dell'8.50% da ogni singola scadenza all'effettivo soddisfo o nella misura di cui all'art. 1284, IV comma, o nella misura, sia per quanto concerne la restituzione che gli interessi, minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia dall'On.le Giudice adito;
di condannare in ogni caso parte convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali causati a parte attrice, nessuno escluso, nella misura di euro 31.856,55, oltre interessi nella misura dell'8,50% su €.
8.120,00 e interessi legali per il resto, oltre alla rivalutazione monetaria su tutto l'importo di €.
31.856,55, o nella misura di cui all'art. 1284, IV comma, o nella misura, sia per quanto concerne i danni che interessi e rivalutazione, minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
di condannare in ogni caso parte convenuta, in persona del suo legale, rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e delle competenze difensive sia della prima fase conclusa con la sentenza di competenza, sia di quella della riassunzione dopo il Regolamento di Competenza sia per la fase di conciliazione preliminare, da distrare in favore dell'avvocato costituito, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non aver riscosso le seconde, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge.
Parte convenuta chiede, in via principale, previo accertamento dell'inesistenza, inammissibilità, nullità, tardività, invalidità e/od inefficacia della “comparsa in riassunzione” ex artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. e del “ricorso in riassunzione” ex art. 303 c.p.c., notificati dalla parte avversa, e delle domande ivi svolte, rigettare tutte le domande formulate dalla controparte poiché infondate e, comunque, non provate;
in via subordinata, e salvo gravame, rimettere in termini il signor anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 c.p.c., con contestuale concessione di termine CP_2
per il deposito di memorie ex art. 183, VI° comma c.p.c. nel presente giudizio, con ogni conseguente statuizione;
in via ulteriormente subordinata, e salvo gravame, accogliere ed ammettere tutte le domande, eccezioni, deduzioni e richieste già formulate anche in via istruttoria, da nei propri precedenti atti difensivi del presente giudizio, ivi comprese la Controparte_4
prima, la seconda e la terza memoria ex art. 183, VI° comma c.p.c, da intendersi qui per integralmente richiamati e ritrascrittiti;
in ogni caso, rigettare tutte le domande proposte dalla controparte nei confronti dell'esponente siccome infondate e, comunque, non provate;
in ogni caso con vittoria di competenze, spese e spese generali, IVA e CPA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte attrice con l'originario atto di citazione ha sostenuto che, nell'estate del 2010, ha avuto luogo un colloquio, tra legale rappresentante dell' Controparte_2 Controparte_4 Per_1
Pag. 2 di 12 e la stessa parte attrice, finalizzato all'affiliazione di quest'ultima all'attività imprenditoriale Per_2 dell' Controparte_4
In detto colloquio, secondo quanto riferito da parte attrice, il avrebbe illustrato, CP_2
verbalmente, i servizi che la sua società avrebbe offerto all'utenza tramite gli affiliati, in particolare avrebbe fatto riferimento a servizi di auto sostitutive, anticipazione delle spese relative a consulenze e cure mediche, anticipazione delle spese di riparazione dei mezzi danneggiati, che, attraverso un collaudato meccanismo, la sua società sarebbe stata in grado di fornire ai clienti, danneggiati in sinistri stradali o sul lavoro o di altro genere, che avrebbero scelto l'Infortunistica italiana per farsi rappresentare.
Parte attrice ha assunto di essersi determinata ad investire nel settore, essendo stata garantita di un'assistenza puntuale e precisa, specie nella fase di avvio e nella fornitura di materiale, software gestionale, manuale operativo, servizi di formazione ed assistenza, ed essendo stata assicurata di ritorni economici, in tempi brevi, a fronte dei necessari investimenti e, pertanto, è stata indotta a stipulare, a titolo personale, in data 11.08.2010, il contratto di franchising con l' AR
, rappresentata, nella stipula del contratto, da delegato dal
[...] Persona_3 CP_2
senza, però, che fosse stata messa a sua disposizione, prima della stipula del contratto, la bozza e gli allegati di cui all'art. 4 della legge n. 129/2004, per cui l'irrilevanza del disposto di cui all'art. 2 del contratto.
Parte attrice ha assunto anche che per far fronte agli investimenti necessari alla sua affiliazione ha chiesto ed ottenuto, da , attraverso la , un finanziamento, inizialmente CP_6 Parte_2
di trentamila euro, ridotto ed accreditato, in data 03.08.2010, per l'importo di ventimila euro con un
Tan dell'8,50% ed un Taeg dell'8,84%.
Parte attrice ha assunto pure che le era stato chiesto, dall'altra parte contrattuale, di costituire una società per meglio gestire la nuova attività da intraprendere, con rassicurazioni sull'immediata novazione del contratto già stipulato.
Costituita la “ , partita Iva Controparte_7
, e comunicata la costituzione all' , questa, sempre a dire di P.IVA_2 Controparte_4
parte attrice, non ha mai novato il contratto, non ha fornito i servizi offerti e quelli offerti si presentavano lacunosi.
Parte attrice ha lamentato che il responsabile non rispondeva mai alle chiamate, il poco personale non dava quasi mai alcuna riposta concreta alle questioni sollevate, non è mai stato inviato il personale per la formazione o l'affiancamento, non esistevano convenzioni tipo di alcun genere, non c'era manuale operativo né modulistica adeguata alle varie situazioni, esisteva un solo modello di mandato lacunoso, lo stesso prezziario risultava essere generico e non era agevole applicarlo in
Pag. 3 di 12 modo trasparente, mancava totalmente il software gestionale, sono stati inviati solo alcuni fogli come carta intestata, pochi bigliettini e buste, oltre ad un'insegna già danneggiata e assolutamente scadente di qualità e, quindi, inutilizzabile ed inutilizzata.
Nei primi bigliettini inviati, come esposto dalla parte attrice, si faceva riferimento, esplicitamente, a
“consulenza legale, anticipo spese mediche e macchina sostitutiva” mentre dopo che parte attrice ha chiesto spiegazioni su come garantire detti servizi, le sono stati recapitati altri bigliettini dove questi servizi non erano più riportati.
Parte attrice ha affermato anche che il medico richiesto non si è mai recato nella sede, né le sono state fornite informazioni su come e quando poter beneficare della sua presenza;
non esisteva un archivio informatizzato e non c'è stato un vero corso di formazione, escludendo due giorni, a spese dell'affiliato, per assistere ad una discussione incentrata esclusivamente sull'art. 2052 cc;
non c'era alcuna convenzione con carrozzieri, centri di soccorso stradale, autonoleggi, centri di riabilitazione, case di cura e quant'altro, pur essendo i relativi servizi pubblicizzati dalla società del al CP_2
punto da essere inseriti nei manifesti, nelle brochure e negli stessi bigliettini da visita.
In particolare in uno dei cartoncini pubblicitari, secondo quanto riferito da parte attrice, si faceva riferimento, esplicitamente, a “studi legali convenzionati, consulenza medico legale, anticipo spese mediche, centri fisioterapici convenzionati, pronto intervento attivo 24 ore su 24, carrozzerie convenzionate, carroattrezzi convenzionati 24 ore su 24, auto sostitutiva”.
I servizi offerti alla clientela, sempre secondo quanto esposto dalla parte attrice, mancavano del tutto e l'affiliante non ha eppure istruito l'affiliato sulle modalità di mettersi nelle condizioni di garantirli alla clientela.
Parte attrice ha, pertanto, lamentato la violazione dell'art. 6 e dell'art. 9 della legge sul franchising, che ha pesantemente influito sull'attività intrapresa, che per le inadempienze del franchisor è stata quasi nulla e la poca attività esercitata non è da attribuire al knowhow del franchisor, il cui nome non è stato nemmeno speso, nell'attesa che lo stesso inviasse il materiale promesso.
Il sempre a suo dire, sia a titolo personale che quale legale rappresentante della sas Pt_1
costituita, ha pagato tutto quanto previsto contrattualmente, avendo firmato cambiali.
Ha sostenuto le spese di costituzione della società, di affitto del locale, di attivazione delle utenze, di acquisito degli arredi, oltre ad aver sottratto energie ad altre attività.
In particolare il ha sostenuto di aver speso un totale complessivo di euro 23.447,33, di cui: Pt_1
Diritto fisso € 30,00; n. 18 Cambiali pagate all' : euro 396 x 18 = euro Per_4 Controparte_4
7.128,00; n°2 fatture Notaio dott.ssa euro 1.200,00 + euro 950,00 = euro Persona_5
2.150,00; fattura n° 343 del 01.10.2010 dell' di €. 4.752,00; fattura n°250 del Controparte_4
21.09.2012 dello Studio Commerciale e Tributario Real Consult di €. 1.258,40; n. 2 fatture
Pag. 4 di 12 Euronics di euro 1.088,80 + euro 143,70 = euro 1232,50; n. 13 canoni per affitto + commissioni: €.
353,00 x 13 = 4.589,00; n. 5 Bollette Enel: euro 150,08 + 71,90 + 48,14 + 52,04 + 40,38 = euro
362,54; n. 5 Bollette Telecom Italia: euro 378,00 + 151,00 + 131,50 + 133,50 + 132,50 = 926,50;
Fattura n. AC00087929 del 24.02.2011 di Seat PG di €. 598,00; c/c Postale eseguito in favore della
C.C.I.A.A. di Reggio Calabria: euro 40,00; Spese di mediazione: euro 60,50; pagamento Tributi: euro 319,89.
In data 07.03.2011, il a suo dire, ha inoltrato, alla società convenuta, richiesta di risoluzione Pt_1
dal contratto, chiedendo il rimborso ed il risarcimento di quanto speso.
L'infortunistica con raccomandata del 05.04.2011, come sostiene sempre il pur CP_4 Pt_1
contestando le accuse mosse, avrebbe formalizzato la risoluzione del contratto di Franchising, chiedendo, però, il pagamento delle cambiali mensili ancora dovute a titolo di affiliazione, che il avrebbe pagato. Pt_1
In data 04.05.2011, sempre a dire del la società convenuta, via fax, ha chiesto la restituzione Pt_1
dell'insegna, mai utilizzata, essendo arrivata, dopo oltre cinque mesi dalla stipula del contratto, di infimo valore e danneggiata;
una dichiarazione di non utilizzazione dei segni distintivi del franchisor.
Richieste alle quali il avrebbe risposto, via fax, in data 04.05.2011, di non avere clienti in Pt_1
carico, di non aver utilizzato nulla del materiale inviato, inutile ed inutilizzabile, che avrebbe restituito, attribuendo all' il totalmente inadempimento avendo continuato, tra Controparte_4
l'altro, a trattenere le cambiali.
In data 26.04.2013, via PEC, il ha chiesto alla società convenuta, come dallo stesso Pt_1
affermato, il pagamento della somma di €. 30.000,00 a titolo di rimborso spese e risarcimento danni, nonché la cancellazione dal sito e/o da altri documenti della disciolta Agenzia di Taurianova.
Sempre a dire della parte attrice, alla suddetta richiesta è seguito, via e mail, il 09.05.2013, il rigetto delle richieste di parte attrice e la richiesta di pagamento della somma di €. 6.352,50 a titolo di
Royalty.
Esperito negativamente il tentativo di mediazione, è stato adito il Tribunale per la risoluzione della controversia.
Si è costituita in giudizio l' con il legale rappresentante Controparte_4 Controparte_2 la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'azione proposta dall' Controparte_7
, partita Iva , in quanto estinta e cessata il 28 maggio
[...] Controparte_7 P.IVA_2
2012, ciò in applicazione di una interpretazione dell'art. 2495 cc costituzionalmente orientata, tenendo conto della sentenza n. 6701/2013 della Cassazione a Sezioni Unite.
Pag. 5 di 12 Ha, altresì, eccepito l'improcedibilità dell'azione per inesistenza della mediazione perché non proposta innanzi alla Camera di Commercio di Bologna, come prevede il contratto, l'incompetenza del Tribunale di Palmi essendo competente il Tribunale di Bologna. Ha contestato l'azione di nullità del contratto, la domanda di ripetizione di indebito, l'azione di inadempimento contrattuale mancando un nesso di causalità, la domanda di annullabilità del contratto per dolo. Ha confermato la risoluzione del contratto, comunicata in data 4 marzo 2011, a partire dal 30 marzo 2011, ha eccepito la consegna della copia del contratto prima della sottoscrizione, ha sostenuto la fornitura di tutti i servizi indicati nel contratto sottoscritto, la violazione della cessione del contratto dalla persona fisica alla società, in mancanza di autorizzazione scritta, la violazione del divieto di concorrenza. A tali contestazioni è seguita la richiesta di condanna di parte attrice ex art. 96 cpc.
Le parti hanno difeso le loro posizioni con le memorie 183 cpc, comma VI, ed hanno chiesto l'ammissione della prova testimoniale.
Con provvedimento, fuori udienza, dell'1 aprile 2015 il Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni ritenendola matura per la decisione.
Precisate le conclusioni e depositate le comparse conclusionali e le successive repliche, la causa è stata decisa con sentenza n. 368/2018 con una dichiarazione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Palmi a favore del Foro di Bologna.
Avverso tale sentenza è stato proposto regolamento di competenza. nei confronti di
[...]
e , intimati, e nei confronti di AR AR [...]
, resistente, innanzi alla Corte di Cassazione, che ha, invece, dichiarato la Controparte_5
competenza del Tribunale di Palmi, con condanna della parte intimata al pagamento delle spese processuali, liquidate in €.
2.500 per onorari ed €. 200 per spese.
La causa veniva riassunta, innanzi al Tribunale di Palmi, nei confronti di
[...]
, con notifica Controparte_8 presso la sede delle società e presso l'indirizzo di residenza di sia con notifica Controparte_2 alla presso l'avvocato costituito in Cassazione. Controparte_5
Si è costituito il ed ha eccepito l'irritualità della riassunzione risultando l' CP_2 [...]
cancellata dal registro delle imprese in data 4 febbraio 2019. Controparte_5
Il G.I. ha dichiarato la regolarità della riassunzione e l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 302, comma 4, c.p.c., essendo stato documentato in atti il fatto interruttivo.
La causa veniva riassunta nei confronti di n.q. ex legale rappresentante, Controparte_2 amministratore unico, socio e liquidatore dell'originaria AR
nonché della trasformata poi ulteriormente trasformata in
[...] Controparte_4
Pag. 6 di 12 con P. Iva , nonché ad ogni altro titolo di Controparte_5 P.IVA_1
legge.
Si è costituito nel giudizio riassunto il ed ha contestato le domande proposte nei suoi CP_2
confronti, la tardività della riassunzione dopo la pronuncia sulla competenza, la sua carenza di legittimazione passiva.
La causa è stata istruita con prove documentali e testimoniali.
Le domande avanzate dalla parte attrice fanno tutte riferimento al rapporto di franchising, che trova la sua disciplina nel contratto versato in atti stipulato l'l1 agosto 2010.
Parte attrice, infatti, ha domandato di accertare la nullità, l'annullabilità, l'inadempimento contrattuale del franchisor con conseguenziale risoluzione del contratto;
di condannare il franchisor alla restituzione delle somme versate e al risarcimento dei danni causati dall'inadempimento contrattuale.
Tale contratto è intercorso tra e Parte_3 Pt_1
in proprio e non n.q. di legale rappresentante della
[...] Pt_3 Controparte_7
[...] Controparte_7
L'assunto di parte attrice che è stato il franchisor a richiedere al la costituzione di tale società Pt_1
non trova riscontro in atti.
L'art. 13 del contratto di franchising afferma che “il presente contratto è stipulato in considerazione della compagine sociale e della persona che funge da legale rappresentante del franchisee. Non potrà essere ceduto o trasferito senza il consenso del franchisor”.
Il consenso del franchisor non risulta né dalla documentazione versata in atti, né dalle dichiarazioni dei testi, anzi i testi indicati dal all'epoca dei fatti suoi dipendenti, hanno escluso che la CP_9
costituzione di tale società fosse stata richiesta dal CP_2
Dal contratto versato in atti non emerge neppure che lo stesso fosse stato stipulato a titolo provvisorio per poi essere trasferito alla società, per come riferito dalla teste di parte attrice, che, comunque, ha solo ascoltato telefonate tra il ed il essendo in compagnia del Pt_1 CP_2 Pt_1
durante le telefonate.
La non è, dunque, titolare di Controparte_10
una situazione giuridica attiva che le consenta di pretendere diritti derivanti dal rapporto di franchising .
La domande dalla stessa proposte vanno, dunque, rigettate.
Con riferimento, invece, alla procedibilità dell'azione promossa contro la snc trasformata in srl prima della costituzione del rapporto processuale, si osserva che la trasformazione di una società da uno ad un altro tipo di forma giuridica riconosciuta dalla legge non comporta l'estinzione del
Pag. 7 di 12 soggetto giuridico e la conseguente creazione di un nuovo soggetto, che sostituisce il precedente, ma soltanto una modifica dell'atto costitutivo che conferma l'identità del soggetto e i rapporti giuridici costituiti da esso prima della trasformazione. Tale trasformazione comporta, dunque, soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all'originaria organizzazione societaria.
È, quindi, ininfluente che sia stata citata in giudizio la società anteriore alla trasformazione poiché ciò non comporta incertezza sull'identificazione della effettiva parte convenuta, nella persona del
Co suo legale rappresentante , lo stesso legale rappresentante della che si è AR
costituita in giudizio ed ha svolto le sue difese.
Ai sensi dell'art. 2500 quinquies, comma 1, cc, i soci a responsabilità illimitata di una società in nome collettivo trasformata in società a responsabilità limitata non sono liberati dalle obbligazioni il cui titolo si sia formato prima della trasformazione della società, anche se queste divengano esigibili solo in epoca successiva al verificarsi della medesima, salvo che i creditori non rinuncino alla garanzia personale.
Rinuncia che, sempre ai sensi del comma 1 ultima parte, fa riferimento alla manifestazione, da parte dei creditori, del consenso alla trasformazione, derivante da una serie di circostanze significative ed inequivoche, che risultino, quali forme di remissione dei debiti, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito nei confronti dei soci della società preesistente.
Tale rinuncia, ai sensi del comma 2, può anche desumersi dall'avere i creditori stessi, dopo essere stati informati, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente, dell'avvenuta deliberazione della trasformazione, omesso di esprimere il loro dissenso alla liberazione dei soci entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Non sostituisce la comunicazione il fatto che i creditori possano aver appreso “aliunde” dell'avvenuta trasformazione della società loro debitrice.
Nel caso di specie non vi è allegazione di una tale rinuncia da parte del Pt_1
Parte attrice ha eccepito la nullità del contratto di franchising per mancanza di oggetto contrattuale, mancanza della descrizione dei servizi, mancanza dell'indicazione del tipo di assistenza, dell'entità, del periodo dell'assistenza e della formazione, l'insussistenza del .how, mancanza del Pt_4
trasferimento del Know-how, ossia dell'insieme organizzativo che costituisce l'essenza del negozio ed elemento essenziale del contratto, ritenendo che il rimando a manuali operativi non fosse sufficiente ad integrare la clausola contrattuale della descrizione dell'oggetto del contratto, ponendosi in contrasto con gli art. 1418 cc, che rimanda all'art. 1325 cc, che, a sua volta, richiama l'art. 1346 cc, nonché con l'art. 1 della legge n. 129/2004, che descrive il contratto di franchising e
Pag. 8 di 12 prevede la concessione, fra l'altro, del Know-how, l'art. 3, comma IV, e l'art. 8 del codice deontologico dell . CP_11
In realtà, il contratto stipulato dal e la parte convenuta (art. 1) prevede che il franchisor Pt_1
concede al franchisee il diritto di prestare a terzi una serie di servizi volti all'avviamento e alla conduzione dell'esercizio di attività di consulenza nell'ambito dell'infortunistica stradale nonché di consulenza per altre ipotesi di responsabilità civili diverse, agli stessi livelli di servizio e di immagine che caratterizzano il progetto del Franchisor, utilizzando il marchio, la propria metodologia ed il Know-how originale meglio descritto nel manuale operativo, fornito in via telematica con la consegna di una password all'atto della stipula del contratto, che contiene tutte le informazioni e le procedure per gestire una pratica di richiesta danni: fac – simili di ogni tipo di lettera, casistiche degli incidenti, tabelle di calcolo, criteri di liquidazione.
L'art.
2.5 prevede che, nello spirito di collaborazione, il franchisee dovrà conformarsi alle tecniche commerciali indicate nel sito operativo e/o che gli verranno di volta in volta comunicate a mezzo di circolari operative, adottando la politica commerciale indicata dal franchisor.
L'art. 3 del contratto di franchising, stipulato tra le parti, prevede che il franchisor estende ai propri affiliati le convenzioni stipulate con enti o società partner presenti nel territorio;
trasmette, entro 4 settimane dalla stipula, indirizzi e numeri telefonici di una società medica per la stipula di una convenzione che avrebbe consentito all'affiliato di disporre dell'assistenza di una struttura medica con anticipo delle prestazioni mediche eseguite dai medici della società; presta, nei giorni contrattualmente stabiliti, assistenza telefonica inerente problematiche della gestione dei sinistri.
L'art. 7 dello stesso contratto prevede che il franchisor fornisce al franchisee, in comodato d'uso gratuito, attrezzature e cancelleria, prima fornitura di carta intestata, biglietti da visita, buste, insegna, vetrofanie e sito internet, che costituiscono la dotazione di base legata al contratto di franchising.
Con riferimento ai corsi di formazione l'art. 8, sempre dello stesso contratto stabilisce che i corsi di aggiornamento sono organizzati dal franchisor presso la propria sede con spese a carico del franchisee.
Nessuna norma contrattuale prevede che il franchisor o un suo incaricato assistesse il franchisee in loco, salvo, se richiesto per iscritto, nelle prime due pratiche presso i centri di liquidazione danni
(art. 3.4).
Il contratto, con una clausola di chiusura (art. 20), stabilisce che fanno parte integrante del contratto le premesse e gli allegati. Il contratto, sottoscritto dalle parti, allo stesso art. 20, annulla e sostituisce ogni precedente intesa fra le parti.
Pag. 9 di 12 Dalle clausole contrattuali sopra riportate l'oggetto del contratto è bene identificato, come anche l'assistenza, l'aggiornamento, la dotazione in comodato d'uso gratuito, ed il know-how.
Parte attrice lamenta la mancanza del manuale operativo mentre l'allegato B al contratto, sottoscritto dalle parti, quindi anche dal indica l'aggiunta dell'account del nella rete Pt_1 Pt_1
del franchisor, con l'indicazione della procedura da seguire per la sua configurazione;
la e.mail del
28 ottobre 2010, inviata al da , depositata dalla parte Pt_1 Email_1
convenuta, non contestata dalla parte attrice, che, anzi richiama al fine di dimostrare il limitato tempo della collaborazione, dimostra che al è stato inviato il manuale per attivare il servizio Pt_1
di posta elettronica e che allo stesso sono state indicate le modalità di accesso al manuale operativo.
Con riferimento al manuale operativo il contratto specifica, come da art. 1 sopra riportato, che esso contiene tutte le informazioni e le procedure per gestire una pratica di richiesta danni: fac – simili di ogni tipo di lettera, casistiche degli incidenti, tabelle di calcolo, criteri di liquidazione.
Parte attrice lamenta che il contratto non ha espressamente indicato l'ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l'affiliato deve sostenere prima di iniziare l'attività; le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties, l'indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell'affiliato e l'ambito di eventuale esclusiva;
ciò in evidente contrasto con l'art. 9 del contratto stipulato tra le parti che detta una specifica disciplina dei corrispettivi e modalità di pagamento, dell'art.
2.7. che riconosce il diritto di esclusiva rispetto alla zona indicata dell'allegato
C, sottoscritto anche dal ossia nel territorio di Taurianova e Melicucco, relativo al punto Pt_1
vendita sito in Siderno.
L'art. 3, comma 4, della legge n. 129/2004, alla lettera b, in realtà prevede l'inserimento in contratto dell'eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell'affiliato, però, il testo normativo non impone un minimo da realizzare ma l'indicazione di tale minimo laddove in contratto è previsto. Conseguentemente laddove tale indicazione non è inserita si intende non operante.
Con riferimento alle convenzioni, il contratto sottoscritto dalle parti e depositato in atti da entrambe le parti, prevede che si estendono agli affiliati le convenzioni stipulate dal franchisor con enti o società partner presenti sul territorio e nel caso della società medica, indicata all'art. 3,2 del contratto il franchisor si è obbligato ad indicare numeri di telefono ed indirizzi al fine di provocare la stipula di una convenzione tra la società medica ed il Pt_1
Nel contratto non è previsto nessun supporto tecnico di case di cura, medici, periti ed officine e tale supporto non è oggetto del contratto sottoscritto tra le parti.
Pag. 10 di 12 Il contratto, sottoscritto dalle parti, depositato in atti, invece, prevede all'art. 2 che il franchisee, almeno 30 giorni prima della stipula, ha diritto di chiedere al franchisor copia completa del contratto da sottoscrivere.
La terminologia usata nel prefato art. 2 dimostra che il contratto non è stato consegnato al franchisee, demandando tale consegna alla richiesta del franchisee.
L'art. 4, della legge n. 129/2004, lo impone, invece, come obbligo a carico del franchisor.
Parte convenuta sostiene, però, nella sua comparsa di risposta e costituzione in giudizio, che il contratto è stato consegnato prima della sottoscrizione richiamando il disposto del suddetto art. 2 del contratto sottoscritto, senza allegare quando tale contratto sia stato consegnato.
Non vi è, dunque, prova, in atti, della consegna del contratto prima della sua sottoscrizione.
Nel caso di specie, parte convenuta, indipendentemente dalla richiesta della parte attrice, avrebbe dovuto consegnare a questa la copia del contratto da sottoscrivere, concedendole un lasso di tempo di 30 giorni per riflettere sulle scelte che la sottoscrizione del contratto avrebbe comportato e manifestare responsabilmente il proprio consenso.
Questo lasso di tempo, secondo lo spirito della norma, è fondamentale nella formazione del consenso, avendolo imposto come un obbligo a carico del contraente più forte.
Parte attrice, come rileva dall'atto di citazione, non contestato dalla parte convenuta, che ha affermato solo di aver correttamente adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto sottoscritto, ha affermato che nelle trattative pre contrattuali si era parlato di auto sostitutive, anticipazione di spese relative a consulenze, cure mediche, riparazione di mezzi danneggiati, che però non sono state riportate nel contratto.
Parte attrice, nelle trattative pre contrattuali, si è rappresentata erroneamente una realtà che nel contratto sottoscritto non è riportata e che avrebbe potuto verificarlo ove lo stesso fosse stato consegnato entro i termini di legge.
Il contratto è, dunque, viziato nella manifestazione della volontà del franchisee e, pertanto, va annullato.
Parte attrice chiede la restituzione di quanto versato per l'affiliazione, avendo l'annullamento effetti retroattivi che comportano il ripristino della situazione precedente alla stipula del contratto, oltre il risarcimento dei danni.
Dalla statuizione di annullamento del contratto di franchising, sottoscritto dalle parti l'11 agosto
2010, discende il diritto della parte attrice, di ottenere la restituzione, ai sensi Parte_1 dell'art. 2033 c.c., della somma di €. 11.880, versata alla parte convenuta in esecuzione dell'art. 9 del contratto annullato, oltre interessi dalla data del 23 settembre 2013, data della domanda introduttiva del presente giudizio, al saldo effettivo.
Pag. 11 di 12 Specularmente, parte convenuta ha diritto di ottenere la restituzione dell'insegna, della carta intestata, dei bigliettini da visita e delle buste ricevute.
Va, invece, respinta la domanda risarcitoria formulata dalla parte attrice, derivando l'annullabilità del contratto da una norma di legge, rispetto alla quale sussiste la presunzione assoluta che la stessa
è nota alla generalità dei cittadini.
Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, si compensano tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la carenza di legittimazione attiva della società di Controparte_7
;
[...]
2) Dichiara legittimato passivo, in qualità di socio, , già legale rappresentante AR
della società Infortunistica Italiana snc & C, trasformata in srl e poi cancellata dal registro delle imprese;
3) annulla il contratto di franchising dedotto in causa, sottoscritto a Lamezia Terme l'11 agosto 2010 da e procuratore speciale di Parte_1 Persona_3 Controparte_2
già legale rappresentante della società Infortunistica Italiana snc & C;
4) condanna parte convenuta, già legale rappresentante e socio della società Controparte_2
Infortunistica Italiana snc & C, a restituire in favore di la somma di €. Parte_1
11.880, oltre interessi legali dalla data della domanda introduttiva del presente giudizio al saldo effettivo;
5) condanna la parte attrice, a restituire in favore di Parte_1 Controparte_2
l'insegna, la carta intestata, i bigliettini da visita e le buste, ricevuti in esecuzione del contratto annullato;
6) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla parte attrice;
7) Compensa tra le parti le spese di lite.
Palmi, 03/02/2025
Il G.O.P.,
Eugenia Trunfio
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