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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/06/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza ES, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 18 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza cartolare del 01.04.2025, con termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: Parte_1
, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. POLLINO ANGELO e P.IVA_1 presso il suo studio elettivamente domiciliata ,
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: , rapp.ta e CP_1 P.IVA_2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MASSA IMMACOLATA e dall'avv. MENCHELLA
DO e presso il loro studio elettivamente domiciliata ,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1131/2022 del 09.11.2022.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 01.04.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente in persona del Parte_1 legale tapp.te p.-t., conveniva innanzi l'intestato Ufficio Giudiziario, l'opposta in CP_1 persona del legale tapp.te p.-t., al fine di veder revocato il Decreto Ingiuntivo n. 1131/22 emesso in data 09.11.2022 dal Tribunale di Cassino, ritenendo lo stesso ingiusto, infondato ed illegittimo,
1 rassegnando le seguenti conclusioni, come meglio precisate in sede conclusionale:
“accoglimento dell'opposizione con ogni consequenziale provvedimento di legge e, per l'effetto: in via principale:
– revocarsi il decreto ingiuntivo n. 1131/2022 del 10/11/2022 emesso dal Tribunale di Cassino;
– dichiararsi l'inadempimento della parte opposta per mancata consegna della merce oggetto del contratto;
– ordinarsi la restituzione in favore dell'opponente della somma di euro 30.000,39 oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
in subordine:
– previa revoca dell'ordinanza a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
9/04/2024, rimettere la causa sul ruolo per disporre la prova orale come richiesta nella memoria istruttoria n. 2 ex art. 183, VI comma, c.p.c., nonché ammissione delle ulteriori richieste istruttorie avanzate dall'opponente ma precedentemente rigettate o non valutate, previa modifica/integrazione delle precedenti ordinanze.
In ogni caso, alla luce anche del comportamento extraprocessuale di controparte, con vittoria di spese e competenze del giudizio di opposizione” (v. atto introduttivo del giudizio e successiva conclusionale).
-Con comparsa del 03.05.2023 si costituiva in giudizio l'opposta CP_1 impugnando e contestando le avverse eccezioni e richieste e per rassegnare le seguenti conlusioni:
“ritenuta: 1) la liquidità ed esigibilità del credito, 2) la prova documentale fornita in sede monitoria, 3) la genericità e pretestuosità dei motivi di opposizione, 4) la loro infondatezza in fatto e diritto già all'esame documentale, 5) la mancata prova del pagamento e/o dell'estinzione del debito, 6) l'assenza di contestazione specifica dei contratti posti alla base della richiesta monitoria, 7) l'adempimento della al contratto, CP_1 voglia in via preliminare
CONCEDERE la provvisoria esecutorietà del titolo, costituito dal D.I. n 1131/2022 n° 3622/2022 Rg, per il complessivo importo di euro 24.837,00 inclusa iva, in riferimento ai contratti
“conferma d'ordine” n° 1/22 e n° 2/22 oltre interessi di mora, dalla scadenza al saldo. Nel merito, RIGETTARE l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 1131/22, per le motivazioni sopra dedotte e da intendersi qui per integralmente trascritte e riportate ed alla luce della genericità e dunque della inammissibilità e/o infondatezza della domanda, non supportata da validi
e concreti elementi di prova. Con specifica valutazione della mancata contestazione, ad opera dell'opponente, delle somme indicate nel decreto monitorio e riferite ai contratti sottoscritti e confermati dai successivi scambi di mail.
Con condanna al risarcimento del danno per abuso del processo, come sopra meglio argomentato.
Con condanna alle spese di lite del presente procedimento, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori, che se ne dichiarano antistatari” (v. comparsa di costituzione e relativa memoria conclusionale).
-Concessi i termini ex art. 183, VI° co., c.p.c., concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto (v. ordinanza del 17.05.2024 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.04.24), la causa, ritenuta matura per la decisione (v. ordinanza del 17.05.2024), viene ora per la decisione, previo concesso termine per memorie conclusionali, ritualmente depositate dalle parti.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
2 ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, vanno integralmente richiamate anche in questa sede le motivazioni del provvedimento di concessione della esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, laddove il precedente Istruttore rileva che:
“i motivi di opposizione sono - allo stato - del tutto generici;
lette le richieste istruttorie formulate dalle parti, considerato che le prove orali richieste appaiono inammissibili e irrilevanti perché relative a circostanze non contestate o documentali,
P.Q.M.
concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 3622/2022 del 9.11.2022;
ritenuto che
la causa sia matura per la decisione rinvia all'udienza del 1.4.2025, ore 9.00, per la precisazione delle conclusioni” (v. ordinanza del 17.05.2024 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.04.24).
Inoltre, ai fini della decisione, va considerato che nel corso del giudizio sono rimaste del tutto indimostrate le contestazioni di parte opponente, mentre -per inverso- il credito della opposta, già provato nella fase monitoria (v. all.ti del fascicolo monitorio di parte opposta),
è stato meglio sostenuto dalle argomentazioni difensive svolte dall'opposta in sede di costituzione e in sede conclusionale, rimaste entrambe non specificamente contestate con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. (v.comparsa e relativa conclusionale di parte opposta).
In definitiva,
-rilevato che l'istruttoria espletata, limitata alla sola produzione documentale, ha dato conferma della validità della richiesta avanzata in sede monitoria;
-rilevato, altresì, che nel corso del giudizio le posizioni e le argomentazioni difensive svolte dalle parti sono rimaste inalterate rispetto a quanto statuito e disposto nella ordinanza del 17.05.2024 di accoglimento della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
-ritenuto in questa sede di confermare integralmente la suestesa ordinanza del 17.05.2024, né si ritengono “sussistere elementi di valutazione nuovi e ulteriori rispetto a quelli già considerati e motivati in sede di concessione della provvisoria esecutorietà” (v. Tribunale di Cassino, sentenza n. 549 del 28 aprile 2017); l'opposizione non risulta fondata e viene rigettata.
Inoltre, atteso che al provvedimento del 17.05.2024 di esecutorietà del decreto ingiuntivo seguiva il pagamento ad opera della dell'importo ingiunto Parte_1 comprensivo dei compensi liquidati (v. comparsa conclusionale di parte opposta), il decreto ingiuntivo opposto va revocato (v. Corte di Appello di Roma, sent. n. 633/2025), così come richiesto dall' opposta (v. pag. 4 comparsa conclusionale).
Ogni ulteriore istanza e pretesa, reciprocamente avanzata dalle parti, unitamente alla
3 invocata responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comunque carente di prova sia della concreta esistenza di un pregiudizio, sia della sua quantificazione (v. Corte Appello di
Catania, sez. I, 04/04/2019, n. 787), deve ritenersi ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia in forza del richiamato principio della ragione più liquida, come da dispositivo che segue.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. mod. ed integ., tenuto conto del valore dichiarato e del relativo scaglione in riferimento all'attività difensiva espletata, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza ES, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale Parte_1 rapp.te p.-t., nei confronti della in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra CP_1 istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) revoca il decreto ingiuntivo n. 1131/22 del 09.11.2022, emesso dal Tribunale di
Cassino, per quanto in motivazione;
c) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio, che liquida in € 3.397,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Cassino il 25/06/2025
Il GIUDICE
Vincenza ES
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza ES, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 18 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza cartolare del 01.04.2025, con termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: Parte_1
, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. POLLINO ANGELO e P.IVA_1 presso il suo studio elettivamente domiciliata ,
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: , rapp.ta e CP_1 P.IVA_2 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MASSA IMMACOLATA e dall'avv. MENCHELLA
DO e presso il loro studio elettivamente domiciliata ,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1131/2022 del 09.11.2022.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 01.04.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-Con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente in persona del Parte_1 legale tapp.te p.-t., conveniva innanzi l'intestato Ufficio Giudiziario, l'opposta in CP_1 persona del legale tapp.te p.-t., al fine di veder revocato il Decreto Ingiuntivo n. 1131/22 emesso in data 09.11.2022 dal Tribunale di Cassino, ritenendo lo stesso ingiusto, infondato ed illegittimo,
1 rassegnando le seguenti conclusioni, come meglio precisate in sede conclusionale:
“accoglimento dell'opposizione con ogni consequenziale provvedimento di legge e, per l'effetto: in via principale:
– revocarsi il decreto ingiuntivo n. 1131/2022 del 10/11/2022 emesso dal Tribunale di Cassino;
– dichiararsi l'inadempimento della parte opposta per mancata consegna della merce oggetto del contratto;
– ordinarsi la restituzione in favore dell'opponente della somma di euro 30.000,39 oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
in subordine:
– previa revoca dell'ordinanza a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
9/04/2024, rimettere la causa sul ruolo per disporre la prova orale come richiesta nella memoria istruttoria n. 2 ex art. 183, VI comma, c.p.c., nonché ammissione delle ulteriori richieste istruttorie avanzate dall'opponente ma precedentemente rigettate o non valutate, previa modifica/integrazione delle precedenti ordinanze.
In ogni caso, alla luce anche del comportamento extraprocessuale di controparte, con vittoria di spese e competenze del giudizio di opposizione” (v. atto introduttivo del giudizio e successiva conclusionale).
-Con comparsa del 03.05.2023 si costituiva in giudizio l'opposta CP_1 impugnando e contestando le avverse eccezioni e richieste e per rassegnare le seguenti conlusioni:
“ritenuta: 1) la liquidità ed esigibilità del credito, 2) la prova documentale fornita in sede monitoria, 3) la genericità e pretestuosità dei motivi di opposizione, 4) la loro infondatezza in fatto e diritto già all'esame documentale, 5) la mancata prova del pagamento e/o dell'estinzione del debito, 6) l'assenza di contestazione specifica dei contratti posti alla base della richiesta monitoria, 7) l'adempimento della al contratto, CP_1 voglia in via preliminare
CONCEDERE la provvisoria esecutorietà del titolo, costituito dal D.I. n 1131/2022 n° 3622/2022 Rg, per il complessivo importo di euro 24.837,00 inclusa iva, in riferimento ai contratti
“conferma d'ordine” n° 1/22 e n° 2/22 oltre interessi di mora, dalla scadenza al saldo. Nel merito, RIGETTARE l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 1131/22, per le motivazioni sopra dedotte e da intendersi qui per integralmente trascritte e riportate ed alla luce della genericità e dunque della inammissibilità e/o infondatezza della domanda, non supportata da validi
e concreti elementi di prova. Con specifica valutazione della mancata contestazione, ad opera dell'opponente, delle somme indicate nel decreto monitorio e riferite ai contratti sottoscritti e confermati dai successivi scambi di mail.
Con condanna al risarcimento del danno per abuso del processo, come sopra meglio argomentato.
Con condanna alle spese di lite del presente procedimento, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori, che se ne dichiarano antistatari” (v. comparsa di costituzione e relativa memoria conclusionale).
-Concessi i termini ex art. 183, VI° co., c.p.c., concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto (v. ordinanza del 17.05.2024 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.04.24), la causa, ritenuta matura per la decisione (v. ordinanza del 17.05.2024), viene ora per la decisione, previo concesso termine per memorie conclusionali, ritualmente depositate dalle parti.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
2 ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, vanno integralmente richiamate anche in questa sede le motivazioni del provvedimento di concessione della esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, laddove il precedente Istruttore rileva che:
“i motivi di opposizione sono - allo stato - del tutto generici;
lette le richieste istruttorie formulate dalle parti, considerato che le prove orali richieste appaiono inammissibili e irrilevanti perché relative a circostanze non contestate o documentali,
P.Q.M.
concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 3622/2022 del 9.11.2022;
ritenuto che
la causa sia matura per la decisione rinvia all'udienza del 1.4.2025, ore 9.00, per la precisazione delle conclusioni” (v. ordinanza del 17.05.2024 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.04.24).
Inoltre, ai fini della decisione, va considerato che nel corso del giudizio sono rimaste del tutto indimostrate le contestazioni di parte opponente, mentre -per inverso- il credito della opposta, già provato nella fase monitoria (v. all.ti del fascicolo monitorio di parte opposta),
è stato meglio sostenuto dalle argomentazioni difensive svolte dall'opposta in sede di costituzione e in sede conclusionale, rimaste entrambe non specificamente contestate con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. (v.comparsa e relativa conclusionale di parte opposta).
In definitiva,
-rilevato che l'istruttoria espletata, limitata alla sola produzione documentale, ha dato conferma della validità della richiesta avanzata in sede monitoria;
-rilevato, altresì, che nel corso del giudizio le posizioni e le argomentazioni difensive svolte dalle parti sono rimaste inalterate rispetto a quanto statuito e disposto nella ordinanza del 17.05.2024 di accoglimento della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
-ritenuto in questa sede di confermare integralmente la suestesa ordinanza del 17.05.2024, né si ritengono “sussistere elementi di valutazione nuovi e ulteriori rispetto a quelli già considerati e motivati in sede di concessione della provvisoria esecutorietà” (v. Tribunale di Cassino, sentenza n. 549 del 28 aprile 2017); l'opposizione non risulta fondata e viene rigettata.
Inoltre, atteso che al provvedimento del 17.05.2024 di esecutorietà del decreto ingiuntivo seguiva il pagamento ad opera della dell'importo ingiunto Parte_1 comprensivo dei compensi liquidati (v. comparsa conclusionale di parte opposta), il decreto ingiuntivo opposto va revocato (v. Corte di Appello di Roma, sent. n. 633/2025), così come richiesto dall' opposta (v. pag. 4 comparsa conclusionale).
Ogni ulteriore istanza e pretesa, reciprocamente avanzata dalle parti, unitamente alla
3 invocata responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comunque carente di prova sia della concreta esistenza di un pregiudizio, sia della sua quantificazione (v. Corte Appello di
Catania, sez. I, 04/04/2019, n. 787), deve ritenersi ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia in forza del richiamato principio della ragione più liquida, come da dispositivo che segue.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. mod. ed integ., tenuto conto del valore dichiarato e del relativo scaglione in riferimento all'attività difensiva espletata, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza ES, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale Parte_1 rapp.te p.-t., nei confronti della in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra CP_1 istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) revoca il decreto ingiuntivo n. 1131/22 del 09.11.2022, emesso dal Tribunale di
Cassino, per quanto in motivazione;
c) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio, che liquida in € 3.397,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Cassino il 25/06/2025
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