Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00202/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00905/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 905 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Joseph Francesco Giacomo Brigandì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Joseph Brigandì in Milano, via Tortona n. 25;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Torino, rispettivamente nelle persone del Ministro e del Prefetto pro-tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'accertamento
della responsabilità e la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni cagionati al ricorrente a causa dell'informazione antimafia Fasc. n. -OMISSIS- Area I bis/Ant emessa dal Prefetto di Torino il -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 febbraio 2026 il dott. FF ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi a questo Tribunale amministrativo e notificato il 26 luglio 2022 -ricorrente- chiamava in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Torino per l’accertamento della responsabilità e la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni a lui cagionati a causa dell’informazione antimafia Fasc. n. -OMISSIS- Area I bis/Ant emessa dal Prefetto di Torino il -OMISSIS- e ne chiedeva la condanna al risarcimento per l’importo di € 241.833,50, oltre ai danni non patrimoniali e/o quelli liquidandi in via equitativa per le perdite a lui derivate dal suddetto provvedimento.
Il ricorrente esponeva in fatto di aver rivestito la qualifica di legale rappresentante dell’impresa -OMISSIS- S.r.l. tra il -OMISSIS- ed il -OMISSIS- e che per fatti accaduti tra il 2005 e il 2006 nella gestione di tale società, era stato condannato con sentenza ex art. 444 c.p.p. -OMISSIS- dal G.I.P. del Tribunale di Torino, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e della continuazione alla pena di mesi 6 di reclusione, pena sostituita con la multa di €. 6.840 ex art. 53 689/81 per il reato commesso in concorso con altri soggetti all’art. 640 bis c.p., per truffa aggravata – art. 640 bis c.p. per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il -OMISSIS- il -ricorrente-, rammentato il corretto comportamento processuale tenuto, il parziale risarcimento e l’estemporaneità del reato contestato, aveva presentato al G.I.P. torinese istanza di incidente di esecuzione”, chiedendo la dichiarazione, ai sensi dell’articolo 676 c.p.p., dell’estinzione dei reati oggetto della sentenza, istanza accolta il 28 ottobre successivo.
Nel 2017 l’interessato si univa alla compagine societaria della start-up innovativa -OMISSIS- S.r.l. acquistandone il 6,79% del capitale sociale, ricevendo per questo un incarico di consulenza e progredendo poi all’interno della compagine sociale divenendone il -OMISSIS- il legale rappresentante. Nel frattempo, agosto 2018, la Prefettura di Torino formulava istanza di rilascio dell’informazione interdittiva antimafia ex art. 91 D.lgs. n. 159/2011 a carico della società -OMISSIS- S.r.l., e senza dare preavviso ex art. 7 l. 241 del 1990, acquisiti i rapporti del Comando provinciale dei Carabinieri e della Questura di Torino, interdittiva che veniva adottata il -OMISSIS- e comunicata il successivo 23, nonostante l’avvenuta prima richiamata estinzione del reato.
Il -ricorrente- impugnava l’interdittiva dinanzi a questo Tribunale amministrativo, che però respingeva il ricorso con sentenza 18 novembre 2019 n. 1152; tale sentenza veniva impugnata dinanzi al Consiglio di Stato che però con sentenza 28 marzo 2022 n. 2249 dichiarata cessata la materia del contendere in quanto l’interdittiva, già revocata dal Prefetto nei confronti della società -OMISSIS- in seguito alla fuoriuscita dell’interessato dalla compagine sociale, era stata annullata d’ufficio dopo sopravvenuta riabilitazione del ricorrente in data -OMISSIS- da parte del Tribunale di sorveglianza di Torino, sia perché la stessa misura era stata revocata dal Prefetto il -OMISSIS- nei confronti del ricorrente, sia perché la Corte costituzionale con ordinanza 30 luglio 2021 n. 178 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 1, lett. d, del d.l. 113 del 2018, nella parte in cui aveva novellato l’art. 67, comma 8, del d. lgs. 159 del 2011 introducendovi le ipotesi di condanna per i reati di cui agli artt. 640 (comma 2, n. 1) e 640-bis c.p., precisando che “altresì violato è l'art. 41 Cost., poiché l'estensione degli effetti interdittivi di cui all'art. 67, comma 8, cod. antimafia anche alle condanne per il delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche”, determinando quindi il radicale annullamento d’ufficio del provvedimento di interdittiva comunque già al tempo revocato, come prima riportato. Tale ordinanza n. 178 del 2021 aveva infine causato il radicale annullamento d’ufficio dell’interdittiva già comunque “sterilizzata”.
In diritto veniva rappresentata la responsabilità della P.A. per aver condotto il procedimento amministrativo con particolare lentezza – otto mesi - e senza l’opportuno contraddittorio procedimentale, una volta emessa l’informazione antimafia, rifiutato di annullare in autotutela l’emesso provvedimento per i profili evidenziati all’interessato ed aver annullato il provvedimento solo a seguito della decisione della Corte costituzionale, nonostante le missive dell’interessato che rammentavano l’estinzione del reato ed il difetto di motivazione su tale profilo ed anche il provvedimento di riabilitazione da parte del Tribunale di sorveglianza di Torino.
Da tutto ciò il ricorrente faceva discendere l’illegittimità del comportamento della Prefettura e procedeva poi a una dettagliata quantificazione dei danni ricevuti, concludendo come in atti per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’odierna udienza di smaltimento tenutasi in modalità telematica la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Oggetto del ricorso è la domanda di condanna dell’Amministrazione dell’Interno al risarcimento per l’importo di € 241.833,50, oltre ai danni non patrimoniali e/o quelli liquidandi in via equitativa per le perdite derivate al ricorrente quale conseguenza di un’interdittiva antimafia adottata nei suoi confronti il -OMISSIS-.
Del tutto rilevante ai fini del decidere e ripercorrere la scansione dei fatti e dei tempi della vicenda, sui quali non vi è contestazione, e dei fatti giuridici che l’hanno caratterizzata.
La sanzione impugnata è frutto di una lunga vicenda temporale, più in particolare di una condanna ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. inflitta nel 2008 per la violazione del reato di truffa aggravata ai fini del conseguimento di erogazioni pubbliche, reato dichiarato estinto il -OMISSIS- per l’avvenuto parziale risarcimento e la riconosciuta estemporaneità del reato contestato.
I fatti erano accaduti tra il 2005 e il 2006, mentre l’interessato rivestiva la qualifica di legale rappresentante dell’impresa -OMISSIS- S.r.l. tra il -OMISSIS- ed il -OMISSIS-, ma l’interdittiva era sopravvenuta molto tempo dopo allorché il -ricorrente- aveva acquistato il 6,79% del capitale sociale della -OMISSIS- s.r.l., ricevendo per questo un incarico di consulenza e progredendo poi all’interno della compagine sociale divenendone il -OMISSIS- il legale rappresentante; anche la -OMISSIS- veniva raggiunta da interdittiva e questo Tribunale amministrativo con sentenza 18 novembre 2019 n. 1152 respingeva il ricorso del -ricorrente- volto contro il provvedimento dato nei suoi confronti.
In particolare la sentenza escludeva l’illegittimità della sanzione per mancato avvio del preavviso ex art. 7 l. 241 del 1990, poiché questo genere di procedimenti riguardava valori costituzionali di alto livello la cui tutela richiede il contemperamento degli interessi coinvolti con l’eventuale parziale sacrificio di quelli privati; né l’avvenuta estinzione del reato poteva in qualche modo precludere l’azione amministrativa, “stante la diversa natura, la diversa finalità e il diverso ambito di applicazione delle misure di prevenzione personali applicate dall’autorità giudiziaria e della documentazione prefettizia antimafia”, in breve l’estinzione aveva effetti solamente sul carattere penale del processo e della condanna a carico dell’interessato, mettere interdittiva e da considerare un provvedimento di polizia a più ampio spettro, avente sostanzialmente caratteristiche preventive e di giudizio più lato; il fatto storico del reato commesso non viene cancellato e ne sono rimossi soli effetti e solo il provvedimento di riabilitazione può riportare la situazione del soggetto allo stato primitivo, ovverosia alla incensuratezza almeno per questo campo.
Anzi, continuava la sentenza, vista anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’interdittiva antimafia non rientra tra le sanzioni pure e semplici, ma sono atti finalizzati ad evitare la minaccia di infiltrazione mafiosa nel tessuto economico imprenditoriale, quindi aventi carattere anche preventivo sui quali non posso avere effetto passaggi veramente processual-penalistici.
Nel frattempo accadevano altri fatti: il -OMISSIS- la Prefettura di Torino revocava l’interdittiva nei confronti della società -OMISSIS- ove -ricorrente- era legale rappresentante al momento dell’interdittiva e lo stesso otteneva il -OMISSIS- dal Tribunale di sorveglianza di Torino la riabilitazione ed infine l’interdittiva veniva revocata dalla Prefettura il -OMISSIS-.
Vi è da rilevare che la Corte costituzionale con ordinanza n. 178 del 30 luglio 2021 aveva dichiarato incostituzionale la parte di norma che aveva determinato l’interdittiva e il Consiglio di Stato su appello del -OMISSIS- dichiarava cessata la materia del contendere con sentenza 28 marzo 2022 n. 2249, vista l’avvenuta dichiarazione di legittimità costituzionale.
Perciò, sulla base di quanto finora ritenuto, l’interdittiva antimafia assunta nei confronti del ricorrente non poteva provvedimento pienamente illegittimo anche se emesso sulla base di norme poi dichiarata incostituzionali: infatti se la fattispecie punitiva è stata estromessa dall’ordinamento, questo fatto avvenuto solo successivamente alla concatenazione degli eventi accaduti e poiché per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno occorre per giurisprudenza del tutto consolidata da oltre vent’anni anche l’elemento soggettivo del dolo o della colpa dell’agente, in questo caso della Prefettura di Torino, va escluso che fino al -OMISSIS-, data della riabilitazione, potessero sussistere responsabilità risarcitorie nei confronti dell’interessato, vista soprattutto la sentenza di questo Tribunale ed appunto l’assenza della riabilitazione, unico provvedimento pieno per ottenere il ritiro della misura.
Alla stregua di queste considerazioni, si deve tenere presente che il periodo che in astratto può essere interessato dalle responsabilità prima accennate e quello intercorrente tra il -OMISSIS- e il 30 luglio dello stesso anno, ossia quello intercorrente tra l’adozione del provvedimento riabilitativo ed il ritiro della misura interdittiva.
Ora il quanto di cui si richiede in ricorso il risarcimento è il seguente: danni sostenuti: € 936,00 per assistenza legale stragiudiziale circa la comunicazione interdittiva, giusta parcella dell’Avv. -OMISSIS- n. 24-2019 del 22/07/2019; - € 6.996,00 quale “fondo spese e rimborso contributo unificato” per il ricorso proposto innanzi al T.A.R. Torino, giusta fattura dello studio legale -OMISSIS- n. 176 del 11/06/2019; - € 3.151,70 quale saldo per “aggiornamento informativa interdittiva”, giusta fattura dell'Avv. -OMISSIS- n. 10 del 23/03/2021; - € 2.106,00 per assistenza legale nel procedimento per la dichiarazione di riabilitazione innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Torino, giusta parcella dell’Avv. -OMISSIS- n. 7-2019 del 06/02/2020; - € 975,00 a titolo di contributo unificato n. -OMISSIS- per il giudizio d’appello promosso avanti al Consiglio di Stato; - - € 9.768,80 per assistenza legale giudiziale nell’appello proposto avanti al Consiglio di Stato, giusta fatture dell'Avv. -OMISSIS- 9 del 23/03/2021 e n. 7 del 04/05/2022. A tale voce si devono aggiungere i danni da lucro cessante e da perdita di chance subiti (sia dall’impresa -OMISSIS- S.r.l. – poste non oggetto del presente giudizio - sia) dall’odierno ricorrente, nonché gli indubbi danni curriculari, esistenziali e d’immagine derivati dal provvedimento in parola. Quanto al primo profilo, si rappresenta che lo scrivente, qualora non fosse stato attinto dal provvedimento controverso, avrebbe continuato ad eseguire l’attività di consulenza che la società gli aveva affidato con il negozio del -OMISSIS- (id est “un incarico di consulenza per attività di supporto al business development , alla finanza agevolata e all’efficienza fiscale per un corrispettivo annuale pari ad Euro 25.000, oltre ad IVA se ed in quanto dovuta, ed un compenso variabile pari al 2% del fatturato generato ed incassato dalla Società sui clienti segnalati dall’Investitore”. Ciò avrebbe determinato introiti nel periodo 2019 - 2024 pari ad € 25.000,00 annui (come già avvenuto per l’anno 2018), ovvero € 150.000,00.
Dalla motivazione che precede discende automaticamente l’esclusione di un dovuto risarcimento per le spese legali attinenti i ricorsi davanti al giudice amministrativo e riguardanti la misura interdittiva, visto che non può assolutamente riscontrarsi un elemento soggettivo della Prefettura nell’emettere la misura, vista la sopravvenienza della sentenza della Corte costituzionale a riabilitazione già dichiarata. Né tantomeno le spese legali attinenti i procedimenti dinanzi al giudice penale, del tutto non pertinenti con le competenze dell’Amministrazione dell’Interno.
Residuano solamente i già richiamati danni riguardanti il periodo intercorrente tra l’adozione del provvedimento riabilitativo ed il ritiro della misura interdittiva.
Ma la domanda di danni da sintetizzarsi del precedente inciso “qualora non fosse stato attinto dal provvedimento controverso, avrebbe continuato ad eseguire l’attività di consulenza che la società gli aveva affidato con il negozio del -OMISSIS- (id est “un incarico di consulenza per attività di supporto al business development , alla finanza agevolata e all’efficienza fiscale per un corrispettivo annuale pari ad Euro 25.000, oltre ad IVA se ed in quanto dovuta, ed un compenso variabile pari al 2% del fatturato generato ed incassato dalla Società sui clienti segnalati dall’Investitore”. Ciò avrebbe determinato introiti nel periodo 2019 - 2024 pari ad € 25.000,00 annui (come già avvenuto per l’anno 2018), ovvero € 150.000,00”, appare in primo luogo in contrasto con quanto già considerato circa la portata della misura interdittiva, gli effetti dominanti della sola riabilitazione, la tardiva sopravvenienza della sentenza della Corte costituzionale e sono comunque del tutto generici sia nel periodo investito, che appare riguardare per grande parte l’epoca antecedente la riabilitazione, né vi è nulla di apprezzabile in punto probatorio per quanto può riguardare il già richiamato ritardo semestrale del ritiro della misura.
Per tali considerazioni il ricorso deve essere respinto.
Sussistono ampie ragioni, concentrate soprattutto nel ritardato intervento della Corte costituzionale, per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private indicate nel ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
FF ER, Presidente, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FF ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.