TAR Torino, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 202
TAR
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Responsabilità della P.A. per ritardo nel procedimento e mancato annullamento in autotutela

    Il Tribunale ha escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) della Prefettura fino alla data della riabilitazione, considerando la sentenza del TAR e l'assenza di riabilitazione. Ha inoltre ritenuto che il periodo di tempo tra la riabilitazione e il ritiro della misura fosse troppo breve e non sufficientemente provato per fondare una responsabilità risarcitoria. Le spese legali relative ai procedimenti amministrativi e penali sono state escluse in quanto non pertinenti o non fondate su colpa dell'amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 202
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 202
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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