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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/10/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2954/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2954 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 02.07.2925 da:
(c.f. ), nata a [...] in Parte_1 C.F._1
data 29.09.1992, residente in [...],
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], residenti Parte_2 C.F._2
in Malamocco (VE), Via Pietro Lando n.4 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Paolo Vianello, in Mestre - Venezia,
Corso del Popolo, n. 133/b (pec: che li rappresenta ed assiste Email_1
per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrenti e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in data 25.09.2025 che di seguito si riproducono: “ Voglia il Tribunale di Venezia, pronunciare la separazione personale dei coniugi [c.f. Parte_1
e , unitisi in matrimonio in Venezia in data C.F._1 Parte_2
04.09.2018, con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Venezia al
n.95/p.1/uff.1/2018, alle seguenti condizioni 1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza e/o domicilio ove creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio e con obbligo di reciproco rispetto e si rilasciano fin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valevole per
l'espatrio per loro stessi;
2. La casa familiare sita in Malamocco (VE), Via P. Lando n.4, rimane in uso esclusivo del sig. , in forza del diritto di usufrutto sulla stessa vantato;
3. Le Parte_2
parti dichiarano di non avere alcun bene in comproprietà da dividere e, pertanto, dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo o ragione.
4. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti. ”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 02.07.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e , Parte_1 Parte_2
espongono di aver contratto matrimonio civile in data 04.09.2018, matrimonio trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 96, parte I, Uff. I, dell'anno 2018.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
25.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 07.10.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge.
Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e , congiuntisi Parte_1 Parte_2
in matrimonio in data 04.09.2018, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Venezia al n. 96, parte I, Uff. I, dell'anno 2018, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.10.2025.
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2954 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 02.07.2925 da:
(c.f. ), nata a [...] in Parte_1 C.F._1
data 29.09.1992, residente in [...],
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], residenti Parte_2 C.F._2
in Malamocco (VE), Via Pietro Lando n.4 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Paolo Vianello, in Mestre - Venezia,
Corso del Popolo, n. 133/b (pec: che li rappresenta ed assiste Email_1
per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrenti e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in data 25.09.2025 che di seguito si riproducono: “ Voglia il Tribunale di Venezia, pronunciare la separazione personale dei coniugi [c.f. Parte_1
e , unitisi in matrimonio in Venezia in data C.F._1 Parte_2
04.09.2018, con atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Venezia al
n.95/p.1/uff.1/2018, alle seguenti condizioni 1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza e/o domicilio ove creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio e con obbligo di reciproco rispetto e si rilasciano fin d'ora reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valevole per
l'espatrio per loro stessi;
2. La casa familiare sita in Malamocco (VE), Via P. Lando n.4, rimane in uso esclusivo del sig. , in forza del diritto di usufrutto sulla stessa vantato;
3. Le Parte_2
parti dichiarano di non avere alcun bene in comproprietà da dividere e, pertanto, dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo o ragione.
4. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti. ”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 02.07.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e , Parte_1 Parte_2
espongono di aver contratto matrimonio civile in data 04.09.2018, matrimonio trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 96, parte I, Uff. I, dell'anno 2018.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
25.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 07.10.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge.
Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e , congiuntisi Parte_1 Parte_2
in matrimonio in data 04.09.2018, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Venezia al n. 96, parte I, Uff. I, dell'anno 2018, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.10.2025.
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore