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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/04/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
RG 3721/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente rel. dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di 1° grado RG 3721/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. D'INCECCO LIBERO presso il cui studio in VIA GUASCO 33 42121 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliato contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CP_2
[...] rappresentati e difesi dall'avv. AMADUZZI DANIELA presso il cui studio in VIA EMILIA OVEST 54 42048 RUBIERA sono elettivamente domiciliati
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI Le parti, all'udienza del 20.03.2025, hanno concluso come da atti introduttivi.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorso riguarda le condizioni previste nella Sentenza di scioglimento del matrimonio n. 329/20209, emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il 06.03.2020 in accoglimento del ricorso congiunto presentato dalle parti.
Tali condizioni prevedevano, tra le altre, l'obbligo a carico del sig. Pt_1 di contribuire al mantenimento dei figli ed mediante CP_2 CP_2 versamento in favore della sig.ra della somma mensile di € CP_1
500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinari.;
Con l'odierno ricorso il sig. ha chiesto i predetti oneri a suo Pt_1 carico vengano revocati.
A sostegno della domanda egli ha dedotto di percepire uno stipendio mensile di circa € 1.500,00 dal quale deve detrarre le seguenti somme:
- € 500,00 circa a titolo di quota del 50% di un mutuo contratto con l'attuale compagna per l'acquisto di un immobile;
- € 360,00 a titolo di rata di un finanziamento contratto per l'acquisto di mobilio per arredare la nuova casa
- € 536,00 a titolo di rata di rientro di un ulteriore finanziamento contratto per l'acquisto di un'autovettura;
A fronte di tali esborsi il ricorrente ha sostenuto che gli resterebbe la sola somma di € 77,00 mensili, insufficiente per condurre una vita dignitosa e per continuare a contribuire al mantenimento dei figli;
Quanto a questi ultimi, egli ha dedotto che il figlio , studente di CP_2 anni 19, avrebbe prestato attività lavorativa “fino a poco tempo fa” presso una macelleria e risulterebbe spesso assente a scuola, ciò che indurrebbe a credere che egli continui a lavorare piuttosto che proseguire gli studi.
Con riguardo al figlio , di anni 22, egli presterebbe attività CP_2 lavorativa con contratto a tempo indeterminato presso ITX Italia srl, oltre a percepire una “pensione” di circa € 300,00 mensili a motivo di un problema di salute dal quale è affetto.
Deduce dunque il ricorrente che i figli con i propri guadagni sarebbero
“senza dubbio capaci di contribuire unitamente alla madre per il vitto e per le utenze della casa nella uqale vivono.
Il sig. svolge poi un' ulteriore domanda con la quale chiede di Pt_1 essere “autorizzato a ritirare la propria firma rilasciata alla banca BNL al momento della stipula del mutuo contratto per l'acquisto della casa ex coniugale, posto che l'Istituto di credito risulta avere accettato l'accollo del debito da parte della sig.ra senza tuttavia “liberare” il CP_1 cointestatario sig. riferisce il ricorrente che ciò gli causerebbe “serie Pt_1 problematiche con riferimento alle comunicazioni/segnalazioni di legge all'interno del circuito interbancario che lo limiterebbero per possibili future aperture di linee di credito e/o di fido di conto corrente”.
Costituitisi in giudizio, sia la sig.ra che i figli hanno CP_1 contestato la domanda del ricorrente chiedendone il rigetto.
In particolare la sig.ra ha riferito di percepire uno stipendio CP_1 mensile di circa €1.500,00 dal quale deve detrarre € 444,00 a titolo di rata di rientro del mutuo contratto per l'acquisto della casa ex familiare (che ella si è accollata per intero, come da accordi divorzili con l'ex coniuge); ha sostenuto altresì che gli esborsi citati dal ricorrente derivano da scelte volontarie da questi effettuate e dunque non sono computabili ai fini che qui rilevano
Quanto ai figli del resistente gli stessi hanno eccepito che , salvo CP_2 un breve periodo di lavoro part-time presso una macelleria lo scorso anno, continua a frequentare la scuola superiore come studente mentre , CP_2
a causa della patologia psichica dalla quale è affetto, ha difficoltà a mantenere una stabile occupazione lavorativa e sino ad oggi ha svolto solo lavoretti saltuari (egli risulta invero licenziato dal datore di lavoro citato dal padre in ricorso, non avendo superato il periodo di prova); percepisce inoltre un sussidio statale proprio a causa della sua patologia.
All'udienza di comparizione in data 20.03.2025 nessun accordo è parso possibile e la causa è stata dunque rimessa in decisione dopo discussione orale.
***
Per giurisprudenza costante e consolidata i “giustificati motivi” (già previsti dall'art. 9 legge 898/1970 ed ora dall'art. 473bis n. 29 c.p.c.) che consentono la revisione delle condizioni di divorzio devono consistere in
“una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento (ex multis Cass. Civ., I, 20.01.2020, n.1119);
Alla luce di tale principio ritiene il Collegio che le circostanze dedotte dal ricorrente non siano idonee ad accogliere la modifica richiesta.
Giova al riguardo rilevare che:
- dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente abbia percepito redditi netti (reddito loro detratta l'imposta netta) nell'anno di imposta 2023 (730/2024) pari a complessivi € 29.560,00 e dunque circa € 2.470,00 mensili;
nell'anno 2022 (730/2023) € 27.900,00 e dunque € 2.320,00 mensili e nell'anno 2021 (CU/2022) € 27.720,00 e dunque circa € 2.309,00 mensili;
si può dunque considerare per il ricorrente un reddito mensile medio negli ultimi tre anni di circa € 2.370,00 (e dunque ben superiore alla somma di € 1.500,00 che egli deduce in ricorso); in ogni caso non è stato allegata né tanto meno provata una diminuzione del reddito del ricorrente rispetto all'epoca del divorzio.
- con riguardo all'esborso mensile di € 500,00 asseritamente dovuto quale quota della rata di rientro del mutuo contratto per l'acquisto di un immobile ove risiedere con la nuova compagna, si rileva che dalla documentazione in atti non risulta alcun atto di compravendita immobiliare a nome del sig. egli invero risulta mero Pt_1 cointestatario di un mutuo di credito fondiario nel quale l'immobile di cui trattasi, posto a garanzia del mutuo, risulta di proprietà esclusiva della sig.ra , compagna del ricorrente (cfr. doc. 6) Per_1
- con riguardo all'ulteriore esborso mensile di € 360,00 per un finanziamento asseritamente contratto per l'acquisto di mobilio, dalla documentazione in atti non solo non si si evince la causale del predetto finanziamento ma, ammesso e non concesso che lo stesso riguardi l'acquisto di arredi, trattasi di scelta autonoma e volontaria del ricorrente che, già onerato di altri esborsi, ha deciso di stipulare un esoso contratto di finanziamento (importo finanziato € 31.000,00, spesa complessiva con spese ed interessi € 43.000,00;
- medesimo discorso vale per l'ulteriore finanziamento contratto dal ricorrente per l'acquisto di un'autovettura che prevede una rata di rientro mensile di € 536,00; anche in questo caso va evidenziato che non solo non è prodotto in atti il contratto di compravendita dell'auto ma che l'acquisto di una vettura nuova e costosa contraendo un esoso finanziamento (costo auto € 33.500,00, importo totale del finanziamento € 51.784,00) è scelta libera ed autonoma del ricorrente che ben avrebbe potuto acquistare una un'autovettura usata o comunque di costo inferiore, stante il lamentato disagio economico;
Per quanto sopra non può oggi il ricorrente lamentare l'impossibilità di fare fronte ai propri obblighi nei confronti dei figli laddove egli, nonostante la preesistenza di tali obblighi (la sentenza di divorzio è di marzo 2020), ha volontariamente e successivamente assunto nuovi oneri economici (mutuo fondiario marzo 2022, finanziamento per mobilio febbraio 2022, acquisto nuova auto settembre 2023); il coniuge divorziato, invero, non può eludere il suo obbligo di mantenimento creando una esposizione debitoria (Cass. Civ., VI, 20.06.2014 n. 14143)
Con riguardo poi all'asserita autosufficienza economica dei due figli rileva il Collegio che essa non risulta in alcun modo provata e che anzi, dalla documentazione in atti, si evince il contrario: risulta tuttora CP_2 studente di scuola superiore ed , anche a motivo della patologia CP_2 dalla quale è affatto, non ha ad oggi un'occupazione stabile che gli consenta di mantenersi autonomamente (risulta infatti licenziato dalla società ITX, citata in ricorso quale sua datrice di lavoro, per non avere superato il periodo di prova – cfr. doc. 10 parte resistente); i figli, dunque, anche alla luce del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità scaturente dalla nota ordinanza n. 17183 del 14.08.2020, conservano ad oggi il diritto ad essere mantenuti dai genitori.
In ultimo rileva il Collegio che i figli sono cresciuti di 5 anni rispetto all'epoca del divorzio ed è circostanza nota, avallata da costante giurisprudenza, che le esigenze dei figli crescono al crescere dell'età: in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione […] dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass. Civ., I, 29.04.2022, n. 13664)
Per quanto sopra la domanda del ricorrente che venga revocato o ridotto l'onere posto a suo carico per il mantenimento dei figli non merita accoglimento.
Quanto alla ulteriore irrituale domanda di essere autorizzato a ritirare la propria firma rilasciata alla banca BNL nel mutuo contratto per l'acquisto della casa ex coniugale, essa è estranea all'oggetto del presente giudizio sia per rito che per merito e va pertanto dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi dei D.M. 55/2004 e 147/2022, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, e parametri minimi per la fase decisoria;
detti importi vanno aumentati del 30% in ragione del numero delle parti resistenti (3) aventi la medesima posizione processuale e costituitesi con il medesimo difensore.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando,
- Rigetta il ricorso
- Pone a carico del ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi € 8.013,20 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge
Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 10.04.2025
Il presidente rel.
Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente rel. dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di 1° grado RG 3721/2024, promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. D'INCECCO LIBERO presso il cui studio in VIA GUASCO 33 42121 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliato contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CP_2
[...] rappresentati e difesi dall'avv. AMADUZZI DANIELA presso il cui studio in VIA EMILIA OVEST 54 42048 RUBIERA sono elettivamente domiciliati
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI Le parti, all'udienza del 20.03.2025, hanno concluso come da atti introduttivi.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorso riguarda le condizioni previste nella Sentenza di scioglimento del matrimonio n. 329/20209, emessa dal Tribunale di Reggio Emilia il 06.03.2020 in accoglimento del ricorso congiunto presentato dalle parti.
Tali condizioni prevedevano, tra le altre, l'obbligo a carico del sig. Pt_1 di contribuire al mantenimento dei figli ed mediante CP_2 CP_2 versamento in favore della sig.ra della somma mensile di € CP_1
500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinari.;
Con l'odierno ricorso il sig. ha chiesto i predetti oneri a suo Pt_1 carico vengano revocati.
A sostegno della domanda egli ha dedotto di percepire uno stipendio mensile di circa € 1.500,00 dal quale deve detrarre le seguenti somme:
- € 500,00 circa a titolo di quota del 50% di un mutuo contratto con l'attuale compagna per l'acquisto di un immobile;
- € 360,00 a titolo di rata di un finanziamento contratto per l'acquisto di mobilio per arredare la nuova casa
- € 536,00 a titolo di rata di rientro di un ulteriore finanziamento contratto per l'acquisto di un'autovettura;
A fronte di tali esborsi il ricorrente ha sostenuto che gli resterebbe la sola somma di € 77,00 mensili, insufficiente per condurre una vita dignitosa e per continuare a contribuire al mantenimento dei figli;
Quanto a questi ultimi, egli ha dedotto che il figlio , studente di CP_2 anni 19, avrebbe prestato attività lavorativa “fino a poco tempo fa” presso una macelleria e risulterebbe spesso assente a scuola, ciò che indurrebbe a credere che egli continui a lavorare piuttosto che proseguire gli studi.
Con riguardo al figlio , di anni 22, egli presterebbe attività CP_2 lavorativa con contratto a tempo indeterminato presso ITX Italia srl, oltre a percepire una “pensione” di circa € 300,00 mensili a motivo di un problema di salute dal quale è affetto.
Deduce dunque il ricorrente che i figli con i propri guadagni sarebbero
“senza dubbio capaci di contribuire unitamente alla madre per il vitto e per le utenze della casa nella uqale vivono.
Il sig. svolge poi un' ulteriore domanda con la quale chiede di Pt_1 essere “autorizzato a ritirare la propria firma rilasciata alla banca BNL al momento della stipula del mutuo contratto per l'acquisto della casa ex coniugale, posto che l'Istituto di credito risulta avere accettato l'accollo del debito da parte della sig.ra senza tuttavia “liberare” il CP_1 cointestatario sig. riferisce il ricorrente che ciò gli causerebbe “serie Pt_1 problematiche con riferimento alle comunicazioni/segnalazioni di legge all'interno del circuito interbancario che lo limiterebbero per possibili future aperture di linee di credito e/o di fido di conto corrente”.
Costituitisi in giudizio, sia la sig.ra che i figli hanno CP_1 contestato la domanda del ricorrente chiedendone il rigetto.
In particolare la sig.ra ha riferito di percepire uno stipendio CP_1 mensile di circa €1.500,00 dal quale deve detrarre € 444,00 a titolo di rata di rientro del mutuo contratto per l'acquisto della casa ex familiare (che ella si è accollata per intero, come da accordi divorzili con l'ex coniuge); ha sostenuto altresì che gli esborsi citati dal ricorrente derivano da scelte volontarie da questi effettuate e dunque non sono computabili ai fini che qui rilevano
Quanto ai figli del resistente gli stessi hanno eccepito che , salvo CP_2 un breve periodo di lavoro part-time presso una macelleria lo scorso anno, continua a frequentare la scuola superiore come studente mentre , CP_2
a causa della patologia psichica dalla quale è affetto, ha difficoltà a mantenere una stabile occupazione lavorativa e sino ad oggi ha svolto solo lavoretti saltuari (egli risulta invero licenziato dal datore di lavoro citato dal padre in ricorso, non avendo superato il periodo di prova); percepisce inoltre un sussidio statale proprio a causa della sua patologia.
All'udienza di comparizione in data 20.03.2025 nessun accordo è parso possibile e la causa è stata dunque rimessa in decisione dopo discussione orale.
***
Per giurisprudenza costante e consolidata i “giustificati motivi” (già previsti dall'art. 9 legge 898/1970 ed ora dall'art. 473bis n. 29 c.p.c.) che consentono la revisione delle condizioni di divorzio devono consistere in
“una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento (ex multis Cass. Civ., I, 20.01.2020, n.1119);
Alla luce di tale principio ritiene il Collegio che le circostanze dedotte dal ricorrente non siano idonee ad accogliere la modifica richiesta.
Giova al riguardo rilevare che:
- dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente abbia percepito redditi netti (reddito loro detratta l'imposta netta) nell'anno di imposta 2023 (730/2024) pari a complessivi € 29.560,00 e dunque circa € 2.470,00 mensili;
nell'anno 2022 (730/2023) € 27.900,00 e dunque € 2.320,00 mensili e nell'anno 2021 (CU/2022) € 27.720,00 e dunque circa € 2.309,00 mensili;
si può dunque considerare per il ricorrente un reddito mensile medio negli ultimi tre anni di circa € 2.370,00 (e dunque ben superiore alla somma di € 1.500,00 che egli deduce in ricorso); in ogni caso non è stato allegata né tanto meno provata una diminuzione del reddito del ricorrente rispetto all'epoca del divorzio.
- con riguardo all'esborso mensile di € 500,00 asseritamente dovuto quale quota della rata di rientro del mutuo contratto per l'acquisto di un immobile ove risiedere con la nuova compagna, si rileva che dalla documentazione in atti non risulta alcun atto di compravendita immobiliare a nome del sig. egli invero risulta mero Pt_1 cointestatario di un mutuo di credito fondiario nel quale l'immobile di cui trattasi, posto a garanzia del mutuo, risulta di proprietà esclusiva della sig.ra , compagna del ricorrente (cfr. doc. 6) Per_1
- con riguardo all'ulteriore esborso mensile di € 360,00 per un finanziamento asseritamente contratto per l'acquisto di mobilio, dalla documentazione in atti non solo non si si evince la causale del predetto finanziamento ma, ammesso e non concesso che lo stesso riguardi l'acquisto di arredi, trattasi di scelta autonoma e volontaria del ricorrente che, già onerato di altri esborsi, ha deciso di stipulare un esoso contratto di finanziamento (importo finanziato € 31.000,00, spesa complessiva con spese ed interessi € 43.000,00;
- medesimo discorso vale per l'ulteriore finanziamento contratto dal ricorrente per l'acquisto di un'autovettura che prevede una rata di rientro mensile di € 536,00; anche in questo caso va evidenziato che non solo non è prodotto in atti il contratto di compravendita dell'auto ma che l'acquisto di una vettura nuova e costosa contraendo un esoso finanziamento (costo auto € 33.500,00, importo totale del finanziamento € 51.784,00) è scelta libera ed autonoma del ricorrente che ben avrebbe potuto acquistare una un'autovettura usata o comunque di costo inferiore, stante il lamentato disagio economico;
Per quanto sopra non può oggi il ricorrente lamentare l'impossibilità di fare fronte ai propri obblighi nei confronti dei figli laddove egli, nonostante la preesistenza di tali obblighi (la sentenza di divorzio è di marzo 2020), ha volontariamente e successivamente assunto nuovi oneri economici (mutuo fondiario marzo 2022, finanziamento per mobilio febbraio 2022, acquisto nuova auto settembre 2023); il coniuge divorziato, invero, non può eludere il suo obbligo di mantenimento creando una esposizione debitoria (Cass. Civ., VI, 20.06.2014 n. 14143)
Con riguardo poi all'asserita autosufficienza economica dei due figli rileva il Collegio che essa non risulta in alcun modo provata e che anzi, dalla documentazione in atti, si evince il contrario: risulta tuttora CP_2 studente di scuola superiore ed , anche a motivo della patologia CP_2 dalla quale è affatto, non ha ad oggi un'occupazione stabile che gli consenta di mantenersi autonomamente (risulta infatti licenziato dalla società ITX, citata in ricorso quale sua datrice di lavoro, per non avere superato il periodo di prova – cfr. doc. 10 parte resistente); i figli, dunque, anche alla luce del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità scaturente dalla nota ordinanza n. 17183 del 14.08.2020, conservano ad oggi il diritto ad essere mantenuti dai genitori.
In ultimo rileva il Collegio che i figli sono cresciuti di 5 anni rispetto all'epoca del divorzio ed è circostanza nota, avallata da costante giurisprudenza, che le esigenze dei figli crescono al crescere dell'età: in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione […] dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass. Civ., I, 29.04.2022, n. 13664)
Per quanto sopra la domanda del ricorrente che venga revocato o ridotto l'onere posto a suo carico per il mantenimento dei figli non merita accoglimento.
Quanto alla ulteriore irrituale domanda di essere autorizzato a ritirare la propria firma rilasciata alla banca BNL nel mutuo contratto per l'acquisto della casa ex coniugale, essa è estranea all'oggetto del presente giudizio sia per rito che per merito e va pertanto dichiarata inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi dei D.M. 55/2004 e 147/2022, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, e parametri minimi per la fase decisoria;
detti importi vanno aumentati del 30% in ragione del numero delle parti resistenti (3) aventi la medesima posizione processuale e costituitesi con il medesimo difensore.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando,
- Rigetta il ricorso
- Pone a carico del ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi € 8.013,20 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge
Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 10.04.2025
Il presidente rel.
Francesco Parisoli