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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 09/12/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 185/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
2a Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 185 del ruolo generale per l'anno 2022 promossa da:
Controparte_1
con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino 96, rappresentato e difeso dagli avvocati
RO Di CI e OL IG in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
nato ad [...] il [...], ivi residente, rappresentato e difeso CP_2
dall'avvocato Federico Melis presso il cui studio in Iglesias è elettivamente domiciliato in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 3 dicembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
1 1) dichiarare che il Sig. non ha diritto al riconoscimento dell'origine CP_2
professionale delle malattie denunciate;
2) con vittoria di spese di entrambe i gradi del giudizio;
Nell'interesse dell'appellato:
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, contrariis reiectis, voglia:
1. Rigettare l'avversa domanda, confermando integralmente la sentenza di primo grado.
2. Con vittoria di spese ed onorari del presente grado del giudizio, oltre IVA e Cassa
Nazionale Avvocati e Procuratori da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
3. Con esclusione della condanna al pagamento delle spese di causa in caso di soccombenza, non essendo l'appellato titolare di redditi familiari, imponibili IRPEF, superiori ai limiti di cui all'art.152 Disp. Att. c.p.c., come da dichiarazione sostitutiva che si produce anche in questa sede.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Cagliari l'11 maggio 2020 ha CP_2
convenuto in giudizio l' onde ottenere il riconoscimento dell'indennizzo in rendita CP_1
o, in subordine, in capitale, già infruttuosamente richiesto in sede amministrativa, del danno biologico correlato rispettivamente ad una tendinopatia inserzionale sinistra con alterata struttura degenerativa (sovraspinato/sovra scapolare) e ad una spondilodiscoartrosi L5-S1 per le quali ha dedotto l'origine professionale.
L' si è ritualmente costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza CP_1
dell'avversa domanda.
In particolare ha anzitutto escluso che sia stata fornita debita dimostrazione da parte del quanto alle mansioni che egli aveva effettivamente svolto con specifico riguardo alla CP_2
sua adibizione, in modo non occasionale, a lavorazioni che abbiano comportato esposizione
a movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetuti ovvero sovraccarico degli arti superiori, utilizzo di strumenti vibranti, nonché lavorazioni comportanti esposizione a vibrazioni total body e, sotto altro profilo, ha sottolineato il breve vissuto lavorativo del ricorrente che sarebbe incompatibile con lo stato patologico denunciato oltre alla mancanza in
2 atti di un adeguato e specifico corredo documentale quanto all'esistenza delle patologie denunciate.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, prova testimoniale e c.t.u. medico legale sulla persona del ricorrente, è stata decisa dal Tribunale con la sentenza n. 447/2022 del 15 giugno 2022.
Il primo giudice con tale decisione, recependo sostanzialmente le conclusioni contenute nell'elaborato peritale redatto dal c.t.u. dottor , ha accertato che il Persona_1 CP_2
risulta affetto da “spalla rigida dolorosa cronica sinistra” comportante un danno biologico pari al 4% e da “spondiloartrosi lombare” comportante un danno biologico pari all'5%, determinanti nel complesso un danno biologico apri all'8% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 17 dicembre 2018.
Ha quindi, in accoglimento del ricorso, condannato l' a riconoscere in favore del CP_1
lavoratore ricorrente l'indennizzo in capitale con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa nella misura anzidetta, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l' con ricorso depositato il 15 CP_1
luglio 2022 ove ha rassegnato le sovrascritte conclusioni.
Il si è ritualmente costituito in giudizio ed ha resistito. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'Istituto appellante ha proposto un unico motivo di appello col quale ha contestato la sentenza di prime cure sotto due distinti profili tra loro connessi e come tali da trattare congiuntamente.
2. In particolare ha rilevato che il ha iniziato l'attività di lavaggista dal 2007 con CP_2
svolgimento delle relative mansioni in modo saltuario e discontinuo in forza di un contratto di lavoro a tempo parziale che lo ha impegnato per circa 25 settimane all'anno.
Ha quindi evidenziato che lo stesso c.t.u. nella sua relazione ha accertato che l'appellato è affetto da spalla rigida dolorosa cronica sinistra e da spondiloartrosi lombare già evidenziata e descritta nel 2008.
Per tale ragione, ha proseguito l'appellante, se la patologia alla colonna si era già manifestata nel 2008, ossia dopo solo un anno circa rispetto al momento in cui il aveva CP_2
3 iniziato a svolgere le mansioni che costituiscono la fonte di rischio tecnopatico deve giocoforza escludersi che la etiopatogenesi delle affezioni lamentate in causa sia di tipo lavorativo dovendo al contrario rinvenirsi la probabile causale della malattia in fattori extralavorativi.
Ha poi aggiunto, sotto altro diverso profilo, che se anche l'attività di lavaggista avesse in ipotesi esposto il a microtraumi e/o a posture incongrue con sovraccarico funzionale CP_2
delle braccia e del tratto lombare della colonna tale esposizione sarebbe stata comunque inidonea a provocare le predette malattie.
Difatti quest'ultimo, come visto, era stato assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale sicchè l'esposizione a rischio tecnopatico non è stata continuativa non estendendosi per almeno la metà di un turno di lavoro prestato in regime di lavoro a tempo pieno.
Conseguentemente il livello di intensità e durata delle sollecitazioni che hanno interessato la colonna e gli arti superiori dell'appellato si rivela inadeguato ad integrare un apprezzabile fattore causale rispetto alla insorgenza delle affezioni in questione.
2.1. Il motivo di appello testè richiamato non è fondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2.2. Osserva anzitutto la Corte che la parte appellante, al fine di sostenere tali censure rispetto alla decisione di prime cure, parte da un errato presupposto.
Più in particolare sostiene che il c.t.u. nello studio del caso clinico e nella successiva redazione dell'elaborato peritale abbia fondato le sue convinzioni, con riguardo alla insorgenza della patologia alla colonna, avvalendosi, tra gli altri, di documentazione esistente agli atti di causa dalla quale emergerebbe che tale affezione risale al 2008, dunque in data assai prossima all'inizio del lamentato rischio professionale collocabile come visto nell'anno
2007.
Conseguentemente se tale affezione era già presente nel 2008 risulta assai improbabile che la causale che l'ha originata possa essere fatta risalire al tipo di mansioni che il aveva CP_2
iniziato a svolgere all'incirca solo un anno prima.
Tanto premesso rileva la Corte che tale argomentazione dell'appellante non è supportata da alcun sicuro elemento di riscontro documentale posto che le produzioni in atti relative alla condizione patologica del (comprese quelle depositate dall' risalgono agli CP_2 CP_1
anni che vanno dal 2017 in poi e che dall'esame delle stesse non risulta alcun riferimento
4 all'anno 2008 quale momento di inizio di tale affezione (cfr. fascicolo di parte appellante e fascicolo di parte appellata prodotti nel giudizio di primo grado).
Il riferimento all'anno 2008, seppur effettivamente contenuto alla pagina 7 della relazione in questione, ove il dottor ha affermato Questa patologia [ossia la spondiloartrosi Per_1
lombare ] come risulta dalla documentazione agli atti era già stata evidenziata e descritta nel
2008 risulta, all'evidenza, frutto di una verosimile svista commessa dal c.t.u. come pure è stato sostenuto dalla difesa appellata.
Difatti dall'esame complessivo della documentazione in atti emerge che la insorgenza della patologia alla colonna si colloca temporalmente nel 2018 posto che i referti diagnostici più remoti risalgono, appunto, a tale anno solare e non ad anni precedenti e che in sede di anamnesi lo stesso c.t.u. dà atto che il ha riferito avere cominciato a soffrire di dolori CP_2
alla spalla sinistra e al tratto lombare intorno al 2018.
D'altra parte tale assunto trova puntuale conferma ove si abbia riguardo a quanto annotato dal c.t.u. nella sua relazione alle pagg. 4 e ss. ove il dottor nell'elencare Per_1
analiticamente la documentazione agli atti in nessun punto dà conto della esistenza di documentazione risalente al 2008.
In ogni caso nemmeno la stessa difesa appellante (ovvero il consulente di parte dell' ) CP_1
è stata in grado di precisare qual è il documento che attesterebbe l'inizio della spondiloartrosi lombare nell'anno 2008.
Dunque l'assunto secondo il quale la patologia al tratto lombare della colonna risale al 2008
e pertanto non rinviene nell'attività lavorativa un verosimile fattore scatenante risulta smentito per tabulas alla luce delle anzidette considerazioni.
2.3. Anche l'ulteriore profilo di censura sollevato dall'appellante, concernente la mancata esposizione ad un effettivo rischio tecnopatico, appare non fondato.
2.4. Osserva al riguardo il Collegio che il c.t.u. sulla scorta degli elementi di conoscenza emersi in causa, ossia nell'ordine: la documentazione medica che attesta l'effettiva esistenza delle patologie lamentate in causa (peraltro nemmeno contestate dal c.t.p. dell' CP_1
anche per quanto concerne l'entità complessiva del danno biologico accertato in sede peritale), gli esiti della visita medico legale cui ha sottoposto il ed ancora le risultanze CP_2
5 dell'esame testimoniale, ha puntualmente ed in modo esauriente spiegato le ragioni che lo hanno condotto a ritenere esistenza l'eziopatogenesi lavorativa per le affezioni in esame.
L'Ausiliare infatti, dopo aver confermato che l'appellato presenta spalla rigida dolorosa cronica sinistra e spondiloartrosi lombare in sede di controdeduzioni rese a fronte dei rilievi critici del consulente dell'Istituto ha chiarito che, sul piano medico legale, l'attività lavorativa di lavaggista, svolta per 4 ore al giorno per molti anni, considerati i carichi di lavoro cui il lavaggista è sottoposto per render remunerativa l'attività, determina seppure in maniera non esclusiva un sovraccarico funzionale del distretto lombare, delle spalle e degli arti superiori.
Ritengo pertanto che la spondiloartrosi del rachide lombare e la rigidità dolorosa cronica della spalla sinistra di cui il signor soffre, siano state favorite dall'attività lavorativa CP_2
di lavaggista e manutentore di autoveicoli.
Il Collegio condivide tali argomentazioni posto che l'esposizione a rischio tecnopatico per un periodo di tempo affatto breve, posto che si tratta di circa 10 anni consecutivi, risulta adeguatamente dimostrata.
D'altra parte è un dato di comune esperienza che le attività di lavaggista, di manutentore e di addetto alla pulizia sia esterna che interna dei veicoli, che richiedevano come emerso in causa l'utilizzo non solo della idropulitrice ma anche di altri svariati strumenti ed utensili, comportano per l'operatore la necessità di assumere posture faticose ed incongrue tali da determinare nell'arco della intera giornata lavorativa la esposizione a indubbie sollecitazioni agli arti superiori ed alla colonna.
Che poi il rischio tecnopatico fosse insufficiente, stante l'impegno giornaliero del a CP_2
tempo parziale piuttosto che a tempo pieno, costituisce circostanza invero opinabile.
In disparte il fatto che il teste ha riferito di aver visto il al lavoro la mattina Tes_1 CP_2
oppure la sera talora fino alle 19,00, circostanza questa indicativa di una certa flessibilità di orario che fa ragionevolmente presumere un impegno giornaliero anche superiore a quello nominalmente concordato, va aggiunto che lo svolgimento delle mansioni di lavaggista e di addetto alla pulizia dei veicoli per un arco temporale di circa 10 anni e per circa 4 ore al giorno costituisce, tenuto conto della intensità dello sforzo che viene richiesto all'operatore, come pure osservato dal c.t.u., un fattore di rischio che, quantomeno sul piano concausale ha verosimilmente inciso sulla insorgenza delle malattie in parola.
6 3. Appare d'altronde opportuno evidenziare che, come è noto, l'esistenza del nesso causale con riguardo alla origine professionale di una patologia può ritenersi accertata anche laddove le pregresse mansioni cui era adibito il lavoratore interessato si pongano come antecedente causale remoto ovvero concorrente con altri fattori extralavorativi.
Sul punto la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che in materia di nesso causale (su cui v. da ultimo Cass. nn. 27952/2018, 8773/2018, 23653/2018, 6105/2015), l'ordinamento è ispirato al principio di equivalenza delle cause (artt. 40 e 41 c.p.); per cui, al fine di ricostruire il nesso, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale. Negli stessi termini va quindi identificato l'onere della prova posto a carico del lavoratore in materia di malattie non tabellate e di malattie multifattoriali; pertanto, una volta che sia stato provato
l'intervento di un fattore dotato di rilevanza causale, anche soltanto di natura concorsuale, nei termini sopra indicati, il nesso causale richiesto dalla legge può essere escluso solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre l'infermità (Cass. 26 marzo 2015 n.
6105; Cass. 11 novembre 2014 n. 23990); mentre, per contro, va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale (Cass. 12 ottobre 1987 n. 7551, Cass. 8 ottobre 2007 n. 21021).
Pertanto anche la predisposizione morbosa o il concorso dei fattori di diversa natura non esclude il nesso causale tra evento infortunistico e danno biologico, in relazione al principio di equivalenza causale di cui all'articolo 41 codice penale che trova applicazione della materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con la conseguenza che un ruolo di concausa va attribuito anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia, salvo che questa sia sopravvenuta in modo del tutto indipendente dal fattore professionale concorrente (cfr. Cass. ord. n. 6954/2020 e, nei medesimi termini, Cass. sent. n.
2952/2018).
7 Nel caso di specie il Tribunale, ad avviso di questa Corte, ha fatto corretta applicazione di tale regola di giudizio, valorizzando a tal fine le considerazioni medico legali del c.t.u. rese in risposta ai rilievi critici sollevati dalla difesa dell' nei termini dianzi esposti, con CP_1
argomentazioni che, in definitiva, si sottraggono per le esposte ragioni, alle critiche avanzate dalla difesa appellante.
4. Deve in conclusione ritenersi debitamente dimostrato il nesso eziologico tra l'attività lavorativa pregressa di e le affezioni accertate all'esito del primo grado CP_2
giudizio, responsabili di un danno biologico complessivo stimato in ragione dell'8%, come meglio dettagliato in atti, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 17 dicembre 2018.
Conseguentemente le doglianze avanzate dall' si appalesano prive di fondamento CP_1
talchè, rigettato il relativo motivo di appello, va confermata integralmente la sentenza impugnata.
5. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, con le successive modifiche, secondo i valori minimi previsti per ciascuna delle fasi ivi previste, esclusa la fase istruttoria, non svoltasi, vanno poste a carico dell' CP_1
Al riguardo deve tenersi conto della limitata complessità della causa e del valore della stessa, quantificabile in ragione di circa 8.000,00 euro, importo indicato dalla stessa difesa appellante nella nota di iscrizione a ruolo, che giustifica l'applicazione dello scaglione di valore fino a 26.000,00 euro della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte d'Appello.
6. Va disposta la distrazione delle spese anzidette in favore del procuratore dell'appellato dichiaratosi anticipatario.
7. Dal rigetto dell'atto di appello discende l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come da dispositivo.
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
8 1. Rigetta l'appello proposto dall' nei confronti di avverso la CP_1 CP_2
sentenza n. 447/2022 del 15 giugno 2022 del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, che per l'effetto conferma;
2. Condanna l alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore di CP_1
liquidandole in complessivi 1.984,00 euro, oltre spese forfettarie in misura del CP_2
15% e accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore del suo difensore anticipatario;
3. Dichiara tenuto l' al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo CP_1
unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Così deciso in Cagliari il 9 dicembre 2025.
L'Estensore La Presidente
Dott. Giorgio Murru Dott.ssa Maria Luisa Scarpa
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
2a Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 185 del ruolo generale per l'anno 2022 promossa da:
Controparte_1
con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino 96, rappresentato e difeso dagli avvocati
RO Di CI e OL IG in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
nato ad [...] il [...], ivi residente, rappresentato e difeso CP_2
dall'avvocato Federico Melis presso il cui studio in Iglesias è elettivamente domiciliato in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 3 dicembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
1 1) dichiarare che il Sig. non ha diritto al riconoscimento dell'origine CP_2
professionale delle malattie denunciate;
2) con vittoria di spese di entrambe i gradi del giudizio;
Nell'interesse dell'appellato:
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, contrariis reiectis, voglia:
1. Rigettare l'avversa domanda, confermando integralmente la sentenza di primo grado.
2. Con vittoria di spese ed onorari del presente grado del giudizio, oltre IVA e Cassa
Nazionale Avvocati e Procuratori da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
3. Con esclusione della condanna al pagamento delle spese di causa in caso di soccombenza, non essendo l'appellato titolare di redditi familiari, imponibili IRPEF, superiori ai limiti di cui all'art.152 Disp. Att. c.p.c., come da dichiarazione sostitutiva che si produce anche in questa sede.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Cagliari l'11 maggio 2020 ha CP_2
convenuto in giudizio l' onde ottenere il riconoscimento dell'indennizzo in rendita CP_1
o, in subordine, in capitale, già infruttuosamente richiesto in sede amministrativa, del danno biologico correlato rispettivamente ad una tendinopatia inserzionale sinistra con alterata struttura degenerativa (sovraspinato/sovra scapolare) e ad una spondilodiscoartrosi L5-S1 per le quali ha dedotto l'origine professionale.
L' si è ritualmente costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza CP_1
dell'avversa domanda.
In particolare ha anzitutto escluso che sia stata fornita debita dimostrazione da parte del quanto alle mansioni che egli aveva effettivamente svolto con specifico riguardo alla CP_2
sua adibizione, in modo non occasionale, a lavorazioni che abbiano comportato esposizione
a movimentazione manuale dei carichi, movimenti ripetuti ovvero sovraccarico degli arti superiori, utilizzo di strumenti vibranti, nonché lavorazioni comportanti esposizione a vibrazioni total body e, sotto altro profilo, ha sottolineato il breve vissuto lavorativo del ricorrente che sarebbe incompatibile con lo stato patologico denunciato oltre alla mancanza in
2 atti di un adeguato e specifico corredo documentale quanto all'esistenza delle patologie denunciate.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, prova testimoniale e c.t.u. medico legale sulla persona del ricorrente, è stata decisa dal Tribunale con la sentenza n. 447/2022 del 15 giugno 2022.
Il primo giudice con tale decisione, recependo sostanzialmente le conclusioni contenute nell'elaborato peritale redatto dal c.t.u. dottor , ha accertato che il Persona_1 CP_2
risulta affetto da “spalla rigida dolorosa cronica sinistra” comportante un danno biologico pari al 4% e da “spondiloartrosi lombare” comportante un danno biologico pari all'5%, determinanti nel complesso un danno biologico apri all'8% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 17 dicembre 2018.
Ha quindi, in accoglimento del ricorso, condannato l' a riconoscere in favore del CP_1
lavoratore ricorrente l'indennizzo in capitale con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa nella misura anzidetta, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l' con ricorso depositato il 15 CP_1
luglio 2022 ove ha rassegnato le sovrascritte conclusioni.
Il si è ritualmente costituito in giudizio ed ha resistito. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'Istituto appellante ha proposto un unico motivo di appello col quale ha contestato la sentenza di prime cure sotto due distinti profili tra loro connessi e come tali da trattare congiuntamente.
2. In particolare ha rilevato che il ha iniziato l'attività di lavaggista dal 2007 con CP_2
svolgimento delle relative mansioni in modo saltuario e discontinuo in forza di un contratto di lavoro a tempo parziale che lo ha impegnato per circa 25 settimane all'anno.
Ha quindi evidenziato che lo stesso c.t.u. nella sua relazione ha accertato che l'appellato è affetto da spalla rigida dolorosa cronica sinistra e da spondiloartrosi lombare già evidenziata e descritta nel 2008.
Per tale ragione, ha proseguito l'appellante, se la patologia alla colonna si era già manifestata nel 2008, ossia dopo solo un anno circa rispetto al momento in cui il aveva CP_2
3 iniziato a svolgere le mansioni che costituiscono la fonte di rischio tecnopatico deve giocoforza escludersi che la etiopatogenesi delle affezioni lamentate in causa sia di tipo lavorativo dovendo al contrario rinvenirsi la probabile causale della malattia in fattori extralavorativi.
Ha poi aggiunto, sotto altro diverso profilo, che se anche l'attività di lavaggista avesse in ipotesi esposto il a microtraumi e/o a posture incongrue con sovraccarico funzionale CP_2
delle braccia e del tratto lombare della colonna tale esposizione sarebbe stata comunque inidonea a provocare le predette malattie.
Difatti quest'ultimo, come visto, era stato assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale sicchè l'esposizione a rischio tecnopatico non è stata continuativa non estendendosi per almeno la metà di un turno di lavoro prestato in regime di lavoro a tempo pieno.
Conseguentemente il livello di intensità e durata delle sollecitazioni che hanno interessato la colonna e gli arti superiori dell'appellato si rivela inadeguato ad integrare un apprezzabile fattore causale rispetto alla insorgenza delle affezioni in questione.
2.1. Il motivo di appello testè richiamato non è fondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2.2. Osserva anzitutto la Corte che la parte appellante, al fine di sostenere tali censure rispetto alla decisione di prime cure, parte da un errato presupposto.
Più in particolare sostiene che il c.t.u. nello studio del caso clinico e nella successiva redazione dell'elaborato peritale abbia fondato le sue convinzioni, con riguardo alla insorgenza della patologia alla colonna, avvalendosi, tra gli altri, di documentazione esistente agli atti di causa dalla quale emergerebbe che tale affezione risale al 2008, dunque in data assai prossima all'inizio del lamentato rischio professionale collocabile come visto nell'anno
2007.
Conseguentemente se tale affezione era già presente nel 2008 risulta assai improbabile che la causale che l'ha originata possa essere fatta risalire al tipo di mansioni che il aveva CP_2
iniziato a svolgere all'incirca solo un anno prima.
Tanto premesso rileva la Corte che tale argomentazione dell'appellante non è supportata da alcun sicuro elemento di riscontro documentale posto che le produzioni in atti relative alla condizione patologica del (comprese quelle depositate dall' risalgono agli CP_2 CP_1
anni che vanno dal 2017 in poi e che dall'esame delle stesse non risulta alcun riferimento
4 all'anno 2008 quale momento di inizio di tale affezione (cfr. fascicolo di parte appellante e fascicolo di parte appellata prodotti nel giudizio di primo grado).
Il riferimento all'anno 2008, seppur effettivamente contenuto alla pagina 7 della relazione in questione, ove il dottor ha affermato Questa patologia [ossia la spondiloartrosi Per_1
lombare ] come risulta dalla documentazione agli atti era già stata evidenziata e descritta nel
2008 risulta, all'evidenza, frutto di una verosimile svista commessa dal c.t.u. come pure è stato sostenuto dalla difesa appellata.
Difatti dall'esame complessivo della documentazione in atti emerge che la insorgenza della patologia alla colonna si colloca temporalmente nel 2018 posto che i referti diagnostici più remoti risalgono, appunto, a tale anno solare e non ad anni precedenti e che in sede di anamnesi lo stesso c.t.u. dà atto che il ha riferito avere cominciato a soffrire di dolori CP_2
alla spalla sinistra e al tratto lombare intorno al 2018.
D'altra parte tale assunto trova puntuale conferma ove si abbia riguardo a quanto annotato dal c.t.u. nella sua relazione alle pagg. 4 e ss. ove il dottor nell'elencare Per_1
analiticamente la documentazione agli atti in nessun punto dà conto della esistenza di documentazione risalente al 2008.
In ogni caso nemmeno la stessa difesa appellante (ovvero il consulente di parte dell' ) CP_1
è stata in grado di precisare qual è il documento che attesterebbe l'inizio della spondiloartrosi lombare nell'anno 2008.
Dunque l'assunto secondo il quale la patologia al tratto lombare della colonna risale al 2008
e pertanto non rinviene nell'attività lavorativa un verosimile fattore scatenante risulta smentito per tabulas alla luce delle anzidette considerazioni.
2.3. Anche l'ulteriore profilo di censura sollevato dall'appellante, concernente la mancata esposizione ad un effettivo rischio tecnopatico, appare non fondato.
2.4. Osserva al riguardo il Collegio che il c.t.u. sulla scorta degli elementi di conoscenza emersi in causa, ossia nell'ordine: la documentazione medica che attesta l'effettiva esistenza delle patologie lamentate in causa (peraltro nemmeno contestate dal c.t.p. dell' CP_1
anche per quanto concerne l'entità complessiva del danno biologico accertato in sede peritale), gli esiti della visita medico legale cui ha sottoposto il ed ancora le risultanze CP_2
5 dell'esame testimoniale, ha puntualmente ed in modo esauriente spiegato le ragioni che lo hanno condotto a ritenere esistenza l'eziopatogenesi lavorativa per le affezioni in esame.
L'Ausiliare infatti, dopo aver confermato che l'appellato presenta spalla rigida dolorosa cronica sinistra e spondiloartrosi lombare in sede di controdeduzioni rese a fronte dei rilievi critici del consulente dell'Istituto ha chiarito che, sul piano medico legale, l'attività lavorativa di lavaggista, svolta per 4 ore al giorno per molti anni, considerati i carichi di lavoro cui il lavaggista è sottoposto per render remunerativa l'attività, determina seppure in maniera non esclusiva un sovraccarico funzionale del distretto lombare, delle spalle e degli arti superiori.
Ritengo pertanto che la spondiloartrosi del rachide lombare e la rigidità dolorosa cronica della spalla sinistra di cui il signor soffre, siano state favorite dall'attività lavorativa CP_2
di lavaggista e manutentore di autoveicoli.
Il Collegio condivide tali argomentazioni posto che l'esposizione a rischio tecnopatico per un periodo di tempo affatto breve, posto che si tratta di circa 10 anni consecutivi, risulta adeguatamente dimostrata.
D'altra parte è un dato di comune esperienza che le attività di lavaggista, di manutentore e di addetto alla pulizia sia esterna che interna dei veicoli, che richiedevano come emerso in causa l'utilizzo non solo della idropulitrice ma anche di altri svariati strumenti ed utensili, comportano per l'operatore la necessità di assumere posture faticose ed incongrue tali da determinare nell'arco della intera giornata lavorativa la esposizione a indubbie sollecitazioni agli arti superiori ed alla colonna.
Che poi il rischio tecnopatico fosse insufficiente, stante l'impegno giornaliero del a CP_2
tempo parziale piuttosto che a tempo pieno, costituisce circostanza invero opinabile.
In disparte il fatto che il teste ha riferito di aver visto il al lavoro la mattina Tes_1 CP_2
oppure la sera talora fino alle 19,00, circostanza questa indicativa di una certa flessibilità di orario che fa ragionevolmente presumere un impegno giornaliero anche superiore a quello nominalmente concordato, va aggiunto che lo svolgimento delle mansioni di lavaggista e di addetto alla pulizia dei veicoli per un arco temporale di circa 10 anni e per circa 4 ore al giorno costituisce, tenuto conto della intensità dello sforzo che viene richiesto all'operatore, come pure osservato dal c.t.u., un fattore di rischio che, quantomeno sul piano concausale ha verosimilmente inciso sulla insorgenza delle malattie in parola.
6 3. Appare d'altronde opportuno evidenziare che, come è noto, l'esistenza del nesso causale con riguardo alla origine professionale di una patologia può ritenersi accertata anche laddove le pregresse mansioni cui era adibito il lavoratore interessato si pongano come antecedente causale remoto ovvero concorrente con altri fattori extralavorativi.
Sul punto la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che in materia di nesso causale (su cui v. da ultimo Cass. nn. 27952/2018, 8773/2018, 23653/2018, 6105/2015), l'ordinamento è ispirato al principio di equivalenza delle cause (artt. 40 e 41 c.p.); per cui, al fine di ricostruire il nesso, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale. Negli stessi termini va quindi identificato l'onere della prova posto a carico del lavoratore in materia di malattie non tabellate e di malattie multifattoriali; pertanto, una volta che sia stato provato
l'intervento di un fattore dotato di rilevanza causale, anche soltanto di natura concorsuale, nei termini sopra indicati, il nesso causale richiesto dalla legge può essere escluso solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre l'infermità (Cass. 26 marzo 2015 n.
6105; Cass. 11 novembre 2014 n. 23990); mentre, per contro, va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale (Cass. 12 ottobre 1987 n. 7551, Cass. 8 ottobre 2007 n. 21021).
Pertanto anche la predisposizione morbosa o il concorso dei fattori di diversa natura non esclude il nesso causale tra evento infortunistico e danno biologico, in relazione al principio di equivalenza causale di cui all'articolo 41 codice penale che trova applicazione della materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con la conseguenza che un ruolo di concausa va attribuito anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia, salvo che questa sia sopravvenuta in modo del tutto indipendente dal fattore professionale concorrente (cfr. Cass. ord. n. 6954/2020 e, nei medesimi termini, Cass. sent. n.
2952/2018).
7 Nel caso di specie il Tribunale, ad avviso di questa Corte, ha fatto corretta applicazione di tale regola di giudizio, valorizzando a tal fine le considerazioni medico legali del c.t.u. rese in risposta ai rilievi critici sollevati dalla difesa dell' nei termini dianzi esposti, con CP_1
argomentazioni che, in definitiva, si sottraggono per le esposte ragioni, alle critiche avanzate dalla difesa appellante.
4. Deve in conclusione ritenersi debitamente dimostrato il nesso eziologico tra l'attività lavorativa pregressa di e le affezioni accertate all'esito del primo grado CP_2
giudizio, responsabili di un danno biologico complessivo stimato in ragione dell'8%, come meglio dettagliato in atti, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 17 dicembre 2018.
Conseguentemente le doglianze avanzate dall' si appalesano prive di fondamento CP_1
talchè, rigettato il relativo motivo di appello, va confermata integralmente la sentenza impugnata.
5. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, con le successive modifiche, secondo i valori minimi previsti per ciascuna delle fasi ivi previste, esclusa la fase istruttoria, non svoltasi, vanno poste a carico dell' CP_1
Al riguardo deve tenersi conto della limitata complessità della causa e del valore della stessa, quantificabile in ragione di circa 8.000,00 euro, importo indicato dalla stessa difesa appellante nella nota di iscrizione a ruolo, che giustifica l'applicazione dello scaglione di valore fino a 26.000,00 euro della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte d'Appello.
6. Va disposta la distrazione delle spese anzidette in favore del procuratore dell'appellato dichiaratosi anticipatario.
7. Dal rigetto dell'atto di appello discende l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come da dispositivo.
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
8 1. Rigetta l'appello proposto dall' nei confronti di avverso la CP_1 CP_2
sentenza n. 447/2022 del 15 giugno 2022 del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, che per l'effetto conferma;
2. Condanna l alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore di CP_1
liquidandole in complessivi 1.984,00 euro, oltre spese forfettarie in misura del CP_2
15% e accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore del suo difensore anticipatario;
3. Dichiara tenuto l' al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo CP_1
unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Così deciso in Cagliari il 9 dicembre 2025.
L'Estensore La Presidente
Dott. Giorgio Murru Dott.ssa Maria Luisa Scarpa
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