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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/06/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
TRIBUNALE DI SALERNO N. _____/2025
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza,
nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha OGGETTO
Opposizione pronunciato la seguente a precetto
SENTENZA
(con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 6286/2023 R.G. Registro Generale Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex N. 6286/23 art. 127 ter cpc nel termine del giorno 17.06.2025, avente ad oggetto: “Opposizione a precetto”;
CP_1
e vertente N. _______________
tra
[...]
in persona del legale rappr. p.t., rappresentata e Parte_1 Pa _______________ difesa dall'avv. G. Voto del Foro di Salerno in virtù di mandato n. 062/2025 R.B. Lav.
allegato al ricorso, elettivamente domiciliata preso lo studio del difensore in Salerno, Via P. Del Pezzo, n. 69; Discusso nel termine del 17.06.2025 con scambio di note
Opponente scritte ex art. 127 ter cpc e rappresentato e difeso dall'avv. G. Di Matteo in CP_2
virtù di mandato allegato alla memoria di costituzione, Deposito minuta elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Siano _________________
(Sa), Via Cortemeola, n. 27;
Opposto
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 6286/23 R.G. c/o pag. 1 Parte_1 CP_2
§§§
Nel termine fissato del giorno 17.06.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 10.11.2023, la società Parte_1
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e proponeva opposizione al precetto notificato in data 23.10.2023 ad essa ricorrente da parte di per il pagamento della somma di euro 10.976,58, relativa CP_2
alla diffida accertativa per crediti patrimoniali n. 2021-176528-PDAC-
46, prot. ITL n. 14504 in data 11.04.2023, unitamente alla comunicazione di esecutività n 2021-176528-PDAC-46 BIS – PROT.
ITL 36146 in data 26.09.2023, emesso dall' Controparte_3
a seguito di emissione di decreto n. 47/2023/DA di
[...]
rigetto del ricorso proposto da essa società opponente.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la notifica nel termine fissato
(cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio la parte resistente, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, rigettate le istanze istruttorie con ordinanza del GdL in data 12.11.2024, nel termine fissato del giorno 17.06.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
Giudizio n. 6286/23 R.G. c/o pag. 2 Parte_1 CP_2 II. L'opposizione proposta dalla società è fondata e, Parte_1
pertanto, va accolta.
Invero, in via assorbente in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” per la risoluzione della controversia (cfr. Cass., Sez.
6 - L,
Sentenza n. 12002 del 28/05/2014; Cass., SS. UU., Sentenza n. 9936 del
08/05/2014), dagli atti allegati dalle parti si evince che il precetto notificato in data 23.10.2023 alla società opponente da parte di
[...]
per il pagamento della somma di euro 10.976,58, si fonda CP_2
sulla diffida accertativa per crediti patrimoniali n. 2021-176528-PDAC-
46, prot. ITL n. 14504 in data 11.04.2023, unitamente alla comunicazione di esecutività n 2021-176528-PDAC-46 BIS – PROT.
ITL 36146 in data 26.09.2023, emesso dall' Controparte_3
a seguito di emissione di decreto n. 47/2023/DA di
[...]
rigetto del ricorso proposto da essa società opponente.
Orbene, come rilevato giustamente dalla società opponente, la diffida accertativa è un atto di natura amministrativa, formatosi in sede extragiudiziale, come tale insuscettibile di passare in giudicato. In proposito, l'art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 prevede che le Direzioni
Provinciali del Lavoro, le quali accertino, nell'ambito delle attività di vigilanza ad esse demandate, delle inosservanze alla disciplina contrattuale, da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, provvedano a diffidare il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.
Tuttavia, il mancato ricorso o il rigetto dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo, ma non esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa riportato (tra le altre, Cass. n. 23744/2022).
Sul punto, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte, menzionato dalla stessa società opponente nell'atto introduttivo del presente giudizio, in forza del quale “Per avversare l'an dell'azione esecutiva preannunciata col precetto contestando il credito del
Giudizio n. 6286/23 R.G. c/o pag. 3 Parte_1 CP_2 lavoratore e per far valere l'infondatezza della pretesa dello stesso accertata in diffida, nell'ambito di un procedimento amministrativo svoltosi in assenza di contraddittorio col datore di lavoro, questi potrà allora procedere, in via preventiva, con l'opposizione contro l'atto di precetto (art. 615, co. 1, c.p.c.) che annuncia la volontà del creditore di procedere ad esecuzione, chiedendo altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, come avvenuto nel presente giudizio” (cfr. Cass. n.
23800/2014).
Per quanto riguarda il merito della presente controversia, dagli atti allegati dalla società opponente si evince che all'odierno opposto sono stati corrisposti regolarmente le retribuzioni e tutte le altre voci, così come previsto nell'accordo sindacale Cisal in data 20.06.2016 (cfr. all. nn. 15-17 e 20-23 del fascicolo di parte opponente).
Orbene, circa la validità dell'accordo sindacale in oggetto non possono sussistere dubbi, ad avviso del Tribunale, dovendosi ritenere completamente condivisibili le argomentazioni svolte dalla difesa della società opponente, che in questa sede si richiamano e si riportano integralmente, sotto tale ultimo profilo essendo appena il caso di evidenziare che, quanto alla possibilità di motivare “per relationem” a condivisibili scritti difensivi, con la sentenza delle SS. UU. n. 642 del
16/01/2015, si è osservato che “nel contenzioso civile, in cui di regola si contrappongono due parti o più parti, il compito del giudice è, come già rilevato, quello di decidere la controversia accogliendo - e rispettivamente rigettando - , totalmente o parzialmente, le pretese di una parte rispetto all'altra e ciò (a meno che non emerga la necessità di una diversa ricostruzione giuridica e fattuale della vicenda) per le ragioni dalla medesima espresse nei propri atti”, che “d'altro canto, lo scopo di una difesa professionale e della presentazione di scritti difensivi è proprio quello di convincere il giudice delle proprie buone ragioni” e che quindi, quando ciò (come nella specie) dovesse accadere,
“cioè quando il giudice, adempiendo il proprio dovere di decidere la
Giudizio n. 6286/23 R.G. c/o pag. 4 Parte_1 CP_2 controversia, accogliesse l'istanza che ritiene meritevole di tutela (solo o anche) alla stregua delle ragioni esposte dalla parte nei propri scritti difensivi, ove queste ragioni risultassero espresse in modo chiaro ed esaustivo, sarebbe ipocrita chiedere al medesimo giudice di esporre nuovament e con diverse parole le medesime motivazioni che lo hanno convinto a stabilire una determinata regolamentazione degli interessi in conflitto, risultando invece più ragionevole, nonché in perfetta linea con un processo giusto, di durata contenuta ed ispirato al principio di effettività, riportare nella motivazione i passi dell'atto di parte condivisi e fatti propri dal giudice, piuttosto che parafrasarli in nome di una espositiva priva di qualsivoglia fondamento logico o giuridico”.
Ebbene, la società opponente ha così argomentato, in maniera pienamente condivisibile: “L'opponente ed i dipendenti, innanzi alle
OO.SS., hanno approvato un piano di crisi aziendale al fine di superare una situazione di criticità nella gestione societaria, aggravata poi successivamente anche dall'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da Covid-19.
Quindi ciascun lavoratore è sempre stato perfettamente a conoscenza sia del piano di crisi approvato sia dell'applicazione della riduzione economica al proprio contratto di lavoro del C.C.N.L. per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza privata e servizi fiduciari, in quanto espressamente richiamati nelle lettere di assunzione per presa d'atto e accettazione (cfr. all.19)
Il relativo verbale di accordo sindacale, inoltre, era stato regolarmente notificato all'Ispettorato Territoriale Competente (cfr. all.16-18).
Assumendo l'illegittimità del verbale unico di accertamento per il quale pende ricorso amministrativo, alla data odierna in corso e non definito, innanzi all'INPS, (cfr. all.25), l'opponente, così come chiede anche per l'odierno titolo opposto con il presente atto, insiste per ottenerne l'annullamento, tra le varie doglianze, per violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 124 del 2004, per
Giudizio n. 6286/23 R.G. c/o pag. 5 Parte_1 CP_2 violazione degli artt. 3 (principio di ragionevolezza), 97 (principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa) e 41 (libertà dell'iniziativa economica privata) della Costituzione, per eccesso di potere e per difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, irrazionalità, illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, che in questa sede tutti si richiamano e ribadiscono anche nei confronti della patrimoniale opposta.
L' ha adottato un provvedimento finalizzato a Controparte_3
imporre all'opponente una modifica agli accordi sindacali sottoscritti in un periodo di crisi aziendale, a seguito di periodo di cassa integrazione, la cui unica finalità era di evitare i licenziamenti.
Circa la validità dell'accordo sindacale, attesa il legittimo utilizzo di tale strumento ai sensi dell'art. 8 DL 138/2011, si perderebbe la certezza del diritto ove si dovesse lasciare all'Amministrazione, in sede ispettiva,
o al Giudice, in sede contenziosa, la scelta in ordine alla validità del medesimo per affrontare una crisi di impresa certificata persino dalla cassa integrazione (Cfr.all.07-08-09), con inevitabili conseguenze in termini di disparità di trattamento tra i lavoratori e le imprese, stante il carattere parcellizzato e soggettivo di tali interventi, e con le ulteriori conseguenze, difficilmente preventivabili nel loro impatto, correlate a interventi certamente avulsi da un approccio di natura complessiva e sistemica rispetto a tale delicato settore, sia per i risvolti sociali che per quelli economici e produttivi.
Sono stati rispettati tutti i requisiti per l'attuazione dell'accordo, in conformità alla legge.
Sul punto: “L'accordo sindacale di prossimità, ex art. 8, comma 1, d.l. n.
138 del 2011, conv. con l. n. 148 del 2011, è configurabile solo ove concorrano tutti gli specifici presupposti ai quali la norma lo condiziona, stante il suo carattere eccezionale evidenziato dalla possibilità che esso, a differenza dell'ordinario contratto aziendale,
Giudizio n. 6286/23 R.G. c/o pag. 6 Parte_1 CP_2 deroghi alle disposizioni di e di contratto collettivo con efficacia generale nei confronti di tutti i lavoratori interessati.” Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 02/10/2023, n. 27764.
Per analogia “In una situazione di possibile riduzione dell'occupazione,
è legittimo l'accordo sindacale che prevede un aumento dell'orario di lavoro da 36 e 38 ore settimanali, a parità di retribuzione.” Cass. civ.,
Sez. lavoro, 07/09/1993 n. 9386.
Dal complesso normativo di cui al D.L. n. 138 del 2011, art. 8 , di natura legale e contrattuale collettiva di primo e secondo livello, infatti, appare chiara la possibilità di specifiche intese, a livello di contrattazione aziendale, finalizzate alla gestione delle crisi aziendali, riguardanti in particolare “le materie inerenti l'organizzazione del lavoro” le “modalità di disciplina del rapporto di lavoro”, anche in deroga alle disposizioni di legge che le regolino ed, in tal caso, “fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.
In casi analoghi, la giurisprudenza si è già espressa riferendo con ultima ordinanza del Tribunale di Napoli n. 94/2022 riferendo che:
“Che il sindacato firmario del contratto di prossimità, la è CP_4 CP_5
un sindacato maggiormente rappresentativo come stabilisce la nota in atti della Presidenza del Consiglio;
Che detto sindacato è membro del
Cnel ed ha una propria rappresentanza sindacale nell'azienda; Che la
Corte di cassazione non ha mai ritenuto tale sindacato non avente i requisiti per essere considerato maggiormente rappresentativo;
Che
l'accordo di prossimità era volto ad aumentare l'occupazione e a rendere sempre più competitiva l'azienda al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e quindi era conforme ai fini della norma in esame anche se peggiorava le condizioni di lavoro ed economiche dei lavoratori;
In definitiva l'accordo era conforme all' art. 8 del D.L. n. 138 del 2011 convertito in L. n. 148 del 2011”.
Sul punto, conforme a quanto enunciato dal Tribunale di Napoli si è
Giudizio n. 6286/23 R.G. c/o pag. 7 Parte_1 CP_2 espressa la Cassazione Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 10/11/2021,
n. 33131 “È illegittima, per violazione dell'art. 8 del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. in l. n. 148 del 2011, la riduzione di retribuzione stabilita, in misura del 15%, dal punto 2 dell'accordo aziendale del 6 settembre 2013 stipulato tra le oo.ss. e la Controparte_6
, nonostante l'espressa delega contenuta nell'Accordo
[...]
Interconfederale del 28 giugno 2011, in quanto non definibile come intervento di "disciplina del rapporto di lavoro", stante la mancata contestualità tra la suddetta riduzione immediata e la riorganizzazione complessiva del lavoro, da realizzare con un futuro accordo con le organizzazioni sindacali.”
Nel caso di cui alla citata sentenza, l'accordo di cui alla citata pronuncia era privo di una riorganizzazione del lavoro e di un progetto di crescita, differentemente da quanto avvenuto con la Parte_1
Infatti, l'odierno opponente, in entrambi i verbali sindacali stipulati nel
2016 e nel 2019, sempre notificati all'organo ispettivo, ha chiaramente previsto in sede contestuale la riorganizzazione del lavoro, in ottemperanza alle disposizioni normative, così da escludere ogni violazione di legge ed applicando correttamente la contrattazione di prossimità.
Per tale motivo, essendo stata correttamente applicata la norma, sia l'accordo sindacale del 2016 che del successivo 2019 devono esser ritenuti validamente stipulati, in conformità ai dettami normativi e per l'effetto, dichiarato inefficace il precetto in quanto fondato su un titolo invalido, inesistente, nullo, annullabile.
Sul punto ultime sentenze del Tribunale di Napoli n. 2411/2020 del
10/06/2020 e n. 1717/2020 del 12/05/2020 confermano la correttezza dell'accordo aziendale oggi contestato illegittimamente: “Secondo il dettato normativo dell'art. 8 l. 148/2011, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o
Giudizio n. 6286/23 R.G. c/o pag. 8 Parte_1 CP_2 territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale , è previsto che essi possano essere stipulati solo “da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda (art. 8 comma
1 d.lgs. n.138/2011), verificando che tali intese siano ancorate alla necessità di attuare talune specifiche finalità espressamente indicate al comma 1 dell'art. 8.”
Confermata la finalità dell'accordo espressamente adottato nel verbale sindacale, l'applicazione del contratto di prossimità dovrà esser ritenuto valido e rigettato ogni addebito di cui all'impugnato verbale, in uno alla diffida patrimoniale oggetto dell'odierna opposizione” (cfr. ricorso in opposizione, pagg. 9-12).
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione proposta risulta fondata e, pertanto, va accolta.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della parte opposta al rimborso delle stesse in favore della società opponente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla società nei confronti di , con ricorso depositato in Parte_1 CP_2
data 10.11.2023 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 23.10.2023;
2) Condanna l'opposto al pagamento in favore della società opponente
Giudizio n. 6286/23 c/o pag. 9 Pt_3 Parte_1 CP_2 delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 118,50 per spese vive ed euro 1.250,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 17.06.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 6286/23 R.G. c/o pag. 10 Parte_1 CP_2