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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/11/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1459/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
EP ND ON - Presidente
NC EN - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1459/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nata ad [...] il [...] (Avv. Argento Tonino) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (Avv. Bruno Gallo Controparte_1
Antonino)
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
12 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e con ricorso depositato in data Parte_1 Controparte_1
9.10.2025, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. “Entrambi i coniugi sono oggi autonomi ed economicamente indipendenti, e pertanto ognuno di loro provvederà al sostegno economico personale senza alcun obbligo economico nei confronti dell'altro.
2. Il figlio è maggiorenne, autonomo ed economicamente indipendente, e quindi non Persona_1 necessita di alcuna forma di mantenimento di natura economica da parte dei genitori.
3. La casa coniugale, sita nella Via Trapani n. 47 di Raffadali (AG), rimane di proprietà della sig.ra
, già nella libera disponibilità della stessa dal provvedimento di Omologa della Parte_1 separazione, ivi compresi i mobili che la arredano.
Che all'udienza del 12.11.2025, le parti hanno depositato delle note di trattazione scritta confermando la volontà di non volersi riconciliare e di divorziare alle condizioni concordate;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
ritenuto che
la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta;
che, infatti, dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al
Presidente del Tribunale e l'omologa della separazione con decreto esecutivo;
che pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura spirituale e materiale fra i coniugi;
che la domanda, sussistendo tutti i presupposti di legge, deve quindi essere accolta;
ritenuto che
, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
DICHIARA
2 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Acireale (CT) il 15 dicembre 1981 da nata ad [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 Controparte_1
(AG) il 04/06/1957, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Raffadali al n.9, parte II, seria B dell'anno 1982; omologa le condizioni di divorzio concordate nel ricorso introduttivo depositato il 9.10.2025, sopra riportate;
nulla sulle spese;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Raffadali, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
03.11.2000 n. 396. Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 20.11.2025
L'ESTENSORE
NC EN
IL PRESIDENTE
EP ND ON
(atto firmato digitalmente)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
EP ND ON - Presidente
NC EN - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1459/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nata ad [...] il [...] (Avv. Argento Tonino) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (Avv. Bruno Gallo Controparte_1
Antonino)
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
12 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e con ricorso depositato in data Parte_1 Controparte_1
9.10.2025, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. “Entrambi i coniugi sono oggi autonomi ed economicamente indipendenti, e pertanto ognuno di loro provvederà al sostegno economico personale senza alcun obbligo economico nei confronti dell'altro.
2. Il figlio è maggiorenne, autonomo ed economicamente indipendente, e quindi non Persona_1 necessita di alcuna forma di mantenimento di natura economica da parte dei genitori.
3. La casa coniugale, sita nella Via Trapani n. 47 di Raffadali (AG), rimane di proprietà della sig.ra
, già nella libera disponibilità della stessa dal provvedimento di Omologa della Parte_1 separazione, ivi compresi i mobili che la arredano.
Che all'udienza del 12.11.2025, le parti hanno depositato delle note di trattazione scritta confermando la volontà di non volersi riconciliare e di divorziare alle condizioni concordate;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
ritenuto che
la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta;
che, infatti, dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al
Presidente del Tribunale e l'omologa della separazione con decreto esecutivo;
che pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura spirituale e materiale fra i coniugi;
che la domanda, sussistendo tutti i presupposti di legge, deve quindi essere accolta;
ritenuto che
, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
DICHIARA
2 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Acireale (CT) il 15 dicembre 1981 da nata ad [...] il [...] e nato a [...] Parte_1 Controparte_1
(AG) il 04/06/1957, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Raffadali al n.9, parte II, seria B dell'anno 1982; omologa le condizioni di divorzio concordate nel ricorso introduttivo depositato il 9.10.2025, sopra riportate;
nulla sulle spese;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Raffadali, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
03.11.2000 n. 396. Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 20.11.2025
L'ESTENSORE
NC EN
IL PRESIDENTE
EP ND ON
(atto firmato digitalmente)
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