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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 13/02/2026, n. 2492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2492 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2492/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DAL EG GI IA, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17252/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249016568149000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20417/2025 depositato il
24/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1- impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120249016568149000 notificata dal Concessionario in data 1/6/2024, limitatamente al debito per
Tassa automobilistica di cui alle sottese cartelle di pagamento nn.
07120140082606934000 e 07120150048033557000.
Il contribuente eccepiva la mancata notifica delle predette cartelle di pagamento e comunque l'intervenuta prescrizione triennale delle relative pretese creditorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e merita, pertanto, il rigetto.
Infatti, come provato dalla documentazione versata in atti, l'Agenzia delle Entrate SS ha ritualmente notificato le cartelle richiamate in premessa e quindi ha notificato successivamente ulteriori atti con i quali ha intimato al ricorrente il pagamento dei corrispondenti debiti.
In particolare, l'avviso di intimazione n. 07120219005064209000 realtivo alle cartelle nn.
07120140082606934000 e 07120150048033557000 risulta regolarmente notificato in data 14/04/2022, mercé consegna a mani della coniuge del contribuente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 600,00 oltre accessori se dovuti
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DAL EG GI IA, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17252/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249016568149000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20417/2025 depositato il
24/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1- impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120249016568149000 notificata dal Concessionario in data 1/6/2024, limitatamente al debito per
Tassa automobilistica di cui alle sottese cartelle di pagamento nn.
07120140082606934000 e 07120150048033557000.
Il contribuente eccepiva la mancata notifica delle predette cartelle di pagamento e comunque l'intervenuta prescrizione triennale delle relative pretese creditorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e merita, pertanto, il rigetto.
Infatti, come provato dalla documentazione versata in atti, l'Agenzia delle Entrate SS ha ritualmente notificato le cartelle richiamate in premessa e quindi ha notificato successivamente ulteriori atti con i quali ha intimato al ricorrente il pagamento dei corrispondenti debiti.
In particolare, l'avviso di intimazione n. 07120219005064209000 realtivo alle cartelle nn.
07120140082606934000 e 07120150048033557000 risulta regolarmente notificato in data 14/04/2022, mercé consegna a mani della coniuge del contribuente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 600,00 oltre accessori se dovuti