Articolo 1 della Legge 13 ottobre 2009, n. 144
Articolo 2
Versione
21 ottobre 2009
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberati dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con le risoluzioni n. 63-2 del 28 aprile 2008 e n. 63-3 del 5 maggio 2008 , riportate negli allegati I e II annessi alla presente legge. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' incaricato dell'esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione del Fondo monetario internazionale, conseguenti agli emendamenti di cui al comma 1.
Entrata in vigore il 21 ottobre 2009