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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/11/2025, n. 3105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3105 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 402/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 13/02/2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10967/2024, pubblicata il 20/12/2024 e notificata il 15/01/2025,
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, con studio in VIALE MONTE NERO 63 20129 MI, con il patrocinio dell'Avv. PINETTO LUIGI ROBERTO MARIA e dell'Avv. CASULINI
ROBERTA, elettivamente domiciliato in VIALE PREMUDA 14 presso lo Studio Pt_1
dei predetti difensori, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), residente in [...]Controparte_1 C.F._1
MONTE NERO 63 , con il patrocinio dell'Avv. ARMANI RUGGERO, elettivamente Pt_1
domiciliata in C.SO BUENOS AIRES 79 presso lo Studio del predetto difensore, Pt_1
giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10967/2024, pubblicata il
20/12/2024, e notificata il 15/01/2025 in materia di “altri rapporti condominiali”.
pagina 1 di 13
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
Respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Voglia l'Ill.ma Corte
d'Appello adita, in accoglimento del presente appello e in parziale riforma della sentenza resa nella causa n.r.g. 40445/2021 dal Tribunale di Milano, Sez. XIII, Dott.ssa Paola Barbara Folci,
n. 10967/2024 pubblicata il 20.12.2024 e notificata in data 15.1.2025, accertare che la Sig.ra ha mantenuto senza titolo alcuno il ponteggio appoggiato alla Controparte_1
facciata interna del , corpo di fabbrica in affaccio su Viale Monte Parte_1
Nero sino al 15.11.2024 e, conseguentemente, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, condannare la Sig.ra alla rifusione a favore del Controparte_1
delle spese e compensi di entrambi i gradi di Controparte_2 giudizio, oltre a IVA e CPA, disattendendo tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. In via istruttoria, si chiede
l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, previo ogni accertamento utile ed opportuno, istruttorio e di merito, nonché ogni declaratoria necessaria,
g i u d i c a r e
In via preliminare
Dichiarare inammissibile l'appello per le motivazioni di cui in narrativa e come meglio ritenuto.
Nel merito
Rigettare le domande formulate dal poiché Parte_2
infondate in fatto e in diritto per le motivazioni di cui in narrativa e come meglio ritenuto e, per l'effetto, confermare la pronuncia di I grado ex adverso impugnata.
Con il favore delle spese e competenze di lite
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.702 c.p.c., poi mutato in rito ordinario, il Controparte_2
(da ora solo ), ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano Elena Parte_1
pagina 2 di 13 e chiedendo: - di accertare l'illegittimità del mantenimento Controparte_1 CP_3
del ponteggio installato dalla e appoggiato sulla facciata del - di CP_1 Parte_1
condannare i convenuti, in via solidale, alla rimozione dello stesso, con contestuale condanna, sempre in via solidale, ad una penale quantificata in € 250,00, ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia, per ogni giorno di ritardo nello smontaggio del ponteggio.
A fondamento delle proprie pretese, il ha rilevato che: 1) , nel Parte_1 Controparte_1
novembre 2017, aveva installato il ponteggio senza l'autorizzazione condominiale, per effettuare un intervento di ristrutturazione edilizia della sua unità immobiliare (assentito dal
Comune di con permesso di costruire n. 253 del 1.8.2017); tale ponteggio occupava Pt_1
l'area cortilizia, in parte di proprietà esclusiva del condomino e in parte della CP_4
Immobiliare Bertrè S.r.l., e si appoggiava alla facciata condominiale interna, nonché sulla copertura pure condominiale;
2) nel corso dei lavori sull'immobile della , era emersa CP_1
la presenza di una trave ammalorata, sita nell'ordito del solaio che separa il sottotetto dell'appartamento della dalle sottostanti unità immobiliari del quarto piano;
per CP_1
questo motivo, da un lato, la signora sospendeva i lavori, dall'altro, il CP_1 Parte_1
dopo aver svolto indagini e aver introdotto un ATP per accertare lo stato della trave, deliberava all'assemblea del 28.5.2019 di procedere con gli interventi di sistemazione della trave, ripartendo i costi per millesimi;
l'odierno appellante si accordava inoltre con Controparte_1 per l'utilizzo del ponteggio per lo svolgimento dei lavori condominiali, con contestuale corresponsione della somma di € 11.000,00 in favore dell'appellata; 3) nel corso delle indagini relative alla problematica della trave, era poi emerso che la copertura del versava Parte_1
in stato di progressivo degrado e necessitava di interventi di manutenzione, interventi deliberati nell'assemblea condominiale del 20.12.2019 e per l'effettuazione dei quali sarebbe stata necessaria l'asportazione del ponteggio de quo; 4) a nulla erano valse le intimazioni alla
(anche tramite legali) di rimuovere il ponteggio, con la precisazione che il suo CP_1
mantenimento sarebbe stato da considerare illegittimo;
pertanto il ha agito in Parte_1
giudizio, svolgendo le domande sopra richiamate.
Si è costituita in giudizio contestando le pretese avversarie e Controparte_1
avanzando domanda riconvenzionale, volta a ottenere la condanna del Condominio al versamento di Euro 5.082,00 a titolo di penale per la ritardata restituzione del ponteggio, penale prevista dal contratto stipulato tra lei e il Condominio (doc. 21).
Con il proprio atto, la signora ha precisato: 1) di aver informato tempestivamente CP_1
l'Amministratore del Condominio dell'installazione del ponteggio;
2) che, a causa della presenza della trave ammalorata, non aveva potuto proseguire i lavori, posto che l'effettuazione pagina 3 di 13 degli interventi sulla trave e la messa in sicurezza dei luoghi erano il presupposto per la ripresa dei lavori sull'immobile di proprietà della conventa;
3) che, a seguito della delibera assembleare che autorizzava i lavori sulla trave, l'Amministratore aveva chiesto alla la CP_1 disponibilità a consentire al l'utilizzo del ponteggio per l'esecuzione degli Parte_1
interventi; che, a seguito di trattative, le parti avevano raggiunto un accordo nei seguenti termini: utilizzo del ponteggio da parte del Condominio, con contestuale corresponsione della somma di Euro 11.000,00 in favore di ); 4) che, avendo il Controparte_1 Parte_1
deliberato lavori di rifacimento del tetto (la cui necessità era emersa a seguito delle indagini riguardanti la trave ammalorata), non avrebbe avuto alcun senso smontare il ponteggio già esistente per montarne uno simile, per poi, ancora, rimuoverlo e reinstallare quello già montato dalla;
che inoltre, in caso di smontaggio del ponteggio esistente, vi sarebbe stato un CP_1
rischio di ribaltamento della gronda, come segnalato dai tecnici del Condominio e CP_5 CP_6
ing. , incaricati di effettuare una valutazione sui lavori;
5) che vi sarebbe stato Controparte_7
un ritardo da parte del nella riconsegna del ponteggio dopo i lavori sulla trave;
che Parte_1
per tale motivo, la aveva diritto all'applicazione della penale contrattuale per CP_1
l'importo di Euro 5.082,00 e da qui lo svolgimento della domanda riconvenzionale.
Si è inoltre costituita la evidenziando la propria totale estraneità al merito della CP_3
vicenda e chiedendo il rigetto delle pretese attoree.
Nelle more del giudizio, le parti hanno intavolato trattative, al fine di trovare un accordo per l'utilizzo da parte del Condominio del ponteggio esistente, per effettuare i lavori relativi al tetto dello stabile. Le trattative non hanno tuttavia avuto un esito positivo e pertanto il Parte_1
ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c., chiedendo venisse ordinato alla resistente di consentire l'utilizzo del ponteggio da parte dell'ente condominiale o, in via alternativa, venisse ordinata la sua rimozione, stante l'urgenza di eseguire i lavori sul tetto.
All'udienza del 24.5.2023 il G.I. ha formulato la seguente proposta conciliativa sull'incidente cautelare: “Concessione in uso del ponteggio già in essere per un periodo dal primo giugno
2023 al 30 settembre 2023 a fronte del riconoscimento di un'indennità di € 15.450,00 da parte del condominio alla proprietà , proposta che, il Condominio ha accettato con CP_1
delibera assembleare del 31.5.2023.
Considerato che nelle more le parti avevano dato atto dell'intervenuta rimozione del ponteggio, il Tribunale di Milano ha pronunciato la sentenza impugnata, con cui: 1) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda del;
2) ha Parte_1
rigettato la domanda riconvenzionale della;
3) ha ritenuto la estranea CP_1 CP_3 all'oggetto della lite;
4) ha compensato le spese processuali tra il e la , Parte_1 CP_1
pagina 4 di 13 stante la reciproca soccombenza. Da un lato, infatti, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha ritenuto l'infondatezza della domanda attorea, posto che non si ravvisava alcuna illegittimità nel comportamento della convenuta: se era vero che il aveva richiesto alla signora la rimozione del ponteggio, i lavori Parte_1 CP_1 nell'immobile della convenuta erano stati sospesi, a causa delle opere deliberate dal che aveva più volte utilizzato il ponteggio oggetto di causa;
dall'altro lato, la Parte_1
domanda riconvenzionale della convenuta era stata rigettata, con conseguente reciproca soccombenza;
5) ha condannato il a rifondere alla Controparte_2 [...]
le spese processuali. CP_3
Il ha proposto appello avverso la sopra indicata sentenza, Controparte_2
citando in giudizio, la signora (e non, invece, a cui ha solo Controparte_1 CP_3 notificato l'atto di appello), chiedendo la riforma della sentenza, quanto al capo relativo alla compensazione delle spese processuali tra l'attore e la convenuta . CP_1
La sentenza avrebbe infatti errato nel ritenere la soccombenza virtuale del quanto Parte_1
alla domanda principale dallo stesso svolta.
In particolare, il ha impugnato la sentenza poiché, oltre alla compensazione delle Parte_1 spese di lite, “i contenuti della parte motiva recano ulteriori implicazioni laddove vengono svolte considerazioni, errate ed esorbitanti il perimetro del giudizio, in particolare riguardo le ragioni della mancata esecuzione dei lavori che potrebbero essere strumentalizzate CP_1 da quest'ultima in sede risarcitoria”, nonché in quanto “il giudice di primo grado con la sentenza gravata ha addebitato, senza svolgere alcuna istruttoria sul punto e al di fuori del petitum delle parti, la responsabilità dei lavori sulla trave al sebbene ciò non sia Parte_1
stato in alcun modo accertato come sin qui chiarito. Poiché la sentenza gravata attribuisce rilievo fondamentale a tale presupposto di fatto, l'errore sul punto deve travolgere il giudicato che deve quindi essere riformato”.
Nel merito, l'appello è fondato su due motivi.
Con il primo, il lamenta un difetto di motivazione della sentenza di primo grado, Parte_1
in quanto essa non affronterebbe adeguatamente la questione dell'esistenza o meno di un titolo che legittimasse la posa del ponteggio della , mancando ogni pronuncia in diritto e, CP_1
dunque, con mancata applicazione degli artt. 1102 e 1117-quater c.c.
In sostanza, il sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la posa del Parte_1 ponteggio rientrasse o meno nei diritti esercitabili senza il previo assenso dell'assemblea.
Con il secondo motivo, subordinato al primo (ved. atto di citazione in appello, pag. 20)
l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado, nella parte in cui essa ha ritenuto che il pagina 5 di 13 ponteggio installato da sia stato legittimamente mantenuto sino a novembre Controparte_1
2024.
Anche in questo caso, secondo il il Tribunale non avrebbe motivato in ordine alla Parte_1 possibilità giuridica, per la , di mantenere l'impalcatura installata. CP_1
La signora si è costituita con atto depositato il 22/05/2025, chiedendo Controparte_1
il rigetto integrale dell'appello.
All'udienza del 17/06/2025, le parti hanno chiesto la rimessione in decisione della causa. all'udienza del 14/10/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito dei fogli di precisazione delle conclusioni e degli scritti difensivi conclusionali.
****
Prima di affrontare il merito dell'appello, occorre premettere che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, le argomentazioni svolte dal Tribunale in sede di valutazione della soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese di lite non comportano un accertamento con efficacia di giudicato sui fatti oggetto di causa, sicché non è ravvisabile, sotto tale profilo, un interesse della parte ritenuta virtualmente soccombente ad impugnare;
non sussiste, cioè, un interesse ad impugnare la sentenza che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per evitare che le argomentazioni svolte dal primo giudice per motivare la regolamentazione delle spese possano essere poste a fondamento, in un diverso giudizio, di ulteriori pretese.
Infatti, come noto, preso atto dell'evento comportante la cessazione della materia del contendere (in questo caso, la rimozione volontaria del ponteggio), il giudice deve regolamentare le spese processuali secondo la regola della soccombenza virtuale, e, per farlo, con valutazione prognostica, deve stabilire quale delle parti sarebbe risultata vittoriosa (e quale soccombente), nel caso in cui il processo fosse proseguito e arrivato alla sua naturale conclusione.
Tale valutazione prognostica non comporta tuttavia il formarsi di alcun giudicato sulle vicende oggetto del processo, in quanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere esprime proprio il venir meno dell'interesse delle parti a tale accertamento (nell'ipotesi di specie, in quanto vi è stata la rimozione del ponteggio e dunque il raggiungimento del bene della vita richiesto).
È infatti orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che “[a]lla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata,
pagina 6 di 13 dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (con l'ulteriore conseguenza che il giudicato può dirsi formato solo su tale circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa)" (ved. da ultimo, Cass. civ. n. 8898/2025).
L'appello è comunque ammissibile avendo il lamentato l'erroneità della Parte_1
valutazione della soccombenza virtuale anche al fine di ottenere la riforma del capo riguardante la regolamentazione delle spese.
Devono essere rigettate le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello proposte dalla
. CP_1
Con le prime tre (che possono trattarsi congiuntamente, in quanto viene in realtà fatta valere la medesima tematica di fondo), l'appellata lamenta l'introduzione di questioni nuove da parte del facendo “uso strumentale dell'impugnazione sulle spese”, violando il “principio Parte_1 del doppio grado di giurisdizione”, nonché il divieto di nova in appello ex art. 345 c.p.c. Con la quarta, invece, l'appellata contesta che “in caso di cessazione della materia del contendere, il giudizio d'appello può vertere esclusivamente sulla correttezza di tale declaratoria e sulla conseguente regolamentazione delle spese, non potendosi estendere a profili sostanziali ormai estranei alla controversia”. Le prime sono generiche, non avendo la indicato CP_1
minimamente quali sarebbero le questioni nuove che il avrebbe sottoposto al Parte_1 vaglio di questa Corte (peraltro non ravvisabili), né in che modo l'appellante avrebbe violato i principi sopra richiamati.
Con riguardo alla quarta eccezione, seppure la cessazione della materia del contendere comporti l'inidoneità al giudicato delle questioni oggetto del processo, deve ritenersi ammesso, come già osservato, il riesame della valutazione prognostica del Giudice di prime cure poiché dalla soccombenza – pur virtuale – dipende la statuizione sulle spese e, dunque, ciò fonda un valido interesse a impugnare.
1) Passando all'esame dei motivi di appello, con il primo motivo, il lamenta come Parte_1
la sentenza impugnata avrebbe ritenuto erroneamente legittima la posa del ponteggio da parte della , senza motivare adeguatamente sul punto. CP_1
Il motivo non è fondato.
Plurimi elementi in atti fanno ritenere che l'odierna appellata fosse legittimata all'installazione del ponteggio, e ciò anche considerato il comportamento tenuto dal Parte_1
La ha iniziato lavori di ristrutturazione nella propria unità immobiliare, facoltà CP_1 pienamente rientrante nei propri diritti dominicali, informando previamente l'Amministratore
pagina 7 di 13 del Condominio, in conformità alla disposizione di cui all'art. 1122, II co. c.c. (ved. doc. 3 e 4 di parte convenuta).
Considerato che l'appartamento della stessa si trova al quarto piano, si rendeva necessaria (o quantomeno utile) l'installazione del ponteggio, anche per la movimentazione del materiale da utilizzarsi per l'effettuazione dei lavori.
L'installazione dell'impalcatura, poggiante su area cortilizia, in parte di proprietà esclusiva del condomino e in parte della Immobiliare Bertrè s.r.l. (che avevano dato il loro previo CP_4
assenso, come risulta dal punto c) della scrittura privata sub doc. 22 di parte , Parte_1
nonché sulla facciata condominiale interna e sulla copertura condominiale, rientra nelle facoltà di cui all'art. 1102 c.c.
Tale disposizione, dettata in ambito di comunione e applicabile alla materia condominiale in forza del richiamo previsto all'art. 1139 c.c., prevede che ciascun partecipante “può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso”.
Nella vicenda di causa, quanto realizzato dalla rispetta entrambi i presupposti della CP_1
norma.
Il ponteggio non ha infatti alterato la cosa comune, non avendo mutato alcunché, posto che esso solo poggiava sulle parti comuni, senza alterarne le caratteristiche (come affermato dallo stesso appellante).
Del pari, nemmeno ne ha impedito l'uso da parte degli altri condomini e ciò nel senso chiarito dalla giurisprudenza in materia. In relazione a questo secondo limite, la nozione di pari uso non va infatti intesa nei termini di assoluta identità di utilizzazione del bene, nel tempo e nello spazio, da parte di ciascun comproprietario. Tale interpretazione comporterebbe infatti un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio (così Cass. civ. 7466/2015; conf. anche 11870/2021).
Va del resto rilevato che alcune pronunce della giurisprudenza di merito hanno ritenuto l'installazione di ponteggi da parte di un condomino sussumibile nell'ambito dell'art. 1102 c.c.
e lecita, in quanto rispettosa dei limiti posti da tale norma (ved. Corte d'Appello di Roma
1408/2006, relativa ad un caso in cui un condomino “installava, senza alcun preavviso un ponteggio per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione”. La Corte ha ritenuto che “in sostanza, nel caso all'esame, si è avuto, da parte di un condomino, un uso di una facciata dell'edificio, uso che, ai sensi degli artt. 1102 e 1139 cc, appare in sé del tutto lecito, non contravvenendo al divieto dell'alterazione della destinazione della cosa comune, né impedendo agli altri condomini l'uso di essa secondo il loro diritto”).
pagina 8 di 13 Anche a voler prescindere dalle considerazioni di cui sopra (di per sé dirimenti), emerge in ogni caso dalle allegazioni dello stesso come esso non si sia realmente opposto alla Parte_1 posa dell'installazione da parte della Controparte_8
Come emerge dal verbale di assemblea del 27 novembre 2017 (doc. 4 del - prima Parte_1
assemblea dopo la posa dei ponteggi -, seppur nella discussione preliminare fossero emersi dubbi e contestazioni da parte di alcuni condomini, la delibera (ovvero la determinazione della volontà dell'assemblea) non era stata quella di vietare l'installazione del ponteggio, bensì quella di dare mandato ai consiglieri di “valutare lo sviluppo dei lavori” che era noto avrebbero dovuto farsi con l'ausilio del ponteggio. La posa e il mantenimento del ponteggio, dunque, non risultavano preclusi dalla decisione assembleare.
Peraltro, anche a voler ammettere, per sola ipotesi, un'iniziale contrarietà del per Parte_1
i motivi esposti la posa del ponteggio deve ritenersi comunque ratificata.
Con la delibera sopra citata, è stato inoltre disposto di dare potere ai consiglieri, solo ove l'avessero ritenuto necessario (dunque in via meramente ipotetica), di nominare un legale per la tutela degli interessi del qualora i lavori avessero inciso su parti comuni o sulla Parte_1 sicurezza di cose o persone. È da notare come l'utilizzo nella delibera della congiunzione condizionale “qualora” renda evidente come il non avesse riscontrato attività della Parte_1
che incidessero “negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle CP_1 parti comuni” (art. 1117-quater, c.c.). Dunque, seppur ne invochi l'applicazione, è lo stesso appellante a non aver attivato le tutele di cui all'art. 1117-quater c.c., ovvero diffidare l'esecutore e convocare l'assemblea per far cessare la violazione. Anzi, proprio il fatto di aver deciso solo un monitoraggio dello sviluppo dei lavori conferma che l'appellante, all'epoca, nulla aveva deliberato in ordine a pretese violazioni della . CP_1
Per i motivi esposti, deve ritenersi legittima della posa del ponteggio da parte di Controparte_1
e quindi immune da censure la sentenza appellata.
2) Con il secondo motivo l'appellante contesta la sentenza di prime cure, nella parte in cui ha ritenuto il ponteggio legittimamente mantenuto sino a novembre 2024.
Anche tale doglianza è infondata.
Dalle risultanze in atti, emerge infatti come il mantenimento del ponteggio non fosse in alcun modo illegittimo.
Anzitutto, come sopra precisato, la signora aveva facoltà di installare il ponteggio, CP_1 essendo a ciò legittimata, in forza della potestà riconosciuta dall'art. 1102 c.c., ed evidentemente di mantenerlo, quantomeno per un certo periodo di tempo, al fine di svolgere gli interventi programmati.
pagina 9 di 13 Il lungo lasso temporale intercorso tra la posa e la rimozione - che potrebbe ritenersi eccessivo, in situazioni fisiologiche - nel caso concreto è stato determinato da fattori del tutto esogeni all'odierna appellata.
Il mantenimento del ponteggio è stato infatti determinato dalle vicende dedotte in fatto da entrambe le parti (non contestate), ossia dall'andamento dei lavori e, in particolare, dalla necessità di dare corso preventivamente ad interventi deliberati dal , relativi ad una Parte_1 trave ammalorata e alla copertura dell'edificio.
Invero, una volta iniziati i lavori di ristrutturazione dell'appartamento della , era CP_1
emersa la presenza di una trave ammalorata che necessitava lavori di ripristino e tale situazione era stata rappresentata dall'appellata all'Amministratore del Condominio.
La circostanza è confermata dallo stesso appellante: il Condominio ha infatti precisato che, una volta ricevuta notizia del problema, aveva incaricato (nel maggio 2018) il proprio tecnico ing. da di effettuare sopralluogo e verificare la miglior soluzione da adottare. Inoltre CP_7 CP_7
(nel settembre 2018), il Condominio aveva instaurato un procedimento per ATP al fine di far accertare le cause dell'ammaloramento. L'esito degli accertamenti aveva visto confermata la criticità sulla trave, a causa di vetustà, aggressione biologica di infestanti e umidità, dovendosi escludere, secondo il CTU, “qualsivoglia nesso causale tra la situazione di degrado delle strutture accertate e le lavorazioni di manutenzione straordinaria poste in essere e attualmente in corso nella U.I. di proprietà (doc. 8 della , pag. 17). CP_1 CP_1
Dovendo essere svolti gli accertamenti, prima, e gli interventi, poi, per il ripristino della trave e la messa in sicurezza dei luoghi, si era trovata nella situazione di dover Controparte_1 sospendere i lavori nella propria unità immobiliare sin dall'aprile 2018 (ved. doc. 7 della convenuta).
In ogni caso, determinate le misure necessarie da intraprendere, proprio per effettuare tali interventi, le parti si erano accordate per l'utilizzo da parte del del ponteggio già Parte_1 installato dalla signora , a fronte del versamento di un'indennità pari a Euro 11.000,00 CP_1
(docc. 21 e 22 del Condominio).
Durante i lavori relativi alla trave, era inoltre emerso che anche la copertura e la struttura del tetto, sopra la proprietà , versava in stato di progressivo degrado, necessitando di CP_1
interventi di manutenzione (deliberati dallo stesso il 20.12.2025, come da doc. 9 Parte_1
di parte attrice). Terminati i lavori di riparazione della trave e restituito il ponteggio alla signora in data 20.09.2020, occorreva procedere a quelli relativi al tetto, per i quali si rendeva CP_1 ancora necessario l'utilizzo di un ponteggio.
pagina 10 di 13 Considerata l'antieconomicità di una soluzione comportante la rimozione del ponteggio posato dalla , l'installazione di un ponteggio nuovo del e la successiva CP_1 Parte_1
reinstallazione del primo, nonché il pericolo di ribaltamento della gronda dello stabile (come accertato dall'arch. e dall'ing. , tecnici del Condominio), l'odierna CP_6 Controparte_7 appellata chiedeva all'appellante di concludere un accordo per l'utilizzo, per i lavori condominiali, del ponteggio già presente (come già accaduto per i lavori relativi alla trave).
Il Condominio, a fronte di un'iniziale richiesta di rimozione dell'impalcatura, accettava la proposta conciliativa formulata dal Giudice del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., concordando per l'utilizzo del ponteggio già esistente, a fronte del pagamento di un'indennità.
E' pertanto evidente che non possa essere attribuita alla alcuna responsabilità per il CP_1
mantenimento del ponteggio, mantenimento in ordine al quale le parti hanno raggiunto un accordo.
Quanto all'ammaloramento della trave, è lo stesso CTU del procedimento di ATP ad escludere qualunque responsabilità della condomina , rinvenendo anzi una causa esterna di tale CP_1
danneggiamento.
Non rileva del resto ai fini del decidere (come vorrebbe invece l'appellante) se la trave fosse o meno condominiale, in quanto il Condominio ha deliberato ed effettuato i lavori sulla stessa, utilizzando e mantenendo il ponteggio posato dalla . La questione dirimente nel CP_1 presente giudizio è pertanto l'accordo tra le parti per l'utilizzo del ponteggio anche per l'effettuazione di lavori deliberati dal Parte_1
La riscontrata necessità di effettuare lavori sulla copertura è poi circostanza del tutto estranea alla volontà della , né può ravvisarsi alcun profilo di illegittimità nella decisione (si CP_1
ribadisce oggetto di accordo tra le parti) di non rimuovere il ponteggio, avendo peraltro il tecnico del Condominio prospettato un pericolo di ribaltamento della gronda, in caso di rimozione dello stesso, con rischio di danni alle parti comuni e rischio per la sicurezza e incolumità dei condomini.
Sia per i lavori sulla trave, sia per i lavori sul tetto, è dirimente il fatto che le parti abbiano stipulato accordi, affinché il utilizzasse l'impalcatura già esistente, accordi che, se Parte_1
non possono avere addirittura un valore di ratifica del pregresso, hanno comunque legittimato il mantenimento del ponteggio, impedendone la rimozione.
Sul punto, a nulla vale la deduzione del relativa alla pretesa “necessità” di Parte_1
accordarsi per l'utilizzo del ponteggio stante l'urgenza di effettuare i lavori sulle parti comuni, pena il rischio di veder decadere il CIS, in quanto tale esigenza rimane totalmente estranea alle vicende del caso di specie, rappresentando una mera valutazione di opportunità dell'appellante pagina 11 di 13 e, dunque, solo il “motivo” che ha spinto lo stesso a stipulare il contratto con la , come CP_1
noto pacificamente irrilevante sotto il profilo giuridico (salvo ipotesi eccezionali, non ravvisabili nel caso de quo).
Il secondo motivo è pertanto infondato, e ciò anche con riferimento all'argomentazione dell'appellante per cui il giudice di prime cure avrebbe “addebitato, senza svolgere alcuna istruttoria sul punto e al di fuori del petitum delle parti, la responsabilità dei lavori sulla trave al sebbene ciò non sia stato in alcun modo accertato”. Secondo l'appellante, la Parte_1
sentenza del Tribunale attribuirebbe rilievo fondamentale a tale presupposto di fatto (a suo dire errato), con conseguente necessità di una sua riforma (facendo riferimento l'appellante alla necessità di travolgere il giudicato).
Ferma la considerazione secondo cui la pronuncia di soccombenza virtuale non comporta alcun giudicato sulla vicenda di fatto (se non con riguardo alla sola circostanza della cessazione della materia del contendere), premessa la contraddittorietà dell'affermare, al tempo stesso, di voler impugnare un capo della sentenza e che su questo capo si sarebbe già formato il giudicato, non si rinviene nella sentenza di primo grado alcuna statuizione in ordine alla responsabilità dei lavori sulla trave e in ordine alla natura condominiale o privata della stessa.
Il Giudice di prime cure si è infatti limitato ad affermare, rimanendo nel perimetro del petitum, che non poteva essere accolta la domanda di accertamento dell'illegittimità del comportamento della , in quanto i lavori relativi alla trave e alla copertura erano stati deliberati dal CP_1
e pertanto non erano imputabili alla e per tali lavori lo stesso Parte_1 CP_1
si era servito del ponteggio installato. Ciò a prescindere dalla natura comune o Parte_1
meno della trave e senza, di contro, accertare la responsabilità dell'odierno appellante per i lavori sulla trave.
La sentenza impugnata rimane pertanto immune dalle censure sollevate.
L'appello deve essere pertanto rigettato, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio nella misura determinata in dispositivo.
Deve darsi atto, infine, della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1-quater
D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
10967/2024, pubblicata il 20/12/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello;
pagina 12 di 13 2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che si liquidano in complessivi Euro 2.419,00 (di cui Euro 536,00 per fase di studio, Euro 536,00 per fase introduttiva, Euro 496,00 per fase di trattazione, Euro 851,00 per fase decisionale) oltre il 15% spese forfettarie ex art. 2 comma 2, D.M. n. 55 del 2014 ed oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1-quater D.P.R.
n. 115 del 2002, comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228 del 2012.
Così deciso, in Milano il 21/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Roberto Aponte
Provvedimento redatto in collaborazione con il MOT dott. Riccardo Rossi.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 13/02/2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10967/2024, pubblicata il 20/12/2024 e notificata il 15/01/2025,
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, con studio in VIALE MONTE NERO 63 20129 MI, con il patrocinio dell'Avv. PINETTO LUIGI ROBERTO MARIA e dell'Avv. CASULINI
ROBERTA, elettivamente domiciliato in VIALE PREMUDA 14 presso lo Studio Pt_1
dei predetti difensori, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), residente in [...]Controparte_1 C.F._1
MONTE NERO 63 , con il patrocinio dell'Avv. ARMANI RUGGERO, elettivamente Pt_1
domiciliata in C.SO BUENOS AIRES 79 presso lo Studio del predetto difensore, Pt_1
giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10967/2024, pubblicata il
20/12/2024, e notificata il 15/01/2025 in materia di “altri rapporti condominiali”.
pagina 1 di 13
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
Respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Voglia l'Ill.ma Corte
d'Appello adita, in accoglimento del presente appello e in parziale riforma della sentenza resa nella causa n.r.g. 40445/2021 dal Tribunale di Milano, Sez. XIII, Dott.ssa Paola Barbara Folci,
n. 10967/2024 pubblicata il 20.12.2024 e notificata in data 15.1.2025, accertare che la Sig.ra ha mantenuto senza titolo alcuno il ponteggio appoggiato alla Controparte_1
facciata interna del , corpo di fabbrica in affaccio su Viale Monte Parte_1
Nero sino al 15.11.2024 e, conseguentemente, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, condannare la Sig.ra alla rifusione a favore del Controparte_1
delle spese e compensi di entrambi i gradi di Controparte_2 giudizio, oltre a IVA e CPA, disattendendo tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. In via istruttoria, si chiede
l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, previo ogni accertamento utile ed opportuno, istruttorio e di merito, nonché ogni declaratoria necessaria,
g i u d i c a r e
In via preliminare
Dichiarare inammissibile l'appello per le motivazioni di cui in narrativa e come meglio ritenuto.
Nel merito
Rigettare le domande formulate dal poiché Parte_2
infondate in fatto e in diritto per le motivazioni di cui in narrativa e come meglio ritenuto e, per l'effetto, confermare la pronuncia di I grado ex adverso impugnata.
Con il favore delle spese e competenze di lite
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.702 c.p.c., poi mutato in rito ordinario, il Controparte_2
(da ora solo ), ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano Elena Parte_1
pagina 2 di 13 e chiedendo: - di accertare l'illegittimità del mantenimento Controparte_1 CP_3
del ponteggio installato dalla e appoggiato sulla facciata del - di CP_1 Parte_1
condannare i convenuti, in via solidale, alla rimozione dello stesso, con contestuale condanna, sempre in via solidale, ad una penale quantificata in € 250,00, ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia, per ogni giorno di ritardo nello smontaggio del ponteggio.
A fondamento delle proprie pretese, il ha rilevato che: 1) , nel Parte_1 Controparte_1
novembre 2017, aveva installato il ponteggio senza l'autorizzazione condominiale, per effettuare un intervento di ristrutturazione edilizia della sua unità immobiliare (assentito dal
Comune di con permesso di costruire n. 253 del 1.8.2017); tale ponteggio occupava Pt_1
l'area cortilizia, in parte di proprietà esclusiva del condomino e in parte della CP_4
Immobiliare Bertrè S.r.l., e si appoggiava alla facciata condominiale interna, nonché sulla copertura pure condominiale;
2) nel corso dei lavori sull'immobile della , era emersa CP_1
la presenza di una trave ammalorata, sita nell'ordito del solaio che separa il sottotetto dell'appartamento della dalle sottostanti unità immobiliari del quarto piano;
per CP_1
questo motivo, da un lato, la signora sospendeva i lavori, dall'altro, il CP_1 Parte_1
dopo aver svolto indagini e aver introdotto un ATP per accertare lo stato della trave, deliberava all'assemblea del 28.5.2019 di procedere con gli interventi di sistemazione della trave, ripartendo i costi per millesimi;
l'odierno appellante si accordava inoltre con Controparte_1 per l'utilizzo del ponteggio per lo svolgimento dei lavori condominiali, con contestuale corresponsione della somma di € 11.000,00 in favore dell'appellata; 3) nel corso delle indagini relative alla problematica della trave, era poi emerso che la copertura del versava Parte_1
in stato di progressivo degrado e necessitava di interventi di manutenzione, interventi deliberati nell'assemblea condominiale del 20.12.2019 e per l'effettuazione dei quali sarebbe stata necessaria l'asportazione del ponteggio de quo; 4) a nulla erano valse le intimazioni alla
(anche tramite legali) di rimuovere il ponteggio, con la precisazione che il suo CP_1
mantenimento sarebbe stato da considerare illegittimo;
pertanto il ha agito in Parte_1
giudizio, svolgendo le domande sopra richiamate.
Si è costituita in giudizio contestando le pretese avversarie e Controparte_1
avanzando domanda riconvenzionale, volta a ottenere la condanna del Condominio al versamento di Euro 5.082,00 a titolo di penale per la ritardata restituzione del ponteggio, penale prevista dal contratto stipulato tra lei e il Condominio (doc. 21).
Con il proprio atto, la signora ha precisato: 1) di aver informato tempestivamente CP_1
l'Amministratore del Condominio dell'installazione del ponteggio;
2) che, a causa della presenza della trave ammalorata, non aveva potuto proseguire i lavori, posto che l'effettuazione pagina 3 di 13 degli interventi sulla trave e la messa in sicurezza dei luoghi erano il presupposto per la ripresa dei lavori sull'immobile di proprietà della conventa;
3) che, a seguito della delibera assembleare che autorizzava i lavori sulla trave, l'Amministratore aveva chiesto alla la CP_1 disponibilità a consentire al l'utilizzo del ponteggio per l'esecuzione degli Parte_1
interventi; che, a seguito di trattative, le parti avevano raggiunto un accordo nei seguenti termini: utilizzo del ponteggio da parte del Condominio, con contestuale corresponsione della somma di Euro 11.000,00 in favore di ); 4) che, avendo il Controparte_1 Parte_1
deliberato lavori di rifacimento del tetto (la cui necessità era emersa a seguito delle indagini riguardanti la trave ammalorata), non avrebbe avuto alcun senso smontare il ponteggio già esistente per montarne uno simile, per poi, ancora, rimuoverlo e reinstallare quello già montato dalla;
che inoltre, in caso di smontaggio del ponteggio esistente, vi sarebbe stato un CP_1
rischio di ribaltamento della gronda, come segnalato dai tecnici del Condominio e CP_5 CP_6
ing. , incaricati di effettuare una valutazione sui lavori;
5) che vi sarebbe stato Controparte_7
un ritardo da parte del nella riconsegna del ponteggio dopo i lavori sulla trave;
che Parte_1
per tale motivo, la aveva diritto all'applicazione della penale contrattuale per CP_1
l'importo di Euro 5.082,00 e da qui lo svolgimento della domanda riconvenzionale.
Si è inoltre costituita la evidenziando la propria totale estraneità al merito della CP_3
vicenda e chiedendo il rigetto delle pretese attoree.
Nelle more del giudizio, le parti hanno intavolato trattative, al fine di trovare un accordo per l'utilizzo da parte del Condominio del ponteggio esistente, per effettuare i lavori relativi al tetto dello stabile. Le trattative non hanno tuttavia avuto un esito positivo e pertanto il Parte_1
ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c., chiedendo venisse ordinato alla resistente di consentire l'utilizzo del ponteggio da parte dell'ente condominiale o, in via alternativa, venisse ordinata la sua rimozione, stante l'urgenza di eseguire i lavori sul tetto.
All'udienza del 24.5.2023 il G.I. ha formulato la seguente proposta conciliativa sull'incidente cautelare: “Concessione in uso del ponteggio già in essere per un periodo dal primo giugno
2023 al 30 settembre 2023 a fronte del riconoscimento di un'indennità di € 15.450,00 da parte del condominio alla proprietà , proposta che, il Condominio ha accettato con CP_1
delibera assembleare del 31.5.2023.
Considerato che nelle more le parti avevano dato atto dell'intervenuta rimozione del ponteggio, il Tribunale di Milano ha pronunciato la sentenza impugnata, con cui: 1) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda del;
2) ha Parte_1
rigettato la domanda riconvenzionale della;
3) ha ritenuto la estranea CP_1 CP_3 all'oggetto della lite;
4) ha compensato le spese processuali tra il e la , Parte_1 CP_1
pagina 4 di 13 stante la reciproca soccombenza. Da un lato, infatti, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha ritenuto l'infondatezza della domanda attorea, posto che non si ravvisava alcuna illegittimità nel comportamento della convenuta: se era vero che il aveva richiesto alla signora la rimozione del ponteggio, i lavori Parte_1 CP_1 nell'immobile della convenuta erano stati sospesi, a causa delle opere deliberate dal che aveva più volte utilizzato il ponteggio oggetto di causa;
dall'altro lato, la Parte_1
domanda riconvenzionale della convenuta era stata rigettata, con conseguente reciproca soccombenza;
5) ha condannato il a rifondere alla Controparte_2 [...]
le spese processuali. CP_3
Il ha proposto appello avverso la sopra indicata sentenza, Controparte_2
citando in giudizio, la signora (e non, invece, a cui ha solo Controparte_1 CP_3 notificato l'atto di appello), chiedendo la riforma della sentenza, quanto al capo relativo alla compensazione delle spese processuali tra l'attore e la convenuta . CP_1
La sentenza avrebbe infatti errato nel ritenere la soccombenza virtuale del quanto Parte_1
alla domanda principale dallo stesso svolta.
In particolare, il ha impugnato la sentenza poiché, oltre alla compensazione delle Parte_1 spese di lite, “i contenuti della parte motiva recano ulteriori implicazioni laddove vengono svolte considerazioni, errate ed esorbitanti il perimetro del giudizio, in particolare riguardo le ragioni della mancata esecuzione dei lavori che potrebbero essere strumentalizzate CP_1 da quest'ultima in sede risarcitoria”, nonché in quanto “il giudice di primo grado con la sentenza gravata ha addebitato, senza svolgere alcuna istruttoria sul punto e al di fuori del petitum delle parti, la responsabilità dei lavori sulla trave al sebbene ciò non sia Parte_1
stato in alcun modo accertato come sin qui chiarito. Poiché la sentenza gravata attribuisce rilievo fondamentale a tale presupposto di fatto, l'errore sul punto deve travolgere il giudicato che deve quindi essere riformato”.
Nel merito, l'appello è fondato su due motivi.
Con il primo, il lamenta un difetto di motivazione della sentenza di primo grado, Parte_1
in quanto essa non affronterebbe adeguatamente la questione dell'esistenza o meno di un titolo che legittimasse la posa del ponteggio della , mancando ogni pronuncia in diritto e, CP_1
dunque, con mancata applicazione degli artt. 1102 e 1117-quater c.c.
In sostanza, il sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la posa del Parte_1 ponteggio rientrasse o meno nei diritti esercitabili senza il previo assenso dell'assemblea.
Con il secondo motivo, subordinato al primo (ved. atto di citazione in appello, pag. 20)
l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado, nella parte in cui essa ha ritenuto che il pagina 5 di 13 ponteggio installato da sia stato legittimamente mantenuto sino a novembre Controparte_1
2024.
Anche in questo caso, secondo il il Tribunale non avrebbe motivato in ordine alla Parte_1 possibilità giuridica, per la , di mantenere l'impalcatura installata. CP_1
La signora si è costituita con atto depositato il 22/05/2025, chiedendo Controparte_1
il rigetto integrale dell'appello.
All'udienza del 17/06/2025, le parti hanno chiesto la rimessione in decisione della causa. all'udienza del 14/10/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito dei fogli di precisazione delle conclusioni e degli scritti difensivi conclusionali.
****
Prima di affrontare il merito dell'appello, occorre premettere che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, le argomentazioni svolte dal Tribunale in sede di valutazione della soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese di lite non comportano un accertamento con efficacia di giudicato sui fatti oggetto di causa, sicché non è ravvisabile, sotto tale profilo, un interesse della parte ritenuta virtualmente soccombente ad impugnare;
non sussiste, cioè, un interesse ad impugnare la sentenza che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per evitare che le argomentazioni svolte dal primo giudice per motivare la regolamentazione delle spese possano essere poste a fondamento, in un diverso giudizio, di ulteriori pretese.
Infatti, come noto, preso atto dell'evento comportante la cessazione della materia del contendere (in questo caso, la rimozione volontaria del ponteggio), il giudice deve regolamentare le spese processuali secondo la regola della soccombenza virtuale, e, per farlo, con valutazione prognostica, deve stabilire quale delle parti sarebbe risultata vittoriosa (e quale soccombente), nel caso in cui il processo fosse proseguito e arrivato alla sua naturale conclusione.
Tale valutazione prognostica non comporta tuttavia il formarsi di alcun giudicato sulle vicende oggetto del processo, in quanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere esprime proprio il venir meno dell'interesse delle parti a tale accertamento (nell'ipotesi di specie, in quanto vi è stata la rimozione del ponteggio e dunque il raggiungimento del bene della vita richiesto).
È infatti orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che “[a]lla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata,
pagina 6 di 13 dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (con l'ulteriore conseguenza che il giudicato può dirsi formato solo su tale circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa)" (ved. da ultimo, Cass. civ. n. 8898/2025).
L'appello è comunque ammissibile avendo il lamentato l'erroneità della Parte_1
valutazione della soccombenza virtuale anche al fine di ottenere la riforma del capo riguardante la regolamentazione delle spese.
Devono essere rigettate le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello proposte dalla
. CP_1
Con le prime tre (che possono trattarsi congiuntamente, in quanto viene in realtà fatta valere la medesima tematica di fondo), l'appellata lamenta l'introduzione di questioni nuove da parte del facendo “uso strumentale dell'impugnazione sulle spese”, violando il “principio Parte_1 del doppio grado di giurisdizione”, nonché il divieto di nova in appello ex art. 345 c.p.c. Con la quarta, invece, l'appellata contesta che “in caso di cessazione della materia del contendere, il giudizio d'appello può vertere esclusivamente sulla correttezza di tale declaratoria e sulla conseguente regolamentazione delle spese, non potendosi estendere a profili sostanziali ormai estranei alla controversia”. Le prime sono generiche, non avendo la indicato CP_1
minimamente quali sarebbero le questioni nuove che il avrebbe sottoposto al Parte_1 vaglio di questa Corte (peraltro non ravvisabili), né in che modo l'appellante avrebbe violato i principi sopra richiamati.
Con riguardo alla quarta eccezione, seppure la cessazione della materia del contendere comporti l'inidoneità al giudicato delle questioni oggetto del processo, deve ritenersi ammesso, come già osservato, il riesame della valutazione prognostica del Giudice di prime cure poiché dalla soccombenza – pur virtuale – dipende la statuizione sulle spese e, dunque, ciò fonda un valido interesse a impugnare.
1) Passando all'esame dei motivi di appello, con il primo motivo, il lamenta come Parte_1
la sentenza impugnata avrebbe ritenuto erroneamente legittima la posa del ponteggio da parte della , senza motivare adeguatamente sul punto. CP_1
Il motivo non è fondato.
Plurimi elementi in atti fanno ritenere che l'odierna appellata fosse legittimata all'installazione del ponteggio, e ciò anche considerato il comportamento tenuto dal Parte_1
La ha iniziato lavori di ristrutturazione nella propria unità immobiliare, facoltà CP_1 pienamente rientrante nei propri diritti dominicali, informando previamente l'Amministratore
pagina 7 di 13 del Condominio, in conformità alla disposizione di cui all'art. 1122, II co. c.c. (ved. doc. 3 e 4 di parte convenuta).
Considerato che l'appartamento della stessa si trova al quarto piano, si rendeva necessaria (o quantomeno utile) l'installazione del ponteggio, anche per la movimentazione del materiale da utilizzarsi per l'effettuazione dei lavori.
L'installazione dell'impalcatura, poggiante su area cortilizia, in parte di proprietà esclusiva del condomino e in parte della Immobiliare Bertrè s.r.l. (che avevano dato il loro previo CP_4
assenso, come risulta dal punto c) della scrittura privata sub doc. 22 di parte , Parte_1
nonché sulla facciata condominiale interna e sulla copertura condominiale, rientra nelle facoltà di cui all'art. 1102 c.c.
Tale disposizione, dettata in ambito di comunione e applicabile alla materia condominiale in forza del richiamo previsto all'art. 1139 c.c., prevede che ciascun partecipante “può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso”.
Nella vicenda di causa, quanto realizzato dalla rispetta entrambi i presupposti della CP_1
norma.
Il ponteggio non ha infatti alterato la cosa comune, non avendo mutato alcunché, posto che esso solo poggiava sulle parti comuni, senza alterarne le caratteristiche (come affermato dallo stesso appellante).
Del pari, nemmeno ne ha impedito l'uso da parte degli altri condomini e ciò nel senso chiarito dalla giurisprudenza in materia. In relazione a questo secondo limite, la nozione di pari uso non va infatti intesa nei termini di assoluta identità di utilizzazione del bene, nel tempo e nello spazio, da parte di ciascun comproprietario. Tale interpretazione comporterebbe infatti un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio (così Cass. civ. 7466/2015; conf. anche 11870/2021).
Va del resto rilevato che alcune pronunce della giurisprudenza di merito hanno ritenuto l'installazione di ponteggi da parte di un condomino sussumibile nell'ambito dell'art. 1102 c.c.
e lecita, in quanto rispettosa dei limiti posti da tale norma (ved. Corte d'Appello di Roma
1408/2006, relativa ad un caso in cui un condomino “installava, senza alcun preavviso un ponteggio per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione”. La Corte ha ritenuto che “in sostanza, nel caso all'esame, si è avuto, da parte di un condomino, un uso di una facciata dell'edificio, uso che, ai sensi degli artt. 1102 e 1139 cc, appare in sé del tutto lecito, non contravvenendo al divieto dell'alterazione della destinazione della cosa comune, né impedendo agli altri condomini l'uso di essa secondo il loro diritto”).
pagina 8 di 13 Anche a voler prescindere dalle considerazioni di cui sopra (di per sé dirimenti), emerge in ogni caso dalle allegazioni dello stesso come esso non si sia realmente opposto alla Parte_1 posa dell'installazione da parte della Controparte_8
Come emerge dal verbale di assemblea del 27 novembre 2017 (doc. 4 del - prima Parte_1
assemblea dopo la posa dei ponteggi -, seppur nella discussione preliminare fossero emersi dubbi e contestazioni da parte di alcuni condomini, la delibera (ovvero la determinazione della volontà dell'assemblea) non era stata quella di vietare l'installazione del ponteggio, bensì quella di dare mandato ai consiglieri di “valutare lo sviluppo dei lavori” che era noto avrebbero dovuto farsi con l'ausilio del ponteggio. La posa e il mantenimento del ponteggio, dunque, non risultavano preclusi dalla decisione assembleare.
Peraltro, anche a voler ammettere, per sola ipotesi, un'iniziale contrarietà del per Parte_1
i motivi esposti la posa del ponteggio deve ritenersi comunque ratificata.
Con la delibera sopra citata, è stato inoltre disposto di dare potere ai consiglieri, solo ove l'avessero ritenuto necessario (dunque in via meramente ipotetica), di nominare un legale per la tutela degli interessi del qualora i lavori avessero inciso su parti comuni o sulla Parte_1 sicurezza di cose o persone. È da notare come l'utilizzo nella delibera della congiunzione condizionale “qualora” renda evidente come il non avesse riscontrato attività della Parte_1
che incidessero “negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle CP_1 parti comuni” (art. 1117-quater, c.c.). Dunque, seppur ne invochi l'applicazione, è lo stesso appellante a non aver attivato le tutele di cui all'art. 1117-quater c.c., ovvero diffidare l'esecutore e convocare l'assemblea per far cessare la violazione. Anzi, proprio il fatto di aver deciso solo un monitoraggio dello sviluppo dei lavori conferma che l'appellante, all'epoca, nulla aveva deliberato in ordine a pretese violazioni della . CP_1
Per i motivi esposti, deve ritenersi legittima della posa del ponteggio da parte di Controparte_1
e quindi immune da censure la sentenza appellata.
2) Con il secondo motivo l'appellante contesta la sentenza di prime cure, nella parte in cui ha ritenuto il ponteggio legittimamente mantenuto sino a novembre 2024.
Anche tale doglianza è infondata.
Dalle risultanze in atti, emerge infatti come il mantenimento del ponteggio non fosse in alcun modo illegittimo.
Anzitutto, come sopra precisato, la signora aveva facoltà di installare il ponteggio, CP_1 essendo a ciò legittimata, in forza della potestà riconosciuta dall'art. 1102 c.c., ed evidentemente di mantenerlo, quantomeno per un certo periodo di tempo, al fine di svolgere gli interventi programmati.
pagina 9 di 13 Il lungo lasso temporale intercorso tra la posa e la rimozione - che potrebbe ritenersi eccessivo, in situazioni fisiologiche - nel caso concreto è stato determinato da fattori del tutto esogeni all'odierna appellata.
Il mantenimento del ponteggio è stato infatti determinato dalle vicende dedotte in fatto da entrambe le parti (non contestate), ossia dall'andamento dei lavori e, in particolare, dalla necessità di dare corso preventivamente ad interventi deliberati dal , relativi ad una Parte_1 trave ammalorata e alla copertura dell'edificio.
Invero, una volta iniziati i lavori di ristrutturazione dell'appartamento della , era CP_1
emersa la presenza di una trave ammalorata che necessitava lavori di ripristino e tale situazione era stata rappresentata dall'appellata all'Amministratore del Condominio.
La circostanza è confermata dallo stesso appellante: il Condominio ha infatti precisato che, una volta ricevuta notizia del problema, aveva incaricato (nel maggio 2018) il proprio tecnico ing. da di effettuare sopralluogo e verificare la miglior soluzione da adottare. Inoltre CP_7 CP_7
(nel settembre 2018), il Condominio aveva instaurato un procedimento per ATP al fine di far accertare le cause dell'ammaloramento. L'esito degli accertamenti aveva visto confermata la criticità sulla trave, a causa di vetustà, aggressione biologica di infestanti e umidità, dovendosi escludere, secondo il CTU, “qualsivoglia nesso causale tra la situazione di degrado delle strutture accertate e le lavorazioni di manutenzione straordinaria poste in essere e attualmente in corso nella U.I. di proprietà (doc. 8 della , pag. 17). CP_1 CP_1
Dovendo essere svolti gli accertamenti, prima, e gli interventi, poi, per il ripristino della trave e la messa in sicurezza dei luoghi, si era trovata nella situazione di dover Controparte_1 sospendere i lavori nella propria unità immobiliare sin dall'aprile 2018 (ved. doc. 7 della convenuta).
In ogni caso, determinate le misure necessarie da intraprendere, proprio per effettuare tali interventi, le parti si erano accordate per l'utilizzo da parte del del ponteggio già Parte_1 installato dalla signora , a fronte del versamento di un'indennità pari a Euro 11.000,00 CP_1
(docc. 21 e 22 del Condominio).
Durante i lavori relativi alla trave, era inoltre emerso che anche la copertura e la struttura del tetto, sopra la proprietà , versava in stato di progressivo degrado, necessitando di CP_1
interventi di manutenzione (deliberati dallo stesso il 20.12.2025, come da doc. 9 Parte_1
di parte attrice). Terminati i lavori di riparazione della trave e restituito il ponteggio alla signora in data 20.09.2020, occorreva procedere a quelli relativi al tetto, per i quali si rendeva CP_1 ancora necessario l'utilizzo di un ponteggio.
pagina 10 di 13 Considerata l'antieconomicità di una soluzione comportante la rimozione del ponteggio posato dalla , l'installazione di un ponteggio nuovo del e la successiva CP_1 Parte_1
reinstallazione del primo, nonché il pericolo di ribaltamento della gronda dello stabile (come accertato dall'arch. e dall'ing. , tecnici del Condominio), l'odierna CP_6 Controparte_7 appellata chiedeva all'appellante di concludere un accordo per l'utilizzo, per i lavori condominiali, del ponteggio già presente (come già accaduto per i lavori relativi alla trave).
Il Condominio, a fronte di un'iniziale richiesta di rimozione dell'impalcatura, accettava la proposta conciliativa formulata dal Giudice del procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., concordando per l'utilizzo del ponteggio già esistente, a fronte del pagamento di un'indennità.
E' pertanto evidente che non possa essere attribuita alla alcuna responsabilità per il CP_1
mantenimento del ponteggio, mantenimento in ordine al quale le parti hanno raggiunto un accordo.
Quanto all'ammaloramento della trave, è lo stesso CTU del procedimento di ATP ad escludere qualunque responsabilità della condomina , rinvenendo anzi una causa esterna di tale CP_1
danneggiamento.
Non rileva del resto ai fini del decidere (come vorrebbe invece l'appellante) se la trave fosse o meno condominiale, in quanto il Condominio ha deliberato ed effettuato i lavori sulla stessa, utilizzando e mantenendo il ponteggio posato dalla . La questione dirimente nel CP_1 presente giudizio è pertanto l'accordo tra le parti per l'utilizzo del ponteggio anche per l'effettuazione di lavori deliberati dal Parte_1
La riscontrata necessità di effettuare lavori sulla copertura è poi circostanza del tutto estranea alla volontà della , né può ravvisarsi alcun profilo di illegittimità nella decisione (si CP_1
ribadisce oggetto di accordo tra le parti) di non rimuovere il ponteggio, avendo peraltro il tecnico del Condominio prospettato un pericolo di ribaltamento della gronda, in caso di rimozione dello stesso, con rischio di danni alle parti comuni e rischio per la sicurezza e incolumità dei condomini.
Sia per i lavori sulla trave, sia per i lavori sul tetto, è dirimente il fatto che le parti abbiano stipulato accordi, affinché il utilizzasse l'impalcatura già esistente, accordi che, se Parte_1
non possono avere addirittura un valore di ratifica del pregresso, hanno comunque legittimato il mantenimento del ponteggio, impedendone la rimozione.
Sul punto, a nulla vale la deduzione del relativa alla pretesa “necessità” di Parte_1
accordarsi per l'utilizzo del ponteggio stante l'urgenza di effettuare i lavori sulle parti comuni, pena il rischio di veder decadere il CIS, in quanto tale esigenza rimane totalmente estranea alle vicende del caso di specie, rappresentando una mera valutazione di opportunità dell'appellante pagina 11 di 13 e, dunque, solo il “motivo” che ha spinto lo stesso a stipulare il contratto con la , come CP_1
noto pacificamente irrilevante sotto il profilo giuridico (salvo ipotesi eccezionali, non ravvisabili nel caso de quo).
Il secondo motivo è pertanto infondato, e ciò anche con riferimento all'argomentazione dell'appellante per cui il giudice di prime cure avrebbe “addebitato, senza svolgere alcuna istruttoria sul punto e al di fuori del petitum delle parti, la responsabilità dei lavori sulla trave al sebbene ciò non sia stato in alcun modo accertato”. Secondo l'appellante, la Parte_1
sentenza del Tribunale attribuirebbe rilievo fondamentale a tale presupposto di fatto (a suo dire errato), con conseguente necessità di una sua riforma (facendo riferimento l'appellante alla necessità di travolgere il giudicato).
Ferma la considerazione secondo cui la pronuncia di soccombenza virtuale non comporta alcun giudicato sulla vicenda di fatto (se non con riguardo alla sola circostanza della cessazione della materia del contendere), premessa la contraddittorietà dell'affermare, al tempo stesso, di voler impugnare un capo della sentenza e che su questo capo si sarebbe già formato il giudicato, non si rinviene nella sentenza di primo grado alcuna statuizione in ordine alla responsabilità dei lavori sulla trave e in ordine alla natura condominiale o privata della stessa.
Il Giudice di prime cure si è infatti limitato ad affermare, rimanendo nel perimetro del petitum, che non poteva essere accolta la domanda di accertamento dell'illegittimità del comportamento della , in quanto i lavori relativi alla trave e alla copertura erano stati deliberati dal CP_1
e pertanto non erano imputabili alla e per tali lavori lo stesso Parte_1 CP_1
si era servito del ponteggio installato. Ciò a prescindere dalla natura comune o Parte_1
meno della trave e senza, di contro, accertare la responsabilità dell'odierno appellante per i lavori sulla trave.
La sentenza impugnata rimane pertanto immune dalle censure sollevate.
L'appello deve essere pertanto rigettato, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio nella misura determinata in dispositivo.
Deve darsi atto, infine, della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1-quater
D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
10967/2024, pubblicata il 20/12/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello;
pagina 12 di 13 2) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che si liquidano in complessivi Euro 2.419,00 (di cui Euro 536,00 per fase di studio, Euro 536,00 per fase introduttiva, Euro 496,00 per fase di trattazione, Euro 851,00 per fase decisionale) oltre il 15% spese forfettarie ex art. 2 comma 2, D.M. n. 55 del 2014 ed oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1-quater D.P.R.
n. 115 del 2002, comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228 del 2012.
Così deciso, in Milano il 21/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Roberto Aponte
Provvedimento redatto in collaborazione con il MOT dott. Riccardo Rossi.
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