Articolo 3 della Legge 30 novembre 1979, n. 599
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 dicembre 1979
Art. 3.
Gli atti ed i provvedimenti adottati fino all'entrata in vigore della presente legge, in applicazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, primo, secondo e terzo comma, 17 e 18 del decreto-legge 1 ottobre 1979, n. 478 , conservano validita' anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti. Conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle citate disposizioni.
Entrata in vigore il 1 dicembre 1979