Art. 3.
Gli atti ed i provvedimenti adottati fino all'entrata in vigore della presente legge, in applicazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, primo, secondo e terzo comma, 17 e 18 del decreto-legge 1 ottobre 1979, n. 478 , conservano validita' anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti. Conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle citate disposizioni.
Gli atti ed i provvedimenti adottati fino all'entrata in vigore della presente legge, in applicazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, primo, secondo e terzo comma, 17 e 18 del decreto-legge 1 ottobre 1979, n. 478 , conservano validita' anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti. Conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle citate disposizioni.