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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 13/03/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 12/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1177/2024 promossa da
, c.f. , residente in [...], Borgata Paschetto Parte_1 C.F._1
12, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe La Masa, con elezione di domicilio in Biella, via Repubblica
4; parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato;
parte attrice
nei confronti di
, c.f. , residente in [...](Bi), Frazione Franco Zina CP_1 C.F._2
16,
parte convenuta contumace
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
come da verbale d'udienza del 12 marzo 2025
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio concordatario in Pt_1 Parte_1 CP_1
Cossato il 2 febbraio 1992, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato
Civile del Comune di Cossato, anno 1992, parte II, serie B, numero 8.
Dall'unione sono nati due figli ormai maggiorenni e autosufficienti. Fra le parti è intervenuta separazione giudiziale con decreto di omologa del Tribunale di Biella del
29 marzo / 2 aprile 2012.
con ricorso depositato il 05/12/2024 ha formulato domanda di divorzio. Parte_1
non si è costituito nel procedimento ma è comparso spontaneamente all'udienza CP_1 del 12/03/2025, dichiarando di non aver mai ripreso la convivenza con la parte attrice dopo l'omologa della separazione.
Alla medesima udienza formulava le proprie conclusioni richiamandosi Parte_1 al ricorso introduttivo.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso, successivamente alla separazione giudiziale, avvenuta nel 2012, le parti non hanno mai ripreso la convivenza.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. In assenza di soccombenza, nulla si dispone in merito alle spese legali.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 1177 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Cossato il 2 febbraio 1992, atto iscritto nei Registri Parte_1 CP_1 degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Cossato, anno 1992, parte II, serie B, numero 8.
2) Nulla sulle spese legali.
3) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cossato, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 12/03/2025.
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Andrea Carli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 12/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 1177/2024 promossa da
, c.f. , residente in [...], Borgata Paschetto Parte_1 C.F._1
12, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe La Masa, con elezione di domicilio in Biella, via Repubblica
4; parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato;
parte attrice
nei confronti di
, c.f. , residente in [...](Bi), Frazione Franco Zina CP_1 C.F._2
16,
parte convenuta contumace
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
come da verbale d'udienza del 12 marzo 2025
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio concordatario in Pt_1 Parte_1 CP_1
Cossato il 2 febbraio 1992, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato
Civile del Comune di Cossato, anno 1992, parte II, serie B, numero 8.
Dall'unione sono nati due figli ormai maggiorenni e autosufficienti. Fra le parti è intervenuta separazione giudiziale con decreto di omologa del Tribunale di Biella del
29 marzo / 2 aprile 2012.
con ricorso depositato il 05/12/2024 ha formulato domanda di divorzio. Parte_1
non si è costituito nel procedimento ma è comparso spontaneamente all'udienza CP_1 del 12/03/2025, dichiarando di non aver mai ripreso la convivenza con la parte attrice dopo l'omologa della separazione.
Alla medesima udienza formulava le proprie conclusioni richiamandosi Parte_1 al ricorso introduttivo.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso, successivamente alla separazione giudiziale, avvenuta nel 2012, le parti non hanno mai ripreso la convivenza.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. In assenza di soccombenza, nulla si dispone in merito alle spese legali.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 1177 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Cossato il 2 febbraio 1992, atto iscritto nei Registri Parte_1 CP_1 degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Cossato, anno 1992, parte II, serie B, numero 8.
2) Nulla sulle spese legali.
3) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Cossato, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 12/03/2025.
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Andrea Carli