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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/12/2025, n. 3333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3333 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'Avv. Spada - Ricorrente – contro
contumace Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappr e dif dall'avv. Battiato - convenuto-
OGGETTO: “DIFFERENZE RETRIBUTIVE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 29.11.24 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto condannarsi il convenuto al pagamento in suo favore della somma di € 5921,50, oltre accessori Controparte_1 di legge, a titolo di differenze retributive per aver lavorato dal 20.9.23 al 19.3.24 senza ricevere la giusta retribuzione a lei spettante per la quantità e qualità del lavoro prestato. Chiedeva altresì la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e pertanto evocava in giudizio l' . CP_2
Il datore di lavoro restava contumace, mentre si costituiva l' . CP_2
Escussi i testi addotti dalle parti alla udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Preliminarmente va detto che correttamente il datore di lavoro ha chiamato in giudizio l' atteso CP_2 che solo se è parte del presente giudizio è possibile emettere sentenza di condanna in favore del terzo a carico del datore di lavoro al fine di consentire la regolarizzazione contributiva (Cass. 19398 del 2014).
Il ricorrente assume che ha lavorato con mansioni di banconista di bar VI liv CCNL pubblici esercizi..
Ha altresì dedotto di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 16, con un monte ore che è variato in base ai periodi ma dalle 48 alle 45 ore settimnali di lavoro a fronte delle 24 ore contrattualmente previste, senza aver mai ricevuto il pagamento del lavoro straordinario prestato.
Ha percepito infatti solo la insufficiente somma di € 50,00 al giorno. Ha dedotto altresì di non aver mai goduto di ferie, permessi, riposi settimanali e di non aver percepito la indennità di maneggio denaro. Pertanto chiedeva la condanna del datore di lavoro al pagamento della somma complessiva di € 5921,5, oltre accessori, per le sopra indicate causali.
L'espletata prova testimoniale ha consentito di appurare che effettivamente la ricorrente ha lavorato per i periodi indicati con gli orari e per i giorni indicati in ricorso, svolgendo le mansioni dedotte.
Peraltro è stato deferito interrogatorio formale al legale rappresentante della convenuta il quale non
è comparso a rendere interrogatorio formale. Pertanto è altresì applicabile l'art.232 cpc ritenendo provato, in assenza di alcuna prova contraria, quanto dedotto dal ricorrente.
Venendo al quantum delle somme richieste va detto che sono certamente utilizzabili i conteggi formulati dal ricorrente.
In definitiva la società resistente deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di
€ 5921,5, oltre accessori come per legge. Il datore di lavoro va condannato altresì al pagamento dei contributi eventualmente omessi in favore dell' . CP_2
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo. Nulla per le spese nei confronti dell' stante la natura della domanda proposta. CP_2
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede.
1. Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la resistente al pagamento nei confronti del ricorrente per le causali di cui in motivazione della somma di € 5921,50, oltre accessori di legge;
2. condanna la resistente alla regolarizzazione della situazione contributiva del ricorrente;
3. condanna infine la resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 1200,00, oltre iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 15.12.25
Il Tribunale – giudice del lavoro
(Dott.ssa Maria LEONE)
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'Avv. Spada - Ricorrente – contro
contumace Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappr e dif dall'avv. Battiato - convenuto-
OGGETTO: “DIFFERENZE RETRIBUTIVE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 29.11.24 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto condannarsi il convenuto al pagamento in suo favore della somma di € 5921,50, oltre accessori Controparte_1 di legge, a titolo di differenze retributive per aver lavorato dal 20.9.23 al 19.3.24 senza ricevere la giusta retribuzione a lei spettante per la quantità e qualità del lavoro prestato. Chiedeva altresì la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e pertanto evocava in giudizio l' . CP_2
Il datore di lavoro restava contumace, mentre si costituiva l' . CP_2
Escussi i testi addotti dalle parti alla udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Preliminarmente va detto che correttamente il datore di lavoro ha chiamato in giudizio l' atteso CP_2 che solo se è parte del presente giudizio è possibile emettere sentenza di condanna in favore del terzo a carico del datore di lavoro al fine di consentire la regolarizzazione contributiva (Cass. 19398 del 2014).
Il ricorrente assume che ha lavorato con mansioni di banconista di bar VI liv CCNL pubblici esercizi..
Ha altresì dedotto di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 16, con un monte ore che è variato in base ai periodi ma dalle 48 alle 45 ore settimnali di lavoro a fronte delle 24 ore contrattualmente previste, senza aver mai ricevuto il pagamento del lavoro straordinario prestato.
Ha percepito infatti solo la insufficiente somma di € 50,00 al giorno. Ha dedotto altresì di non aver mai goduto di ferie, permessi, riposi settimanali e di non aver percepito la indennità di maneggio denaro. Pertanto chiedeva la condanna del datore di lavoro al pagamento della somma complessiva di € 5921,5, oltre accessori, per le sopra indicate causali.
L'espletata prova testimoniale ha consentito di appurare che effettivamente la ricorrente ha lavorato per i periodi indicati con gli orari e per i giorni indicati in ricorso, svolgendo le mansioni dedotte.
Peraltro è stato deferito interrogatorio formale al legale rappresentante della convenuta il quale non
è comparso a rendere interrogatorio formale. Pertanto è altresì applicabile l'art.232 cpc ritenendo provato, in assenza di alcuna prova contraria, quanto dedotto dal ricorrente.
Venendo al quantum delle somme richieste va detto che sono certamente utilizzabili i conteggi formulati dal ricorrente.
In definitiva la società resistente deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di
€ 5921,5, oltre accessori come per legge. Il datore di lavoro va condannato altresì al pagamento dei contributi eventualmente omessi in favore dell' . CP_2
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo. Nulla per le spese nei confronti dell' stante la natura della domanda proposta. CP_2
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede.
1. Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la resistente al pagamento nei confronti del ricorrente per le causali di cui in motivazione della somma di € 5921,50, oltre accessori di legge;
2. condanna la resistente alla regolarizzazione della situazione contributiva del ricorrente;
3. condanna infine la resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 1200,00, oltre iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 15.12.25
Il Tribunale – giudice del lavoro
(Dott.ssa Maria LEONE)